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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 4030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4030 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8559/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8559/2025 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 10 dicembre 2025 innanzi al dott. Elisabetta Carloni, sono comparsi:
Per 'avv. DAINI PALESI GI Parte_1
Per Controparte_1
Lette le note di trattazione scritta per l'udienza,
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8559/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAINI PALESI Parte_1 C.F._1 GI elettivamente domiciliato in VIA FILIPPO CORRIDONI N°48 56024 PONTE A EGOLA presso il difensore avv. DAINI PALESI GI
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato in data 14 luglio 2025 nei confronti del sig. CP_1
l'arch. ,chiedeva, in primo luogo, che fosse accertato e dichiarato il grave inadempimento
[...] Parte_1 di quest'ultimo rispetto al contratto d'opera intellettuale sottoscritto dalle parti e regolato ex artt. 2222 ss. e
2230 c.c., nonché la sua condanna al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 46.906,13, oltre rivalutazione e interessi moratori convenzionali decorrenti dalla prima messa in mora del 15 gennaio 2024 fino all'effettivo soddisfo, e al rimborso delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., con distrazione in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.
pagina 2 di 9 A seguito del predetto deposito, il Giudice emetteva decreto con cui fissava la prima udienza per il 22 ottobre 2025 e assegnava al ricorrente il termine per la notifica al convenuto del ricorso e del decreto;
In data 24 luglio 2025, il ricorrente provvedeva a notificare, ai sensi della legge n. 53/1994, al sig. CP_1 copia del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza presso l'indirizzo
[...]
(50054) Fucecchio, via Mariotti n. 30, indirizzo ove in precedenza aveva ricevuto le precedenti comunicazioni di messa in mora inviate dal ricorrente e dal suo legale.;
La notifica non andava a buon fine poiché il sig. risultava irreperibile all'indirizzo indicato, CP_1 circostanza attestata dal plico postale restituito in data 01.09.2025 e allegato in atti. La verifica anagrafica evidenziava che il sig. risultava residente in [...], e non al civico 30. CP_1
In data 03.09.2025, il ricorrente depositava istanza per la fissazione di una nuova udienza di comparizione delle parti al fine di consentire la rinnovazione della notifica al sig. e, in pari data, il Giudice, in CP_1 accoglimento dell'istanza, fissava la nuova udienza di comparizione delle parti per il 25.11.2025, assegnando i termini di legge, al convenuto per la costituzione (10 gg prima dell'udienza ossia il
14.11.2025) ed al ricorrente per la notifica (40 gg prima della data fissata per la costituzione del convenuto ossia entro il 3.10.2025);
La nuova notifica veniva ritualmente eseguita presso il civico 32 di via Mariotti a Fucecchio (FI) ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario presso U.N.E.P. della Corte d'Appello di Firenze, il quale provvedeva ad inviare la relativa raccomandata informativa in data 10 settembre 2025. Tale raccomandata non veniva ritirata dal destinatario e la notifica si perfezionava in data 22.9.2025 per compiuta giacenza (come da avviso di ricevimento prodotto con l'atto notificato – deposito del 8.10.2025).
All'udienza del 25.11.2025 il Giudice dichiarava la contumacia del sig. e rinviava la causa Controparte_1 al 10.12.2025 per la decisione ex art 281 sexies cpc, assegnando termine sino a tale data per il deposito delle note difensive.
Nelle more, il ricorrente, con nota del 02.12.2025, depositava i due avvisi di parcella relativi alle prestazioni professionali rese dal medesimo, che, per un errore nella scansione del documento n. 6 del ricorso, non erano stati allegati con i documenti del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il caso concreto tratta di contratto di prestazione d'opera intellettuale: spetta al professionista dimostrare l'avvenuto conferimento dell'incarico, l'effettivo svolgimento della prestazione e l'entità delle attività eseguite.
In via generale, occorre applicare i principi in materia di onere probatorio stabiliti dalla Suprema Corte di cassazione in materia di inadempimento: il creditore che domanda l'adempimento, deve provare la fonte negoziale del suo diritto di credito, mentre incombe sul debitore la dimostrazione dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi.
pagina 3 di 9 Nel caso in questione, non vi è stata contestazione del conferimento dell'incarico da parte del convenuto rimasto contumace per cui ritorna sul creditore l'onere probatorio;
spetta al professionista dimostrare di averlo ricevuto.
