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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/06/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
n.R.G. 4514/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 4514/2024 e introdotta con atto di citazione nel merito depositato da da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Cimino Parte_1 CodiceFiscale_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di procura alle liti redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Controparte_1 C.F._2
Fabrizio Naspi (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, C.F._3 in virtù di procura alle liti redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e contro
C.F./P.I. ) in persona del procuratore delegato Controparte_2 P.IVA_1 in forza di procura notarile repertorio n. 9635 emessa il 16.06.2009, Parte_2
1 rappresentata e difesa dall'avv. Germano Margiotta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di procura alle liti redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
TERZO PIGNORATO
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - fase di merito ex art. 616 c.p.c.
Conclusioni: all'udienza del 6 giugno 2025, le parti hanno discusso oralmente e precisato le seguenti conclusioni di seguito trascritte:
- per l'attore: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, contrariis reiectis, dichiarare il difetto di agire in executivis in capo alla procedente per le somme richieste con il precetto 2.5.2024, per CP_3 difetto di titolo e per difetto di credito in quanto già estinto, e comunque dichiarare non dovute le somme richieste con il predetto atto di precetto;
e comunque accertare che nulla deve a in Parte_1 Controparte_1 relazione alla somma precettata con atto 2.5.2024, o comunque che non deve la somma precisata nel prefato precetto, con condanna della procedente alla restituzione di tutte le somme percepite e percipiende CP_3 in esito alla assegnazione del 22.7.2024, e condanna della medesima ai sensi dell'art. 96 c.p.c.- Con vittoria di spese e compensi di lite”;
- per la convenuta: “- In rito in via preliminare: accertata e dichiarata la tardiva iscrizione a ruolo della causa ad opera dell'attore, dichiarare improcedibili le domande come formulate con l'atto di citazione ex art. 616 cpc anche per via dello spirare del termine fissato dal G.Es con l'ordinanza del
22.7.2024 per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 cpc e/o comunque ordinare la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 cpc;
-sempre in rito in via preliminare: in ipotesi di rigetto della superiore e preliminare eccezione di improcedibilità ovvero qualora il GI non dovesse ordinare la cancellazione della causa, ordinare al sig. l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati;
-nel Parte_1
merito in via subordinata: rigettare tutte le domande attoree come proposte dal sig. nei confronti Parte_1
della sig.ra in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con piena vittoria di spese di lite da distrarsi CP_1
ex art. 93 cpc in favore dell'avv. Fabrizio Naspi quale procuratore che si dichiara antistatario”;
- per il terzo pignorato: “nel merito in via principale: Accertare e dichiarare l'esistenza del vincolo pignoratizio in virtù dell'ordinanza di assegnazione resa in data 22/07/2024 dal G.E. dott. Luca
Zampetti, nella procedura esecutiva rubricata al n. 783/2024 R.G. Tribunale di CP_4
Ancona. Sempre in via principale: Accertare quale tra le parti processuali sia quella legittimata a ricevere il
2 pagamento delle somme assoggettate a vincolo, così da consentirne ad il versamento Controparte_2
con effetto validamente liberatorio. In via istruttoria: Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, argomentare, produrre documenti e formulare diverse istanze istruttorie, ovvero di integrare quelle già formulate, in sede di udienza o in seno alle memorie ex art. 171-ter c.p.c. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari da quantificarsi secondo i criteri dettati dal D.M. 10.2.2014 n. 55 o successivo, oltre rimborso forfettario delle spese, IVA e cpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 13.08.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 incardinando la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione Controparte_1 avviata da con pignoramento presso terzi notificato al terzo Controparte_1 [...] il 10.5.2024 (iscritta al n. 783/2024 R.G. ), sulla base dei titoli Controparte_2 CP_4 giudiziali costituiti dalla sentenza del tribunale di Ancona n. 803 del 2019, confermata in appello con la sentenza dell corte n.765 nel 2020, che ha condannato a pagare alla Pt_1 signora nell'ambito della separazione tra coniugi, gli oneri di mantenimento pari a € CP_1
2.500 mensili, soggetti a rivalutazione ISTAT, e le spese processuali (condanna quest'ultima contenuta nella sentenza della corte di appello che ha confermato la sentenza appellata).
L'opposizione è stata introdotta con il ricorso depositato il 28.6.2024 la cui istanza di sospensione è stata rigettata dal giudice dell'esecuzione, assegnando termine per l'introduzione della fase di merito.
L'opponente ha contestato il diritto della creditrice di procedere all'esecuzione deducendo che il credito precettato di € 147.747,37 comprensiva anche degli interessi di mora e delle spese legali si è estinto totalmente, o comunque parzialmente, in quanto la creditrice avrebbe ottenuto già il pagamento per effetto del precedente pignoramento presso terzi (INPS, Ubibanca, Intesa San Paolo, Unicredit). L'opponente ha dedotto, inoltre, che è pendente istanza di revisione delle condizioni di separazione: atteso che la signora gode di pensione superiore all'ex marito e che non ha ancora restituito la casa familiare (dal valore locativo di € 700 al mese).
2. La signora costituendosi in giudizio ha preliminarmente eccepito CP_1
l'improcedibilità del giudizio di merito ex art. 616 cpc deducendo la tardiva iscrizione al ruolo della causa. Ha inoltre eccepito la violazione del contradditorio per aver omesso la
3 controparte la notifica della citazione anche nei confronti dei terzi pignorati.
Ha quindi precisato che il credito per cui ha agito esecutivamente è maturato in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'ex coniuge all'obbligazione di Pt_1 pagamento dell'assegno di mantenimento (disposta con la citata sentenza del 2019 e che ad oggi, rivalutato, è pari a € 2.886) per le mensilità da febbraio 2020 ad aprile 2024, oltre alle spese legali liquidate con la sentenza della corte di appello.
Ha evidenziato di aver dato atto nel precetto dell'estinzione del debito per le mensilità antecedenti a gennaio 2020, per effetto delle somme percepite in conseguenza dei pregressi pignoramenti.
Il ricorso per la revisione delle condizioni di separazione è del 28.6.2024 e avrà effetti sulle somme successive.
3. Col decreto ex art. 171bis c.p.c. è stata rilevata la necessità di integrare il contraddittorio con i terzi pignorati, litisconsorti necessari, e assegnato all'opponente termine per tale incombente.
Si è costituita quindi in giudizio la la quale ha chiesto, in primo Controparte_2 luogo, di accertare la sussistenza del vincolo pignoratizio in forza dell'ordinanza di Contr assegnazione del 22/07/2024 nella procedura esecutiva n. 783/2024 R.G. Es. tribunale di Ancona e in secondo luogo di accertare chi è legittimato a ricevere il pagamento delle somme pignorate.
