CA
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/03/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Martina Gasparini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 25 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
appellanti rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Antonacci e Gian Marco Sacchetto contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._4 Controparte_3
) e (C.F. , quali eredi di C.F._5 CP_4 C.F._6
Parte_3
(C.F. )
[...] C.F._7
(C.F. ) CP_1 Pt_4 C.F._8
(C.F. ) CP_5 C.F._9
(C.F. ) CP_6 C.F._10
1 appellati rappresentati e difesi dagli avv.ti Sergio Ballarini, Luca Ballarini e Marco Ballarini
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2268/2023 del Tribunale di Verona emessa in data 24.11.2023 e depositata in data 25.11.2023.
Conclusioni di parte appellante:
“nel merito, assolvere l'appellante da qualsiasi domanda rivolta nei suoi confronti, siccome infondata in fatto e in diritto, e in particolare, accogliere le conclusioni precisate in prime cure:
a) accertato quanto esposto in narrativa della comparsa di costituzione e risposta e dei successivi atti dimessi nelle more del presente giudizio;
b) considerato quanto disposto dal Collegio con l'ordinanza del 11.11.2021 che ha revocato l'ordinanza di sospensione dell'esecutorietà del precetto opposto;
c) dichiarata l'irrilevanza ed ininfluenza ai fini del decidere le risultanze della CTU disposta dal G.I e ciò per i motivi esposti nelle due istanze ex art 177 cpc depositate rispettivamente in data 08.12.2021 e 28.12.2021, trattandosi di accertamenti relativi a domande non attinenti l'oggetto della presente controversia e comunque da eventualmente proporsi nella causa di merito che si è conclusa con la sentenza azionata con il precetto opposto, respingersi integralmente ogni domanda proposta dai signori , CP_1 CP_7
, , , ,
[...] Parte_3 CP_5 CP_6 CP_2 [...]
, in quanto integralmente infondata in fatto e diritto. CP_3 CP_8
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di ambedue i gradi di giudizio e con la condanna delle controparti a rimborsare le spese corrisposte in forza della provvisoria esecutorietà della
Sentenza impugnata, oltre agli interessi di legge ex art. 1284, comma 4, c.c., oltre IVA,
CPA e rimborso forfetario, e comunque, accertato e dichiarato che:
1) i signori erano a conoscenza della volontà dei signori di utilizzare CP_1 Parte_1
parte delle somme, di cui sono creditori in forza della sentenza del Tribunale di Verona, per estinguere il mutuo e cancellare l'ipoteca trascritta, così come risulta dalla ricezione
2 della raccomandata a/r del 30.01.2020 e come ribadito nell'offerta reale ex art 1216 c.c. notificata il 17.08.2020;
2) gli opponenti in prime cure, nonostante l'offerta reale e la dichiarata disponibilità degli opposti ad estinguere il mutuo e cancellare tale trascrizione pregiudizievole, hanno evidenziato nel corso del presente giudizio ed in via strumentale e dilatoria la presenza dell'ipoteca sull'immobile al solo fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione del precetto;
3) le parti opposte in prime cure, nonostante gli opponenti in prime cure nel giudizio di appello abbiano rinunciato (visti gli “inesistenti” gravi motivi) alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza azionata e nonostante risultino creditori di ingenti somme che consentirebbero l'estinzione del gravame, sono stati costretti a continuare a pagare le rate del mutuo pur avendo liberato il bene immobile e facendosi carico anche di un canone di locazione;
condannarsi, con riserva di eventuali azioni per ottenere il risarcimento dei danni, per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc i signori , , , , CP_1 CP_7 Parte_3 CP_5 CP_6
, , , nella misura che il Giudice
[...] CP_2 Controparte_3 CP_8 vorrà liquidare equitativamente d'ufficio.
In via istruttoria: si richiamano le deduzioni, produzioni ed eccezioni tutte svolte in primo grado nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.”.