La documentazione prodotta risulta idonea a comprovare il credito dell'architetto Parte_1
Non può ritenersi contestata l'esecuzione da parte del professionista delle prestazioni di cui era stato incaricato, mancando specifiche doglianze in tal senso: non è mai stato contestato il conferimento dell'incarico da parte del né mossa alcuna contestazione. CP_1
Chiaro anche che l'art. 2237 c.c. (in quanto norma speciale dettata per i contratti di prestazione d'opera intellettuale) consente al committente (qui il di recedere dal contratto ad nutum), a prescindere dalla condotta tenuta dal professionista o dalla presenza di giusti motivi.
Tale amplissima facoltà è mitigata unicamente dall'obbligo di rimborsare al prestatore d'opera intellettuale le spese sostenute e di pagare il compenso per le prestazioni già svolte, ma nei termini pattiziamente convenuti per la determinazione degli stessi, alla stregua dei criteri previsti dall'art. 2225
c.c., che pone in primo piano la determinazione negoziale. Infatti, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quando esista una valida intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta valida anche nel caso di recesso del committente, con l'unica conseguenza della riduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera, in proporzione della parte realizzata.
Nel caso in esame risultano documentalmente provate le seguenti circostanze:
- in data 09.09.2021 il sig. affidava, mediante formale lettera di incarico Controparte_1 professionale, all'Arch. lo svolgimento delle prestazioni professionali tecniche Parte_1 connesse agli interventi Sismabonus 110% ( riguardanti interventi edilizi di manutenzione straordinaria con l'esecuzione di opere per la riduzione del rischio sismico) ed Ecobonus 110% ( relativi ad opere edilizie per l'efficientamento energetico del fabbricato) da effettuare sull'immobile posto nel Comune di Fucecchio (FI) in via A. Mariotti n. 30/32 identificato al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al
Foglio 60, part. 353, sub. 500 e 502, di cui il Committente attestava di essere il proprietario (cfr. Doc. 1 ricorso);
- in data 30.10.2021 veniva sottoscritto un contratto di affidamento integrativo della precedente lettera d'incarico (Doc.2 ricorso), con il quale venivano definite le condizioni generali e speciali del rapporto e dettagliati i corrispettivi spettanti all'Arch. determinati secondo i parametri del D.M. 17 Parte_1 giugno 2016 già richiamati nel primo documento;
- l'incarico aveva ad oggetto la progettazione architettonica, strutturale, impiantistica e della sicurezza, nonché la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza e gli ulteriori servizi professionali pagina 4 di 9 relativi agli interventi agevolati previsti dal Superbonus 110%, ai sensi dell'art. 119 del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020 (cfr. Doc. 2 ricorso);
- l'Arch. dava avvio all'esecuzione dell'incarico, eseguendo i necessari sopralluoghi, Parte_1 predisponendo le necessarie relazioni tecniche e strutturali, elaborando planimetrie e prospetti progettuali, oltre ad adoperarsi per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni ai fini della realizzazione dell'intervento, tra cui il deposito della CILAS prot. n. 37557 del 9/12/2021 presso il
Comune di Fucecchio (FI) e della pratica sul portale digitale Portos della Regione Toscana per la
IC, ex Genio Civile (cfr. Doc.
3.A e 3.B del ricorso);
- in data 02.12.2021, con scrittura privata autenticata dal Notaio di Fucecchio, è stata Persona_1 sciolta l'associazione professionale denominata “ a seguito Controparte_2 del recesso di uno dei due associati Geom. (cfr. Doc 4 ricorso); Controparte_3
- in conformità all'art. 11 del contratto di affidamento professionale, l'Arch. richiedeva Parte_1 dunque alla committenza il saldo relativo alle prestazioni effettivamente rese e completate sino a quel momento, comprensivo delle spese generali nella misura del 25%, contributo integrativo e Iva pari a complessivi € 46.906,13, consegnando, brevi manu, al sig. i relativi progetti di notula ( cfr CP_1 docc A-B prodotti dal ricorrente con nota del 2.12.2025 come allegati alla racc ar prodotta con il Doc. 6 del ricorso).
Quanto alla quantificazione del compenso spettante al ricorrente, lo stesso ha elencato le singole voci indicate nei due preavvisi di parcella, relative alle prestazioni effettivamente eseguite e completate dall'Arch precisando che il dettaglio di ogni voce richiamata è consultabile nei Doc.
2.2 e 2.3 Parte_1 del ricorso.