4. Riguardo alla preliminare eccezione di tardiva iscrizione a ruolo della causa si osserva quanto segue.
Effettivamente ha iscritto la causa oltre il termine di 10 giorni disposto Parte_1 dall'art. 165, comma primo c.p.c., avendo notificato alla controparte l'atto di citazione in data
13.08.2024 (doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione convenuta opposta) e iscritto al ruolo il 30.08.2024 (nota di iscrizione allegata alla citazione dell'attore opponente).
Dal mancato rispetto di tale termine, tuttavia, non deriva la cancellazione della causa dal ruolo, dal momento che, anche nel caso in cui l'iscrizione sia avvenuta in ritardo rispetto ai termini codicistici, ciò non comporta l'improcedibilità del giudizio ma l'applicazione delle regole generali di cui agli articoli 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, che è mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione
4 piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione (ex multis Cassazione Civile sentenza n. 24224 del 30.09.2019, Cass. ordinanza n. 21512 del 27.07.2021).
Invero, in base all'orientamento giurisprudenziale maggioritario: che « ritiene che nelle opposizioni esecutive non assume rilevanza, "ai fini del rispetto del termine assegnato dal giudice all'esito della trattazione camerale per l'introduzione della fase di merito (...), il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur richiamata nell'art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione" (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19905 del 27/07/2018, Rv. 650286 - 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 6056 del 09/03/2017, Rv. 643184 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17306 del 31/08/2015,
Rv. 636429 - 01).
Secondo questo orientamento, pertanto, "ai fini della verifica del rispetto del termine decadenziale stabilito nell'ordinanza [con cui il GE fissa il termine per l'introduzione della fase di merito dell'opposizione], è (...) del tutto ininfluente il compimento delle formalità inerenti all'iscrizione a ruolo della causa (...). Considerato infatti che, laddove il processo debba essere introdotto con citazione, l'iscrizione a ruolo segue la notificazione della stessa, non par dubbio che l'osservanza del termine perentorio vada verificata con riferimento a quest'ultima soltanto, mentre il richiamo alla iscrizione a ruolo vuole solo rimarcare
l'eterogeneità delle due fasi, l'una, a cognizione sommaria, e l'altra a cognizione piena" (così, testualmente,
Cass. 17306/15, cit.) » (in Cass. n. 24224 del 2019).
Nella specie, non risulta disatteso il termine di 60 giorni assegnato alle parti per l'introduzione del giudizio di merito assegnato dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del
22.07.2024 (doc. n. 9 allegato alla citazione dell'attore opponente), avendo otificato la Pt_1 citazione a mezzo pec il 13.08.2024.
Peraltro, secondo l'orientamento della Cassazione meritevole di essere qui condiviso, le disposizioni degli artt. 171 e 307, primo e secondo comma c.p.c. non si applicano se le parti, seppur costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale (Cass. n. 3636 del 17.02.2014 e Cass. n. 9730 del 25.07.2000) tanto più che, nel caso di specie, la convenuta si è costituita in giudizio e si è difesa nel merito.
Pertanto l'eccezione di improcedibilità deve essere respinta.
5. Riguardo al credito portato dal precetto notificato all'attore in data 2.05.2024 (doc.
5 n. 3 allegato alla comparsa di risposta) e azionato nella procedura di pignoramento presso terzi iscritta n. RG ES. 783/2024, dall'esame dei documenti prodotti si dà atto che esso è riferito al credito nascente da due diversi titoli esecutivi:
a) la sentenza di separazione dei coniugi n. 803/2019 emessa dal tribunale di Ancona notificata al debitore in data 10.8.2019 unitamente ad un precedente atto di precetto (doc. n.
3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta opposta), che ha legittimato il credito derivante dall'omesso versamento di € 2.500 a titolo di assegno di mantenimento (come rivalutato negli anni successivi ed oggi pari ad € 2.886,04), dovuto da a favore di per le mensilità a decorrere dal mese di febbraio 2020 Parte_1 Controparte_1 sino al mese di marzo 2024;
b) la sentenza n. 765/2020 emessa dalla corte di appello di Ancona in data 22.07.2020 e notificata contestualmente all'atto di precetto in data 2.5.2024 (doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta opposta) che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello promosso da vverso la suddetta sentenza di tribunale e lo Pt_1 ha condannato al pagamento delle spese di lite, legittimando il credito derivante dalle spese legali liquidate.
Nell'atto di precetto è stato espressamente dichiarato dalla creditrice che il credito relativo agli assegni di mantenimento è stato soddisfatto solo fino alla mensilità di gennaio
2020, sicché la signora risulta ancora creditrice di dell'importo corrispondente Parte_1 alle mensilità maturate successivamente, e cioè quelle dal mese di febbraio 2020 sino al
15.03.2024 oltre alle spese legali liquidate nella sentenza di secondo grado, per complessivi euro 147.747,37 oltre interessi legali maturandi e successive spese occorrende, come da conteggio risultante nell'atto di precetto che di seguito si riproduce (doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta convenuta opposta):
6 Dall'esame della documentazione prodotta dalla convenuta emerge che il 4.04.2024 il giudice dell'esecuzione, con decreto di accoglimento n. 2763/2024 (doc. n. 2 allegato alla comparsa di risposta della convenuta opposta), ha autorizzato la creditrice a procedere ad esecuzione immediata ex art. 482 bis c.p.c. nei confronti di ulla base dei predetti titoli Pt_1 esecutivi.
Nel medesimo provvedimento è stato specificato che l'opponente ha omesso di versare il contributo di mantenimento alla ex coniuge a far data da febbraio 2020 ed è stata giustificata l'autorizzazione con la circostanza che, in un precedente pignoramento presso
7 terzi, aveva dimostrato la volontà di sottrarsi delle proprie obbligazione cedendo il Pt_1 proprio credito in favore di un parente a ridosso della notifica dell'atto di pignoramento
(doc. n. 7 allegato alla comparsa di costituzione della convenuta opposta).
Quindi il 2.05.2024 è stato notificato al debitore atto di pignoramento presso terzi
(doc. n. 8 allegato alla comparsa costituzione convenuta opposta) che si è concluso con l'ordinanza di assegnazione del 22.07.2024 (doc. n. 5 allegato alla comparsa costituzione convenuta opposta) con la quale:
a) è stata respinta l'istanza di sospensione avanzata da Pt_1
b) è stata assegnata alla creditrice pignorante la somma di euro 147.747,37 sorte precettata ed euro 3.093,00 per sole competenze, compreso il rimborso forfettario per spese generali
(15%), IVA e CAP come per legge, oltre l'importo della tassa di registrazione dell'ordinanza e degli interessi come disposto nel titolo maturati e maturandi fino al saldo,
c) è stato mantenuto il vincolo pignoratizio per i terzi pignorati, tra cui Controparte_2
e precisato che l'importo delle assegnazioni era riferito agli assegni di mantenimento,
[...] relative alle mensilità maturate dal mese di febbraio 2020 al mese di luglio 2024.
