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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/11/2025, n. 3661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3661 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4117/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IT Di VO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4117/2019 promossa da:
(P.IVA: in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, avv. Parte_2
rapp.to e difeso, giusta determina n. 43 del 15.2.2019 di
[...] conferimento dell'incarico (doc.1) e procura in calce al presente atto, dall'Avv. Chiara Di Nallo ( elett.te CodiceFiscale_1 domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Cassino alla via San Marco n. 17 ,pec: , Email_1
APPELLANTE Contro
( ), residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
al Viale Risorgimento – Parco Domizio n. 63, rapp.ta e Pt_1 difesa, dall'avv. Angelo D'Onofrio ( ) CodiceFiscale_3 elett.te domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in alla Pt_1
Piazza Raffaello –Parco Primavera. 13
APPELLATO
CONCLUSIONI come in atti
Pag. 1 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di appello ritualmente notificato il Parte_1 impugnava la sentenza definitiva n. 1936/2018, resa dal Giudice di Pace di Sessa Aurunca, depositata il 31.10.2018 nel procedimento recante n.r.g. 97/2016, il quale, accoglieva, la domanda e così disponeva: “1) dichiara l'esclusiva responsabilità del in Parte_1 persona del Sindaco pro tempore nella causazione del sinistro dedotto in giudizio;
2) Accoglie la domanda perché fondata e per l'effetto 3) Condanna il CP_2
al pagamento in favore della sig.ra della somma
[...] Controparte_1 complessiva di euro 5.090,74 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
4) Condanna altresì il … al pagamento delle Parte_1 spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2.200,00 (di cui euro 200,00 per spese ed euro 2.000,00 per compensi professionali) oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge con attribuzione al procuratore dell'attrice avv. Angelo D'Onofrio dichiaratosi anticipatario;
5) Pone le spese di CTU a carico della parte convenuta;
6) Sentenza esecutiva ex lege…”
L'appellante proponeva appello chiedendo in via pregiudiziale e cautelare la sospensione e la revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado e nel merito di dichiarare la nullità della sentenza per ultrapetizione e per violazioni delle norme sulla competenza. In particolare, l'appellante nel chiedere la riforma dell'impugnata sentenza si doleva che il giudice di prime cure non avesse considerato con attenzione le risultanze istruttorie e che nel seguire gli esiti a cui era pervenuto il CTU si sia pronunciato oltre i limiti della domanda attorea.
Quindi, così, concludeva “sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza
Pag. 2 di 13 impugnata, n. 1936/18 rep. 523/2018, cron. 2155/2018 dell'1.10.2018, depositata il 31.10.2018, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Sessa
Aurunca, in persona dell'avv. MB EL CC, nel giudizio iscritto al n.
97/2016 R.G.A.C, in quanto sussiste il fumus boni iuris della presente impugnazione ed il periculum in mora;
IN VIA PRINCIPALE: ‐ dichiarare la nullità della sentenza n. 1936/18 rep. 523/2018, cron.
2155/2018 dell'1.10.2018, depositata il 31.10.2018, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Sessa Aurunca, in persona dell'avv. MB EL
CC, nel giudizio iscritto al n. 97/2016 R.G.A.C per violazione dell'art.
112 c.p.c. nella parte in cui il Giudice di Pace, pronunciando ultra petita, ha condannato “… il al pagamento in favore della sig.ra Controparte_2
della somma complessiva di euro 5.090,74 oltre interessi legali Controparte_1
e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo” superando i limiti quantitativi della domanda formulata dall'attrice/interventrice, riconoscendo, tra l'altro, in favore di quest'ultima una “… maggiorazione del risarcimento per il danno non patrimoniale sopra determinato in conseguenza della lesione alla integrità morale..” in assenza di specifica domanda, e per l'effetto trattenere la causa per la decisione nel merito;
‐ dichiarare la nullità della sentenza n. 1936/18 rep.
523/2018, cron. 2155/2018 dell'1.10.2018, depositata il 31.10.2018, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Sessa Aurunca, in persona dell'avv.
