Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 17/07/2025, n. 5374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5374 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05374/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02949/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2949 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Lista, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto Prot. N°-OMISSIS- Cat.6F/-OMISSIS-notificato l’08/aprile/2022 al ricorrente -OMISSIS- con cui veniva Respinta dalla Questura di Caserta in applicazione degli Artt. 11 e 43 del TULPS, ritenendo il Sig. -OMISSIS- persona carente dei requisiti di affidabilità e della buona condotta, L’Istanza volta ad ottenere il Rinnovo della Licenza di Porto d’armi per uso caccia Depositata presso la Stazione dei Carabinieri di Ruviano il 18/06/2020 Prot. N°-OMISSIS-e trasmessa dalla stessa Stazione dei Carabinieri con Prot. N°-OMISSIS- all’Ufficio Armi della Questura di Caserta; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 luglio 2025 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 2949 dell’anno 2022, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere da quarant’anni in possesso della licenza porto di fucile da caccia rilasciata dalla Questura di Caserta, senza aver mai avuto problemi;
- di aver avuto, tra il 2008 ed il 2010, alcuni dissapori con la propria moglie;
- che, a causa di questi litigi, nel 2014 subiva una denuncia per il reato di cui all’art. 572 c.p.;
- che il procedimento veniva archiviato;
- che, tuttavia, l’Amministrazione adottava il provvedimento in epigrafe.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
L’Amministrazione non si costituiva in giudizio.
All’udienza di smaltimento straordinario del 16 luglio 2025, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) il provvedimento non fornisce alcuna prova che il ricorrente -OMISSIS- non sia persona affidabile nell’uso delle armi, e sia perché il concetto di buona condotta non può essere inficiato da semplici liti familiari dovute ad intemperanze caratteriali verificatesi circa 12/14 anni addietro, senza verificare la situazione attuale; 2) violazione dell'art. 10 bis l. n. 241/90, attesa l'omessa valutazione delle memorie depositate da parte ricorrente.
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.
Secondo condivisibile giurisprudenza, il rilascio della licenza a portare le armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia che rimuove il limite ad una situazione giuridica soggettiva già inclusa nella sfera giuridica del privato, bensì assume contenuto permissivo in deroga al generale divieto di portare e detenere armi sancito dall'art. 699 c.p., e ribadito dall'art. 4, comma 1, della L. n. 110/1975, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; ne consegue che il potere di controllo esercitato al riguardo dall'Autorità di Pubblica Sicurezza si collega all'esercizio di compiti di prevenzione delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico, ben potendo quindi essere esercitato in senso negativo sull'istanza dell'interessato, in presenza di una condotta che, pur non concretandosi in specifici illeciti di rilevanza penale, possa tuttavia incidere, anche su un piano solo sintomatico, sul grado di affidabilità di chi aspira al suo rilascio.
Pertanto la valutazione dell’amministrazione, caratterizzata da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a vicende genericamente non ascrivibili a buona condotta. Si è osservato al riguardo (C.d.S., Sez. III, 10 luglio 2020, n. 4449) che “ il giudizio prognostico a fondamento del diniego di uso delle armi viene considerato più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale, atteso che il divieto può essere adottato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza ” (in termini C.d.S., Sez. III, 25 marzo 2019, n. 1972).
La stessa giurisprudenza ha però messo in risalto come la mancanza di affidamento circa l’uso delle armi non può fondarsi sulla mera esistenza di addebiti penali, quale che sia lo stato del relativo procedimento penale a carico del destinatario del divieto. Infatti, stando a quanto condivisibilmente sostenuto da C. di S., sez. III, 15.07.2019, n. 4963: “ La necessità di uno specifico apprezzamento ed esplicitazione del "pericolo di abuso", non esauribile nella mera menzione di eventuali addebiti mossi in sede penale all'interessato (quale che sia lo stato del relativo procedimento), emerge con evidenza dalla comparazione della disposizione citata con quelle (artt. 11, comma 2, e 43, comma 2, D.R. cit.) disciplinatrici delle condizioni per il rilascio del titolo di polizia avente ad oggetto il porto delle armi (a mente delle quali, rispettivamente, "le autorizzazioni di polizia possono essere negate...a chi non può provare la sua buona condotta" e "la licenza può essere ricusata... a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi"): invero, il "pericolo di abuso", rispetto alla (mancanza di) "buona condotta", costituisce un elemento ostativo di carattere qualificato, perché presuppone non solo che l'interessato sia destinatario di rilievi suscettibili di compromettere (hic et nunc) la sua immagine di moralità e incensuratezza, indipendentemente dalla sussistenza di specifici elementi di collegamento con la materia delle armi (ed il pericolo di abusarne), ma che dalle contestazioni formulate nei suoi confronti in sede penale - alla luce dei relativi profili caratterizzanti, sul piano fattuale e giuridico - siano evincibili concreti elementi indicativi del rischio di utilizzare le armi in modo improprio, se non addirittura offensivo ”.
Orbene, nel caso di specie, la valutazione discrezionale condotta dall’Amministrazione sulla affidabilità soggettiva e sull’esistenza di un obiettivo pericolo di abuso da parte del ricorrente è viziata sotto molteplici profili, integranti ciascuno una distinta figura sintomatica di eccesso di potere (difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà manifesta).
L’unico motivo a sostegno del diniego è infatti una denuncia (successivamente archiviata) del 2014 per il reato di cui all’art. 572 c.p., denuncia avvenuta in un momento di contrasti con la moglie.
Osserva a questo proposito il Collegio che il giudizio di pericolosità oggettiva formulato dall’Amministrazione procedente si fondi su un solo isolato fatto di reato, risalente al 2014, il quale testimonia certamente sul piano storico di una passata conflittualità col coniuge ma che tuttavia nulla ci dice circa l’esistenza di una situazione di conflittualità ancora in atto. Il fatto che dal 2014 a oggi nessuna ulteriore denuncia o querela sia stata sporta dalla moglie e che nessun altro alterco fisico o verbale sia stato registrato lascia presumere, piuttosto, che i rapporti tra i coniugi si siano appianati e allo stato risultino pacifici.
Ne consegue che la valutazione di pericolosità oggettiva compiuta dalla Questura non risulta sostenuta da sufficienti elementi istruttori atti a comprovare la persistenza, dopo lunghi anni, di ragioni di astio nei rapporti interpersonali e, tanto meno, a offrire evidenza di una conflittualità tuttora in atto. Tanto più che il procedimento risulta archiviato, ciò che – verosimilmente – porta a ritenere che la notizia di reato fosse infondata (si veda, per un caso analogo, T.a.r. Sicilia, Palermo, sez. III, n. 2426/2022).
Sussiste dunque il lamentato difetto di motivazione, atteso che la “ mancata indicazione di specifici elementi fattuali o la risalenza temporale delle circostanze menzionate senza un adeguato collegamento con la situazione attuale possono dar luogo a un difetto di motivazione, rendendo il provvedimento suscettibile di annullamento ” (T.a.r. Sicilia, Catania, sez. I, n. 77/2025).
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Prima Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso n. 2949 dell’anno 2022 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;
2. Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente, Estensore
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Nicola Ciconte, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.