Nel caso di specie l'assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. incombe sull'attore. Nel giudizio de quo il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni sollevate e volte a contrastare le pretese creditorie sono soggette all'ordinario regime processuale della domanda (cfr. Cass. civile sentenza n. 4380 del
20.03.2012).
È l'attore che si oppone all'esecuzione, dunque, a dover dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione. A contrario, il convenuto creditore opposto è tenuto ad allegare la titolarità del titolo esecutivo e può contrastare le deduzioni dell'attore, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione
(Cass. Civile Sez. III, sentenza n. 15376 del 13.05.2022).
Orbene, nel caso in esame le doglianze formulate dall'attore sono fondate su argomentazioni prive di riscontro, sia dal punto di vista fattuale che giuridico. Del tutto prive
8 di fondamento risultano infatti le eccezioni di difetto del titolo e di estinzione del credito per ritenuto avvenuto pagamento.
A sostegno della sua opposizione, ha sostenuto che la ex coniuge avrebbe già Pt_1 percepito dall'Inps le somme a lei spettanti sino a tutto l'anno 2023, all'esito di due precedenti esecuzioni. A dimostrazione di quanto asserito, ha prodotto la sentenza n.
638/2023 del 05/06/2023 del tribunale di Ancona riferita all'esecuzione n. RG Es
2045/2019 e al giudizio nel merito promosso da vanti al tribunale di Ancona (doc. n. Pt_1
4 allegato alla citazione dell'attore) e l'ordinanza di assegnazione relativa al procedimento n.
1684/19 promosso sempre di fronte al tribunale di Ancona (doc. n. 6 allegato alla citazione dell'attore opponente).
Sul punto la convenuta ha ampiamente dimostrato che l'ordinanza di assegnazione somme del 29.01.2020 del tribunale di Ancona (doc. n. 09 allegato alla comparsa di costituzione convenuta opposta), all'esito del pignoramento presso terzi n. RG Es
2045/2019 da lei promosso avanti al tribunale di Ancona, aveva ad oggetto il recupero del credito derivante dalle mensilità relative all'assegno di mantenimento maturate e non pagate in un differente periodo e cioè dal mese di dicembre 2015 al mese di gennaio di 2020.
Pertanto, le trattenute mensili sulla pensione di MO erogata dal terzo pignorato
INPS, hanno soddisfatto il credito della convenuta azionato con la suddetta procedura espropriativa, che è stato estinto il 29.01.2024 (doc. n. 10 allegato alla comparsa di risposta della convenuta), e nulla hanno a che vedere con il credito oggetto della successiva procedura n. 783/2024, a cui è stata costretta a ricorrere, essendo l'ex marito Controparte_1 rimasto nuovamente inadempiente anche per le mensilità successive, quelle dal mese di febbraio 2020 sino ad oggi.
Dagli atti e dalla documentazione allegata dalla convenuta emerge con chiarezza che i titoli esecutivi impugnati da (sentenza n. 803/2019 del tribunale di Ancona e Parte_1 sentenza n. 765/2020 della corte di appello di Ancona) sono pienamente validi, definitivi e non impugnabili. Per tali ragioni l'opposizione proposta risulta infondata e non meritevole di accoglimento.
6. Relativamente alla posizione della terza intervenuta, litisconsorte necessaria,
[...]
si è costituita nel giudizio di merito relativo al procedimento n. 783/2024 per CP_2
9 affermare la sua legittimazione quale litisconsorte necessaria, oltre che per ottenere da questo tribunale una pronuncia volta ad accertare e dichiarare il vincolo pignoratizio sulla base della suddetta ordinanza di assegnazione e chiedere di individuare quale tra le parti processuali sia quella legittimata a ricevere il pagamento delle somme assoggettate a vincolo.
Sul punto va precisato che nel proprio atto di costituzione la società ha affermato di aver reso, a seguito della notifica del pignoramento presso terzi effettuato da Controparte_1 nell'ambito della procedura n. 783/2024, la prescritta dichiarazione di quantità ex art. 547
c.p.c. il 20/05/2024 integrata successivamente in data 03/06/2024 (doc. n. 2 e 3 comparsa di costituzione litisconsorte necessaria), con la quale ha comunicato di intrattenere rapporti commerciali con ditta individuale in forza del contratto di locazione di Controparte_5 un immobile ad uso logistico. ha inoltre specificato di aver ricevuto il 24/02/2023 messaggio pec Controparte_2 con cui il locatore ha comunicato l'avvenuta cessione del credito derivante dai Parte_1 canoni di locazione, alla sorella sino alla concorrenza di € 70.908,00 (doc. n. 4 CP_3 comparsa di costituzione litisconsorte necessaria).
Tale cessione è opponibile a dal momento che la notifica della Controparte_1 cessione del credito ha data anteriore rispetto alla data di notifica del pignoramento presso terzi (10/05/2024). Ne deriverebbe che, in forza dell'ordinanza di assegnazione, la società potrebbe disporre il pagamento dei canoni di locazione a favore della creditrice opponente solo una volta estinto il debito con che alla data di costituzione della CP_3 litisconsorte necessaria ammontava ad € 3.723,37.
Conformemente a ciò, la richiamata l'ordinanza di assegnazione del 22.07.2024 (doc.
n. 5 allegato alla comparsa costituzione convenuta opposta) in riferimento alla società pignorata ha così disposto: “Assegna [...] Alla creditrice procedente , in pagamento del Controparte_1 credito sopra determinato, la somma complessiva degli oneri mensili, dovuta dal terzo Controparte_2
[...] Dispone il mantenimento del vincolo pignoratizio, una volta estinto il credito ceduto, per i terzi
[...]
... precisando che l'importo totale delle sopra disposte assegnazioni sia riferito anche Controparte_2 all'importo degli assegni di mantenimento, relativo alle mensilità maturate, sino alla presente udienza”. non ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione. Controparte_2
La terza pignorata litisconsorte necessaria non ha prodotto né dimostrato fatti
10 sopravvenuti modificativi e/o estintivi del credito pignorato, limitando la propria difesa alla cessione del credito a Non è quindi venuta meno la situazione di modifica CP_3 soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo, provocata dall'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione. Non vi è quindi alcuna necessità e/o interesse da parte della terza pignorata ad una pronuncia che accerti nuovamente il vincolo pignoratizio e la parte titolare del diritto al pagamento.
