Sentenza 23 giugno 1999
Massime • 1
In tema di locazione di immobili urbani, a norma dell'art. 23 della legge n. 392 del 1978, la richiesta di integrazione del canone per spese straordinarie dev'essere avanzata nel corso del rapporto, cosicché, in sede di contenzioso a rapporto ormai cessato, risulta tardivamente proposta, risolvendosi in una richiesta di "compensatio lucri cum danno" inammissibile per l'eterogeneità dei titoli da porre a confronto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/06/1999, n. 6407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6407 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL AR, LL ER, eredi di PA UI VED. LL, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato VITTORIO NATIVI con studio in 16121 GENOVA VIA XX SETTEMBRE 21-10, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AM IA, ARTISI BRUNA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 166/97 del Tribunale di GENOVA, emessa l'11/12/96 e depositata il 21/01/97 (R.G. 17109/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/99 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Vittorio NATIVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso (dep. 18 novembre 1992) ON CO e Artisi Bruna, nell'asserita veste di conduttori, convennero dinanzi al Pretore di Genova la locatrice EP IG e ne chiesero la condanna alla restituzione delle maggiori somme corrisposte per canoni in misura superiore a quella legale, per la locazione di un appartamento in Genova (dal 1° ottobre 1988 al 30 febbraio 1992). Si costituiva la convenuta e contestava il fondamento della domanda;
in via riconvenzionale chiedeva la risoluzione del contratto in relazione alla sublocazione dell'appartamento fatta dal ON, suo originario ed unico titolare del rapporto.
Istruita la lite, il Pretore di Genova, con sentenza (dep. 22 settembre 1992) accoglieva la domanda attrice, ritenendo la natura non transitoria del rapporto, determinava l'equo canone e condannava la locatrice alla restituzione del maggior percepito e del deposito, oltre interessi e rivalutazione e spese di lite (v.
amplius in dispositivo).
La decisione era appellata dalla soccombente, che ne chiedeva la riforma, insistendo sul difetto di legittimazione e sulla risoluzione del rapporto.
Resistevano le controparti.
Con sentenza (dep. 21 gennaio 1997) il Tribunale di Genova rigettava l'appello e condannava l'appellante alla rifusione delle spese di secondo grado (v. amplius in dispositivo).
In particolare il Tribunale riteneva provata la natura "non transitoria" del rapporto, e la contitolarità del medesimo in capo alla Artisi.
Contro la decisione ricorrono gli eredi della signora EP, deducendo cinque motivi di censura;
non hanno svolto difesa le controparti, pur ritualmente citate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione, eccetto che per il quarto motivo che è infondato, per le seguenti considerazioni.
Secondo l'ordine logico giuridico delle questioni in esame, dev'essere considerato per primo il terzo motivo che inerisce alla posizione della Artisi, ritenuta parte sostanziale del rapporto, e di cui si assume invece la estraneità e la veste di subconduttrice abusiva.
Segue l'esame degli altri motivi secondo l'ordine loro proprio. Nel terzo motivo (ma primo in ordine logico) si deduce l'error iuris ed il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della posizione della Artisi, che non ha mai assunto la veste di parte contrattuale, anche se, dopo l'allontanamento dall'appartamento da parte del ON, suo amico, ebbe a versare, per conto di costui, i canoni dovuti.
La locatrice non ebbe mai a riconoscere il mutamento della posizione soggettiva del rapporto, e tale circostanza è confermata dalla intimazione della licenza per finita locazione, rivolta contro il legittimo conduttore.
L'errore di diritto consiste nell'aver ritenuto legittimato all'azione di ripetizione un soggetto estraneo al rapporto. Il vizio della motivazione consiste invece nell'apodittica motivazione data dal Tribunale, allorché esprime il proprio convincimento con le seguenti asserzioni: "ritenuto che, relativamente all'eventuale carenza di legittimazione attiva della Artisi è da condividersi l'interpretazione del Pretore di Genova, in quanto in base alle risultanze processuali ed in particolare in base ai rapporti intercorsi tra la EP e l'Artisi non si può che desumere il riconoscimento a questa ultima della qualità di conduttrice". Occorre partire dal vizio della motivazione: ed in vero le asserzioni del Tribunale non consentono di percorrere l'iter logico degli elementi di prova indiretta, gravi, univoci e concordanti, da cui desumere l'esistenza di un nuovo negozio giuridico o di una modifica del negozio precedente, con l'aggiunta di un contitolare del rapporto (e da quale epoca) di locazione.
