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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 655/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco HI Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 655/2022 promossa da:
(C.F. , (già Controparte_1 P.IVA_1
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
(C.F. ) (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Controparte_2 C.F._3 dell'Avv. EUFRATE STEPHEN MARCO
APPELLANTE/I nei confronti di
Controparte_5
amministrativa (CF – con il patrocinio dell'Avv. BAGNOLI VALENTINA (CF
[...] P.IVA_2
) C.F._4
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 211/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 04/03/2022
CONCLUSIONI
In data 12-20.6.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 11 Per parte appellante: “Piaccia alla Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza n°211/2022 del Tribunale di Lucca, dichiarare nullo e revocare in ogni suo capo il decreto ingiuntivo n°150/2018 del Tribunale di Lucca, e, per l'effetto:
1.condannare la
[...]
, alla restituzione di euro Parte_1 17.080,00,oltre a interessi, ed alle spese legali, corrisposte in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n°150/2018del Tribunale di Lucca.
2.condannare altresì la
[...]
, alla restituzione CP_5 Parte_1 Controparte_5 dell'importo di euro 5.980,00, oltre agli interessi, versati dalla a titolo di Controparte_1 spese legali in virtù della sentenza di primo grado.
3. Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “rigettare tutte le domande formulate dall'appellante nella citazione in appello in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. -In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Controparte_1
(di seguito anche solo “ ”), ,
[...] CP_1 Controparte_1 Controparte_3
convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, , Controparte_2 CP_5 proponendo gravame avverso la sentenza n. 211/2022, emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 04/03/2022, che, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai l'aveva rigettata, con conseguente condanna degli Parte_2 opponenti al pagamento delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
510/2018 del 30.3.2018, con cui era stato loro intimato il pagamento, a favore di CP_5 dell'importo di € 22.835,00, oltre spese ed interessi legali, quale corrispettivo dovuto per la fornitura di prodotti caseari.
A sostegno dell'opposizione, esponevano: che, in data 1.6.2013, le parti avevano stipulato un contratto di somministrazione, con cui a fronte della fornitura di tali prodotti, si era impegnata a praticare una particolare CP_5 scontistica a favore di , consistente nell'emissione, da parte dell'acquirente, della CP_1 fattura n. 1/2013 dell'importo di € 14.000,00 (oltre IVA) immediatamente saldata dalla venditrice;
che, successivamente, le parti avevano stipulato un secondo contratto, fatto pervenire a da per il tramite di;
CP_1 CP_5 Parte_3 che tale accordo prevedeva che non avrebbe beneficiato del pagamento anticipato CP_1 dello sconto, in quanto si sarebbe operata una compensazione dell'importo delle prime forniture pagina 2 di 11 fino alla concorrenza dell'importo di € 14.000,00, raggiunto il quale avrebbe emesso CP_6 una fattura a compensazione;
che, di conseguenza, , su indicazione del aveva emesso la fattura n. CP_1 Pt_3
23/2016, dell'importo di € 14.000,00 (oltre IVA) a compensazione;
che, pertanto, SE era debitrice solo del minor importo di € (22.335-17.080=) 5.225,00, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto andava revocato.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando integralmente CP_5
l'opposizione di cui chiedeva il rigetto. Nello specifico, l'opposta rilevava: che l'opposizione si fondava su un contratto mai sottoscritto da e privo pure di data certa, CP_5 di talché lo stesso doveva essere considerato inesistente;
che la fattura n. 23/2016 non era mai stata ricevuta da che, pertanto, aveva mai CP_5 proceduto a registrarla nelle proprie scritture contabili;
che, in ogni caso, non era mai stato raggiunto alcun accordo tra le parti in ordine alla presunta scontistica da portare in compensazione;
che, peraltro, l'eccezione di compensazione era improponibile nei confronti della procedura concorsuale cui era sottoposta, dal momento che la stessa andava proposta mediante CP_5 domanda di ammissione al passivo fallimentare.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) se da un lato parte opponente non aveva contestato l'esecuzione delle forniture di cui CP_5 richiedeva il pagamento, dall'altro non aveva provato l'effettiva stipula del contratto da cui sarebbe derivato il credito opposto in compensazione, dal momento che la copia versata in atti era priva della sottoscrizione della società opposta e l'espletata prova testimoniale non aveva dimostrato neppure la sua conclusione in forma verbale;
(-) invero, il teste HI si presentava scarsamente attendibile essendo stato licenziato da mentre le dichiarazioni rilasciate dal teste che aveva riferito della sottoscrizione CP_5 Pt_3 del contratto da parte dell'opposta, si ponevano in contrasto con quelle rese da , Testimone_1 già liquidatore di che aveva negato qualsiasi sottoscrizione del contratto perché non CP_5 conforme alla prassi commerciale della cooperativa;
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello articolando le Parte_2 seguenti censure: il tribunale aveva errato nel ritenere attendibile il teste , non considerando le contraddizioni Tes_1
pagina 3 di 11 in cui lo stesso era incorso, affermando, prima, di non ricordare né di conoscere il contratto dell'1.12.2015 e, poi, che non aveva raggiunto il numero di forniture, nei mesi di CP_1 dicembre 2015 e gennaio 2016, tale da giustificare l'importo nello stesso indicato.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, il teste HI non era stato licenziato da bensì da altra società, sicché non condivisibile era anche il giudizio di CP_5 inattendibilità delle sue dichiarazioni.