Conclusioni di parte appellata:
“Voglia la Corte d'appello di Venezia adita, rigettare, anche per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto da e e, Parte_1 Parte_2 per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 2268/2023 del Tribunale di Verona con vittoria di spese del presente grado di giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Sergio BALLARINI, Marco BALLARINI e Luca BALLARINI che si dichiarano antistatari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di precetto datato 5.11.2020, e Parte_1 Parte_2 intimavano a , , , e nonché a e CP_1 Pt_3 CP_7 CP_5 CP_6 CP_2 CP_3
3 questi ultimi in qualità di eredi di , il pagamento CP_4 Persona_1
della somma complessiva di €140.334,89 in forza della sentenza del Tribunale di Verona n.
24/2020 del 16.01.2020, che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita immobiliare stipulato tra le parti il 24.11.2009 per l'inadempimento dei venditori CP_1
ed aveva condannato questi ultimi alla restituzione del prezzo (pari ad €122.997,96) e al risarcimento del danno (pari ad €10.500,00), oltre a rivalutazione e interessi legali.
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli intimati proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto, a sostegno della quale deducevano che: a) la sentenza azionata era inidonea a valere come titolo esecutivo;
b) gli acquirenti erano inadempienti all'obbligo di restituzione dell'immobile su di essi gravante, per non aver eliminato gli abusi edilizi realizzati sul bene e per non aver cancellato l'ipoteca volontaria da loro iscritta.
In via subordinata, gli opponenti domandavano che, previo accertamento dei costi necessari per l'eliminazione degli abusi edilizi realizzati dagli acquirenti intimanti e previa determinazione dell'indennità di occupazione dell'immobile dal 24.11.2019 al rilascio effettivo, questi ultimi fossero condannati al pagamento di tali somme, eventualmente in forma condizionata alla definitività della risoluzione del contratto di compravendita.
Si costituivano e chiedendo il rigetto Parte_1 Parte_2 dell'opposizione e delle domande svolte in via subordinata dagli opponenti.
Dopo aver esperito ctu volta a quantificare i costi di eliminazione degli abusi edilizi commessi successivamente alla vendita dell'immobile e di cancellazione dell'ipoteca nonché l'ammontare dell'indennità di occupazione, il Tribunale di Verona, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'opposizione al precetto, ma, in accoglimento della domanda subordinata svolta dagli opponenti, condannava e Parte_1 [...] al pagamento in loro favore dell'importo di €24.300,23, oltre interessi legali Parte_2
dalla data odierna al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla presenza degli abusi edilizi, compensando integralmente le spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia e hanno interposto Parte_1 Parte_2
tempestivo appello, affidato a due motivi di gravame.
4 2.1 Col primo motivo censurano l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto che la domanda riconvenzionale svolta dagli opponenti al fine di conseguire la rifusione dei costi di rimessione in ripristino dell'immobile sia ammissibile, senza considerare che: a) essa ha ad oggetto un credito sorto anteriormente alla formazione del titolo esecutivo ed è quindi proponibile solo nell'ambito del giudizio di merito;
b) nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, giacchè il debitore o opponente ha la veste sostanziale e processuale di attore e non di convenuto e, pertanto, è il solo creditore opposto che avendo veste sostanziale e processuale di convenuto, ha il potere di formulare una domanda riconvenzionale, al fine di costituire un nuovo titolo esecutivo da utilizzare nella medesima o in altra procedura esecutiva.
2.2. Col secondo motivo contestano la sentenza per avere acriticamente recepito le risultanze della ctu, senza considerare che: a) gli abusi edilizi rilevati in sede di indagini peritali non erano ascrivibili agli appellanti, in quanto realizzati da nei Parte_5 primi anni '80 e risultavano quindi già presenti al momento della stipula della compravendita;
b) era comunque onere degli opponenti provare gli elementi costitutivi della loro pretesa risarcitoria, non potendo la ctu supplire all'onere probatorio incombente sugli stessi;
c) l'area in cui era stato realizzato l'originario edificio è soggetta a vincolo d'inedificabilità assoluta per la fascia di rispetto del corso d'acqua ai sensi dell'art. 96, comma 1, lettera f) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, che prevede il divieto di “fabbriche e scavi” in una fascia di dieci metri dalle acque pubbliche, sicché l'intero bene era abusivo sin dalla sua originaria edificazione ed i titoli edilizi rilasciati dal Comune di Brentino
Belluno risultano tutti illegittimi.
