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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/11/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2279 del R.G.A.C. 2019 (cui è stato riunito il procedimento rubricato al n. 2280/2019 R.G.), promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AO IT;
- attore- contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca CP_1 C.F._2
Carolillo;
- convenuta -
(anche nel procedimento R.G. 2280/2019) nonché
(P.IVA/C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marietta De Rango;
- società attrice -
(nel procedimento R.G. 2280/2019)
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio la Parte_1
convenuta in epigrafe - socia ed amministratrice, unitamente all'attore medesimo, della società
- al fine di ottenere l'esclusione della stessa dalla predetta Controparte_2
società per i gravi inadempimenti alla medesima ascritti o, comunque, la revoca, oltre al risarcimento dei danni.
A tal fine ha lamentato: 1) “l'estromissione di fatto del dall'amministrazione Parte_1 della società”; 2) “l'incapacità da parte di ad occuparsi delle attività d'interesse CP_1 aziendale”; 3) “l'appropriazione di somme da parte di mediante falsa indicazione CP_1 dei corrispettivi nelle buste paga dei dipendenti (per come dichiarato dai dipendenti medesimi)”; 4)
“sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada commesse da CP_1
e da quest'ultima addebitate alla società”; 5) “costo domande agea presso cia di Corigliano
[...]
Calabro”; 6) “avviso di accertamento IMU e contributi consorzio di bonifica”; 7) “acquisti non congrui rispetto alle esigenze ed al patrimonio dell'azienda e motivati da ragioni edonistiche e personali (acquisto ripetuto di costose autovetture)”; 8) la “realizzazione di opere non utili all'azienda ed in violazione della disciplina edilizia”; 9) l'“avvio di pratiche all'insaputa dell'altro amministratore”; 10) la “vendita di attrezzature aziendali”; 11) l'“avvio di cause nell'interesse della società in maniera unilaterale”; 12) l'“indicazione nei bilanci e resoconti di una cassa inesistente”.
Ha così insistito per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “accertare i singoli comportamenti in violazione dei doveri dell'amministratore per come indicati nel presente atto, dichiarando altresì la nullità, l'inefficacia e comunque annullando gli atti posti in essere in violazione di norme imperative e di diritti indisponibili, e per l'effetto: 1) disporre che CP_1
sia esclusa (e, di riflesso, come amministratore) con effetto immediato dalla società
[...]
e, ove le inadempienze di non siano Controparte_2 CP_1
ritenute tali da far venire meno il vincolo sociale, disporne comunque la revoca da amministratore di detta società, ordinandole in ogni caso il deposito immediato su conto corrente della società sopra indicati di ogni somma di denaro sociale detenuta e presso il Commercialista della società
Dr. di tutta la documentazione sociale detenuta (Quaderno di Campagna 2017 Parte_2
timbrato e vistato dai tecnici in occasione del controllo eseguito il 20.12.17; Quaderno di Pt_3 campagna 2019; documentazione inerente la sicurezza aziendale;
contratto di vendita “Rubino” gennaio 2019; contratto di vendita Valencia annata 2019; comunicazione con la quale CP_1
avrebbe contestato ai Sigg.ri l'assenza ingiustificata dal lavoro). 2) per le causali
[...] Pt_4 esposte in narrativa, condannare la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attore, liquidabili anche equitativamente nella somma di € 50.000,00 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
gradatamente potrà essere emessa sentenza generica di condanna ex art.278 comma 1, cpc, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre tutti gli accessori come per legge. Il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata il 5.2.2020 si è costituita in giudizio la quale ha impugnato e contestato le avverse deduzioni e conclusioni, CP_1
ribadendo la piena legittimità e correttezza del proprio operato, così insistendo nell'accoglimento delle conclusioni che nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. così venivano precisate: “1) Voglia il Tribunale adito rigettare le domande proposte da controparte in quanto inammissibili, infondate e comunque non provate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
2)in via riconvenzionale, disporre l'esclusione del socio dalla società Parte_1 per grave inadempimento e, in subordine, nell'ipotesi in Controparte_2
cui le sue inadempienze non siano ritenuti tali da determinare il venir meno del vincolo sociale disporre la sua revoca da amministratore. In ordine al procedimento n. 2280/2019 RGAC, Voglia il
Tribunale adito: in via pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo al socio
e il relativo difetto di rappresentanza;
Nel merito dichiarare infondata e Parte_1
comunque non provate in fatto e in diritto le domande proposte da controparte, per tutte le ragioni esposte nel presente atto. In via riconvenzionale, accertare che i singoli comportamenti posti in essere dall'amministratore sono stati posti in violazione dei doveri Parte_1 dell'amministratore, e in violazione delle norme di legge e dello statuto societario, per come dedotti nel presente atto;
conseguentemente, condannare il Dott. al risarcimento Parte_1
dei danni indicati nel presente scritto in favore della società Controparte_2
che si quantificano in €. 500.000,00 e/o in quella somma maggiore o minore che verrà
[...]
accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze.”.
Con separato giudizio n. 2280/2019 R.G. la compagine societaria Controparte_2
in persona del socio e amministratore , ha convenuto in giudizio
[...] Parte_1
quale socia e amministratrice della predetta società unitamente al CP_1 [...]
, invocando l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: "accertare i Parte_1 singoli comportamenti in violazione dei doveri dell'amministratore per come indicati nel presente atto, dichiarando altresì la nullità, l'inefficacia e comunque annullando gli atti posti in essere in violazione di norme imperative e di diritti indisponibili, e per l'effetto condannare CP_1
alla restituzione (compresi, a titolo indicativo e non esaustivo, gli utili illecitamente percepiti e la cassa illecitamente detenuta, rinviando nel dettaglio delle singole contestazioni a quanto esposto) ed al risarcimento dei danni indicati in narrativa in favore della società attrice, che si quantificano le une e gli altri complessivamente in €.850.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore che sarà specificata in corso di causa o comunque ritenuta dovuta dal Giudice secondo istruttorie e secondo equità. Vorrà, inoltre, l'Ill.mo Giudicante accertare gli errori nei rendiconti e nei bilanci e conseguentemente ordinarne la rettifica per come indicato in narrativa, nonché ordinare il deposito immediato (e comunque entro la prima udienza o comunque nei termini ritenuti di legge) presso la sede del commercialista o in giudizio di tutta la documentazione aziendale in possesso di Pt_2
e relativa all'attività svolta ed ai rendiconti dal 2013 al 2019. Con riserva di CP_1
chiedere i danni maturandi che rimarranno esclusi dal presente procedimento, perché ad esso successivi, in separato giudizio. Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Con il favore di interessi e rivoluzione. Con condanna alle spese ed onorari di lite, comprese le CTP. In ultimo, vorrà il Giudicante condannare la convenuta alla refusione in favore della società attrice di tutte le spese e compensi sostenuti per il procedimento di accertamento tecnico preventivo
n.1811/2016 Rg svoltosi innanzi l'intestato Tribunale – Giudice Dr - Guglielmo Manera contro
(pertanto, spese corrisposte dalla società attrice al proprio difensore costituito CP_1
Avv. Marietta De Rango, ai propri periti di parte Dr. e al CTU Persona_1 Persona_2
Dr. , per come saranno quantificati e comprovati in corso di causa), il cui Persona_3 fascicolo vorrà sin d'ora acquisire ed utilizzare ai fini della decisione ”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata telematicamente il 16.4.2020 si è costituita nel predetto giudizio la quale ha impugnato e contestato le avverse CP_1
deduzioni e conclusioni, ribadendo la piena legittimità e correttezza del proprio operato ed insistendo nell'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia il Tribunale adito : in via pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo al socio
[...]