La motivazione "per relationem" è una motivazione apparente, perché preclude alla parte interessata di individuare la ratio decidendi, e cioè la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione adottata, con conseguente vulnus al diritto di difesa e di impugnazione. (Cfr. Cass. 16 febbraio 1996 n. 914; 21 giugno 1993 n. 6859; 28 gennaio 1987 tra le tante). L'accertamento di tale vizio (per error in iudicando ma anche in procedendo, poiché attiene ad un requisito essenziale del contenuto della sentenza, ai sensi dell'art. 132 c.p.c.) non conferisce alla corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa circa le asserite vicende negoziali tra le varie parti (conf. Cass. 18 marzo 1995 n. 3205) e pertanto la cassazione è con rinvio e con effetto devolutivo pieno circa la valutazione critica delle prove dedotte ed acquisite.
Tuttavia il giudice del rinvio, nel riesaminare il merito e le prove, dovrà conformarsi ai principi di diritto già espressi dalla Suprema Corte (in particolare nelle sentenze 12 novembre 1992 n. 12159 e 13 gennaio 1997 n. 253) circa la valutazione della condotta dell'estraneus che paghi il canone per conto dell'originario conduttore (condotta di per sè equivoca) e circa la legittimazione del medesimo a pretendere, questa volta, "in proprio" la restituzione delle maggiori somme asseritamente versate. Il motivo di censura dev'essere pertanto accolto, avendo il locatore un preciso interesse ad una pronuncia che accerti il punto controverso della titolarità e contitolarità o successione nel rapporto di locazione che egli ha posto originariamente con diverso soggetto.
Conseguentemente merita accoglimento il primo motivo, in cui si deduce l'error iuris ed il vizio della motivazione sul punto della esclusione del giuramento decisorio dedotto ritualmente in appello, proprio al fine di decidere la lite sul punto della natura "transitoria" del rapporto.
Il tribunale così motiva: "risulta inammissibile il giuramento decisorio richiesto dall'appellante in quanto avente ad oggetto circostanze in aperto contrasto con le dichiarazioni rese nel contratto di locazione".
In senso contrario si osserva che poiché il punto controverso era proprio il regime applicabile al rapporto, la parte locatrice, nell'ambito della disponibilità delle prove, aveva il diritto di dedurre tale mezzo, ed il giudice di appello aveva il potere di escluderlo per difetto di decisorietà, non perché in contrasto con le risultanze di un contratto in relazione al quale si discuteva attorno ala destinazione reale della res, sulla base della reale volontà delle parti (Cfr. Cass. 7 febbraio 1983 n. 733; Cass. 7 giugno 1988 n. 3844 e vedi la recente Cass. III sez. civ. 6 febbraio 1998, ric. B.T. Car di Barone, non massimata).
Il giudice del rinvio dovrà dunque limitarsi ad esaminare la decisorietà del giuramento ed il suo rituale deferimento in relazione al tema della lite.
Parimenti fondato è il terzo motivo, relativo alla riconvenzionale per la risoluzione del rapporto. La questione è rilevante ed interessa direttamente il locatore. L'accertamento, da parte del giudice del rinvio, della estraneità o della intraneità della Artisi al rapporto di locazione influisce sull'accoglimento o meno della domanda risolutoria nei confronti dell'originario conduttore, potendo configurare grave inadempimento, con le relative conseguenze risarcitorie (anche se proponibili in altra sede).
Infondato è il quarto motivo, ed in vero la lettera della legge (art. 23 della legge. 1978 n. 392) è chiara nel precisare che la richiesta di integrazione del canone per spese straordinarie dev'essere avanzata nel corso del rapporto, sicché tardivamente risulta proposta in sede di contenzioso, a rapporto ormai cessato, risolvendosi in una richiesta di "compensatio lucri cum damno" inammissibile per l'eterogenità dei titoli da porre a confronto e comunque non sufficientemente esplicitata in tal senso (Cfr. Cass. 9 aprile 1988 n. 2798; Cass. 24 febbraio 1987 n. 1924). Merita infine accoglimento il quinto motivo, atteso che in sede di atto di appello e relative conclusioni (v. punto 6 appello del 4 novembre 1993) il locatore assume di aver restituito il deposito cauzionale e sul punto vi è omessa pronuncia da parte del giudice dell'appello. Anche di tale deduzione dovrà dunque tener conto del giudice del rinvio.
In relazione ai motivi accolti la cassazione è con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Genova, che si atterrà ai principi di diritto come sopra enunciati e provvederà in ordine alle spese, anche in questo grado del giudizio, secondo le regole della soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il quarto motivo, accoglie per quanto di ragione gli altri, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione del Tribunale di Genova.
Roma, 12 marzo 1999.
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.