CA
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Rg 22/2023
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Pasqualino Catena e Antonella Toma
-Appellante, appellata in via incidentale-
e
Controparte_1 rappr. e dif. dell'avv. Michela Gabriella Nocco
-Appellata, appellante in via incidentale-
e
CP_2 rappr. e dif. dell'avv. Margherita De Pasquale
-Appellato, appellante in via incidentale-
e
Controparte_3 rappr. e dif. dagli avv.ti Paolo D'Aprile e Angela D'Aprile
-Appellata-
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 06.12.2017 dinanzi al Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, , coniuge superstite del defunto Controparte_1 R_ CP_
, conveniva in giudizio l' l' i coniugi e
[...] CP_2 Controparte_5
nonché la chiedendo al giudice Controparte_3 Parte_1 adito di pronunciarsi sulle seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare che il sig.
, al momento del sinistro, stava svolgendo attività di lavoro Persona_1 subordinato alle dipendenze dei signori e , P_ P_ Controparte_3 seppur retribuito dalla società Agricola F.LL TR, in quantità non correttamente rapportata al tipo e alla quantità di lavoro svolto, ovvero, in alternativa, alle dipendenze della sola signora o del sig. ed ancora in Controparte_3 Controparte_5 via ulteriormente subordinata alle dipendenze della società Agricola F.LL TR S.S.;
B) Accertare e dichiarare che la retribuzione dovuta al sig. per l'attività R_ di lavoro subordinato agricolo ammontava ad euro 1.900,00 di cui 1.460,55 per lavoro ordinario ed euro 440,00 per lavoro straordinario mensile, festivo e non festivo, o in quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in applicazione dell'art. 36 della
Costituzione Italiana;
C) Dichiarare che il decesso del sig. avvenuto in data Persona_1
15.07.2014 è avvenuto in seguito ad infortunio sul lavoro e per l'effetto condannare
l' , in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente, signora
, della rendita da morte in conseguenza d'infortunio sul lavoro Controparte_1 conformemente a quanto disposto dal DPR 1124/1965, art. 85 e dalle leggi che disciplinano la materia, nella misura che sarà accertata in corso di causa, a mezzo
C.T.U., oltre al pagamento dei ratei della rendita non corrisposti dalla data del decesso del sig. sino al pagamento e gli interessi su tali ratei e al Persona_1 pagamento dell'assegno per il funerale”.
A fondamento della domanda la ricorrente deduceva: 1) che nei primi mesi del
1990 il de cuius era stato assunto a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo specializzato alle dipendenze dei coniugi e Controparte_5 CP_3
sebbene formalmente il rapporto di lavoro risultasse instaurato solo con
[...] quest'ultima, affinché curasse i loro terreni siti in Gioia del Colle, Sammichele di Bari e
Laterza, estesi circa venti ettari e coltivati a ciliegeto, vigneto, uliveto, mandorleto, frumento e in piccola parte a ortalizi, provvedesse all'allevamento e alla macellazione di animali da cortile, nonché alla coltura delle api e alla custodia dei sette cani da caccia presenti presso la masseria di loro proprietà; 2) che per l'espletamento delle sue Pt_2 mansioni si era sempre avvalso di macchine agricole, motocoltivatori e attrezzi agricoli di proprietà dei convenuti;
3) che le parti avevano concordato un compenso mensile di un milione di lire a fronte di sette ore e trenta minuti di lavoro giornaliero su sei giorni alla settimana, con riconoscimento della tredicesima mensilità; 4) che la retribuzione mensile
2 di fatto percepita era stata originariamente di lire 650.000, per essere poi aumentata a partire dal 1991 di circa quaranta/cinquantamila lire, fino a determinarsi in via definitiva,
a decorrere dal 2012, in € 725,00; 5) che il de cuius avrebbe, tuttavia, avuto diritto, in applicazione del contratto collettivo di categoria, a una retribuzione di gran lunga superiore a quella percepita, pari ad almeno € 1.300,00 mensili per lavoro ordinario a far tempo dal 2010; 6) che i datori di lavoro, onde attenuare la gravità del loro inadempimento nei confronti del dipendente, erano soliti denunciare il rapporto lavorativo solo per 152 giornate annuali, sì da consentirgli di percepire l'indennità di disoccupazione prevista per i lavoratori agricoli, che nell'anno 2013 era stata di circa €
3.500,00; 7) che nel 2014 il de cuius aveva iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della azienda agricola F.LL TR s.s., in virtù degli accordi intercorsi tra i coniugi – da un lato, e , legale P_ CP_3 Persona_2 rappresentante della società, dall'altro, sicché per alcuni giorni del mese espletava la sua attività di bracciante agricolo in favore di , padre di e gestore di Persona_3 _2 fatto della società, sui fondi rustici di proprietà di quest'ultima, che provvedeva a corrispondergli la retribuzione anche per i restanti giorni durante i quali svolgeva i lavori affidatigli dai coniugi – sui terreni di loto proprietà; 8) che in data P_ CP_3
15.07.2014, alle ore 5.45 circa, il si era recato a lavoro in agro di Gioia del R_
Colle, presso la masseria di proprietà dei predetti coniugi, come da istruzioni Pt_2 ricevute il giorno precedente, e che intorno alle ore 10.30, nel mentre si accingeva ad arare l'orto, era stato travolto e schiacciato dal motocoltivatore all'uopo utilizzato, così perdendo tragicamente la vita;
9) che pendeva dinanzi al Tribunale di Bari un procedimento per l'accertamento di eventuali responsabilità penali nella causazione dell'evento; 10) che l' aveva escluso che il decesso fosse avvenuto a causa di un CP_2 infortunio occorso durante la prestazione di lavoro subordinato e, conseguentemente, aveva negato il diritto dei superstiti al riconoscimento della rendita prevista dal DPR n.
1124/1965; 11) che il diniego opposto dall' era profondamente ingiusto in quanto CP_2 al momento dell'evento il de cuius stava preparando la motocoltivatrice per svolgere attività lavorativa subordinata, a nulla rilevando che il rapporto di lavoro con i coniugi non fosse denunciato o che la retribuzione fosse formalmente corrisposta Persona_4 dalla Società agricola F.LL TR s.s., considerato che in tema di prestazioni previdenziali e assicurative vale il principio di automaticità ex art. 2116 c.c.; 12) che l'ammontare della rendita invocata andava rapportato alla retribuzione che il R_ aveva diritto di percepire in applicazione del CCNL di categoria, del Contratto provinciale e dell'art. 36 Cost., da quantificarsi, al momento del decesso, in almeno €
1.900,00 mensili, di cui € 1.460,55 per lavoro ordinario in qualità di operaio specializzato
Super ed € 440,00 per lavoro straordinario festivo e non festivo.
Costituitisi in giudizio con memoria depositata in data 18.05.2018, Controparte_5
e contestavano nel merito la fondatezza dell'avversa
[...] Controparte_3
3 domanda, deducendo che il motocoltivatore rinvenuto sul luogo dell'incidente e la fresa allo stesso attaccata non erano mai stati di loro proprietà, in quanto il motocoltivatore a loro appartenente, della medesima marca ma targato BA 5190, si trovava all'epoca dei fatti depositato in un locale della masseria diverso dal capannone ove era stato rinvenuto il sicché il macchinario causativo dell'evento era stato verosimilmente ivi R_ portato dallo stesso lavoratore deceduto, il quale ne era possessore e probabilmente proprietario, e che nessun rapporto di lavoro subordinato poteva dirsi intercorrente tra i medesimi e il de cuius al momento dell'infortunio, considerato che con contratto del
16.09.2013 il aveva concesso in locazione alla Società agricola F.LL TR s.s. P_ gran parte dei suoi terreni agricoli, fino ad allora affidati in comodato alla consorte, e che in virtù del contratto di vitalizio sottoscritto in data 24.10.2013 dai coniugi e da _2
, quest'ultimo si era obbligato, a fronte della cessione in suo favore di una serie di
[...] beni, a mettere a loro disposizione, a sue spese, un operaio che provvedesse alla manutenzione, conduzione, coltivazione, trattamento degli alberi e ortaggi presenti negli agri rimasti in proprietà dei cedenti.
Si costituiva in pari data l' , che eccepiva in via preliminare: la nuLLtà del CP_2 ricorso introduttivo per indeterminatezza dello stesso;
l'inammissibilità della domanda volta ad accertare che la retribuzione spettante al defunto fosse pari a € 1.900,00, essendo le prestazioni erogate dall'Istituto computate ex lege sulla retribuzione corrisposta dal datore di lavoro nei dodici mesi antecedenti l'infortunio o, ove inferiore, assumendo come base di calcolo il minimale di legge;
la necessità di disporre la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. fino alla conclusione del procedimento pendente in sede penale;
nel merito, sosteneva l'infondatezza dell'avversa pretesa difettando la prova della riconducibilità eziologica dell'infortunio all'attività lavorativa, quale presupposto indefettibile ai sensi dell'art. 2 T.U. n. 1124/1965 ai fini dell'erogazione della prestazione richiesta.
Si costituiva in giudizio, sempre in data 18.05.2018, anche la
[...]
la quale negava qualsivoglia coinvolgimento nell'incidente occorso al Parte_1 de cuius, atteso che in data 15.07.2014, come anche nei giorni immediatamente precedenti, quest'ultimo non aveva svolto alcuna attività lavorativa per la stessa, né era stato incaricato di lavorare in favore di terzi, tanto più che il contratto vitalizio versato in atti dalla ricorrente non era stato sottoscritto dalla società, bensì a titolo individuale da
, e che il il quale era stato assunto dalla società con contratto a Persona_2 R_ tempo determinato full time affinché si dedicasse alle normali attività connesse alla coltura dei fondi, senza, tuttavia, autorizzazione alla conduzione di mezzi meccanici, era stato già dal 09.07.2014 esonerato da ogni prestazione lavorativa, il che induceva a ritenere che si fosse recato nel capannone ove poi era deceduto al fine di coltivare per sé e la sua famiglia un piccolo appezzamento di terreno di cui aveva disponibilità all'interno della masseria dei coniugi Persona_4
4 Da ultimo, si costituiva l' che eccepiva il proprio difetto di legittimazione CP_4 passiva, essendosi l'instante rivolta nel ricorso introduttivo unicamente all' , CP_2 vertendosi in un'ipotesi di morte per infortunio sul lavoro.
Con sentenza non definitiva n. 3043/2018, resa in data 02.10.2018, il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell' e la sua conseguente CP_4 estromissione dal giudizio, condannando la parte ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dall' , liquidate in complessivi € 1.775,00 per compensi CP_6 professionali, oltre accessori come per legge.
Espletata attività istruttoria, all'udienza del 26.05.2020 il processo veniva dichiarato interrotto per decesso del convenuto . Controparte_5
Con ricorso depositato in data 31.07.2020 riassumeva il Controparte_1 giudizio nei confronti dell' , di in proprio e quale erede CP_2 Controparte_3 universale di , e della le Controparte_5 Parte_1 parti convenute si costituivano, riportandosi alle argomentazioni difensive precedentemente svolte e insistendo per il rigetto dell'avversa domanda.
Con sentenza n. 3284/2022, pubblicata in data 06.12.2022, il Tribunale ha accolto il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, ha condannato l' alla corresponsione CP_2 in favore della ricorrente, nella qualità di coniuge superstite di , Persona_1 della rendita ai superstiti ex art. 85 D.P.R. n. 1124 del 1965, calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria nella misura del 50%, nonché al pagamento dei ratei arretrati e dell'assegno una tantum (c.d. assegno funerario) di €
2.132,45, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Il primo giudice, in particolare, ha ritenuto: 1) comprovata dalle risultanze istruttorie l'esistenza, al momento del sinistro, di un rapporto di lavoro subordinato continuativo e a tempo indeterminato tra e la società Persona_1 [...]
2) avvalorata dalle testimonianze la ricostruzione fattuale secondo cui Parte_1 dal gennaio 2014 il de cuius si occupava di coltivare sia i fondi della società agricola che queLL rimasti in proprietà dei coniugi er effetto del contratto di vitalizio P_ CP_3 del 24.10.2013, attenendosi alle direttive impartitegli dal legale rappresentante della società , spesso per il tramite del padre , che, in quanto Persona_2 Persona_3 legato da antica amicizia al , si prestava a fungere da collegamento tra P_ quest'ultimo e il suo vecchio operaio, il quale in data 15.07.2014 si era recato nella masseria per prestare la propria attività di lavoratore agricolo subordinato in Pt_2 favore dei suddetti coniugi, ma in qualità di dipendente della 3) Parte_1 dimostrata la corresponsione della retribuzione mensile, all'epoca dell'infortunio, da parte della società, nella cui organizzazione il era inserito per effetto della R_ cessione dei fondi da parte dei coniugi anche per i lavori che egli ancora Persona_4 svolgeva nella masseria e sui fondi rimasti nella proprietà dei vecchi datori;
4) non idonea a inficiare detta ricostruzione la deposizione testimoniale resa da Persona_3
5 dovendo essa considerarsi scarsamente attendibile in virtù della posizione di interesse del teste, il quale ricopriva il ruolo di socio di fatto dell'azienda resistente, provvedendo a coordinare i lavori che il doveva espletare e a mediare le esigenze dei coniugi R_
- on quelle della società agricola;
5) irrilevante la circostanza che P_ CP_3 _2
avesse sottoscritto in proprio il contratto di vitalizio, considerato che il medesimo
[...] aveva al contempo la qualità di legale rappresentante della società agricola che nel 2014 aveva proceduto all'assunzione del de cuius, e che, pertanto, disponeva dell'opera di quest'ultimo.
Avverso detta pronuncia la società agricola ha interposto Parte_1 appello, dolendosi della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo che, in riforma della stessa, la domanda formulata nei propri confronti venga integralmente rigettata, con vittoria di spese processuali del doppio grado di giudizio.
ha resistito al gravame, di cui ha richiesto il rigetto, con Controparte_1 conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado;
ha, altresì, spiegato appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale, chiedendo che, in detta ipotesi, sia accolta la domanda di riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con , Controparte_5
o, in alternativa, con ovvero con entrambi i coniugi Controparte_3 Persona_4 restando ferma la causa di lavoro all'origine dell'infortunio occorso al de cuius e la conseguente condanna dell' al pagamento della rendita mensile, con gli arretrati CP_2 rivalutati e maggiorati d'interessi, dell'assegno funerario e delle spese del doppio grado di giudizio.
