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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/05/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 830/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 830/2018
TRA
difeso dall'avv. PAGANO MARIA ASSUNTA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Contr
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv. Valeria CP_1 CP_2
Grandizio ed Ettore Triolo, Elisabetta Paonessa, Graziella Brancaccio.
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. proponeva opposizione Parte_1 all'intimazione di pagamento n. 13920189000085622000, relativa a un ruolo formato a seguito di cartelle di pagamento n. 13920010012200205000, per contributi ivs 1988-1989-1993-1994-1995-1996-1997-
1992
n. 1392001007689124000, per contributi s.s.n. anni 1988-1989-1998-1999 n.
13920020001376705000, per contributi ivs anni 1990-2000
n. 13920020014468673000 per premio e sanzioni anni 1997-1999-1996- 2000-2001
n. 1392004000206538000, per contributi ivs anni 2002
1 n. 13920040002619126000 per premio e sanzioni anni 2001-2002-2004 n.
13920050001176187000 per contributi ivs anni 2001-2002
n. 13920050006892253000 per premio anni 2000-2001-2002-2005 n.
13920060003389267000 modello dm anni 2000-2001
n. 13920070007266643000, premio anno 2000-2001, di cui contestava la legittimità.
Il ricorrente deduceva che i crediti sottesi all'intimazione opposta erano ormai prescritti, che le cartelle di pagamento non gli erano mai state ritualmente notificate e che l'atto era stato sottoscritto da soggetto privo dei poteri necessari, in violazione dell'art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000.
Si costituivano in giudizio l' , l' e l' , Controparte_4 CP_1 CP_2 eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.
46/1999, in quanto proposto oltre il termine decadenziale previsto dalla legge per l'impugnazione della cartella di pagamento, titolo che si assumeva ormai definitivo.
Parte ricorrente, a sua volta, sosteneva che il ricorso era stato proposto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., configurandosi come opposizione all'esecuzione.
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
MOTIVAZIONE
1. Sul punto, va rilevato che, nel caso di specie, l'opposizione ha ad oggetto vizi propri della cartella di pagamento (intervenuta prescrizione, omessa notifica, carenza di legittimazione del firmatario), e non l'atto esecutivo in sé, né un vizio sopravvenuto nella fase esecutiva. Pertanto, il ricorso è qualificabile come opposizione al titolo esecutivo, e dunque come impugnazione ex art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, che disciplina l'opposizione contro le cartelle di pagamento emesse per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e previdenziali da parte degli enti impositori e degli agenti della riscossione.
2. Ai sensi di tale disposizione, il contribuente deve proporre ricorso avanti al giudice competente entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella di
2 pagamento o dell'intimazione ad essa collegata, ove quest'ultima sia l'unico atto conosciuto.
3. Nel caso in esame, la cartella di pagamento non è stata impugnata nei termini di legge,
e l'opposizione all'intimazione di pagamento risulta fondata su vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione tempestiva della cartella, ormai consolidatasi come titolo esecutivo. Ne consegue la decadenza dal potere di contestare la pretesa creditoria attraverso opposizione ordinaria.
4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, tenuto conto della mancata certezza giuridica, al momento della proposizione del ricorso, circa la corretta qualificazione dell'azione da esperire.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando,
•Dichiara inammissibile il ricorso proposto da per intervenuta Parte_1 decadenza dal termine di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999;
•Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso 19.5.2025
Il giudice
Il gop dott.ssa Susanna Cirianni
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