3. Si sono costituiti gli appellati, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
4. Il primo motivo di gravame è infondato.
E' pur vero, come sostenuto dagli appellanti, che non è possibile dedurre in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo di formazione giudiziale fatti estintivi,
5 impeditivi o modificativi del diritto azionato anteriori alla formazione del titolo stesso (e segnatamente fatti anteriori al maturarsi delle preclusioni processuali per la loro allegazione nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione del titolo;
si tratta di orientamento pacifico e costante;
ex multis: Cass. n. 3277 del 18/02/2015; Cass. n. 3667 del 14/02/2013;
Cass. n. 12911 del 24/07/2012; Cass. n. 9347 del 20/04/2009; Cass. n. 22402 del
05/09/2008; Cass. n. 8928 del 18/04/2006; Cass. n. 26089 del 30/11/2005; Cass. n. 7637 del 21/04/2004; Cass. n. 12664 del 25/09/2000).
Tuttavia, la circostanza che il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia ad oggetto l'accertamento del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata non toglie che quel giudizio resti pur sempre un ordinario giudizio di cognizione, e che ad esso si applichino le regole generali in tema di cumulo oggettivo (artt. 104 c.p.c.) e di connessione per riconvenzione (art. 36 c.p.c.). Si è perciò ammesso che l'opponente possa legittimamente chiedere con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna del creditore procedente al pagamento dell'eccedenza rispetto ad un controcredito opposto in compensazione (Cass. n. 11449 del 23/07/2003; Cass. n. 12436 del 11/05/2021). Analogamente, ex latere creditoris, si è ammesso che il convenuto nel giudizio di opposizione possa formulare domande riconvenzionali: ad esempio, esercitando in quella sede l'azione pauliana per sentir dichiarare l'inefficacia dell'atto negoziale posto a base dell'opposizione (Cass. n. 3697 del 13/02/2020); oppure formulando una domanda diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo (Cass. n. 7225 del 29/03/2006).
Nel caso in esame, a fronte del fatto che gli acquirenti intimanti hanno fatto valere in via esecutiva il diritto alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno a seguito della risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento dei venditori pronunciata dal
Tribunale di Verona con sentenza n. 24/2020 del 16.01.2020 (che è stata confermata dalla
Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 1623/2024) nulla osta a che i debitori, oltre a contestare il diritto dei creditori di procedere all'esecuzione forzata, possano a loro volta fare valere una autonoma pretesa risarcitoria che trova il proprio fondamento nella pronuncia di risoluzione del contratto e nella sua efficacia retroattiva, come ritenuto nella sentenza impugnata, e non già su fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto accertato dal titolo esecutivo, verificatisi prima della maturazione delle preclusioni
6 processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di quel titolo.
5. Il secondo motivo di gravame è articolato in due censure.
5.1 La prima doglianza è infondata.
La sentenza del Tribunale di Verona n. 24/2020 del 16.01.2020, basandosi sulle risultanze della ctu svolta dall'arch. , ha accertato che gli abusi edilizi per i quali la sentenza Per_2
che è stata impugnata in questa sede ha riconosciuto agli opponenti il diritto di essere ristorati dei costi per la loro eliminazione, sono stati realizzati dagli acquirenti Parte_1
e dopo la stipula dell'atto di compravendita.
[...] Parte_2
L'accertamento dell'epoca di realizzazione di tali abusi è uno degli elementi di fatto su cui si fonda il riconoscimento in capo agli acquirenti e Parte_1 Parte_2
del diritto al ristoro delle spese sostenute per gli interventi edilizi da essi eseguiti sull'immobile, quantificate nella citata pronuncia n. 24/2020 in €10.500,00, e tale statuizione non è stato fatto oggetto di appello incidentale in quella sede da parte degli odierni appellanti.
