Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. n. 4492 /2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. di r.g. 4492/2018, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso -
Cessazione effetti civili ”, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. ROMANELLI RAFFAELE , presso lo Parte_1 studio ultimo del quale è elettivamente domiciliata come da mandato in calce del ricorso;
ricorrente
e
CP_1
Resistente non costituito
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 24/07/2018, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09/05/1999 a Cava De' Tirreni con (di cui all'atto di CP_1 matrimonio n. 57, anno 1999, parte II, serie A, trascritto nei registri del Comune di Cava De'
, pur ritualmente citato, non si è costituto. CP_1
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente, emettendo i provvedimenti provvisori e, per l'effetto, confermando le statuizioni di cui alla separazione consensualizzata, di seguito riportate:
“a) la moglie ha acquistato un appartamento in Nocera Superiore in via Croce Malloni, 48 presso il quale si trasferirà in uno al piccolo;
Per_1
b) la casa coniugale sita n Nocera Inferiore alla via Dentice D'Accadia civico, 49 di proprietà di entrambi nella misura del 50%, è stata dai coniugi venduta ed il ricavato è stato diviso in parti uguali, mentre i mobili acquistati per l'arredo della casa coniugale sono stati equamente ripartiti tra le parti;
c) le parti si concedono il reciproco permesso di poter fissare dovunque la propria dimora e/o residenza, anche all'estero e l'autorizzazione ad espatriare;
d) in ordine all'affidamento del figlio minore , le parti decidono per l'affidamento Per_1 congiunto, naturalmente il piccolo vivrà con la madre il padre potrà incontrarlo e portarlo due volte a settimana, il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e la domenica dalle ore 9,00 alle ore
21,00, naturalmente qualora il padre vorrà far visita al figlio e portarlo con se in altri giorni potrà farlo salvo a comunicarlo qualche giorno prima anche a mezzo telefono, inoltre per le feste di natale e capodanno, così come per pasqua e la domenica delle palme, il piccolo le trascorrerà alternativamente una volta con la madre ed una volta con il padre, d'estate il padre potrà portare con sé il piccolo per quindici giorni di seguito in vacanza da concordarsi volta Per_1 per volta secondo le esigenze di entrambi i genitori;
e) in ordine al mantenimento i coniugi decidono che il marito provvederà a versare alla moglie un assegno mensile di euro 700,00 per il mantenimento del figlio , che provvederà a Per_1 pagare a mezzo bonifico bancario c/c bancario intestato a avente codice Parte_1
INAN N° ([...]) entro il 5 di ogni mese naturalmente per le spese straordinarie del minore le parti concorreranno in egual misura per il 50%, spese scolastiche, ludiche e mediche, nulla viene riconosciuto alla moglie in quanto la stessa ha una indipendenza economica derivante dalla sua attività di noleggio autovettura in franchising con la Società EUROPCAR.” Alla prima udienza del tenutasi davanti al Giudice istruttore in trattazione scritta, parte ricorrente ha richiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status e per il prosieguo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Il Giudice istruttore, per l'effetto, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti validamente costituite.
Emessa la sentenza sullo status n. 1844/2022, all'esito dell'udienza telematica del 04.12.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni giuste richieste di parte ricorrente – il quale, per il tramite del proprio procuratore, ha rassegnato le conclusioni –, il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., giusta rinuncia delle parti costituite.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è già stata pronunciata, giusta sentenza non definitiva, in epigrafe indicata.
Sulle questioni accessorie relative al mantenimento di , nonché sulle residue Per_1 statuizioni.
A tale riguardo, vanno confermati i provvedimenti provvisori resi dal Presidente e, per l'effetto, vanno confermati le statuizioni di cui alla separazione consensualizzata, tuttavia con le precisazioni che seguono.
Nulla va disposto, infatti, in merito all'affidamento di ed al diritto di visita del Per_1 padre, posto che il figlio, oggi, è maggiorenne e comunque economicamente non indipendente, giacché, sul punto, parte ricorrente chiede confermarsi le statuizioni di cui alla separazione consensualizzata.
Quanto al mantenimento del figlio, allo stato, tenuto conto di come non emergano evidenze documentali e fattuali sopravvenute e tali da comportare modifiche, occorre confermare l'importo di euro 700,00 mensili che il padre corrisponderà con le medesime modalità in parte dispositiva precisate. Peraltro, in relazione alla casa coniugale, già in sede di separazione si dava atto di come la madre avesse acquistato un nuovo appartamento, ove si era trasferita con il figlio, vendendo la casa coniugale insieme allo , con divisione del ricavato al 50%. CP_1
Per l'effetto, per quanto concerne il mantenimento del figlio, si ritiene congruo, alla luce della comparata situazione reddituale delle parti e, in particolare, della domiciliazione di presso la madre (la quale, notoriamente, comporta esborsi maggiori rispetto a Per_1 quelli sostenuti dal genitore non domiciliatario), confermare l'assegno provvisorio di €
700,00, da porsi a carico di e da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno CP_1
5 di ogni mese, mediante bonifico bancario o postale, o vaglia postale, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Il padre, poi, contribuirà nella misura del 50% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale.
Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del 2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-
06-2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso (ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie).
Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Sulle spese processuali
Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite, attesa la particolare materia, l'assenza di richieste economiche iure proprio per la ricorrente e tenuto conto di come siano stati confermati i provvedimenti economici provvisori vigenti, all'epoca emessi già in sede di separazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- pone a carico di , a titolo di assegno di mantenimento del figlio CP_1
, la somma di € 700,00 mensili, annualmente ed automaticamente Per_1 rivalutata secondo le variazioni degli indici ISTAT, da versarsi alla madre,
[...]
a mezzo vaglia postale, bonifico postale o bonifico bancario, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese;
pone a carico di il 50% delle spese straordinarie sostenute CP_1 nell'interesse del figlio minore, ponendo il residuo 50% a carico della madre;
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 05.12.2024
Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Simone Iannone La Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo