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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/05/2025, n. 2697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2697 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio così composta:
dott.ssa FRANCA MANGANO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANÓ ConIGliere rel.
dott. RICCARDO MASSERA ConIGliere
Riunita in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 5233 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza di discussione del 23.01.2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Formello (RM), Via degli Olmetti n. 46, Parte_1 presso il proprio studio legale, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c;
Ricorrente
E
, elettivamente domiciliati in Roma, Via Capo Controparte_1
d'Africa n. 29/A, presso lo studio dell'Avv. Bruno Nigro, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Resistenti
Oggetto: liquidazione dei compensi professionali ex art. 14 d.lgs. 150/2011.
Conclusioni: come da scritti difensivi
Svolgimento del processo e motivi della decisione Con il presente ricorso l'Avv. ha riassunto dinanzi alla Corte di Appello di Roma Parte_1 il giudizio originariamente instaurato nei confronti dei IGg. ed CP_1 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Roma (e definito con ordinanza del 19/6/2024, dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito e della competenza della Corte di Appello di Roma) avente ad oggetto i compensi professionali reclamati dallo stesso professionista nei confronti dei propri ex clienti in riferimento all'attività giudiziale svolta in occasione dei seguenti giudizi:
a) Procedimento R.G. n. 3210/2014 intrapreso dai IGg. ed nei CP_1 Controparte_1 confronti della IG.ra definito dal Tribunale di Viterbo con Parte_2 sentenza n. 103/2015.
b) Procedimento d'appello recante il n. R.G. 1635/2015, introdotto dalla IG.ra
[...] nei confronti dei IGg. ed avverso la suddetta Parte_2 CP_1 Controparte_1 sentenza, definito dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 3541/2020;
c) Procedimento esecutivo promosso dai IGg. ed con ricorso ex CP_1 Controparte_1 art. 492-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Viterbo.
Per stessa ammissione dell'Avv. , l'attività difensiva prestata nei suindicati procedimenti è Pt_1 consistita:
1) per il giudizio di primo grado:
- nello studio della controversia;
- nella redazione dell'atto introduttivo del giudizio;
- nella partecipazione alla fase istruttoria, con la presenza alle relative udienze;
- nella fase decisionale;
- nell'esame dalla sentenza pronunciata all'esito di tale giudizio;
2) per il giudizio di secondo grado:
- nella fase di studio della controversia;
- nella redazione della comparsa di risposta;
- nella partecipazione alle udienze;
- nella redazione della memoria conclusionale e della successiva memoria di replica.
3) per il procedimento esecutivo:
- nella predisposizione dell'atto di precetto;
- nella redazione dell'istanza ex art. 492-bis c.p.c. e nell'inoltro all'Agenzia delle Entrate della richiesta di accesso alle banche dati;
il tutto per un ammontare complessivo, comprensivo delle spese di trasferta, pari ad Euro
10.789,59.
Con riferimento ai suddetti procedimenti, per espressa ammissione dell'Avv. , i Parte_1 IGg. effettuavano pagamenti solo parziali, per complessivi Euro 5.036,00. CP_1
Pertanto, nel lamentare l'inadempimento dei IGg. nel versamento del saldo, l'Avv. CP_1
ha chiesto di condannare i predetti, in via solidale, al pagamento della residua somma di Pt_1
Euro 5.753,59 o di altra ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali nella misura prevista dal D.
Lgs. n. 231/2002 ed alle spese del presente procedimento.
Costituitisi in giudizio, i IGg. ed , in primo luogo, hanno eccepito CP_1 Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita, ex art. 3
D. L. 132/2014.
Inoltre, nel merito, i resistenti non hanno contestato l'avvenuto svolgimento delle attività difensive in questione, limitandosi a dedurre l'omesso invio, da parte dell'Avv. , dei preventivi per Pt_1
l'attività difensiva espletata, l'indeterminatezza dei parametri utilizzati per il calcolo del compenso
(a causa dell'asserita inesatta individuazione delle prestazioni rese), nonché l'omessa diligenza del difensore nell'espletamento del mandato difensivo, per non aver coltivato, nel corso del giudizio innanzi al Tribunale di Viterbo, la domanda nei confronti del fideiussore della IG.ra
[...]
determinando in tal modo, stante gli infruttuosi tentativi di esecuzione nei Parte_2 confronti della soccombente, l'impossibilità di agire nei confronti del garante.
