TRIB
Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/02/2024, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
n.705/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 705/2019 R.G. promossa da:
(codice fiscale ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(codice fiscale ), (codice fiscale C.F._2 Parte_3
), (codice fiscale ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
con il patrocinio dell'Avv. Rodolfo Nesci,
Attori
nei confronti di
(codice fiscale ), Controparte_1 C.F._5
con il patrocinio dell'Avv. Antonella Spinnato,
e nei confronti di
in persona del legale rappresentante p.t., (codice fiscale Controparte_2
), P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. Veronica Saitta,
terzo chiamato-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come appresso riportato.
Pag. 1 di 8 Parte attrice ha chiesto rimettersi la causa sul ruolo al fine di disporre consulenza medica per l'accertamento delle lesioni subite da , in occasione del sinistro per il quale il Parte_3 legale Avv. ebbe incarico di rappresentare gli attori. In subordine dichiarare la CP_1 responsabilità professionale dell'avv. per i danni tutti subiti dagli attori per suo Controparte_1 fatto e colpa esclusivi nell'inadempimento del mandato professionale conferitogli;
conseguentemente condannarlo al risarcimento del danno subito dagli attori per la perdita del loro congiunto nella misura massima prevista dalle Tabelle del Tribunale di Milano o in quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
condannare inoltre il convenuto al risarcimento del danno biologico subito dall'attore a causa ed in conseguenza del sinistro avvenuto in Parte_3 data 08/09/1990 il tutto entro i limiti stabiliti dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del legale.
Parte convenuta ha chiesto1). In via preliminare accogliere l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dagli attori col presente giudizio, tempestivamente e ritualmente sollevata e, per l'effetto, dichiarare inammissibili e/o infondate tutte le domande azionate nei confronti del convenuto, rigettandole de plano;
2). Nel merito ritenere e dichiarare l'inesistenza di mandato e procura ulteriori rispetto al mandato conferito per la sola attività stragiudiziale e dunque l'insussistenza della dedotta negligenza in capo al convenuto e per l'effetto rigettare tutte le domande attoree poiché inammissibili ed infondate;
3). Sempre nel merito ritenere e dichiarare l'insussistenza della prova del danno e del nesso di causalità tra la dedotta negligenza e il pregiudizio subito per l'azione non intrapresa, stante l'impossibilità di effettuare la necessaria valutazione probabilistica dell'esito dell'eventuale giudizio non intrapreso ovvero della valutazione comunque negativa del probabile esito del giudizio anche sulla base degli elementi di prova (non) forniti dagli attori nel presente giudizio e per l'effetto rigettare tutte le domanda attoree poiché inammissibili e infondate;
4). In via del tutto graduata, nel caso di dichiarazione della sussistenza degli elementi di responsabilità professionale in capo al convenuto, ritenere e dichiarare ammissibile e fondata la domanda di garanzia spiegata nei confronti di Controparte_3
in virtù del contratto di assicurazione come da polizza in atti tempestivamente prodotta e per
[...]
l'effetto ritenere e dichiarare che il convenuto ha diritto di essere garantito e manlevato secondo i termini della polizza in atti di tutto quanto dovesse essere condannato a versare agli attori in dipendenza del presente giudizio per capitale, accessori e spese, pur sempre limitato al giusto e soprattutto al provato;
5). Con condanna alle spese del giudizio da distrarre in favore del procuratore.
Il terzo chiamato ha concluso chiedendo 1) Ritenere e dichiarare inammissibili ed improcedibili e comunque rigettare perché infondate le domande proposte nei confronti di
[...] con l'atto notificato in data 29.11.2019 dall'Avv. Peppino Spinato;
e dichiarare Controparte_2 altresì inammissibili - anche per intervenuta prescrizione - e improcedibili e comunque infondate ed indimostrate le domande proposte nei confronti del suddetto Avv. Spinnato da , Parte_1
e con l'atto di citazione notificato il Parte_2 Parte_3 Parte_4
15/23.4.2019, rilevata altresì la nullità di detto atto. 2) Ritenere e dichiarare, quindi, che la Società deducente non è tenuta, a nessun titolo, ad alcun pagamento nei confronti di nessuno in dipen1denza della polizza assicurativa n. 764095996 (e/o della polizza n. X993542901) ed in rapporto ai fatti per cui è causa ed alle domande proposte da , Parte_1 Parte_2
Pag. 2 di 8 e nei confronti dell'Avv. , anch'esse da rigettare Parte_3 Parte_4 Controparte_1 in quanto inammissibili, anche per intervenuta prescrizione, improcedibili, infondate e prive di qualunque supporto probatorio. 3) In linea del tutto subordinata, liquidare secondo giustizia - e tenuto conto di tutti i limiti, i massimali e le franchigie di polizza e di legge - le somme da porre eventualmente a carico di 4) Condannare gli attori al pagamento Controparte_2 delle spese e dei compensi del giudizio. 5) Ritenere e dichiarare inammissibile la prova testimoniale dedotta dagli attori;
in subordine, per il caso di ammissione della stessa, dichiarare l'incapacità del teste ed abilitare la deducente alla prova del contrario con il controesame dei Testimone_1 testi e indicati ex adverso. 6) Ritenere e dichiarare inammissibile e Controparte_4 CP_5 comunque rigettare perché esplorativa la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio avanzata da parte attrice.