Anche l' si è costituito in appello, depositando apposita memoria con cui ha CP_2 coltivato le argomentazioni difensive svolte in primo grado e ha, altresì, spiegato appello incidentale, dolendosi della decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto provata l'esistenza di un nesso causale tra l'infortunio e l'attività lavorativa, privilegiando immotivatamente alcune testimonianze a discapito di altre, che, invece, dimostrerebbero che il in data 15.07.2014 non era stato comandato a lavorare presso la R_ masseria né dalla società datrice di lavoro né dai coniugi - che, Pt_2 P_ CP_3 pertanto, l'evento andrebbe ricondotto a una condotta del lavoratore intrapresa in maniera volontaria, al di fuori del sinallagma contrattuale.
Si è infine costituita in secondo grado altresì in proprio e in Controparte_3 qualità di erede universale del coniuge , ribadendo l'inesistenza Controparte_5 di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con il il quale veniva retribuito in R_ via esclusiva dalla società agricola, e rimarcando l'assunzione in capo a , Persona_2 con il contratto vitalizio sottoscritto nell'ottobre 2013, dell'obbligo di mettere a disposizione dei cedenti e in caso di sopravvivenza del superstite, per tutta la loro vita e a
6 sue spese, un operaio che provvedesse alla manutenzione, conduzione, coltivazione dei fondi rimasti di proprietà di . Controparte_5
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, nonché vanamente tentata la conciliazione, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 13.02.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
Sia l'appello principale proposto dalla società agricola che l'appello incidentale proposto dall' sono infondati e vanno rigettati, dovendosi confermare CP_2 la sentenza impugnata, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto da . Controparte_1
Si ritiene opportuno per ragioni di ordine logico esaminare previamente l'appello incidentale proposto dall' CP_2
Con un unico motivo di impugnazione l' lamenta l'illogicità Parte_3 del decisum di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provata l'occasione di lavoro, sostenendo che il Tribunale avrebbe ingiustificatamente ritenuto credibili alcune testimonianze, come quella di nonostante il vincolo parentale con la Persona_5 vittima, di cui il teste era figlio, e inattendibile, invece, quella di Persona_3 invocando all'uopo la qualità di genitore di , rappresentante legale Persona_2 dell'azienda agricola.
La censura non coglie nel segno, avendo l'istruttoria espletata in primo grado consegnato elementi sufficienti a provare la riconducibilità, sotto il profilo causale, dell'evento lesivo occorso al de cuius all'espletamento da parte dello stesso di attività di lavoro subordinato.
Tanto emerge, invero, dalla testimonianza resa da figlio del Persona_5 lavoratore, all'udienza del 04.06.2019, allorquando, riferendosi al giorno precedente l'infortunio, ha dichiarato: “A.D.R.: …mi trovavo in compagnia di mio padre in quanto eravamo stati incaricati di estirpare l'erba da sotto gli alberi. Dopo aver finito tale attività salimmo nell'appartamento della e il rivolgendosi a mio Pt_4 P_ padre disse che il giorno successivo in mattinata avrebbe dovuto provvedere ad arare con il motocoltivatore il suo orto posto nella dal quale erano state raccolte le Pt_4 cipolle. Preciso che le cipolle erano state raccolte il 25.06.2014 poiché quel giorno dopo aver raccolto le ciliegie nei terreni dei F.LL TR avanzò del tempo e ci recammo per raccogliere le cipolle dall'orto del . Ricordo inoltre che il 14 luglio 2014 il P_
rivolgendosi a mio padre disse espressamente che avrebbe dovuto eseguire P_
l'attività di aratura o prima o dopo aver completato l'attività di estirpazione delle erbacce che quel giorno 14 luglio 2014 ancora non avevamo completato”.
Il teste ha, quindi, confermato che in data 15.07.2014 il de cuius si era recato presso la masseria di proprietà dei coniugi per eseguire i lavori che gli Pt_2 Persona_4
7 erano stati commissionati il giorno prima, affermando “A.D.R.: …sentii che mio padre uscì di casa e comunque era l'orario solito per recarsi a lavoro;
A.D.R.: Su domanda a chiarimento preciso che il rimase proprietario P_ dell'ettaro che aveva alberi da frutto e uliveto mentre all'interno della masseria c'erano due orti piccoli;
mentre all'esterno della masseria era rimasto l'orto grande a circa 1 km all'esterno della masseria. I lavori del 15/7/2014 avrebbero dovuto interessare l'orto piccolo all'interno della ”. Pt_4
Detta deposizione testimoniale confuta le dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva dal , laddove ha asserito “…Posso ipotizzare che il fosse venuto qui in P_ R_ attesa che spiovesse ma non posso riferire cosa dovesse fare… Per quanto a me riferito dallo stesso il era stato ingaggiato per l'intero anno e per n. Persona_3 R_
150 giornate circa. Le presenze venivano annotate a prestazioni di lavoro rese. So anche che l'ultima giornata di lavoro era stata il 09/07/2014 e che il giorno dell'infortunio non doveva lavorare”, nonché quelle rese agli ispettori da , CP_2 Persona_2 rappresentante legale della società agricola, il quale ha riferito: “Escludo di aver utilizzato il sig. in lavori di raccolta di ciliegie. Il ciliegeto che mi è stato Persona_1 donato è stato gestito direttamente da me ed i miei frateLL per le operazioni di raccolta che sono state effettuate nei mesi di maggio – giugno 2014. Il giorno 15/07/2014 non avevo chiamato alcun bracciante agricolo al lavoro in quanto non avevamo in corso lavori agricoli”.
Al riguardo, è bene ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova testimoniale non esiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela o coniugale, non potendo l'attendibilità degli stessi essere esclusa aprioristicamente, senza altri elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità (Cass. ord. 08.11.2023 n. 31158; Cass., sez. VI Civile – L, ord. n. 2295/21).
Nel caso di specie, il Tribunale ha adeguatamente ponderato gli elementi acquisiti e ha ampiamente motivato il proprio convincimento, con riferimento sia alla valutazione delle deposizioni testimoniali, sia al giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni.
Non vi sono poi evidenze istruttorie che consentano di avallare le deduzioni della società agricola, secondo cui la presenza del presso la nel giorno R_ Pt_4 dell'evento sarebbe stata giustificata dall'esigenza personale di coltivare un suo piccolo appezzamento di terreno.
Sebbene, infatti, - la cui deposizione testimoniale è stata Persona_3 ragionevolmente ritenuta inattendibile dal primo giudice non in ragione del rapporto di parentela con , bensì in virtù della sua posizione di interesse nella vicenda Persona_2 per cui è causa, come meglio si dirà in seguito - abbia riferito all'udienza del 02.10.2018
“A.D.R.: lo stesso coltivava l'orto per sue esigenze presso la Masseria dei R_
8 coniugi - dove aveva anche le sue gaLLne”, la circostanza de qua è stata P_ CP_3 espressamente smentita sia dall'appellata , la quale, sentita dagli Controparte_1 ispettori in data 06.08.2014 (cfr. doc. 1 nel fascicolo di primo grado dell' , ha CP_2 CP_2 dichiarato “Ogni giorno si portava con la sua autovettura presso la Masseria La Torre dove parcheggiava. Prendeva gli attrezzi agricoli e le macchine situate sia presso il capannone, dov'è stato rinvenuto deceduto, sia presso un altro locale ubicato nei pressi della masseria… Nego assolutamente che mio marito coltivasse un orto di sua pertinenza sui terreni dei coniugi e che passasse il suo tempo libero sulle e/o nelle P_ proprietà dei . In caso di pioggia per conto del eseguiva piccoli lavori P_ P_ di manutenzione sui mezzi agricoli e/o riordino dei locali deposito”, sia soprattutto dal teste che ha affermato: “A.D.R.: Su domanda a chiarimento in Persona_5 merito alla eventuale coltivazione all'interno della Masseria del Giannico e all'allevamento di gaLLne all'interno della stessa Masseria da parte di R_
per suo uso personale, nego che tanto fosse accaduto in quanto l'unico
[...] terreno coltivato da mio padre per uso personale era ubicato a circa 20 km dalla
, agro di Santeramo, contrada Mosca”. Pt_4
Alla luce di quanto sinora esposto, il sinistro mortale occorso a R_
in data 15.07.2014 deve certamente ritenersi in rapporto eziologico con
[...]
l'espletamento da parte del medesimo di attività di lavoro dipendente e va, dunque, qualificato come infortunio sul lavoro, con la conseguenza che in relazione ad esso opera la tutela obbligatoria garantita dall' CP_2
Ne consegue che l'appello incidentale proposto dall' assicuratore va CP_6 rigettato, dovendosi sul punto confermare la decisione impugnata.
Esaminando ora il gravame principale proposto dalla società agricola Pt_1
TR s.s., con un unico e articolato motivo di censura l'appellante denuncia “Violazione
e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e del combinato disposto di cui agli artt. 115, 116,
132, IV comma, n. 4, c.p.c. e 111, VI comma, della Costituzione. Erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione, errata e carente valutazione delle risultanze istruttorie. Assoluta carenza di prova”.
Sostiene, in particolare, che il Tribunale avrebbe del tutto travisato le risultanze istruttorie, attribuendo rilevanza a una circostanza pacifica - quella per cui il R_ aveva un rapporto di lavoro anche con la società - ma non dirimente ai fini della decisione, omettendo, invece, di considerare l'assenza di qualsivoglia prova sul se e da chi avesse ricevuto disposizioni di svolgere le mansioni cui stava attendendo il giorno dell'infortunio.
Evidenzia che sia i testi escussi sia le controparti hanno confermato che in data
15.07.2014 stava lavorando presso la masseria alle Persona_1 Pt_2 dipendenze e per ordine dei coniugi - escludendo così qualsiasi P_ CP_3
9 coinvolgimento della società, tanto più che il decesso si sarebbe verificato a causa del ribaltamento di un mezzo agricolo di proprietà dei suddetti coniugi.
Obietta, quindi, che il giudice di prime cure avrebbe sostituito alla valutazione della prova delle mere illazioni e un'interpretazione del tutto personalistica, sganciata dalle stesse allegazioni delle parti e, comunque, priva di riscontro, persino ragionando in termini di presunzioni, giungendo erroneamente a ritenere che tra la società e la vittima sussistesse un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che il R_ fosse stato comandato dal a svolgere le mansioni da cui è derivato l'incidente. _2
Conclude, dunque, che si sarebbe in presenza di una motivazione meramente apparente, inidonea come tale ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, con conseguente nuLLtà della stessa.
Così ripercorse le doglianze esposte nell'atto di gravame, ritiene la Corte che esse non siano idonee a sovvertire la statuizione di primo grado.
Devono innanzitutto condividersi le argomentazioni del primo giudice circa la sussistenza tra il de cuius e la società appellante di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e non “a giornata”, in senso difforme dalla comunicazione di assunzione recante l'indicazione di 150 giornate previste (cfr. doc. 3 del fascicolo di primo grado della società).
In tal senso depongono, invero, le dichiarazioni rilasciate da Testimone_1
(altro figlio del de cuius) agli ufficiali di polizia giudiziaria dell'ufficio SPESAL
(Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) della ASL BA, allorquando, sentito a sommarie informazioni in data 17.07.2015, ha riferito: “mio padre tutte le mattine alle ore 5:45 partiva da Santeramo per recarsi sul posto di lavoro presso la masseria dei coniugi , per iniziare la sua giornata lavorativa. Pt_2 P_
Secondo gli ordini avuti in precedenza provvedeva ad effettuare lavori sia per i coniugi
sia per l'azienda agricola “F.LL TR”. La sua attività lavorativa copriva P_ tutti i giorni dell'anno comprese alcune domeniche secondo le necessità... Mio padre inoltre giornalmente provvedeva ad accudire gli animali presenti nella masseria quali conigli, gaLLne, cani e arnie per la produzione di miele… il lunedì successivo alla morte di mio padre (21/07/2014) ci siamo recati presso la masseria io, mio fratello Pt_2
e mia madre per riprenderci l'autovettura di mio padre che era ancora Per_3 parcheggiata nel perimetro della masseria. In questa occasione il Sig. mi ha P_ fatto una proposta di lavoro dicendomi se volevo prendere il posto di mio padre alle stesse condizioni economiche e operative per tutti i giorni dell'anno sia per sia P_ per con la retribuzione corrisposta dall'azienda ” (cfr. doc. 145 nel _2 _2 fascicolo di primo grado di . Controparte_3
Parimenti significativa è la testimonianza resa all'udienza del 02.10.2018 dal teste
, avendo quest'ultimo riferito “ Conosco in particolare Testimone_2 Tes_3
e in quanto avendo lavorato come funzionario presso il Banco di Napoli P_ CP_3
10 di Gioia del Colle all'epoca dei fatti gli stessi erano clienti del predetto istituto di credito dove io lavoravo e pertanto li incontravo almeno una volta a settimana. Conosco anche il perché veniva a fare operazioni presso l'Istituto Bancario;
Persona_3
A.D.R.: Conosco anche in quanto da ragazzi ci siamo Persona_1 conosciuti e frequentati perché l'azienda agricola del padre del era ubicata R_ nei pressi dell'azienda agricola di mio padre;
Con riferimento al cap. sub 2) posso riferire che alla fine del 1990 Tes_3 presentai ai coniugi che conoscevo in quanto Persona_1 Per_6 CP_3 clienti del Banco di Napoli. So che agli inizi del 1991 il cominciò a Persona_1 lavorare per i coniugi – Preciso che avevo presentato P_ CP_3 R_
in quanto furono i coniugi e a chiedermi se conoscessi
[...] P_ CP_3 qualcuno che potesse lavorare in campagna da loro;
Con riferimento al cap. 3) posso riferire che ha Tes_3 Persona_1 lavorato per i coniugi e al 1991 fino a fine 2013. Tanto so in quanto ho P_ CP_3 parlato con il in banca, il quale mi ha riferito che, sebbene avesse sottoscritto P_ un vitalizio con che prevedeva la cessione di tutti i suoi terreni, tranne il Persona_2 centro aziendale che rimaneva a lui, il avrebbe continuato a lavorare sugli R_ stessi fondi per;
Persona_2
Inoltre il mi riferì che il avrebbe continuato anche a Tes_3 P_ R_ curare il centro aziendale che era rimasto a lui;
A.D.R.: Ricordo inoltre che su mia espressa domanda il mi riferì che con P_ decorrenza dall'anno 2014 la retribuzione del sarebbe stata pagata R_ esclusivamente da anche per il lavoro che avrebbe continuato ad Persona_2 espletare sui terreni rimasti allo stesso . Tale circostanza in separata sede mi P_ venne confermata anche dal ”. R_
Il testimone ha, inoltre, corroborato la circostanza per cui sino al 2013 il de cuius ha lavorato tutti i giorni alle dipendenze dei coniugi dichiarando “Con Persona_4 riferimento ai cap. 9) 10) 11) 12) li posso confermare integralmente in quanto trattasi di circostanze riferitomi dal ovvero perché vedevo il nei campi intento P_ R_
a lavorare”, così come lo svolgimento continuativo nel corso del 2014 delle stesse mansioni che aveva svolto sino a quel momento nei fondi del anche in due P_ fondi di proprietà del , una vigna in via Noci e un ciliegeto uliveto in agro di Gioia _2 del Colle, affermando “ Con riferimento alla circostanza 33) la confermo in Tes_3 quanto riferitami dal e dal;
R_ P_
Con riferimento alla circostanza 34) posso confermare la circostanza in Tes_3 quanto riferitami dal e dal ”. R_ P_
È opportuno rilevare che non si è in presenza di una testimonianza de relato actoris, atteso che nella specie il teste riferisce su fatti e circostanze apprese Tes_2 dal , che è parte opposta alla ricorrente, sicché la sua deposizione, in ossequio P_
11 all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, può assumere rilievo probatorio ove supportata da altri elementi oggettivi e concordanti o da altre risultanze istruttorie che ne confermino la credibilità (Cass. ord. 21 maggio 2024 n. 14030; Cass., Sez. 1, 15.01.2015,
n. 569).
