Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/03/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 186/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott.ssa Vittoria Orlando ---------------------------------- Presidente
2) Dott.ssa Manuela Saracino ------------------------------- Consigliere
3) Avv. Marina Mosca --------------------------------------- G.A. relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
(Foggia – 5.12.1968) e (Foggia – Parte_1 Parte_2
27.7.1972), rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Navarra, elettivamente domiciliati in Foggia alla Piazza Filippo Turati n. 30, presso lo studio del difensore;
-Appellanti/Appellati incidentali-
E
, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
C.F. e P.IVA rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angela Paradiso, P.IVA_1
EL AR e Renata Fiore ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dei difensori;
- Appellato/Appellante incidentale-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 29.5.2018, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, il deducendo: a) che con delibera di Giunta Controparte_1
Comunale n. 1108 del 7 settembre 1999 il aveva indetto un Controparte_1 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 86 posti di Vigile
Collaboratore Professionale – oggi Agente di Polizia Municipale – cat. C1
CCNL enti locali, a tempo pieno e indeterminato, con riserva del 40% dei posti agli interni;
b) che con determinazione n. 1549/2003 era stata approvata la graduatoria di merito, che vedeva e Parte_2 Parte_1 classificarsi rispettivamente al 1° e 2° posto;
c) che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 735 del 15 dicembre 2003, aveva disposto l'assunzione, sia dei vincitori che degli idonei entro il limite di 140 unità a partire dall'8 gennaio
2004, ma con contratti a tempo determinato full time per un periodo di sei mesi, successivamente prorogati fino al 31 dicembre 2004, con la motivazione del blocco delle assunzioni contenuto nell'art. 34 della l. 289/2002 e nell'art. 3, commi 53 e 60, della L. 350/2003; d) che con deliberazione n. 56 dell'11 febbraio 2004 il aveva assunto a tempo indeterminato l'unico CP_1 riservatario interno, tale classificatosi al 125° posto della Persona_1
1
e) che essi, invece, classificatisi al 1° e 2° posto, allo scadere della proroga contrattuale del contratto a termine, avevano dovuto stipulare, in data 3 marzo 2005, un nuovo contratto a tempo determinato di otto mesi, ma part time
(di 30 ore settimanali); f) che solo dal 31 dicembre 2005 erano stati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ma sempre per 30 ore settimanali;
g) che l'Amministrazione, abusando della propria posizione, aveva offerto sempre contratti di lavoro in violazione delle previsioni del bando, sulla base di un presunto blocco delle assunzioni derivanti da leggi finanziarie, e successivamente, superato l'ostacolo di tale blocco, anziché procedere al giusto adempimento, quale quello della stipula di un contratto a tempo pieno e indeterminato, come previsto dal bando, aveva ritenuto, ingiustificatamente, di offrire al e al una prestazione lavorativa ridotta;
h) che il Parte_2 Pt_1 blocco delle assunzioni non era applicabile, poiché l'art. 34, comma 1, l.
289/2002 aveva previsto che le dotazioni organiche erano provvisoriamente individuate in misura pari ai posti ricoperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultassero in corso di espletamento procedure di reclutamento, sicché il blocco delle assunzioni non poteva riguardare la procedura di concorso indetta dal Comune il 7 settembre 1999 e ancora in corso di espletamento alla data del 31 dicembre 2002; i) che, in ogni caso, la finanziaria del 2003, all'art. 34 comma 11, precisava che “per gli enti locali che avessero più di 5.000 abitanti e che nell'anno precedente avessero rispettato il patto di stabilità poteva applicarsi il sistema del turn over nel limite del 50% del numero complessivo del personale cessato dal servizio nell'anno precedente” e al comma 17 disponeva che per le assunzioni della Polizia
Municipale non operavano i blocchi delle assunzioni a tempo indeterminato e che le leggi finanziarie del 2004 e 2005 prevedevano una deroga parziale al predetto blocco mediante il ricorso al sistema del turn over;
l) che, pertanto, la loro assunzione, sarebbe dovuta avvenire con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno almeno dall'8 gennaio 2004; m) che, dopo il superamento del blocco delle assunzioni, il avrebbe dovuto, conformemente alle CP_1 prescrizioni del bando, stipulare con gli aventi diritto contratti di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno e non part time.