Nello specifico:
Progetto Ecobonus 110% (doc 2.2):
• Edilizia Ecobonus APE ante (opere edilizie) per € 590,57;
• Impianti Ecobonus APE ante (impianti termici) per € 139,40;
• Edilizia Ecobonus progettazione preliminare (opere edilizie) per € 1.177,10;
• Impianti Ecobonus progettazione preliminare (impianto riscaldamento) per € 328,25;
• Impianti Ecobonus progettazione preliminare (impianti elettrici speciali e fotovoltaici) per €
32,27;
• Impianti Ecobonus progettazione preliminare (impianti elettrici speciali e fotovoltaici) per €
3.745,31;
• Impianti Ecobonus progettazione definitiva (impianto di riscaldamento) per € 835,54;
pagina 5 di 9 • Impianti Ecobonus progettazione definitiva (impianti elettrici speciali e fotovoltaici) per €
82,15;
• Edilizia Ecobonus progettazione esecutiva (opere edilizie) per € 4.066,33;
• Impianti Ecobonus progettazione esecutiva (impianto riscaldamento) per € 1.193,64;
• Impianti Ecobonus progettazione esecutiva (impianti elettrici speciali e fotovoltaici) per €
117,36;
Totale parziale di € 12.307,92 a cui si aggiungono € 3.076,92 quali spese forfettarie pari al 25% dell'incarico, così come da previsto dal contratto, € 615,39 quali contributi per la cassa nazionale di previdenza e assistenza architetti ed € 3.520,05 per iva 22%, per una somma complessiva pari ad €
19.520,28.
Progetto Sismabonus 110% (Doc 2.3):
• Strutture Sismabonus miglioramento/adeguamento sismico preliminare (strutture) per €
2.414,29;
• Strutture Sismabonus miglioramento/adeguamento sismico definitiva (strutture) per € 5.140,10;
• Struttura Sismabonus miglioramento/adeguamento sismico esecutiva (strutture) per € 6.464,07;
• Impianti Sismabonus progettazione preliminare (impianti elettrici speciali e fotovoltaici) per €
452,36;
• Impianti Sismabonus progettazione definitiva (impianti elettrici speciali e fotovoltaici) per €
1.151,47;
• Impianti Sismabonus progettazione esecutiva (impianti elettrici speciali e fotovoltaici) per €
1.644,96.
Totale parziale di € 17.267,25 a cui si aggiungono € 4.316,81 quali spese forfettarie pari al 25% dell'incarico, così come da previsto dal contratto, € 863,36 quali contributi per la cassa nazionale di previdenza e assistenza architetti ed € 4.938,43 per iva 22%, per una somma complessiva pari ad €
27.385,85.
Le prestazioni professionali rese dal ricorrente, sopra elencate e indicate negli avvisi di parcella e nella corrispondenza versata in atti, sono documentate dunque dal materiale contenuto nei Doc.
3.A e 3.B allegati al ricorso;
in particolare, la documentazione predisposta per il Sisma Bonus 110%, depositata presso la Regione Toscana per il Sisma (ex Genio Civile) è contenuta nel Doc.
3.A all'interno della sottocartella denominata “Portos”, mentre quella predisposta per CILAS, riguardando sia Eco Bonus
110% che Sisma Bonus 110%, è contenuta nel Doc.
3.A nella sottocartella denominata “Cilas” e nel
Doc.
3.B. L'attività professionale svolta dall'Arch. non si è limitata alla sola attività Parte_1 documentata ma essa comprende tutta una serie di attività prodromiche alla stesura della pagina 6 di 9 documentazione prodotta in atti, quali i sopralluoghi presso l'immobile del sig. l'analisi, lo CP_1 studio tecnico, la pianificazione e il coordinamento delle varie fasi in cui si articola il progetto, ciò al fine di garantire tempi e modalità di esecuzione conformi alla normativa vigente e al contratto sottoscritto con la committenza.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge quindi la fondatezza delle pretese avanzate dall'Arch. Parte_1
La lettera di incarico sottoscritta in data 09.09.2021 e la successiva integrazione del 21.10.2021 contenente le condizioni generali di contratto con gli specifici preventivi allegati (All. A e B- Docc. 2.2
e 2.3) , con le quali il sig. ha conferito incarico professionale all'Arch. per lo CP_1 Parte_1 svolgimento delle attività tecniche e progettuali relative agli interventi Sismabonus 110% ed Ecobonus
110% sull'immobile di sua proprietà, costituiscono un valido contratto d'opera intellettuale ex artt.
2229 e ss. c.c. .
Nella fattispecie, in ottemperanza all'art 2233 c.c., le parti hanno determinato e convenuto, sia il compenso spettante al professionista, sia le relative modalità e tempistiche con le quali doveva avvenire il pagamento.