La contestazione che viene qui sollevata dagli acquirenti, anche a voler ritenere che non sia preclusa dal giudicato formatosi nell'altro giudizio, è chiaramente priva di consistenza perché si pone in contrasto con le risultanze peritali e non muove alcuna specifica critica agli argomenti su cui poggia la valutazione espressa dal perito dell'ufficio arch. Per_2
nella relazione integrativa datata 0510.2018, limitandosi gli appellanti ad un generico rinvio alle osservazioni svolte in quel giudizio dal proprio consulente di parte, che non vengono neppure riportate.
5.2 Anche la seconda doglianza è destituita di fondamento.
Gli appellanti deducono che la materia della distanza e dei divieti di edificazione in fregio ai corsi d'acqua è regolamentata dal R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, il cui Capo VII – dedicato alla pulizia delle acque pubbliche – pone alcuni divieti in materia di edificazione in fregio ai corpi idrici diretti a tutelare gli interessi pubblici.
In particolare, l'art. 96 del citato R.D. individua tra i lavori ed atti vietati “in modo
7 assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese” … “f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”.
Essi sostengono che non solo le opere esterne abusive da essi realizzate ma l'intero fabbricato di proprietà degli odierni appellati si colloca ad una distanza inferiore a quella di
10 metri prescritta dal R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 e che a nulla rileva la circostanza che sia stato rilasciato il condono edilizio n. 37/85 del 25.03.2007 perché l'edificio risulta costruito nell'ambito di un vincolo d'inedificabilità assoluta ex art. 33 L. 47/1985.
Ora è pur vero che, per costante giurisprudenza, il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d'acqua, previsto dall'art. 96 lett. f), t.u. 25 luglio 1904 n. 523, ha carattere di assoluta inderogabilità, essendo diretto al fine di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici, per cui nessuna opera realizzata in violazione di tali norme può sanata, e che, di conseguenza, nell'ipotesi di costruzione abusiva realizzata in contrasto con il divieto di cui all'art. 96 lett. f), R.D. 25 luglio 1904, n.
523, trova applicazione l'art. 33 l. 28 febbraio 1985 n. 47 sul condono edilizio, il quale ricomprende, nei vincoli di inedificabilità, tutti i casi in cui le norme vietino in modo assoluto di edificare in determinate aree, con la conseguenza che le opere realizzate non sono suscettibili di sanatoria (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2011 n. 3781;
Cons. Stato, Sez. VI, novembre 2019, n. 8184).
Sicché il provvedimento di condono è illegittimo e andrebbe disapplicato, in quanto ogni qual volta sorga questione tra privati circa la legittimità di un titolo edilizio, il giudice ordinario deve esercitare un sindacato incidentale sull'atto amministrativo, al solo fine della sua eventuale disapplicazione, ed in definitiva, poiché l'immobile è in radice incommerciabile, non essendo sanabile la sua originaria abusività, il bene non risulta aver risentito di alcuna diminuzione del suo valore commerciale in conseguenza delle opere realizzate dagli acquirenti.
Ma va considerato che la risoluzione del contratto ha effetto retroattivo tra le parti e che dalla risoluzione del contratto di compravendita discende l'obbligo di restituire le
8 prestazioni già eseguite, con la conseguenza che il bene compravenduto va restituito nella medesima situazione in cui si trovava al momento della conclusione del contratto.