2. Tanto esposto, i ricorrenti chiedevano che fosse: in via principale, accertato il loro diritto all'assunzione a tempo pieno e indeterminato dal 24.10.2003 (data di approvazione della graduatoria); in via gradata, accertato il loro diritto all'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, dall'8 gennaio 2004; in via ulteriormente gradata, accertato il loro diritto all'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, dall'11 febbraio 2004, data in cui era stato assunto tramite il turn over solo in via estremamente gradata, accertato il loro diritto Persona_1 all'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, dal 30 dicembre 2004, data in cui avevano notificato la messa in mora a mezzo della quale chiedevano l'assunzione a tempo pieno e indeterminato come da bando.
pag. 2/15 3. Per l'effetto chiedevano di “1) condannare il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti dei sig.ri e Parte_1
da quantificarsi nelle differenze retributive, assistenziali e Parte_2 previdenziali, tra il percepito e il percepiendo, pari ad euro 202.318,65 per ciascuno dei ricorrenti come da conteggi riportati in atto o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Ciò in relazione alla inferiore retribuzione riconosciuta loro a seguito del minor orario di lavoro svolto a far data da quanto verrà accertato il loro diritto all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato, come da richieste di cui alle lettere A-B-C-D delle conclusioni e, ove riconosciuto il diritto, anche in relazione alla ricostruzione della carriera in favore dei ricorrenti. In ciò anche seguendo lo schema risarcitorio già oggetto di giudizio di codesto On.le Tribunale nel caso analogo di mancata assunzione della sig.ra AR EL (ricorrente) avverso la condannata P.A.
(resistente) (sent. Trib. Foggia - Sez. Lavoro n. 5511/2017); 2) condannare il
al pagamento in favore dei ricorrenti delle due mensilità non Controparte_1 pagate per i due mesi non lavorati dagli stessi per effetto dell'intervenuta interruzione del rapporto di lavoro (dal 31. 12.2004 al 03.03. 2005, già doc. 4 bis), con interessi come per legge e rivalutazione monetaria per l'eventuale parte eccedente;
3) condannare il al risarcimento del danno Controparte_1 economico per euro 50.000,00 o per la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per ciascuno dei ricorrenti per la mancata carriera compiuta dai
Sigg.ri e a causa della condotta omissiva del Parte_1 Parte_2 resistente per le motivazioni espresse in premessa. La ricostruzione CP_1 della carriera è da effettuarsi in favore dei ricorrenti a far data da quando è stato riconosciuto il diritto all'assunzione ed in relazione alle progressioni orizzontali non usufruite dai medesimi in quanto assunti a tempo determinato. Ciò analogamente a quanto usufruito dall'agente il Per_1 quale ha potuto godere di tutti gli scatti di anzianità. La personalizzazione del risarcimento, per giungere ad un equo Quantum Debeatur, non può fare a meno di considerare la ricostruzione della carriera in relazione alle progressioni orizzontali non usufruite dai ricorrenti in quanto assunti a tempo determinato, analogamente a quanto usufruito dal Sig. il quale ha potuto Per_1 godere di tutti gli scatti di anzianità, dei danni economici patiti dai ricorrenti in relazione al minor percepito a causa della preclusa progressione orizzontale
e, quindi, della minore paga oraria ricevuta corrispondente al minor profilo professionale rivestito, il tutto da liquidarsi nella somma indicata ovvero in via equitativa. È opportuno ricordare che in più di un'occasione, nonostante la natura del ruolo implicasse esercizio di lavoro straordinario, con atto del
C.te Polizia Municipale dell'01 febbraio 2018 n. prot. P.M. 1554 (all. 38) ribadito dal Capo di Gabinetto del Sindaco dr. nota del 23 aprile Per_2
2018 (all. 39) si negava tale aggiuntivo introito straordinario. In funzione di ciò, essendo gli istanti in contratto di lavoro part time (imposto dall'amministrazione e non prescelto) non poteva essere loro liquidato tale straordinario ed addirittura gli veniva imposto, con nota n. 12196 del pag. 3/15 19/10/2017, di fruire in luogo di retribuzione straordinaria per le ore espletate, di
“recupero compensativo (all. 40); 4) Condannare il al Controparte_1 risarcimento dei danni economici patiti dai ricorrenti in relazione al minor percepito in progettualità e lavoro straordinario negato a causa del solo rapporto di lavoro part-time e della preclusa progressione orizzontale e, conseguentemente, della minore paga oraria ricevuta corrispondente al minor profilo professionale rivestito, il tutto da liquidarsi in via equitativa. Infatti, differentemente dal Sig. assunto in data 11.02.2004 (All. 38) e oggi Per_1 in possesso del profilo economico C/5, gli odierni ricorrenti, a causa del ritardo di due anni dell'assunzione a tempo indeterminato occorsa il 31.12.2005, rivestono solamente il profilo economico C/2. Questa circostanza ha comportato