Quindi, dopo aver sostenuto l'esistenza di errori nel calcolo del compenso -reclamato nei minimi tariffari- sia in relazione ai due giudizi di merito, sia con riferimento alla procedura esecutiva (per la quale, peraltro, è stata anche eccepita l'assenza di giustificazione in riferimento agli esborsi asseritamente anticipati dal legale), i IGg. hanno concluso chiedendo, in via preliminare, CP_1 la declaratoria d'improcedibilità del ricorso per l'omesso espletamento della fase della negoziazione assistita e, nel merito, il rigetto della domanda ovvero, in subordine, la determinazione dei compensi ancora dovuti in misura inferiore ai minimi tabellari, in considerazione delle somme già corrisposte all'Avv. , del contegno extraprocessuale da lui serbato, dei parametri di legge e Pt_1 della perdita economica subita a causa dell'ingiustificato abbandono della domanda nei confronti del fideiussore;
il tutto con vittoria di spese processuali. All'udienza del 23/1/2025, la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento della negoziazione assistita.
Infatti, l'art. 3 del D.L. 132/2014 (convertito, con modificazioni, con Legge n. 162/2014), pur prevedendo espressamente, al comma 1, l'obbligatorietà della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale qualora si intenda “proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro”, stabilisce poi, al comma 7, che “la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente”.
Al riguardo si osserva che, nel novero delle controversie rientranti nella previsione di cui al citato comma 7, rientra anche la domanda introdotta dall'avvocato per recuperare il credito vantato nei confronti dei propri clienti, qualora egli si avvalga della procedura prevista dall'art. 14 del d.lgs.
150/2011 che, al comma 3, riconosce espressamente alle parti la possibilità di stare in giudizio personalmente (circostanza, questa, che nel caso di specie non viene certamente meno per il solo fatto che la parte sostanziale svolga anche professionalmente l'attività di avvocato); pertanto si deve ritenere che, nel caso in esame, l'omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita non possa precludere la procedibilità della domanda, che peraltro è stata proposta nei confronti di persone fisiche che, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 206/2005, rivestono certamente la qualità di consumatori.
Nel merito, si osserva che il contenuto dell'attività difensiva svolta dall'Avv. è ricavabile Pt_1 dalla tipologia dei procedimenti giudiziari curati per conto dei suoi clienti, sicché le prestazioni rese sono necessariamente quelle che il D.M. n. 55/2014 sussume nelle singole fasi “canoniche” (studio della controversia, fase introduttiva, trattazione/istruzione, fase decisionale) e che, peraltro, sono evincibili anche dalla lettura dei provvedimenti di definizione dei rispettivi giudizi;
inoltre lo stesso professionista, con mail dell'8/10/2020 al IG. marito della IG.ra Testimone_1 CP_1
, comunicò l'intenzione di chiedere i propri compensi nella misura minima, allegando
[...] anche un apposito prospetto di parcella e ricevendo, in occasione della successiva risposta, la conferma del mandato difensivo anche per la fase esecutiva (“il Suo mandato, pertanto, prosegue per la finalizzazione degli esisti dell'azione giudiziaria”).
Per quanto concerne, poi, l'eccezione concernente l'asserita omessa diligenza dell'Avv. , Pt_1 nell'espletamento del mandato, si osserva che detto professionista ha fornito adeguata spiegazione delle ragioni che indussero a non coltivare la domanda nei confronti del fideiussore della IG.ra
, mentre risulta non credibile l'affermazione dei ricorrenti secondo cui essi non sarebbero Pt_2 stati mai informati di tale circostanza;
infatti, all'esito del giudizio di primo grado, benché il
Tribunale avesse accolto la domanda solo nei confronti della IG.ra , i ricorrenti, notiziati Pt_2 dell'avvenuta proposizione dell'appello da parte della predetta, conferirono all'Avv. un Pt_1 nuovo mandato affinché potesse difenderli anche nella fase di gravame, ribadendo poi tale scelta
(come già sopra evidenziato) anche in occasione dell'ulteriore fase esecutiva, in vista del recupero di quanto loro spettante.