Ebbene, la deposizione del trova conforto nelle dichiarazioni rese da Tes_2
il quale, escusso all'udienza del 04.06.2019, ha affermato: “A.D.R.: Persona_5
Sono il figlio di;
posso riferire di aver iniziato a lavorare in Persona_1 campagna all'età di 17 anni dando da mangiare a conigli, gaLLne e cani sempre senza essere stato assunto dal dott. , il quale mi corrispondeva la paga giornaliera di P_
£ 10.000 al giorno. Lavoravo quasi ogni giorno anche perché non frequentavo più la scuola;
A.D.R.: All'età di diciotto anni dopo aver conseguito la patente di guida su richiesta del dott. iniziai a svolgere le mansioni di trattorista nei campi;
P_
A.D.R.: Confermo la circostanza n. 2) precisando che nel 1991 iniziò a lavorare con il mentre nel 1990 venne presentato al dal sig. P_ P_ Tes_2
dipendente dal Banco di Napoli. Tanto posso riferire in quanto all'epoca
[...] avevo dieci anni ed io aspettavo in macchina allorquando mio padre salì in casa del
per essere presentato al dal;
P_ P_ Tes_2
Con riferimento al cap. n. 3) posso riferire che mio padre iniziò a lavorare Tes_3 nel 1991 per il sig. e lavorò per lo stesso fino alla fine del 2013; P_ P_ mentre a partire dall'anno 2014 iniziò a lavorare per la società F.LL TR;
A.D.R.: Ricordo che mio padre all'inizio percepiva £ 600.000 oltre all'indennità di disoccupazione agricola che riceveva a fronte di 151 giornate all'anno denunciate dal
. Tuttavia ribadisco che mio padre si recava sui campi del tutti i P_ P_ giorni. In seguito mio padre arrivò a prendere fino all'arrivo dell'euro £ 1.300.000 al mese;
mentre dal 2001 con l'avvento dell'euro mio padre percepiva € 650,00 mensili;
A.D.R.: Confermo le circostanze 30) 31) e 32) precisando che nel 2012 mio padre iniziò a percepire la somma di € 725,00 al mese e continuava il a versare i P_ contributi soltanto per 151 giornate all'anno. Io invece percepivo € 32,00 al giorno sempre senza assunzione. Tale situazione è continuata anche a partire dal 2014 allorquando subentrò la società F.LL TR”.
Pregnanti sotto il profilo probatorio risultano, altresì, le dichiarazioni rilasciate agli ispettori da nuora del de cuius, la quale sentita in data CP_2 Persona_7
02.09.2014 ha riferito: “Ho lavorato alle dipendenze della Società Agricola F.LL TR
s.s. di Gioia del Colle dal 14/01/2014 alla fine di giugno 2014. Ho interrotto perché sono gravida ed alla 19 settimana di gestazione, con gravidanza a rischio. Sono stata impegnata sui terreni dei F.LL TR in lavori di raccolta di rami secchi, ciliegie, frutta, verdura ecc. Nel periodo in cui ho lavorato con me lavorava anche , Persona_1 mio suocero… Aggiungo pure che mio suocero lavorava sia sui fondi dei , sia sul _2
12 fondo coltivato ad ortaggi dei coniugi Preciso che lavorava tutti i giorni per Per_8 conto dei F.LL TR e quasi sempre sui fondi che precedentemente erano stati di proprietà dei coniugi ” (cfr. doc. 5 nel fascicolo di primo grado dell' . P_ CP_2
Avvalorano la prestazione continuativa da parte del de cuius di attività di lavoro dipendente in favore dapprima dei soli coniugi a decorrere dal gennaio P_ CP_3
2014 per l'Azienda agricola FrateLL TR anche le dichiarazioni rese in sede ispettiva l'11.08.2014 da collega di lavoro (allegate al fascicolo di primo grado Persona_9 dell' doc. 7): “Sono collaboratrice familiare di mio marito, coltivatore diretto e mi CP_2 capita anche di lavorare a giornate per conto terzi per scambio di manodopera in occasione di lavori intensivi… In passato abbiamo allevato bovini e per questa ragione abbiamo conosciuto il dott. ed abbiamo lavorato per lui a giornate in nero ma P_ non ricordo esattamente quando. In queste circostanze abbiamo conosciuto il sig.
e lo abbiamo rivisto sempre quando abbiamo lavorato per conto Persona_1 del sig. , ma non possiamo documentare quando in quanto abbiamo sempre P_ lavorato a nero. Per quanto a noi riferito dallo stesso e constatato tutti i R_ giorni, in quanto passava sempre davanti alla nostra casa, questi lavorava da tanti anni per il sig. come bracciante agricolo e per n. 150 giornate all'anno ma di fatto P_ lavorava tutti i giorni dell'anno come operaio agricolo fisso, in quanto uomo di fiducia del dott. . A partire da gennaio di quest'anno 2014 era stato assunto dai P_ _2
e lavorava sia per i che per il dott. aumentando maggiormente il suo _2 P_ lavoro. Lavorava tutti i giorni come un lavoratore agricolo fisso. Lavorava per entrambi
a seconda delle esigenze legate ai lavori agricoli ed al tempo eseguendo gli ordini dell'uno e dell'altro. Quest'anno abbiamo lavorato insieme in occasione della raccolta delle ciliegie, nella sistemazione della vigna e per i lavori nell'orto di . Ci P_ trovavamo direttamente sui terreni sui quali bisognava eseguire i lavori. Posso riferire che il signor aveva l'abitudine di passare dal capannone ubicato presso la R_ masseria per prendere attrezzi e macchine agricole, prima di iniziare la Pt_2 giornata di lavoro. Quando c'era cattivo tempo faceva lavori di pulitura del capannone, lavori di manutenzione delle macchine agricole e altri lavoretti legati agli ortaggi che venivano coltivati nell'orto”.
Di contenuto pressoché identico sono le dichiarazioni rilasciate in pari data agli ispettori da , marito della e a sua volta collega di lavoro del CP_2 Persona_10 Per_9
il quale ha riferito “Lavorava tutti i giorni come se avesse un contratto a R_ tempo pieno ed indeterminato. Lavorava per entrambi a seconda delle esigenze legate all'agricoltura…” (cfr. doc. 6 nel fascicolo di primo grado dell' . CP_2
Le risultanze istruttorie innanzi richiamate consentono di affermare che il de cuius ha lavorato continuativamente e a tempo indeterminato alle dipendenze dei coniugi sebbene formalmente denunciato solo per 150 giornate lavorative Persona_4 annue, fino al termine dell'anno 2013 e che una volta transitato, a decorrere dal gennaio
13 2014, alle dipendenze dell'Azienda Agricola FrateLL TR s.s., in virtù di un contratto a tempo determinato full time, ha di fatto continuato a prestare attività lavorativa secondo le medesime modalità operative ed economiche concordate con i precedenti datori di lavoro, coltivando e curando sia i terreni ceduti dal a che queLL rimasti P_ Persona_2 in proprietà del primo per effetto del contratto di “Vitalizio” del 24.10.2013 prodotto già in primo grado dalla parte ricorrente (cfr. doc. n. 6 del fascicolo di primo grado).
Invero, è pacifico che con il suddetto negozio giuridico i coniugi Persona_4 ciascuno per i propri diritti, hanno trasferito a la piena proprietà della Persona_2 maggior parte dei loro fondi, convenendo, a carico di quest'ultimo - ovvero dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo - quale corrispettivo della cessione, per l'intera durata della loro vita, una serie di obbligazioni, tra cui anche quella di “c) mettere a disposizione dei cedenti e in caso di sopravvivenza del superstite, per tutta la loro vita ed a sue spese, un operaio che deve provvedere alla manutenzione, conduzione, coltivazione e trattamenti degli alberi e degli ortaggi, e irrigazione, presenti nei beni rimasti di proprietà del cedente dottor ”. Controparte_5
L'accordo in esame, tutt'altro che insignificante – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante – in realtà esclude la pretesa esistenza di un parallelo rapporto di lavoro a nero tra il de cuius e i coniugi consacrando viceversa Persona_4
l'impegno di di assicurare ai suddetti coniugi, onde curare e coltivare i Persona_2 pochi terreni rimasti in proprietà degli stessi, la disponibilità di , il Persona_1 quale in tal modo poteva proseguire a espletare le medesime mansioni in precedenza affidategli dai cedenti e mantenere la stessa posizione sino ad allora accordatagli, risultando tuttavia inserito nell'organizzazione della società, che provvedeva a retribuirlo in via esclusiva.
A nulla rileva poi, come opportunamente evidenziato dal giudice di prime cure, che il suddetto contratto fosse stato formalmente sottoscritto in proprio da , Persona_2 posto che lo stesso era al contempo legale rappresentante dell'azienda agricola che nel medesimo periodo procedette all'assunzione del lavoratore e che in tale veste, quindi, si avvaleva materialmente dell'opera di quest'ultimo, coordinando, per il tramite del padre
, le esigenze della società appellante con quelle dei coniugi - Persona_3 P_
CP_3
In altri termini, l'assunzione del de cuius alle dipendenze della società odierna appellante, avvenuta a gennaio 2014, è stata effettuata proprio per adempiere all'obbligazione contratta da con l'atto notarile di vitalizio sottoscritto a Persona_2 ottobre 2013 (mettere a disposizione dei cedenti, ex proprietari dei fondi agricoli, un operaio), il che dimostra che il contratto è stato concluso da in qualità di Persona_2 legale rappresentante dell'azienda agricola.
Non hanno poi trovato alcun riscontro probatorio le dichiarazioni rilasciate proprio da in sede ispettiva il 12.08.2014 (cfr. doc. 2 nel fascicolo di primo grado Persona_2
14 CP_ dell' , laddove ha affermato “Inoltre nel citato atto notarile risulta anche gravame in capo alla mia persona di messa a disposizione di un operaio per la coltivazione dei terreni residuali di proprietà dei coniugi . A tale riguardo io provvedevo P_ direttamente e autonomamente alla coltivazione de suddetti terreni… A partire da gennaio 2014 la società semplice F.LL TR provvedeva all'assunzione di R_
come O.T.D. con ingaggio per tutto l'anno ed a giornate prevalentemente in
[...] lavori di potatura e lavori manuali vari. Escludo di aver utilizzato il sig. R_
in lavori di raccolta di ciliegie. Il ciliegeto che mi è stato donato è stato
[...] gestito direttamente da me ed i miei frateLL per le operazioni di raccolta che sono state effettuate nei mesi di maggio – giugno 2014”; anzi, la circostanza da ultimo riferita è stata confutata sia dalla deposizione testimoniale di il quale, come già Persona_5 esposto, ha riferito di aver lavorato con il padre alla raccolta delle ciliegie sui fondi dei
F.LL il 25.06.2014, sia dalle dichiarazioni, di cui si è dato conto in precedenza, _2 rese agli ispettori da e , CP_2 Persona_7 Persona_9 Persona_10 colleghi di lavoro del deceduto, che hanno affermato di aver lavorato nel 2014 insieme a lui in occasione della raccolta delle ciliegie, nella sistemazione della vigna e nell'orto del
. P_
In proposito, peraltro, si rileva come le argomentazioni difensive della società odierna appellante appaiano contraddittorie nella misura in cui, da un lato, si sostiene che fosse in prima persona a curare e coltivare i pochi terreni rimasti in Persona_2 proprietà del cedente , dall'altro, si afferma che tra il e il de cuius P_ P_ persisteva, nonostante la sua formale assunzione da parte della società, un rapporto di lavoro di fatto.
Neppure risulta confermata dagli esiti dell'istruttoria la tesi del mancato utilizzo da parte del durante l'espletamento di attività lavorativa alle dipendenze della R_ società, di macchinari di qualsivoglia natura, atteso che il figlio , Testimone_1 ascoltato a sommarie informazioni il 17.07.2015 dagli ufficiali di polizia giudiziaria dello
SPESAL presso la Asl (cfr. doc. 145 già menzionato, allegato al fascicolo di primo grado dei coniugi - , ha dichiarato: “Preciso che mio padre utilizzava il trattore P_ CP_3 per effettuare arature sia per – sia per i F.LL TR e l'usava CP_8 P_ CP_3 anche per lo spostamento con l'ausilio di un cartellone del motocoltivatore NI che veniva utilizzato per arare l'orto che si trova in via Corvello distante dalla masseria circa un chilometro. Il motocoltivatore lo usava anche nei punti stretti dove R_1 non poteva intervenire con il trattore. Inoltre usava anche il “ piccolo trattore R_2 con una cisterna al seguito per i trattamenti con prodotti fitosanitari sia per sia P_ per la società ”. _2
Analogamente, in sede di escussione testimoniale ha sul punto Persona_5 riferito: “A.D.R.:… con riferimento al cap. 44) posso precisare che il motocoltivatore del veniva utilizzato sia da mio padre sia da me quattro volte R_1 P_
15 all'anno per arare i terreni più stretti dove non passava il trattore Landini 85. Preciso inoltre che io personalmente avevo utilizzato il motocoltivatore nel mese di R_1 aprile del 2014 per preparare l'orto estivo per il . P_
A.D.R.: Ricordo che il motocoltivatore allorquando lo utilizzai ad R_1 aprile 2014 non aveva dato alcun tipo di problema, tuttavia ricordo che occorreva fare periodicamente, all'incirca ogni anno od ogni due anni, la sostituzione della zappetta usuratasi nel corso della aratura dei campi per la presenza di pietre.