e comporta attualmente un notevole danno economico per i ricorrenti sia dal punto di vista della paga tabellare che di tutti i salari corrisposti a tutt'oggi; 5)
Condannare il al risarcimento del danno morale in euro Controparte_1
60.695,59 on in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia per ciascuno dei ricorrenti derivante dalla mancata progressione in carriera non goduta dall'08.01.2004 alla data dell'assunzione a tempo indeterminato in data
31.12.2005, con relativa attribuzione di grado, funzioni, gerarchia operativa e di comando. A comprova dell'importanza e del prestigio del grado, soprattutto verso l'esterno, la stessa Amministrazione nella proposta deliberativa dì Giunta comunale n. 113 del 13.07.2016 ad oggetto “Attribuzione di gradi distintivi” afferma: “Che il personale appartenente al corpo della Polizia Municipale, oltre all'inquadramento amministrativo previsto secondo le classificazioni del personale in virtù del vigente C.C.N.L. per il comparto delle Regioni ed
Autonomie locali vi è, parallelamente, un inquadramento gerarchico di tipo militare e/o di Polizia, caratterizzato, nella sua esteriorità, di gradi che, seppure di mero valore simbolico, comunque ingenera gerarchicamente un sistema di responsabilità individuale e subalterna per un efficientamento delle attività istituzionalmente svolte”; 6) Condannare il , ex art. 96 c.p.c. Controparte_1
“lite temeraria”, in favore di ciascun ricorrente in caso di resistenza dell'Ente, al risarcimento, per colpa grave, di una somma equitativamente determinata ma non inferiore ad € 10.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
7)Condannare il , in persona del Sindaco pro- tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese, dei compensi legali, degli oneri fiscali del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”
4. Radicatosi il contraddittorio, il deduceva: che Controparte_1
l'Amministrazione, nell'impossibilità di assumere a tempo indeterminato, durante il blocco delle assunzioni previsto dalle L. 289/2002, 350/2003,
311/2004, aveva fatto ricorso, nel rispetto del patto di stabilità interno, alla stipula di contratti a tempo determinato e a tempo pieno con i primi 140 classificati del concorso per l'anno 2004 e, successivamente, di contratti a tempo determinato e part time dal 3 marzo al 2 novembre 2005, con proroga sino al 2 luglio 2006; che, in applicazione del turn over, il 19 aprile 2004 era stato assunto pag. 4/15 a tempo indeterminato l'unico riservatario al fine di conferire un posto a una unità già professionalizzata;
che con deliberazione n. 608/2005
l'Amministrazione, in base alla possibilità di assunzioni prevista dai D.P.C.M. del 2003 e 2004 (posti autorizzati e non attribuiti) aveva conferito tutti i posti derivanti dal turn over, pari a 21, ai candidati utilmente collocati nella graduatoria del concorso;
che il ricorso al tempo parziale (30 ore settimanali) era stato dettato dall'esigenza di dovere contenere la spesa, come disposto dalle leggi finanziarie dell'epoca; che i ricorrenti il 31.12.2005 avevano sottoscritto un contratto individuale di lavoro e accettato l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part time senza alcuna riserva;
che l'Amministrazione, a seguito di provvedimento n. 198 del 30 luglio 2007, aveva deliberato l'assunzione a tempo indeterminato e parziale a decorrere dal 1° ottobre 2007 di n. 95 vigili utilmente classificati nella graduatoria di merito del concorso pubblico per 86 posti;
che, pertanto, l'Amministrazione si era comportata correttamente;
che le richieste risarcitorie erano infondate e proposte dopo un lungo periodo di inerzia.
5. Con sentenza del 25.1.2023 il Tribunale adito: 1) Dichiarava cessata la materia del contendere in ordine al diritto soggettivo ad essere assunti dal 12.12.2018
(data in cui i ricorrenti risultavano assunti a tempo pieno); 2) Dichiarava il diritto dei ricorrenti ad essere assunti a tempo indeterminato dal CP_1 alle condizioni contrattuali, normative ed economiche indicate nel bando
[...] di concorso del 12.10.1999, e quindi all'assunzione full time dall'1.1.2007, con inquadramento quali Vigili Urbani, profilo economico C1 e con il trattamento retributivo di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Regioni-Autonomie Locali;
3) condannava il resistente al risarcimento del danno subito dai ricorrenti in misura pari alle retribuzioni dovute dall'1.1.2007 alla effettiva assunzione full time, con interessi legali e rivalutazione monetaria
(quest'ultima solo per la quota parte eventualmente eccedente gli interessi legali) dalla scadenza delle singole retribuzioni all'effettivo soddisfo e detratte le differenze stipendiali già percepite dai ricorrenti in forza del rapporto part time;
4) dichiarava inammissibile la domanda volta a regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale dei ricorrenti;
5) condannava il Controparte_1 al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 5.500,00.