e il relativo difetto di rappresentanza;
Nel merito dichiarare infondata e comunque Parte_1
non provate in fatto e in diritto le domande proposte da controparte, per tutte le ragioni esposte nel presente atto. In via riconvenzionale, accertare che i singoli comportamenti posti in essere dall'amministratore sono stati posti in violazione dei doveri Parte_1 dell'amministratore, e in violazione delle norme di legge e dello statuto societario, per come dedotti nel presente atto;
conseguentemente, condannare il Dott. al risarcimento Parte_1
dei danni indicati nel presente scritto in favore della società Controparte_2
che si quantificano in €.500.000,00 e/o in quella somma maggiore o minore che verrà
[...]
accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze”.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. la , nel Controparte_2 reiterare le conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione, ha eccepito, altresì, la “carenza di legittimazione attiva del socio e della società per come da quest'ultima costituita in CP_1
giudizio 2280/2019 e rappresentata ed al contempo quella di legittimazione passiva di parte esponente in ordine alla domanda di danni proposta nei confronti di Parte_1 contenuta nell'atto di costituzione depositato nel giudizio proposto per danni dalla CP_2
con conseguente dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità”.
[...]
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. , nel reiterare le conclusioni Parte_1 già rassegnate nell'atto di citazione, ha eccepito, altresì, la “inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità dell'avversa domanda riconvenzionale e, senza acquiescenza, la sua infondatezza e se ne chiede il rigetto”. Disposta la riunione al presente procedimento di quello rubricato al n. 2280/2019 R.G., il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale, interrogatorio formale di ed CP_1
espletamento della prova per testi;
all'udienza “cartolare” del 3.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Costituisce approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui la riunione delle cause non realizza una vera e propria fusione dei relativi procedimenti tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo thema decidendum et probandum, restando - di
contro
- intatta l'autonomia di ciascuna causa, dovendo così il Giudice decidere la singola causa unicamente in base ai fatti ivi tempestivamente allegati ed al materiale istruttorio in essa raccolto.
2. Come noto - ai sensi del combinato disposto degli artt. 2286, comma 1 e 2293 c.c. -
l'esclusione di un socio da una s.n.c. ad opera degli altri soci, deve essere supportata da “gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale”.
Come a più riprese chiarito dalla Suprema Corte (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 04/12/1995,
n. 12487), nelle società di persone le norme sull'esclusione del socio “per gravi inadempienze” hanno carattere speciale e sostitutivo rispetto alle disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive di cui agli art. 1453 e ss. c.c., le quali ultime non sono applicabili al contratto di società sia per la mancanza di interessi contrapposti tra il socio e l'ente sociale, sia per le diverse finalità cui esse sono preposte. Ed infatti, la risoluzione mette nel nulla il rapporto contrattuale nei confronti della parte inadempiente, con gli effetti restitutori di cui all'art. 1458 c.c., e, nel caso le parti in contratto siano soltanto due, elimina del tutto il rapporto con i reciproci obblighi restitutori delle parti di cui alla citata disposizione di legge;
l'esclusione del socio comporta, invece, soltanto lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente al socio inadempiente, con il diritto di quest'ultimo esclusivamente ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota, ma non anche, di per sé, lo scioglimento della società, neppure nel caso in cui i soci siano soltanto due, perché, in tale ipotesi, la società si scioglie solo se, nel termine dei sei mesi, non venga ripristinata la pluralità di soci.
A tanto va, altresì, aggiunto che “il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o le illiceità commesse dall'amministratore determinino non solo la revoca del mandato di amministratore e l'esercizio dell'azione di responsabilità espressamente prevista, ma anche l'esclusione da socio per la violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela delle finalità e degli interessi dell'ente” (Cassazione civile sez. I, 02/07/1988, n. 4404). Ed infatti, nelle società di persone - pur dovendosi mantenere ferma la distinzione concettuale tra obblighi connessi alla qualità di amministratore ed obblighi derivanti da quella di socio - nulla esclude che la violazione dei primi da parte del socio-amministratore assuma anche il carattere della inadempienza grave delle obbligazioni derivanti dal contratto sociale o dalla legge, considerata dall'art. 2286 c.c. come causa di esclusione dalla società.
3. Venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, priva di pregio risulta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di inammissibilità della domanda attorea per conflitto di interesse sollevata dalla difesa di , dovendosi al riguardo considerare che CP_1
in tema di società di persone il ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere una pronuncia di esclusione del socio è ammissibile - a norma dell'art. 2287, comma 3 c.c. - nel solo caso in cui la società sia composta soltanto da due soci (proprio come nella fattispecie per cui pende il presente procedimento), “su domanda dell'altro”.
Ciò premesso, ritiene questo Tribunale che la domanda con cui ha invocato Parte_1
l'esclusione di dalla società sia fondata e CP_1 Controparte_2
debba, pertanto, essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.
A tal riguardo, rilievo di per sé solo sufficiente a giustificare una statuizione di tal fatta assume la condotta tenuta da nella gestione dei pagamenti degli stipendi in favore dei CP_1
dipendenti della società.
E', infatti, emerso - come documentalmente comprovato dalle dichiarazioni rese per iscritto dai dipendenti della società sul retro delle buste paga e come anche univocamente confermato dai testi
, , , e tutti Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 Testimone_5
indifferenti, escussi nel corso della espletata istruttoria - che la convenuta era solita corrispondere ai dipendenti dell' in contanti e mai alla presenza di , somme Controparte_2 Parte_1
inferiori a quella riportate nelle busta paga, facendo poi firmare le stesse ai lavoratori nonostante queste recassero importi superiori a quelli da costoro realmente ed effettivamente percepiti.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa risultano concordanti e prive di contraddizioni che ne possano minare l'intrinseca attendibilità, tanto più che gli stessi non hanno alcun interesse all'esito della lite e risultano non aver avuto alcuna contenzioso con la società.
