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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/04/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4404/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente
Giudice Dott. Susanna Menegazzi
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 25/07/2024 da:
Parte 1
con l'avv. BUCIUNI RACHELE
c.f.: C.F. 1
e
Parte 2
con l'avv. BUCIUNI RACHELE
c.f.: C.F. 2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno formulato domanda congiunta di separazione personale e di divorzio istando congiuntamente in questa sede per lo
prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, che le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, essendo stata pronunciata sentenza di separazione in data 27.09.2024, divenuta irrevocabile.
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 31/10/2009 da Parte 1 e trascritto al n. 4, Parte I, Serie -, Uff. 1, Anno 2009 del Parte 2
registro degli atti di matrimonio del Comune di GORGO AL MONTICANO alle seguenti condizioni:
i figli minori, Per 1 e Per 2 continueranno fino alla maggiore età ad essere affidati 1.
in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
2. Si dà atto che i figli Per_1 e Per 2 continueranno a mantenere la residenza anagrafica presso la casa coniugale di Gorgo al Monticano, di proprietà del padre, e il domicilio presso l'abitazione in cui risiede la madre, in Motta di Livenza.
3. i genitori continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguarderanno i figli relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute,
tenendo conto dei loro bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Continua ad essere onere di entrambi i genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori continuano ad avere il diritto di esercitare la responsabilità genitoriale sui figli Per 1 e Per 2 per tutte le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Si dà atto che i coniugi continuano ad osservare il calendario di visita dei minori già
concordato in sede di separazione, che tenga in considerazione i 3 turni su cui continua ad articolarsi il lavoro del padre. Sono salve, in ogni caso, le diverse modalità e tempistiche concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse del singolo minore, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali dei medesimi nonché
nel rispetto della volontà di questi ultimi:
Dalle 06.00 alle 14.00- Mercoledì/Domenica - Sig. IN
NA
I ragazzi rientrano da scuola intorno alle 13.30, il papà andrà a prenderli e li porterà presso la casa coniugale in Gorgo al TURNO A)
Monticano, facendoli pranzare e cenare. Verso le 21.00 il papà PER L'INTERO riaccompagnerà i figli dalla madre presso l'appartamento di ANNO SOLARE,
Motta di Livenza salvo non dormano da lui. Così lunedì e ESCLUSI PONTI E martedì. FESTIVITA' COME
Mercoledì - domenica: il papà si rende disponibile, nel corso del SOTTO pomeriggio, ad accompagnare i figli nei loro impegni (es. sport) e DISCIPLINATE
a trascorrere del tempo con l'altro figlio non impegnato in attività
e viceversa. FERIE ESTIVE
FESTIVITA'S.
NATALE E
CAPODANNO
2025 (INVERTITO
PER 2026)
FESTIVITA'
EPIFANIA 2026
(INVERTITO PER
2027)
FESTIVITA'
PASQUALE 2026
(INVERTITO PER
2027)
PONTI
TURNO B)
PER L'INTERO
ANNO SOLARE,
ESCLUSI PONTI
E FESTIVITA'
COME SOPRA
DISCIPLINATI
TURNO C)
L'INTERO PER
ANNO SOLARE,
ESCLUSI PONTI E
Si rispetta il calendario A), B), C); 2 settimane con un genitore e
2 settimane con l'altro.
Accordi entro il 31.05 di ciascun anno.
Vigilia 25 e 26.12 anno 2025 con mamma e poi alternati;
31.12 con papà e poi alternati;
01.01 con mamma e poi alternati.
Vacanze invernali: settimana di dicembre prima di Natale con papà; settimana di gennaio metà con papà e metà con mamma.
Deve essere garantita la bigenitorialità. Poi si alterna.
Epifania 2026 con mamma e poi alternata.
Vigilia e Pasqua con papà; Pasquetta con mamma.
Poi si alterna.
25 aprile 2025 con mamma;
1 maggio con papà e 2 giugno con mamma;
ponte di tutti i Santi con papà. Poi alternati.
Dalle 14.00/20.00-Mercoledì/Domenica - Sig. IN NA
Lunedì e martedì il padre accompagna i ragazzi a scuola e li tiene con sé l'intero pomeriggio e la notte per riaccompagnarli a scuola il martedì mattina, tenerli con sé il pomeriggio e la notte per poi accompagnali a scuola il mercoledì mattina.
Dal mercoledì al sabato il padre è autonomo nell'accompagnare e andare a prendere i figli a scuola e accompagnarli presso la casa della madre alle 13.30.