MB EL CC, nel giudizio iscritto al n. 97/2016 R.G.A.C in quanto corredata da motivazione soltanto apparente in violazione dell'art. 132 comma
2 n. 4 c.p.c. con ogni conseguente statuizione;
IN OGNI CASO, riformare la sentenza impugnata n. 1936/18 rep. 523/2018, cron. 2155/2018 dell'1.10.2018, depositata il 31.10.2018, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Sessa Aurunca, in persona dell'avv. MB EL CC, nel
Pag. 3 di 13 giudizio iscritto al n. 97/2016 R.G.A.C e, per l'effetto, nel merito: ‐ rigettare la domanda dell'attrice in quanto non provata per i motivi tutti esposti nel presente atto di appello e comunque infondata dichiarando che l'evento dannoso si è verificato per colpa esclusiva della danneggiata la quale ha omesso di approntare nell'incedere le cautele necessarie ad evitare la presunta situazione di
'pericolo' e per l'effetto, condannare l'appellata alla refusione, in favore del delle spese del giudizio di primo grado ex art. 91 c.p.c. Parte_1
riformando il relativo capo della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
L'appello è parzialmente fondato e pertanto va accolto nei limiti che verranno indicati.
Preliminarmente va rilevato che la sentenza non è affetta da nullità e ma vi è solo viziato da ultrapetizione. Ed infatti la competenza ai fini dell'art 7 C.p.c. deve essere individuata sulla base della domanda. Il criterio fondamentale per la determinazione del valore è enunciato dal primo comma dell'art. 10 secondo cui “il valore della causa ai fini della competenza si determina sulla base della domanda”. Non è rilevante dunque ciò che il giudice accerterà esistente sul piano del diritto sostanziale ma è rilevante quanto è stato domandato. In sostanza ai fini della competenza conta il quid disputatum e non il quid decisum.
In ragione di ciò essendo stata la domanda attorea correttamente proposta e non essendo mai stata modificata non vi è una violazione delle norme in materia di competenza per valore. Ed infatti
Pag. 4 di 13 l'accertamento effettuato dal giudice circa l'effettivo valore della controversia è rilevante ai fini del merito e non della competenza.
Ne discende che ove il giudice nell'ambito dell'accertamento effettuato ritenga di andare oltre i limiti della domanda si ricade nella violazione ex art 112 c.p.c. ovvero del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Nel caso di specie vi è dunque un vizio di ultrapetizione e per tale ragione l'appello merita di essere accolto. “Il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione
("petitum" o "causa petendi"). Quanto all'individuazione del
"petitum", esso va determinato con riferimento alla domanda, sebbene non vada trascurata la funzione precipua che esplicano le conclusioni definitive di cui all'art. 189 c.p.c. di determinazione definitiva del "thema decidendum" e di delimitazione del "petitum".
Pertanto, se la parte nell'atto introduttivo del giudizio ha richiesto la condanna al pagamento della somma per danno biologico da determinarsi in corso di causa (e quindi virtualmente di somma fino al limite della competenza per valore del giudice) mentre nelle conclusioni, all'esito dell'istruttoria, indichi specificatamente detta somma, egli ha effettuato la determinazione del "petitum", con la conseguenza che, se il giudice pronunciasse condanna oltre detto limite, violerebbe il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c.” ( civile sez. III, 23/11/2000,
n.15138).
Pag. 5 di 13 Nel caso di specie vi è certamente un vizio di ultrapetizione. Al riguardo bisogna rammentare che benché secondo la giurisprudenza di legittimità non è precluso al Giudice la possibilità di indicare, per l'appunto, una somma maggiore rispetto a quella richiesta dalla parte, senza cadere nel vizio di ultrapetizione ( così Cass., L, n.
20707 del 10/8/2018 secondo la quale "Quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo,
l'attribuzione di una somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultrapetizione. Il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo) è altresì vero che di recente è stato meglio evidenziato il ruolo delle emergenze processuali che rappresentano un limite a tale potere e che consentono alla parte di poter modificare la domanda in tempo utile e rispettare il principio di cui all'art 112c.p.c.. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità qualora la valutazione tecnica si traduca in un quantum vincolante e non in una misura percentuale di invalidità permanente, può ritenersi che la quantificazione del danno sia precisamente formulata, sicché la danneggiata poteva conoscere con esattezza quale sarebbe stata la quantificazione operata dal
Giudicante anche in relazione alle Tabelle di Milano - le quali essendo qualificate come regole integratrici del concetto di equità,
Pag. 6 di 13 atte a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante (Cass., n.