Essendo il caso di specie in materia di espropriazione forzata, l'ordinanza ex art. 553
c.p.c., emessa a conclusione del procedimento esecutivo presso terzi, ha trasferito infatti al creditore-assegnatario la posizione di creditore nei confronti del terzo pignorato e determinato in capo a quest'ultimo l'obbligo di pagamento diretto al creditore assegnatario
(Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 04/03/2025).
Quanto al soggetto legittimato a ricevere le somme assoggettate a vincolo pignoratizio, la medesima ordinanza di assegnazione del 22.07.2024 è stata oltremodo chiara ed esaustiva, avendo disposto che, una volta estinto il debito ceduto nei confronti di
[...]
, è obbligata a versare le somme pignorate a favore della creditrice CP_3 Controparte_2 procedente sino ad integrale soddisfo del credito.
Avendo dichiarato la litisconsorte necessaria l'importo residuo al 20.01.2025 da versarsi alla creditrice ceduta pari ad € 3.723,37, è tenuta a corrispondere le Controparte_2 somme pignorate a dal mese di Marzo 2025. Controparte_1
Pertanto, le domande formulate con la comparsa di risposta della terza pignorata risultano inammissibili.
7. Ai sensi dell'art 91 c.p.c. l'attore deve essere condannato a rimborsare sia alla convenuta opposta che alla litisconsorte necessaria (avendo dato causa alla sua costituzione mediante la proposizione dell'opposizione all'esecuzione) le spese processuali da queste anticipate , liquidate come in dispositivo in applicazione del d. m. n. 55/2014, parametri minimi (tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate e del mancato deposito di scritti conclusivi) previsti per le cause di valore pari al credito per cui si procede, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria per (non avendo la stessa depositato Controparte_2 memorie istruttorie) e per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria per CP_1
.
[...]
11 8. Ricorrono inoltre i presupposti per la condanna dell'attore ex art. 96, terzo comma c.p.c., alla luce della sua condotta processuale.
La condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi primo e secondo, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale.
L'istituto introdotto dalla novella del 2009 "risponde ad una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti". La condanna d'altronde è adattabile anche d'ufficio, e ciò "la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivo) quello della parte stessa,
e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici" per cui si tratta di una "condanna di natura sanzionatoria e officiosa [...] per l'offesa recata alla giurisdizione" (cfr. Corte Cost. n. 152 del 2016).
Alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti punitivi"( Cass. S.U. n. 16601 del 2017): nella motivazione della sentenza richiamata l'art. 96
u.c. c.p.c è stato inserito nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.
Il discrimine tra esercizio del diritto processuale e abuso del diritto processuale deve concretizzarsi nella presenza di malafede o colpa grave, non potendosi sostenere - tenuto conto della tutela costituzionale e sovranazionale della fruizione della giurisdizione pubblica - che quel che è una vera sanzione discenda da una sorta di responsabilità oggettiva per l'esito sfavorevole del processo;
agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (cfr. Cass. n. 3003 del 2014; Cass. n. 3376 del 2016;
Cass. n. 19285 del 2016; Cass. n. 28658 del 2017; Cass. n. 7901 del 2018; Cass. n. 5725 del
2019; Cass. n. 17814 del 2019; Cass. n. 34693 del 2022; Cass. n. 19948 del 2023; vi è orientamento che appare allo stato minoritario che afferma la non necessità del riscontro
12 dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, cfr. Cass. n. 27623 del 2017, alla cui ampia motivazione si rinvia;
Cass. n. 29812 del 2019; Cass. n. 20018 del 2020; Cass. n. 3830 del 2021; Cass. n. 22208 del 2021).
Nel caso in esame, la malafede dell'attore si rinviene nel fatto di aver introdotto un'azione giudiziaria basata su motivi manifestamente inconsistenti, allegati in maniera totalmente generica e che, anche a seguito della costituzione di parte convenuta, non sono stati in alcun modo precisati e argomentati nei termini istruttori.
A ciò si aggiunga l'evidente volontà di i sottrarsi al pagamento dell'assegno di Pt_1 mantenimento a favore della convenuta opposta. Non possono, a riguardo, passare inosservati i ripetuti atti cessione del credito, utilizzati come escamotage anche in precedenti procedure esecutive promosse da e volti a sottrarre e preservare il proprio Controparte_1 patrimonio (doc. n. 13 allegato alla comparsa di costituzione della convenuta opposta).
In questo contesto, assume anche rilievo l'appello proposto avverso l'ordinanza di assegnazione (doc. n. 15 allegato alla comparsa di costituzione della convenuta opposta) che attesta la determinazione del debitore esecutato di opporsi in ogni modo alla controparte.
Tale condotta processuale, che si è ripetuta nel tempo con le medesime modalità, è oltremodo lesiva dei diritti della convenuta opposta e ha comportato una defatigante attività difensiva da parte della controparte e del giudice in sede di motivazione.
In ogni caso, essa non è compatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (cfr. art. 6
CEDU) e, dall'altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni proposte senza l'osservanza delle norme procedurali o con gravi errori di diritto.
Deve quindi concludersi per la condanna di parte opponente al pagamento in favore di parte convenuta di una somma equitativamente determinata e pari, all'incirca, in termini di proporzionalità (cfr. Cass. S.U. n. 16601 del 2017 cit.) alla metà dei compensi liquidati in relazione al valore della causa.
P.Q.M.
1) rigetta la domanda proposta da con atto di citazione depositato il 30 agosto Parte_1
2024;
13 2) dichiara inammissibili le domande proposte dalla Controparte_2
3) condanna ex art. 91 c.p.c. a rimborsare a le spese processuali Parte_1 Controparte_1 da questa anticipate, liquidate nella somma di € 7.052, oltre rimborso spese forfettarie al
15%, IVA e CPA, per compenso professionale, da distrarsi a favore dell'avv. Fabrizio Naspi che ha dichiarato di non averlo riscosso ex art. 93 c.p.c.;
4) condanna ex art. 91 c.p.c. a rimborsare alla le spese Parte_1 Controparte_2 processuali da questa anticipate, liquidate nella somma di € 4.217, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, per compenso professionale;
4) condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. a pagare a la somma Parte_1 Controparte_1 di € 3.500;
Ordina al cancelliere la comunicazione della sentenza alle parti.