A.D.R.: A precisazione del cap. 45) aggiungo che il giorno 15 luglio 2014 mio padre avrebbe dovuto utilizzare lo stesso motocoltivatore NI che avevo utilizzato io in precedenza, nell'aprile 2014, nello stesso terreno del . Tanto P_ avrebbe dovuto fare perché questo mezzo va più in profondità del trattore e rende più soffice il terreno.
A.D.R.: Su domanda a prova contraria con riferimento alla eventuale cessione del trattore dalla a che mio padre aveva CP_9 CP_3 Controparte_10 utilizzato tale mezzo fino al giorno sabato precedente all'incidente e lo aveva parcheggiato nell'altro locale ubicato all'interno della masseria”.
Altrettanto efficaci sotto il profilo probatorio risultano le dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva ai funzionari di vigilanza da la quale ha CP_2 Persona_7 affermato “Poiché la maggior parte dei fondi coltivati da mio suocero si trovavano in località limitrofe alla Masseria La Torre, mio suocero, , di solito si Persona_1 portava con la sua macchina presso la Masseria La Torre, dove parcheggiava, si cambiava gli abiti con queLL di lavoro, prendeva gli attrezzi agricoli dal deposito ed anche mi è capitato di vederlo utilizzare la motozappa con cui è accaduto l'infortunio mortale, e di lì andava sui fondi da lavorare… Aggiungo anche che nei lavori sui fondi limitrofi alla masseria, che precedentemente erano stati di proprietà dei coniugi
, utilizzava sempre gli attrezzi e le macchine agricole depositate nei ricoveri P_ della masseria . Pt_2
L'istruttoria ha dunque nettamente comprovato l'abituale impiego da parte del de cuius di mezzi agricoli anche dopo la cessazione del rapporto lavorativo intrattenuto con i coniugi – nonché l'utilizzo ad opera del medesimo dei macchinari P_ CP_3 conservati presso la masseria sia allorquando lavorava nei fondi ceduti alla Pt_2 società, sia in occasione dell'espletamento di attività lavorativa nei terreni rimasti in proprietà del , circostanza quest'ultima che rende scarsamente rilevante la P_ questione della formale intestazione del motocoltivatore che in data 15.07.2014 ha travolto e schiacciato , provocandone il decesso. Persona_1
Il giudice di prime cure ha, inoltre, condivisibilmente evidenziato la veste di socio di fatto di , padre di tutti i soci della F.LL TR, che, contrariamente a Persona_3 quanto preteso dall'appellante, ha trovato solido riscontro nell'istruttoria espletata, essendo emersa l'esistenza di un suo risalente rapporto amicale con i coniugi - P_
16 in virtù del quale lo stesso provvedeva a coordinare i lavori che doveva espletare il CP_3
mediando le esigenze dei suddetti coniugi di coltivare gli appezzamenti R_ rimasti nella loro proprietà e di assicurarsi la manutenzione della masseria, con quelle della società agricola.
Sul punto, il teste , escusso su richiesta della società all'udienza Testimone_4 del 01.10.2019, ha dichiarato “ Con riferimento al cap. sub 12) confermo che Tes_3
aveva da lungo tempo un rapporto di amicizia con i coniugi e Persona_3 P_
. CP_3
Il ruolo attivo di nella gestione dell'azienda agricola è emerso Persona_3 chiaramente dalla deposizione resa da all'udienza del 04.06.2019, Persona_5 ove ha affermato: “A.D.R.:… Pertanto mentre ci recavamo tutti i giorni in per Pt_4 accudire gli animali sui campi del andavamo soltanto quando ci veniva P_ comunicato il giorno prima che lavori avremmo dovuto effettuare sui terreni del
. Tanto avveniva in quanto e concordavano tra di loro i lavori P_ _2 P_ da far fare a mio padre. Di tanto sono a conoscenza in quanto come ho già detto aiutavo mio padre in campagna;
A.D.R.: Tali indicazioni ci venivano date o in campagna o al telefono o dal
o dal ”. P_ Persona_3
Alle medesime conclusioni conducono le dichiarazioni rilasciate agli ispettori in data 02.09.2014 da (già richiamate in precedenza), la CP_2 Persona_7 quale ha riferito: “Di solito i comunicavano a mio suocero la sera precedente a _2 mezzo telefono i lavori da fare il giorno seguente, i fondi su cui lavorare e se eventualmente fosse necessaria la mia presenza… Che io sappia riceveva disposizioni lavorative solo da padre dei F.LL ”. Persona_3 _2
Peraltro, che fosse il reale punto di riferimento dei coniugi Persona_3 trova conferma nelle dichiarazioni rilasciate agli ispettori dal Persona_4 CP_2
in data 11.08.2014, laddove quest'ultimo ha affermato “Mia moglie dopo aver P_ urlato ed essere fuggita dal capannone veniva ad avvisarmi. Io avvertivo a mia volta il
Sig. il quale immediatamente si portava qui ed andando lì sul posto, Persona_3 spegneva il motore, sollevava il corpo nel tentativo di salvare il ” (cfr. doc. 3 R_ nel fascicolo di primo grado dell' . CP_2
Stante, quindi, l'acclarata posizione di interesse di nella vicenda Persona_3 de qua, il Tribunale ha opportunamente dichiarato poco attendibile la sua testimonianza, specie laddove ha dichiarato “A.D.R.: Con riferimento al cap. sub 4) posso riferire che i trattori e gli altri mezzi meccanici presso la F.LL TR s.s. sono condotti esclusivamente dai miei tre figli che lavorano presso la predetta società;
Con riferimento al cap. 6) posso confermarlo per averlo appreso dal Tes_3 che lo stesso coltivava l'orto per sue esigenze personali presso la R_ R_
Masseria dei coniugi dove aveva anche le sue gaLLne; Persona_4
17 Con riferimento al cap. 11) posso riferire che mio figlio sin Tes_3 Persona_2 dall'epoca della sottoscrizione del contratto vitalizio si occupò di arare il terreno rimasto in proprietà dei coniugi – . P_ CP_3
Per il resto la deposizione del appare generica e poco circostanziata, avendo _2 egli affermato: “A.D.R.: Non sono in grado di precisare per quante giornate abbia lavorato il presso la F.LL TR s.s.; R_
A.D.R.: L'ultima volta che ho visto lavorare sui campi risale al 2014 R_ tuttavia non sono in grado di precisare il giorno e il mese;
Con riferimento al cap. sub 3) della memoria di posso Tes_3 Controparte_5 riferire che, avendo dovuto prestare soccorso al non ho prestato attenzione a R_ tutti gli strumenti presenti all'interno del capannone e quindi non sono in grado di riferire se presso tale capannone vi fosse il motocoltivatore marca raffigurato R_2 nella foto doc. n. 21 che mi viene mostrata;
Con riferimento al cap. 5) posso riferire che la fotografia che mi viene Tes_3 mostrata doc. 26) raffigura una fresa la cui presenza tuttavia presso il capannone il giorno dell'incidente non ho notato. Quindi non escludo che, tenuto conto delle dimensioni del capannone, fosse presente al suo interno”.
Il primo giudice ha, altresì, correttamente dichiarato inutilizzabile la deposizione testimoniale resa da all'udienza del 05.03.2019, in quanto questi riveste la Persona_2 qualità di parte nel presente giudizio, essendo rappresentante legale dell'azienda agricola
Parte_1
E ancora, il Tribunale ha compiutamente dato conto delle testimonianze rese da e , ponendone in luce la inidoneità a inficiare la Testimone_5 Testimone_4 ricostruzione dei rapporti in essere tra le parti e la dinamica dell'incidente occorso: invero, riferisce di una fresa portata dal in riparazione Testimone_5 R_ presso la sua officina precedentemente all'evento, aggiungendo al contempo “A.D.R.: La fresa di cui ho parlato può essere montata su trattori marca di diversi modeLL. R_2
Tuttavia non sono in grado di affermare che la fresa che mi è stata mostrata fosse stata in precedenza montata sui trattori del dott. ”; non solo P_ Testimone_4 dichiara di aver visto il de cuius un'unica volta e di non essersi a lui mai presentato, ma a ben vedere contraddice ancora una volta l'assunto della società appellante secondo cui fu sin da subito a lavorare i terreni non ceduti dal , avendo precisato Persona_2 P_
“A.D.R.:… In tale occasione mi disse che non era un suo operaio e che il Persona_2 dott. si coltivava l'orto per conto suo”. P_
Con riguardo alla individuazione del soggetto che ha ordinato al de cuius di svolgere le mansioni a cui stava attendendo il giorno dell'infortunio - aspetto rispetto al quale il Tribunale, a detta dell'appellante, non avrebbe correttamente interpretato le dichiarazioni testimoniali acquisite - non risponde al vero che le risultanze istruttorie hanno confermato che a dare disposizioni al fosse stato in via esclusiva il R_
18 , atteso che, se da un lato come già esposto, ha riferito di P_ Persona_5 aver assistito a un colloquio tra il de cuius e ove quest'ultimo comunicava al P_ padre che l'indomani mattina avrebbe dovuto provvedere ad arare il suo orto, dall'altro ha dichiarato agli ispettori in data 06.08.2014 “Ricordo Controparte_1 CP_2 che il 15/07/2014 prima di partire di casa mio marito mi riferì di essere stato chiamato dal e che si stava recando presso la Masseria La Torre” (cfr. doc. 1, cit., nel _2 fascicolo di primo grado dell' . CP_2
Nulla, invece, ha potuto sul punto dichiarare – a discapito di quanto assunto dall'appellante - il teste , sentito all'udienza del 02.08.2018, avendo Testimone_2 lo stesso anzi affermato Con riferimento al cap. 40) non so se anche il 15 luglio Tes_3
2014 il si recò presso la masseria per svolgere attività lavorativa”. R_ Pt_2
Alla luce, dunque, delle dichiarazioni rilasciate dal teste e Persona_5 dalla odierna appellata è ragionevole ritenere che il , al termine della giornata P_ lavorativa del 14.07.2014, avesse comunicato al de cuius che il giorno seguente avrebbe dovuto arare l'orto perché in tal senso già determinatosi con il in virtù _2 dell'obbligo da quest'ultimo assunto con il contratto vitalizio dell'ottobre 2013 di mettergli a disposizione il suo dipendente per la cura dei terreni non ceduti.
Del resto, il complessivo materiale probatorio sinora analizzato ha fatto emergere con chiarezza che il lavoratore, dopo essere stato assunto dalla società a gennaio 2014, ha prestato in modo continuativo la propria attività indifferentemente e in modo promiscuo in favore sia di quest'ultima sia dei coniugi – occupandosi dei fondi di P_ CP_3 loro proprietà e utilizzando senza distinzione le attrezzature e i mezzi ivi presenti;
in tal senso è significativa la dichiarazione resa dal teste (già riportata in Persona_5 precedenza) - “le cipolle erano state raccolte il 25.06.2014 poiché quel giorno dopo aver raccolto le ciliegie nei terreni dei F.LL TR avanzò del tempo e ci recammo per raccogliere le cipolle dall'orto del ” - che attesta ancora una volta come le P_ direttive impartite al dipendente concernessero sia l'attività da svolgere sui suoli della società sia quella da svolgere sui fondi rimasti di proprietà dei coniugi, finanche in una stessa giornata.
E' evidente, dunque, che non sussiste il denunciato vizio di motivazione apparente della decisione impugnata, avendo il Tribunale ampiamente argomentato circa le ragioni, condivise da questa Corte, che inducono a ritenere che nel giorno dell'incidente mortale il de cuius si era recato presso la masseria onde prestare la propria attività di Pt_2 lavoro agricolo subordinato sì in favore dei coniugi ma in qualità di Persona_13 dipendente della società, avendo da quest'ultima ricevuto apposite indicazioni, in virtù del contratto in essere che prevedeva l'obbligo della odierna appellante di mettere a disposizione un operaio e che veniva in concreto attuato mediante gli accordi fra Per_3
e , i quali di volta in volta si coordinavano in ordine
[...] Controparte_5 all'impiego dell'operaio sui rispettivi fondi.
19 E' bene ribadire, infatti, che l'attività lavorativa sui terreni dei coniugi, lungi dal configurare un rapporto di lavoro irregolare con questi ultimi, era invece svolta su autorizzazione e assenso della società datrice di lavoro, quale corrispettivo della cessione dei fondi in base alle pattuizioni contenute nel contratto vitalizio del 24.10.2013.
Sulla scorta delle esposte considerazioni, l'appello principale deve essere rigettato: merita infatti integrale conferma la statuizione impugnata, che ha correttamente accertato come l'infortunio mortale si sia verificato nel corso del rapporto di lavoro subordinato intrattenuto dal de cuius con la società odierna appellante, con conseguente diritto della coniuge superstite a percepire le prestazioni a carico dell' CP_2
Resta assorbito l'appello incidentale proposto da in Controparte_1 quanto condizionato all'accoglimento del gravame principale.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico della società appellante e dell' CP_2
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n.
147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Si ritengono invece sussistenti gravi ed eccezionali ragioni che consentono di disporre la compensazione delle spese del presente grado nei confronti dell'appellata in considerazione, da un lato, del fatto che la è risultata pienamente CP_3 CP_1 vittoriosa nel merito, sebbene nei confronti delle altre parti, dall'altro, della estrema complessità della vicenda sotto il profilo fattuale e giuridico e delle conseguenti difficoltà di individuare la parte datoriale.