Aveva, quindi, errato il tribunale nel ritenere che non fosse stata provata l'esistenza del contratto dell'1.12.2015, in quanto: i) era pacifico che questo provenisse da e valesse come CP_5 proposta contrattuale;
ii) fosse stato firmato per accettazione dall'opponente; iii) avesse avuto esecuzione.
Peraltro, significativa era anche la circostanza che, in data 1.6.2013, fosse stato stipulato tra le parti un altro contratto di identico contenuto.
Tuttavia, quello stipulato l'1.12.2015, nel corso del rapporto, aveva subito una modifica in quanto era stato previsto un sistema di scontistica posticipata in base al quale la fattura di € 14.000,00
(oltre IVA) sarebbe stata emessa da non al momento della sottoscrizione del CP_1 contratto, bensì al raggiungimento del numero di forniture del corrispondente importo.
Pertanto, aveva emesso la fattura n. 23/2016, su conforme indicazione del CP_1 Pt_3 che era stata regolarmente iscritta nei suoi libri contabili, senza però che eseguisse il CP_5 pagamento.
In proposito, era anche significativa la mancata esibizione dell'estratto autentico dei libri contabili da parte di CP_5
Per tali ragioni è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, contestava, perché CP_5 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 29.5.2023, le parti venivano invitate ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 12-20.6.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'esame del gravame pagina 4 di 11 3 – L'appello è infondato e va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
3.1. – Occorre, innanzi tutto, considerare come non sia contestata né l'effettuazione delle forniture da parte di né il prezzo relativo a ciascuna di esse. CP_5
Ciò che è contestata, da parte dell'appellante, è la mancata applicazione della “scontistica” come risultante dal documento datato 1.12.2015 e dai successivi (presunti) accordi, in forma verbale, intervenuti.
Ora, vero è che tra le parti, in data 1.6.2013, venne stipulato un precedente contratto di somministrazione, che ebbe regolare esecuzione, in cui, a fronte dell'impegno di ad CP_1 acquistare dall'1.6.2013 al 31.12.2015 un determinato quantitativo di prodotti caseari “per tutto il fabbisogno del proprio esercizio” (art. 1), si dava atto che “la Caplac Soc. Coop. Agricola a titolo di premio anticipato sui prodotti oggetto del presente contratto, contestualmente alla firma del presente accordo, versa la somma di 14.000,00 oltre IVA, che da quest'ultimo (cioè da
viene accettata a tale titolo e della quale ne rilascia quietanza con la Parte_4 sottoscrizione del presente contratto. Detta somma corrisponde ad un premio forfettario sui futuri acquisti dei prodotti” (art. 3).
Ebbene, nel documento contrattuale per cui è causa (recante la data dell'1.12.2015 apposta a seguito di cancellatura), in cui si sarebbe impegnata ad acquistare un determinato CP_1 quantitativo di prodotti caseari dall'1.12.2015 al 31.12.2016, l'art. 3 è pressoché identico a quello di cui all'accordo concluso tra le parti in data 1.6.2013.
Tuttavia, è pacifico che, in quell'occasione, non corrispose alcuna somma a la CP_5 CP_1 quale, in questa sede, ha spiegato tale circostanza con il fatto che, successivamente, i termini dell'accordo vennero modificati, nel senso che le parti pattuirono una “scontistica posticipata” per cui solo al raggiungimento dell'importo di € 14.000 (oltre IVA), a seguito delle forniture effettuate da avrebbe proceduto ad emettere fattura di corrispondente ammontare che CP_5 CP_1 avrebbe dovuto pagare mediante compensazione con il prezzo dei prodotti. CP_5
L'assunto non convince.
3.2. – In realtà, sia il mancato pagamento della somma di € 14.000,00, previsto nel documento datato 1.12.2015, che la sua mancata sottoscrizione da parte di sono altamente indicativi CP_5 della mancata accettazione del regolamento negoziale da parte di quest'ultima, il che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, rendeva superflua qualsiasi comunicazione nei suoi confronti.
Né appare verosimile, in quanto contrario alla normalità dei traffici commerciali, che, a fronte di una previsione formalizzata per iscritto secondo cui lo sconto sarebbe avvenuto tramite un pagamento immediato a favore del somministrato, , a seguito della mancata ricezione CP_1
pagina 5 di 11 dell'importo, abbia omesso di attivarsi anche solo per chiedere chiarimenti a rimanendo CP_5 completamente inerte.
Ciò tanto più se si considera che la modifica non era di secondaria importanza, giacché il pagamento anticipato, da parte di a favore di , dell'importo di € 14.000,00 CP_5 CP_1
(oltre IVA) – come previsto nel contratto dell'1.6.2013 – veniva ad essere sostituito con un meccanismo compensativo dei rapporti di credito/debito tra le due società che non consentiva più
a di disporre di liquidità immediata. CP_1
Al riguardo, scarsamente credibile è quanto riferito dalle originarie opponenti nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e cioè che , nel sottoporre il contratto Parte_3
(datato 1.12.2015) a per la firma, avrebbe fatto presente le nuove modalità della CP_6 scontistica che, quindi, sarebbero state accettate da quest'ultima sulla parola senza neppure pretendere la modifica, per iscritto, della corrispondente clausola (art. 3) che, invece, prevedeva il pagamento immediato da parte di CP_5
Significativo, in proposito, è il tentativo di , nell'atto di appello, di cambiare la versione CP_1 dei fatti, affermando che “successivamente alla sottoscrizione del secondo contratto del 01/12/15, per volontà della in parziale modifica del contenuto del contratto ed in luogo del CP_5 sopradescritto meccanismo di scontistica anticipata così come previsto nel primo rapporto contrattuale, venne pattuito dalle parti un sistema di scontistica posticipata, in base al quale, la fattura di euro 14.000,00 oltre iva, anziché al momento della sottoscrizione della nuova somministrazione, avrebbe dovuto essere emessa dalla al Controparte_1 raggiungimento di un numero di forniture di corrispondente importo e la avrebbe dovuto CP_5 procedere al pagamento, le forniture successive sarebbero poi state pagate da parte appellante come da contratto” (cfr. atto di appello, pag. 8).