L'obbligo di ripristino dello status quo ante che sorge a carico dei contraenti a seguito della risoluzione del contratto, che va tenuto distinto da quello risarcitorio che grava sul contraente inadempiente, comporta che le spese per la rimozione delle opere realizzate sul bene compravenduto dagli acquirenti e dopo la Parte_1 Parte_2
stipula del contratto vanno poste a loro carico, come correttamente statuito dal primo giudice.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti in solido tra loro, a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €4.500,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari;
3) dà atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 26.02.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
9
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Martina Gasparini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 25 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
appellanti rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Antonacci e Gian Marco Sacchetto contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._4 Controparte_3
) e (C.F. , quali eredi di C.F._5 CP_4 C.F._6
Parte_3
(C.F. )
[...] C.F._7
(C.F. ) CP_1 Pt_4 C.F._8
(C.F. ) CP_5 C.F._9
(C.F. ) CP_6 C.F._10
1 appellati rappresentati e difesi dagli avv.ti Sergio Ballarini, Luca Ballarini e Marco Ballarini
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2268/2023 del Tribunale di Verona emessa in data 24.11.2023 e depositata in data 25.11.2023.
Conclusioni di parte appellante:
“nel merito, assolvere l'appellante da qualsiasi domanda rivolta nei suoi confronti, siccome infondata in fatto e in diritto, e in particolare, accogliere le conclusioni precisate in prime cure:
a) accertato quanto esposto in narrativa della comparsa di costituzione e risposta e dei successivi atti dimessi nelle more del presente giudizio;
b) considerato quanto disposto dal Collegio con l'ordinanza del 11.11.2021 che ha revocato l'ordinanza di sospensione dell'esecutorietà del precetto opposto;
c) dichiarata l'irrilevanza ed ininfluenza ai fini del decidere le risultanze della CTU disposta dal G.I e ciò per i motivi esposti nelle due istanze ex art 177 cpc depositate rispettivamente in data 08.12.2021 e 28.12.2021, trattandosi di accertamenti relativi a domande non attinenti l'oggetto della presente controversia e comunque da eventualmente proporsi nella causa di merito che si è conclusa con la sentenza azionata con il precetto opposto, respingersi integralmente ogni domanda proposta dai signori , CP_1 CP_7
, , , ,
[...] Parte_3 CP_5 CP_6 CP_2 [...]
, in quanto integralmente infondata in fatto e diritto. CP_3 CP_8
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di ambedue i gradi di giudizio e con la condanna delle controparti a rimborsare le spese corrisposte in forza della provvisoria esecutorietà della
Sentenza impugnata, oltre agli interessi di legge ex art. 1284, comma 4, c.c., oltre IVA,
CPA e rimborso forfetario, e comunque, accertato e dichiarato che:
1) i signori erano a conoscenza della volontà dei signori di utilizzare CP_1 Parte_1
parte delle somme, di cui sono creditori in forza della sentenza del Tribunale di Verona, per estinguere il mutuo e cancellare l'ipoteca trascritta, così come risulta dalla ricezione
2 della raccomandata a/r del 30.01.2020 e come ribadito nell'offerta reale ex art 1216 c.c. notificata il 17.08.2020;
2) gli opponenti in prime cure, nonostante l'offerta reale e la dichiarata disponibilità degli opposti ad estinguere il mutuo e cancellare tale trascrizione pregiudizievole, hanno evidenziato nel corso del presente giudizio ed in via strumentale e dilatoria la presenza dell'ipoteca sull'immobile al solo fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione del precetto;
3) le parti opposte in prime cure, nonostante gli opponenti in prime cure nel giudizio di appello abbiano rinunciato (visti gli “inesistenti” gravi motivi) alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza azionata e nonostante risultino creditori di ingenti somme che consentirebbero l'estinzione del gravame, sono stati costretti a continuare a pagare le rate del mutuo pur avendo liberato il bene immobile e facendosi carico anche di un canone di locazione;
condannarsi, con riserva di eventuali azioni per ottenere il risarcimento dei danni, per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc i signori , , , , CP_1 CP_7 Parte_3 CP_5 CP_6
, , , nella misura che il Giudice
[...] CP_2 Controparte_3 CP_8 vorrà liquidare equitativamente d'ufficio.
In via istruttoria: si richiamano le deduzioni, produzioni ed eccezioni tutte svolte in primo grado nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.”.
Conclusioni di parte appellata:
“Voglia la Corte d'appello di Venezia adita, rigettare, anche per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto da e e, Parte_1 Parte_2 per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 2268/2023 del Tribunale di Verona con vittoria di spese del presente grado di giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Sergio BALLARINI, Marco BALLARINI e Luca BALLARINI che si dichiarano antistatari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di precetto datato 5.11.2020, e Parte_1 Parte_2 intimavano a , , , e nonché a e CP_1 Pt_3 CP_7 CP_5 CP_6 CP_2 CP_3
3 questi ultimi in qualità di eredi di , il pagamento CP_4 Persona_1
della somma complessiva di €140.334,89 in forza della sentenza del Tribunale di Verona n.
24/2020 del 16.01.2020, che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita immobiliare stipulato tra le parti il 24.11.2009 per l'inadempimento dei venditori CP_1
ed aveva condannato questi ultimi alla restituzione del prezzo (pari ad €122.997,96) e al risarcimento del danno (pari ad €10.500,00), oltre a rivalutazione e interessi legali.
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli intimati proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto, a sostegno della quale deducevano che: a) la sentenza azionata era inidonea a valere come titolo esecutivo;
b) gli acquirenti erano inadempienti all'obbligo di restituzione dell'immobile su di essi gravante, per non aver eliminato gli abusi edilizi realizzati sul bene e per non aver cancellato l'ipoteca volontaria da loro iscritta.
In via subordinata, gli opponenti domandavano che, previo accertamento dei costi necessari per l'eliminazione degli abusi edilizi realizzati dagli acquirenti intimanti e previa determinazione dell'indennità di occupazione dell'immobile dal 24.11.2019 al rilascio effettivo, questi ultimi fossero condannati al pagamento di tali somme, eventualmente in forma condizionata alla definitività della risoluzione del contratto di compravendita.
Si costituivano e chiedendo il rigetto Parte_1 Parte_2 dell'opposizione e delle domande svolte in via subordinata dagli opponenti.
Dopo aver esperito ctu volta a quantificare i costi di eliminazione degli abusi edilizi commessi successivamente alla vendita dell'immobile e di cancellazione dell'ipoteca nonché l'ammontare dell'indennità di occupazione, il Tribunale di Verona, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'opposizione al precetto, ma, in accoglimento della domanda subordinata svolta dagli opponenti, condannava e Parte_1 [...] al pagamento in loro favore dell'importo di €24.300,23, oltre interessi legali Parte_2
dalla data odierna al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla presenza degli abusi edilizi, compensando integralmente le spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia e hanno interposto Parte_1 Parte_2
tempestivo appello, affidato a due motivi di gravame.
4 2.1 Col primo motivo censurano l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto che la domanda riconvenzionale svolta dagli opponenti al fine di conseguire la rifusione dei costi di rimessione in ripristino dell'immobile sia ammissibile, senza considerare che: a) essa ha ad oggetto un credito sorto anteriormente alla formazione del titolo esecutivo ed è quindi proponibile solo nell'ambito del giudizio di merito;
b) nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, giacchè il debitore o opponente ha la veste sostanziale e processuale di attore e non di convenuto e, pertanto, è il solo creditore opposto che avendo veste sostanziale e processuale di convenuto, ha il potere di formulare una domanda riconvenzionale, al fine di costituire un nuovo titolo esecutivo da utilizzare nella medesima o in altra procedura esecutiva.
2.2. Col secondo motivo contestano la sentenza per avere acriticamente recepito le risultanze della ctu, senza considerare che: a) gli abusi edilizi rilevati in sede di indagini peritali non erano ascrivibili agli appellanti, in quanto realizzati da nei Parte_5 primi anni '80 e risultavano quindi già presenti al momento della stipula della compravendita;
b) era comunque onere degli opponenti provare gli elementi costitutivi della loro pretesa risarcitoria, non potendo la ctu supplire all'onere probatorio incombente sugli stessi;
c) l'area in cui era stato realizzato l'originario edificio è soggetta a vincolo d'inedificabilità assoluta per la fascia di rispetto del corso d'acqua ai sensi dell'art. 96, comma 1, lettera f) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, che prevede il divieto di “fabbriche e scavi” in una fascia di dieci metri dalle acque pubbliche, sicché l'intero bene era abusivo sin dalla sua originaria edificazione ed i titoli edilizi rilasciati dal Comune di Brentino
Belluno risultano tutti illegittimi.