Ne consegue che i IGg. , nell'imminenza dei fatti, non ebbero niente da contestare all'Avv. CP_1
in ordine all'espletamento dell'attività difensiva prestata, sicché le odierne considerazioni, Pt_1 aventi ad oggetto l'asserita agevole superabilità delle problematiche insorte per l'estensione del contraddittorio nei confronti del fideiussore della convenuta, risultano non solo del tutte tardive, ma ancor prima smentite dal contegno “medio tempore” osservato negli anni, caratterizzato dalla costante riconferma degli incarichi professionali all'Avv. e, quindi, dall'implicita Pt_1 manifestazione di una fiducia nel suo operato.
Infine, per quanto concerne gli asseriti errori da cui sarebbe affetto il calcolo delle somme reclamate dall'Avv. , si rileva che il valore della causa per entrambi i gradi di giudizio era Pt_1 ricompreso nello scaglione di valore tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00, e che il complessivo ammontare dei compensi richiesti da detto professionista si pone di gran lunga al di sotto della misura media, come comprovato dal fatto che risultano chiesti Euro 2.616,60 per il giudizio di primo grado (e quindi al di sotto dei minimi tabellari, pari, all'epoca, ad Euro 2.738,00) ed Euro
4.379,40 per il giudizio di appello (importo che si pone a metà tra il minimo tabellare, pari ad Euro
2.906,00, e la misura media, pari ad Euro 5.809,00). Ne consegue che, in riferimento a dette somme, la richiesta è del tutto conforme a legge.
Per quanto concerne, invece, le spese di trasferta che l'Avv. ha dichiarato di aver sostenuto Pt_1 per il procedimento esecutivo (pari ad Euro 692,75), si osserva che esse effettivamente non sono state documentate, sicché, in difetto di prova, non possono essere riconosciute;
spettano invece le competenze liquidate per l'atto di precetto (pari a soli Euro 225,00, e non ad Euro 490,00 come richiesti) e le spese postali (pari ad Euro 10,65).
Infine, in relazione all'istanza formulata ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c., si rileva che la censura dei resistenti non solo è del tutto generica, ma fa anche riferimento al compenso che, invece, era stato originariamente richiesto dall'Avv. per l'atto di precetto, peraltro ridotto in questa sede dal Pt_1
Collegio; ne consegue che può essere riconosciuto quanto chiesto a tale titolo dall'Avv. . Pt_1
Ne deriva che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'Avv. nei confronti dei Pt_1 IGg. ed , questi ultimi devono essere condannati al pagamento, in CP_1 Controparte_1 favore del predetto e in solido tra loro, della residua somma di Euro 4.078,25 a titolo di compensi professionali, oltre interessi legali -da corrispondersi, ai sensi del d. lgs. 231/2002- dal dì della costituzione in mora (12.08.2021) sino all'effettivo soddisfo.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e, stante la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche trattate, vengono liquidate -secondo le tabelle vigenti- nel minimo, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso proposto dall'Avv. nei confronti di Parte_1
e e, per l'effetto, condanna e Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di saldo per l'attività CP_1 professionale da costui prestata nel giudizio celebratosi dinanzi al Tribunale di Viterbo, contraddistinto dal n. R.G. n. 3210/2014, nel giudizio celebratosi dinanzi alla Corte di Appello di
Roma, contraddistinto dal n. R.G. n. 1635/2015, e nel successivo procedimento esecutivo, della complessiva somma di Euro 4.078,25, oltre interessi legali -da corrispondersi, ai sensi del d. lgs.
231/2002- dal dì della costituzione in mora (12.08.2021) sino all'effettivo soddisfo;
condanna altresì e , in solido tra loro, al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_2 del ricorrente, delle spese del presente procedimento, che vengono liquidate in Euro 264,00 per esborsi (ivi compreso il C.U.) e in Euro 1.458,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, lì 23 marzo 2025.
Il ConIGliere rel.
