Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 07/04/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3201 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Filippo Fontani
visto l'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(Cod. Fisc. ) dall'Avvocato Enrico Rocco Parte_1 P.IVA_1
(Cod. Fisc. con studio in Dolo (VE) via V. Veneto n. 17, con elezione di domicilio digitale ai sensi dell'art. 16 sexies D.L. 179/12 al seguente indirizzo: come da Email_1 procura in atti;
-attore opponente -
CONTRO
(Cod.Fisc. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Marco CP_1 C.F._1
Bechini (Cod.Fisc. ) nonché elettivamente domiciliato presso e nello studio CodiceFiscale_2 del difensore in Via Colombi n. 2 a Montecatini Terme indirizzo di posta elettronica certificata:
come da procura in atti Email_2
-convenuto opposto -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come precisate all'udienza del 27.02.2025:
“ L'avv. Rocco riportandosi ai propri scritti difensivi conclusivi precisa le conclusioni come da atto di citazione e da memoria numero 1 ex art. 183 cpc nel merito ed in via istruttoria come in memorie
n. 2 e 3 ex 183 cpc previa modifica dell'ordinanza istruttoria del 17.1.2023; rappresenta come la prova del credito alla base dell'ingiunzione doveva essere fornita da controparte;
onere non soddisfatto. L'eccezione di nullità della controparte sull'accordo di transazione risulta tardiva perché depositata nelle memorie conclusive;
l'accordo scritto non era, comunque una transazione essendo un atto finalizzato a quantificare l'ammontare dei lavori per tramite di un terzo ( ; Per_1 non sarebbe comunque nullo perché la relativa accettazione può essere dimostrata per fatti concludenti e/ o per accettazione tacita. I lavori del preventivo non sono stati tutti eseguiti e ripeto nel preventivo prodotto ex adverso alcune voci erano state già cancellate. Scorporando i costi delle
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Sulla richiesta di CTU contabile si rimette alle valutazioni del giudice.
L'avv. Bechini si riporta integralmente ai propri scritti difensivi anche conclusivi: su quanto oggi dedotto precisa come la forma dell'accordo transattivo debba ritenersi ad substatiam necessariamente e che non risultano fatti concludenti tali da giustificarne la riconduzione al consenso delle parti;
precisa che l'eccezione è stata sollevata nel momento utile successivo rispetto alla data di deposizione del e quindi della sua qualificazione come accordo transattivo;
ritiene per Per_1 questo che sarebbe utile una CTU finalizzata ad individuare la tipologia dei lavori eseguiti;
i relativi costi e ciò anche in relazione ai preventivi versati in atti e a tutta la documentazione del processo.
Insiste pertanto anche in via istruttoria nelle proprie conclusioni ”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
ha opposto il decreto ingiuntivo numero 1062/20212 emesso dal Parte_1
Tribunale di Pistoia in data 29/9/2021 dietro ricorso di titolare dell'omonima impresa CP_1 individuale;
costui ha allegato di essere creditore della società opponente per euro 27.930,10 avendo eseguito, nel tempo, lavori all'impianto elettrico presso la sede dell'opponente in Montecatini Terme
(PT) via della Salute n.
1. Precisamente il credito ingiunto rappresenterebbe il residuo saldo della fattura n. 23/2019 e della fattura 24/2019.
ha proposto opposizione all'ingiunzione contestando di essere Parte_1 debitrice dell'ingiungente e comunque eccependo la mancata dimostrazione della genesi del credito ingiunto, non essendo sufficienti, a fondarlo, le generiche indicazioni contenute nelle fatture allegate al monitorio. La parte opponente ha anche documentato pagamenti eseguiti al da ritenersi a CP_1 saldo di ogni sua spettanza e quindi aventi valore solutorio ed eccedenti il dovuto per l'importo di euro 2.037,47 rispetto a cui ha svolto domanda riconvenzionale di condanna..
Negata, con provvedimento del 19.4.22 la provvisoria esecutività all'ingiunzione, non avendo fornito la parte opposta, a fronte della contestazione spiegata dall'opponente, adeguata prova sui fatti costitutivi del credito dedotto in giudizio e, in particolare, sull'ammontare del corrispettivo pattuito per la realizzazione delle opere commissionate;
le parti sono state invitate ex art. 185 cpc a conciliare la contesa, con provvedimento del 22.11.22 che, tuttavia, non ha sortito effetto.