Posto che l'importo dei pagamenti degli stipendi degli operai risulta registrato fra le spese aziendali per l'ammontare indicato nelle buste paga, va da sé che - non essendo state le predette somme (pur prelevate dalle casse sociali) integralmente impiegate per la causale cui erano destinate e non avendo specificamente dedotto e provato quale sia stato l'utilizzo fatto delle somme CP_1
indebitamente trattenute e non versate ai dipendenti - è verosimile ritenere che delle stesse si sia appropriata la medesima e che le abbia reimpiegate per scopi estranei all'oggetto CP_1 sociale, tanto più ove si consideri che non risulta in alcun modo allegato (e, tantomeno, provato) che le stesse siano state riversate nelle casse della società o reimpiegate per il perseguimento dell'interesse della società.
Tale contegno è di gravità tale da integrare, da solo, il requisito delle “gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale” previsto dall'art. 2286, comma 1 c.c., così ampiamente giustificando la statuizione di esclusione di dalla società. CP_1
Tale condotta, infatti, non solo è idonea a compromettere la realizzazione dello scopo sociale a causa dei rischi cui ha esposto la compagine sociale (nella specie, legati al potenziale contenzioso che ne sarebbe potuto scaturire per il recupero di differenze retributive ed alle sanzioni che avrebbero potuto irrogare i competenti organi ispettivi e tributari), ma vìola l'obbligo primario, nascente dalla stipula del contratto di società, di collaborare per il perseguimento di risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo dell'attività imprenditoriale, oltre che i generali obblighi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto, i quali trovano fondamento nel dovere di solidarietà particolarmente rilevante nell'ambito dei rapporti interni tra soci di una società di persone, così integrando una grave violazione non solo degli obblighi derivanti dalla posizione di amministratore, ma anche di quelli connessi alla qualità di socio tenuto conto della funzione del patto sociale.
Tale assorbente e dirimente profilo rende del tutto superfluo lo scrutinio delle ulteriori condotte inadempienti ascritte dall'attore a parte convenuta nell'atto introduttivo del procedimento rubricato al n. 2279/19 R.G.
4. Ancor prima che totalmente lacunosa sotto il profilo probatorio, già connotata da deficit in punto di stretta allegazione risulta la domanda risarcitoria - che va, dunque, rigettata - con cui l'attore ha invocato la liquidazione del presunto danno non patrimoniale Parte_1
asseritamente patito (sub specie di danno all'immagine, alla reputazione personale ed imprenditoriale e morale), non essendo dato sapere in cosa si sia effettivamente concretizzato il lamentato pregiudizio che sarebbe venuto ad esistenza alla luce dei fatti dedotti nel libello introduttivo.
La facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone, da un lato che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile (di cui non è stata data prova nel caso di specie) e, dall'altro, che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno.
Nel caso in esame, parte istante non ha adeguatamente allegato (e, tanto meno, provato) l'esistenza di specifici elementi di fatto dai quali poter desumere l'esistenza e la consistenza del pregiudizio asseritamente patito a causa della condotta contra legem ascritta alla convenuta, motivo per cui la domanda di risarcimento danni va rigettata.
5. Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale con cui (nell'ambito del CP_1 procedimento n. 2279/19 R.G.) ha invocato l'esclusione di dalla società Parte_1
ovvero, in subordine, la sua rimozione da amministratore, va registrato che la contestata
“appropriazione indebita di somme di pertinenza della società” che la prima ha ascritto al secondo in sede di comparsa di costituzione, non ha trovato adeguato riscontro probatorio.
A tal riguardo è documentalmente provato che alla querela sporta dalla convenuta nei confronti dell'attore è seguito il processo penale n. 5637/17 RGNR e n.1550/19 RGT, definito dall'intestato
Tribunale in sede penale con la sentenza n. 331/2025, depositata il 10.3.2025, con la quale
[...]
è stato assolto dal reato di appropriazione indebita a lui ascritto perché “il fatto non Parte_1 sussiste”, essendo stato in detta sede accertato che l'imputato “abbia agito sempre per fini sociali, non essendo emerso in dibattimento che lo stesso abbia effettuato spese per ragioni egoistiche”, sostenendo “spese relative all'oggetto societario”.
Del pari relativi all'oggetto sociale sono i pagamenti di € 2.100,00 in favore di Controparte_3
(v. fattura n. 1 del 16.1.2018, quale onorario perizia valutativa dello stato colturale dei terreni
[...] della società) e di € 900,69 in favore del dott. agr. (v. fattura n. 1 del 18.1.2018); Persona_2
destinataria delle fatture è in ambo i casi, non a caso, la società Controparte_2
Circa, poi, la vicenda legata alla busta paga di € 13.000,00 risalente al lontano 2003, non si comprende in cosa si sostanzi la lamentata “distrazione di somme sociali” ove si consideri che parte eccipiente non ha nell'odierna sede posto in discussione l'effettiva esecuzione della sottesa prestazione di collaborazione.
Inidonea a fondare l'accoglimento della spiegata riconvenzionale è anche l'allegazione con cui ha rappresentato l'elevato livello di conflittualità che si è per anni consumato tra le CP_1
odierne parti in causa, con incomprensioni e dissidi personali e lavorativi, e con inconciliabili diversità di vedute avute nella gestione societaria - occasionate anche dal fatto che, per disposizione statutaria, l'ordinaria amministrazione era attribuita disgiuntamente ad ambo i soci - che ha dato la stura ad un robusto contenzioso in sede civile e penale.
Pertanto, la domanda riconvenzionale azionata da va rigettata. CP_1
6. Venendo all'esame del merito delle domande veicolate dalla società Controparte_2 nell'atto di citazione introduttivo del procedimento n. 2280-19 R.G., va da subito
[...]
evidenziata l'insussistenza di conflitto di interessi fra la società istante ed il legale rappresentante
, essendo questi socio amministratore non inadempiente per le ragioni testé Parte_1
illustrate. Come noto, “anche in tema di società di persone, la responsabilità dell'amministratore per
i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società è tenuta ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, come pure a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei predetti doveri” (Cassazione civile sez. I,
12/05/2021, n. 12567).
6.1 Ciò premesso, con riferimento alla richiesta di risarcimento avanzata dalla società in ordine alle poste di danno afferenti alla dedotta “vendita sottocosto e ante tempo” e alla “mancata vendita” di prodotti agricoli che la società imputata a ritiene questo Tribunale che gli assunti CP_1
attorei - a fronte delle altrui specifiche contestazioni - non hanno trovato il necessario riscontro probatorio, sicché la relativa richiesta va rigettata tenuto conto del fatto che, al di là delle mere dichiarazioni di intenti di potenziali acquirenti, non v'è rigorosa certezza che, tenuto conto della qualità e quantità di prodotto, si sarebbe potuto concretamente spuntare un prezzo di vendita più favorevole (nel primo caso) o si sarebbe certamente riusciti a vendere la merce sul mercato (nel secondo caso).
