Articolo 1 della Legge 21 marzo 1926, n. 559
Versione
30 aprile 1926
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I Viali e i Parchi della Rimembranza, dedicati, nei diversi Comuni del Regno, ai caduti nella guerra 1915-1918 e alle vittime fasciste, sono pubblici monumenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Fedele.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 30 aprile 1926
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