1553 del 22/1/2019)- avrebbero comunque individuato la portata dell'aspettativa della ricorrente di poter ottenere una somma maggiore di quella indicata nelle conclusioni. Sicché non essendoci stata una modifica della modifica, anche a seguito della CTU medico-legale, deve ritenersi che il Giudice di prime cure sia incorso nell'ultra petizione.
In ragione di ciò la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Ed infatti "il giudice di appello, che accerti un vizio di extrapetizione
- ed è pacifico che ultrapetizione ed extrapetizione, pur distinti a livello classificatorio, sono identici sotto il profilo del trattamento - a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e decidere sul merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c." (così Cass. 13892/2005).
Entrando dunque nel merito della questione la sentenza va riformata solo in relazione al quantum. Ed infatti nell'ambito del giudizio di primo Grado, l'appellata non solo ha proposto correttamente la domanda, ma ha anche correttamente espletato l'onere probatorio che su di essa incombe. La infatti ha correttamente CP_1
proposto domanda ex artt. 2043 e 2051c.c. nei confronti del , Pt_1
in qualità di ente sottoposto al controllo e all'obbligo di salvaguardare l'incolumità pubblica. Si ritiene ormai pacifica l'applicabilità della norma de qua alle ipotesi di danni da insidia stradale, in considerazione del fatto che la stessa giurisprudenza di legittimità ha superato i limiti che aveva posto nel 2006 in relazione
Pag. 7 di 13 all'estensione del bene demaniale, precisando che “la responsabilità dell'ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete e deve invece esser accertata o esclusa in concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione, e all'affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità” (Cass. Civ., n.
24793/2013).
Si ritiene, inoltre, che, al di là della prova del fatto storico, dal tipo di insidia che avrebbe causato la caduta della come Controparte_1
emergente dalla ricostruzione operata dal testimone, a parere di chi scrive, la condotta tenuta dal pedone sia stata prudente e che nel caso di specie non possa configurare il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale.
Al riguardo si osserva, infatti, che <In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e
l'evento dannoso. Si è riconosciuto, cioè, che nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso>> (Cass.
Sent. n. 287 del 13.01.2015; n. 4476 del 24.02.2011).
Nel caso in esame, la buca che si trovava su via Silvio Pellico che avrebbe causato la caduta della sig.ra non era Parte_3
Pag. 8 di 13 visibile poiché piena d'acqua e non segnalata. A tal riguardo, va specificato che in tale situazione deve ritenersi che il tipo di ostacolo alla circolazione dei pedoni, rappresentato dall'esistenza della descritta buca, insidiosa poiché non visibile in quanto piena di acqua, e il tipo di strada, sita nel centro urbano, sono tutti indici della possibilità di vigilanza e controllo costante su di essa da parte del soggetto obbligato alla manutenzione al fine di prevenire l'evento lesivo. Invero, si tratta nel caso di specie non di una improvvisa alterazione dello stato della strada, ma di un'anomalia riguardante la struttura della stessa, conseguente ad un difetto di manutenzione del medesimo, manutenzione pure esigibile in considerazione delle circostanze del caso concreto.
Alla luce di quanto esposto, in considerazione delle condizioni oggettive dello stato dei luoghi deve escludersi il dedotto contributo dell'infortunata alla verificazione dell'evento. La caduta non può ascriversi al caso fortuito, coincidente con la condotta negligente del danneggiato, essendo la presenza di sconnessioni su una strada urbana una situazione che benché non sia eccezionale non è comunque prevedibile dall'utente.
In conclusione, considerato che la disconnessione non era ben visibile né tanto meno prevedibile, si può ritenere che quand'anche l'appellato avesse prestato maggiore attenzione, secondo l'ordinaria diligenza, sarebbe caduto, non configurando la sua condotta l'esimente del caso fortuito. Gli elementi complessivamente valutati portano quindi ad escludere un concorso della ex art. 1227 CP_1
c.c. nella causazione dell'evento.