Dott. Giuseppe Staglianò
La Presidente
Dott.ssa Franca Mangano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio così composta:
dott.ssa FRANCA MANGANO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANÓ ConIGliere rel.
dott. RICCARDO MASSERA ConIGliere
Riunita in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 5233 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza di discussione del 23.01.2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Formello (RM), Via degli Olmetti n. 46, Parte_1 presso il proprio studio legale, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c;
Ricorrente
E
, elettivamente domiciliati in Roma, Via Capo Controparte_1
d'Africa n. 29/A, presso lo studio dell'Avv. Bruno Nigro, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Resistenti
Oggetto: liquidazione dei compensi professionali ex art. 14 d.lgs. 150/2011.
Conclusioni: come da scritti difensivi
Svolgimento del processo e motivi della decisione Con il presente ricorso l'Avv. ha riassunto dinanzi alla Corte di Appello di Roma Parte_1 il giudizio originariamente instaurato nei confronti dei IGg. ed CP_1 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Roma (e definito con ordinanza del 19/6/2024, dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito e della competenza della Corte di Appello di Roma) avente ad oggetto i compensi professionali reclamati dallo stesso professionista nei confronti dei propri ex clienti in riferimento all'attività giudiziale svolta in occasione dei seguenti giudizi:
a) Procedimento R.G. n. 3210/2014 intrapreso dai IGg. ed nei CP_1 Controparte_1 confronti della IG.ra definito dal Tribunale di Viterbo con Parte_2 sentenza n. 103/2015.
b) Procedimento d'appello recante il n. R.G. 1635/2015, introdotto dalla IG.ra
[...] nei confronti dei IGg. ed avverso la suddetta Parte_2 CP_1 Controparte_1 sentenza, definito dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 3541/2020;
c) Procedimento esecutivo promosso dai IGg. ed con ricorso ex CP_1 Controparte_1 art. 492-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Viterbo.
Per stessa ammissione dell'Avv. , l'attività difensiva prestata nei suindicati procedimenti è Pt_1 consistita:
1) per il giudizio di primo grado:
- nello studio della controversia;
- nella redazione dell'atto introduttivo del giudizio;
- nella partecipazione alla fase istruttoria, con la presenza alle relative udienze;
- nella fase decisionale;
- nell'esame dalla sentenza pronunciata all'esito di tale giudizio;
2) per il giudizio di secondo grado:
- nella fase di studio della controversia;
- nella redazione della comparsa di risposta;
- nella partecipazione alle udienze;
- nella redazione della memoria conclusionale e della successiva memoria di replica.
3) per il procedimento esecutivo:
- nella predisposizione dell'atto di precetto;
- nella redazione dell'istanza ex art. 492-bis c.p.c. e nell'inoltro all'Agenzia delle Entrate della richiesta di accesso alle banche dati;
il tutto per un ammontare complessivo, comprensivo delle spese di trasferta, pari ad Euro
10.789,59.
Con riferimento ai suddetti procedimenti, per espressa ammissione dell'Avv. , i Parte_1 IGg. effettuavano pagamenti solo parziali, per complessivi Euro 5.036,00. CP_1
Pertanto, nel lamentare l'inadempimento dei IGg. nel versamento del saldo, l'Avv. CP_1
ha chiesto di condannare i predetti, in via solidale, al pagamento della residua somma di Pt_1
Euro 5.753,59 o di altra ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali nella misura prevista dal D.
Lgs. n. 231/2002 ed alle spese del presente procedimento.
Costituitisi in giudizio, i IGg. ed , in primo luogo, hanno eccepito CP_1 Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita, ex art. 3
D. L. 132/2014.
Inoltre, nel merito, i resistenti non hanno contestato l'avvenuto svolgimento delle attività difensive in questione, limitandosi a dedurre l'omesso invio, da parte dell'Avv. , dei preventivi per Pt_1
l'attività difensiva espletata, l'indeterminatezza dei parametri utilizzati per il calcolo del compenso
(a causa dell'asserita inesatta individuazione delle prestazioni rese), nonché l'omessa diligenza del difensore nell'espletamento del mandato difensivo, per non aver coltivato, nel corso del giudizio innanzi al Tribunale di Viterbo, la domanda nei confronti del fideiussore della IG.ra
[...]
determinando in tal modo, stante gli infruttuosi tentativi di esecuzione nei Parte_2 confronti della soccombente, l'impossibilità di agire nei confronti del garante.
Quindi, dopo aver sostenuto l'esistenza di errori nel calcolo del compenso -reclamato nei minimi tariffari- sia in relazione ai due giudizi di merito, sia con riferimento alla procedura esecutiva (per la quale, peraltro, è stata anche eccepita l'assenza di giustificazione in riferimento agli esborsi asseritamente anticipati dal legale), i IGg. hanno concluso chiedendo, in via preliminare, CP_1 la declaratoria d'improcedibilità del ricorso per l'omesso espletamento della fase della negoziazione assistita e, nel merito, il rigetto della domanda ovvero, in subordine, la determinazione dei compensi ancora dovuti in misura inferiore ai minimi tabellari, in considerazione delle somme già corrisposte all'Avv. , del contegno extraprocessuale da lui serbato, dei parametri di legge e Pt_1 della perdita economica subita a causa dell'ingiustificato abbandono della domanda nei confronti del fideiussore;
il tutto con vittoria di spese processuali. All'udienza del 23/1/2025, la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento della negoziazione assistita.
Infatti, l'art. 3 del D.L. 132/2014 (convertito, con modificazioni, con Legge n. 162/2014), pur prevedendo espressamente, al comma 1, l'obbligatorietà della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale qualora si intenda “proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro”, stabilisce poi, al comma 7, che “la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente”.
Al riguardo si osserva che, nel novero delle controversie rientranti nella previsione di cui al citato comma 7, rientra anche la domanda introdotta dall'avvocato per recuperare il credito vantato nei confronti dei propri clienti, qualora egli si avvalga della procedura prevista dall'art. 14 del d.lgs.
150/2011 che, al comma 3, riconosce espressamente alle parti la possibilità di stare in giudizio personalmente (circostanza, questa, che nel caso di specie non viene certamente meno per il solo fatto che la parte sostanziale svolga anche professionalmente l'attività di avvocato); pertanto si deve ritenere che, nel caso in esame, l'omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita non possa precludere la procedibilità della domanda, che peraltro è stata proposta nei confronti di persone fisiche che, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 206/2005, rivestono certamente la qualità di consumatori.
Nel merito, si osserva che il contenuto dell'attività difensiva svolta dall'Avv. è ricavabile Pt_1 dalla tipologia dei procedimenti giudiziari curati per conto dei suoi clienti, sicché le prestazioni rese sono necessariamente quelle che il D.M. n. 55/2014 sussume nelle singole fasi “canoniche” (studio della controversia, fase introduttiva, trattazione/istruzione, fase decisionale) e che, peraltro, sono evincibili anche dalla lettura dei provvedimenti di definizione dei rispettivi giudizi;
inoltre lo stesso professionista, con mail dell'8/10/2020 al IG. marito della IG.ra Testimone_1 CP_1
, comunicò l'intenzione di chiedere i propri compensi nella misura minima, allegando
[...] anche un apposito prospetto di parcella e ricevendo, in occasione della successiva risposta, la conferma del mandato difensivo anche per la fase esecutiva (“il Suo mandato, pertanto, prosegue per la finalizzazione degli esisti dell'azione giudiziaria”).
Per quanto concerne, poi, l'eccezione concernente l'asserita omessa diligenza dell'Avv. , Pt_1 nell'espletamento del mandato, si osserva che detto professionista ha fornito adeguata spiegazione delle ragioni che indussero a non coltivare la domanda nei confronti del fideiussore della IG.ra
, mentre risulta non credibile l'affermazione dei ricorrenti secondo cui essi non sarebbero Pt_2 stati mai informati di tale circostanza;
infatti, all'esito del giudizio di primo grado, benché il
Tribunale avesse accolto la domanda solo nei confronti della IG.ra , i ricorrenti, notiziati Pt_2 dell'avvenuta proposizione dell'appello da parte della predetta, conferirono all'Avv. un Pt_1 nuovo mandato affinché potesse difenderli anche nella fase di gravame, ribadendo poi tale scelta
(come già sopra evidenziato) anche in occasione dell'ulteriore fase esecutiva, in vista del recupero di quanto loro spettante.
