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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/11/2025, n. 5335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5335 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
n. 15007/2023 R.G. n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15007 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 BI CH Controparte_1 AN MA LV
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 CP_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10
11 Controparte_11
12 Controparte_12
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_13
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
Dott. Giovanni Calasso 1
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 19.10.2023
1. nato a [...] il [...], codice Controparte_1 fiscale brasiliano n. , residente in 11367, Irlanda, Mews 2 C.F._1 Quinsborough House;
2. , nato a [...] il [...], codice Controparte_2 fiscale brasiliano n. , residente in 13448-458, Eng. Coelho C.F._2 (Brasile), Via Valdinei Moreira n° 14;
3. nata a [...] il [...], Controparte_3 codice fiscale brasiliano n. , residente in 13184-130, HO C.F._3 (Brasile), Via Stefano Galusni n° 428;
4. , nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_4 brasiliano n. , residente in [...] n° 382;
5. , nato a [...] il [...], codice Controparte_5 fiscale brasiliano n. , residente in 20763, Maryland (Stati Uniti), C.F._5 Canterbury Riding n° 9210;
6. nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_6 brasiliano n. , residente in 14055-390, Ribeirao TO (Brasile), C.F._6 Via Natal n° 53;
7. nato a [...] il [...], codice fiscale CP_7 brasiliano n. , residente in [...] Brasil n° 345;
8. nato a [...] (Brasile) il 17.04.2003, codice fiscale Controparte_8 brasiliano n. , residente in [...] Brasil n° 345;
Dott. Giovanni Calasso 2
9. nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_9 brasiliano n. , residente in [...] Brasil n° 345;
10. nata a [...] il [...], Controparte_10 codice fiscale brasiliano n. , residente in 15040-030, AO OS do C.F._10 RI TO (Brasile), Via Elias Abraao n° 200;
11. nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_11 brasiliano n. , residente in [...], Irlanda, Joe Sartini Court n° C.F._11 26;
12. nato a [...] il Controparte_12 30.03.1993, codice fiscale brasiliano n. , residente in 15040-213, C.F._12 AO OS do RI TO (Brasile), Via Joao Benedito Scardova n° 3365,
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_13 formulando le seguenti conclusioni:
Accertare la sussistenza in capo ai ricorrenti dei requisiti di legge per il riconoscimento dello status civitatis italiano jure sanguinis e, conseguentemente, accogliere la domanda, ordinando al , in persona del Ministro Controparte_13 pro-tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di Legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana sin dalla nascita dei sig.ri Controparte_1
Controparte_2 CP_7 Controparte_9
,
[...] Controparte_8 Controparte_6 CP_3
,
[...] Controparte_5 Controparte_4 [...]
, e Controparte_12 Controparte_10 Controparte_11 provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e competenze di lite.
A sostegno della domanda precisavano che:
erano discendenti della cittadina italiana sig.ra (o Persona_1 [...]
o o – cfr. doc. 47 fascicolo Per_2 Persona_3 Persona_4 ricorrenti), figlia di e nata a [...] Persona_5 Parte_1
Dott. Giovanni Calasso 3
del Ghebbo (RO), il 30.06.1892, la quale non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si era mai naturalizzata cittadina brasiliana.
- in data 23.11.1912, a Taquaritinga (Brasile), la sig.ra Persona_1 contraeva matrimonio con e dalla loro unione nascevano due Persona_6 figli:
• , il 20.02.1915, a Taquaritinga (Brasile), che Parte_2 contraeva matrimonio con la Sig.ra il Parte_3 19.09.1935 a Santa AD (Brasile) e dalla loro unione nascevano due figlie:
➢ il 06.07.1936, a Santa AD (Brasile), la quale si Parte_4 univa in matrimonio con il Sig. il Persona_7 27.06.1953 a DR (Brasile) e dalla loro unione nascevano due figli: nata il [...] a [...] Parte_5 D'Oeste (Brasile) la quale contraeva matrimonio con il Sig. il 23.12.1981, a Persona_8 AO UL (Brasile) e dalla loro unione nasceva:
❖ il CP_1 Controparte_2
07.04.1989, a Curitiba (Brasile), odierno ricorrente che sposava la Sig.ra
[...]
il 19.08.2013 a Persona_9 Tatui (Brasile);
il 24.12.1958, a NA Parte_6 (Brasile) che si univa in matrimonio, il 25.09.1981, a AO UL (Brasile), con la Sig.ra
[...]
e dalla loro unione nasceva: CP_14
il Parte_7 30.03.1983 a AO UL (Brasile), odierno ricorrente, che si univa in matrimonio con la Sig.ra il Parte_8 13.03.2009 a AO UL (Brasile);
il 25.06.1939, a DA (Brasile), Controparte_15 la quale si univa in matrimonio con il Sig.