*****
La domanda attorea non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
I. Prova mandato.
Parte attrice non ha dimostrato l'esistenza e l'oggetto del mandato, e specificamente che il contenuto del contratto col convenuto corrispondesse al lamentato inadempimento.
Invero, la documentazione in atti dimostra che, verificatosi in data 8.9.1990 il sinistro a seguito del quale era deceduto e era rimasto ferito, l'Avv. trasmise Persona_1 Parte_3 CP_1 diffida al risarcimento all'indirizzo di (e al conducente del mezzo col Organizzazione_1 quale era avvenuto il gravissimo scontro) in data 20.09.1990.
Dopo un mese dal sinistro, l'Avv. ebbe a trasmettere al signor copia CP_1 Parte_1 della risposta di invitando il proprio assistito a consegnargli la documentazione medica Org_1 relativa al figlio , rimasto ferito nell'incidente, al fine di sporgere tempestiva querela. Pt_3
Successivamente, con sentenza n.124/1991 del 9 Dicembre 1991 è stato definito con sentenza di patteggiamento ex art.444 CPP il processo penale a carico di , imputato del reato Testimone_1 ex art.589 cpv n.1 e 2 CP.
All'uopo è incidentalmente opportuno evidenziare che diversamente da quanto dedotto da parte attrice, la sentenza di applicazione concordata della pena non consente di ritenere provata la responsabilità penale dell'imputato per omicidio colposo.
Sul punto si veda quanto affermato da Cassazione civile sez. III, 07/10/2022, n.29319, così massimata: “La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'articolo 2729 del codice civile, atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso
Pag. 3 di 8 della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa (articolo 444 del
Cpp) che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili”.
Nel 1990, l'Avvocato aveva inoltrato richiesta di risarcimento e successivamente le parti danno atto della costituzione di parte civile degli attori mediante il procuratore medesimo;
tuttavia, non vi è prova che il mandato avesse a oggetto la prosecuzione dell'incarico anche successivamente a tale procedimento.
Specificamente, gli attori nulla hanno dedotto sul punto, cioè circa gli accordi intervenuti a seguito del processo penale ovvero sul contenuto complessivo del contratto di patrocinio.
Invero, l'unica circostanza articolata dagli attori relativamente al rapporto contrattuale è stata la seguente (memoria n.2 ex art.183 sesto comma CPC): “Vero o non che gli attori si recavano periodicamente presso lo studio dell'avv. per avere delucidazioni sullo stato della pratica e CP_1 venivano rassicurati dal professionista?”.
Su tale costanza, gli attori hanno chiesto ammettersi interrogatorio formale e prova testimoniale.
Tale prova non è stata ammessa poiché irrilevante ai fini della dimostrazione della sussistenza del mandato.
Nel dettaglio, non è stato specificato nell'articolazione dell'istanza istruttoria: a. quando si recassero, e quindi cosa si intendesse per “periodicamente”: con quale frequenza, e se prima o dopo il processo penale;
b.se avessero concordato col professionista di proseguire il mandato conferendo procura alle liti per intraprendere l'azione civile dopo la conclusione con patteggiamento del processo penale, e a quali condizioni.
Sebbene la prova del mandato sia libera, e non necessiti della forma scritta, diversamente da quanto previsto per la prova della procura alle liti (che avrebbe dovuto dimostrare l'eventuale conferimento di incarico per l'introduzione del giudizio civile), quell'unica circostanza articolata dagli attori, anche ove confermata dal testimone (del quale non è stato specificato come ne fosse a conoscenza) non avrebbe apportato alcuna informazione sul tempo del mandato e sul suo contenuto.
Proprio in ragione della forma libera del mandato, gli attori avrebbero potuto dimostrarne il contenuto mediante gli ordinari mezzi istruttori, e quindi anche per testimoni.
In tal senso si veda quanto affermato da Cassazione civile sez. I, 13/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep.
13/10/2020), n.22048, così massimata: “Il mandato professionale può essere conferito anche in forma verbale, e la prova di esso può quindi darsi anche per testimoni (Cass. 5 febbraio 2016, n.