Deve infine darsi atto della sussistenza, in relazione sia all'appello principale che all'appello incidentale proposto dall' dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, CP_2 comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 10.01.2023 dalla
[...] nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 dell' e di , nonché sull'appello incidentale proposto con CP_2 Controparte_3 memoria depositata in data 05.12.2023 dall' e sull'appello incidentale CP_2 condizionato proposto con memoria depositata in data 06.12.2023 da CP_1
, avverso la sentenza n. 3284/2022 del Tribunale di Bari pubblicata in
[...] data 06.12.2022, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto dalla e l'appello incidentale Pt_1
20 proposto dall' e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
CP_2
- dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da
; Controparte_1
- condanna l' e la in CP_2 Parte_1 solido fra loro al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.500,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore dell'avv. Michela Gabriella Nocco dichiaratasi anticipante;
- compensa le spese processuali del presente grado di giudizio nei confronti di
; Controparte_3
- dà atto della sussistenza, in relazione all'appello principale proposto dalla e all'appello incidentale proposto dall' , dei presupposti per Pt_1 CP_2
l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 13.02.2025
Il Presidente dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
21
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Pasqualino Catena e Antonella Toma
-Appellante, appellata in via incidentale-
e
Controparte_1 rappr. e dif. dell'avv. Michela Gabriella Nocco
-Appellata, appellante in via incidentale-
e
CP_2 rappr. e dif. dell'avv. Margherita De Pasquale
-Appellato, appellante in via incidentale-
e
Controparte_3 rappr. e dif. dagli avv.ti Paolo D'Aprile e Angela D'Aprile
-Appellata-
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 06.12.2017 dinanzi al Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, , coniuge superstite del defunto Controparte_1 R_ CP_
, conveniva in giudizio l' l' i coniugi e
[...] CP_2 Controparte_5
nonché la chiedendo al giudice Controparte_3 Parte_1 adito di pronunciarsi sulle seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare che il sig.
, al momento del sinistro, stava svolgendo attività di lavoro Persona_1 subordinato alle dipendenze dei signori e , P_ P_ Controparte_3 seppur retribuito dalla società Agricola F.LL TR, in quantità non correttamente rapportata al tipo e alla quantità di lavoro svolto, ovvero, in alternativa, alle dipendenze della sola signora o del sig. ed ancora in Controparte_3 Controparte_5 via ulteriormente subordinata alle dipendenze della società Agricola F.LL TR S.S.;
B) Accertare e dichiarare che la retribuzione dovuta al sig. per l'attività R_ di lavoro subordinato agricolo ammontava ad euro 1.900,00 di cui 1.460,55 per lavoro ordinario ed euro 440,00 per lavoro straordinario mensile, festivo e non festivo, o in quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in applicazione dell'art. 36 della
Costituzione Italiana;
C) Dichiarare che il decesso del sig. avvenuto in data Persona_1
15.07.2014 è avvenuto in seguito ad infortunio sul lavoro e per l'effetto condannare
l' , in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente, signora
, della rendita da morte in conseguenza d'infortunio sul lavoro Controparte_1 conformemente a quanto disposto dal DPR 1124/1965, art. 85 e dalle leggi che disciplinano la materia, nella misura che sarà accertata in corso di causa, a mezzo
C.T.U., oltre al pagamento dei ratei della rendita non corrisposti dalla data del decesso del sig. sino al pagamento e gli interessi su tali ratei e al Persona_1 pagamento dell'assegno per il funerale”.
A fondamento della domanda la ricorrente deduceva: 1) che nei primi mesi del
1990 il de cuius era stato assunto a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo specializzato alle dipendenze dei coniugi e Controparte_5 CP_3
sebbene formalmente il rapporto di lavoro risultasse instaurato solo con
[...] quest'ultima, affinché curasse i loro terreni siti in Gioia del Colle, Sammichele di Bari e
Laterza, estesi circa venti ettari e coltivati a ciliegeto, vigneto, uliveto, mandorleto, frumento e in piccola parte a ortalizi, provvedesse all'allevamento e alla macellazione di animali da cortile, nonché alla coltura delle api e alla custodia dei sette cani da caccia presenti presso la masseria di loro proprietà; 2) che per l'espletamento delle sue Pt_2 mansioni si era sempre avvalso di macchine agricole, motocoltivatori e attrezzi agricoli di proprietà dei convenuti;
3) che le parti avevano concordato un compenso mensile di un milione di lire a fronte di sette ore e trenta minuti di lavoro giornaliero su sei giorni alla settimana, con riconoscimento della tredicesima mensilità; 4) che la retribuzione mensile
2 di fatto percepita era stata originariamente di lire 650.000, per essere poi aumentata a partire dal 1991 di circa quaranta/cinquantamila lire, fino a determinarsi in via definitiva,
a decorrere dal 2012, in € 725,00; 5) che il de cuius avrebbe, tuttavia, avuto diritto, in applicazione del contratto collettivo di categoria, a una retribuzione di gran lunga superiore a quella percepita, pari ad almeno € 1.300,00 mensili per lavoro ordinario a far tempo dal 2010; 6) che i datori di lavoro, onde attenuare la gravità del loro inadempimento nei confronti del dipendente, erano soliti denunciare il rapporto lavorativo solo per 152 giornate annuali, sì da consentirgli di percepire l'indennità di disoccupazione prevista per i lavoratori agricoli, che nell'anno 2013 era stata di circa €
3.500,00; 7) che nel 2014 il de cuius aveva iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della azienda agricola F.LL TR s.s., in virtù degli accordi intercorsi tra i coniugi – da un lato, e , legale P_ CP_3 Persona_2 rappresentante della società, dall'altro, sicché per alcuni giorni del mese espletava la sua attività di bracciante agricolo in favore di , padre di e gestore di Persona_3 _2 fatto della società, sui fondi rustici di proprietà di quest'ultima, che provvedeva a corrispondergli la retribuzione anche per i restanti giorni durante i quali svolgeva i lavori affidatigli dai coniugi – sui terreni di loto proprietà; 8) che in data P_ CP_3
15.07.2014, alle ore 5.45 circa, il si era recato a lavoro in agro di Gioia del R_
Colle, presso la masseria di proprietà dei predetti coniugi, come da istruzioni Pt_2 ricevute il giorno precedente, e che intorno alle ore 10.30, nel mentre si accingeva ad arare l'orto, era stato travolto e schiacciato dal motocoltivatore all'uopo utilizzato, così perdendo tragicamente la vita;
9) che pendeva dinanzi al Tribunale di Bari un procedimento per l'accertamento di eventuali responsabilità penali nella causazione dell'evento; 10) che l' aveva escluso che il decesso fosse avvenuto a causa di un CP_2 infortunio occorso durante la prestazione di lavoro subordinato e, conseguentemente, aveva negato il diritto dei superstiti al riconoscimento della rendita prevista dal DPR n.
1124/1965; 11) che il diniego opposto dall' era profondamente ingiusto in quanto CP_2 al momento dell'evento il de cuius stava preparando la motocoltivatrice per svolgere attività lavorativa subordinata, a nulla rilevando che il rapporto di lavoro con i coniugi non fosse denunciato o che la retribuzione fosse formalmente corrisposta Persona_4 dalla Società agricola F.LL TR s.s., considerato che in tema di prestazioni previdenziali e assicurative vale il principio di automaticità ex art. 2116 c.c.; 12) che l'ammontare della rendita invocata andava rapportato alla retribuzione che il R_ aveva diritto di percepire in applicazione del CCNL di categoria, del Contratto provinciale e dell'art. 36 Cost., da quantificarsi, al momento del decesso, in almeno €
1.900,00 mensili, di cui € 1.460,55 per lavoro ordinario in qualità di operaio specializzato
Super ed € 440,00 per lavoro straordinario festivo e non festivo.
Costituitisi in giudizio con memoria depositata in data 18.05.2018, Controparte_5
e contestavano nel merito la fondatezza dell'avversa
[...] Controparte_3
3 domanda, deducendo che il motocoltivatore rinvenuto sul luogo dell'incidente e la fresa allo stesso attaccata non erano mai stati di loro proprietà, in quanto il motocoltivatore a loro appartenente, della medesima marca ma targato BA 5190, si trovava all'epoca dei fatti depositato in un locale della masseria diverso dal capannone ove era stato rinvenuto il sicché il macchinario causativo dell'evento era stato verosimilmente ivi R_ portato dallo stesso lavoratore deceduto, il quale ne era possessore e probabilmente proprietario, e che nessun rapporto di lavoro subordinato poteva dirsi intercorrente tra i medesimi e il de cuius al momento dell'infortunio, considerato che con contratto del
16.09.2013 il aveva concesso in locazione alla Società agricola F.LL TR s.s. P_ gran parte dei suoi terreni agricoli, fino ad allora affidati in comodato alla consorte, e che in virtù del contratto di vitalizio sottoscritto in data 24.10.2013 dai coniugi e da _2
, quest'ultimo si era obbligato, a fronte della cessione in suo favore di una serie di
[...] beni, a mettere a loro disposizione, a sue spese, un operaio che provvedesse alla manutenzione, conduzione, coltivazione, trattamento degli alberi e ortaggi presenti negli agri rimasti in proprietà dei cedenti.
Si costituiva in pari data l' , che eccepiva in via preliminare: la nuLLtà del CP_2 ricorso introduttivo per indeterminatezza dello stesso;
l'inammissibilità della domanda volta ad accertare che la retribuzione spettante al defunto fosse pari a € 1.900,00, essendo le prestazioni erogate dall'Istituto computate ex lege sulla retribuzione corrisposta dal datore di lavoro nei dodici mesi antecedenti l'infortunio o, ove inferiore, assumendo come base di calcolo il minimale di legge;
la necessità di disporre la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. fino alla conclusione del procedimento pendente in sede penale;
nel merito, sosteneva l'infondatezza dell'avversa pretesa difettando la prova della riconducibilità eziologica dell'infortunio all'attività lavorativa, quale presupposto indefettibile ai sensi dell'art. 2 T.U. n. 1124/1965 ai fini dell'erogazione della prestazione richiesta.
Si costituiva in giudizio, sempre in data 18.05.2018, anche la
[...]
la quale negava qualsivoglia coinvolgimento nell'incidente occorso al Parte_1 de cuius, atteso che in data 15.07.2014, come anche nei giorni immediatamente precedenti, quest'ultimo non aveva svolto alcuna attività lavorativa per la stessa, né era stato incaricato di lavorare in favore di terzi, tanto più che il contratto vitalizio versato in atti dalla ricorrente non era stato sottoscritto dalla società, bensì a titolo individuale da
, e che il il quale era stato assunto dalla società con contratto a Persona_2 R_ tempo determinato full time affinché si dedicasse alle normali attività connesse alla coltura dei fondi, senza, tuttavia, autorizzazione alla conduzione di mezzi meccanici, era stato già dal 09.07.2014 esonerato da ogni prestazione lavorativa, il che induceva a ritenere che si fosse recato nel capannone ove poi era deceduto al fine di coltivare per sé e la sua famiglia un piccolo appezzamento di terreno di cui aveva disponibilità all'interno della masseria dei coniugi Persona_4
4 Da ultimo, si costituiva l' che eccepiva il proprio difetto di legittimazione CP_4 passiva, essendosi l'instante rivolta nel ricorso introduttivo unicamente all' , CP_2 vertendosi in un'ipotesi di morte per infortunio sul lavoro.
Con sentenza non definitiva n. 3043/2018, resa in data 02.10.2018, il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell' e la sua conseguente CP_4 estromissione dal giudizio, condannando la parte ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dall' , liquidate in complessivi € 1.775,00 per compensi CP_6 professionali, oltre accessori come per legge.
Espletata attività istruttoria, all'udienza del 26.05.2020 il processo veniva dichiarato interrotto per decesso del convenuto . Controparte_5
Con ricorso depositato in data 31.07.2020 riassumeva il Controparte_1 giudizio nei confronti dell' , di in proprio e quale erede CP_2 Controparte_3 universale di , e della le Controparte_5 Parte_1 parti convenute si costituivano, riportandosi alle argomentazioni difensive precedentemente svolte e insistendo per il rigetto dell'avversa domanda.
Con sentenza n. 3284/2022, pubblicata in data 06.12.2022, il Tribunale ha accolto il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, ha condannato l' alla corresponsione CP_2 in favore della ricorrente, nella qualità di coniuge superstite di , Persona_1 della rendita ai superstiti ex art. 85 D.P.R. n. 1124 del 1965, calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria nella misura del 50%, nonché al pagamento dei ratei arretrati e dell'assegno una tantum (c.d. assegno funerario) di €
2.132,45, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Il primo giudice, in particolare, ha ritenuto: 1) comprovata dalle risultanze istruttorie l'esistenza, al momento del sinistro, di un rapporto di lavoro subordinato continuativo e a tempo indeterminato tra e la società Persona_1 [...]
2) avvalorata dalle testimonianze la ricostruzione fattuale secondo cui Parte_1 dal gennaio 2014 il de cuius si occupava di coltivare sia i fondi della società agricola che queLL rimasti in proprietà dei coniugi er effetto del contratto di vitalizio P_ CP_3 del 24.10.2013, attenendosi alle direttive impartitegli dal legale rappresentante della società , spesso per il tramite del padre , che, in quanto Persona_2 Persona_3 legato da antica amicizia al , si prestava a fungere da collegamento tra P_ quest'ultimo e il suo vecchio operaio, il quale in data 15.07.2014 si era recato nella masseria per prestare la propria attività di lavoratore agricolo subordinato in Pt_2 favore dei suddetti coniugi, ma in qualità di dipendente della 3) Parte_1 dimostrata la corresponsione della retribuzione mensile, all'epoca dell'infortunio, da parte della società, nella cui organizzazione il era inserito per effetto della R_ cessione dei fondi da parte dei coniugi anche per i lavori che egli ancora Persona_4 svolgeva nella masseria e sui fondi rimasti nella proprietà dei vecchi datori;
4) non idonea a inficiare detta ricostruzione la deposizione testimoniale resa da Persona_3
5 dovendo essa considerarsi scarsamente attendibile in virtù della posizione di interesse del teste, il quale ricopriva il ruolo di socio di fatto dell'azienda resistente, provvedendo a coordinare i lavori che il doveva espletare e a mediare le esigenze dei coniugi R_
- on quelle della società agricola;
5) irrilevante la circostanza che P_ CP_3 _2
avesse sottoscritto in proprio il contratto di vitalizio, considerato che il medesimo
[...] aveva al contempo la qualità di legale rappresentante della società agricola che nel 2014 aveva proceduto all'assunzione del de cuius, e che, pertanto, disponeva dell'opera di quest'ultimo.