Pag. 9 di 13 Concludendo, considerato che nel caso in esame, la caduta è stata provocata da un moncone di ferro presente nella pavimentazione, deve ritenersi responsabile esclusivamente il Parte_1
Venendo al quantum, avendo il CTU ritenuto compatibili le lesioni riportate con la dinamica descritta dalla nel CP_1
giudizio di primo grado. Inoltre, la consulenza essendo precisa ed esaustiva in tutte le sue parti non può che ritenersi condivisibile in ordine alle conclusioni a cui è giunto il Dott. . Persona_1
Tuttavia pur condividendo gli esiti del CTU nonché, il grado di invalidità riconosciuto e la stima del calcolo effettuato in ordine alle protesi necessarie, non può attribuirsi la somma risultante da tale calcolo. Il Codice di procedura civile, col combinato disposto degli artt. 10 e 14, spiega che il valore della causa ai fini della determinazione della competenza per valore, anche per il Giudice di Pace si determina sulla base della domanda: cioè, nel caso che ci interessa, sulla base della somma di denaro richiesta dall'attore a titolo di risarcimento per i danni subiti nell'evento. Qualora la domanda giudiziale per il risarcimento dei danni subiti dalla vittima basata sulla somma dei vari importi richiesti per i singoli danni (danno materiale, spese mediche, danno alla persona, biologico, morale, esistenziale, patrimoniale etc. ) che supera la competenza per valore del Giudice di Pace, se la vittima del sinistro e l'avvocato del danneggiato ritengono opportuno, per questioni di celerità, rinunziare a parte della domanda e proporre la causa avanti il Giudice di Pace, è permesso inserire nell'atto di
Pag. 10 di 13 citazione una clausola di contenimento della domanda e quindi della competenza per valore giudice di pace.
La clausola di contenimento della competenza per valore avanti al giudice di pace consiste in una dichiarazione con la quale si trattiene e contiene la domanda di risarcimento del danno da incidente stradale entro la competenza per valore del giudice al quale la domanda è proposta. La clausola di contenimento della competenza per valore entro quella del Giudice di Pace la stessa dovrà essere formulata in modo da mantenere il valore entro la somma di € 5.000,00 per le cause ordinarie. Nel caso di specie, la clausola di contenimento del valore avanti al Giudice di pace è stata posta quale frase di chiusura della domanda nel merito, ovvero dopo anche la domanda di condanna alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati, perché se la domanda relativa alla rivalutazione monetaria ed agli interessi è posta successivamente alla clausola di contenimento della domanda avanti il Giudice di Pace, la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati si computano ai fini della competenza per valore del giudice adito. Formulando in modo corretto la clausola di contenimento della competenza per valore avanti al Giudice di
Pace la vittima ha promosso correttamente la causa per il risarcimento dei danni subiti davanti al Giudice di Pace
Ed infatti l'appellato non ha mai ampliato l'iniziale domanda risarcitoria, come richiesta nell'atto di citazione, avendo sempre richiesto al giudice di prime cure di mantenere il risarcimento nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace. Del pari
Pag. 11 di 13 non ha proposto appello incidentale al fine di ampliare la richiesta risarcitoria. In ossequio al principio tra il chiesto e il pronunciato espressamente codificato all'interno dell'ordinamento all'art. 112
c.p.c il quantum risarcibile lo si deve limitare nei limiti in cui è stata proposta la domanda attorea.
Pertanto, in ragione, di tutto quanto sopra pronunciato, si ripristina il quantum massimo risarcibile alla luce della chiesta domanda attorea, determinata nella somma totale di euro 5000,00 comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria, non riconoscendo l'extra valutato dall'ausiliario, nonché dal primo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
In accoglimento parziale dell'appello, riforma l'impugnata sentenza solo sul quantum, confermando l'esclusiva responsabilità del convenuto nella produzione dell'evento Parte_1
per come descritto dall'appellata; condanna per l'effetto, l'appellante in favore dell'appellato al pagamento della somma totale di € 5.000,00 comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, come da parte motiva;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese riconosciute nel primo grado di giudizio, che vengono liquidate nella misura disposta dal Giudice di primo grado , ossia
Pag. 12 di 13 complessivi € 2.200,00 di cui € 200,00 per spese ed e 2000,00 per compensi professionali oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore, anticipatario.