2319 e Cass. 25 febbraio 2011, n. 4705, con riferimento al mandato professionale per
l'espletamento di attività di consulenza o di attività stragiudiziale), oltre che in via presuntiva, attraverso idonei indizi plurimi, precisi e concordanti (Cass. 10 maggio 2004, n. 8850). La procura alle liti, poi, può certamente essere rivelatrice del conferimento del mandato professionale ma è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio (Cass.
11 marzo 2019, n. 6905)” (e, precedentemente, Cassazione civile sez. VI, 14/02/2017, n.3968, così in massima: “Il mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza e, comunque, di
Pag. 4 di 8 attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, "ad substantiam" ovvero "ad probationem", poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e il giudice (nella specie, in sede di accertamento del relativo credito nel passivo fallimentare), tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, può ammettere l'interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto;
inoltre, l'inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c. c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, sicché il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso”).
Dunque, gli attori non hanno provato che successivamente al processo penale fosse stato conferito mandato o dovesse proseguire il mandato per il risarcimento del danno e secondo quali modalità e condizioni pattuite tra le parti, né quando sia stato stipulato un eventuale accordo in tal senso tra le parti. E se l'accordo prevedesse il rilascio di procura alle liti, necessaria per l'introduzione del giudizio civile.
II. Prescrizione.
Il convenuto e il terzo chiamato hanno eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale.
L'eccezione è fondata, nei termini appresso specificati.
Invero, come sopra esposto e qui ribadito, deve escludersi la sussistenza del mandato successivamente alla costituzione di parte civile in quanto nulla è stato allegato specificamente sul punto dagli attori.
Tuttavia, anche ove si ammettesse per mera ipotesi la sussistenza di tale accordo, l'inadempimento del professionista andrebbe collocato al più alla data del Dicembre 1994.
Infatti, in ossequio al dettato dell'art.2947CC secondo e terzo comma, versandosi in ipotesi di danno da reato e specificamente da sinistro stradale, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno è stabilita in due anni dalla irrevocabilità della sentenza (anche di “patteggiamento”).
Sul punto si veda Cassazione civile sez. III, 22/11/2023, n.32474, così massimata: “Ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, nei casi previsti dall'art. 2947, comma 3, seconda parte, c.c., nella nozione di sentenza irrevocabile deve ritenersi compresa anche quella pronunciata a seguito di patteggiamento, rispetto alla quale trova pur sempre attuazione la ratio, propria della disposizione citata, di escludere l'effetto - più favorevole per il danneggiato - dell'applicazione del termine prescrizionale più ampio, nei casi in cui il procedimento penale non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato”.
Deve puntualizzarsi infatti come il dies a quo per il calcolo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale vada collocato all'epoca in cui il diritto del
Pag. 5 di 8 danneggiato a ottenere il risarcimento del danno da reato non fosse più esercitabile, e quindi due anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale.
Diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, poi, non può farsi riferimento a quanto previsto dalla giurisprudenza, con particolare riguardo ai danni cd. lungolatenti poiché nel caso di specie non vi è un danno che tarda a manifestarsi (come nel caso di una malattia che insorga molto tempo dopo l'esposizione a una sostanza ovvero a un'infezione contratta per causa riconducibile all'altrui condotta. In tal senso si veda quanto statuito in Cassazione civile sez. un., 11/01/2008, n.576, così massimata: “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli art. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso
o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche”).
Si vuol dire che, nel caso in esame, il danno da responsabilità professionale è stato scoperto molto tempo dopo dalla parte, non per oggettivo impedimento alla manifestazione del danno/alla sua percepibilità, bensì per via della propria mancata conoscenza e a motivo della propria inerzia.
Anche secondo la giurisprudenza (oggi prevalente) che ammette la tardiva manifestazione del danno e la conseguente postergazione del dies a quo, gli stati soggettivi del danneggiato non valgono quali impedimenti idonei alla posticipazione del decorso della prescrizione.
Tra gli stati soggettivi irrilevanti nel decorso della prescrizione va certamente annoverata tanto l'ignoranza della titolarità del diritto, tanto l'ignoranza dei limiti (come la prescrizione) al diritto stesso (la Suprema Corte ha infatti più volte puntualizzato che L'art. 2935 c.c., disponendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce solo alla possibilità legale e non anche a quella materiale di esercitare il diritto;
ne consegue che non può attribuirsi rilievo, al fine di escludere il decorso della prescrizione, ai semplici impedimenti di fatto, salve le eccezioni stabilite dalla legge, tra le quali non è compresa l'ignoranza del proprio diritto da parte del titolare, da qualsiasi causa determinata, purché non imputabile a fatto doloso della controparte).