Avverso detta pronuncia la società agricola ha interposto Parte_1 appello, dolendosi della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo che, in riforma della stessa, la domanda formulata nei propri confronti venga integralmente rigettata, con vittoria di spese processuali del doppio grado di giudizio.
ha resistito al gravame, di cui ha richiesto il rigetto, con Controparte_1 conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado;
ha, altresì, spiegato appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale, chiedendo che, in detta ipotesi, sia accolta la domanda di riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con , Controparte_5
o, in alternativa, con ovvero con entrambi i coniugi Controparte_3 Persona_4 restando ferma la causa di lavoro all'origine dell'infortunio occorso al de cuius e la conseguente condanna dell' al pagamento della rendita mensile, con gli arretrati CP_2 rivalutati e maggiorati d'interessi, dell'assegno funerario e delle spese del doppio grado di giudizio.
Anche l' si è costituito in appello, depositando apposita memoria con cui ha CP_2 coltivato le argomentazioni difensive svolte in primo grado e ha, altresì, spiegato appello incidentale, dolendosi della decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto provata l'esistenza di un nesso causale tra l'infortunio e l'attività lavorativa, privilegiando immotivatamente alcune testimonianze a discapito di altre, che, invece, dimostrerebbero che il in data 15.07.2014 non era stato comandato a lavorare presso la R_ masseria né dalla società datrice di lavoro né dai coniugi - che, Pt_2 P_ CP_3 pertanto, l'evento andrebbe ricondotto a una condotta del lavoratore intrapresa in maniera volontaria, al di fuori del sinallagma contrattuale.
Si è infine costituita in secondo grado altresì in proprio e in Controparte_3 qualità di erede universale del coniuge , ribadendo l'inesistenza Controparte_5 di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con il il quale veniva retribuito in R_ via esclusiva dalla società agricola, e rimarcando l'assunzione in capo a , Persona_2 con il contratto vitalizio sottoscritto nell'ottobre 2013, dell'obbligo di mettere a disposizione dei cedenti e in caso di sopravvivenza del superstite, per tutta la loro vita e a
6 sue spese, un operaio che provvedesse alla manutenzione, conduzione, coltivazione dei fondi rimasti di proprietà di . Controparte_5
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, nonché vanamente tentata la conciliazione, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 13.02.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
Sia l'appello principale proposto dalla società agricola che l'appello incidentale proposto dall' sono infondati e vanno rigettati, dovendosi confermare CP_2 la sentenza impugnata, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto da . Controparte_1
Si ritiene opportuno per ragioni di ordine logico esaminare previamente l'appello incidentale proposto dall' CP_2
Con un unico motivo di impugnazione l' lamenta l'illogicità Parte_3 del decisum di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provata l'occasione di lavoro, sostenendo che il Tribunale avrebbe ingiustificatamente ritenuto credibili alcune testimonianze, come quella di nonostante il vincolo parentale con la Persona_5 vittima, di cui il teste era figlio, e inattendibile, invece, quella di Persona_3 invocando all'uopo la qualità di genitore di , rappresentante legale Persona_2 dell'azienda agricola.
La censura non coglie nel segno, avendo l'istruttoria espletata in primo grado consegnato elementi sufficienti a provare la riconducibilità, sotto il profilo causale, dell'evento lesivo occorso al de cuius all'espletamento da parte dello stesso di attività di lavoro subordinato.
Tanto emerge, invero, dalla testimonianza resa da figlio del Persona_5 lavoratore, all'udienza del 04.06.2019, allorquando, riferendosi al giorno precedente l'infortunio, ha dichiarato: “A.D.R.: …mi trovavo in compagnia di mio padre in quanto eravamo stati incaricati di estirpare l'erba da sotto gli alberi. Dopo aver finito tale attività salimmo nell'appartamento della e il rivolgendosi a mio Pt_4 P_ padre disse che il giorno successivo in mattinata avrebbe dovuto provvedere ad arare con il motocoltivatore il suo orto posto nella dal quale erano state raccolte le Pt_4 cipolle. Preciso che le cipolle erano state raccolte il 25.06.2014 poiché quel giorno dopo aver raccolto le ciliegie nei terreni dei F.LL TR avanzò del tempo e ci recammo per raccogliere le cipolle dall'orto del . Ricordo inoltre che il 14 luglio 2014 il P_
rivolgendosi a mio padre disse espressamente che avrebbe dovuto eseguire P_
l'attività di aratura o prima o dopo aver completato l'attività di estirpazione delle erbacce che quel giorno 14 luglio 2014 ancora non avevamo completato”.
Il teste ha, quindi, confermato che in data 15.07.2014 il de cuius si era recato presso la masseria di proprietà dei coniugi per eseguire i lavori che gli Pt_2 Persona_4
7 erano stati commissionati il giorno prima, affermando “A.D.R.: …sentii che mio padre uscì di casa e comunque era l'orario solito per recarsi a lavoro;
A.D.R.: Su domanda a chiarimento preciso che il rimase proprietario P_ dell'ettaro che aveva alberi da frutto e uliveto mentre all'interno della masseria c'erano due orti piccoli;
mentre all'esterno della masseria era rimasto l'orto grande a circa 1 km all'esterno della masseria. I lavori del 15/7/2014 avrebbero dovuto interessare l'orto piccolo all'interno della ”. Pt_4
Detta deposizione testimoniale confuta le dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva dal , laddove ha asserito “…Posso ipotizzare che il fosse venuto qui in P_ R_ attesa che spiovesse ma non posso riferire cosa dovesse fare… Per quanto a me riferito dallo stesso il era stato ingaggiato per l'intero anno e per n. Persona_3 R_
150 giornate circa. Le presenze venivano annotate a prestazioni di lavoro rese. So anche che l'ultima giornata di lavoro era stata il 09/07/2014 e che il giorno dell'infortunio non doveva lavorare”, nonché quelle rese agli ispettori da , CP_2 Persona_2 rappresentante legale della società agricola, il quale ha riferito: “Escludo di aver utilizzato il sig. in lavori di raccolta di ciliegie. Il ciliegeto che mi è stato Persona_1 donato è stato gestito direttamente da me ed i miei frateLL per le operazioni di raccolta che sono state effettuate nei mesi di maggio – giugno 2014. Il giorno 15/07/2014 non avevo chiamato alcun bracciante agricolo al lavoro in quanto non avevamo in corso lavori agricoli”.
Al riguardo, è bene ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova testimoniale non esiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela o coniugale, non potendo l'attendibilità degli stessi essere esclusa aprioristicamente, senza altri elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità (Cass. ord. 08.11.2023 n. 31158; Cass., sez. VI Civile – L, ord. n. 2295/21).
Nel caso di specie, il Tribunale ha adeguatamente ponderato gli elementi acquisiti e ha ampiamente motivato il proprio convincimento, con riferimento sia alla valutazione delle deposizioni testimoniali, sia al giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni.
Non vi sono poi evidenze istruttorie che consentano di avallare le deduzioni della società agricola, secondo cui la presenza del presso la nel giorno R_ Pt_4 dell'evento sarebbe stata giustificata dall'esigenza personale di coltivare un suo piccolo appezzamento di terreno.
Sebbene, infatti, - la cui deposizione testimoniale è stata Persona_3 ragionevolmente ritenuta inattendibile dal primo giudice non in ragione del rapporto di parentela con , bensì in virtù della sua posizione di interesse nella vicenda Persona_2 per cui è causa, come meglio si dirà in seguito - abbia riferito all'udienza del 02.10.2018
“A.D.R.: lo stesso coltivava l'orto per sue esigenze presso la Masseria dei R_
8 coniugi - dove aveva anche le sue gaLLne”, la circostanza de qua è stata P_ CP_3 espressamente smentita sia dall'appellata , la quale, sentita dagli Controparte_1 ispettori in data 06.08.2014 (cfr. doc. 1 nel fascicolo di primo grado dell' , ha CP_2 CP_2 dichiarato “Ogni giorno si portava con la sua autovettura presso la Masseria La Torre dove parcheggiava. Prendeva gli attrezzi agricoli e le macchine situate sia presso il capannone, dov'è stato rinvenuto deceduto, sia presso un altro locale ubicato nei pressi della masseria… Nego assolutamente che mio marito coltivasse un orto di sua pertinenza sui terreni dei coniugi e che passasse il suo tempo libero sulle e/o nelle P_ proprietà dei . In caso di pioggia per conto del eseguiva piccoli lavori P_ P_ di manutenzione sui mezzi agricoli e/o riordino dei locali deposito”, sia soprattutto dal teste che ha affermato: “A.D.R.: Su domanda a chiarimento in Persona_5 merito alla eventuale coltivazione all'interno della Masseria del Giannico e all'allevamento di gaLLne all'interno della stessa Masseria da parte di R_
per suo uso personale, nego che tanto fosse accaduto in quanto l'unico
[...] terreno coltivato da mio padre per uso personale era ubicato a circa 20 km dalla
, agro di Santeramo, contrada Mosca”. Pt_4
Alla luce di quanto sinora esposto, il sinistro mortale occorso a R_
in data 15.07.2014 deve certamente ritenersi in rapporto eziologico con
[...]
l'espletamento da parte del medesimo di attività di lavoro dipendente e va, dunque, qualificato come infortunio sul lavoro, con la conseguenza che in relazione ad esso opera la tutela obbligatoria garantita dall' CP_2
Ne consegue che l'appello incidentale proposto dall' assicuratore va CP_6 rigettato, dovendosi sul punto confermare la decisione impugnata.
Esaminando ora il gravame principale proposto dalla società agricola Pt_1
TR s.s., con un unico e articolato motivo di censura l'appellante denuncia “Violazione
e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e del combinato disposto di cui agli artt. 115, 116,
132, IV comma, n. 4, c.p.c. e 111, VI comma, della Costituzione. Erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione, errata e carente valutazione delle risultanze istruttorie. Assoluta carenza di prova”.
Sostiene, in particolare, che il Tribunale avrebbe del tutto travisato le risultanze istruttorie, attribuendo rilevanza a una circostanza pacifica - quella per cui il R_ aveva un rapporto di lavoro anche con la società - ma non dirimente ai fini della decisione, omettendo, invece, di considerare l'assenza di qualsivoglia prova sul se e da chi avesse ricevuto disposizioni di svolgere le mansioni cui stava attendendo il giorno dell'infortunio.
Evidenzia che sia i testi escussi sia le controparti hanno confermato che in data
15.07.2014 stava lavorando presso la masseria alle Persona_1 Pt_2 dipendenze e per ordine dei coniugi - escludendo così qualsiasi P_ CP_3
9 coinvolgimento della società, tanto più che il decesso si sarebbe verificato a causa del ribaltamento di un mezzo agricolo di proprietà dei suddetti coniugi.
Obietta, quindi, che il giudice di prime cure avrebbe sostituito alla valutazione della prova delle mere illazioni e un'interpretazione del tutto personalistica, sganciata dalle stesse allegazioni delle parti e, comunque, priva di riscontro, persino ragionando in termini di presunzioni, giungendo erroneamente a ritenere che tra la società e la vittima sussistesse un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che il R_ fosse stato comandato dal a svolgere le mansioni da cui è derivato l'incidente. _2
Conclude, dunque, che si sarebbe in presenza di una motivazione meramente apparente, inidonea come tale ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, con conseguente nuLLtà della stessa.
Così ripercorse le doglianze esposte nell'atto di gravame, ritiene la Corte che esse non siano idonee a sovvertire la statuizione di primo grado.
Devono innanzitutto condividersi le argomentazioni del primo giudice circa la sussistenza tra il de cuius e la società appellante di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e non “a giornata”, in senso difforme dalla comunicazione di assunzione recante l'indicazione di 150 giornate previste (cfr. doc. 3 del fascicolo di primo grado della società).
