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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/02/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 15153/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 5.2.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio R.G 15153/2023
Tra
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Giuseppe Gallo e dall'avv. Paola Parte_1
Gallo
Ricorrente
E
e in persona del l.r.p.t., rapp.ti e difesi come in atti CP_1 CP_2
Resistente
, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa come in atti Controparte_3
Resistente
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento n. 028 2023 9010200011
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.12.2023 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 028 2023 9010200011 notificata in data
27.11.2023 con la quale gli veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro
4.184,37 a titolo di contributi soggettivi IVS di coltivatore diretto per l'anno 2017.
Eccepiva l'omessa notifica del suddetto avviso di addebito, la decadenza del diritto dell' a riscuotere le somme ivi richieste, ed infine l'intervenuta prescrizione delle somme CP_1
richieste.
1 Deduceva che il credito vantato dall' sarebbe derivato da un accertamento CP_1
ispettivo, disposto d'ufficio ed iniziato nell'Aprile 2013, all'esito del quale veniva iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, a far data dall'anno 2008 sino al 2013, per assenza di concreti riscontri e di elementi validi di iscrizione nell'apposito elenco della gestione CP_ autonoma dell' che la sua iscrizione quale coltivatore diretto era dipesa dalla mera titolarità di terreni agricoli di cui è proprietario ma che non discenderebbe dall'effettivo svolgimento di attività agricola.
Deduceva altresì che dall'anno 2008 non si era dedicato, neppure saltuariamente, all'attività agricola ovvero alla manuale ed abituale coltivazione di fondi agricoli, e che da quella data non vi sono i requisiti di legge previsti per la sua iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti. Deduceva inoltre che il mancato esercizio di attività agricola aveva comportato la sua cancellazione dagli elenchi dei coltivatori diretti, facendo venir meno ogni obbligo contributivo a suo carico, circostanza, questa, accertata dalla sentenza n. 2028/2019 resa dall'intestato Tribunale, e passata in giudicato.
Eccepiva infine l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata in quanto fondata sull'avviso di addebito n. 328 2018 0005502684, notificato il 12/12/2018, già annullato con la sentenza n. 372/2022 pronunciata da Questo Tribunale, e anch'essa passata in giudicato.
Concludeva, pertanto, chiedendo, previa sospensione, di dichiarare nulla, inefficace o, comunque, annullare l'intimazione opposta, con tutte le conseguenze di legge, nonché di dichiarare, in ogni caso, non dovuta la somma di euro 4.184,37 richiesta dall' , di CP_1
dichiarare altresì il suo diritto alla cancellazione dagli elenchi dei coltivatori diretti con CP_ decorrenza dall'01/01/2008 e per l'effetto, condannare l' a rettificare gli elenchi anagrafici dei CD del Comune di Villa di Briano, escludendo dagli stessi il Sig. Pt_1
, a far data dall'01/01/2008; il tutto vinte le spese, con attribuzione.
[...]
Con decreto del 25.2.2024, ritenuti insussistenti i presupposti di legge, veniva rigettata l'istanza di sospensione.
Si costituiva in giudizio l' in persona del l.r.p.t. anche n.q. di mandatario della CP_1
deducendo di aver provveduto allo sgravio dell'avviso di addebito sotteso alla CP_2
intimazione di pagamento impugnata in data del 1.5.2023 con decorrenza dal 31.12.2007 e chiedeva pertanto, nel merito, dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Veniva disposta in corso di causa l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
, che si costituiva con memoria del 20.1.2025. Controparte_3
2 Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è quindi pronunciata la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Va osservato che, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Nel caso di specie, l' ha dato prova dell'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito CP_1
n. 328 2018 0005502684 sotteso alla intimazione di pagamento n. 028 2023 9010200011 ivi impugnata.
Le spese di lite sono poste a carico dei resistenti, rilevato che l'annullamento dell'avviso di addebito è avvenuto in data successiva al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo, e considerato il passaggio in giudicato delle sentenze di Questo Tribunale, allegate al ricorso, che hanno dichiarato l'insussistenza dei presupposti dell'iscrizione nell'elenco e che hanno annullato l'avviso di addebito sotteso all'intimazione di cui è causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione.