È chiaro come con ciò non possa e non debba ritenersi assolutamente de- responsabilizzato il professionista, sempre tenuto a rendere opportunamente edotto il cliente e a mettere in atto tutti gli accorgimenti adeguati alla tutela della posizione dello stesso.
Piuttosto, deve meramente rammentarsi la ratio dell'istituto della prescrizione, la quale non estingue il diritto ma ne paralizza l'esercizio (ove eccepita dall'interessato) in ossequio a una precisa volontà dell'ordinamento: impedire che il debitore sia soggetto indefinitamente alla domanda di risarcimento, che sia responsabile sine die.
Seguendo il diverso ragionamento proposto da parte attrice, si giungerebbe a protrarre per un tempo indefinitamente lungo la posizione soggettiva passiva dell'obbligato.
Pag. 6 di 8 L'ordinamento non riconosce una tutela indefinita nel tempo, prevedendo anzi una perdita di forza del diritto col trascorrere del tempo.
Nella presente causa, la richiesta di risarcimento del danno da reato inizialmente affidata al professionista (richiesta stragiudiziale e costituzione di parte civile) era volta a ristorare il danno più grave, quale la perdita di un figlio e l'invalidità dell'altro.
E ciononostante, l'incertezza dei rapporti giuridici dipendenti dallo svolgimento o meno della domanda di risarcimento del danno da reato, prima, ovvero della scaturente domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, poi (sub specie di responsabilità professionale) non può esercitare una forza di soggezione lunga decenni.
In particolare, il sinistro stradale si è verificato in data 8.9.1990 e la prima richiesta formale di informazioni sullo stato della pratica, rivolta dagli attori all'Avvocato è stata trasmessa il 24.3.2009
(cioè, dopo oltre diciotto anni, e l'introduzione del presente giudizio è avvenuta dopo altri dieci anni).
*****
In conclusione, la domanda non è provata poiché non è stato provato il contenuto del contratto di mandato nei termini prospettati dagli attori, e specificamente con riguardo alla fase successiva alla conclusione del processo penale. Nel dettaglio, considerato che nell'immediatezza del sinistro il professionista si era attivato alla richiesta di risarcimento e poi alla costituzione di parte civile, non
è stato provato che l'accordo tra le parti contemplasse la prosecuzione dell'attività anche successivamente e secondo quali modalità e attività.
Si deve altresì precisare che il mandato stragiudiziale era stato già eseguito prima del processo penale e non si può per ciò solo supporre che lo stesso dovesse riprendere successivamente a tale processo.
In particolare, l'inefficacia della sentenza di patteggiamento ai fini civili e il fallimento della precedente richiesta stragiudiziale rendevano necessaria l'azione civile, e pertanto sarebbe stato necessario anche il rilascio della relativa procura alle liti (che, questa sì, richiede la forma scritta).
Ora, mancando il mandato, non può nemmeno porsi la questione della prescrizione.
A ogni modo, esaminando la relativa eccezione, deve osservarsi in via meramente astratta, ove per ipotesi fosse stato provato il mandato al convenuto, che il relativo inadempimento si sarebbe esaurito con il verificarsi della prescrizione ex art.2947 commi tre e due, e quindi al più nel mese di
Dicembre 1994.
Considerato che
la prima richiesta formale al professionista risale al Marzo 2009, il termine decennale (prescrizione ordinaria, prevista in via generale per i contratti ex art.2946 CC) sarebbe stato già maturato.
Per le motivazioni fin qui esposte, inoltre, essendo definita la controversia sulla scorta di questioni pregiudiziali, deve confermarsi il rigetto delle istanze istruttorie e di CTU.
*****
Pag. 7 di 8 La regolamentazione delle spese di lite avviene secondo il principio di soccombenza di cui all'art.91 CPC: gli attori vanno condannati in solido alla refusione delle spese di lite in favore delle altre parti in base ai parametri di cui al DM147/2022, minimi per l'assenza di attività di assunzione della prova, scaglione di valore indeterminabile complessità bassa.
Con riferimento alla posizione del convenuto, in considerazione della dichiarazione ex art.93 CPC, va disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- RIGETTA LA DOMANDA ATTOREA;
- CONDANNA GLI ATTORI IN SOLIDO TRA LORO ALLA REFUSIONE DELLE
SPESE DI LITE CHE LIQUIDA:
A. IN EURO 3.809,00 IN FAVORE DEL CONVENUTO, PER COMPENSI
PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA
OVE DOVUTI COME PER LEGGE, DA DISTRARSI IN FAVORE DELL'AVV.
ANTONELLA SPINNATO, DISTRATTARIA;
B. IN EURO 3.809,00 IN FAVORE DI , PER Controparte_3
COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%,
IVA E CPA OVE DOVUTI COME PER LEGGE.