In tal senso depongono, invero, le dichiarazioni rilasciate da Testimone_1
(altro figlio del de cuius) agli ufficiali di polizia giudiziaria dell'ufficio SPESAL
(Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) della ASL BA, allorquando, sentito a sommarie informazioni in data 17.07.2015, ha riferito: “mio padre tutte le mattine alle ore 5:45 partiva da Santeramo per recarsi sul posto di lavoro presso la masseria dei coniugi , per iniziare la sua giornata lavorativa. Pt_2 P_
Secondo gli ordini avuti in precedenza provvedeva ad effettuare lavori sia per i coniugi
sia per l'azienda agricola “F.LL TR”. La sua attività lavorativa copriva P_ tutti i giorni dell'anno comprese alcune domeniche secondo le necessità... Mio padre inoltre giornalmente provvedeva ad accudire gli animali presenti nella masseria quali conigli, gaLLne, cani e arnie per la produzione di miele… il lunedì successivo alla morte di mio padre (21/07/2014) ci siamo recati presso la masseria io, mio fratello Pt_2
e mia madre per riprenderci l'autovettura di mio padre che era ancora Per_3 parcheggiata nel perimetro della masseria. In questa occasione il Sig. mi ha P_ fatto una proposta di lavoro dicendomi se volevo prendere il posto di mio padre alle stesse condizioni economiche e operative per tutti i giorni dell'anno sia per sia P_ per con la retribuzione corrisposta dall'azienda ” (cfr. doc. 145 nel _2 _2 fascicolo di primo grado di . Controparte_3
Parimenti significativa è la testimonianza resa all'udienza del 02.10.2018 dal teste
, avendo quest'ultimo riferito “ Conosco in particolare Testimone_2 Tes_3
e in quanto avendo lavorato come funzionario presso il Banco di Napoli P_ CP_3
10 di Gioia del Colle all'epoca dei fatti gli stessi erano clienti del predetto istituto di credito dove io lavoravo e pertanto li incontravo almeno una volta a settimana. Conosco anche il perché veniva a fare operazioni presso l'Istituto Bancario;
Persona_3
A.D.R.: Conosco anche in quanto da ragazzi ci siamo Persona_1 conosciuti e frequentati perché l'azienda agricola del padre del era ubicata R_ nei pressi dell'azienda agricola di mio padre;
Con riferimento al cap. sub 2) posso riferire che alla fine del 1990 Tes_3 presentai ai coniugi che conoscevo in quanto Persona_1 Per_6 CP_3 clienti del Banco di Napoli. So che agli inizi del 1991 il cominciò a Persona_1 lavorare per i coniugi – Preciso che avevo presentato P_ CP_3 R_
in quanto furono i coniugi e a chiedermi se conoscessi
[...] P_ CP_3 qualcuno che potesse lavorare in campagna da loro;
Con riferimento al cap. 3) posso riferire che ha Tes_3 Persona_1 lavorato per i coniugi e al 1991 fino a fine 2013. Tanto so in quanto ho P_ CP_3 parlato con il in banca, il quale mi ha riferito che, sebbene avesse sottoscritto P_ un vitalizio con che prevedeva la cessione di tutti i suoi terreni, tranne il Persona_2 centro aziendale che rimaneva a lui, il avrebbe continuato a lavorare sugli R_ stessi fondi per;
Persona_2
Inoltre il mi riferì che il avrebbe continuato anche a Tes_3 P_ R_ curare il centro aziendale che era rimasto a lui;
A.D.R.: Ricordo inoltre che su mia espressa domanda il mi riferì che con P_ decorrenza dall'anno 2014 la retribuzione del sarebbe stata pagata R_ esclusivamente da anche per il lavoro che avrebbe continuato ad Persona_2 espletare sui terreni rimasti allo stesso . Tale circostanza in separata sede mi P_ venne confermata anche dal ”. R_
Il testimone ha, inoltre, corroborato la circostanza per cui sino al 2013 il de cuius ha lavorato tutti i giorni alle dipendenze dei coniugi dichiarando “Con Persona_4 riferimento ai cap. 9) 10) 11) 12) li posso confermare integralmente in quanto trattasi di circostanze riferitomi dal ovvero perché vedevo il nei campi intento P_ R_
a lavorare”, così come lo svolgimento continuativo nel corso del 2014 delle stesse mansioni che aveva svolto sino a quel momento nei fondi del anche in due P_ fondi di proprietà del , una vigna in via Noci e un ciliegeto uliveto in agro di Gioia _2 del Colle, affermando “ Con riferimento alla circostanza 33) la confermo in Tes_3 quanto riferitami dal e dal;
R_ P_
Con riferimento alla circostanza 34) posso confermare la circostanza in Tes_3 quanto riferitami dal e dal ”. R_ P_
È opportuno rilevare che non si è in presenza di una testimonianza de relato actoris, atteso che nella specie il teste riferisce su fatti e circostanze apprese Tes_2 dal , che è parte opposta alla ricorrente, sicché la sua deposizione, in ossequio P_
11 all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, può assumere rilievo probatorio ove supportata da altri elementi oggettivi e concordanti o da altre risultanze istruttorie che ne confermino la credibilità (Cass. ord. 21 maggio 2024 n. 14030; Cass., Sez. 1, 15.01.2015,
n. 569).
Ebbene, la deposizione del trova conforto nelle dichiarazioni rese da Tes_2
il quale, escusso all'udienza del 04.06.2019, ha affermato: “A.D.R.: Persona_5
Sono il figlio di;
posso riferire di aver iniziato a lavorare in Persona_1 campagna all'età di 17 anni dando da mangiare a conigli, gaLLne e cani sempre senza essere stato assunto dal dott. , il quale mi corrispondeva la paga giornaliera di P_
£ 10.000 al giorno. Lavoravo quasi ogni giorno anche perché non frequentavo più la scuola;
A.D.R.: All'età di diciotto anni dopo aver conseguito la patente di guida su richiesta del dott. iniziai a svolgere le mansioni di trattorista nei campi;
P_
A.D.R.: Confermo la circostanza n. 2) precisando che nel 1991 iniziò a lavorare con il mentre nel 1990 venne presentato al dal sig. P_ P_ Tes_2
dipendente dal Banco di Napoli. Tanto posso riferire in quanto all'epoca
[...] avevo dieci anni ed io aspettavo in macchina allorquando mio padre salì in casa del
per essere presentato al dal;
P_ P_ Tes_2
Con riferimento al cap. n. 3) posso riferire che mio padre iniziò a lavorare Tes_3 nel 1991 per il sig. e lavorò per lo stesso fino alla fine del 2013; P_ P_ mentre a partire dall'anno 2014 iniziò a lavorare per la società F.LL TR;
A.D.R.: Ricordo che mio padre all'inizio percepiva £ 600.000 oltre all'indennità di disoccupazione agricola che riceveva a fronte di 151 giornate all'anno denunciate dal
. Tuttavia ribadisco che mio padre si recava sui campi del tutti i P_ P_ giorni. In seguito mio padre arrivò a prendere fino all'arrivo dell'euro £ 1.300.000 al mese;
mentre dal 2001 con l'avvento dell'euro mio padre percepiva € 650,00 mensili;
A.D.R.: Confermo le circostanze 30) 31) e 32) precisando che nel 2012 mio padre iniziò a percepire la somma di € 725,00 al mese e continuava il a versare i P_ contributi soltanto per 151 giornate all'anno. Io invece percepivo € 32,00 al giorno sempre senza assunzione. Tale situazione è continuata anche a partire dal 2014 allorquando subentrò la società F.LL TR”.
Pregnanti sotto il profilo probatorio risultano, altresì, le dichiarazioni rilasciate agli ispettori da nuora del de cuius, la quale sentita in data CP_2 Persona_7
02.09.2014 ha riferito: “Ho lavorato alle dipendenze della Società Agricola F.LL TR
s.s. di Gioia del Colle dal 14/01/2014 alla fine di giugno 2014. Ho interrotto perché sono gravida ed alla 19 settimana di gestazione, con gravidanza a rischio. Sono stata impegnata sui terreni dei F.LL TR in lavori di raccolta di rami secchi, ciliegie, frutta, verdura ecc. Nel periodo in cui ho lavorato con me lavorava anche , Persona_1 mio suocero… Aggiungo pure che mio suocero lavorava sia sui fondi dei , sia sul _2
12 fondo coltivato ad ortaggi dei coniugi Preciso che lavorava tutti i giorni per Per_8 conto dei F.LL TR e quasi sempre sui fondi che precedentemente erano stati di proprietà dei coniugi ” (cfr. doc. 5 nel fascicolo di primo grado dell' . P_ CP_2
Avvalorano la prestazione continuativa da parte del de cuius di attività di lavoro dipendente in favore dapprima dei soli coniugi a decorrere dal gennaio P_ CP_3
2014 per l'Azienda agricola FrateLL TR anche le dichiarazioni rese in sede ispettiva l'11.08.2014 da collega di lavoro (allegate al fascicolo di primo grado Persona_9 dell' doc. 7): “Sono collaboratrice familiare di mio marito, coltivatore diretto e mi CP_2 capita anche di lavorare a giornate per conto terzi per scambio di manodopera in occasione di lavori intensivi… In passato abbiamo allevato bovini e per questa ragione abbiamo conosciuto il dott. ed abbiamo lavorato per lui a giornate in nero ma P_ non ricordo esattamente quando. In queste circostanze abbiamo conosciuto il sig.
e lo abbiamo rivisto sempre quando abbiamo lavorato per conto Persona_1 del sig. , ma non possiamo documentare quando in quanto abbiamo sempre P_ lavorato a nero. Per quanto a noi riferito dallo stesso e constatato tutti i R_ giorni, in quanto passava sempre davanti alla nostra casa, questi lavorava da tanti anni per il sig. come bracciante agricolo e per n. 150 giornate all'anno ma di fatto P_ lavorava tutti i giorni dell'anno come operaio agricolo fisso, in quanto uomo di fiducia del dott. . A partire da gennaio di quest'anno 2014 era stato assunto dai P_ _2
e lavorava sia per i che per il dott. aumentando maggiormente il suo _2 P_ lavoro. Lavorava tutti i giorni come un lavoratore agricolo fisso. Lavorava per entrambi
a seconda delle esigenze legate ai lavori agricoli ed al tempo eseguendo gli ordini dell'uno e dell'altro. Quest'anno abbiamo lavorato insieme in occasione della raccolta delle ciliegie, nella sistemazione della vigna e per i lavori nell'orto di . Ci P_ trovavamo direttamente sui terreni sui quali bisognava eseguire i lavori. Posso riferire che il signor aveva l'abitudine di passare dal capannone ubicato presso la R_ masseria per prendere attrezzi e macchine agricole, prima di iniziare la Pt_2 giornata di lavoro. Quando c'era cattivo tempo faceva lavori di pulitura del capannone, lavori di manutenzione delle macchine agricole e altri lavoretti legati agli ortaggi che venivano coltivati nell'orto”.
Di contenuto pressoché identico sono le dichiarazioni rilasciate in pari data agli ispettori da , marito della e a sua volta collega di lavoro del CP_2 Persona_10 Per_9
il quale ha riferito “Lavorava tutti i giorni come se avesse un contratto a R_ tempo pieno ed indeterminato. Lavorava per entrambi a seconda delle esigenze legate all'agricoltura…” (cfr. doc. 6 nel fascicolo di primo grado dell' . CP_2
Le risultanze istruttorie innanzi richiamate consentono di affermare che il de cuius ha lavorato continuativamente e a tempo indeterminato alle dipendenze dei coniugi sebbene formalmente denunciato solo per 150 giornate lavorative Persona_4 annue, fino al termine dell'anno 2013 e che una volta transitato, a decorrere dal gennaio
13 2014, alle dipendenze dell'Azienda Agricola FrateLL TR s.s., in virtù di un contratto a tempo determinato full time, ha di fatto continuato a prestare attività lavorativa secondo le medesime modalità operative ed economiche concordate con i precedenti datori di lavoro, coltivando e curando sia i terreni ceduti dal a che queLL rimasti P_ Persona_2 in proprietà del primo per effetto del contratto di “Vitalizio” del 24.10.2013 prodotto già in primo grado dalla parte ricorrente (cfr. doc. n. 6 del fascicolo di primo grado).
Invero, è pacifico che con il suddetto negozio giuridico i coniugi Persona_4 ciascuno per i propri diritti, hanno trasferito a la piena proprietà della Persona_2 maggior parte dei loro fondi, convenendo, a carico di quest'ultimo - ovvero dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo - quale corrispettivo della cessione, per l'intera durata della loro vita, una serie di obbligazioni, tra cui anche quella di “c) mettere a disposizione dei cedenti e in caso di sopravvivenza del superstite, per tutta la loro vita ed a sue spese, un operaio che deve provvedere alla manutenzione, conduzione, coltivazione e trattamenti degli alberi e degli ortaggi, e irrigazione, presenti nei beni rimasti di proprietà del cedente dottor ”. Controparte_5
L'accordo in esame, tutt'altro che insignificante – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante – in realtà esclude la pretesa esistenza di un parallelo rapporto di lavoro a nero tra il de cuius e i coniugi consacrando viceversa Persona_4
l'impegno di di assicurare ai suddetti coniugi, onde curare e coltivare i Persona_2 pochi terreni rimasti in proprietà degli stessi, la disponibilità di , il Persona_1 quale in tal modo poteva proseguire a espletare le medesime mansioni in precedenza affidategli dai cedenti e mantenere la stessa posizione sino ad allora accordatagli, risultando tuttavia inserito nell'organizzazione della società, che provvedeva a retribuirlo in via esclusiva.
A nulla rileva poi, come opportunamente evidenziato dal giudice di prime cure, che il suddetto contratto fosse stato formalmente sottoscritto in proprio da , Persona_2 posto che lo stesso era al contempo legale rappresentante dell'azienda agricola che nel medesimo periodo procedette all'assunzione del lavoratore e che in tale veste, quindi, si avvaleva materialmente dell'opera di quest'ultimo, coordinando, per il tramite del padre
, le esigenze della società appellante con quelle dei coniugi - Persona_3 P_
CP_3
In altri termini, l'assunzione del de cuius alle dipendenze della società odierna appellante, avvenuta a gennaio 2014, è stata effettuata proprio per adempiere all'obbligazione contratta da con l'atto notarile di vitalizio sottoscritto a Persona_2 ottobre 2013 (mettere a disposizione dei cedenti, ex proprietari dei fondi agricoli, un operaio), il che dimostra che il contratto è stato concluso da in qualità di Persona_2 legale rappresentante dell'azienda agricola.
Non hanno poi trovato alcun riscontro probatorio le dichiarazioni rilasciate proprio da in sede ispettiva il 12.08.2014 (cfr. doc. 2 nel fascicolo di primo grado Persona_2
14 CP_ dell' , laddove ha affermato “Inoltre nel citato atto notarile risulta anche gravame in capo alla mia persona di messa a disposizione di un operaio per la coltivazione dei terreni residuali di proprietà dei coniugi . A tale riguardo io provvedevo P_ direttamente e autonomamente alla coltivazione de suddetti terreni… A partire da gennaio 2014 la società semplice F.LL TR provvedeva all'assunzione di R_
come O.T.D. con ingaggio per tutto l'anno ed a giornate prevalentemente in
[...] lavori di potatura e lavori manuali vari. Escludo di aver utilizzato il sig. R_
in lavori di raccolta di ciliegie. Il ciliegeto che mi è stato donato è stato
[...] gestito direttamente da me ed i miei frateLL per le operazioni di raccolta che sono state effettuate nei mesi di maggio – giugno 2014”; anzi, la circostanza da ultimo riferita è stata confutata sia dalla deposizione testimoniale di il quale, come già Persona_5 esposto, ha riferito di aver lavorato con il padre alla raccolta delle ciliegie sui fondi dei
F.LL il 25.06.2014, sia dalle dichiarazioni, di cui si è dato conto in precedenza, _2 rese agli ispettori da e , CP_2 Persona_7 Persona_9 Persona_10 colleghi di lavoro del deceduto, che hanno affermato di aver lavorato nel 2014 insieme a lui in occasione della raccolta delle ciliegie, nella sistemazione della vigna e nell'orto del
. P_
In proposito, peraltro, si rileva come le argomentazioni difensive della società odierna appellante appaiano contraddittorie nella misura in cui, da un lato, si sostiene che fosse in prima persona a curare e coltivare i pochi terreni rimasti in Persona_2 proprietà del cedente , dall'altro, si afferma che tra il e il de cuius P_ P_ persisteva, nonostante la sua formale assunzione da parte della società, un rapporto di lavoro di fatto.