Analoghe considerazioni valgono per le vicende relative al legname.
6.2 Quanto, poi, alla richiesta risarcitoria afferente all'asserito pregiudizio che la società avrebbe patito per effetto della ridotta produzione lorda riconducibile alla non adeguata conduzione delle coltura aziendali facenti capo alla società istante, è da registrare che l'indagine peritale eseguita in seno al procedimento per ATP n. 1911-16 R.G. ha consentito di acclarare che le piante non presentavano adeguate condizioni vegetative a causa sia della eccessiva salinità del terreno, sia della potatura non eseguita secondo buona tecnica agronomica.
Tuttavia, sotto ambo i predetti profili l'esistenza del pur contestato danno non pare eziologicamente riconducibile all'operato dell'amministratore , ove si consideri che non è stato posta CP_1
in discussione la circostanza che tanto il personale incaricato delle operazioni di potatura quanto il tecnico agronomo avessero - con valutazione ex ante - le competenze professionali funzionali alla corretta esecuzione delle incombenze loro demandate, non potendosi evidentemente desumere in parte qua l'esistenza di una culpa in eligendo in capo alla convenuta sulla scorta del solo fatto che i predetti non ebbero a rendere una prestazione professionale adeguata.
6.3 Quanto al lamentato “illecito prelievo di utili”, va preliminarmente considerato che nelle società di persone il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c., alla approvazione del rendiconto, motivo per cui grava sull'amministratore fornire la prova dell'avvenuta approvazione dei rendiconti che diano ragione del maturarsi di tale diritto e, dunque, della legittimità dei corrispondenti prelievi. Nella propria comparsa di costituzione nulla ha riferito circa la necessaria ed CP_1
ineludibile approvazione dei rendiconti, motivo per cui la stessa va condannata alla restituzione degli importi a tale titolo percepiti per le annualità dal 2004 al 2013 ed ammontanti a complessivi €
164.696,89.
6.4 Quanto alle somme “indebitamente trattenute” da rispetto a quanto spettante ai CP_1
dipendenti della società secondo le rispettive busta paga, si ritiene che alcun ristoro spetti alla società attrice essendosi il danno de quo consumato a scapito dei lavoratori.
6.5 va, altresì, condannata a restituire l'ulteriore somma di € 46,50, avendo CP_1
ammesso di aver curato il pagamento di tale somma al per una Controparte_4
infrazione al Codice della Strada dalla medesima subìta, senza in alcun modo provare che la stessa sia stata elevata ai propri danni mentre era intenta a svolgere attività inerenti l'oggetto sociale.
Con riferimento alle ulteriori sanzioni amministrative, nulla può essere riconosciuto alla società istante in mancanza di prova dell'avvenuto pagamento delle sanzioni con somme attinte dalle casse sociali.
6.6 Nessun danno può dirsi prodotto in capo alla società attrice per le tasse ed imposte varie per le quali l'amministratrice convenuta avrebbe omesso il pagamento, avendo costei offerto prova documentale del sopravvenuto venir meno di tali obbligazioni in ragione di sgravi ed intervenuti pagamenti.
6.7 Del pari alcun danno ingiusto può dirsi derivato alle casse sociali dal fatto che all'acquisto di una golf nel 2004 sia seguito quello di una Nissan Qashquai nel 2009 e, infine, di una Nissan UK nel 2015.
Al riguardo, del tutto privo di riscontro probatorio è rimasto l'assunto attoreo secondo cui detti acquisti sarebbero stati ispirati da “ragioni edonistiche e personali” della convenuta;
per l'insussistenza del lamentato danno depongono, inoltre, gli anni di utilizzo delle predette autovetture - che, peraltro, appartengono notoriamente ad un segmento medio/basso e non certamente di lusso nel panorama del mercato automobilistico - e la significativa circostanza che all'acquisto di un nuovo mezzo si sia quasi sempre contestualmente accompagnata la vendita o la permuta del vecchio mezzo.
6.8 Certamente non produttiva di danno ingiusto può ritenersi anche la condotta con cui la convenuta ha commissionato la pulizia dei fossi di scolo e la posa in opera dei cancelli e della relativa recinzione (la cui messa a dimora non è stata completata per l'intero perimetro dei terreni de quibus anche per gli screzi insorti tra le parti anche sotto tale versante); i relativi esborsi non possono certamente essere considerati inutili o voluttuari se solo si considerano i ripetuti episodi di furto verificatisi nel corso degli anni sui terreni in questione, per come documentato dalle denunce sporte alle autorità di competenza (v. all. 86, 87 e 88 del fascicolo di parte convenuta).
E così anche per la vendita di attrezzature aziendali, essendo i relativi proventi confluiti nelle casse della società.
Pertanto, alla luce di tale complessivo ordine di considerazioni, va condanna al CP_1
pagamento - in favore della - della complessiva somma Controparte_2
pari ad € 164.743,39 per le causali illustrate ai punti 6.3 e 6.5, oltre interessi dal dì della domanda e sino al soddisfo.
7. Inammissibile risulta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di CP_1
non essendo quest'ultimo parte processuale nel procedimento riunito Parte_1
rubricato al n. 2280-19 R.G., in linea con quanto supra illustrato al punto sub 1.
8. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 1.400,00 per la fase di studio;
€ 1.200,00 per la fase introduttiva;
€ 3.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.400,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 2279/2019 R.G. (cui è stato riunito il procedimento rubricato al n. 2280/2019 R.G.) - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita
- così provvede:
1. In accoglimento della domanda avanzata da , dispone l'esclusione del Parte_1
socio-amministratore dalla compagine societaria “ CP_1 Controparte_2
, per le ragioni illustrate in parte motiva.
[...]
2. Rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da . Parte_1
3. Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da nei confronti di CP_1 [...]
nel procedimento rubricato al n. 2279-19 R.G.. Parte_1
4. Condanna al pagamento - in favore della CP_1 Controparte_2
- della complessiva somma pari ad € 164.743,39 per le causali illustrate ai punti 6.3 e 6.5 di
[...]
parte motiva, oltre interessi dal dì della domanda e sino al soddisfo.
5. Dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata da nel CP_1
procedimento rubricato al n. 2280-19 R.G.. 6. Condanna a rifondere - in favore di - gli onorari di lite del CP_1 Parte_1
presente giudizio che vengono liquidati in € 9.000,00, oltre ad € 636,17 per esborsi ed accessori come per legge.