In ragione della questione affrontata le spese del secondo grado di giudizio vengono compensate tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, lì 10.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa IT Di VO
Pag. 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IT Di VO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4117/2019 promossa da:
(P.IVA: in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, avv. Parte_2
rapp.to e difeso, giusta determina n. 43 del 15.2.2019 di
[...] conferimento dell'incarico (doc.1) e procura in calce al presente atto, dall'Avv. Chiara Di Nallo ( elett.te CodiceFiscale_1 domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Cassino alla via San Marco n. 17 ,pec: , Email_1
APPELLANTE Contro
( ), residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
al Viale Risorgimento – Parco Domizio n. 63, rapp.ta e Pt_1 difesa, dall'avv. Angelo D'Onofrio ( ) CodiceFiscale_3 elett.te domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in alla Pt_1
Piazza Raffaello –Parco Primavera. 13
APPELLATO
CONCLUSIONI come in atti
Pag. 1 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di appello ritualmente notificato il Parte_1 impugnava la sentenza definitiva n. 1936/2018, resa dal Giudice di Pace di Sessa Aurunca, depositata il 31.10.2018 nel procedimento recante n.r.g. 97/2016, il quale, accoglieva, la domanda e così disponeva: “1) dichiara l'esclusiva responsabilità del in Parte_1 persona del Sindaco pro tempore nella causazione del sinistro dedotto in giudizio;
2) Accoglie la domanda perché fondata e per l'effetto 3) Condanna il CP_2
al pagamento in favore della sig.ra della somma
[...] Controparte_1 complessiva di euro 5.090,74 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
4) Condanna altresì il … al pagamento delle Parte_1 spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2.200,00 (di cui euro 200,00 per spese ed euro 2.000,00 per compensi professionali) oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge con attribuzione al procuratore dell'attrice avv. Angelo D'Onofrio dichiaratosi anticipatario;
5) Pone le spese di CTU a carico della parte convenuta;
6) Sentenza esecutiva ex lege…”
L'appellante proponeva appello chiedendo in via pregiudiziale e cautelare la sospensione e la revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado e nel merito di dichiarare la nullità della sentenza per ultrapetizione e per violazioni delle norme sulla competenza. In particolare, l'appellante nel chiedere la riforma dell'impugnata sentenza si doleva che il giudice di prime cure non avesse considerato con attenzione le risultanze istruttorie e che nel seguire gli esiti a cui era pervenuto il CTU si sia pronunciato oltre i limiti della domanda attorea.
Quindi, così, concludeva “sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza
Pag. 2 di 13 impugnata, n. 1936/18 rep. 523/2018, cron. 2155/2018 dell'1.10.2018, depositata il 31.10.2018, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Sessa
Aurunca, in persona dell'avv. MB EL CC, nel giudizio iscritto al n.
97/2016 R.G.A.C, in quanto sussiste il fumus boni iuris della presente impugnazione ed il periculum in mora;
IN VIA PRINCIPALE: ‐ dichiarare la nullità della sentenza n. 1936/18 rep. 523/2018, cron.
2155/2018 dell'1.10.2018, depositata il 31.10.2018, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Sessa Aurunca, in persona dell'avv. MB EL
CC, nel giudizio iscritto al n. 97/2016 R.G.A.C per violazione dell'art.
112 c.p.c. nella parte in cui il Giudice di Pace, pronunciando ultra petita, ha condannato “… il al pagamento in favore della sig.ra Controparte_2
della somma complessiva di euro 5.090,74 oltre interessi legali Controparte_1
e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo” superando i limiti quantitativi della domanda formulata dall'attrice/interventrice, riconoscendo, tra l'altro, in favore di quest'ultima una “… maggiorazione del risarcimento per il danno non patrimoniale sopra determinato in conseguenza della lesione alla integrità morale..” in assenza di specifica domanda, e per l'effetto trattenere la causa per la decisione nel merito;
‐ dichiarare la nullità della sentenza n. 1936/18 rep.
523/2018, cron. 2155/2018 dell'1.10.2018, depositata il 31.10.2018, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Sessa Aurunca, in persona dell'avv.