[...]
il 31.03.1956, a DA (Brasile) e CP_16 dalla loro unione nascevano:
il 12.06.1958, a Parte_9
DA (Brasile), la quale si univa in matrimonio con il Sig. il 02.07.1978 a CP_17 HO (Brasile) e dalla loro unione nasceva:
❖ il 10.04.1979 a Sumare CP_7
(Brasile), odierno ricorrente, che sposava la Sig.ra il Persona_10 03.11.2000 a Guapiara (Brasile) e dalla loro
Dott. Giovanni Calasso 4
unione nascevano:
▪ il Controparte_9
21.05.2001, a Guapiara (Brasile), oierno ricorrente;
▪ il Controparte_8
17.04.2003, a Guapiara (Brasile), odierno ricorrente;
✓ il 03.08.1963, a Parte_10
NA (Brasile), la quale contraeva matrimonio con il Sig. il 18.10.1978 a Persona_11 HO (Brasile) e dalla loro unione nasceva:
❖ il 27.03.1982, a Sumare Controparte_6
(Brasile), odierno ricorrente, che sposava la Sig.ra il Persona_12 14.11.2007 a Sumare (Brasile) e dalla loro unione nascevano:
▪ il Persona_13
09.01.2012 a Ribeirao TO (Brasile);
▪ OC , il Persona_14
06.03.2018 a Ribeirao TO (Brasile);
il 21.11.1966 a Parte_11
NA (Brasile), odierna ricorrente, che si univa in prime nozze, il 30.05.1985 a HO (Brasile), con il Sig. e dalla loro unione Parte_12 nascevano:
❖ il Controparte_5
02.11.1985 a Sumare (Brasile), odierno ricorrente, che contraeva matrimonio con la Sig.ra Persona_15
, il 23.12.2010, a HO
[...] (Brasile) e dalla loro unione nasceva:
▪ il Persona_16
28.03.2018 a Maryland (Stati Uniti);
❖ il 29.01.1989 a Sumare Controparte_4
(Brasile), odierna ricorrente;
La Sig.ra contraeva Controparte_3 seconde nozze il 21.10.2005, con il Sig. Parte_13 a HO (Brasile) e dalla loro unione nasceva:
❖ il 11.08.2007, a Persona_17
Sumare (Brasile);
Dott. Giovanni Calasso 5
• , il 10.08.1935, a Taquaritinga (Brasile) che si univa in Parte_14 matrimonio con la Sig.ra il Parte_15 17.09.1955, a DA (Brasile) e dalla loro unione nascevano:
➢ il 14.01.1961, a Maua (Brasile), il quale si Parte_16 Contr univa in matrimonio con la Sig.ra Parte_17
, il 22.12.1990, a UP (Brasile) e dalla loro unione
[...] nasceva:
✓ il 30.03.1993 a Controparte_12
AO OS do RI TO (Brasile), odierno ricorrente;
➢ , il 03.07.1967, a Ibira (Brasile), la quale Parte_18 generava due figli fuori dal matrimonio:
✓ il 10.12.1986 a UP Controparte_10
(Brasile), odierna ricorrente, che sposava il Sig.
, il 28.11.2008, a CP_10 Persona_18 AO OS do RI TO (Brasile;)
✓ il 14.08.1990 a Controparte_11
UP (Brasile), odierno ricorrente;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti della sig.ra Per_1
nata a [...], il [...], che contraendo matrimonio
[...] in data 23.11.1912 a Taquaritinga (Brasile), con il sig. cittadino Persona_6 brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino alla odierna ricorrente. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza
Dott. Giovanni Calasso 6
italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_13 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_13 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In
Dott. Giovanni Calasso 7
altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_13 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_13 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite.