Ne consegue che i IGg. , nell'imminenza dei fatti, non ebbero niente da contestare all'Avv. CP_1
in ordine all'espletamento dell'attività difensiva prestata, sicché le odierne considerazioni, Pt_1 aventi ad oggetto l'asserita agevole superabilità delle problematiche insorte per l'estensione del contraddittorio nei confronti del fideiussore della convenuta, risultano non solo del tutte tardive, ma ancor prima smentite dal contegno “medio tempore” osservato negli anni, caratterizzato dalla costante riconferma degli incarichi professionali all'Avv. e, quindi, dall'implicita Pt_1 manifestazione di una fiducia nel suo operato.
Infine, per quanto concerne gli asseriti errori da cui sarebbe affetto il calcolo delle somme reclamate dall'Avv. , si rileva che il valore della causa per entrambi i gradi di giudizio era Pt_1 ricompreso nello scaglione di valore tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00, e che il complessivo ammontare dei compensi richiesti da detto professionista si pone di gran lunga al di sotto della misura media, come comprovato dal fatto che risultano chiesti Euro 2.616,60 per il giudizio di primo grado (e quindi al di sotto dei minimi tabellari, pari, all'epoca, ad Euro 2.738,00) ed Euro
4.379,40 per il giudizio di appello (importo che si pone a metà tra il minimo tabellare, pari ad Euro
2.906,00, e la misura media, pari ad Euro 5.809,00). Ne consegue che, in riferimento a dette somme, la richiesta è del tutto conforme a legge.
Per quanto concerne, invece, le spese di trasferta che l'Avv. ha dichiarato di aver sostenuto Pt_1 per il procedimento esecutivo (pari ad Euro 692,75), si osserva che esse effettivamente non sono state documentate, sicché, in difetto di prova, non possono essere riconosciute;
spettano invece le competenze liquidate per l'atto di precetto (pari a soli Euro 225,00, e non ad Euro 490,00 come richiesti) e le spese postali (pari ad Euro 10,65).
Infine, in relazione all'istanza formulata ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c., si rileva che la censura dei resistenti non solo è del tutto generica, ma fa anche riferimento al compenso che, invece, era stato originariamente richiesto dall'Avv. per l'atto di precetto, peraltro ridotto in questa sede dal Pt_1
Collegio; ne consegue che può essere riconosciuto quanto chiesto a tale titolo dall'Avv. . Pt_1
Ne deriva che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'Avv. nei confronti dei Pt_1 IGg. ed , questi ultimi devono essere condannati al pagamento, in CP_1 Controparte_1 favore del predetto e in solido tra loro, della residua somma di Euro 4.078,25 a titolo di compensi professionali, oltre interessi legali -da corrispondersi, ai sensi del d. lgs. 231/2002- dal dì della costituzione in mora (12.08.2021) sino all'effettivo soddisfo.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e, stante la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche trattate, vengono liquidate -secondo le tabelle vigenti- nel minimo, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso proposto dall'Avv. nei confronti di Parte_1
e e, per l'effetto, condanna e Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di saldo per l'attività CP_1 professionale da costui prestata nel giudizio celebratosi dinanzi al Tribunale di Viterbo, contraddistinto dal n. R.G. n. 3210/2014, nel giudizio celebratosi dinanzi alla Corte di Appello di
Roma, contraddistinto dal n. R.G. n. 1635/2015, e nel successivo procedimento esecutivo, della complessiva somma di Euro 4.078,25, oltre interessi legali -da corrispondersi, ai sensi del d. lgs.
231/2002- dal dì della costituzione in mora (12.08.2021) sino all'effettivo soddisfo;
condanna altresì e , in solido tra loro, al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_2 del ricorrente, delle spese del presente procedimento, che vengono liquidate in Euro 264,00 per esborsi (ivi compreso il C.U.) e in Euro 1.458,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, lì 23 marzo 2025.
Il ConIGliere rel.
Dott. Giuseppe Staglianò
La Presidente
Dott.ssa Franca Mangano