Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
RE BLICA ITALIANA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito dell'udienza di discussione del 12/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 17263/2024 R.G. promossa da:
), rappr. e dif., come da Parte 1 (C.F. C.F. 1
procura in atti, dall'avv. Alessandro Gambardella (C.F. C.F. 2 PEC: ノ
Email 1
Ricorrente
contro
:
in persona del Presidente Controparte 1
pro.tempore, rapp.to e difeso, giusta mandato generale alle liti in atti, dall'avv. Mauro
Elberti (C.F. C.F. 3 )
Convenuto
OGGETTO: ricalcolo pensione reversibilità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.07.2024 parte ricorrente, premesso: di essere titolare di pensione CP_1 di reversibilità cat. SET n. 00619489 con decorrenza 1 marzo 2021, pari al
60% della pensione del proprio coniuge deceduto, non avendo altri redditi personali (cfr
TE08 prima liquidazione); che detta pensione di reversibilità è derivante dalla pensione del coniuge deceduto, Persona 1 nato a [...] in data [...] e deceduto in data 16/02/2021, cat ET n. 00485278; che il Tribunale di Napoli, con sentenza 1
che in data 28/02/2024, 1'CP_1 provvedeva a ricalcolare la pensione del dante causa, cat ET n. 00485278, riconoscendo 425 settimane di contribuzione nella gestione lavoratori dipendenti fino al 31/12/1995, in luogo delle 310 settimane calcolate in sede di prima liquidazione e calcolate anche in sede di liquidazione della pensione di reversibilità; che in data 14/3/20241 CP_1 provvedeva a pagare agli eredi i ratei di pensione dovuti al dante causa maturati e non riscossi fino alla data del decesso;
che in data
31/03/2022, ella presentava domanda di ricostituzione della propria pensione di reversibilità cat. SET n. n. 00619489, liquidata in data 12/03/2021, chiedendo il ricalcolo della stessa sulla base della sentenza n.1471/2022, tenendo conto, quindi, dei contributi versati dal marito nella gestione generale dei lavoratori dipendenti dal 5-2-1971 al 31-3-
1983 pari a 425 settimane di contribuzione nella gestione lavoratori dipendenti fino al
31/12/1995, in luogo delle 310 settimane calcolate in sede di prima liquidazione;
che in data 26/9/2022 1'CP_1 comunicava la riliquidazione della pensione di reversibilità cat. SET
n. n. 00619489 da cui si evinceva che la pensione non aveva subito alcun ricalcolo;
che in data 31/10/2022, pertanto, presentava ricorso amministrativo al Comitato Provinciale CP_1 avverso il mancato riconoscimento del ricalcolo della prestazione previdenziale, senza alcun esito o riscontro.
Tutto ciò premesso adiva questo Giudice al fine di sentir così provvedere: “dichiarare il diritto della ricorrente alla ricostituzione della pensione cat. SET n. 00619489 con decorrenza dalla liquidazione della stessa del 01/03/2021 con il riconoscimento delle settimane di contribuzione versate dal coniuge deceduto Persona 1 nella gestione generale dei lavoratori dipendenti dal 5-2-1971 al 31-3-1983, pari a 425 settimane di
2 contribuzione nella gestione lavoratori dipendenti fino al 31/12/1995, in luogo delle 310 settimane calcolate in sede di prima liquidazione;
condannare, per l'effetto, l'CP_1 all'adeguamento della pensione cat. SET n. 00619489 ed al pagamento in favore della ricorrente della somma corrispondente alla differenza tra la prestazione pensionistica goduta cat. SET n. 00619489 e quella spettante a seguito della ricostituzione con decorrenza dal 01/03/2021, da quantificarsi in separata sede, oltre interessi legali;
Condannare l'CP_1 al pagamento delle competenze di lite oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore".
Si costituiva 1 CP_1 deducendo che con provvedimento del 17.9.2024, aveva ricalcolato la pensione di reversibilità ET n. 051-510600619489 con decorrenza dal mese di marzo
2021 inserendo nella quota A 425 settimane di contributi in luogo delle originarie 310 settimane e che gli arretrati e gli accessori erano stati pagati nel mese di novembre 2024, per cui all'esito dell'accertamento del pagamento del dovuto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'odierna udienza il difensore della ricorrente dava atto dell'avvenuto pagamento da parte dell' CP_1 del dovuto, per cui è venuto meno l'interesse di entrambe alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia sull'azione proposta dalla ricorrente.
Deve quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Orbene, la pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si
3 giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n.
4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91,
n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, avuto riguardo al principio della soccombenza virtuale vanno poste a carico dell' CP_1, avendo provveduto al pagamento del dovuto in favore della ricorrente solo a seguito della notifica del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00, oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettario, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, anticipatario.
Napoli, così deciso in data 12/03/2025 Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)
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