7. Condanna a rifondere - in favore di - CP_1 Controparte_2
gli onorari di lite del presente giudizio che vengono liquidati in € 9.000,00, oltre ad € 581,77 per esborsi ed accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari, in data 7 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alessandra
Minardi.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2279 del R.G.A.C. 2019 (cui è stato riunito il procedimento rubricato al n. 2280/2019 R.G.), promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AO IT;
- attore- contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca CP_1 C.F._2
Carolillo;
- convenuta -
(anche nel procedimento R.G. 2280/2019) nonché
(P.IVA/C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marietta De Rango;
- società attrice -
(nel procedimento R.G. 2280/2019)
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio la Parte_1
convenuta in epigrafe - socia ed amministratrice, unitamente all'attore medesimo, della società
- al fine di ottenere l'esclusione della stessa dalla predetta Controparte_2
società per i gravi inadempimenti alla medesima ascritti o, comunque, la revoca, oltre al risarcimento dei danni.
A tal fine ha lamentato: 1) “l'estromissione di fatto del dall'amministrazione Parte_1 della società”; 2) “l'incapacità da parte di ad occuparsi delle attività d'interesse CP_1 aziendale”; 3) “l'appropriazione di somme da parte di mediante falsa indicazione CP_1 dei corrispettivi nelle buste paga dei dipendenti (per come dichiarato dai dipendenti medesimi)”; 4)
“sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada commesse da CP_1
e da quest'ultima addebitate alla società”; 5) “costo domande agea presso cia di Corigliano
[...]
Calabro”; 6) “avviso di accertamento IMU e contributi consorzio di bonifica”; 7) “acquisti non congrui rispetto alle esigenze ed al patrimonio dell'azienda e motivati da ragioni edonistiche e personali (acquisto ripetuto di costose autovetture)”; 8) la “realizzazione di opere non utili all'azienda ed in violazione della disciplina edilizia”; 9) l'“avvio di pratiche all'insaputa dell'altro amministratore”; 10) la “vendita di attrezzature aziendali”; 11) l'“avvio di cause nell'interesse della società in maniera unilaterale”; 12) l'“indicazione nei bilanci e resoconti di una cassa inesistente”.
Ha così insistito per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “accertare i singoli comportamenti in violazione dei doveri dell'amministratore per come indicati nel presente atto, dichiarando altresì la nullità, l'inefficacia e comunque annullando gli atti posti in essere in violazione di norme imperative e di diritti indisponibili, e per l'effetto: 1) disporre che CP_1
sia esclusa (e, di riflesso, come amministratore) con effetto immediato dalla società
[...]
e, ove le inadempienze di non siano Controparte_2 CP_1
ritenute tali da far venire meno il vincolo sociale, disporne comunque la revoca da amministratore di detta società, ordinandole in ogni caso il deposito immediato su conto corrente della società sopra indicati di ogni somma di denaro sociale detenuta e presso il Commercialista della società
Dr. di tutta la documentazione sociale detenuta (Quaderno di Campagna 2017 Parte_2
timbrato e vistato dai tecnici in occasione del controllo eseguito il 20.12.17; Quaderno di Pt_3 campagna 2019; documentazione inerente la sicurezza aziendale;
contratto di vendita “Rubino” gennaio 2019; contratto di vendita Valencia annata 2019; comunicazione con la quale CP_1
avrebbe contestato ai Sigg.ri l'assenza ingiustificata dal lavoro). 2) per le causali
[...] Pt_4 esposte in narrativa, condannare la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attore, liquidabili anche equitativamente nella somma di € 50.000,00 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
gradatamente potrà essere emessa sentenza generica di condanna ex art.278 comma 1, cpc, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre tutti gli accessori come per legge. Il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata il 5.2.2020 si è costituita in giudizio la quale ha impugnato e contestato le avverse deduzioni e conclusioni, CP_1
ribadendo la piena legittimità e correttezza del proprio operato, così insistendo nell'accoglimento delle conclusioni che nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. così venivano precisate: “1) Voglia il Tribunale adito rigettare le domande proposte da controparte in quanto inammissibili, infondate e comunque non provate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
2)in via riconvenzionale, disporre l'esclusione del socio dalla società Parte_1 per grave inadempimento e, in subordine, nell'ipotesi in Controparte_2
cui le sue inadempienze non siano ritenuti tali da determinare il venir meno del vincolo sociale disporre la sua revoca da amministratore. In ordine al procedimento n. 2280/2019 RGAC, Voglia il
Tribunale adito: in via pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo al socio
e il relativo difetto di rappresentanza;
Nel merito dichiarare infondata e Parte_1
comunque non provate in fatto e in diritto le domande proposte da controparte, per tutte le ragioni esposte nel presente atto. In via riconvenzionale, accertare che i singoli comportamenti posti in essere dall'amministratore sono stati posti in violazione dei doveri Parte_1 dell'amministratore, e in violazione delle norme di legge e dello statuto societario, per come dedotti nel presente atto;
conseguentemente, condannare il Dott. al risarcimento Parte_1
dei danni indicati nel presente scritto in favore della società Controparte_2
che si quantificano in €. 500.000,00 e/o in quella somma maggiore o minore che verrà
[...]
accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze.”.
Con separato giudizio n. 2280/2019 R.G. la compagine societaria Controparte_2
in persona del socio e amministratore , ha convenuto in giudizio
[...] Parte_1
quale socia e amministratrice della predetta società unitamente al CP_1 [...]
, invocando l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: "accertare i Parte_1 singoli comportamenti in violazione dei doveri dell'amministratore per come indicati nel presente atto, dichiarando altresì la nullità, l'inefficacia e comunque annullando gli atti posti in essere in violazione di norme imperative e di diritti indisponibili, e per l'effetto condannare CP_1
alla restituzione (compresi, a titolo indicativo e non esaustivo, gli utili illecitamente percepiti e la cassa illecitamente detenuta, rinviando nel dettaglio delle singole contestazioni a quanto esposto) ed al risarcimento dei danni indicati in narrativa in favore della società attrice, che si quantificano le une e gli altri complessivamente in €.850.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore che sarà specificata in corso di causa o comunque ritenuta dovuta dal Giudice secondo istruttorie e secondo equità. Vorrà, inoltre, l'Ill.mo Giudicante accertare gli errori nei rendiconti e nei bilanci e conseguentemente ordinarne la rettifica per come indicato in narrativa, nonché ordinare il deposito immediato (e comunque entro la prima udienza o comunque nei termini ritenuti di legge) presso la sede del commercialista o in giudizio di tutta la documentazione aziendale in possesso di Pt_2
e relativa all'attività svolta ed ai rendiconti dal 2013 al 2019. Con riserva di CP_1
chiedere i danni maturandi che rimarranno esclusi dal presente procedimento, perché ad esso successivi, in separato giudizio. Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Con il favore di interessi e rivoluzione. Con condanna alle spese ed onorari di lite, comprese le CTP. In ultimo, vorrà il Giudicante condannare la convenuta alla refusione in favore della società attrice di tutte le spese e compensi sostenuti per il procedimento di accertamento tecnico preventivo
n.1811/2016 Rg svoltosi innanzi l'intestato Tribunale – Giudice Dr - Guglielmo Manera contro
(pertanto, spese corrisposte dalla società attrice al proprio difensore costituito CP_1
Avv. Marietta De Rango, ai propri periti di parte Dr. e al CTU Persona_1 Persona_2
Dr. , per come saranno quantificati e comprovati in corso di causa), il cui Persona_3 fascicolo vorrà sin d'ora acquisire ed utilizzare ai fini della decisione ”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata telematicamente il 16.4.2020 si è costituita nel predetto giudizio la quale ha impugnato e contestato le avverse CP_1
deduzioni e conclusioni, ribadendo la piena legittimità e correttezza del proprio operato ed insistendo nell'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia il Tribunale adito : in via pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo al socio
[...]