Del resto, quanto inizialmente dedotto dagli originari opponenti si poneva in contrasto con quanto affermato dal teste , direttore commerciale di dal 2002 al 2018, e da Testimone_2 CP_5
, ispettore commerciale della , i quali, nel confermare la circostanza Parte_3 CP_5 di cui al cap. 9 della memoria istruttoria di parte opponente (“DCV che il direttore amministrativo della sig. ed il direttore commerciale decisero di CP_5 Parte_5 Testimone_2 cambiare le condizioni di cui al contratto del 01.12.2015 proponendo che la scontistica venisse effettuata mediante l'erogazione di forniture fino ad un certo importo (pari ad euro 14 mila oltre iva) e che raggiunto detto importo la avrebbe dovuto emettere fattura con Controparte_7 la dicitura “premio anticipato su futuri acquisti” mentre le forniture successive sarebbero state pagate dalla come da contratto e secondo il listino 02.11.2015 e gli stessi diedero CP_1 conforme istruzione al sig. di informare sul punto la , Parte_3 Controparte_8
pagina 6 di 11 che accettò”), hanno implicitamente affermato che la modifica al contratto dell'1.12.2015 venne apportata in un momento successivo alla sua (presunta) stipula, senza, tuttavia, specificare quando.
Sul punto, è opportuno precisare che la dichiarazione resa, in sede di esame testimoniale, dal non è in linea con quella rilasciata a in data 15.6.2018 e prodotta dalla Pt_3 CP_1 parte (cfr. doc. 7), in quanto in tale dichiarazione scritta il affermava “in data Pt_3
1.12.2015, terminato anticipatamente il vecchio contratto, venne sottoposto, da parte del sig.
alla , per conto di un altro contratto, identico al Parte_3 Controparte_7 CP_5 precedente, redatto dalla ciò al fine di riconfermare la scontistica e fidelizzare la cliente. Il CP_5 direttore amministrativo della sig. ed il direttore commerciale CP_5 Parte_5 Tes_2 proposero in questo contratto che la scontistica venisse effettuata mediante
[...] compensazione delle fatture di acquisto della cliente e diedero conforme istruzione al sig.
i informare sul punto la che accettò”. Pt_3 Controparte_8
Da tale dichiarazione scritta si evince che la modifica venne proposta dal su incarico del Pt_3
HI e del contestualmente alla firma del contratto dell'1.12.2015. Parte_5
In ogni caso, tali incongruenze, unitamente al tenore generico delle dichiarazioni, costituiscono un primo elemento che depone per l'inattendibilità dei testi HI e Pt_3
3.3. – Oltre a ciò, mette conto di evidenziare che le dichiarazioni dei predetti testi si pongono in contrasto, come correttamente evidenziato dal primo giudice, con quelle rese da , Testimone_1 componente del CDA di dal 16.12.2015 e successivamente nominato liquidatore della CP_5 cooperativa fino all'apertura della l.c.a. (avvenuta con decreto ministeriale del 16.11.2016), il quale dopo aver negato di conoscere il contratto dell'1.12.2015, nel rispondere sul citato cap. 9, ha dichiarato: “So in generale che la prassi descritta nel capitolo non era conforme a nostro avviso ai criteri di correttezza commerciale e regolarità fiscale e pertanto l'abbiamo bloccata subito. So che dal febbraio 2016 ha pagato le fatture delle forniture così ha continuato a fare per CP_1 la durata del mio incarico. Pertanto, non ha raggiunto un numero di forniture, nei mesi di dicembre 2015 e 2016 tale da giustificare l'importo del contratto. Preciso che queste prassi irregolari erano seguite da altre ditte” (cfr. verbale di udienza del 26.10.2021).
Ebbene, di fronte a tale contrasto, ritiene il Collegio che il giudizio di attendibilità deve propendere a favore del , in quanto non è dato comprendere quale tipo di interesse potesse minare, in Tes_1 ipotesi, la genuinità delle sue dichiarazioni, anche in ragione del fatto che egli non aveva avuto alcun ruolo attivo nella vicenda per cui è causa, per cui non poteva essere incline a fornire una determinata versione dei fatti per eludere, nei suoi confronti, eventuali profili di responsabilità.
pagina 7 di 11 In proposito, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non si ravvisa alcuna contraddizione per il fatto che il teste ha prima negato di conoscere il contratto dell'1.12.2015
(offertogli in visione in sede di escussione) e poi ha accennato alle sue condizioni, in quanto tale seconda affermazione ben può spiegarsi a seguito della presa visione, in udienza, del contenuto negoziale (di agevole lettura).