6. Il primo Giudice fondava il decisum sulle seguenti ragioni:
- quando un'amministrazione pubblica, all'esito di una procedura concorsuale per l'assunzione di nuovi dipendenti, delibera di approvare la graduatoria finale e di proclamare i vincitori della procedura stessa, questi ultimi sono titolari di un diritto soggettivo all'assunzione;
- secondo la giurisprudenza di legittimità il bando di concorso “essendo preordinato alla stipulazione di contratti di lavoro, che esigono il consenso delle controparti, costituisce, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art.1336 cod. civ., la
pag. 5/15 quale è revocabile solo finché non sia intervenuta l'accettazione da parte degli interessati”;
- il contratto doveva ritenersi perfezionato sin dalla approvazione della graduatoria (deliberazione di G.M. n. 708 del 27.10.2003 e determinazione dirigenziale n. 1549/2003), in ragione della tendenziale immodificabilità delle previsioni del bando;
- nessun rilievo aveva la sopravvenienza di interessi pubblici e ininfluente era la non convenienza a far luogo alle assunzioni, vista la natura civilistica del rapporto oggetto di causa;
- l'Amministrazione Comunale non aveva dato corso all'esatto adempimento dell'obbligazione, atteso che aveva inopinatamente ritenuto di assumere i vincitori del concorso a tempo indeterminato e part time (con deliberazione n. 198 del 30.7.2007 e con decorrenza 1.10.2007);
- non poteva ammettersi la possibilità per l'amministrazione di valutare l'immanenza dell'interesse alla copertura del posto e la stessa avrebbe potuto solo far valere situazioni di fatto o di diritto sopravvenute alla approvazione della graduatoria, e dunque successive al sorgere del diritto all'assunzione, che impedissero l'assunzione medesima;
- in materia di responsabilità contrattuale, l'art. 1218 Cod.Civ. pone a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione e, nel caso di specie, l'ente resistente aveva dedotto il blocco delle assunzioni determinato dalla successione delle leggi di stabilità per gli anni 2003-2004-2005, che avevano imposto il divieto di assunzioni a tempo indeterminato, salvo alcune deroghe sottoposte ad articolate procedure autorizzatorie (v. art. 34, commi 4-5-6 della L. n. 289/2002), ma dal 2007 detta impossibilità era venuta meno;
- erano prive di pregio le ragioni giustificatrici addotte dal in CP_1 ordine al ricorso a tempo parziale, e fondate sull'esigenza “di dover contenere la spesa” e sulla circostanza che tale strategia aveva consentito l'assunzione di 111 unità in luogo delle 86 previste dal bando;
- in accoglimento della domanda subordinata, doveva essere dichiarato il diritto soggettivo dei ricorrenti ad essere assunti dal alle Controparte_1 condizioni contrattuali, normative ed economiche richiamate dal bando di concorso, e quindi all'assunzione full time, sin dall'1.1.2007;
- ai ricorrenti spettava il risarcimento del danno a partire dal momento in cui la prestazione era stata offerta, senza esito, atteso che il rifiuto del datore di lavoro di accettare la prestazione lavorativa costituiva una ipotesi di mora accipiendi, e, avendo le parti provveduto alla messa in mora sin dal 2004, il risarcimento poteva decorrere dall'1.1.2007;
- il andava condannato a risarcire a ciascuno dei Controparte_1 ricorrenti i danni derivanti dalla mancata tempestiva assunzione secondo bando in misura pari al trattamento retributivo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto Regioni-Enti Locali, per il periodo dal 1.1.2007 pag. 6/15 sino alla data della trasformazione del rapporto in full time (12/12/2008), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla scadenza delle singole retribuzioni all'effettivo soddisfo, detratte le differenze stipendiali percepite per effetto dell'assunzione part time;
- la domanda di regolarizzazione contributiva doveva essere dichiarata inammissibile non avendo la parte evocato in giudizio l' . CP_2
7. e hanno proposto appello con atto di gravame Parte_1 Parte_2 depositato l'8.3.2023, chiedendo la riforma della sentenza impugnata per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano.
8. Ha resistito il in persona del pro tempore, che, con Controparte_1 CP_3 memoria del 13.11.2023, ha anche spiegato appello incidentale.
9. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del
20.3.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Con il primo motivo di appello principale il e il lamentano che Pt_1 Parte_2 il primo giudice avrebbe ignorato la domanda relativa alla possibilità per l'Amministrazione di assumerli sin dalla ratifica della graduatoria (delib. N. 708 del 27.10.2003) attraverso l'istituto del turn over utilizzabile in deroga al blocco delle assunzioni e previsto dalle leggi finanziarie succedutesi nel periodo dal
2003 al 2005.
Secondo gli appellanti con la Delibera di Giunta Comunale n. 56 dell'11.2.2004 l'Amministrazione aveva assunto a tempo indeterminato Persona_1 idoneo classificatosi al 125° posto della graduatoria di merito, quale unico riservatario interno, utilizzando il sistema del turn over, sicché, ricorrendo al medesimo sistema, avrebbe potuto assumerli sin dal 2003. Infatti, come risulterebbe dalla Delibera di Giunta n. 608 del 23.12.2005, essi sono stati assunti il 31.12.2005 a tempo indeterminato, ma part time, attraverso l'utilizzo delle disponibilità assunzionali del turn over del 2003.
Il comportamento inadempiente del si sarebbe perpetrato fino Controparte_1 al 12.12.2018, data in cui i ricorrenti venivano assunti a tempo indeterminato e full time.