La causa è stata, quindi, istruita con prova documentale e testimoniale e all'udienza del 27.2.25 è stata trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
2. Sul merito
2.1 Occorre premettere che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del
Pag. 2 a 7 diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (Cass. Sez. Un. 13533/2001; conf., ex plurimis, Cass. 13674/2006; Cass. 8615/2006).
Va tuttavia aggiunto che, in sede di opposizione, l'opponente-convenuto sostanziale ha l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto azionato dalla controparte in via monitoria, con la conseguenza che la “non contestazione” dei fatti affermati da una parte ha effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (per l'applicazione del principio di non contestazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si v. Cass. 19480/2007).
Ora nel caso di specie, all'esito del precipitato assertivo e probatorio del processo, è risultato che la parte opposta abbia, in effetti, eseguito dei lavori su commissione della ditta opponente, ma senza fornita rigorosa prova né sulla tipologia delle lavorazioni effettivamente e concretamente eseguite rispetto a quelle originariamente teorizzate;
né dei relativi prezzi concordati.
Era onere della ditta opposta documentare il proprio credito ed i relativi fatti costitutivi, non essendo sufficiente la mera enunciazione contenuta nelle fatture elettroniche emesse ad offrire sostegno alla pretesa creditoria (Cfr. Ex pluribus Cass. Civ. ordinanza 19944/23 “La fattura è titolo idoneo per
l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”).
D'altra parte i testimoni escussi all'udienza del 18/3/2023 hanno riferito che le parti si trovarono d'accordo sull'ammontare complessivo del residuo dovuto. L'Ing. professionista Persona_2 di fiducia di entrambe le parti in lite e solo per questo da ritenersi attendibile, interrogato a prova diretta sui capitoli ammessi di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice, ebbe modo di precisare, con una testimonianza netta il cui contenuto mette conto riprodurre, quanto segue:
“…è vero che ci fu questa riunione, anche se non ricordo la data esatta, per la definizione di un consuntivo delle opere realizzate dalla ditta Io avevo già effettuato un consuntivo all'esito CP_1 di un sopralluogo, dopodiché era stata convocata la detta riunione per predisporre il consuntivo finale nel contraddittorio delle parti. Alla riunione erano presenti la sig.ra , il sig. CP_2 CP_1 la sig.ra , nonché la segretaria di . Non mi pare fosse Parte_2 CP_1 Persona_3 presente . Preciso che io formalmente ho ricevuto l'incarico di progettista nel 2013; Persona_4 non ero il direttore dei lavori, anche se ho svolto assistenza alla direzione dei lavori. I lavori al cantiere erano già iniziati sotto la direzione dei lavori di un ingegnere di Pistoia di cui non ricordo il nome. Quando sono subentrato io i lavori erano ancora allo stato iniziale. Preciso che le opere
Pag. 3 a 7 realizzate sulla base del precedente progetto erano di modesta entità, trattandosi solo di forassiti e di scatole di derivazione all'interno delle murature. Io ho realizzato un progetto ex novo con relativo computo metrico.
Durante la riunione di cui sopra furono apportate delle piccole modifiche alla bozza di consuntivo che avevo realizzato prima della riunione. Preciso che il consuntivo in questione riguarda le opere realizzate sulla base del computo metrico da me predisposto relativamente al periodo 2013-2018, quindi con esclusione delle opere realizzate sulla base del progetto precedentemente predisposto.
Il totale del consuntivo, così come modificato all'esito della riunione era superiore ad euro
300.000,00, non ricordo esattamente la cifra ma è plausibile che fosse quella indicata nel capitolo che mi viene letto.
Esibitomi il documento n. 2 di parte opponente, riconosco che trattasi del documento che era stato predisposto nel corso della riunione di cui sopra, dopo aver apportato delle modifiche ad alcune voci di costo del consuntivo da me precedentemente elaborato, all'esito di una trattativa tra le parti. Il documento in quesitone è stato da me sottoscritto. Le parti, sebbene non fossero del tutto soddisfatte dell'importo a consuntivo indicato nel documento in questione e pur non avendolo formalmente sottoscritto, alla fine lo hanno tacitamente accettato. Ricordo infatti che presero anche accordi sulle modalità di pagamento delle somme contenute nel documento in questione…”.
“…Nell'occasione dell'incontro il compenso dovuto per i lavori eseguiti dal veniva CP_1 definitivamente quantificato in € 320.000,00 (oltre IVA se e nella misura dovuta), comprendendosi in tale computo sia le opere in capitolato ed eseguite, che le opere extra concordate, le opere extra non concordate e gli ultimi lavori eseguiti nei reparti RM (risonanza magnetica) e mammografia…”(Cap. 22).