Discorso diverso deve, invece, essere fatto per e i quali, a tacer Parte_3 Testimone_2
d'altro, non risulta che avessero potere di rappresentanza di con la conseguenza che la CP_5 decisione di cambiare le condizioni contrattuali dell'1.12.2015, prevedendo un meccanismo di scontistica “posticipata”, in mancanza di ratifica da parte della società opposta, non era idonea a produrre effetti nella sfera giuridica di quest'ultima, e, quindi, finiva per esporre direttamente costoro nei riguardi di . CP_1
Il che rende evidente il loro interesse a fornire una versione dei fatti che escludesse qualsiasi responsabilità nei loro confronti.
D'altra parte, entrambi i testi hanno confermato il cap. 10 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di parte opponente (“DCV che il sig. , su conforme istruzione Parte_3 della verificò che le forniture effettuate nel primo semestre del 2016 non superassero CP_5
l'importo previsto a titolo di sconto e, una volta raggiunta la concorrenza dell'importo di euro
14.000,00 oltre iva fece presente alla di emettere la fattura con la Controparte_8 dicitura “premio anticipato su futuri acquisti”), senza però specificare chi, per conto di CP_5 disse al i autorizzare ad emettere la fattura per ottenere lo sconto. Pt_3 CP_1
In particolare, il teste HI pur dando atto che all'epoca, all'interno di “c'era soltanto un CP_5 direttore amministrativo ed il consiglio di amministrazione” non ha specificato se fu proprio l'organo amministrativo ad approvare l'operazione.
Pertanto, la genericità delle loro dichiarazioni (anche per quanto esposto al § 3.2.) costituisce ulteriore motivo che induce seriamente a dubitare della loro attendibilità.
3.4. – Peraltro, non risulta nemmeno spiegata (né dai predetti testi HI e né dagli Pt_3 appellanti) la ragione che avrebbe reso necessaria la modifica della scontistica, mentre il fatto che il contratto dell'1.12.2015, sottoscritto dalla sola , fosse stato portato a per CP_1 CP_5
“l'archiviazione” non assume alcuna portata decisiva, in mancanza di prova della sua accettazione.
Per lo stesso motivo, nessuna rilevanza può attribuirsi alla registrazione della fattura n. 23/2016 dell'1.7.2016 (dell'importo di € 14.000,00 oltre IVA), recante la dicitura “premio anticipato su futuri acquisti come da contratto di somministrazione anno 2015/2016 dell'1.12.2015”, nelle scritture contabili di , anche perché ai sensi dell'art. 2709 c.c., tali scritture possono CP_1
pagina 8 di 11 costituire prova unicamente contro l'imprenditore e non, invece, a favore di esso (cfr. ex plurimis
Cassazione civile, sentenza del 17.2.1995, n. 1718).
3.5. – Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non risulta, poi, che la fattura n.
23/2016 sia stata registrata nelle scritture contabili di come si evince dal registro IVA da CP_5 quest'ultima prodotto.
Né, in questa sede, può parte appellante dolersi del fatto che non abbia prodotto l'estratto CP_5 autentico delle scritture contabili, non avendo non solo reiterato l'istanza di esibizione ex art. 210
c.p.c. ma neppure censurato, sul punto, la decisione istruttoria del tribunale.
Invero, i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv
591566).
Ne deriva che, in assenza di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., alla condotta processuale dell'appellata, consistita nella mancata produzione dell'estratto autentico delle sue scritture contabili, non può attribuirsi alcuna rilevanza ex art. 116 c.p.c.
Senza pretermettere che non risulta neppure che la fattura n. 23/2016 sia mai stata inviata a sicché la contestazione sollevata in ordine all'inattendibilità delle scritture contabili CP_5 prodotte in giudizio dall'odierna appellata si appalesa pure destituita di fondamento.
3.6. – In definitiva, il presunto credito vantato da si basa, da un lato, su un CP_1 documento privo di data certa e non sottoscritto da e, dall'altro, su una ipotetica CP_5 disposizione contrattuale (di modifica del meccanismo di scontistica) di cui non sono stati in alcun modo provati né il tempo della presunta stipula né la sua riferibilità alla . CP_5
Il che rende evidente l'inopponibilità di tali pattuizioni nei confronti della procedura concorsuale cui è stata sottoposta anche solo a voler considerare che “la mancanza di data certa del CP_5 contratto prodotto quale prova del credito comporta l'inopponibilità al fallimento delle clausole riportate sulla relativa documentazione e, dunque, l'impossibilità di considerare le clausole ivi riportate ai fini della regolamentazione del rapporto” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza dell'8.11.2024, n. 28791).
4 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
pagina 9 di 11 4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex
D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 5.201-26.000), con applicazione del valore medio per tutte le fasi:
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 5.809,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
Non si riconosce l'aumento del 30% ex art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014 invocato dalla difesa dell'appellata.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato: “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, la facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, prima parte, del d.m. n. 55 del 2014, prefigura a carico del giudice l'onere di motivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 14.1.2020, n. 461).
Quindi, il numero delle parti assistite non comporta alcun automatismo in ordine al riconoscimento dell'aumento ex art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, trattandosi di mera facoltà spettante al giudice che, nell'esercitarla, è tenuto solo a congruamente motivare la sua decisione.
Nella specie, è sufficiente osservare che il numero delle parti non ha comportato alcun aggravio dell'attività difensiva, come risulta anche dal contenuto degli atti depositati da dove la CP_5 posizione delle controparti è stata trattata unitariamente, senza alcuna distinzione di carattere soggettivo.
