Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/02/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1625 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Speranza _1 C.F._1
Faenza, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
, contumace;
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: divorzio - cessazione degli effetti civili
All'udienza del 09/12/2024, la ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8/03/2024, ha esposto: di aver contratto _1 matrimonio con in AN (LE) il 12/10/2000; che dalla loro Controparte_1 unione sono nati tre figli: , il 2/10/2003, maggiorenne ed economicamente Per_1
Per_ indipendente, , il 17/10/2007 e il 19/08/2009; che i coniugi si sono separati Per_2 consensualmente, secondo gli accordi tra loro intercorsi, omologati con decreto del Tribunale di Lecce del 6/02/2020; che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione. Successivamente alla separazione, il si è reso responsabile di molteplici fatti di reato, commessi anche nei CP_1
1
non si è costituito in giudizio, nonostante sia stato ritualmente citato. Controparte_1
All'udienza del 09/12/2024, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Nella medesima udienza, parte ricorrente ha rinunciato ai termini per conclusionali. La causa, pertanto, è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Tanto premesso, rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti costituite, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso risulta omologata la separazione fra i coniugi e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
in ossequio alle deduzioni della ricorrente e del disinteresse manifestato dal convenuto per le sorti del presente procedimento, deve ritenersi che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata e che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi, siccome venuta meno definitivamente, si palesi insuscettibile di ricostituzione. La domanda deve, tuttavia, essere riqualificata quale scioglimento del matrimonio avendo le parti celebrato il medesimo secondo il rito civile e non concordatario, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, anche alla luce della contumacia di
, ritiene il Tribunale che le condizioni richieste dalla ricorrente, in Controparte_1 parte e sostanzialmente confermative di quanto già disposto in sede di separazione, non risultino in contrasto con i criteri di legge e risultino adeguate agli interessi delle parti e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene, come specificato in dispositivo.
La natura del procedimento e la non opposizione alla domanda da parte del convenuto giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
2 definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di _1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in AN (LE) il 12/10/2000 da e , trascritto nei registri dello stato civile _1 Controparte_1 di quel Comune al n. 15, Parte I, serie, anno 2000, alle seguenti condizioni:
Per_ a) i figli minori e sono affidati esclusivamente alla madre con la quale Per_2 vivono presso la casa coniugale già assegnatale in sede di separazione;
b) stante la gravità dei fatti di cui è stato imputato il convenuto, relativamente all'esercizio del diritto di visita, laddove, una volta scontata la pena, dovesse mostrare interesse in tal senso, si dispone che lo stesso prenda contatto con i Servizi
Sociali competenti affinché questi ultimi, verificate le condizioni dell'istante e la serietà delle sue intenzioni, prevedano un calendario adeguato organizzando gli incontri, almeno in una prima fase, in uno spazio neutro all'uopo individuato;
c) in ordine all'assegno di mantenimento in favore dei minori, si conferma il contributo di mantenimento a carico del Sig. già previsto in sede di CP_1 separazione, in misura pari ad euro 150,00 per figlio, da versarsi entro il giorno 28 di ogni mese, oltre al contributo in misura del 50% delle spese straordinarie;
2) spese compensate;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13/01/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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