Anche la teste , rendendo una testimonianza dai contorni più sfumati, ebbe Persona_3 comunque a confermare di essere stata presente alla riunione fissata per il giorno 25/2/2019 “..per fare un accordo per poter definire l'importo finale delle opere eseguite, sia quelle del preventivo che quelle extra preventivo…”.
La durante la sua testimonianza ha precisato anche che: “ Fu raggiunto un accordo su un Per_3 determinato importo che fu scritto, mi pare da me, su un foglio. Tale foglio non è stato sottoscritto dalle parti…. Mi pare che l'importo sopra indicato non comprendesse l'Iva. Mi pare che in quel periodo era vigente il reverse charge. Preciso che alla riunione fu predisposto un foglio con l'elenco delle lavorazioni effettuate dal sia preventivate che quelle extra preventivo. Non ricordo che CP_1 fossero inclusi i lavori relativi ai reparti RM e mammografia. In un altro foglio erano invece conteggiati i pagamenti effettuati e fu in tale documento che fu scritta la somma di euro 320.000,00.
Ricordo che durante la riunione il predispose un foglio contenente una elencazione di lavori Per_1 effettuati;
non ricordo del documento n. 2 che mi viene esibito. Il durante la riunione non ha CP_1 detto né che andava bene né che non andava bene tale consuntivo. Non so dire se successivamente il abbia aderito al contenuto del documento che mi viene esibito. CP_1
Preciso che quando è stata da me scritta su un foglio la somma di euro 320.000 quale importo complessivo a consuntivo dei lavori realizzati, il che era accanto a me nulla ha obiettato, CP_1 pertanto presumo che fosse d'accordo. Preciso che tuttavia il non ha sottoscritto il foglio in CP_1
Pag. 4 a 7 questione. Successivamente alla riunione mi sono sentita telefonicamente con la sig.ra per Pt_3 definire le modalità di pagamento che riguardavano l'importo finale di euro 320.000.00..”.
Si deve pertanto ritenere che al termine della riunione del 25.2.2019 i rapporti dare avere tra le parti fossero definitivamente cristallizzati con un credito a favore della ditta opponente di euro 320.000,00 oltre oneri se ed in quanto dovuti ratione temporis.
La parte opponente, nella comparsa conclusiva e durante l'ultima udienza di discussione, ha eccepito la nullità dell'accordo raggiunto, in esito a tale incontro delle parti, riconducendolo alla figura della transazione negoziale. Per tal via la nullità discenderebbe per tabulas, a suo dire, dall'art. 1967 c.c. secondo cui “la transazione deve essere provata per iscritto..”.
L'eccezione non risulta fondata per i seguenti motivi:
a) l'art. 1967 c.c. non prevede come asserito dall'opponente la forma scritta della transazione, fuori dai casi indicati dall'art. 1350 n.12 c.c., a pena di nullità dell'accordo. La norma impartisce le regole sulla prova della transazione che deve avvenire a mezzo atto scritto (forma scritta ad ad probationem).
b) L'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 2725 c.c., comma 1, attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio;
qualora, nonostante l'eccezione d'inammissibilità, la prova sia stata egualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157 c.p.c., comma
2, rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione. Così la Cassazione civile a sez. un., 05/08/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 05/08/2020), n.16723 ha avuto modo di disegnare i perimetri applicativi della norma sopra menzionata.
c) Nel caso di specie risulta che, il fatto provato per testimoni ovvero l'accordo raggiunto dalle parti durante l'incontro del 25.2.2019, sia stato indicato già nell'atto introduttivo dalla opponente ed inserito come capitolo di prova nella memoria istruttoria ex art. 183/6 n. 2 cpc del 18.7.2022. In quest'ultima non solo venne riproposta analoga formulazione del fatto ma fu anche indicato il nominativo dei testimoni chiamati a deporre.
Non risulta, che la parte opposta abbia eccepito l'inammissibilità della testimonianza, per violazione del combinato disposto dagli artt. 2725/1 c.c e 1967 c.c.: sia nella memoria di replica n. 3 ex art. 183/6 cpc che all'udienza del 17/1/2023 ove cioè la testimonianza, ammessa con ordinanza del
17.1.23, venne assunta.
Soltanto con la memoria difensiva conclusiva, la parte opposta, ha eccepito la nullità dell'accordo transattivo raggiunto il 25.2.2019 per difetto di forma. Ma anche in questo caso, fermo quanto precede, l'eccezione, per come formulata, appare infondata in quanto l'art. 1967 c.c non prevede la forma scritta dell'accordo transattivo a pena di nullità (fuori dai casi del n. 12 dell'art. 1350 c.c.); bensì ai fini della sua prova, ben potendo, in astratto, validamente formarsi un accordo transattivo verbale, salvi poi i limiti per la sua dimostrazione.