MB EL CC, nel giudizio iscritto al n. 97/2016 R.G.A.C in quanto corredata da motivazione soltanto apparente in violazione dell'art. 132 comma
2 n. 4 c.p.c. con ogni conseguente statuizione;
IN OGNI CASO, riformare la sentenza impugnata n. 1936/18 rep. 523/2018, cron. 2155/2018 dell'1.10.2018, depositata il 31.10.2018, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Sessa Aurunca, in persona dell'avv. MB EL CC, nel
Pag. 3 di 13 giudizio iscritto al n. 97/2016 R.G.A.C e, per l'effetto, nel merito: ‐ rigettare la domanda dell'attrice in quanto non provata per i motivi tutti esposti nel presente atto di appello e comunque infondata dichiarando che l'evento dannoso si è verificato per colpa esclusiva della danneggiata la quale ha omesso di approntare nell'incedere le cautele necessarie ad evitare la presunta situazione di
'pericolo' e per l'effetto, condannare l'appellata alla refusione, in favore del delle spese del giudizio di primo grado ex art. 91 c.p.c. Parte_1
riformando il relativo capo della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
L'appello è parzialmente fondato e pertanto va accolto nei limiti che verranno indicati.
Preliminarmente va rilevato che la sentenza non è affetta da nullità e ma vi è solo viziato da ultrapetizione. Ed infatti la competenza ai fini dell'art 7 C.p.c. deve essere individuata sulla base della domanda. Il criterio fondamentale per la determinazione del valore è enunciato dal primo comma dell'art. 10 secondo cui “il valore della causa ai fini della competenza si determina sulla base della domanda”. Non è rilevante dunque ciò che il giudice accerterà esistente sul piano del diritto sostanziale ma è rilevante quanto è stato domandato. In sostanza ai fini della competenza conta il quid disputatum e non il quid decisum.
In ragione di ciò essendo stata la domanda attorea correttamente proposta e non essendo mai stata modificata non vi è una violazione delle norme in materia di competenza per valore. Ed infatti
Pag. 4 di 13 l'accertamento effettuato dal giudice circa l'effettivo valore della controversia è rilevante ai fini del merito e non della competenza.
Ne discende che ove il giudice nell'ambito dell'accertamento effettuato ritenga di andare oltre i limiti della domanda si ricade nella violazione ex art 112 c.p.c. ovvero del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Nel caso di specie vi è dunque un vizio di ultrapetizione e per tale ragione l'appello merita di essere accolto. “Il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione
("petitum" o "causa petendi"). Quanto all'individuazione del
"petitum", esso va determinato con riferimento alla domanda, sebbene non vada trascurata la funzione precipua che esplicano le conclusioni definitive di cui all'art. 189 c.p.c. di determinazione definitiva del "thema decidendum" e di delimitazione del "petitum".
Pertanto, se la parte nell'atto introduttivo del giudizio ha richiesto la condanna al pagamento della somma per danno biologico da determinarsi in corso di causa (e quindi virtualmente di somma fino al limite della competenza per valore del giudice) mentre nelle conclusioni, all'esito dell'istruttoria, indichi specificatamente detta somma, egli ha effettuato la determinazione del "petitum", con la conseguenza che, se il giudice pronunciasse condanna oltre detto limite, violerebbe il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c.” ( civile sez. III, 23/11/2000,
n.15138).
Pag. 5 di 13 Nel caso di specie vi è certamente un vizio di ultrapetizione. Al riguardo bisogna rammentare che benché secondo la giurisprudenza di legittimità non è precluso al Giudice la possibilità di indicare, per l'appunto, una somma maggiore rispetto a quella richiesta dalla parte, senza cadere nel vizio di ultrapetizione ( così Cass., L, n.
20707 del 10/8/2018 secondo la quale "Quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo,
l'attribuzione di una somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultrapetizione. Il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo) è altresì vero che di recente è stato meglio evidenziato il ruolo delle emergenze processuali che rappresentano un limite a tale potere e che consentono alla parte di poter modificare la domanda in tempo utile e rispettare il principio di cui all'art 112c.p.c.. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità qualora la valutazione tecnica si traduca in un quantum vincolante e non in una misura percentuale di invalidità permanente, può ritenersi che la quantificazione del danno sia precisamente formulata, sicché la danneggiata poteva conoscere con esattezza quale sarebbe stata la quantificazione operata dal
Giudicante anche in relazione alle Tabelle di Milano - le quali essendo qualificate come regole integratrici del concetto di equità,
Pag. 6 di 13 atte a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante (Cass., n.