Gli appellanti richiamano quindi il contenuto delle leggi finanziarie del 2003, del 2004, del 2005 e del 2006, per ribadire il loro diritto all'assunzione mediante il turn over già dal 2003.
11. Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata per aver riconosciuto loro il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato full time dall'1.1.2007, sebbene essi fossero stati assunti a tempo indeterminato, ma solo part time, dal 23.12.2005, e sebbene a pag. 7 della sentenza fosse stato statuito che “…già nel 2006 non era più previsto il blocco delle assunzioni..”
12. Con il terzo motivo di appello il e il lamentano che il giudice di Pt_1 Parte_2 prime cure, per determinare il risarcimento dei danni, non ha tenuto conto del fatto che l'entità del risarcimento era stata quantificata mediante conteggi acquisiti agli atti di causa e non specificamente contestati dal Controparte_1 pag. 7/15 13. Inoltre, quanto alla dichiarazione di inammissibilità della “domanda volta a regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale dei ricorrenti” evidenziano che essi, con il ricorso introduttivo del giudizio, avevano chiesto il risarcimento dei danni per le differenze assistenziali, chiedendo che il Comune versasse loro i contributi assistenziali e previdenziali obbligatori.
14. Gli appellanti lamentano pure che il primo giudice nulla ha disposto in merito alla richiesta di condanna del al pagamento delle due Controparte_1 mensilità loro dovute a causa dell'illegittima interruzione del rapporto dal 31.12.2004 al 3.3.2005 e all'ulteriore profilo risarcitorio relativo alla circostanza che, se l'Amministrazione avesse provveduto ad assumerli dal 2003, essi avrebbero goduto delle progressioni orizzontali così come avvenuto per il da C/1 a C/5, oltre a tutte le differenze tabellari per indennità di Per_1 turnazione, reperibilità, festivi, previste per la categoria C/5 e alla possibilità di prestare lavoro straordinario, loro negata fino al 12.12.2018, ossia fino all'assunzione full time. 15. Sostengono gli appellanti che anche la richiesta di risarcimento del danno morale, derivante dalla mancata progressione di carriera, è stata completamente ignorata dal primo giudice, essi evidenziano che, se fossero stati assunti prima, avrebbero usufruito delle tre progressioni verticali e dell'attribuzione di un maggiore grado nella gerarchia della Polizia Locale, che comporta prestigio nell'ambito cittadino e nei rapporti con le autorità istituzionali esterne. Essi, invece, sono stati sottoposti gerarchicamente al diventato nelle Per_1 more, , con conseguente loro stato di frustrazione e rabbia. Persona_3
16. Inoltre, il e il censurano la sentenza impugnata per non aver Pt_1 Parte_2 disposto la condanna del al risarcimento in loro favore della Controparte_1 somma di € 10.000,00 per lite temeraria, nonostante essi avessero inviato otto note di messa in mora, fin dal 2004, ed esperito due tentativi di conciliazione e sebbene l'Amministrazione fosse stata sempre soccombente nei giudizi incardinati per fattispecie analoghe.
*****
17. Il dopo aver richiamato le leggi finanziarie n. 289/2002, n. Controparte_1
350/2003, n. 311/2004 che impedivano l'assunzione e ciò costituiva impossibilità sopravvenuta della prestazione, ha evidenziato che il giudice di prime cure ha errato nell'individuare nel 2007 la data in cui l'Amministrazione avrebbe assunto i ricorrenti a tempo indeterminato, essendo pacifico che essi sono stati assunti sin dal 2005.
18. Con l'unico motivo di appello incidentale il censura la Controparte_1 sentenza impugnata per avere il primo giudice ritenuto che gli appellanti avessero diritto all'assunzione a tempo indeterminato full time sin dall'1.1.2007, nonostante essi avessero sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato part time il 31.12.2005, “senza manifestare all'atto della sottoscrizione la propria contrarietà alla limitazione dell'orario di lavoro”. Inoltre, l'Ente sottolinea che il e il , per il periodo dall'8.1.2004 Pt_1 Parte_2 al 31.12.2004, hanno prestato la propria attività a tempo pieno, sia pur in virtù di pag. 8/15 contratti a tempo determinato, non impugnati dai ricorrenti nel primo grado del giudizio.
Pertanto, il sottolinea che il danno liquidato dal Tribunale in favore CP_1 degli appellanti, con decorrenza dall'1.1.2007 al 12.12.2018, data della loro assunzione full time, non era dovuto.
In ogni caso, i ricorrenti non avevano fornito la prova del danno subito.
*****
19. Prima di affrontare l'esame delle doglianze, vanno fatte alcune premesse.
In particolare, va ricordato che per effetto del superamento del concorso, i vincitori acquistano il diritto all'assunzione, ossia alla stipula del contratto di lavoro conforme agli elementi del rapporto indicati nel bando.