La testimonianza in esame deve ritenersi, pertanto, regolarmente acquisita al corredo istruttoria del processo non avendo la parte opposta eccepito tempestivamente e ritualmente la violazione del combinato normativo sopra richiamato.
Pag. 5 a 7 La parte ho opponente ha documentato pagamenti eseguiti al per complessivi euro CP_1
345,624,60 (IVA inclusa) ed ha allegato come i primi pagamenti fossero avvenuti per fatture emesse in modo errato con IVA al 20% poi passata al 21%, invece che al 10%. Tale irregolarità venne comunque sanata dal che restituì la differenza incassata non dovuta. CP_1
L'opponente ha anche precisato che dal primo gennaio 2015 il regime IVA applicabile passò al c. d.
“Reverse Charge” con la conseguenza che le fatture emesse con esposizione dell'Iva al 10% vennero stornate con note di credito e riemesse con il nuovo corretto regime fiscale. L'opponente procedeva quindi ai pagamenti per importi complessivi non contestati dall'ingiungente di € 344.037,47 (docc.
20-75 fascicolo parte opponente). Secondo la ricostruzione dell'opponente che trova rispondenza nei documenti depositati nel processo, le fatture emesse dal con IVA al 10 % ammontavano ad CP_1
€ 235.545,09 oltre IVA (23.554,51) per un totale ad € 257.512,47; le fatture in regime di “Reverse Charge” ammontavano ad un imponibile totale di € 114.455,10. Il totale complessivamente fatturato ammontava ad euro 350,000,19 ovvero ad una somma superiore rispetto a quella ottenuta partendo dall'imponibile concordato nell'incontro del 25.2.2019 sulla base del quale il avrebbe dovuto CP_1 emettere fatture con IVA per euro 257.512,47 IVA e fatture in “reverse charge” per euro 84.454,91; con un totale complessivo di euro 341.967,38.
L'opponente, avendo quindi, eseguito pagamenti in eccesso per euro 2.037,47 ovvero euro
344.037,47 a fronte di euro 341.967,38 dovuti, ha svolto domanda riconvenzionale di ripetizione, che deve essere accolta limitandola all'importo di euro 1.527,94 per effetto dell'eccezione di compensazione sollevata dall'opposto. Infatti l'importo di euro 509,53 è stato riconosciuto come dovuto dall'opponente sebbene ritenuto compensato con il costo di alcune prestazioni sanitarie, non meglio precisate, erogate in favore dell'ingiungente. Tale compensazione non é stata provata dall'opponente e poiché il credito ingiunto è da riferire ad un periodo antecedente (c.d. periodo pre-
rispetto a quello “coperto” dell'accordo del 25/5/2019, dovrà essere compensato Per_1 parzialmente giudizialmente con il maggior credito della domanda riconvenzionale dell'opponente.
La domanda di ripetizione, in conclusione, trova accoglimento per il minor importo di euro 1.527,94.
3. Sulle spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
4. Sulla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 cpc Esaminata la documentazione del processo non emergono elementi da far ritenere che la parte opponente abbia agito con mala fede o colpa grave, ponendo in essere, cioè, una difesa meramente strumentale tale da giustificare la condanna per responsabilità aggravata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia , definitivamente pronunciando nel procedimento, rubricato con numero
3201/2021 RG, introdotto da contro Parte_1 CP_1 nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
Pag. 6 a 7 1) accoglie l'opposizione spiegata da e per l'effetto revoca Parte_1 il decreto ingiuntivo opposto numero 1062/2021 - R.G. 2356/2021 del 22.09.2021, notificato il
18.10.2021, accertando e dichiarando che gli importi ivi indicati non sono dovuti a CP_1
[...]
2) condanna a pagare alla l'importo CP_1 Parte_1 di euro 1.527,94;
3) condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opponente che si liquidano a titolo di compensi nella complessiva somma di euro 7.715,00 di cui euro 1,701,00 per la fase di studio della controversia;
in euro 1.204,00 per la fase introduttiva;
in euro 1.880,00 per la fase di trattazione;
in euro 2.930,00 per la fase decisionale oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge ed esborsi per euro 286,00 (contributo unificato e bollo).
Così deciso in Pistoia lì 07/04/2025
Il Giudice
Dott. Filippo Fontani
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