Così deciso il 21/02/2024
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 705/2019 R.G. promossa da:
(codice fiscale ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(codice fiscale ), (codice fiscale C.F._2 Parte_3
), (codice fiscale ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
con il patrocinio dell'Avv. Rodolfo Nesci,
Attori
nei confronti di
(codice fiscale ), Controparte_1 C.F._5
con il patrocinio dell'Avv. Antonella Spinnato,
e nei confronti di
in persona del legale rappresentante p.t., (codice fiscale Controparte_2
), P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. Veronica Saitta,
terzo chiamato-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come appresso riportato.
Pag. 1 di 8 Parte attrice ha chiesto rimettersi la causa sul ruolo al fine di disporre consulenza medica per l'accertamento delle lesioni subite da , in occasione del sinistro per il quale il Parte_3 legale Avv. ebbe incarico di rappresentare gli attori. In subordine dichiarare la CP_1 responsabilità professionale dell'avv. per i danni tutti subiti dagli attori per suo Controparte_1 fatto e colpa esclusivi nell'inadempimento del mandato professionale conferitogli;
conseguentemente condannarlo al risarcimento del danno subito dagli attori per la perdita del loro congiunto nella misura massima prevista dalle Tabelle del Tribunale di Milano o in quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
condannare inoltre il convenuto al risarcimento del danno biologico subito dall'attore a causa ed in conseguenza del sinistro avvenuto in Parte_3 data 08/09/1990 il tutto entro i limiti stabiliti dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del legale.
Parte convenuta ha chiesto1). In via preliminare accogliere l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dagli attori col presente giudizio, tempestivamente e ritualmente sollevata e, per l'effetto, dichiarare inammissibili e/o infondate tutte le domande azionate nei confronti del convenuto, rigettandole de plano;
2). Nel merito ritenere e dichiarare l'inesistenza di mandato e procura ulteriori rispetto al mandato conferito per la sola attività stragiudiziale e dunque l'insussistenza della dedotta negligenza in capo al convenuto e per l'effetto rigettare tutte le domande attoree poiché inammissibili ed infondate;
3). Sempre nel merito ritenere e dichiarare l'insussistenza della prova del danno e del nesso di causalità tra la dedotta negligenza e il pregiudizio subito per l'azione non intrapresa, stante l'impossibilità di effettuare la necessaria valutazione probabilistica dell'esito dell'eventuale giudizio non intrapreso ovvero della valutazione comunque negativa del probabile esito del giudizio anche sulla base degli elementi di prova (non) forniti dagli attori nel presente giudizio e per l'effetto rigettare tutte le domanda attoree poiché inammissibili e infondate;
4). In via del tutto graduata, nel caso di dichiarazione della sussistenza degli elementi di responsabilità professionale in capo al convenuto, ritenere e dichiarare ammissibile e fondata la domanda di garanzia spiegata nei confronti di Controparte_3
in virtù del contratto di assicurazione come da polizza in atti tempestivamente prodotta e per
[...]
l'effetto ritenere e dichiarare che il convenuto ha diritto di essere garantito e manlevato secondo i termini della polizza in atti di tutto quanto dovesse essere condannato a versare agli attori in dipendenza del presente giudizio per capitale, accessori e spese, pur sempre limitato al giusto e soprattutto al provato;
5). Con condanna alle spese del giudizio da distrarre in favore del procuratore.
Il terzo chiamato ha concluso chiedendo 1) Ritenere e dichiarare inammissibili ed improcedibili e comunque rigettare perché infondate le domande proposte nei confronti di
[...] con l'atto notificato in data 29.11.2019 dall'Avv. Peppino Spinato;
e dichiarare Controparte_2 altresì inammissibili - anche per intervenuta prescrizione - e improcedibili e comunque infondate ed indimostrate le domande proposte nei confronti del suddetto Avv. Spinnato da , Parte_1
e con l'atto di citazione notificato il Parte_2 Parte_3 Parte_4
15/23.4.2019, rilevata altresì la nullità di detto atto. 2) Ritenere e dichiarare, quindi, che la Società deducente non è tenuta, a nessun titolo, ad alcun pagamento nei confronti di nessuno in dipen1denza della polizza assicurativa n. 764095996 (e/o della polizza n. X993542901) ed in rapporto ai fatti per cui è causa ed alle domande proposte da , Parte_1 Parte_2
Pag. 2 di 8 e nei confronti dell'Avv. , anch'esse da rigettare Parte_3 Parte_4 Controparte_1 in quanto inammissibili, anche per intervenuta prescrizione, improcedibili, infondate e prive di qualunque supporto probatorio. 3) In linea del tutto subordinata, liquidare secondo giustizia - e tenuto conto di tutti i limiti, i massimali e le franchigie di polizza e di legge - le somme da porre eventualmente a carico di 4) Condannare gli attori al pagamento Controparte_2 delle spese e dei compensi del giudizio. 5) Ritenere e dichiarare inammissibile la prova testimoniale dedotta dagli attori;
in subordine, per il caso di ammissione della stessa, dichiarare l'incapacità del teste ed abilitare la deducente alla prova del contrario con il controesame dei Testimone_1 testi e indicati ex adverso. 6) Ritenere e dichiarare inammissibile e Controparte_4 CP_5 comunque rigettare perché esplorativa la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio avanzata da parte attrice.