e il relativo difetto di rappresentanza;
Nel merito dichiarare infondata e comunque Parte_1
non provate in fatto e in diritto le domande proposte da controparte, per tutte le ragioni esposte nel presente atto. In via riconvenzionale, accertare che i singoli comportamenti posti in essere dall'amministratore sono stati posti in violazione dei doveri Parte_1 dell'amministratore, e in violazione delle norme di legge e dello statuto societario, per come dedotti nel presente atto;
conseguentemente, condannare il Dott. al risarcimento Parte_1
dei danni indicati nel presente scritto in favore della società Controparte_2
che si quantificano in €.500.000,00 e/o in quella somma maggiore o minore che verrà
[...]
accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze”.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. la , nel Controparte_2 reiterare le conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione, ha eccepito, altresì, la “carenza di legittimazione attiva del socio e della società per come da quest'ultima costituita in CP_1
giudizio 2280/2019 e rappresentata ed al contempo quella di legittimazione passiva di parte esponente in ordine alla domanda di danni proposta nei confronti di Parte_1 contenuta nell'atto di costituzione depositato nel giudizio proposto per danni dalla CP_2
con conseguente dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità”.
[...]
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. , nel reiterare le conclusioni Parte_1 già rassegnate nell'atto di citazione, ha eccepito, altresì, la “inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità dell'avversa domanda riconvenzionale e, senza acquiescenza, la sua infondatezza e se ne chiede il rigetto”. Disposta la riunione al presente procedimento di quello rubricato al n. 2280/2019 R.G., il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale, interrogatorio formale di ed CP_1
espletamento della prova per testi;
all'udienza “cartolare” del 3.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Costituisce approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui la riunione delle cause non realizza una vera e propria fusione dei relativi procedimenti tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo thema decidendum et probandum, restando - di
contro
- intatta l'autonomia di ciascuna causa, dovendo così il Giudice decidere la singola causa unicamente in base ai fatti ivi tempestivamente allegati ed al materiale istruttorio in essa raccolto.
2. Come noto - ai sensi del combinato disposto degli artt. 2286, comma 1 e 2293 c.c. -
l'esclusione di un socio da una s.n.c. ad opera degli altri soci, deve essere supportata da “gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale”.
Come a più riprese chiarito dalla Suprema Corte (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 04/12/1995,
n. 12487), nelle società di persone le norme sull'esclusione del socio “per gravi inadempienze” hanno carattere speciale e sostitutivo rispetto alle disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive di cui agli art. 1453 e ss. c.c., le quali ultime non sono applicabili al contratto di società sia per la mancanza di interessi contrapposti tra il socio e l'ente sociale, sia per le diverse finalità cui esse sono preposte. Ed infatti, la risoluzione mette nel nulla il rapporto contrattuale nei confronti della parte inadempiente, con gli effetti restitutori di cui all'art. 1458 c.c., e, nel caso le parti in contratto siano soltanto due, elimina del tutto il rapporto con i reciproci obblighi restitutori delle parti di cui alla citata disposizione di legge;
l'esclusione del socio comporta, invece, soltanto lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente al socio inadempiente, con il diritto di quest'ultimo esclusivamente ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota, ma non anche, di per sé, lo scioglimento della società, neppure nel caso in cui i soci siano soltanto due, perché, in tale ipotesi, la società si scioglie solo se, nel termine dei sei mesi, non venga ripristinata la pluralità di soci.
A tanto va, altresì, aggiunto che “il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o le illiceità commesse dall'amministratore determinino non solo la revoca del mandato di amministratore e l'esercizio dell'azione di responsabilità espressamente prevista, ma anche l'esclusione da socio per la violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela delle finalità e degli interessi dell'ente” (Cassazione civile sez. I, 02/07/1988, n. 4404). Ed infatti, nelle società di persone - pur dovendosi mantenere ferma la distinzione concettuale tra obblighi connessi alla qualità di amministratore ed obblighi derivanti da quella di socio - nulla esclude che la violazione dei primi da parte del socio-amministratore assuma anche il carattere della inadempienza grave delle obbligazioni derivanti dal contratto sociale o dalla legge, considerata dall'art. 2286 c.c. come causa di esclusione dalla società.
3. Venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, priva di pregio risulta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di inammissibilità della domanda attorea per conflitto di interesse sollevata dalla difesa di , dovendosi al riguardo considerare che CP_1
in tema di società di persone il ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere una pronuncia di esclusione del socio è ammissibile - a norma dell'art. 2287, comma 3 c.c. - nel solo caso in cui la società sia composta soltanto da due soci (proprio come nella fattispecie per cui pende il presente procedimento), “su domanda dell'altro”.
Ciò premesso, ritiene questo Tribunale che la domanda con cui ha invocato Parte_1
l'esclusione di dalla società sia fondata e CP_1 Controparte_2
debba, pertanto, essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.
A tal riguardo, rilievo di per sé solo sufficiente a giustificare una statuizione di tal fatta assume la condotta tenuta da nella gestione dei pagamenti degli stipendi in favore dei CP_1
dipendenti della società.
E', infatti, emerso - come documentalmente comprovato dalle dichiarazioni rese per iscritto dai dipendenti della società sul retro delle buste paga e come anche univocamente confermato dai testi
, , , e tutti Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 Testimone_5
indifferenti, escussi nel corso della espletata istruttoria - che la convenuta era solita corrispondere ai dipendenti dell' in contanti e mai alla presenza di , somme Controparte_2 Parte_1
inferiori a quella riportate nelle busta paga, facendo poi firmare le stesse ai lavoratori nonostante queste recassero importi superiori a quelli da costoro realmente ed effettivamente percepiti.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa risultano concordanti e prive di contraddizioni che ne possano minare l'intrinseca attendibilità, tanto più che gli stessi non hanno alcun interesse all'esito della lite e risultano non aver avuto alcuna contenzioso con la società.