4.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da Controparte_1
, , , avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
211/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 04/03/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 10 di 11 2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Firenze, 22.1.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco HI Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 655/2022 promossa da:
(C.F. , (già Controparte_1 P.IVA_1
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
(C.F. ) (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Controparte_2 C.F._3 dell'Avv. EUFRATE STEPHEN MARCO
APPELLANTE/I nei confronti di
Controparte_5
amministrativa (CF – con il patrocinio dell'Avv. BAGNOLI VALENTINA (CF
[...] P.IVA_2
) C.F._4
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 211/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 04/03/2022
CONCLUSIONI
In data 12-20.6.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 11 Per parte appellante: “Piaccia alla Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza n°211/2022 del Tribunale di Lucca, dichiarare nullo e revocare in ogni suo capo il decreto ingiuntivo n°150/2018 del Tribunale di Lucca, e, per l'effetto:
1.condannare la
[...]
, alla restituzione di euro Parte_1 17.080,00,oltre a interessi, ed alle spese legali, corrisposte in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n°150/2018del Tribunale di Lucca.
2.condannare altresì la
[...]
, alla restituzione CP_5 Parte_1 Controparte_5 dell'importo di euro 5.980,00, oltre agli interessi, versati dalla a titolo di Controparte_1 spese legali in virtù della sentenza di primo grado.
3. Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “rigettare tutte le domande formulate dall'appellante nella citazione in appello in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. -In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Controparte_1
(di seguito anche solo “ ”), ,
[...] CP_1 Controparte_1 Controparte_3
convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, , Controparte_2 CP_5 proponendo gravame avverso la sentenza n. 211/2022, emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 04/03/2022, che, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai l'aveva rigettata, con conseguente condanna degli Parte_2 opponenti al pagamento delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
510/2018 del 30.3.2018, con cui era stato loro intimato il pagamento, a favore di CP_5 dell'importo di € 22.835,00, oltre spese ed interessi legali, quale corrispettivo dovuto per la fornitura di prodotti caseari.
A sostegno dell'opposizione, esponevano: che, in data 1.6.2013, le parti avevano stipulato un contratto di somministrazione, con cui a fronte della fornitura di tali prodotti, si era impegnata a praticare una particolare CP_5 scontistica a favore di , consistente nell'emissione, da parte dell'acquirente, della CP_1 fattura n. 1/2013 dell'importo di € 14.000,00 (oltre IVA) immediatamente saldata dalla venditrice;
che, successivamente, le parti avevano stipulato un secondo contratto, fatto pervenire a da per il tramite di;
CP_1 CP_5 Parte_3 che tale accordo prevedeva che non avrebbe beneficiato del pagamento anticipato CP_1 dello sconto, in quanto si sarebbe operata una compensazione dell'importo delle prime forniture pagina 2 di 11 fino alla concorrenza dell'importo di € 14.000,00, raggiunto il quale avrebbe emesso CP_6 una fattura a compensazione;
che, di conseguenza, , su indicazione del aveva emesso la fattura n. CP_1 Pt_3
23/2016, dell'importo di € 14.000,00 (oltre IVA) a compensazione;
che, pertanto, SE era debitrice solo del minor importo di € (22.335-17.080=) 5.225,00, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto andava revocato.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando integralmente CP_5
l'opposizione di cui chiedeva il rigetto. Nello specifico, l'opposta rilevava: che l'opposizione si fondava su un contratto mai sottoscritto da e privo pure di data certa, CP_5 di talché lo stesso doveva essere considerato inesistente;
che la fattura n. 23/2016 non era mai stata ricevuta da che, pertanto, aveva mai CP_5 proceduto a registrarla nelle proprie scritture contabili;
che, in ogni caso, non era mai stato raggiunto alcun accordo tra le parti in ordine alla presunta scontistica da portare in compensazione;
che, peraltro, l'eccezione di compensazione era improponibile nei confronti della procedura concorsuale cui era sottoposta, dal momento che la stessa andava proposta mediante CP_5 domanda di ammissione al passivo fallimentare.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) se da un lato parte opponente non aveva contestato l'esecuzione delle forniture di cui CP_5 richiedeva il pagamento, dall'altro non aveva provato l'effettiva stipula del contratto da cui sarebbe derivato il credito opposto in compensazione, dal momento che la copia versata in atti era priva della sottoscrizione della società opposta e l'espletata prova testimoniale non aveva dimostrato neppure la sua conclusione in forma verbale;
(-) invero, il teste HI si presentava scarsamente attendibile essendo stato licenziato da mentre le dichiarazioni rilasciate dal teste che aveva riferito della sottoscrizione CP_5 Pt_3 del contratto da parte dell'opposta, si ponevano in contrasto con quelle rese da , Testimone_1 già liquidatore di che aveva negato qualsiasi sottoscrizione del contratto perché non CP_5 conforme alla prassi commerciale della cooperativa;
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello articolando le Parte_2 seguenti censure: il tribunale aveva errato nel ritenere attendibile il teste , non considerando le contraddizioni Tes_1
pagina 3 di 11 in cui lo stesso era incorso, affermando, prima, di non ricordare né di conoscere il contratto dell'1.12.2015 e, poi, che non aveva raggiunto il numero di forniture, nei mesi di CP_1 dicembre 2015 e gennaio 2016, tale da giustificare l'importo nello stesso indicato.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, il teste HI non era stato licenziato da bensì da altra società, sicché non condivisibile era anche il giudizio di CP_5 inattendibilità delle sue dichiarazioni.