*****
La domanda attorea non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
I. Prova mandato.
Parte attrice non ha dimostrato l'esistenza e l'oggetto del mandato, e specificamente che il contenuto del contratto col convenuto corrispondesse al lamentato inadempimento.
Invero, la documentazione in atti dimostra che, verificatosi in data 8.9.1990 il sinistro a seguito del quale era deceduto e era rimasto ferito, l'Avv. trasmise Persona_1 Parte_3 CP_1 diffida al risarcimento all'indirizzo di (e al conducente del mezzo col Organizzazione_1 quale era avvenuto il gravissimo scontro) in data 20.09.1990.
Dopo un mese dal sinistro, l'Avv. ebbe a trasmettere al signor copia CP_1 Parte_1 della risposta di invitando il proprio assistito a consegnargli la documentazione medica Org_1 relativa al figlio , rimasto ferito nell'incidente, al fine di sporgere tempestiva querela. Pt_3
Successivamente, con sentenza n.124/1991 del 9 Dicembre 1991 è stato definito con sentenza di patteggiamento ex art.444 CPP il processo penale a carico di , imputato del reato Testimone_1 ex art.589 cpv n.1 e 2 CP.
All'uopo è incidentalmente opportuno evidenziare che diversamente da quanto dedotto da parte attrice, la sentenza di applicazione concordata della pena non consente di ritenere provata la responsabilità penale dell'imputato per omicidio colposo.
Sul punto si veda quanto affermato da Cassazione civile sez. III, 07/10/2022, n.29319, così massimata: “La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'articolo 2729 del codice civile, atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso
Pag. 3 di 8 della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa (articolo 444 del
Cpp) che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili”.
Nel 1990, l'Avvocato aveva inoltrato richiesta di risarcimento e successivamente le parti danno atto della costituzione di parte civile degli attori mediante il procuratore medesimo;
tuttavia, non vi è prova che il mandato avesse a oggetto la prosecuzione dell'incarico anche successivamente a tale procedimento.
Specificamente, gli attori nulla hanno dedotto sul punto, cioè circa gli accordi intervenuti a seguito del processo penale ovvero sul contenuto complessivo del contratto di patrocinio.
Invero, l'unica circostanza articolata dagli attori relativamente al rapporto contrattuale è stata la seguente (memoria n.2 ex art.183 sesto comma CPC): “Vero o non che gli attori si recavano periodicamente presso lo studio dell'avv. per avere delucidazioni sullo stato della pratica e CP_1 venivano rassicurati dal professionista?”.
Su tale costanza, gli attori hanno chiesto ammettersi interrogatorio formale e prova testimoniale.
Tale prova non è stata ammessa poiché irrilevante ai fini della dimostrazione della sussistenza del mandato.
Nel dettaglio, non è stato specificato nell'articolazione dell'istanza istruttoria: a. quando si recassero, e quindi cosa si intendesse per “periodicamente”: con quale frequenza, e se prima o dopo il processo penale;
b.se avessero concordato col professionista di proseguire il mandato conferendo procura alle liti per intraprendere l'azione civile dopo la conclusione con patteggiamento del processo penale, e a quali condizioni.
Sebbene la prova del mandato sia libera, e non necessiti della forma scritta, diversamente da quanto previsto per la prova della procura alle liti (che avrebbe dovuto dimostrare l'eventuale conferimento di incarico per l'introduzione del giudizio civile), quell'unica circostanza articolata dagli attori, anche ove confermata dal testimone (del quale non è stato specificato come ne fosse a conoscenza) non avrebbe apportato alcuna informazione sul tempo del mandato e sul suo contenuto.
Proprio in ragione della forma libera del mandato, gli attori avrebbero potuto dimostrarne il contenuto mediante gli ordinari mezzi istruttori, e quindi anche per testimoni.
In tal senso si veda quanto affermato da Cassazione civile sez. I, 13/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep.
13/10/2020), n.22048, così massimata: “Il mandato professionale può essere conferito anche in forma verbale, e la prova di esso può quindi darsi anche per testimoni (Cass. 5 febbraio 2016, n.