Posto che l'importo dei pagamenti degli stipendi degli operai risulta registrato fra le spese aziendali per l'ammontare indicato nelle buste paga, va da sé che - non essendo state le predette somme (pur prelevate dalle casse sociali) integralmente impiegate per la causale cui erano destinate e non avendo specificamente dedotto e provato quale sia stato l'utilizzo fatto delle somme CP_1
indebitamente trattenute e non versate ai dipendenti - è verosimile ritenere che delle stesse si sia appropriata la medesima e che le abbia reimpiegate per scopi estranei all'oggetto CP_1 sociale, tanto più ove si consideri che non risulta in alcun modo allegato (e, tantomeno, provato) che le stesse siano state riversate nelle casse della società o reimpiegate per il perseguimento dell'interesse della società.
Tale contegno è di gravità tale da integrare, da solo, il requisito delle “gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale” previsto dall'art. 2286, comma 1 c.c., così ampiamente giustificando la statuizione di esclusione di dalla società. CP_1
Tale condotta, infatti, non solo è idonea a compromettere la realizzazione dello scopo sociale a causa dei rischi cui ha esposto la compagine sociale (nella specie, legati al potenziale contenzioso che ne sarebbe potuto scaturire per il recupero di differenze retributive ed alle sanzioni che avrebbero potuto irrogare i competenti organi ispettivi e tributari), ma vìola l'obbligo primario, nascente dalla stipula del contratto di società, di collaborare per il perseguimento di risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo dell'attività imprenditoriale, oltre che i generali obblighi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto, i quali trovano fondamento nel dovere di solidarietà particolarmente rilevante nell'ambito dei rapporti interni tra soci di una società di persone, così integrando una grave violazione non solo degli obblighi derivanti dalla posizione di amministratore, ma anche di quelli connessi alla qualità di socio tenuto conto della funzione del patto sociale.
Tale assorbente e dirimente profilo rende del tutto superfluo lo scrutinio delle ulteriori condotte inadempienti ascritte dall'attore a parte convenuta nell'atto introduttivo del procedimento rubricato al n. 2279/19 R.G.
4. Ancor prima che totalmente lacunosa sotto il profilo probatorio, già connotata da deficit in punto di stretta allegazione risulta la domanda risarcitoria - che va, dunque, rigettata - con cui l'attore ha invocato la liquidazione del presunto danno non patrimoniale Parte_1
asseritamente patito (sub specie di danno all'immagine, alla reputazione personale ed imprenditoriale e morale), non essendo dato sapere in cosa si sia effettivamente concretizzato il lamentato pregiudizio che sarebbe venuto ad esistenza alla luce dei fatti dedotti nel libello introduttivo.
La facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone, da un lato che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile (di cui non è stata data prova nel caso di specie) e, dall'altro, che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno.
Nel caso in esame, parte istante non ha adeguatamente allegato (e, tanto meno, provato) l'esistenza di specifici elementi di fatto dai quali poter desumere l'esistenza e la consistenza del pregiudizio asseritamente patito a causa della condotta contra legem ascritta alla convenuta, motivo per cui la domanda di risarcimento danni va rigettata.
5. Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale con cui (nell'ambito del CP_1 procedimento n. 2279/19 R.G.) ha invocato l'esclusione di dalla società Parte_1
ovvero, in subordine, la sua rimozione da amministratore, va registrato che la contestata
“appropriazione indebita di somme di pertinenza della società” che la prima ha ascritto al secondo in sede di comparsa di costituzione, non ha trovato adeguato riscontro probatorio.
A tal riguardo è documentalmente provato che alla querela sporta dalla convenuta nei confronti dell'attore è seguito il processo penale n. 5637/17 RGNR e n.1550/19 RGT, definito dall'intestato
Tribunale in sede penale con la sentenza n. 331/2025, depositata il 10.3.2025, con la quale
[...]
è stato assolto dal reato di appropriazione indebita a lui ascritto perché “il fatto non Parte_1 sussiste”, essendo stato in detta sede accertato che l'imputato “abbia agito sempre per fini sociali, non essendo emerso in dibattimento che lo stesso abbia effettuato spese per ragioni egoistiche”, sostenendo “spese relative all'oggetto societario”.
Del pari relativi all'oggetto sociale sono i pagamenti di € 2.100,00 in favore di Controparte_3
(v. fattura n. 1 del 16.1.2018, quale onorario perizia valutativa dello stato colturale dei terreni
[...] della società) e di € 900,69 in favore del dott. agr. (v. fattura n. 1 del 18.1.2018); Persona_2
destinataria delle fatture è in ambo i casi, non a caso, la società Controparte_2
Circa, poi, la vicenda legata alla busta paga di € 13.000,00 risalente al lontano 2003, non si comprende in cosa si sostanzi la lamentata “distrazione di somme sociali” ove si consideri che parte eccipiente non ha nell'odierna sede posto in discussione l'effettiva esecuzione della sottesa prestazione di collaborazione.
Inidonea a fondare l'accoglimento della spiegata riconvenzionale è anche l'allegazione con cui ha rappresentato l'elevato livello di conflittualità che si è per anni consumato tra le CP_1
odierne parti in causa, con incomprensioni e dissidi personali e lavorativi, e con inconciliabili diversità di vedute avute nella gestione societaria - occasionate anche dal fatto che, per disposizione statutaria, l'ordinaria amministrazione era attribuita disgiuntamente ad ambo i soci - che ha dato la stura ad un robusto contenzioso in sede civile e penale.
Pertanto, la domanda riconvenzionale azionata da va rigettata. CP_1
6. Venendo all'esame del merito delle domande veicolate dalla società Controparte_2 nell'atto di citazione introduttivo del procedimento n. 2280-19 R.G., va da subito
[...]
evidenziata l'insussistenza di conflitto di interessi fra la società istante ed il legale rappresentante
, essendo questi socio amministratore non inadempiente per le ragioni testé Parte_1
illustrate. Come noto, “anche in tema di società di persone, la responsabilità dell'amministratore per
i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società è tenuta ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, come pure a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei predetti doveri” (Cassazione civile sez. I,
12/05/2021, n. 12567).
6.1 Ciò premesso, con riferimento alla richiesta di risarcimento avanzata dalla società in ordine alle poste di danno afferenti alla dedotta “vendita sottocosto e ante tempo” e alla “mancata vendita” di prodotti agricoli che la società imputata a ritiene questo Tribunale che gli assunti CP_1
attorei - a fronte delle altrui specifiche contestazioni - non hanno trovato il necessario riscontro probatorio, sicché la relativa richiesta va rigettata tenuto conto del fatto che, al di là delle mere dichiarazioni di intenti di potenziali acquirenti, non v'è rigorosa certezza che, tenuto conto della qualità e quantità di prodotto, si sarebbe potuto concretamente spuntare un prezzo di vendita più favorevole (nel primo caso) o si sarebbe certamente riusciti a vendere la merce sul mercato (nel secondo caso).