Aveva, quindi, errato il tribunale nel ritenere che non fosse stata provata l'esistenza del contratto dell'1.12.2015, in quanto: i) era pacifico che questo provenisse da e valesse come CP_5 proposta contrattuale;
ii) fosse stato firmato per accettazione dall'opponente; iii) avesse avuto esecuzione.
Peraltro, significativa era anche la circostanza che, in data 1.6.2013, fosse stato stipulato tra le parti un altro contratto di identico contenuto.
Tuttavia, quello stipulato l'1.12.2015, nel corso del rapporto, aveva subito una modifica in quanto era stato previsto un sistema di scontistica posticipata in base al quale la fattura di € 14.000,00
(oltre IVA) sarebbe stata emessa da non al momento della sottoscrizione del CP_1 contratto, bensì al raggiungimento del numero di forniture del corrispondente importo.
Pertanto, aveva emesso la fattura n. 23/2016, su conforme indicazione del CP_1 Pt_3 che era stata regolarmente iscritta nei suoi libri contabili, senza però che eseguisse il CP_5 pagamento.
In proposito, era anche significativa la mancata esibizione dell'estratto autentico dei libri contabili da parte di CP_5
Per tali ragioni è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, contestava, perché CP_5 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 29.5.2023, le parti venivano invitate ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 12-20.6.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'esame del gravame pagina 4 di 11 3 – L'appello è infondato e va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
3.1. – Occorre, innanzi tutto, considerare come non sia contestata né l'effettuazione delle forniture da parte di né il prezzo relativo a ciascuna di esse. CP_5
Ciò che è contestata, da parte dell'appellante, è la mancata applicazione della “scontistica” come risultante dal documento datato 1.12.2015 e dai successivi (presunti) accordi, in forma verbale, intervenuti.
Ora, vero è che tra le parti, in data 1.6.2013, venne stipulato un precedente contratto di somministrazione, che ebbe regolare esecuzione, in cui, a fronte dell'impegno di ad CP_1 acquistare dall'1.6.2013 al 31.12.2015 un determinato quantitativo di prodotti caseari “per tutto il fabbisogno del proprio esercizio” (art. 1), si dava atto che “la Caplac Soc. Coop. Agricola a titolo di premio anticipato sui prodotti oggetto del presente contratto, contestualmente alla firma del presente accordo, versa la somma di 14.000,00 oltre IVA, che da quest'ultimo (cioè da
viene accettata a tale titolo e della quale ne rilascia quietanza con la Parte_4 sottoscrizione del presente contratto. Detta somma corrisponde ad un premio forfettario sui futuri acquisti dei prodotti” (art. 3).
Ebbene, nel documento contrattuale per cui è causa (recante la data dell'1.12.2015 apposta a seguito di cancellatura), in cui si sarebbe impegnata ad acquistare un determinato CP_1 quantitativo di prodotti caseari dall'1.12.2015 al 31.12.2016, l'art. 3 è pressoché identico a quello di cui all'accordo concluso tra le parti in data 1.6.2013.
Tuttavia, è pacifico che, in quell'occasione, non corrispose alcuna somma a la CP_5 CP_1 quale, in questa sede, ha spiegato tale circostanza con il fatto che, successivamente, i termini dell'accordo vennero modificati, nel senso che le parti pattuirono una “scontistica posticipata” per cui solo al raggiungimento dell'importo di € 14.000 (oltre IVA), a seguito delle forniture effettuate da avrebbe proceduto ad emettere fattura di corrispondente ammontare che CP_5 CP_1 avrebbe dovuto pagare mediante compensazione con il prezzo dei prodotti. CP_5
L'assunto non convince.
3.2. – In realtà, sia il mancato pagamento della somma di € 14.000,00, previsto nel documento datato 1.12.2015, che la sua mancata sottoscrizione da parte di sono altamente indicativi CP_5 della mancata accettazione del regolamento negoziale da parte di quest'ultima, il che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, rendeva superflua qualsiasi comunicazione nei suoi confronti.
Né appare verosimile, in quanto contrario alla normalità dei traffici commerciali, che, a fronte di una previsione formalizzata per iscritto secondo cui lo sconto sarebbe avvenuto tramite un pagamento immediato a favore del somministrato, , a seguito della mancata ricezione CP_1
pagina 5 di 11 dell'importo, abbia omesso di attivarsi anche solo per chiedere chiarimenti a rimanendo CP_5 completamente inerte.
Ciò tanto più se si considera che la modifica non era di secondaria importanza, giacché il pagamento anticipato, da parte di a favore di , dell'importo di € 14.000,00 CP_5 CP_1
(oltre IVA) – come previsto nel contratto dell'1.6.2013 – veniva ad essere sostituito con un meccanismo compensativo dei rapporti di credito/debito tra le due società che non consentiva più
a di disporre di liquidità immediata. CP_1
Al riguardo, scarsamente credibile è quanto riferito dalle originarie opponenti nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e cioè che , nel sottoporre il contratto Parte_3
(datato 1.12.2015) a per la firma, avrebbe fatto presente le nuove modalità della CP_6 scontistica che, quindi, sarebbero state accettate da quest'ultima sulla parola senza neppure pretendere la modifica, per iscritto, della corrispondente clausola (art. 3) che, invece, prevedeva il pagamento immediato da parte di CP_5
Significativo, in proposito, è il tentativo di , nell'atto di appello, di cambiare la versione CP_1 dei fatti, affermando che “successivamente alla sottoscrizione del secondo contratto del 01/12/15, per volontà della in parziale modifica del contenuto del contratto ed in luogo del CP_5 sopradescritto meccanismo di scontistica anticipata così come previsto nel primo rapporto contrattuale, venne pattuito dalle parti un sistema di scontistica posticipata, in base al quale, la fattura di euro 14.000,00 oltre iva, anziché al momento della sottoscrizione della nuova somministrazione, avrebbe dovuto essere emessa dalla al Controparte_1 raggiungimento di un numero di forniture di corrispondente importo e la avrebbe dovuto CP_5 procedere al pagamento, le forniture successive sarebbero poi state pagate da parte appellante come da contratto” (cfr. atto di appello, pag. 8).