La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco,UPP. Lecce-Venezia, 04.11.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 8
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15007 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 BI CH Controparte_1 AN MA LV
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 CP_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10
11 Controparte_11
12 Controparte_12
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_13
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
Dott. Giovanni Calasso 1
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 19.10.2023
1. nato a [...] il [...], codice Controparte_1 fiscale brasiliano n. , residente in 11367, Irlanda, Mews 2 C.F._1 Quinsborough House;
2. , nato a [...] il [...], codice Controparte_2 fiscale brasiliano n. , residente in 13448-458, Eng. Coelho C.F._2 (Brasile), Via Valdinei Moreira n° 14;
3. nata a [...] il [...], Controparte_3 codice fiscale brasiliano n. , residente in 13184-130, HO C.F._3 (Brasile), Via Stefano Galusni n° 428;
4. , nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_4 brasiliano n. , residente in [...] n° 382;
5. , nato a [...] il [...], codice Controparte_5 fiscale brasiliano n. , residente in 20763, Maryland (Stati Uniti), C.F._5 Canterbury Riding n° 9210;
6. nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_6 brasiliano n. , residente in 14055-390, Ribeirao TO (Brasile), C.F._6 Via Natal n° 53;
7. nato a [...] il [...], codice fiscale CP_7 brasiliano n. , residente in [...] Brasil n° 345;
8. nato a [...] (Brasile) il 17.04.2003, codice fiscale Controparte_8 brasiliano n. , residente in [...] Brasil n° 345;
Dott. Giovanni Calasso 2
9. nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_9 brasiliano n. , residente in [...] Brasil n° 345;
10. nata a [...] il [...], Controparte_10 codice fiscale brasiliano n. , residente in 15040-030, AO OS do C.F._10 RI TO (Brasile), Via Elias Abraao n° 200;
11. nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_11 brasiliano n. , residente in [...], Irlanda, Joe Sartini Court n° C.F._11 26;
12. nato a [...] il Controparte_12 30.03.1993, codice fiscale brasiliano n. , residente in 15040-213, C.F._12 AO OS do RI TO (Brasile), Via Joao Benedito Scardova n° 3365,
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_13 formulando le seguenti conclusioni:
Accertare la sussistenza in capo ai ricorrenti dei requisiti di legge per il riconoscimento dello status civitatis italiano jure sanguinis e, conseguentemente, accogliere la domanda, ordinando al , in persona del Ministro Controparte_13 pro-tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di Legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana sin dalla nascita dei sig.ri Controparte_1
Controparte_2 CP_7 Controparte_9
,
[...] Controparte_8 Controparte_6 CP_3
,
[...] Controparte_5 Controparte_4 [...]
, e Controparte_12 Controparte_10 Controparte_11 provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e competenze di lite.
A sostegno della domanda precisavano che:
erano discendenti della cittadina italiana sig.ra (o Persona_1 [...]
o o – cfr. doc. 47 fascicolo Per_2 Persona_3 Persona_4 ricorrenti), figlia di e nata a [...] Persona_5 Parte_1
Dott. Giovanni Calasso 3
del Ghebbo (RO), il 30.06.1892, la quale non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si era mai naturalizzata cittadina brasiliana.
- in data 23.11.1912, a Taquaritinga (Brasile), la sig.ra Persona_1 contraeva matrimonio con e dalla loro unione nascevano due Persona_6 figli:
• , il 20.02.1915, a Taquaritinga (Brasile), che Parte_2 contraeva matrimonio con la Sig.ra il Parte_3 19.09.1935 a Santa AD (Brasile) e dalla loro unione nascevano due figlie:
➢ il 06.07.1936, a Santa AD (Brasile), la quale si Parte_4 univa in matrimonio con il Sig. il Persona_7 27.06.1953 a DR (Brasile) e dalla loro unione nascevano due figli: nata il [...] a [...] Parte_5 D'Oeste (Brasile) la quale contraeva matrimonio con il Sig. il 23.12.1981, a Persona_8 AO UL (Brasile) e dalla loro unione nasceva:
❖ il CP_1 Controparte_2
07.04.1989, a Curitiba (Brasile), odierno ricorrente che sposava la Sig.ra
[...]
il 19.08.2013 a Persona_9 Tatui (Brasile);
il 24.12.1958, a NA Parte_6 (Brasile) che si univa in matrimonio, il 25.09.1981, a AO UL (Brasile), con la Sig.ra
[...]
e dalla loro unione nasceva: CP_14
il Parte_7 30.03.1983 a AO UL (Brasile), odierno ricorrente, che si univa in matrimonio con la Sig.ra il Parte_8 13.03.2009 a AO UL (Brasile);
il 25.06.1939, a DA (Brasile), Controparte_15 la quale si univa in matrimonio con il Sig.