2319 e Cass. 25 febbraio 2011, n. 4705, con riferimento al mandato professionale per
l'espletamento di attività di consulenza o di attività stragiudiziale), oltre che in via presuntiva, attraverso idonei indizi plurimi, precisi e concordanti (Cass. 10 maggio 2004, n. 8850). La procura alle liti, poi, può certamente essere rivelatrice del conferimento del mandato professionale ma è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio (Cass.
11 marzo 2019, n. 6905)” (e, precedentemente, Cassazione civile sez. VI, 14/02/2017, n.3968, così in massima: “Il mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza e, comunque, di
Pag. 4 di 8 attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, "ad substantiam" ovvero "ad probationem", poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e il giudice (nella specie, in sede di accertamento del relativo credito nel passivo fallimentare), tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, può ammettere l'interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto;
inoltre, l'inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c. c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, sicché il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso”).
Dunque, gli attori non hanno provato che successivamente al processo penale fosse stato conferito mandato o dovesse proseguire il mandato per il risarcimento del danno e secondo quali modalità e condizioni pattuite tra le parti, né quando sia stato stipulato un eventuale accordo in tal senso tra le parti. E se l'accordo prevedesse il rilascio di procura alle liti, necessaria per l'introduzione del giudizio civile.
II. Prescrizione.
Il convenuto e il terzo chiamato hanno eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale.
L'eccezione è fondata, nei termini appresso specificati.
Invero, come sopra esposto e qui ribadito, deve escludersi la sussistenza del mandato successivamente alla costituzione di parte civile in quanto nulla è stato allegato specificamente sul punto dagli attori.
Tuttavia, anche ove si ammettesse per mera ipotesi la sussistenza di tale accordo, l'inadempimento del professionista andrebbe collocato al più alla data del Dicembre 1994.
Infatti, in ossequio al dettato dell'art.2947CC secondo e terzo comma, versandosi in ipotesi di danno da reato e specificamente da sinistro stradale, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno è stabilita in due anni dalla irrevocabilità della sentenza (anche di “patteggiamento”).
Sul punto si veda Cassazione civile sez. III, 22/11/2023, n.32474, così massimata: “Ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, nei casi previsti dall'art. 2947, comma 3, seconda parte, c.c., nella nozione di sentenza irrevocabile deve ritenersi compresa anche quella pronunciata a seguito di patteggiamento, rispetto alla quale trova pur sempre attuazione la ratio, propria della disposizione citata, di escludere l'effetto - più favorevole per il danneggiato - dell'applicazione del termine prescrizionale più ampio, nei casi in cui il procedimento penale non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato”.
Deve puntualizzarsi infatti come il dies a quo per il calcolo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale vada collocato all'epoca in cui il diritto del
Pag. 5 di 8 danneggiato a ottenere il risarcimento del danno da reato non fosse più esercitabile, e quindi due anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale.
Diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, poi, non può farsi riferimento a quanto previsto dalla giurisprudenza, con particolare riguardo ai danni cd. lungolatenti poiché nel caso di specie non vi è un danno che tarda a manifestarsi (come nel caso di una malattia che insorga molto tempo dopo l'esposizione a una sostanza ovvero a un'infezione contratta per causa riconducibile all'altrui condotta. In tal senso si veda quanto statuito in Cassazione civile sez. un., 11/01/2008, n.576, così massimata: “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli art. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso
o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche”).
Si vuol dire che, nel caso in esame, il danno da responsabilità professionale è stato scoperto molto tempo dopo dalla parte, non per oggettivo impedimento alla manifestazione del danno/alla sua percepibilità, bensì per via della propria mancata conoscenza e a motivo della propria inerzia.
Anche secondo la giurisprudenza (oggi prevalente) che ammette la tardiva manifestazione del danno e la conseguente postergazione del dies a quo, gli stati soggettivi del danneggiato non valgono quali impedimenti idonei alla posticipazione del decorso della prescrizione.
Tra gli stati soggettivi irrilevanti nel decorso della prescrizione va certamente annoverata tanto l'ignoranza della titolarità del diritto, tanto l'ignoranza dei limiti (come la prescrizione) al diritto stesso (la Suprema Corte ha infatti più volte puntualizzato che L'art. 2935 c.c., disponendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce solo alla possibilità legale e non anche a quella materiale di esercitare il diritto;
ne consegue che non può attribuirsi rilievo, al fine di escludere il decorso della prescrizione, ai semplici impedimenti di fatto, salve le eccezioni stabilite dalla legge, tra le quali non è compresa l'ignoranza del proprio diritto da parte del titolare, da qualsiasi causa determinata, purché non imputabile a fatto doloso della controparte).