Ancona, 17 giugno 2025
La giudice
Willelma Monterotti
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 4514/2024 e introdotta con atto di citazione nel merito depositato da da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Cimino Parte_1 CodiceFiscale_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di procura alle liti redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Controparte_1 C.F._2
Fabrizio Naspi (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, C.F._3 in virtù di procura alle liti redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e contro
C.F./P.I. ) in persona del procuratore delegato Controparte_2 P.IVA_1 in forza di procura notarile repertorio n. 9635 emessa il 16.06.2009, Parte_2
1 rappresentata e difesa dall'avv. Germano Margiotta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di procura alle liti redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
TERZO PIGNORATO
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - fase di merito ex art. 616 c.p.c.
Conclusioni: all'udienza del 6 giugno 2025, le parti hanno discusso oralmente e precisato le seguenti conclusioni di seguito trascritte:
- per l'attore: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, contrariis reiectis, dichiarare il difetto di agire in executivis in capo alla procedente per le somme richieste con il precetto 2.5.2024, per CP_3 difetto di titolo e per difetto di credito in quanto già estinto, e comunque dichiarare non dovute le somme richieste con il predetto atto di precetto;
e comunque accertare che nulla deve a in Parte_1 Controparte_1 relazione alla somma precettata con atto 2.5.2024, o comunque che non deve la somma precisata nel prefato precetto, con condanna della procedente alla restituzione di tutte le somme percepite e percipiende CP_3 in esito alla assegnazione del 22.7.2024, e condanna della medesima ai sensi dell'art. 96 c.p.c.- Con vittoria di spese e compensi di lite”;
- per la convenuta: “- In rito in via preliminare: accertata e dichiarata la tardiva iscrizione a ruolo della causa ad opera dell'attore, dichiarare improcedibili le domande come formulate con l'atto di citazione ex art. 616 cpc anche per via dello spirare del termine fissato dal G.Es con l'ordinanza del
22.7.2024 per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 cpc e/o comunque ordinare la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 cpc;
-sempre in rito in via preliminare: in ipotesi di rigetto della superiore e preliminare eccezione di improcedibilità ovvero qualora il GI non dovesse ordinare la cancellazione della causa, ordinare al sig. l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati;
-nel Parte_1
merito in via subordinata: rigettare tutte le domande attoree come proposte dal sig. nei confronti Parte_1
della sig.ra in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con piena vittoria di spese di lite da distrarsi CP_1
ex art. 93 cpc in favore dell'avv. Fabrizio Naspi quale procuratore che si dichiara antistatario”;
- per il terzo pignorato: “nel merito in via principale: Accertare e dichiarare l'esistenza del vincolo pignoratizio in virtù dell'ordinanza di assegnazione resa in data 22/07/2024 dal G.E. dott. Luca
Zampetti, nella procedura esecutiva rubricata al n. 783/2024 R.G. Tribunale di CP_4
Ancona. Sempre in via principale: Accertare quale tra le parti processuali sia quella legittimata a ricevere il
2 pagamento delle somme assoggettate a vincolo, così da consentirne ad il versamento Controparte_2
con effetto validamente liberatorio. In via istruttoria: Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, argomentare, produrre documenti e formulare diverse istanze istruttorie, ovvero di integrare quelle già formulate, in sede di udienza o in seno alle memorie ex art. 171-ter c.p.c. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari da quantificarsi secondo i criteri dettati dal D.M. 10.2.2014 n. 55 o successivo, oltre rimborso forfettario delle spese, IVA e cpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 13.08.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 incardinando la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione Controparte_1 avviata da con pignoramento presso terzi notificato al terzo Controparte_1 [...] il 10.5.2024 (iscritta al n. 783/2024 R.G. ), sulla base dei titoli Controparte_2 CP_4 giudiziali costituiti dalla sentenza del tribunale di Ancona n. 803 del 2019, confermata in appello con la sentenza dell corte n.765 nel 2020, che ha condannato a pagare alla Pt_1 signora nell'ambito della separazione tra coniugi, gli oneri di mantenimento pari a € CP_1
2.500 mensili, soggetti a rivalutazione ISTAT, e le spese processuali (condanna quest'ultima contenuta nella sentenza della corte di appello che ha confermato la sentenza appellata).
L'opposizione è stata introdotta con il ricorso depositato il 28.6.2024 la cui istanza di sospensione è stata rigettata dal giudice dell'esecuzione, assegnando termine per l'introduzione della fase di merito.
L'opponente ha contestato il diritto della creditrice di procedere all'esecuzione deducendo che il credito precettato di € 147.747,37 comprensiva anche degli interessi di mora e delle spese legali si è estinto totalmente, o comunque parzialmente, in quanto la creditrice avrebbe ottenuto già il pagamento per effetto del precedente pignoramento presso terzi (INPS, Ubibanca, Intesa San Paolo, Unicredit). L'opponente ha dedotto, inoltre, che è pendente istanza di revisione delle condizioni di separazione: atteso che la signora gode di pensione superiore all'ex marito e che non ha ancora restituito la casa familiare (dal valore locativo di € 700 al mese).
2. La signora costituendosi in giudizio ha preliminarmente eccepito CP_1
l'improcedibilità del giudizio di merito ex art. 616 cpc deducendo la tardiva iscrizione al ruolo della causa. Ha inoltre eccepito la violazione del contradditorio per aver omesso la
3 controparte la notifica della citazione anche nei confronti dei terzi pignorati.
Ha quindi precisato che il credito per cui ha agito esecutivamente è maturato in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'ex coniuge all'obbligazione di Pt_1 pagamento dell'assegno di mantenimento (disposta con la citata sentenza del 2019 e che ad oggi, rivalutato, è pari a € 2.886) per le mensilità da febbraio 2020 ad aprile 2024, oltre alle spese legali liquidate con la sentenza della corte di appello.
Ha evidenziato di aver dato atto nel precetto dell'estinzione del debito per le mensilità antecedenti a gennaio 2020, per effetto delle somme percepite in conseguenza dei pregressi pignoramenti.
Il ricorso per la revisione delle condizioni di separazione è del 28.6.2024 e avrà effetti sulle somme successive.
3. Col decreto ex art. 171bis c.p.c. è stata rilevata la necessità di integrare il contraddittorio con i terzi pignorati, litisconsorti necessari, e assegnato all'opponente termine per tale incombente.
Si è costituita quindi in giudizio la la quale ha chiesto, in primo Controparte_2 luogo, di accertare la sussistenza del vincolo pignoratizio in forza dell'ordinanza di Contr assegnazione del 22/07/2024 nella procedura esecutiva n. 783/2024 R.G. Es. tribunale di Ancona e in secondo luogo di accertare chi è legittimato a ricevere il pagamento delle somme pignorate.