3. Si sono costituiti gli appellati, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
4. Il primo motivo di gravame è infondato.
E' pur vero, come sostenuto dagli appellanti, che non è possibile dedurre in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo di formazione giudiziale fatti estintivi,
5 impeditivi o modificativi del diritto azionato anteriori alla formazione del titolo stesso (e segnatamente fatti anteriori al maturarsi delle preclusioni processuali per la loro allegazione nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione del titolo;
si tratta di orientamento pacifico e costante;
ex multis: Cass. n. 3277 del 18/02/2015; Cass. n. 3667 del 14/02/2013;
Cass. n. 12911 del 24/07/2012; Cass. n. 9347 del 20/04/2009; Cass. n. 22402 del
05/09/2008; Cass. n. 8928 del 18/04/2006; Cass. n. 26089 del 30/11/2005; Cass. n. 7637 del 21/04/2004; Cass. n. 12664 del 25/09/2000).
Tuttavia, la circostanza che il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia ad oggetto l'accertamento del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata non toglie che quel giudizio resti pur sempre un ordinario giudizio di cognizione, e che ad esso si applichino le regole generali in tema di cumulo oggettivo (artt. 104 c.p.c.) e di connessione per riconvenzione (art. 36 c.p.c.). Si è perciò ammesso che l'opponente possa legittimamente chiedere con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna del creditore procedente al pagamento dell'eccedenza rispetto ad un controcredito opposto in compensazione (Cass. n. 11449 del 23/07/2003; Cass. n. 12436 del 11/05/2021). Analogamente, ex latere creditoris, si è ammesso che il convenuto nel giudizio di opposizione possa formulare domande riconvenzionali: ad esempio, esercitando in quella sede l'azione pauliana per sentir dichiarare l'inefficacia dell'atto negoziale posto a base dell'opposizione (Cass. n. 3697 del 13/02/2020); oppure formulando una domanda diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo (Cass. n. 7225 del 29/03/2006).
Nel caso in esame, a fronte del fatto che gli acquirenti intimanti hanno fatto valere in via esecutiva il diritto alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno a seguito della risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento dei venditori pronunciata dal
Tribunale di Verona con sentenza n. 24/2020 del 16.01.2020 (che è stata confermata dalla
Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 1623/2024) nulla osta a che i debitori, oltre a contestare il diritto dei creditori di procedere all'esecuzione forzata, possano a loro volta fare valere una autonoma pretesa risarcitoria che trova il proprio fondamento nella pronuncia di risoluzione del contratto e nella sua efficacia retroattiva, come ritenuto nella sentenza impugnata, e non già su fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto accertato dal titolo esecutivo, verificatisi prima della maturazione delle preclusioni
6 processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di quel titolo.
5. Il secondo motivo di gravame è articolato in due censure.
5.1 La prima doglianza è infondata.
La sentenza del Tribunale di Verona n. 24/2020 del 16.01.2020, basandosi sulle risultanze della ctu svolta dall'arch. , ha accertato che gli abusi edilizi per i quali la sentenza Per_2
che è stata impugnata in questa sede ha riconosciuto agli opponenti il diritto di essere ristorati dei costi per la loro eliminazione, sono stati realizzati dagli acquirenti Parte_1
e dopo la stipula dell'atto di compravendita.
[...] Parte_2
L'accertamento dell'epoca di realizzazione di tali abusi è uno degli elementi di fatto su cui si fonda il riconoscimento in capo agli acquirenti e Parte_1 Parte_2
del diritto al ristoro delle spese sostenute per gli interventi edilizi da essi eseguiti sull'immobile, quantificate nella citata pronuncia n. 24/2020 in €10.500,00, e tale statuizione non è stato fatto oggetto di appello incidentale in quella sede da parte degli odierni appellanti.