Del resto, quanto inizialmente dedotto dagli originari opponenti si poneva in contrasto con quanto affermato dal teste , direttore commerciale di dal 2002 al 2018, e da Testimone_2 CP_5
, ispettore commerciale della , i quali, nel confermare la circostanza Parte_3 CP_5 di cui al cap. 9 della memoria istruttoria di parte opponente (“DCV che il direttore amministrativo della sig. ed il direttore commerciale decisero di CP_5 Parte_5 Testimone_2 cambiare le condizioni di cui al contratto del 01.12.2015 proponendo che la scontistica venisse effettuata mediante l'erogazione di forniture fino ad un certo importo (pari ad euro 14 mila oltre iva) e che raggiunto detto importo la avrebbe dovuto emettere fattura con Controparte_7 la dicitura “premio anticipato su futuri acquisti” mentre le forniture successive sarebbero state pagate dalla come da contratto e secondo il listino 02.11.2015 e gli stessi diedero CP_1 conforme istruzione al sig. di informare sul punto la , Parte_3 Controparte_8
pagina 6 di 11 che accettò”), hanno implicitamente affermato che la modifica al contratto dell'1.12.2015 venne apportata in un momento successivo alla sua (presunta) stipula, senza, tuttavia, specificare quando.
Sul punto, è opportuno precisare che la dichiarazione resa, in sede di esame testimoniale, dal non è in linea con quella rilasciata a in data 15.6.2018 e prodotta dalla Pt_3 CP_1 parte (cfr. doc. 7), in quanto in tale dichiarazione scritta il affermava “in data Pt_3
1.12.2015, terminato anticipatamente il vecchio contratto, venne sottoposto, da parte del sig.
alla , per conto di un altro contratto, identico al Parte_3 Controparte_7 CP_5 precedente, redatto dalla ciò al fine di riconfermare la scontistica e fidelizzare la cliente. Il CP_5 direttore amministrativo della sig. ed il direttore commerciale CP_5 Parte_5 Tes_2 proposero in questo contratto che la scontistica venisse effettuata mediante
[...] compensazione delle fatture di acquisto della cliente e diedero conforme istruzione al sig.
i informare sul punto la che accettò”. Pt_3 Controparte_8
Da tale dichiarazione scritta si evince che la modifica venne proposta dal su incarico del Pt_3
HI e del contestualmente alla firma del contratto dell'1.12.2015. Parte_5
In ogni caso, tali incongruenze, unitamente al tenore generico delle dichiarazioni, costituiscono un primo elemento che depone per l'inattendibilità dei testi HI e Pt_3
3.3. – Oltre a ciò, mette conto di evidenziare che le dichiarazioni dei predetti testi si pongono in contrasto, come correttamente evidenziato dal primo giudice, con quelle rese da , Testimone_1 componente del CDA di dal 16.12.2015 e successivamente nominato liquidatore della CP_5 cooperativa fino all'apertura della l.c.a. (avvenuta con decreto ministeriale del 16.11.2016), il quale dopo aver negato di conoscere il contratto dell'1.12.2015, nel rispondere sul citato cap. 9, ha dichiarato: “So in generale che la prassi descritta nel capitolo non era conforme a nostro avviso ai criteri di correttezza commerciale e regolarità fiscale e pertanto l'abbiamo bloccata subito. So che dal febbraio 2016 ha pagato le fatture delle forniture così ha continuato a fare per CP_1 la durata del mio incarico. Pertanto, non ha raggiunto un numero di forniture, nei mesi di dicembre 2015 e 2016 tale da giustificare l'importo del contratto. Preciso che queste prassi irregolari erano seguite da altre ditte” (cfr. verbale di udienza del 26.10.2021).
Ebbene, di fronte a tale contrasto, ritiene il Collegio che il giudizio di attendibilità deve propendere a favore del , in quanto non è dato comprendere quale tipo di interesse potesse minare, in Tes_1 ipotesi, la genuinità delle sue dichiarazioni, anche in ragione del fatto che egli non aveva avuto alcun ruolo attivo nella vicenda per cui è causa, per cui non poteva essere incline a fornire una determinata versione dei fatti per eludere, nei suoi confronti, eventuali profili di responsabilità.
pagina 7 di 11 In proposito, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non si ravvisa alcuna contraddizione per il fatto che il teste ha prima negato di conoscere il contratto dell'1.12.2015
(offertogli in visione in sede di escussione) e poi ha accennato alle sue condizioni, in quanto tale seconda affermazione ben può spiegarsi a seguito della presa visione, in udienza, del contenuto negoziale (di agevole lettura).