1553 del 22/1/2019)- avrebbero comunque individuato la portata dell'aspettativa della ricorrente di poter ottenere una somma maggiore di quella indicata nelle conclusioni. Sicché non essendoci stata una modifica della modifica, anche a seguito della CTU medico-legale, deve ritenersi che il Giudice di prime cure sia incorso nell'ultra petizione.
In ragione di ciò la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Ed infatti "il giudice di appello, che accerti un vizio di extrapetizione
- ed è pacifico che ultrapetizione ed extrapetizione, pur distinti a livello classificatorio, sono identici sotto il profilo del trattamento - a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e decidere sul merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c." (così Cass. 13892/2005).
Entrando dunque nel merito della questione la sentenza va riformata solo in relazione al quantum. Ed infatti nell'ambito del giudizio di primo Grado, l'appellata non solo ha proposto correttamente la domanda, ma ha anche correttamente espletato l'onere probatorio che su di essa incombe. La infatti ha correttamente CP_1
proposto domanda ex artt. 2043 e 2051c.c. nei confronti del , Pt_1
in qualità di ente sottoposto al controllo e all'obbligo di salvaguardare l'incolumità pubblica. Si ritiene ormai pacifica l'applicabilità della norma de qua alle ipotesi di danni da insidia stradale, in considerazione del fatto che la stessa giurisprudenza di legittimità ha superato i limiti che aveva posto nel 2006 in relazione
Pag. 7 di 13 all'estensione del bene demaniale, precisando che “la responsabilità dell'ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete e deve invece esser accertata o esclusa in concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione, e all'affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità” (Cass. Civ., n.
24793/2013).
Si ritiene, inoltre, che, al di là della prova del fatto storico, dal tipo di insidia che avrebbe causato la caduta della come Controparte_1
emergente dalla ricostruzione operata dal testimone, a parere di chi scrive, la condotta tenuta dal pedone sia stata prudente e che nel caso di specie non possa configurare il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale.
Al riguardo si osserva, infatti, che <In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e
l'evento dannoso. Si è riconosciuto, cioè, che nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso>> (Cass.
Sent. n. 287 del 13.01.2015; n. 4476 del 24.02.2011).
Nel caso in esame, la buca che si trovava su via Silvio Pellico che avrebbe causato la caduta della sig.ra non era Parte_3
Pag. 8 di 13 visibile poiché piena d'acqua e non segnalata. A tal riguardo, va specificato che in tale situazione deve ritenersi che il tipo di ostacolo alla circolazione dei pedoni, rappresentato dall'esistenza della descritta buca, insidiosa poiché non visibile in quanto piena di acqua, e il tipo di strada, sita nel centro urbano, sono tutti indici della possibilità di vigilanza e controllo costante su di essa da parte del soggetto obbligato alla manutenzione al fine di prevenire l'evento lesivo. Invero, si tratta nel caso di specie non di una improvvisa alterazione dello stato della strada, ma di un'anomalia riguardante la struttura della stessa, conseguente ad un difetto di manutenzione del medesimo, manutenzione pure esigibile in considerazione delle circostanze del caso concreto.
Alla luce di quanto esposto, in considerazione delle condizioni oggettive dello stato dei luoghi deve escludersi il dedotto contributo dell'infortunata alla verificazione dell'evento. La caduta non può ascriversi al caso fortuito, coincidente con la condotta negligente del danneggiato, essendo la presenza di sconnessioni su una strada urbana una situazione che benché non sia eccezionale non è comunque prevedibile dall'utente.
In conclusione, considerato che la disconnessione non era ben visibile né tanto meno prevedibile, si può ritenere che quand'anche l'appellato avesse prestato maggiore attenzione, secondo l'ordinaria diligenza, sarebbe caduto, non configurando la sua condotta l'esimente del caso fortuito. Gli elementi complessivamente valutati portano quindi ad escludere un concorso della ex art. 1227 CP_1
c.c. nella causazione dell'evento.