La contestazione che viene qui sollevata dagli acquirenti, anche a voler ritenere che non sia preclusa dal giudicato formatosi nell'altro giudizio, è chiaramente priva di consistenza perché si pone in contrasto con le risultanze peritali e non muove alcuna specifica critica agli argomenti su cui poggia la valutazione espressa dal perito dell'ufficio arch. Per_2
nella relazione integrativa datata 0510.2018, limitandosi gli appellanti ad un generico rinvio alle osservazioni svolte in quel giudizio dal proprio consulente di parte, che non vengono neppure riportate.
5.2 Anche la seconda doglianza è destituita di fondamento.
Gli appellanti deducono che la materia della distanza e dei divieti di edificazione in fregio ai corsi d'acqua è regolamentata dal R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, il cui Capo VII – dedicato alla pulizia delle acque pubbliche – pone alcuni divieti in materia di edificazione in fregio ai corpi idrici diretti a tutelare gli interessi pubblici.
In particolare, l'art. 96 del citato R.D. individua tra i lavori ed atti vietati “in modo
7 assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese” … “f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”.
Essi sostengono che non solo le opere esterne abusive da essi realizzate ma l'intero fabbricato di proprietà degli odierni appellati si colloca ad una distanza inferiore a quella di
10 metri prescritta dal R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 e che a nulla rileva la circostanza che sia stato rilasciato il condono edilizio n. 37/85 del 25.03.2007 perché l'edificio risulta costruito nell'ambito di un vincolo d'inedificabilità assoluta ex art. 33 L. 47/1985.
Ora è pur vero che, per costante giurisprudenza, il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d'acqua, previsto dall'art. 96 lett. f), t.u. 25 luglio 1904 n. 523, ha carattere di assoluta inderogabilità, essendo diretto al fine di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici, per cui nessuna opera realizzata in violazione di tali norme può sanata, e che, di conseguenza, nell'ipotesi di costruzione abusiva realizzata in contrasto con il divieto di cui all'art. 96 lett. f), R.D. 25 luglio 1904, n.
523, trova applicazione l'art. 33 l. 28 febbraio 1985 n. 47 sul condono edilizio, il quale ricomprende, nei vincoli di inedificabilità, tutti i casi in cui le norme vietino in modo assoluto di edificare in determinate aree, con la conseguenza che le opere realizzate non sono suscettibili di sanatoria (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2011 n. 3781;
Cons. Stato, Sez. VI, novembre 2019, n. 8184).
Sicché il provvedimento di condono è illegittimo e andrebbe disapplicato, in quanto ogni qual volta sorga questione tra privati circa la legittimità di un titolo edilizio, il giudice ordinario deve esercitare un sindacato incidentale sull'atto amministrativo, al solo fine della sua eventuale disapplicazione, ed in definitiva, poiché l'immobile è in radice incommerciabile, non essendo sanabile la sua originaria abusività, il bene non risulta aver risentito di alcuna diminuzione del suo valore commerciale in conseguenza delle opere realizzate dagli acquirenti.
Ma va considerato che la risoluzione del contratto ha effetto retroattivo tra le parti e che dalla risoluzione del contratto di compravendita discende l'obbligo di restituire le
8 prestazioni già eseguite, con la conseguenza che il bene compravenduto va restituito nella medesima situazione in cui si trovava al momento della conclusione del contratto.
L'obbligo di ripristino dello status quo ante che sorge a carico dei contraenti a seguito della risoluzione del contratto, che va tenuto distinto da quello risarcitorio che grava sul contraente inadempiente, comporta che le spese per la rimozione delle opere realizzate sul bene compravenduto dagli acquirenti e dopo la Parte_1 Parte_2
stipula del contratto vanno poste a loro carico, come correttamente statuito dal primo giudice.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti in solido tra loro, a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €4.500,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari;
3) dà atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 26.02.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
9
10