Come emerge dalla documentazione in atti, l'Arch. ha adempiuto alle obbligazioni assunte Parte_1 con la dovuta diligenza, perizia e tempestività, garantendo costante disponibilità nei confronti del convenuto. Nonostante ciò, senza alcun giustificato motivo, il sig. si è invece sottratto alla CP_1 propria obbligazione di pagamento dei compensi professionali, maturati in favore del ricorrente secondo quanto stabilito dall'art. 11 del contratto di affidamento professionale. Dopo i primi solleciti verbali, egli ha pure interrotto ogni forma di comunicazione e collaborazione con il professionista, il quale si è trovato anche nell'impossibilità di portare a termine l'incarico conferito.
La condotta tenuta dal sig. integra un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali CP_1 assunte ex art. 1218 c.c., nonché una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali impongono a entrambe le parti contrattuali un dovere generale di lealtà e cooperazione nell'esecuzione del rapporto.
L'assenza di qualsiasi eccezione da parte del resistente riguardo all'operato dell'Arch. e ai Parte_1 dettagliati preventivi di spesa del progetto Superbonus 110%, dallo stesso accettati e sottoscritti, confermano in modo chiaro e ingiustificato, il suo grave e non scusabile inadempimento.
Le prestazioni professionali eseguite dal ricorrente, come puntualmente specificate negli avvisi di parcella trasmessi in più occasioni al sig. risultano avvalorate dalla documentazione allegata CP_1 al ricorso, in particolare nei Doc.
3.A e 3.B, a conferma della loro puntuale, diligente e completa esecuzione. Nello specifico: pagina 7 di 9 -La documentazione relativa ai progetti plano-altimetrici e dettagli strutturali esecutivi, ai documenti e alle relazioni depositate sul Portale online della Regione Toscana per la IC (c.d. PORTOS ex
Genio Civile), riguardante esclusivamente la parte del progetto afferente al Sisma Bonus 110%, è contenuta nel Doc.
3.A, nella sottocartella denominata “Portos”;
- La documentazione relativa alla progettazione esecutiva architettonica, impiantistica ed agli adempimenti alla sicurezza contenuti nella CILAS presentata al Comune di Fucecchio (FI), concernente l'intero progetto esecutivo, comprensivo di interventi finalizzati sia all'Eco Bonus 110% sia al Sisma Bonus 110%, è contenuta nel Doc.
3.A, nella sottocartella denominata “Cilas”, nonché nel
Doc.
3.B.
L'attività professionale svolta e documentata dal ricorrente costituisce, pertanto, prova inequivocabile della diligenza con cui l'Arch. ha portato avanti l'incarico professionale conferito dal sig. Parte_1
garantendo la piena conformità normativa, tecnica e procedurale degli interventi. CP_1
Sulla base delle considerazioni svolte e in applicazione dell'art. 11 delle condizioni generali di contratto sottoscritto dalle parti, che prevede la facoltà del professionista di richiedere “i saldi per tutte le prestazioni effettivamente da lui eseguite e completate alla data della richiesta” (cfr. Doc. 2.1), la somma complessivamente spettante all'Arch. per l'incarico professionale svolto nei confronti Parte_1 del sig. è pari ad € 46.906,13 di cui € 19.520,28 per prestazioni svolte per Ecobonus Controparte_1
110% e € 27.385,85 per prestazioni svolte per Sismabonus 110%, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora convenzionali pari al Tasso Ufficiale di Sconto di Banca d'Italia ora tasso BCE (cfr. art. 12 condizioni generali di contratto – Doc. 2.1) da calcolarsi dalla data della prima comunicazione di messa in mora (vedi Doc. 5 racc ar spedita il 2.01.2024 e ricevuta dal in data 15.1.2024) CP_1 fino all'effettivo soddisfo.
Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dal ricorrente vengono poste a carico del convenuto in forza del principio generale della soccombenza.