4. Riguardo alla preliminare eccezione di tardiva iscrizione a ruolo della causa si osserva quanto segue.
Effettivamente ha iscritto la causa oltre il termine di 10 giorni disposto Parte_1 dall'art. 165, comma primo c.p.c., avendo notificato alla controparte l'atto di citazione in data
13.08.2024 (doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione convenuta opposta) e iscritto al ruolo il 30.08.2024 (nota di iscrizione allegata alla citazione dell'attore opponente).
Dal mancato rispetto di tale termine, tuttavia, non deriva la cancellazione della causa dal ruolo, dal momento che, anche nel caso in cui l'iscrizione sia avvenuta in ritardo rispetto ai termini codicistici, ciò non comporta l'improcedibilità del giudizio ma l'applicazione delle regole generali di cui agli articoli 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, che è mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione
4 piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione (ex multis Cassazione Civile sentenza n. 24224 del 30.09.2019, Cass. ordinanza n. 21512 del 27.07.2021).
Invero, in base all'orientamento giurisprudenziale maggioritario: che « ritiene che nelle opposizioni esecutive non assume rilevanza, "ai fini del rispetto del termine assegnato dal giudice all'esito della trattazione camerale per l'introduzione della fase di merito (...), il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur richiamata nell'art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione" (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19905 del 27/07/2018, Rv. 650286 - 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 6056 del 09/03/2017, Rv. 643184 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17306 del 31/08/2015,
Rv. 636429 - 01).
Secondo questo orientamento, pertanto, "ai fini della verifica del rispetto del termine decadenziale stabilito nell'ordinanza [con cui il GE fissa il termine per l'introduzione della fase di merito dell'opposizione], è (...) del tutto ininfluente il compimento delle formalità inerenti all'iscrizione a ruolo della causa (...). Considerato infatti che, laddove il processo debba essere introdotto con citazione, l'iscrizione a ruolo segue la notificazione della stessa, non par dubbio che l'osservanza del termine perentorio vada verificata con riferimento a quest'ultima soltanto, mentre il richiamo alla iscrizione a ruolo vuole solo rimarcare
l'eterogeneità delle due fasi, l'una, a cognizione sommaria, e l'altra a cognizione piena" (così, testualmente,
Cass. 17306/15, cit.) » (in Cass. n. 24224 del 2019).
Nella specie, non risulta disatteso il termine di 60 giorni assegnato alle parti per l'introduzione del giudizio di merito assegnato dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del
22.07.2024 (doc. n. 9 allegato alla citazione dell'attore opponente), avendo otificato la Pt_1 citazione a mezzo pec il 13.08.2024.
Peraltro, secondo l'orientamento della Cassazione meritevole di essere qui condiviso, le disposizioni degli artt. 171 e 307, primo e secondo comma c.p.c. non si applicano se le parti, seppur costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale (Cass. n. 3636 del 17.02.2014 e Cass. n. 9730 del 25.07.2000) tanto più che, nel caso di specie, la convenuta si è costituita in giudizio e si è difesa nel merito.
Pertanto l'eccezione di improcedibilità deve essere respinta.
5. Riguardo al credito portato dal precetto notificato all'attore in data 2.05.2024 (doc.
5 n. 3 allegato alla comparsa di risposta) e azionato nella procedura di pignoramento presso terzi iscritta n. RG ES. 783/2024, dall'esame dei documenti prodotti si dà atto che esso è riferito al credito nascente da due diversi titoli esecutivi:
a) la sentenza di separazione dei coniugi n. 803/2019 emessa dal tribunale di Ancona notificata al debitore in data 10.8.2019 unitamente ad un precedente atto di precetto (doc. n.
3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta opposta), che ha legittimato il credito derivante dall'omesso versamento di € 2.500 a titolo di assegno di mantenimento (come rivalutato negli anni successivi ed oggi pari ad € 2.886,04), dovuto da a favore di per le mensilità a decorrere dal mese di febbraio 2020 Parte_1 Controparte_1 sino al mese di marzo 2024;
b) la sentenza n. 765/2020 emessa dalla corte di appello di Ancona in data 22.07.2020 e notificata contestualmente all'atto di precetto in data 2.5.2024 (doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta opposta) che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello promosso da vverso la suddetta sentenza di tribunale e lo Pt_1 ha condannato al pagamento delle spese di lite, legittimando il credito derivante dalle spese legali liquidate.
Nell'atto di precetto è stato espressamente dichiarato dalla creditrice che il credito relativo agli assegni di mantenimento è stato soddisfatto solo fino alla mensilità di gennaio
2020, sicché la signora risulta ancora creditrice di dell'importo corrispondente Parte_1 alle mensilità maturate successivamente, e cioè quelle dal mese di febbraio 2020 sino al
15.03.2024 oltre alle spese legali liquidate nella sentenza di secondo grado, per complessivi euro 147.747,37 oltre interessi legali maturandi e successive spese occorrende, come da conteggio risultante nell'atto di precetto che di seguito si riproduce (doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta convenuta opposta):
6 Dall'esame della documentazione prodotta dalla convenuta emerge che il 4.04.2024 il giudice dell'esecuzione, con decreto di accoglimento n. 2763/2024 (doc. n. 2 allegato alla comparsa di risposta della convenuta opposta), ha autorizzato la creditrice a procedere ad esecuzione immediata ex art. 482 bis c.p.c. nei confronti di ulla base dei predetti titoli Pt_1 esecutivi.
Nel medesimo provvedimento è stato specificato che l'opponente ha omesso di versare il contributo di mantenimento alla ex coniuge a far data da febbraio 2020 ed è stata giustificata l'autorizzazione con la circostanza che, in un precedente pignoramento presso
7 terzi, aveva dimostrato la volontà di sottrarsi delle proprie obbligazione cedendo il Pt_1 proprio credito in favore di un parente a ridosso della notifica dell'atto di pignoramento
(doc. n. 7 allegato alla comparsa di costituzione della convenuta opposta).
Quindi il 2.05.2024 è stato notificato al debitore atto di pignoramento presso terzi
(doc. n. 8 allegato alla comparsa costituzione convenuta opposta) che si è concluso con l'ordinanza di assegnazione del 22.07.2024 (doc. n. 5 allegato alla comparsa costituzione convenuta opposta) con la quale:
a) è stata respinta l'istanza di sospensione avanzata da Pt_1
b) è stata assegnata alla creditrice pignorante la somma di euro 147.747,37 sorte precettata ed euro 3.093,00 per sole competenze, compreso il rimborso forfettario per spese generali
(15%), IVA e CAP come per legge, oltre l'importo della tassa di registrazione dell'ordinanza e degli interessi come disposto nel titolo maturati e maturandi fino al saldo,
c) è stato mantenuto il vincolo pignoratizio per i terzi pignorati, tra cui Controparte_2
e precisato che l'importo delle assegnazioni era riferito agli assegni di mantenimento,
[...] relative alle mensilità maturate dal mese di febbraio 2020 al mese di luglio 2024.
