Articolo 171 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 170Articolo 172
Versione
1 gennaio 1993
Art. 171.
(Frequenza dei lampeggiatori)
1. Nei lampeggiatori la frequenza del ciclo deve essere non inferiore a 50 volte al minuto e non superiore a 80. I due tempi di ACCESO e di SPENTO, che compongono il ciclo, devono essere di uguale durata.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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