Le spese processuali vengono liquidate secondo lo scaglione di valore del petitum come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, in considerazione dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- accertato il grave inadempimento del sig. al contratto d'opera intellettuale oggetto di Controparte_1 causa condanna lo stesso al pagamento, in favore dell'Arch. della Controparte_1 Parte_1 somma di € 46.906,13 oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora convenzionali, da calcolarsi pagina 8 di 9 dalla data della prima comunicazione di messa in mora ricevuta il 15.01.2024, fino all'effettivo soddisfo;
- condanna il sig. al rimborso ex art 91 cpc delle spese di lite e compensi legali del Controparte_1 presente giudizio con distrazione ex art 93 cpc al difensore del ricoprente dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 5.261 oltre aumento 15% spese generali, Iva e Cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Firenze, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8559/2025 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 10 dicembre 2025 innanzi al dott. Elisabetta Carloni, sono comparsi:
Per 'avv. DAINI PALESI GI Parte_1
Per Controparte_1
Lette le note di trattazione scritta per l'udienza,
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8559/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAINI PALESI Parte_1 C.F._1 GI elettivamente domiciliato in VIA FILIPPO CORRIDONI N°48 56024 PONTE A EGOLA presso il difensore avv. DAINI PALESI GI
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato in data 14 luglio 2025 nei confronti del sig. CP_1
l'arch. ,chiedeva, in primo luogo, che fosse accertato e dichiarato il grave inadempimento
[...] Parte_1 di quest'ultimo rispetto al contratto d'opera intellettuale sottoscritto dalle parti e regolato ex artt. 2222 ss. e
2230 c.c., nonché la sua condanna al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 46.906,13, oltre rivalutazione e interessi moratori convenzionali decorrenti dalla prima messa in mora del 15 gennaio 2024 fino all'effettivo soddisfo, e al rimborso delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., con distrazione in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.
pagina 2 di 9 A seguito del predetto deposito, il Giudice emetteva decreto con cui fissava la prima udienza per il 22 ottobre 2025 e assegnava al ricorrente il termine per la notifica al convenuto del ricorso e del decreto;
In data 24 luglio 2025, il ricorrente provvedeva a notificare, ai sensi della legge n. 53/1994, al sig. CP_1 copia del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza presso l'indirizzo
[...]
(50054) Fucecchio, via Mariotti n. 30, indirizzo ove in precedenza aveva ricevuto le precedenti comunicazioni di messa in mora inviate dal ricorrente e dal suo legale.;
La notifica non andava a buon fine poiché il sig. risultava irreperibile all'indirizzo indicato, CP_1 circostanza attestata dal plico postale restituito in data 01.09.2025 e allegato in atti. La verifica anagrafica evidenziava che il sig. risultava residente in [...], e non al civico 30. CP_1
In data 03.09.2025, il ricorrente depositava istanza per la fissazione di una nuova udienza di comparizione delle parti al fine di consentire la rinnovazione della notifica al sig. e, in pari data, il Giudice, in CP_1 accoglimento dell'istanza, fissava la nuova udienza di comparizione delle parti per il 25.11.2025, assegnando i termini di legge, al convenuto per la costituzione (10 gg prima dell'udienza ossia il
14.11.2025) ed al ricorrente per la notifica (40 gg prima della data fissata per la costituzione del convenuto ossia entro il 3.10.2025);
La nuova notifica veniva ritualmente eseguita presso il civico 32 di via Mariotti a Fucecchio (FI) ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario presso U.N.E.P. della Corte d'Appello di Firenze, il quale provvedeva ad inviare la relativa raccomandata informativa in data 10 settembre 2025. Tale raccomandata non veniva ritirata dal destinatario e la notifica si perfezionava in data 22.9.2025 per compiuta giacenza (come da avviso di ricevimento prodotto con l'atto notificato – deposito del 8.10.2025).
All'udienza del 25.11.2025 il Giudice dichiarava la contumacia del sig. e rinviava la causa Controparte_1 al 10.12.2025 per la decisione ex art 281 sexies cpc, assegnando termine sino a tale data per il deposito delle note difensive.
Nelle more, il ricorrente, con nota del 02.12.2025, depositava i due avvisi di parcella relativi alle prestazioni professionali rese dal medesimo, che, per un errore nella scansione del documento n. 6 del ricorso, non erano stati allegati con i documenti del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il caso concreto tratta di contratto di prestazione d'opera intellettuale: spetta al professionista dimostrare l'avvenuto conferimento dell'incarico, l'effettivo svolgimento della prestazione e l'entità delle attività eseguite.
In via generale, occorre applicare i principi in materia di onere probatorio stabiliti dalla Suprema Corte di cassazione in materia di inadempimento: il creditore che domanda l'adempimento, deve provare la fonte negoziale del suo diritto di credito, mentre incombe sul debitore la dimostrazione dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi.
pagina 3 di 9 Nel caso in questione, non vi è stata contestazione del conferimento dell'incarico da parte del convenuto rimasto contumace per cui ritorna sul creditore l'onere probatorio;
spetta al professionista dimostrare di averlo ricevuto.