Dalle 22.00/06.00-Mercoledì/Venerdì - Sig. IN NA
Lunedì alle 13.30 il papà aspetterà i figli fuori da scuola e li terrà con sé, facendoli pranzare e dormire durante la notte presso l'abitazione di
Gorgo al Monticano;
idem martedì: i figli dormiranno con il padre. Mercoledì - sabato: il padre accompagna i figli a scuola, li tiene con sé FESTIVITA' COME
dall'uscita di scuola fino alla cena e riaccompagna a casa della madre SOPRA
TT e NN prima di andare al lavoro, indicativamente verso le DISCIPLINATI
21.00.
Gli orari sono da ritenersi flessibili ma non sono ammessi ritardi superiori alla mezz'ora: in caso contrario, entrambi i genitori si impegnano ad avvisare l'altro telefonicamente (anche a mezzo del sistema di messaggistica attualmente in uso);
- fino al compimento dei 16 anni d'età dei minori, è ammesso lo spostamento dei medesimi in compagnia di un genitore entro il raggio di 200 km (ad eccezione di gite e viaggi con la scuola o altri gruppi, viaggi previamente concordati dai genitori). In caso contrario, sarà
necessario il consenso scritto dell'altro genitore (anche a mezzo del sistema di messaggistica attualmente in uso) almeno 30 giorni prima della partenza;
- entrambi i genitori decideranno di comune accordo sia la location che la data per la celebrazione e l'invito di parenti ed amici a feste di compleanno dei figli;
Cresima, festa dello sport, etc.
5. a) Si dà atto che, con riferimento alle condizioni di natura economica, la sig.ra Parte 1
coniuge economicamente più debole, continua a rinunciare espressamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento in suo favore da parte del sig.
dichiarandosi autonoma ed economicamente autosufficiente.Parte 2
b) Con riferimento, invece, al concorso nel mantenimento dei figli minori, i genitori continuano a provvedere al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva convivenza.
c) Entrambi i coniugi contribuiscono, come già indicato in punto di separazione consensuale,
in ragione del 50% ed entro 7 giorni dall'esibizione del giustificativo di spesa, al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, previamente concordate e documentate, di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso che si dà per letto.
d) Per spese straordinarie, subordinate al consenso di entrambi i genitori, devono intendersi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese di organizzazione familiare (baby-sitter o educatrice); spese scolastiche (es. per gite, visite e uscite di più giorni;
spese per ripetizioni); spese di natura ludica o ricreativa (es. corsi di lingua o attività artistica;
corsi di informatica;
centri estivi e attività scoutistica;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori); spese sportive;
spese sociali (es. spese per acquisto di regali di compleanno o di fine anno scolastico) e spese medico – sanitarie (spese sostenute presso specialisti privati e non coperte dal SSN).
e) Nel caso in cui le predette spese straordinarie siano superiori ad Euro 300,00, graverà su entrambi i genitori l'obbligo di anticipare, in ragione del 50%, detta spesa, in modo che l'intera spesa non gravi sull'altro coniuge che si veda dunque costretto ad anticipare l'altrui quota parte.
f) Il genitore, a fronte di richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (e in ogni caso entro 15 giorni); in difetto il silenzio sarà da intendersi quale consenso alla spesa straordinaria per il figlio.
g) Non è richiesta la previa concertazione tra i coniugi tanto per le spese necessarie ed urgenti quanto per le spese “obbligatorie", quali le spese sanitarie urgenti e le spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
iscrizioni,
assicurazioni e tasse, libri scolastici, cancelleria e materiale di inizio anno, spese di mensa,
gita e visite e uscite in giornata della scuola.
6. Si dà atto che l'assegno unico continua a venire suddiviso in ragione del 50% tra i coniugi.
7. Si dà atto che i ricorrenti danno atto di aver regolato ogni loro rapporto pregresso ivi compreso quello relativo al mantenimento dei figli, con piena soddisfazione di entrambi,
senza avanzare alcuna reciproca pretesa.
8. Si dà atto che le parti dichiarano che non ci sono trasferimenti immobiliari da dover eseguire né beni mobili, denaro, titoli azionari od obbligazionari, o mobili registrati,
automobili, da suddividere.
9. Si dà atto che i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento personale valido per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori con la precisazione che l'espatrio dei figli sarà consentito solo per le vacanze e previo accordo scritto dei genitori.
10. Spese di lite compensate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 10/04/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani