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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 128/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero V.G. 128/2025, in materia di separazione consensuale e divorzio congiunto ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
AMATELLI FABRIZIO
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], Controparte_1 C.F._2
il 10/01/1979, con l'Avv. AMATELLI FABRIZIO
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] a) i coniugi vivranno separati;
b) la moglie si obbliga a trasferire la propria residenza entro la fine del mese di febbraio 2025; c) i coniugi dichiarano di avere già provveduto a dividere quanto di loro proprietà esclusiva e di aver già definito tra loro ogni altro rapporto di natura economica ad
1 eccezione della comproprietà della casa familiare, in relazione alla quale il sig. rivendica di Pt_1
avere versato le rate di mutuo. d) Per l'acquisto del predetto immobile catastalmente distinto al catasto fabbricati del Comune di San Salvatore Monferrato, al Foglio 22, particella 828, subalterno
3, categoria A4, classe 3, vani 6,5, rendita catastale Euro 302,13, sito in Via Cavalli n. 70, confinante con i mappali 2672, 2158,, 837, 871 del Foglio 22, è stato stipulato dal solo sig. , Parte_1
contratto di mutuo con la banca Credit Agricole Cariparma spa, concesso con atto Notaio in
Alessandria avv. Lorenzo Patria, repertorio n. 20033 delli 12.10.2018, registrato i data 23.10.2018 al n. 10963 all'Agenzia delle Entrate di Alessandria. e) Al fine di stabilire in modo tendenzialmente stabile i rapporti tra i coniugi la IG , si obbliga a trasferire entro 30 Controparte_1
giorni dalla intervenuta sentenza di separazione il 50% indiviso del predetto immobile sito in San
Salvatore Monferrato, via Cavalli n. 70, ex casa coniugale, a fronte della rinuncia da parte del sig.
delle somme fino ad oggi unilateralmente versate dal medesimo in relazione al mutuo Parte_1
e all'acquisto. I coniugi danno atto che la presente clausola costituisce contenuto necessario degli accordi di separazione. f) i coniugi si scambiano reciproca autorizzazione a recarsi all'estero e a tal fine prestano il loro consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto o documento equipollente”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto ex art 473-bis51 c.p.c. depositato in data 23 gennaio 2025, i coniugi in epigrafe indicati hanno domandato la separazione consensuale ed il divorzio congiunto. Le parti esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in data 16 settembre 2006 in Casale Monferrato (AL), optando in tale sede per il regime della comunione dei beni. Dall'unione coniugale non nascevano figli.
Le parti rappresentavano che erano sorte da tempo contrasti e incomprensioni varie, tali da rendere la prosecuzione della convivenza ormai impossibile e pertanto, pervenivano alla decisione di separarsi e, decorsi i termini di legge, ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
2 D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative, pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi IG.ri C.F. ) Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), che avevano contratto Controparte_1 C.F._2
matrimonio in Casale Monferrato (AL), in data 16 settembre 2006 (Anno 2006 Parte I Serie N.
34);
dispone che i coniugi vivranno separati;
dà atto che la IG.ra si obbligherà a trasferire la propria residenza entro la fine del mese di CP_1
febbraio 2025;
dà atto che i coniugi dichiarano di avere già provveduto a dividere quanto di loro proprietà esclusiva e di aver già definito tra loro ogni altro rapporto di natura economica ad eccezione della comproprietà della casa familiare, in relazione alla quale il sig. rivendica di avere versato Pt_1
le rate di mutuo;
dà atto che per l'acquisto del predetto immobile catastalmente distinto al catasto fabbricati del
Comune di San Salvatore Monferrato, al Foglio 22, particella 828, subalterno 3, categoria A4, classe 3, vani 6,5, rendita catastale Euro 302,13, sito in Via Cavalli n. 70, confinante con i mappali 2672, 2158,, 837, 871 del Foglio 22, è stato stipulato dal solo IG. contratto di Pt_1
mutuo con la banca Credit Agricole Cariparma Spa, concesso con atto Notaio in Alessandria avv. Lorenzo Patria, repertorio n. 20033 delli 12.10.2018, registrato i data 23.10.2018 al n.
10963 all'Agenzia delle Entrate di Alessandria;
dà atto che, al fine di stabilire in modo tendenzialmente stabile i rapporti tra i coniugi, la IG.ra CP_1
si obbligherà a trasferire entro 30 giorni dalla intervenuta sentenza di separazione il 50% indiviso del predetto immobile sito in San Salvatore Monferrato, via Cavalli n. 70, ex casa coniugale, a fronte della rinuncia da parte del IG. delle somme fino ad oggi Pt_1 unilateralmente versate dal medesimo in relazione al mutuo e all'acquisto. I coniugi danno atto che la presente clausola costituisce contenuto necessario degli accordi di separazione;
dà atto che i coniugi si scambiano reciproca autorizzazione a recarsi all'estero e a tal fine prestano il
3 loro consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto o documento equipollente.
