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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/03/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Silvia BRAT Consigliere
Dott. Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3037 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
31 ottobre 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
Milano il 5 febbraio 1973, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Bollate (MI), via IV Novembre, n.
143, presso lo studio dell'avv. Elena Arsura del Foro di Verbania, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv. Luigi Ciccarelli del Foro di
Napoli, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
pagina1 di 3 C.F.: ) Parte_2 CodiceFiscale_3
C.F.: Parte_3 CodiceFiscale_4
APPELLATI CONTUMACI
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 1313/2024, pubblicata in data 1 ottobre 2024 dal Tribunale
di Pavia nella causa iscritta al n. 192/2023 r.g.
OGGETTO: Arricchimento senza causa
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18 marzo 2025.
pagina2 di 3 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1 ottobre 2024,
[...]
ha impugnato la sentenza n. 1313/2024, pubblicata in data 1 Parte_1 ottobre 2024 dal Tribunale di Pavia, che l'ha condannata a corrispondere ad e a titolo di arricchimento senza causa, la Controparte_1 Parte_2
somma di denaro di euro 128.059,15, oltre interessi legali.
e già parti del Controparte_1 Parte_2 Parte_3
giudizio di primo grado, non si sono costituiti nel presente giudizio di appello.
Alla prima udienza del 25 febbraio 2025 è stato disposto rinvio ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
Alla successiva udienza del 18 marzo 2025 la parte appellante ha chiesto dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c., richiamando la propria rinunzia agli atti del giudizio depositata il 3 febbraio 2025.
Alla detta udienza il consigliere istruttore ha riservato la decisione.
A scioglimento della detta riserva deve essere pronunciata sentenza di estinzione del processo ai sensi della richiamata disposizione di legge.
La rinunzia agli atti del giudizio depositata il 3 febbraio 2025 risulta sottoscritta dai difensori di , espressamente muniti dello Parte_1
speciale potere di rinunciare agli atti del giudizio.
Detta dichiarazione di rinunzia deve, pertanto, ritenersi valida ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c., con la conseguenza che deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, essendo gli appellati rimasti contumaci.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
DICHIARA
l'estinzione del processo.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott. Manuela Andretta
pagina3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Silvia BRAT Consigliere
Dott. Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3037 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
31 ottobre 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
Milano il 5 febbraio 1973, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Bollate (MI), via IV Novembre, n.
143, presso lo studio dell'avv. Elena Arsura del Foro di Verbania, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv. Luigi Ciccarelli del Foro di
Napoli, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
pagina1 di 3 C.F.: ) Parte_2 CodiceFiscale_3
C.F.: Parte_3 CodiceFiscale_4
APPELLATI CONTUMACI
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 1313/2024, pubblicata in data 1 ottobre 2024 dal Tribunale
di Pavia nella causa iscritta al n. 192/2023 r.g.
OGGETTO: Arricchimento senza causa
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18 marzo 2025.
pagina2 di 3 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1 ottobre 2024,
[...]
ha impugnato la sentenza n. 1313/2024, pubblicata in data 1 Parte_1 ottobre 2024 dal Tribunale di Pavia, che l'ha condannata a corrispondere ad e a titolo di arricchimento senza causa, la Controparte_1 Parte_2
somma di denaro di euro 128.059,15, oltre interessi legali.
e già parti del Controparte_1 Parte_2 Parte_3
giudizio di primo grado, non si sono costituiti nel presente giudizio di appello.
Alla prima udienza del 25 febbraio 2025 è stato disposto rinvio ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
Alla successiva udienza del 18 marzo 2025 la parte appellante ha chiesto dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c., richiamando la propria rinunzia agli atti del giudizio depositata il 3 febbraio 2025.
Alla detta udienza il consigliere istruttore ha riservato la decisione.
A scioglimento della detta riserva deve essere pronunciata sentenza di estinzione del processo ai sensi della richiamata disposizione di legge.
La rinunzia agli atti del giudizio depositata il 3 febbraio 2025 risulta sottoscritta dai difensori di , espressamente muniti dello Parte_1
speciale potere di rinunciare agli atti del giudizio.
Detta dichiarazione di rinunzia deve, pertanto, ritenersi valida ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c., con la conseguenza che deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, essendo gli appellati rimasti contumaci.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
DICHIARA
l'estinzione del processo.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott. Manuela Andretta
pagina3 di 3