Nella specie, un contratto siffatto è stato stipulato solo il 12.12.2018.
All'inizio i ricorrenti sono stati assunti a tempo parziale;
successivamente a tempo indeterminato part time.
20. Orbene, rileva la Corte che entrambi i ricorrenti hanno sottoscritto il contratto di assunzione a tempo indeterminato part time (il 31.12.2005) senza riserve.
Ancorché essi, in quanto vincitori, vantassero un diritto alla stipula di un contratto a tempo pieno, nulla impediva alle parti di accordarsi successivamente in modo differente, pattuendo, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale
(art. 1322 c.c.), un contratto part time.
E non vi sono elementi per affermare che quella di stipulare un contratto siffatto non sia stata il frutto (anche) di una (libera) scelta dei lavoratori.
Infatti, i ricorrenti non hanno manifestato all'atto della sottoscrizione la propria contrarietà alla limitazione dell'orario di lavoro, facendo inserire, nell'atto, una riserva di impugnativa.
21. Il nuovo assetto dato liberamente dalle parti ai loro interessi rende superata e assorbita ogni questione, a decorrere dalla data di sottoscrizione dei contratti, circa l'estensione oraria del rapporto. Manca, infatti, la prova che l'Amministrazione abbia abusato della propria posizione (abuso, peraltro, già di difficile configurabilità, poiché, in tesi, ancorabile alla sola offerta – in sé non espressiva di un atteggiamento prevaricatorio e contra legem - di stipula di contratto a condizioni parzialmente differenti da quelle previste dal bando) e che i ricorrenti si siano indotti alla stipula del contratto part time e non full time per errore, violenza o dolo (per il vero, neanche allegati).
Né i contratti risultano essere stati poi impugnati, né appaiono contra legem o incompatibili con le prescrizioni della contrattazione collettiva.
Invero, il divieto di stipula di contratti part time per il personale di polizia municipale previsto dal CCNL 16/7/1995 (con il richiamo delle disposizioni di cui al DPCM 117/1989) non è stato più riportato nei CCNL successivi (a partire dal CCNL del 14/9/2000).
Conseguenza ne è che - essendo stati i ricorrenti assunti, validamente, a tempo indeterminato part time dal 31.12.2005 - nessuno di loro ha diritto alla trasformazione del rapporto in corso a tali date in un rapporto full time. pag. 9/15 22. Ovviamente, resta aperto il problema delle responsabilità del con CP_1 riguardo al periodo antecedente.
23. Il Tribunale ha ricordato che l'Amministrazione avrebbe potuto far valere esclusivamente situazioni di fatto o di diritto sopravvenute alla approvazione della graduatoria, che impedivano l'assunzione e che, nel caso di specie, il blocco delle assunzioni era stato determinato dal “succedersi delle leggi di stabilità per gli anni 2003-2004-2005, le quali avevano sostanzialmente imposto il divieto di assunzioni a tempo indeterminato, salvo prevedere alcune deroghe sottoposte ad articolate procedure autorizzatorie (v. art. 34, commi 4-5-6 della
L. n. 289/2002)”. Invero, l'art. 34 della legge finanziaria del 2003 prevedeva, al comma 11, che
<<ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli>
obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti>>.
Peraltro, con sentenza n. 390/2004, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre
2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), limitatamente alla parte in cui dispone che le assunzioni a tempo indeterminato «devono, comunque, essere contenute (...) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002», sia dell'omologa disposizione contenuta dell'art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2004), limitatamente alla parte in cui dispone che le assunzioni a tempo indeterminato «devono, comunque, essere contenute (...) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003».
24. Pertanto, poiché il (che, per specifica allegazione contenuta nella CP_1 memoria di costituzione in primo grado, aveva rispettato, sino al 2004, il patto di stabilità) non ha provato quale fosse il contingente di personale suscettibile di essere assunto nonché l'impossibilità di assumere nei limiti di cui ai DPCM pag. 10/15 (tenuto conto, altresì, di quanto statuito dalla Corte Cost. con la su richiamata sentenza), deve concludersi che illegittimamente il non ha proceduto CP_1 alla stipula con i vincitori dei contratti nei termini di cui al bando.
25. Sicché al e al spetta il risarcimento del danno – secondo i Pt_1 Parte_2 condivisibili criteri adottati dal Tribunale – pari alle retribuzioni dovute, ai sensi del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali Vigili, al personale assunto a tempo indeterminato full time inquadrato come Vigile della Polizia Municipale, profilo economico C1, nel periodo dal 30.12.2004 al 31.12.2005, comprese le due mensilità dal 31.12.2004 al 3.3.2005 in cui vi è stata un'illegittima interruzione del rapporto, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, avendo i ricorrenti offerto la loro prestazione con nota pervenuta al Comune di Foggia il 30.12.2004, con la quale chiedevano la
“regolarizzazione in Autotutela dell'assunzione a tempo indeterminato”, ma senza alcun riferimento e doglianza rispetto all'orario di lavoro.