È chiaro come con ciò non possa e non debba ritenersi assolutamente de- responsabilizzato il professionista, sempre tenuto a rendere opportunamente edotto il cliente e a mettere in atto tutti gli accorgimenti adeguati alla tutela della posizione dello stesso.
Piuttosto, deve meramente rammentarsi la ratio dell'istituto della prescrizione, la quale non estingue il diritto ma ne paralizza l'esercizio (ove eccepita dall'interessato) in ossequio a una precisa volontà dell'ordinamento: impedire che il debitore sia soggetto indefinitamente alla domanda di risarcimento, che sia responsabile sine die.
Seguendo il diverso ragionamento proposto da parte attrice, si giungerebbe a protrarre per un tempo indefinitamente lungo la posizione soggettiva passiva dell'obbligato.
Pag. 6 di 8 L'ordinamento non riconosce una tutela indefinita nel tempo, prevedendo anzi una perdita di forza del diritto col trascorrere del tempo.
Nella presente causa, la richiesta di risarcimento del danno da reato inizialmente affidata al professionista (richiesta stragiudiziale e costituzione di parte civile) era volta a ristorare il danno più grave, quale la perdita di un figlio e l'invalidità dell'altro.
E ciononostante, l'incertezza dei rapporti giuridici dipendenti dallo svolgimento o meno della domanda di risarcimento del danno da reato, prima, ovvero della scaturente domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, poi (sub specie di responsabilità professionale) non può esercitare una forza di soggezione lunga decenni.
In particolare, il sinistro stradale si è verificato in data 8.9.1990 e la prima richiesta formale di informazioni sullo stato della pratica, rivolta dagli attori all'Avvocato è stata trasmessa il 24.3.2009
(cioè, dopo oltre diciotto anni, e l'introduzione del presente giudizio è avvenuta dopo altri dieci anni).
*****
In conclusione, la domanda non è provata poiché non è stato provato il contenuto del contratto di mandato nei termini prospettati dagli attori, e specificamente con riguardo alla fase successiva alla conclusione del processo penale. Nel dettaglio, considerato che nell'immediatezza del sinistro il professionista si era attivato alla richiesta di risarcimento e poi alla costituzione di parte civile, non
è stato provato che l'accordo tra le parti contemplasse la prosecuzione dell'attività anche successivamente e secondo quali modalità e attività.
Si deve altresì precisare che il mandato stragiudiziale era stato già eseguito prima del processo penale e non si può per ciò solo supporre che lo stesso dovesse riprendere successivamente a tale processo.
In particolare, l'inefficacia della sentenza di patteggiamento ai fini civili e il fallimento della precedente richiesta stragiudiziale rendevano necessaria l'azione civile, e pertanto sarebbe stato necessario anche il rilascio della relativa procura alle liti (che, questa sì, richiede la forma scritta).
Ora, mancando il mandato, non può nemmeno porsi la questione della prescrizione.
A ogni modo, esaminando la relativa eccezione, deve osservarsi in via meramente astratta, ove per ipotesi fosse stato provato il mandato al convenuto, che il relativo inadempimento si sarebbe esaurito con il verificarsi della prescrizione ex art.2947 commi tre e due, e quindi al più nel mese di
Dicembre 1994.
Considerato che
la prima richiesta formale al professionista risale al Marzo 2009, il termine decennale (prescrizione ordinaria, prevista in via generale per i contratti ex art.2946 CC) sarebbe stato già maturato.
Per le motivazioni fin qui esposte, inoltre, essendo definita la controversia sulla scorta di questioni pregiudiziali, deve confermarsi il rigetto delle istanze istruttorie e di CTU.
*****
Pag. 7 di 8 La regolamentazione delle spese di lite avviene secondo il principio di soccombenza di cui all'art.91 CPC: gli attori vanno condannati in solido alla refusione delle spese di lite in favore delle altre parti in base ai parametri di cui al DM147/2022, minimi per l'assenza di attività di assunzione della prova, scaglione di valore indeterminabile complessità bassa.
Con riferimento alla posizione del convenuto, in considerazione della dichiarazione ex art.93 CPC, va disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- RIGETTA LA DOMANDA ATTOREA;
- CONDANNA GLI ATTORI IN SOLIDO TRA LORO ALLA REFUSIONE DELLE
SPESE DI LITE CHE LIQUIDA:
A. IN EURO 3.809,00 IN FAVORE DEL CONVENUTO, PER COMPENSI
PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA
OVE DOVUTI COME PER LEGGE, DA DISTRARSI IN FAVORE DELL'AVV.
ANTONELLA SPINNATO, DISTRATTARIA;
B. IN EURO 3.809,00 IN FAVORE DI , PER Controparte_3
COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%,
IVA E CPA OVE DOVUTI COME PER LEGGE.
Così deciso il 21/02/2024
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 8 di 8