Spese al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del giudice delegato, come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 18 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero V.G. 128/2025, in materia di separazione consensuale e divorzio congiunto ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
AMATELLI FABRIZIO
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], Controparte_1 C.F._2
il 10/01/1979, con l'Avv. AMATELLI FABRIZIO
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] a) i coniugi vivranno separati;
b) la moglie si obbliga a trasferire la propria residenza entro la fine del mese di febbraio 2025; c) i coniugi dichiarano di avere già provveduto a dividere quanto di loro proprietà esclusiva e di aver già definito tra loro ogni altro rapporto di natura economica ad
1 eccezione della comproprietà della casa familiare, in relazione alla quale il sig. rivendica di Pt_1
avere versato le rate di mutuo. d) Per l'acquisto del predetto immobile catastalmente distinto al catasto fabbricati del Comune di San Salvatore Monferrato, al Foglio 22, particella 828, subalterno
3, categoria A4, classe 3, vani 6,5, rendita catastale Euro 302,13, sito in Via Cavalli n. 70, confinante con i mappali 2672, 2158,, 837, 871 del Foglio 22, è stato stipulato dal solo sig. , Parte_1
contratto di mutuo con la banca Credit Agricole Cariparma spa, concesso con atto Notaio in
Alessandria avv. Lorenzo Patria, repertorio n. 20033 delli 12.10.2018, registrato i data 23.10.2018 al n. 10963 all'Agenzia delle Entrate di Alessandria. e) Al fine di stabilire in modo tendenzialmente stabile i rapporti tra i coniugi la IG , si obbliga a trasferire entro 30 Controparte_1
giorni dalla intervenuta sentenza di separazione il 50% indiviso del predetto immobile sito in San
Salvatore Monferrato, via Cavalli n. 70, ex casa coniugale, a fronte della rinuncia da parte del sig.
delle somme fino ad oggi unilateralmente versate dal medesimo in relazione al mutuo Parte_1
e all'acquisto. I coniugi danno atto che la presente clausola costituisce contenuto necessario degli accordi di separazione. f) i coniugi si scambiano reciproca autorizzazione a recarsi all'estero e a tal fine prestano il loro consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto o documento equipollente”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto ex art 473-bis51 c.p.c. depositato in data 23 gennaio 2025, i coniugi in epigrafe indicati hanno domandato la separazione consensuale ed il divorzio congiunto. Le parti esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in data 16 settembre 2006 in Casale Monferrato (AL), optando in tale sede per il regime della comunione dei beni. Dall'unione coniugale non nascevano figli.
Le parti rappresentavano che erano sorte da tempo contrasti e incomprensioni varie, tali da rendere la prosecuzione della convivenza ormai impossibile e pertanto, pervenivano alla decisione di separarsi e, decorsi i termini di legge, ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
2 D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative, pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi IG.ri C.F. ) Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), che avevano contratto Controparte_1 C.F._2
matrimonio in Casale Monferrato (AL), in data 16 settembre 2006 (Anno 2006 Parte I Serie N.
34);
dispone che i coniugi vivranno separati;
dà atto che la IG.ra si obbligherà a trasferire la propria residenza entro la fine del mese di CP_1
febbraio 2025;
dà atto che i coniugi dichiarano di avere già provveduto a dividere quanto di loro proprietà esclusiva e di aver già definito tra loro ogni altro rapporto di natura economica ad eccezione della comproprietà della casa familiare, in relazione alla quale il sig. rivendica di avere versato Pt_1
le rate di mutuo;
dà atto che per l'acquisto del predetto immobile catastalmente distinto al catasto fabbricati del
Comune di San Salvatore Monferrato, al Foglio 22, particella 828, subalterno 3, categoria A4, classe 3, vani 6,5, rendita catastale Euro 302,13, sito in Via Cavalli n. 70, confinante con i mappali 2672, 2158,, 837, 871 del Foglio 22, è stato stipulato dal solo IG. contratto di Pt_1
mutuo con la banca Credit Agricole Cariparma Spa, concesso con atto Notaio in Alessandria avv. Lorenzo Patria, repertorio n. 20033 delli 12.10.2018, registrato i data 23.10.2018 al n.
10963 all'Agenzia delle Entrate di Alessandria;
dà atto che, al fine di stabilire in modo tendenzialmente stabile i rapporti tra i coniugi, la IG.ra CP_1
si obbligherà a trasferire entro 30 giorni dalla intervenuta sentenza di separazione il 50% indiviso del predetto immobile sito in San Salvatore Monferrato, via Cavalli n. 70, ex casa coniugale, a fronte della rinuncia da parte del IG. delle somme fino ad oggi Pt_1 unilateralmente versate dal medesimo in relazione al mutuo e all'acquisto. I coniugi danno atto che la presente clausola costituisce contenuto necessario degli accordi di separazione;
dà atto che i coniugi si scambiano reciproca autorizzazione a recarsi all'estero e a tal fine prestano il
3 loro consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto o documento equipollente.
Spese al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del giudice delegato, come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 18 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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