Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/05/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott. Maria Margiotta Giudice
dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1898 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elet- Parte_1
tivamente domiciliato in Misilmeri, contrada Piano Bona n. 10, presso l'Avv. Maria Irene Eliana Guarino, che la rappresenta e difende per man-
dato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], elettivamente CP_1
domiciliato in Palermo, via Principe di Scordia n. 3, presso l'Avv. Paolo
Francesco Martorana, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: divorzio - cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 27.3.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessa- Parte_1
zione degli effetti civili del matrimonio contratto col resistente in Ficarazzi
il 22.6.2006, nonché l'adozione dei provvedimenti in favore della prole minorenne della coppia- segnatamente affido condiviso con collocazione presso il domicilio materno e onere paterno di contribuzione al manteni-
mento dei figli in misura pari ad euro 250 mensili ciascuno.
Costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di di- CP_1
vorzio e ha chiesto il rigetto della domanda di contribuzione al manteni-
mento della figlia poiché maggiorenne ed economicamente in- Per_1
dipendente.
All'udienza indicata in epigrafe le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo alle seguenti condizioni “il resistente verserà alla ricorrente la somma mensile di euro 200, a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni (100 euro ciascuno), con diritto della ricorrente a perce-
pire per intero l'assegno unico per i figli”.
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di ces-
sazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risulta es-
sere trascorso il termine di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione. Da tale da-
- 2 - Tribunale di termini Imerese sez. civile R.G. n. 1898/24
ta in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presuppo-
sti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente provato che i coniugi si sono sepa-
rati con decreto di omologazione della separazione consensuale pronun-
ziato dal Tribunale in data 24.9.2010.
Per quanto attiene alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto dalle parti non risultando in contrasto con norme di legge o con l'ordine pub-
blico può essere fatto proprio dal Tribunale.
Va, dunque, posto a carico di parte resistente l'obbligo di corrisponde-
re in favore della ricorrente, un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia, maggiorenni ed econo-
micamente non autosufficienti, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperta dal SSN, scolastiche, parascola-
stiche, ludiche e sportive).
L'assegno unico per i figli, tenuto conto dell'espressa volontà delle par-
ti, va attribuito integralmente alla ricorrente.
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compen-
sazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenu-
te.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
- 3 - Tribunale di termini Imerese sez. civile R.G. n. 1898/24
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Ficarazzi, in data 22/06/2006, da Parte_2
[...
, nato a [...], in data [...], e da , CP_1
nata a [...], in data [...], trascritto nei registri dello
Stato Civile del medesimo Comune al n. 10, parte II serie A dell'anno
2006;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1
, un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di man- Parte_1
tenimento dei figli della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
accerta e dichiara il diritto di di percepire per in- Parte_1
tero l'assegno unico per i figli;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche sostenute in favore dei figli;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri-
bunale di Termini Imerese, in data 16/05/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Daniele Salvatore Abbate
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