Ordinanza cautelare 25 novembre 2024
Sentenza breve 16 gennaio 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 16/01/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00438/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05545/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 116, 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5545 del 2024, proposto da
Holding Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B215498357, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Napoli, Sandor Del Fabro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Napoli Servizi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Agliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Society Moderne Facility Management S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;
per l'annullamento
della Determina n. 34 del 2 ottobre 2024 (doc. 1), pubblicata in data 3 ottobre 2024, con cui Napoli Servizi S.p.A. ha aggiudicato a Society Moderne Facility Management S.r.l. il servizio di pulizia, disinfestazione e sanificazione nel territorio di Napoli a supporto delle attività erogate in favore dell’ente Comune di Napoli (CIG B215498357);
della relazione conclusiva del sub-procedimento di verifica di anomalia, nella quale il RUP ha espresso una valutazione di congruità con riguardo all’offerta di Society Moderne Facility Management S.r.l.;
dell’implicito diniego parziale all’accesso agli atti opposto dalla stazione appaltante (doc. 3), la quale, senza addurre alcuna ragione a supporto della propria decisione, ha reso disponibile il progetto tecnico di Society Moderne Facility Management S.r.l. in formato ampiamente oscurato, rendendo inaccessibili (non già elementi relativi al know-how aziendale, bensì) le informazioni afferenti agli stessi parametri oggetto di valutazione in sede di gara (es. monte ore offerto, piano di lavoro proposto, progetto di formazione del personale, ecc.);
di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso;
e per il risarcimento del danno subito, in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e successiva adozione degli atti consequenziali da parte della stazione appaltante, previa declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato con Society Moderne Facility Management S.r.l. e subentro dell’odierna ricorrente per l’intera durata programmata del servizio, ovvero -in subordine- per equivalente economico;
con ordine all’ente intimato di esibizione, ai sensi dell’articolo 116 c.p.a., della documentazione chiesta da Holding Service S.r.l., ma ad oggi non ancora resa integralmente disponi-bile, previo accertamento in ordine alla sussistenza del suo diritto all’accesso; nonché
con istanza istruttoria, ai sensi dell’articolo 65 c.p.a., affinché alla stazione appaltante sia ordinata la produzione in giudizio della documentazione richiesta in formato integrale;
nonché per l’acquisizione ex artt. 65, 116, c,p,a, della documentazione parzialmente non ostesa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Napoli Servizi S.p.A. e della Society Moderne Facility Management S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che la ricorrente in seno al ricorso e segnatamente motivando la richiesta misura cautelare, chiede in via istruttoria, ai sensi degli articoli 65 e 116 c.p.a., volersi ordinare alla stazione appaltante la produzione in giudizio, in formato integrale, della documentazione sin qui illegittimamente sottratta all’accesso, già in sede cautelare ovvero all’esito di apposita Camera di Consiglio fissata per la trattazione della domanda;
Considerato che l’art. 116, comma 2 consente di proporre il ricorso per l’accesso ex art. 117, anche nel corso del giudizio con cui la domanda di accesso è connessa, il che delinea un rito di accesso parallelo a quello ordinario di cui all’art. 117 c.p.a.;
Rilevato che, invece, l’odierna istanza di accesso non è formulata quale impugnazione di un diniego di accesso, bensì unicamente quale sollecitazione del potere istruttorio acquisitivo da parte del Tribunale, il che rende la stessa inammissibile;
Considerato inoltre che la ricorrente non specifica il nesso di strumentalità necessaria tra la domanda di accesso e la situazione soggettiva fatta valere con il ricorso in materia di appalto;
Rammentato infatti che la giurisprudenza predica la necessità dell’emersione e dell’evidenziazione da parte del ricorrente, dei profili di strumentalità necessaria di cui sopra;
Considerato, infatti che il medesimo art. 53 del codice dei contratti pubblici, all’illustrato criterio restrittivo del diritto d’accesso in materia di atti dei concorrenti alle gare d’appalto sancito dal comma 5 lett. a) e fondato sul necessario “accertamento dell'eventuale nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e le censure formulate;” (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 agosto 2020, n. n. 5167; Cons. di Stato, V, 30 luglio 2020, n. 5856 ), apporta un significativo temperamento mediante la disposizione di cui all’art. 53, comma 6, a termini del quale “in relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto", così recuperando rilevanti spazi di tutela all’accesso difensivo;
Rilevato, invece, che inoltre, al di là del sopra delineato profilo di inammissibilità, l’istanza all’esame di profila meramente esplorativa e pertanto inammissibile, bastando all’uopo richiamare il recente arresto d’appello a termini del quale “l'accesso agli atti, infatti, deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso del detentore dei documenti, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza e il contenuto, e soprattutto la pertinenza rispetto alla condizione della richiedente, assumendo altrimenti l'istanza un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa, inammissibile ex art. 24, comma 3, l. n. 241 del 1990” (Consiglio di Stato, Sez. III, 5 febbraio 2024, n. 1139; in tal senso anche T.A.R.Trieste, sez. I , 17/04/2024 , n. 136; T.A.R. Lazio - Roma, sez. V, 26/04/2024 , n. 8308;
Valutato che le spese della fase debbano essere poste a carico di parte ricorrente nella misra di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’istanza, come in epigrafe proposta, la dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente a pagare alle resistenti le spese di lite che liquida in € 1.000,00 (mille) ciascuna, oltre accessori di legge
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso Graziano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO