TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 5387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5387 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
VA IN, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 3.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., sulle conclusioni della ricorrente ha emesso
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3734 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. FIORE IGNAZIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: indennità integrativa prevista dall'art. 5 del D.M. n. 95269 del
7 aprile 2016 conclusioni delle parti: come da note sostitutive dell'udienza
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
1 - condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_2
ricorrente che liquida complessivamente in euro 1.500,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12/03/2025, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentire accertare e dichiarare il diritto CP_2
della ricorrente a percepire nell'ambito del proprio trattamento economico, l'indennità integrativa prevista dall'art. 5 del D.M. n. 95269 del
7 aprile 2016 avente ad oggetto disposizioni relative al “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, rispettivamente per i periodi: (1) dal 16.03.2020 al 31.03.2020; (2) dal
01.05.2020 al 31.05.2020; (3) 21.06.2020; (4) 19.07.2020; (5) dall'01.08.2020 al 02.08.2020 e il 31.08.2020; (6) 13.09.2020; (7) dal
15.11.2020 al 30.11.2020; (8) dall'01.07.2021 al 31.07.2021; (9) dall'01.08.2021 al 31.08.2021; (10) dall'01.05.2021 al 02.05.2021; (11) dall'01.07.2021 al 31.07.2021; (12) dall'01.08.2021 al 31.08.2021; (13) dall'01.09.2021 al 30.09.2021; (14) dall'01.10.2021 al 07.10.2021;, e conseguentemente condannare l' a corrispondere alla ricorrente CP_1
l'indennità integrativa prevista ex art. 5 del D.M. n. 95269 del 7 aprile 2016
Si costituiva il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Nelle more del giudizio, in seguito all'interlocuzione di un Funzionario chiamato a rendere la propria deposizione in altro procedimento CP_2
analogo, i procuratori delle parti concordavano la possibilità di un bonario componimento della controversia.
All'udienza odierna la parte ricorrente comunicava l'avvenuto pagamento delle spettanze;
quindi, formulando richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la condanna dell' al pagamento CP_2
2 delle spese di lite in ragione della tardività del pagamento, avvenuto soltanto dopo la costituzione in giudizio e la prima udienza di comparizione.
Conformemente alla richiesta del procuratore della parte ricorrente, pur nel silenzio serbato dal resistente , va quindi dichiarata cessata la CP_1
materia del contendere, essendo oggettivamente venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del pagamento soltanto dopo la proposizione del ricorso e dopo la comparizione delle parti, l' convenuto va comunque condannato CP_1
alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, in ragione del valore del pagamento satisfattivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 11/12/2025
Il Giudice Onorario
VA IN
3
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
VA IN, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 3.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., sulle conclusioni della ricorrente ha emesso
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3734 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. FIORE IGNAZIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: indennità integrativa prevista dall'art. 5 del D.M. n. 95269 del
7 aprile 2016 conclusioni delle parti: come da note sostitutive dell'udienza
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
1 - condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_2
ricorrente che liquida complessivamente in euro 1.500,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12/03/2025, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentire accertare e dichiarare il diritto CP_2
della ricorrente a percepire nell'ambito del proprio trattamento economico, l'indennità integrativa prevista dall'art. 5 del D.M. n. 95269 del
7 aprile 2016 avente ad oggetto disposizioni relative al “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, rispettivamente per i periodi: (1) dal 16.03.2020 al 31.03.2020; (2) dal
01.05.2020 al 31.05.2020; (3) 21.06.2020; (4) 19.07.2020; (5) dall'01.08.2020 al 02.08.2020 e il 31.08.2020; (6) 13.09.2020; (7) dal
15.11.2020 al 30.11.2020; (8) dall'01.07.2021 al 31.07.2021; (9) dall'01.08.2021 al 31.08.2021; (10) dall'01.05.2021 al 02.05.2021; (11) dall'01.07.2021 al 31.07.2021; (12) dall'01.08.2021 al 31.08.2021; (13) dall'01.09.2021 al 30.09.2021; (14) dall'01.10.2021 al 07.10.2021;, e conseguentemente condannare l' a corrispondere alla ricorrente CP_1
l'indennità integrativa prevista ex art. 5 del D.M. n. 95269 del 7 aprile 2016
Si costituiva il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Nelle more del giudizio, in seguito all'interlocuzione di un Funzionario chiamato a rendere la propria deposizione in altro procedimento CP_2
analogo, i procuratori delle parti concordavano la possibilità di un bonario componimento della controversia.
All'udienza odierna la parte ricorrente comunicava l'avvenuto pagamento delle spettanze;
quindi, formulando richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la condanna dell' al pagamento CP_2
2 delle spese di lite in ragione della tardività del pagamento, avvenuto soltanto dopo la costituzione in giudizio e la prima udienza di comparizione.
Conformemente alla richiesta del procuratore della parte ricorrente, pur nel silenzio serbato dal resistente , va quindi dichiarata cessata la CP_1
materia del contendere, essendo oggettivamente venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del pagamento soltanto dopo la proposizione del ricorso e dopo la comparizione delle parti, l' convenuto va comunque condannato CP_1
alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, in ragione del valore del pagamento satisfattivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 11/12/2025
Il Giudice Onorario
VA IN
3