La documentazione prodotta risulta idonea a comprovare il credito dell'architetto Parte_1
Non può ritenersi contestata l'esecuzione da parte del professionista delle prestazioni di cui era stato incaricato, mancando specifiche doglianze in tal senso: non è mai stato contestato il conferimento dell'incarico da parte del né mossa alcuna contestazione. CP_1
Chiaro anche che l'art. 2237 c.c. (in quanto norma speciale dettata per i contratti di prestazione d'opera intellettuale) consente al committente (qui il di recedere dal contratto ad nutum), a prescindere dalla condotta tenuta dal professionista o dalla presenza di giusti motivi.
Tale amplissima facoltà è mitigata unicamente dall'obbligo di rimborsare al prestatore d'opera intellettuale le spese sostenute e di pagare il compenso per le prestazioni già svolte, ma nei termini pattiziamente convenuti per la determinazione degli stessi, alla stregua dei criteri previsti dall'art. 2225
c.c., che pone in primo piano la determinazione negoziale. Infatti, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quando esista una valida intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta valida anche nel caso di recesso del committente, con l'unica conseguenza della riduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera, in proporzione della parte realizzata.
Nel caso in esame risultano documentalmente provate le seguenti circostanze:
- in data 09.09.2021 il sig. affidava, mediante formale lettera di incarico Controparte_1 professionale, all'Arch. lo svolgimento delle prestazioni professionali tecniche Parte_1 connesse agli interventi Sismabonus 110% ( riguardanti interventi edilizi di manutenzione straordinaria con l'esecuzione di opere per la riduzione del rischio sismico) ed Ecobonus 110% ( relativi ad opere edilizie per l'efficientamento energetico del fabbricato) da effettuare sull'immobile posto nel Comune di Fucecchio (FI) in via A. Mariotti n. 30/32 identificato al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al
Foglio 60, part. 353, sub. 500 e 502, di cui il Committente attestava di essere il proprietario (cfr. Doc. 1 ricorso);
- in data 30.10.2021 veniva sottoscritto un contratto di affidamento integrativo della precedente lettera d'incarico (Doc.2 ricorso), con il quale venivano definite le condizioni generali e speciali del rapporto e dettagliati i corrispettivi spettanti all'Arch. determinati secondo i parametri del D.M. 17 Parte_1 giugno 2016 già richiamati nel primo documento;
- l'incarico aveva ad oggetto la progettazione architettonica, strutturale, impiantistica e della sicurezza, nonché la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza e gli ulteriori servizi professionali pagina 4 di 9 relativi agli interventi agevolati previsti dal Superbonus 110%, ai sensi dell'art. 119 del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020 (cfr. Doc. 2 ricorso);
- l'Arch. dava avvio all'esecuzione dell'incarico, eseguendo i necessari sopralluoghi, Parte_1 predisponendo le necessarie relazioni tecniche e strutturali, elaborando planimetrie e prospetti progettuali, oltre ad adoperarsi per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni ai fini della realizzazione dell'intervento, tra cui il deposito della CILAS prot. n. 37557 del 9/12/2021 presso il
Comune di Fucecchio (FI) e della pratica sul portale digitale Portos della Regione Toscana per la
IC, ex Genio Civile (cfr. Doc.
3.A e 3.B del ricorso);
- in data 02.12.2021, con scrittura privata autenticata dal Notaio di Fucecchio, è stata Persona_1 sciolta l'associazione professionale denominata “ a seguito Controparte_2 del recesso di uno dei due associati Geom. (cfr. Doc 4 ricorso); Controparte_3
- in conformità all'art. 11 del contratto di affidamento professionale, l'Arch. richiedeva Parte_1 dunque alla committenza il saldo relativo alle prestazioni effettivamente rese e completate sino a quel momento, comprensivo delle spese generali nella misura del 25%, contributo integrativo e Iva pari a complessivi € 46.906,13, consegnando, brevi manu, al sig. i relativi progetti di notula ( cfr CP_1 docc A-B prodotti dal ricorrente con nota del 2.12.2025 come allegati alla racc ar prodotta con il Doc. 6 del ricorso).
Quanto alla quantificazione del compenso spettante al ricorrente, lo stesso ha elencato le singole voci indicate nei due preavvisi di parcella, relative alle prestazioni effettivamente eseguite e completate dall'Arch precisando che il dettaglio di ogni voce richiamata è consultabile nei Doc.
2.2 e 2.3 Parte_1 del ricorso.