Nel caso di specie l'assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. incombe sull'attore. Nel giudizio de quo il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni sollevate e volte a contrastare le pretese creditorie sono soggette all'ordinario regime processuale della domanda (cfr. Cass. civile sentenza n. 4380 del
20.03.2012).
È l'attore che si oppone all'esecuzione, dunque, a dover dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione. A contrario, il convenuto creditore opposto è tenuto ad allegare la titolarità del titolo esecutivo e può contrastare le deduzioni dell'attore, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione
(Cass. Civile Sez. III, sentenza n. 15376 del 13.05.2022).
Orbene, nel caso in esame le doglianze formulate dall'attore sono fondate su argomentazioni prive di riscontro, sia dal punto di vista fattuale che giuridico. Del tutto prive
8 di fondamento risultano infatti le eccezioni di difetto del titolo e di estinzione del credito per ritenuto avvenuto pagamento.
A sostegno della sua opposizione, ha sostenuto che la ex coniuge avrebbe già Pt_1 percepito dall'Inps le somme a lei spettanti sino a tutto l'anno 2023, all'esito di due precedenti esecuzioni. A dimostrazione di quanto asserito, ha prodotto la sentenza n.
638/2023 del 05/06/2023 del tribunale di Ancona riferita all'esecuzione n. RG Es
2045/2019 e al giudizio nel merito promosso da vanti al tribunale di Ancona (doc. n. Pt_1
4 allegato alla citazione dell'attore) e l'ordinanza di assegnazione relativa al procedimento n.
1684/19 promosso sempre di fronte al tribunale di Ancona (doc. n. 6 allegato alla citazione dell'attore opponente).
Sul punto la convenuta ha ampiamente dimostrato che l'ordinanza di assegnazione somme del 29.01.2020 del tribunale di Ancona (doc. n. 09 allegato alla comparsa di costituzione convenuta opposta), all'esito del pignoramento presso terzi n. RG Es
2045/2019 da lei promosso avanti al tribunale di Ancona, aveva ad oggetto il recupero del credito derivante dalle mensilità relative all'assegno di mantenimento maturate e non pagate in un differente periodo e cioè dal mese di dicembre 2015 al mese di gennaio di 2020.
Pertanto, le trattenute mensili sulla pensione di MO erogata dal terzo pignorato
INPS, hanno soddisfatto il credito della convenuta azionato con la suddetta procedura espropriativa, che è stato estinto il 29.01.2024 (doc. n. 10 allegato alla comparsa di risposta della convenuta), e nulla hanno a che vedere con il credito oggetto della successiva procedura n. 783/2024, a cui è stata costretta a ricorrere, essendo l'ex marito Controparte_1 rimasto nuovamente inadempiente anche per le mensilità successive, quelle dal mese di febbraio 2020 sino ad oggi.
Dagli atti e dalla documentazione allegata dalla convenuta emerge con chiarezza che i titoli esecutivi impugnati da (sentenza n. 803/2019 del tribunale di Ancona e Parte_1 sentenza n. 765/2020 della corte di appello di Ancona) sono pienamente validi, definitivi e non impugnabili. Per tali ragioni l'opposizione proposta risulta infondata e non meritevole di accoglimento.
6. Relativamente alla posizione della terza intervenuta, litisconsorte necessaria,
[...]
si è costituita nel giudizio di merito relativo al procedimento n. 783/2024 per CP_2
9 affermare la sua legittimazione quale litisconsorte necessaria, oltre che per ottenere da questo tribunale una pronuncia volta ad accertare e dichiarare il vincolo pignoratizio sulla base della suddetta ordinanza di assegnazione e chiedere di individuare quale tra le parti processuali sia quella legittimata a ricevere il pagamento delle somme assoggettate a vincolo.
Sul punto va precisato che nel proprio atto di costituzione la società ha affermato di aver reso, a seguito della notifica del pignoramento presso terzi effettuato da Controparte_1 nell'ambito della procedura n. 783/2024, la prescritta dichiarazione di quantità ex art. 547
c.p.c. il 20/05/2024 integrata successivamente in data 03/06/2024 (doc. n. 2 e 3 comparsa di costituzione litisconsorte necessaria), con la quale ha comunicato di intrattenere rapporti commerciali con ditta individuale in forza del contratto di locazione di Controparte_5 un immobile ad uso logistico. ha inoltre specificato di aver ricevuto il 24/02/2023 messaggio pec Controparte_2 con cui il locatore ha comunicato l'avvenuta cessione del credito derivante dai Parte_1 canoni di locazione, alla sorella sino alla concorrenza di € 70.908,00 (doc. n. 4 CP_3 comparsa di costituzione litisconsorte necessaria).
Tale cessione è opponibile a dal momento che la notifica della Controparte_1 cessione del credito ha data anteriore rispetto alla data di notifica del pignoramento presso terzi (10/05/2024). Ne deriverebbe che, in forza dell'ordinanza di assegnazione, la società potrebbe disporre il pagamento dei canoni di locazione a favore della creditrice opponente solo una volta estinto il debito con che alla data di costituzione della CP_3 litisconsorte necessaria ammontava ad € 3.723,37.
Conformemente a ciò, la richiamata l'ordinanza di assegnazione del 22.07.2024 (doc.
n. 5 allegato alla comparsa costituzione convenuta opposta) in riferimento alla società pignorata ha così disposto: “Assegna [...] Alla creditrice procedente , in pagamento del Controparte_1 credito sopra determinato, la somma complessiva degli oneri mensili, dovuta dal terzo Controparte_2
[...] Dispone il mantenimento del vincolo pignoratizio, una volta estinto il credito ceduto, per i terzi
[...]
... precisando che l'importo totale delle sopra disposte assegnazioni sia riferito anche Controparte_2 all'importo degli assegni di mantenimento, relativo alle mensilità maturate, sino alla presente udienza”. non ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione. Controparte_2
La terza pignorata litisconsorte necessaria non ha prodotto né dimostrato fatti
10 sopravvenuti modificativi e/o estintivi del credito pignorato, limitando la propria difesa alla cessione del credito a Non è quindi venuta meno la situazione di modifica CP_3 soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo, provocata dall'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione. Non vi è quindi alcuna necessità e/o interesse da parte della terza pignorata ad una pronuncia che accerti nuovamente il vincolo pignoratizio e la parte titolare del diritto al pagamento.