Discorso diverso deve, invece, essere fatto per e i quali, a tacer Parte_3 Testimone_2
d'altro, non risulta che avessero potere di rappresentanza di con la conseguenza che la CP_5 decisione di cambiare le condizioni contrattuali dell'1.12.2015, prevedendo un meccanismo di scontistica “posticipata”, in mancanza di ratifica da parte della società opposta, non era idonea a produrre effetti nella sfera giuridica di quest'ultima, e, quindi, finiva per esporre direttamente costoro nei riguardi di . CP_1
Il che rende evidente il loro interesse a fornire una versione dei fatti che escludesse qualsiasi responsabilità nei loro confronti.
D'altra parte, entrambi i testi hanno confermato il cap. 10 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di parte opponente (“DCV che il sig. , su conforme istruzione Parte_3 della verificò che le forniture effettuate nel primo semestre del 2016 non superassero CP_5
l'importo previsto a titolo di sconto e, una volta raggiunta la concorrenza dell'importo di euro
14.000,00 oltre iva fece presente alla di emettere la fattura con la Controparte_8 dicitura “premio anticipato su futuri acquisti”), senza però specificare chi, per conto di CP_5 disse al i autorizzare ad emettere la fattura per ottenere lo sconto. Pt_3 CP_1
In particolare, il teste HI pur dando atto che all'epoca, all'interno di “c'era soltanto un CP_5 direttore amministrativo ed il consiglio di amministrazione” non ha specificato se fu proprio l'organo amministrativo ad approvare l'operazione.
Pertanto, la genericità delle loro dichiarazioni (anche per quanto esposto al § 3.2.) costituisce ulteriore motivo che induce seriamente a dubitare della loro attendibilità.
3.4. – Peraltro, non risulta nemmeno spiegata (né dai predetti testi HI e né dagli Pt_3 appellanti) la ragione che avrebbe reso necessaria la modifica della scontistica, mentre il fatto che il contratto dell'1.12.2015, sottoscritto dalla sola , fosse stato portato a per CP_1 CP_5
“l'archiviazione” non assume alcuna portata decisiva, in mancanza di prova della sua accettazione.
Per lo stesso motivo, nessuna rilevanza può attribuirsi alla registrazione della fattura n. 23/2016 dell'1.7.2016 (dell'importo di € 14.000,00 oltre IVA), recante la dicitura “premio anticipato su futuri acquisti come da contratto di somministrazione anno 2015/2016 dell'1.12.2015”, nelle scritture contabili di , anche perché ai sensi dell'art. 2709 c.c., tali scritture possono CP_1
pagina 8 di 11 costituire prova unicamente contro l'imprenditore e non, invece, a favore di esso (cfr. ex plurimis
Cassazione civile, sentenza del 17.2.1995, n. 1718).
3.5. – Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non risulta, poi, che la fattura n.
23/2016 sia stata registrata nelle scritture contabili di come si evince dal registro IVA da CP_5 quest'ultima prodotto.
Né, in questa sede, può parte appellante dolersi del fatto che non abbia prodotto l'estratto CP_5 autentico delle scritture contabili, non avendo non solo reiterato l'istanza di esibizione ex art. 210
c.p.c. ma neppure censurato, sul punto, la decisione istruttoria del tribunale.
Invero, i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv
591566).
Ne deriva che, in assenza di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., alla condotta processuale dell'appellata, consistita nella mancata produzione dell'estratto autentico delle sue scritture contabili, non può attribuirsi alcuna rilevanza ex art. 116 c.p.c.
Senza pretermettere che non risulta neppure che la fattura n. 23/2016 sia mai stata inviata a sicché la contestazione sollevata in ordine all'inattendibilità delle scritture contabili CP_5 prodotte in giudizio dall'odierna appellata si appalesa pure destituita di fondamento.
3.6. – In definitiva, il presunto credito vantato da si basa, da un lato, su un CP_1 documento privo di data certa e non sottoscritto da e, dall'altro, su una ipotetica CP_5 disposizione contrattuale (di modifica del meccanismo di scontistica) di cui non sono stati in alcun modo provati né il tempo della presunta stipula né la sua riferibilità alla . CP_5
Il che rende evidente l'inopponibilità di tali pattuizioni nei confronti della procedura concorsuale cui è stata sottoposta anche solo a voler considerare che “la mancanza di data certa del CP_5 contratto prodotto quale prova del credito comporta l'inopponibilità al fallimento delle clausole riportate sulla relativa documentazione e, dunque, l'impossibilità di considerare le clausole ivi riportate ai fini della regolamentazione del rapporto” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza dell'8.11.2024, n. 28791).
4 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
pagina 9 di 11 4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex
D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 5.201-26.000), con applicazione del valore medio per tutte le fasi:
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 5.809,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
Non si riconosce l'aumento del 30% ex art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014 invocato dalla difesa dell'appellata.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato: “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, la facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, prima parte, del d.m. n. 55 del 2014, prefigura a carico del giudice l'onere di motivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 14.1.2020, n. 461).
Quindi, il numero delle parti assistite non comporta alcun automatismo in ordine al riconoscimento dell'aumento ex art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, trattandosi di mera facoltà spettante al giudice che, nell'esercitarla, è tenuto solo a congruamente motivare la sua decisione.
Nella specie, è sufficiente osservare che il numero delle parti non ha comportato alcun aggravio dell'attività difensiva, come risulta anche dal contenuto degli atti depositati da dove la CP_5 posizione delle controparti è stata trattata unitariamente, senza alcuna distinzione di carattere soggettivo.
4.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da Controparte_1
, , , avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
211/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 04/03/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 10 di 11 2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Firenze, 22.1.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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