Aversa, 6.2.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 5.2.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio R.G 15153/2023
Tra
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Giuseppe Gallo e dall'avv. Paola Parte_1
Gallo
Ricorrente
E
e in persona del l.r.p.t., rapp.ti e difesi come in atti CP_1 CP_2
Resistente
, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa come in atti Controparte_3
Resistente
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento n. 028 2023 9010200011
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.12.2023 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 028 2023 9010200011 notificata in data
27.11.2023 con la quale gli veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro
4.184,37 a titolo di contributi soggettivi IVS di coltivatore diretto per l'anno 2017.
Eccepiva l'omessa notifica del suddetto avviso di addebito, la decadenza del diritto dell' a riscuotere le somme ivi richieste, ed infine l'intervenuta prescrizione delle somme CP_1
richieste.
1 Deduceva che il credito vantato dall' sarebbe derivato da un accertamento CP_1
ispettivo, disposto d'ufficio ed iniziato nell'Aprile 2013, all'esito del quale veniva iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, a far data dall'anno 2008 sino al 2013, per assenza di concreti riscontri e di elementi validi di iscrizione nell'apposito elenco della gestione CP_ autonoma dell' che la sua iscrizione quale coltivatore diretto era dipesa dalla mera titolarità di terreni agricoli di cui è proprietario ma che non discenderebbe dall'effettivo svolgimento di attività agricola.
Deduceva altresì che dall'anno 2008 non si era dedicato, neppure saltuariamente, all'attività agricola ovvero alla manuale ed abituale coltivazione di fondi agricoli, e che da quella data non vi sono i requisiti di legge previsti per la sua iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti. Deduceva inoltre che il mancato esercizio di attività agricola aveva comportato la sua cancellazione dagli elenchi dei coltivatori diretti, facendo venir meno ogni obbligo contributivo a suo carico, circostanza, questa, accertata dalla sentenza n. 2028/2019 resa dall'intestato Tribunale, e passata in giudicato.
Eccepiva infine l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata in quanto fondata sull'avviso di addebito n. 328 2018 0005502684, notificato il 12/12/2018, già annullato con la sentenza n. 372/2022 pronunciata da Questo Tribunale, e anch'essa passata in giudicato.
Concludeva, pertanto, chiedendo, previa sospensione, di dichiarare nulla, inefficace o, comunque, annullare l'intimazione opposta, con tutte le conseguenze di legge, nonché di dichiarare, in ogni caso, non dovuta la somma di euro 4.184,37 richiesta dall' , di CP_1
dichiarare altresì il suo diritto alla cancellazione dagli elenchi dei coltivatori diretti con CP_ decorrenza dall'01/01/2008 e per l'effetto, condannare l' a rettificare gli elenchi anagrafici dei CD del Comune di Villa di Briano, escludendo dagli stessi il Sig. Pt_1
, a far data dall'01/01/2008; il tutto vinte le spese, con attribuzione.
[...]
Con decreto del 25.2.2024, ritenuti insussistenti i presupposti di legge, veniva rigettata l'istanza di sospensione.
Si costituiva in giudizio l' in persona del l.r.p.t. anche n.q. di mandatario della CP_1
deducendo di aver provveduto allo sgravio dell'avviso di addebito sotteso alla CP_2
intimazione di pagamento impugnata in data del 1.5.2023 con decorrenza dal 31.12.2007 e chiedeva pertanto, nel merito, dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Veniva disposta in corso di causa l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
, che si costituiva con memoria del 20.1.2025. Controparte_3
2 Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è quindi pronunciata la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Va osservato che, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Nel caso di specie, l' ha dato prova dell'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito CP_1
n. 328 2018 0005502684 sotteso alla intimazione di pagamento n. 028 2023 9010200011 ivi impugnata.
Le spese di lite sono poste a carico dei resistenti, rilevato che l'annullamento dell'avviso di addebito è avvenuto in data successiva al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo, e considerato il passaggio in giudicato delle sentenze di Questo Tribunale, allegate al ricorso, che hanno dichiarato l'insussistenza dei presupposti dell'iscrizione nell'elenco e che hanno annullato l'avviso di addebito sotteso all'intimazione di cui è causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione.
Aversa, 6.2.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
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