Analoghe considerazioni valgono per le vicende relative al legname.
6.2 Quanto, poi, alla richiesta risarcitoria afferente all'asserito pregiudizio che la società avrebbe patito per effetto della ridotta produzione lorda riconducibile alla non adeguata conduzione delle coltura aziendali facenti capo alla società istante, è da registrare che l'indagine peritale eseguita in seno al procedimento per ATP n. 1911-16 R.G. ha consentito di acclarare che le piante non presentavano adeguate condizioni vegetative a causa sia della eccessiva salinità del terreno, sia della potatura non eseguita secondo buona tecnica agronomica.
Tuttavia, sotto ambo i predetti profili l'esistenza del pur contestato danno non pare eziologicamente riconducibile all'operato dell'amministratore , ove si consideri che non è stato posta CP_1
in discussione la circostanza che tanto il personale incaricato delle operazioni di potatura quanto il tecnico agronomo avessero - con valutazione ex ante - le competenze professionali funzionali alla corretta esecuzione delle incombenze loro demandate, non potendosi evidentemente desumere in parte qua l'esistenza di una culpa in eligendo in capo alla convenuta sulla scorta del solo fatto che i predetti non ebbero a rendere una prestazione professionale adeguata.
6.3 Quanto al lamentato “illecito prelievo di utili”, va preliminarmente considerato che nelle società di persone il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c., alla approvazione del rendiconto, motivo per cui grava sull'amministratore fornire la prova dell'avvenuta approvazione dei rendiconti che diano ragione del maturarsi di tale diritto e, dunque, della legittimità dei corrispondenti prelievi. Nella propria comparsa di costituzione nulla ha riferito circa la necessaria ed CP_1
ineludibile approvazione dei rendiconti, motivo per cui la stessa va condannata alla restituzione degli importi a tale titolo percepiti per le annualità dal 2004 al 2013 ed ammontanti a complessivi €
164.696,89.
6.4 Quanto alle somme “indebitamente trattenute” da rispetto a quanto spettante ai CP_1
dipendenti della società secondo le rispettive busta paga, si ritiene che alcun ristoro spetti alla società attrice essendosi il danno de quo consumato a scapito dei lavoratori.
6.5 va, altresì, condannata a restituire l'ulteriore somma di € 46,50, avendo CP_1
ammesso di aver curato il pagamento di tale somma al per una Controparte_4
infrazione al Codice della Strada dalla medesima subìta, senza in alcun modo provare che la stessa sia stata elevata ai propri danni mentre era intenta a svolgere attività inerenti l'oggetto sociale.
Con riferimento alle ulteriori sanzioni amministrative, nulla può essere riconosciuto alla società istante in mancanza di prova dell'avvenuto pagamento delle sanzioni con somme attinte dalle casse sociali.
6.6 Nessun danno può dirsi prodotto in capo alla società attrice per le tasse ed imposte varie per le quali l'amministratrice convenuta avrebbe omesso il pagamento, avendo costei offerto prova documentale del sopravvenuto venir meno di tali obbligazioni in ragione di sgravi ed intervenuti pagamenti.
6.7 Del pari alcun danno ingiusto può dirsi derivato alle casse sociali dal fatto che all'acquisto di una golf nel 2004 sia seguito quello di una Nissan Qashquai nel 2009 e, infine, di una Nissan UK nel 2015.
Al riguardo, del tutto privo di riscontro probatorio è rimasto l'assunto attoreo secondo cui detti acquisti sarebbero stati ispirati da “ragioni edonistiche e personali” della convenuta;
per l'insussistenza del lamentato danno depongono, inoltre, gli anni di utilizzo delle predette autovetture - che, peraltro, appartengono notoriamente ad un segmento medio/basso e non certamente di lusso nel panorama del mercato automobilistico - e la significativa circostanza che all'acquisto di un nuovo mezzo si sia quasi sempre contestualmente accompagnata la vendita o la permuta del vecchio mezzo.
6.8 Certamente non produttiva di danno ingiusto può ritenersi anche la condotta con cui la convenuta ha commissionato la pulizia dei fossi di scolo e la posa in opera dei cancelli e della relativa recinzione (la cui messa a dimora non è stata completata per l'intero perimetro dei terreni de quibus anche per gli screzi insorti tra le parti anche sotto tale versante); i relativi esborsi non possono certamente essere considerati inutili o voluttuari se solo si considerano i ripetuti episodi di furto verificatisi nel corso degli anni sui terreni in questione, per come documentato dalle denunce sporte alle autorità di competenza (v. all. 86, 87 e 88 del fascicolo di parte convenuta).
E così anche per la vendita di attrezzature aziendali, essendo i relativi proventi confluiti nelle casse della società.
Pertanto, alla luce di tale complessivo ordine di considerazioni, va condanna al CP_1
pagamento - in favore della - della complessiva somma Controparte_2
pari ad € 164.743,39 per le causali illustrate ai punti 6.3 e 6.5, oltre interessi dal dì della domanda e sino al soddisfo.
7. Inammissibile risulta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di CP_1
non essendo quest'ultimo parte processuale nel procedimento riunito Parte_1
rubricato al n. 2280-19 R.G., in linea con quanto supra illustrato al punto sub 1.
8. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 1.400,00 per la fase di studio;
€ 1.200,00 per la fase introduttiva;
€ 3.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.400,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 2279/2019 R.G. (cui è stato riunito il procedimento rubricato al n. 2280/2019 R.G.) - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita
- così provvede:
1. In accoglimento della domanda avanzata da , dispone l'esclusione del Parte_1
socio-amministratore dalla compagine societaria “ CP_1 Controparte_2
, per le ragioni illustrate in parte motiva.
[...]
2. Rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da . Parte_1
3. Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da nei confronti di CP_1 [...]
nel procedimento rubricato al n. 2279-19 R.G.. Parte_1
4. Condanna al pagamento - in favore della CP_1 Controparte_2
- della complessiva somma pari ad € 164.743,39 per le causali illustrate ai punti 6.3 e 6.5 di
[...]
parte motiva, oltre interessi dal dì della domanda e sino al soddisfo.
5. Dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata da nel CP_1
procedimento rubricato al n. 2280-19 R.G.. 6. Condanna a rifondere - in favore di - gli onorari di lite del CP_1 Parte_1
presente giudizio che vengono liquidati in € 9.000,00, oltre ad € 636,17 per esborsi ed accessori come per legge.
7. Condanna a rifondere - in favore di - CP_1 Controparte_2
gli onorari di lite del presente giudizio che vengono liquidati in € 9.000,00, oltre ad € 581,77 per esborsi ed accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari, in data 7 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alessandra
Minardi.