Il danno come da questa Corte rideterminato assorbe e ingloba il risarcimento da illegittima apposizione del termine ai contratti a tempo determinato stipulati nel periodo pregresso e la doglianza relativa alla sua quantificazione.
Invero, dopo l'approvazione della graduatoria e della successiva ratifica avvenuta con Delibera n. 708 del 27.10.2003, la Giunta Comunale, con
Deliberazione n. 735 del 15.12.2003, disponeva l'assunzione full time a tempo determinato dei ricorrenti e per un periodo di sei mesi, Pt_1 Parte_2 dall'8.1.2004 (data alla quale bisogna far risalire l'assunzione), prorogato di altri sei mesi fino al 30.12.2004, pertanto, in tale periodo essi hanno percepito la retribuzione che gli competeva per il rapporto di lavoro full time, non residuando alcun altro danno.
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26. Quanto alle ulteriori richieste risarcitorie del e del è opportuno, Pt_1 Parte_2 preliminarmente, menzionare la giurisprudenza di legittimità richiamata sul punto dal Tribunale “quanto alla domanda di risarcimento del danno, deve seguirsi l'insegnamento della Suprema Corte, che ha posto il principio secondo cui, se il prestatore di lavoro chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno è tenuto a fornire la prova rigorosa dell'esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa. Il danno non si pone, infatti, quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo al lavoratore che denunzi il danno subito di fornire la prova in base alla regola generale dell'art
2697 cc. Ne deriva che dall'inadempimento datoriale non deriva automaticamente l'esistenza del danno, non essendo quest'ultimo immancabilmente ravvisabile a causa della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo...”
pag. 11/15 27. La richiesta di risarcimento danni relativa alla posizione contributiva e previdenziale avanzata dagli appellanti con il ricorso introduttivo del giudizio è, pertanto, infondata e va rigettata.
Invero, nel caso di specie il primo giudice ha erroneamente ritenuto la domanda inammissibile, sul presupposto che l' non fosse stato evocato in giudizio. CP_2
Tuttavia, come sottolineato dagli appellanti, essi non avevano rivolto alcuna domanda nei confronti dell' , bensì avevano specificamente richiesto la CP_2 condanna del “al risarcimento dei danni…da quantificarsi Controparte_1 nelle differenze retributive, assistenziali e previdenziali, tra il percepito e il percepiendo..”. Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di omissioni contributive, l'azione attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale – consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante – presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo;
ne consegue che prima del perfezionamento dell'età pensionabile, in presenza di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore, sussiste l'impossibilità di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto che il diritto al risarcimento del danno pensionistico potesse essere oggetto di una transazione intervenuta prima del raggiungimento dell'età pensionabile da parte del dipendente).” (cfr. Cass. n. 15947 del 2021). Il e il , nel ricorso introduttivo del giudizio, non hanno allegato Pt_1 Parte_2 alcunché in ordine alla prova dei requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale, che avrebbe giustificato la richiesta di risarcimento del danno previdenziale in proprio, alla stregua dei principi indicati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.
Essi, inoltre, non hanno dedotto alcunché in relazione al danno subìto e soprattutto all'incidenza che le richieste differenze assistenziali e previdenziali avrebbero avuto sulla prestazione previdenziale.
Tale deficit assertivo non può essere superato neppure dai conteggi allegati al ricorso, nei quali si fa riferimento esclusivamente alla “retribuzione totale lorda contributivamente esente”, essendosi i ricorrenti limitati, come detto innanzi, semplicemente a chiedere la condanna del “al risarcimento Controparte_1 dei danni…da quantificarsi nelle differenze retributive, assistenziali e previdenziali, tra il percepito e il percepiendo..”, senza fare alcun cenno al danno derivante dall'omesso versamento.
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28. Del pari infondata è la doglianza con la quale gli appellanti lamentano che se l'Amministrazione avesse provveduto ad assumerli dal 2003, essi avrebbero goduto delle progressioni orizzontali e delle progressioni di carriera (così come avvenuto per il da C/1 a C/5). Per_1 pag. 12/15 29. L'art. 5 del CCNL 31/3/1999 Comparto Regioni e Autonomie Locali Vigili stabilisce “1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la disciplina dell'art. 13. 2.
La progressione economica di cui al comma 1 si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall'art. 14, comma 3 e nel rispetto dei seguenti criteri: a) per i passaggi nell'ambito della categoria A, sono utilizzati gli elementi di valutazione di cui alle lettere b) e c) adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati;
b) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, gli elementi di cui alla lettera c) sono integrati valutando anche l'esperienza acquisita;
c) per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale;
d) per
i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all'interno della categoria D, secondo la disciplina dell'art. 12, comma 3, previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del: · diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con
l'utenza; · grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità; · iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative
o migliorative dell'organizzazione del lavoro”.