Pag. 9 di 13 Concludendo, considerato che nel caso in esame, la caduta è stata provocata da un moncone di ferro presente nella pavimentazione, deve ritenersi responsabile esclusivamente il Parte_1
Venendo al quantum, avendo il CTU ritenuto compatibili le lesioni riportate con la dinamica descritta dalla nel CP_1
giudizio di primo grado. Inoltre, la consulenza essendo precisa ed esaustiva in tutte le sue parti non può che ritenersi condivisibile in ordine alle conclusioni a cui è giunto il Dott. . Persona_1
Tuttavia pur condividendo gli esiti del CTU nonché, il grado di invalidità riconosciuto e la stima del calcolo effettuato in ordine alle protesi necessarie, non può attribuirsi la somma risultante da tale calcolo. Il Codice di procedura civile, col combinato disposto degli artt. 10 e 14, spiega che il valore della causa ai fini della determinazione della competenza per valore, anche per il Giudice di Pace si determina sulla base della domanda: cioè, nel caso che ci interessa, sulla base della somma di denaro richiesta dall'attore a titolo di risarcimento per i danni subiti nell'evento. Qualora la domanda giudiziale per il risarcimento dei danni subiti dalla vittima basata sulla somma dei vari importi richiesti per i singoli danni (danno materiale, spese mediche, danno alla persona, biologico, morale, esistenziale, patrimoniale etc. ) che supera la competenza per valore del Giudice di Pace, se la vittima del sinistro e l'avvocato del danneggiato ritengono opportuno, per questioni di celerità, rinunziare a parte della domanda e proporre la causa avanti il Giudice di Pace, è permesso inserire nell'atto di
Pag. 10 di 13 citazione una clausola di contenimento della domanda e quindi della competenza per valore giudice di pace.
La clausola di contenimento della competenza per valore avanti al giudice di pace consiste in una dichiarazione con la quale si trattiene e contiene la domanda di risarcimento del danno da incidente stradale entro la competenza per valore del giudice al quale la domanda è proposta. La clausola di contenimento della competenza per valore entro quella del Giudice di Pace la stessa dovrà essere formulata in modo da mantenere il valore entro la somma di € 5.000,00 per le cause ordinarie. Nel caso di specie, la clausola di contenimento del valore avanti al Giudice di pace è stata posta quale frase di chiusura della domanda nel merito, ovvero dopo anche la domanda di condanna alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati, perché se la domanda relativa alla rivalutazione monetaria ed agli interessi è posta successivamente alla clausola di contenimento della domanda avanti il Giudice di Pace, la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati si computano ai fini della competenza per valore del giudice adito. Formulando in modo corretto la clausola di contenimento della competenza per valore avanti al Giudice di
Pace la vittima ha promosso correttamente la causa per il risarcimento dei danni subiti davanti al Giudice di Pace
Ed infatti l'appellato non ha mai ampliato l'iniziale domanda risarcitoria, come richiesta nell'atto di citazione, avendo sempre richiesto al giudice di prime cure di mantenere il risarcimento nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace. Del pari
Pag. 11 di 13 non ha proposto appello incidentale al fine di ampliare la richiesta risarcitoria. In ossequio al principio tra il chiesto e il pronunciato espressamente codificato all'interno dell'ordinamento all'art. 112
c.p.c il quantum risarcibile lo si deve limitare nei limiti in cui è stata proposta la domanda attorea.
Pertanto, in ragione, di tutto quanto sopra pronunciato, si ripristina il quantum massimo risarcibile alla luce della chiesta domanda attorea, determinata nella somma totale di euro 5000,00 comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria, non riconoscendo l'extra valutato dall'ausiliario, nonché dal primo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
In accoglimento parziale dell'appello, riforma l'impugnata sentenza solo sul quantum, confermando l'esclusiva responsabilità del convenuto nella produzione dell'evento Parte_1
per come descritto dall'appellata; condanna per l'effetto, l'appellante in favore dell'appellato al pagamento della somma totale di € 5.000,00 comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, come da parte motiva;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese riconosciute nel primo grado di giudizio, che vengono liquidate nella misura disposta dal Giudice di primo grado , ossia
Pag. 12 di 13 complessivi € 2.200,00 di cui € 200,00 per spese ed e 2000,00 per compensi professionali oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore, anticipatario.
In ragione della questione affrontata le spese del secondo grado di giudizio vengono compensate tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, lì 10.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa IT Di VO
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