Nello specifico:
Progetto Ecobonus 110% (doc 2.2):
• Edilizia Ecobonus APE ante (opere edilizie) per € 590,57;
• Impianti Ecobonus APE ante (impianti termici) per € 139,40;
• Edilizia Ecobonus progettazione preliminare (opere edilizie) per € 1.177,10;
• Impianti Ecobonus progettazione preliminare (impianto riscaldamento) per € 328,25;
• Impianti Ecobonus progettazione preliminare (impianti elettrici speciali e fotovoltaici) per €
32,27;
• Impianti Ecobonus progettazione preliminare (impianti elettrici speciali e fotovoltaici) per €
3.745,31;
• Impianti Ecobonus progettazione definitiva (impianto di riscaldamento) per € 835,54;
pagina 5 di 9 • Impianti Ecobonus progettazione definitiva (impianti elettrici speciali e fotovoltaici) per €
82,15;
• Edilizia Ecobonus progettazione esecutiva (opere edilizie) per € 4.066,33;
• Impianti Ecobonus progettazione esecutiva (impianto riscaldamento) per € 1.193,64;
• Impianti Ecobonus progettazione esecutiva (impianti elettrici speciali e fotovoltaici) per €
117,36;
Totale parziale di € 12.307,92 a cui si aggiungono € 3.076,92 quali spese forfettarie pari al 25% dell'incarico, così come da previsto dal contratto, € 615,39 quali contributi per la cassa nazionale di previdenza e assistenza architetti ed € 3.520,05 per iva 22%, per una somma complessiva pari ad €
19.520,28.
Progetto Sismabonus 110% (Doc 2.3):
• Strutture Sismabonus miglioramento/adeguamento sismico preliminare (strutture) per €
2.414,29;
• Strutture Sismabonus miglioramento/adeguamento sismico definitiva (strutture) per € 5.140,10;
• Struttura Sismabonus miglioramento/adeguamento sismico esecutiva (strutture) per € 6.464,07;
• Impianti Sismabonus progettazione preliminare (impianti elettrici speciali e fotovoltaici) per €
452,36;
• Impianti Sismabonus progettazione definitiva (impianti elettrici speciali e fotovoltaici) per €
1.151,47;
• Impianti Sismabonus progettazione esecutiva (impianti elettrici speciali e fotovoltaici) per €
1.644,96.
Totale parziale di € 17.267,25 a cui si aggiungono € 4.316,81 quali spese forfettarie pari al 25% dell'incarico, così come da previsto dal contratto, € 863,36 quali contributi per la cassa nazionale di previdenza e assistenza architetti ed € 4.938,43 per iva 22%, per una somma complessiva pari ad €
27.385,85.
Le prestazioni professionali rese dal ricorrente, sopra elencate e indicate negli avvisi di parcella e nella corrispondenza versata in atti, sono documentate dunque dal materiale contenuto nei Doc.
3.A e 3.B allegati al ricorso;
in particolare, la documentazione predisposta per il Sisma Bonus 110%, depositata presso la Regione Toscana per il Sisma (ex Genio Civile) è contenuta nel Doc.
3.A all'interno della sottocartella denominata “Portos”, mentre quella predisposta per CILAS, riguardando sia Eco Bonus
110% che Sisma Bonus 110%, è contenuta nel Doc.
3.A nella sottocartella denominata “Cilas” e nel
Doc.
3.B. L'attività professionale svolta dall'Arch. non si è limitata alla sola attività Parte_1 documentata ma essa comprende tutta una serie di attività prodromiche alla stesura della pagina 6 di 9 documentazione prodotta in atti, quali i sopralluoghi presso l'immobile del sig. l'analisi, lo CP_1 studio tecnico, la pianificazione e il coordinamento delle varie fasi in cui si articola il progetto, ciò al fine di garantire tempi e modalità di esecuzione conformi alla normativa vigente e al contratto sottoscritto con la committenza.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge quindi la fondatezza delle pretese avanzate dall'Arch. Parte_1
La lettera di incarico sottoscritta in data 09.09.2021 e la successiva integrazione del 21.10.2021 contenente le condizioni generali di contratto con gli specifici preventivi allegati (All. A e B- Docc. 2.2
e 2.3) , con le quali il sig. ha conferito incarico professionale all'Arch. per lo CP_1 Parte_1 svolgimento delle attività tecniche e progettuali relative agli interventi Sismabonus 110% ed Ecobonus
110% sull'immobile di sua proprietà, costituiscono un valido contratto d'opera intellettuale ex artt.
2229 e ss. c.c. .
Nella fattispecie, in ottemperanza all'art 2233 c.c., le parti hanno determinato e convenuto, sia il compenso spettante al professionista, sia le relative modalità e tempistiche con le quali doveva avvenire il pagamento.