Pertanto, con detta previsione è stato disciplinato uno sviluppo economico
(interno alla categoria di appartenenza del dipendente pubblico e per posizioni economiche progressive) a valenza (essenzialmente) meritocratica (cfr., per l'esclusione di qualsiasi automatismo in materia, Cass., 9 maggio 2006, n. 10628 cui adde Cass., 22 giugno 2010, n. 15056; Cass., 5 novembre 2008, n. 26565;
Cass., 19 marzo 2007, n. 6435).
La rilevanza meritocratica della progressione in discorso (e la sua intrinseca inerenza a procedure selettive) è confermata dal sistema di reperimento delle risorse utilizzabili, che le parti sociali hanno giustappunto individuano “nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall'art. 14, comma 3” (“id est” le risorse già destinate alla corresponsione, al personale in servizio alla stessa data, del livello economico differenziato;
cfr. art. 14 del CCNL cit.).
Dalle disposizioni in discorso non consegue affatto il reclamato automatismo
(nella progressione per posizioni economiche e di carriera) e gli appellanti alcuna deduzione hanno svolto quanto alla ricorrenza dei concreti presupposti di una valutazione (comparativa) positiva e, dunque, in relazione ad un (plausibile) esercizio della discrezionalità valutativa (che risulta vincolata tanto per i criteri da utilizzare nella scelta quanto per la stessa disciplina delle fonti di regolazione pag. 13/15 dei criteri) in termini a se favorevoli (tenuto conto degli altri eventuali partecipanti alla procedura selettiva).
Alla stregua delle suddette argomentazioni la doglianza va rigettata.
30. Il rigetto delle domande anzidette determina anche il rigetto delle ulteriori domande risarcitorie relative alle differenze tabellari per indennità di turnazione, reperibilità, festivi, previste per la categoria C/5, alla possibilità di prestare lavoro straordinario e al risarcimento del danno morale.
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31. Deve essere disattesa, da ultimo, la richiesta di condanna del Controparte_1 al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., avanzata da e per non avere l'Amministrazione evitato Parte_1 Parte_2
l'“azione giudiziale che l'avrebbe vista certamente soccombente” e sebbene essi avessero inviato numerose note di messa in mora e fossero stati esperiti due tentativi di conciliazione.
Come chiarito, invero, tanto dalla giurisprudenza di legittimità che di merito, ai fini della configurabilità della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è necessario che siano accertate sia l'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio, in relazione alla fattispecie concreta. Ai fini dell'affermazione di tale violazione, il giudice deve verificare, con valutazione ex ante, la consapevolezza dell'interessato della presumibile infondatezza della propria pretesa. Sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte.
Non è, dunque, sufficiente che la parte abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenuto errate, ma è necessario che la controparte deduca e provi la consapevolezza dell'infondatezza ovvero il mancato utilizzo del minimo di diligenza ordinaria (Cass. n. 26515/2017).
Peraltro, nel caso di specie, le argomentazioni del sono state Controparte_1 in parte accolte.
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32. In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, il CP_1 Par va condannato al pagamento, in favore di e
[...] Parte_1 Pt_2
del risarcimento del danno da costoro subito, pari alle retribuzioni
[...] dovute, ai sensi del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali Vigili, al personale assunto a tempo indeterminato e full time inquadrato come Vigile della Polizia Municipale, profilo economico C1, nel periodo dal 30.12.2004 al
31.12.2005, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo e vanno rigettate le altre domande avanzate dagli appellanti.
Resta assorbita ogni altra questione.
33. Considerato l'esito complessivo del giudizio, il va Controparte_1 condannato al pagamento delle spese di difesa, con distrazione, in favore del pag. 14/15 e del , per non pregiudicare l'esito finale della lite, comunque Pt_1 Parte_2 favorevole agli appellanti principali.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al D.M. n.55 del 2014 come modificato da ultimo con D.M. 147 del 2022 e tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e , Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato l'8.3.2023, nonché sull'appello incidentale proposto dal
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con memoria depositata il 13.11.2023, avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Foggia in data 25.1.2023, nei confronti di e Parte_1 Parte_2
e del in persona del suo legale rappresentante pro
[...] Controparte_1 tempore, così provvede: in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
del risarcimento del danno da costoro subito, pari alle retribuzioni
[...] dovute, ai sensi del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali Vigili, al personale assunto a tempo indeterminato e full time inquadrato come Vigile della Polizia Municipale, profilo economico C1, nel periodo dal 30.12.2004 al
31.12.2005, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
rigetta nel resto la domanda avanzata dai ricorrenti;
conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese di doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in ragione di € 3.000,00 e, quanto al secondo grado, in € 3.000,00, il tutto oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.to Francesco Navarra, procuratore dichiaratosi anticipante.
Così deciso in Bari il 20 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
Il G.A. estensore
Avv. Marina Mosca
pag. 15/15