Essendo il caso di specie in materia di espropriazione forzata, l'ordinanza ex art. 553
c.p.c., emessa a conclusione del procedimento esecutivo presso terzi, ha trasferito infatti al creditore-assegnatario la posizione di creditore nei confronti del terzo pignorato e determinato in capo a quest'ultimo l'obbligo di pagamento diretto al creditore assegnatario
(Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 04/03/2025).
Quanto al soggetto legittimato a ricevere le somme assoggettate a vincolo pignoratizio, la medesima ordinanza di assegnazione del 22.07.2024 è stata oltremodo chiara ed esaustiva, avendo disposto che, una volta estinto il debito ceduto nei confronti di
[...]
, è obbligata a versare le somme pignorate a favore della creditrice CP_3 Controparte_2 procedente sino ad integrale soddisfo del credito.
Avendo dichiarato la litisconsorte necessaria l'importo residuo al 20.01.2025 da versarsi alla creditrice ceduta pari ad € 3.723,37, è tenuta a corrispondere le Controparte_2 somme pignorate a dal mese di Marzo 2025. Controparte_1
Pertanto, le domande formulate con la comparsa di risposta della terza pignorata risultano inammissibili.
7. Ai sensi dell'art 91 c.p.c. l'attore deve essere condannato a rimborsare sia alla convenuta opposta che alla litisconsorte necessaria (avendo dato causa alla sua costituzione mediante la proposizione dell'opposizione all'esecuzione) le spese processuali da queste anticipate , liquidate come in dispositivo in applicazione del d. m. n. 55/2014, parametri minimi (tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate e del mancato deposito di scritti conclusivi) previsti per le cause di valore pari al credito per cui si procede, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria per (non avendo la stessa depositato Controparte_2 memorie istruttorie) e per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria per CP_1
.
[...]
11 8. Ricorrono inoltre i presupposti per la condanna dell'attore ex art. 96, terzo comma c.p.c., alla luce della sua condotta processuale.
La condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi primo e secondo, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale.
L'istituto introdotto dalla novella del 2009 "risponde ad una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti". La condanna d'altronde è adattabile anche d'ufficio, e ciò "la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivo) quello della parte stessa,
e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici" per cui si tratta di una "condanna di natura sanzionatoria e officiosa [...] per l'offesa recata alla giurisdizione" (cfr. Corte Cost. n. 152 del 2016).
Alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti punitivi"( Cass. S.U. n. 16601 del 2017): nella motivazione della sentenza richiamata l'art. 96
u.c. c.p.c è stato inserito nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.
Il discrimine tra esercizio del diritto processuale e abuso del diritto processuale deve concretizzarsi nella presenza di malafede o colpa grave, non potendosi sostenere - tenuto conto della tutela costituzionale e sovranazionale della fruizione della giurisdizione pubblica - che quel che è una vera sanzione discenda da una sorta di responsabilità oggettiva per l'esito sfavorevole del processo;
agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (cfr. Cass. n. 3003 del 2014; Cass. n. 3376 del 2016;
Cass. n. 19285 del 2016; Cass. n. 28658 del 2017; Cass. n. 7901 del 2018; Cass. n. 5725 del
2019; Cass. n. 17814 del 2019; Cass. n. 34693 del 2022; Cass. n. 19948 del 2023; vi è orientamento che appare allo stato minoritario che afferma la non necessità del riscontro
12 dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, cfr. Cass. n. 27623 del 2017, alla cui ampia motivazione si rinvia;
Cass. n. 29812 del 2019; Cass. n. 20018 del 2020; Cass. n. 3830 del 2021; Cass. n. 22208 del 2021).
Nel caso in esame, la malafede dell'attore si rinviene nel fatto di aver introdotto un'azione giudiziaria basata su motivi manifestamente inconsistenti, allegati in maniera totalmente generica e che, anche a seguito della costituzione di parte convenuta, non sono stati in alcun modo precisati e argomentati nei termini istruttori.
A ciò si aggiunga l'evidente volontà di i sottrarsi al pagamento dell'assegno di Pt_1 mantenimento a favore della convenuta opposta. Non possono, a riguardo, passare inosservati i ripetuti atti cessione del credito, utilizzati come escamotage anche in precedenti procedure esecutive promosse da e volti a sottrarre e preservare il proprio Controparte_1 patrimonio (doc. n. 13 allegato alla comparsa di costituzione della convenuta opposta).
In questo contesto, assume anche rilievo l'appello proposto avverso l'ordinanza di assegnazione (doc. n. 15 allegato alla comparsa di costituzione della convenuta opposta) che attesta la determinazione del debitore esecutato di opporsi in ogni modo alla controparte.
Tale condotta processuale, che si è ripetuta nel tempo con le medesime modalità, è oltremodo lesiva dei diritti della convenuta opposta e ha comportato una defatigante attività difensiva da parte della controparte e del giudice in sede di motivazione.
In ogni caso, essa non è compatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (cfr. art. 6
CEDU) e, dall'altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni proposte senza l'osservanza delle norme procedurali o con gravi errori di diritto.
Deve quindi concludersi per la condanna di parte opponente al pagamento in favore di parte convenuta di una somma equitativamente determinata e pari, all'incirca, in termini di proporzionalità (cfr. Cass. S.U. n. 16601 del 2017 cit.) alla metà dei compensi liquidati in relazione al valore della causa.
P.Q.M.
1) rigetta la domanda proposta da con atto di citazione depositato il 30 agosto Parte_1
2024;
13 2) dichiara inammissibili le domande proposte dalla Controparte_2
3) condanna ex art. 91 c.p.c. a rimborsare a le spese processuali Parte_1 Controparte_1 da questa anticipate, liquidate nella somma di € 7.052, oltre rimborso spese forfettarie al
15%, IVA e CPA, per compenso professionale, da distrarsi a favore dell'avv. Fabrizio Naspi che ha dichiarato di non averlo riscosso ex art. 93 c.p.c.;
4) condanna ex art. 91 c.p.c. a rimborsare alla le spese Parte_1 Controparte_2 processuali da questa anticipate, liquidate nella somma di € 4.217, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, per compenso professionale;
4) condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. a pagare a la somma Parte_1 Controparte_1 di € 3.500;
Ordina al cancelliere la comunicazione della sentenza alle parti.
Ancona, 17 giugno 2025
La giudice
Willelma Monterotti
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