Come emerge dalla documentazione in atti, l'Arch. ha adempiuto alle obbligazioni assunte Parte_1 con la dovuta diligenza, perizia e tempestività, garantendo costante disponibilità nei confronti del convenuto. Nonostante ciò, senza alcun giustificato motivo, il sig. si è invece sottratto alla CP_1 propria obbligazione di pagamento dei compensi professionali, maturati in favore del ricorrente secondo quanto stabilito dall'art. 11 del contratto di affidamento professionale. Dopo i primi solleciti verbali, egli ha pure interrotto ogni forma di comunicazione e collaborazione con il professionista, il quale si è trovato anche nell'impossibilità di portare a termine l'incarico conferito.
La condotta tenuta dal sig. integra un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali CP_1 assunte ex art. 1218 c.c., nonché una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali impongono a entrambe le parti contrattuali un dovere generale di lealtà e cooperazione nell'esecuzione del rapporto.
L'assenza di qualsiasi eccezione da parte del resistente riguardo all'operato dell'Arch. e ai Parte_1 dettagliati preventivi di spesa del progetto Superbonus 110%, dallo stesso accettati e sottoscritti, confermano in modo chiaro e ingiustificato, il suo grave e non scusabile inadempimento.
Le prestazioni professionali eseguite dal ricorrente, come puntualmente specificate negli avvisi di parcella trasmessi in più occasioni al sig. risultano avvalorate dalla documentazione allegata CP_1 al ricorso, in particolare nei Doc.
3.A e 3.B, a conferma della loro puntuale, diligente e completa esecuzione. Nello specifico: pagina 7 di 9 -La documentazione relativa ai progetti plano-altimetrici e dettagli strutturali esecutivi, ai documenti e alle relazioni depositate sul Portale online della Regione Toscana per la IC (c.d. PORTOS ex
Genio Civile), riguardante esclusivamente la parte del progetto afferente al Sisma Bonus 110%, è contenuta nel Doc.
3.A, nella sottocartella denominata “Portos”;
- La documentazione relativa alla progettazione esecutiva architettonica, impiantistica ed agli adempimenti alla sicurezza contenuti nella CILAS presentata al Comune di Fucecchio (FI), concernente l'intero progetto esecutivo, comprensivo di interventi finalizzati sia all'Eco Bonus 110% sia al Sisma Bonus 110%, è contenuta nel Doc.
3.A, nella sottocartella denominata “Cilas”, nonché nel
Doc.
3.B.
L'attività professionale svolta e documentata dal ricorrente costituisce, pertanto, prova inequivocabile della diligenza con cui l'Arch. ha portato avanti l'incarico professionale conferito dal sig. Parte_1
garantendo la piena conformità normativa, tecnica e procedurale degli interventi. CP_1
Sulla base delle considerazioni svolte e in applicazione dell'art. 11 delle condizioni generali di contratto sottoscritto dalle parti, che prevede la facoltà del professionista di richiedere “i saldi per tutte le prestazioni effettivamente da lui eseguite e completate alla data della richiesta” (cfr. Doc. 2.1), la somma complessivamente spettante all'Arch. per l'incarico professionale svolto nei confronti Parte_1 del sig. è pari ad € 46.906,13 di cui € 19.520,28 per prestazioni svolte per Ecobonus Controparte_1
110% e € 27.385,85 per prestazioni svolte per Sismabonus 110%, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora convenzionali pari al Tasso Ufficiale di Sconto di Banca d'Italia ora tasso BCE (cfr. art. 12 condizioni generali di contratto – Doc. 2.1) da calcolarsi dalla data della prima comunicazione di messa in mora (vedi Doc. 5 racc ar spedita il 2.01.2024 e ricevuta dal in data 15.1.2024) CP_1 fino all'effettivo soddisfo.
Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dal ricorrente vengono poste a carico del convenuto in forza del principio generale della soccombenza.
Le spese processuali vengono liquidate secondo lo scaglione di valore del petitum come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, in considerazione dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- accertato il grave inadempimento del sig. al contratto d'opera intellettuale oggetto di Controparte_1 causa condanna lo stesso al pagamento, in favore dell'Arch. della Controparte_1 Parte_1 somma di € 46.906,13 oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora convenzionali, da calcolarsi pagina 8 di 9 dalla data della prima comunicazione di messa in mora ricevuta il 15.01.2024, fino all'effettivo soddisfo;
- condanna il sig. al rimborso ex art 91 cpc delle spese di lite e compensi legali del Controparte_1 presente giudizio con distrazione ex art 93 cpc al difensore del ricoprente dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 5.261 oltre aumento 15% spese generali, Iva e Cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Firenze, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
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