[...]
il 31.03.1956, a DA (Brasile) e CP_16 dalla loro unione nascevano:
il 12.06.1958, a Parte_9
DA (Brasile), la quale si univa in matrimonio con il Sig. il 02.07.1978 a CP_17 HO (Brasile) e dalla loro unione nasceva:
❖ il 10.04.1979 a Sumare CP_7
(Brasile), odierno ricorrente, che sposava la Sig.ra il Persona_10 03.11.2000 a Guapiara (Brasile) e dalla loro
Dott. Giovanni Calasso 4
unione nascevano:
▪ il Controparte_9
21.05.2001, a Guapiara (Brasile), oierno ricorrente;
▪ il Controparte_8
17.04.2003, a Guapiara (Brasile), odierno ricorrente;
✓ il 03.08.1963, a Parte_10
NA (Brasile), la quale contraeva matrimonio con il Sig. il 18.10.1978 a Persona_11 HO (Brasile) e dalla loro unione nasceva:
❖ il 27.03.1982, a Sumare Controparte_6
(Brasile), odierno ricorrente, che sposava la Sig.ra il Persona_12 14.11.2007 a Sumare (Brasile) e dalla loro unione nascevano:
▪ il Persona_13
09.01.2012 a Ribeirao TO (Brasile);
▪ OC , il Persona_14
06.03.2018 a Ribeirao TO (Brasile);
il 21.11.1966 a Parte_11
NA (Brasile), odierna ricorrente, che si univa in prime nozze, il 30.05.1985 a HO (Brasile), con il Sig. e dalla loro unione Parte_12 nascevano:
❖ il Controparte_5
02.11.1985 a Sumare (Brasile), odierno ricorrente, che contraeva matrimonio con la Sig.ra Persona_15
, il 23.12.2010, a HO
[...] (Brasile) e dalla loro unione nasceva:
▪ il Persona_16
28.03.2018 a Maryland (Stati Uniti);
❖ il 29.01.1989 a Sumare Controparte_4
(Brasile), odierna ricorrente;
La Sig.ra contraeva Controparte_3 seconde nozze il 21.10.2005, con il Sig. Parte_13 a HO (Brasile) e dalla loro unione nasceva:
❖ il 11.08.2007, a Persona_17
Sumare (Brasile);
Dott. Giovanni Calasso 5
• , il 10.08.1935, a Taquaritinga (Brasile) che si univa in Parte_14 matrimonio con la Sig.ra il Parte_15 17.09.1955, a DA (Brasile) e dalla loro unione nascevano:
➢ il 14.01.1961, a Maua (Brasile), il quale si Parte_16 Contr univa in matrimonio con la Sig.ra Parte_17
, il 22.12.1990, a UP (Brasile) e dalla loro unione
[...] nasceva:
✓ il 30.03.1993 a Controparte_12
AO OS do RI TO (Brasile), odierno ricorrente;
➢ , il 03.07.1967, a Ibira (Brasile), la quale Parte_18 generava due figli fuori dal matrimonio:
✓ il 10.12.1986 a UP Controparte_10
(Brasile), odierna ricorrente, che sposava il Sig.
, il 28.11.2008, a CP_10 Persona_18 AO OS do RI TO (Brasile;)
✓ il 14.08.1990 a Controparte_11
UP (Brasile), odierno ricorrente;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti della sig.ra Per_1
nata a [...], il [...], che contraendo matrimonio
[...] in data 23.11.1912 a Taquaritinga (Brasile), con il sig. cittadino Persona_6 brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino alla odierna ricorrente. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza
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italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_13 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_13 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In
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altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_13 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_13 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite.
La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco,UPP. Lecce-Venezia, 04.11.2025
IL GOP
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