Neppure risulta confermata dagli esiti dell'istruttoria la tesi del mancato utilizzo da parte del durante l'espletamento di attività lavorativa alle dipendenze della R_ società, di macchinari di qualsivoglia natura, atteso che il figlio , Testimone_1 ascoltato a sommarie informazioni il 17.07.2015 dagli ufficiali di polizia giudiziaria dello
SPESAL presso la Asl (cfr. doc. 145 già menzionato, allegato al fascicolo di primo grado dei coniugi - , ha dichiarato: “Preciso che mio padre utilizzava il trattore P_ CP_3 per effettuare arature sia per – sia per i F.LL TR e l'usava CP_8 P_ CP_3 anche per lo spostamento con l'ausilio di un cartellone del motocoltivatore NI che veniva utilizzato per arare l'orto che si trova in via Corvello distante dalla masseria circa un chilometro. Il motocoltivatore lo usava anche nei punti stretti dove R_1 non poteva intervenire con il trattore. Inoltre usava anche il “ piccolo trattore R_2 con una cisterna al seguito per i trattamenti con prodotti fitosanitari sia per sia P_ per la società ”. _2
Analogamente, in sede di escussione testimoniale ha sul punto Persona_5 riferito: “A.D.R.:… con riferimento al cap. 44) posso precisare che il motocoltivatore del veniva utilizzato sia da mio padre sia da me quattro volte R_1 P_
15 all'anno per arare i terreni più stretti dove non passava il trattore Landini 85. Preciso inoltre che io personalmente avevo utilizzato il motocoltivatore nel mese di R_1 aprile del 2014 per preparare l'orto estivo per il . P_
A.D.R.: Ricordo che il motocoltivatore allorquando lo utilizzai ad R_1 aprile 2014 non aveva dato alcun tipo di problema, tuttavia ricordo che occorreva fare periodicamente, all'incirca ogni anno od ogni due anni, la sostituzione della zappetta usuratasi nel corso della aratura dei campi per la presenza di pietre.
A.D.R.: A precisazione del cap. 45) aggiungo che il giorno 15 luglio 2014 mio padre avrebbe dovuto utilizzare lo stesso motocoltivatore NI che avevo utilizzato io in precedenza, nell'aprile 2014, nello stesso terreno del . Tanto P_ avrebbe dovuto fare perché questo mezzo va più in profondità del trattore e rende più soffice il terreno.
A.D.R.: Su domanda a prova contraria con riferimento alla eventuale cessione del trattore dalla a che mio padre aveva CP_9 CP_3 Controparte_10 utilizzato tale mezzo fino al giorno sabato precedente all'incidente e lo aveva parcheggiato nell'altro locale ubicato all'interno della masseria”.
Altrettanto efficaci sotto il profilo probatorio risultano le dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva ai funzionari di vigilanza da la quale ha CP_2 Persona_7 affermato “Poiché la maggior parte dei fondi coltivati da mio suocero si trovavano in località limitrofe alla Masseria La Torre, mio suocero, , di solito si Persona_1 portava con la sua macchina presso la Masseria La Torre, dove parcheggiava, si cambiava gli abiti con queLL di lavoro, prendeva gli attrezzi agricoli dal deposito ed anche mi è capitato di vederlo utilizzare la motozappa con cui è accaduto l'infortunio mortale, e di lì andava sui fondi da lavorare… Aggiungo anche che nei lavori sui fondi limitrofi alla masseria, che precedentemente erano stati di proprietà dei coniugi
, utilizzava sempre gli attrezzi e le macchine agricole depositate nei ricoveri P_ della masseria . Pt_2
L'istruttoria ha dunque nettamente comprovato l'abituale impiego da parte del de cuius di mezzi agricoli anche dopo la cessazione del rapporto lavorativo intrattenuto con i coniugi – nonché l'utilizzo ad opera del medesimo dei macchinari P_ CP_3 conservati presso la masseria sia allorquando lavorava nei fondi ceduti alla Pt_2 società, sia in occasione dell'espletamento di attività lavorativa nei terreni rimasti in proprietà del , circostanza quest'ultima che rende scarsamente rilevante la P_ questione della formale intestazione del motocoltivatore che in data 15.07.2014 ha travolto e schiacciato , provocandone il decesso. Persona_1
Il giudice di prime cure ha, inoltre, condivisibilmente evidenziato la veste di socio di fatto di , padre di tutti i soci della F.LL TR, che, contrariamente a Persona_3 quanto preteso dall'appellante, ha trovato solido riscontro nell'istruttoria espletata, essendo emersa l'esistenza di un suo risalente rapporto amicale con i coniugi - P_
16 in virtù del quale lo stesso provvedeva a coordinare i lavori che doveva espletare il CP_3
mediando le esigenze dei suddetti coniugi di coltivare gli appezzamenti R_ rimasti nella loro proprietà e di assicurarsi la manutenzione della masseria, con quelle della società agricola.
Sul punto, il teste , escusso su richiesta della società all'udienza Testimone_4 del 01.10.2019, ha dichiarato “ Con riferimento al cap. sub 12) confermo che Tes_3
aveva da lungo tempo un rapporto di amicizia con i coniugi e Persona_3 P_
. CP_3
Il ruolo attivo di nella gestione dell'azienda agricola è emerso Persona_3 chiaramente dalla deposizione resa da all'udienza del 04.06.2019, Persona_5 ove ha affermato: “A.D.R.:… Pertanto mentre ci recavamo tutti i giorni in per Pt_4 accudire gli animali sui campi del andavamo soltanto quando ci veniva P_ comunicato il giorno prima che lavori avremmo dovuto effettuare sui terreni del
. Tanto avveniva in quanto e concordavano tra di loro i lavori P_ _2 P_ da far fare a mio padre. Di tanto sono a conoscenza in quanto come ho già detto aiutavo mio padre in campagna;
A.D.R.: Tali indicazioni ci venivano date o in campagna o al telefono o dal
o dal ”. P_ Persona_3
Alle medesime conclusioni conducono le dichiarazioni rilasciate agli ispettori in data 02.09.2014 da (già richiamate in precedenza), la CP_2 Persona_7 quale ha riferito: “Di solito i comunicavano a mio suocero la sera precedente a _2 mezzo telefono i lavori da fare il giorno seguente, i fondi su cui lavorare e se eventualmente fosse necessaria la mia presenza… Che io sappia riceveva disposizioni lavorative solo da padre dei F.LL ”. Persona_3 _2
Peraltro, che fosse il reale punto di riferimento dei coniugi Persona_3 trova conferma nelle dichiarazioni rilasciate agli ispettori dal Persona_4 CP_2
in data 11.08.2014, laddove quest'ultimo ha affermato “Mia moglie dopo aver P_ urlato ed essere fuggita dal capannone veniva ad avvisarmi. Io avvertivo a mia volta il
Sig. il quale immediatamente si portava qui ed andando lì sul posto, Persona_3 spegneva il motore, sollevava il corpo nel tentativo di salvare il ” (cfr. doc. 3 R_ nel fascicolo di primo grado dell' . CP_2
Stante, quindi, l'acclarata posizione di interesse di nella vicenda Persona_3 de qua, il Tribunale ha opportunamente dichiarato poco attendibile la sua testimonianza, specie laddove ha dichiarato “A.D.R.: Con riferimento al cap. sub 4) posso riferire che i trattori e gli altri mezzi meccanici presso la F.LL TR s.s. sono condotti esclusivamente dai miei tre figli che lavorano presso la predetta società;
Con riferimento al cap. 6) posso confermarlo per averlo appreso dal Tes_3 che lo stesso coltivava l'orto per sue esigenze personali presso la R_ R_
Masseria dei coniugi dove aveva anche le sue gaLLne; Persona_4
17 Con riferimento al cap. 11) posso riferire che mio figlio sin Tes_3 Persona_2 dall'epoca della sottoscrizione del contratto vitalizio si occupò di arare il terreno rimasto in proprietà dei coniugi – . P_ CP_3
Per il resto la deposizione del appare generica e poco circostanziata, avendo _2 egli affermato: “A.D.R.: Non sono in grado di precisare per quante giornate abbia lavorato il presso la F.LL TR s.s.; R_
A.D.R.: L'ultima volta che ho visto lavorare sui campi risale al 2014 R_ tuttavia non sono in grado di precisare il giorno e il mese;
Con riferimento al cap. sub 3) della memoria di posso Tes_3 Controparte_5 riferire che, avendo dovuto prestare soccorso al non ho prestato attenzione a R_ tutti gli strumenti presenti all'interno del capannone e quindi non sono in grado di riferire se presso tale capannone vi fosse il motocoltivatore marca raffigurato R_2 nella foto doc. n. 21 che mi viene mostrata;
Con riferimento al cap. 5) posso riferire che la fotografia che mi viene Tes_3 mostrata doc. 26) raffigura una fresa la cui presenza tuttavia presso il capannone il giorno dell'incidente non ho notato. Quindi non escludo che, tenuto conto delle dimensioni del capannone, fosse presente al suo interno”.
Il primo giudice ha, altresì, correttamente dichiarato inutilizzabile la deposizione testimoniale resa da all'udienza del 05.03.2019, in quanto questi riveste la Persona_2 qualità di parte nel presente giudizio, essendo rappresentante legale dell'azienda agricola
Parte_1
E ancora, il Tribunale ha compiutamente dato conto delle testimonianze rese da e , ponendone in luce la inidoneità a inficiare la Testimone_5 Testimone_4 ricostruzione dei rapporti in essere tra le parti e la dinamica dell'incidente occorso: invero, riferisce di una fresa portata dal in riparazione Testimone_5 R_ presso la sua officina precedentemente all'evento, aggiungendo al contempo “A.D.R.: La fresa di cui ho parlato può essere montata su trattori marca di diversi modeLL. R_2
Tuttavia non sono in grado di affermare che la fresa che mi è stata mostrata fosse stata in precedenza montata sui trattori del dott. ”; non solo P_ Testimone_4 dichiara di aver visto il de cuius un'unica volta e di non essersi a lui mai presentato, ma a ben vedere contraddice ancora una volta l'assunto della società appellante secondo cui fu sin da subito a lavorare i terreni non ceduti dal , avendo precisato Persona_2 P_
“A.D.R.:… In tale occasione mi disse che non era un suo operaio e che il Persona_2 dott. si coltivava l'orto per conto suo”. P_
Con riguardo alla individuazione del soggetto che ha ordinato al de cuius di svolgere le mansioni a cui stava attendendo il giorno dell'infortunio - aspetto rispetto al quale il Tribunale, a detta dell'appellante, non avrebbe correttamente interpretato le dichiarazioni testimoniali acquisite - non risponde al vero che le risultanze istruttorie hanno confermato che a dare disposizioni al fosse stato in via esclusiva il R_
18 , atteso che, se da un lato come già esposto, ha riferito di P_ Persona_5 aver assistito a un colloquio tra il de cuius e ove quest'ultimo comunicava al P_ padre che l'indomani mattina avrebbe dovuto provvedere ad arare il suo orto, dall'altro ha dichiarato agli ispettori in data 06.08.2014 “Ricordo Controparte_1 CP_2 che il 15/07/2014 prima di partire di casa mio marito mi riferì di essere stato chiamato dal e che si stava recando presso la Masseria La Torre” (cfr. doc. 1, cit., nel _2 fascicolo di primo grado dell' . CP_2
Nulla, invece, ha potuto sul punto dichiarare – a discapito di quanto assunto dall'appellante - il teste , sentito all'udienza del 02.08.2018, avendo Testimone_2 lo stesso anzi affermato Con riferimento al cap. 40) non so se anche il 15 luglio Tes_3
2014 il si recò presso la masseria per svolgere attività lavorativa”. R_ Pt_2
Alla luce, dunque, delle dichiarazioni rilasciate dal teste e Persona_5 dalla odierna appellata è ragionevole ritenere che il , al termine della giornata P_ lavorativa del 14.07.2014, avesse comunicato al de cuius che il giorno seguente avrebbe dovuto arare l'orto perché in tal senso già determinatosi con il in virtù _2 dell'obbligo da quest'ultimo assunto con il contratto vitalizio dell'ottobre 2013 di mettergli a disposizione il suo dipendente per la cura dei terreni non ceduti.
Del resto, il complessivo materiale probatorio sinora analizzato ha fatto emergere con chiarezza che il lavoratore, dopo essere stato assunto dalla società a gennaio 2014, ha prestato in modo continuativo la propria attività indifferentemente e in modo promiscuo in favore sia di quest'ultima sia dei coniugi – occupandosi dei fondi di P_ CP_3 loro proprietà e utilizzando senza distinzione le attrezzature e i mezzi ivi presenti;
in tal senso è significativa la dichiarazione resa dal teste (già riportata in Persona_5 precedenza) - “le cipolle erano state raccolte il 25.06.2014 poiché quel giorno dopo aver raccolto le ciliegie nei terreni dei F.LL TR avanzò del tempo e ci recammo per raccogliere le cipolle dall'orto del ” - che attesta ancora una volta come le P_ direttive impartite al dipendente concernessero sia l'attività da svolgere sui suoli della società sia quella da svolgere sui fondi rimasti di proprietà dei coniugi, finanche in una stessa giornata.
E' evidente, dunque, che non sussiste il denunciato vizio di motivazione apparente della decisione impugnata, avendo il Tribunale ampiamente argomentato circa le ragioni, condivise da questa Corte, che inducono a ritenere che nel giorno dell'incidente mortale il de cuius si era recato presso la masseria onde prestare la propria attività di Pt_2 lavoro agricolo subordinato sì in favore dei coniugi ma in qualità di Persona_13 dipendente della società, avendo da quest'ultima ricevuto apposite indicazioni, in virtù del contratto in essere che prevedeva l'obbligo della odierna appellante di mettere a disposizione un operaio e che veniva in concreto attuato mediante gli accordi fra Per_3
e , i quali di volta in volta si coordinavano in ordine
[...] Controparte_5 all'impiego dell'operaio sui rispettivi fondi.
19 E' bene ribadire, infatti, che l'attività lavorativa sui terreni dei coniugi, lungi dal configurare un rapporto di lavoro irregolare con questi ultimi, era invece svolta su autorizzazione e assenso della società datrice di lavoro, quale corrispettivo della cessione dei fondi in base alle pattuizioni contenute nel contratto vitalizio del 24.10.2013.
Sulla scorta delle esposte considerazioni, l'appello principale deve essere rigettato: merita infatti integrale conferma la statuizione impugnata, che ha correttamente accertato come l'infortunio mortale si sia verificato nel corso del rapporto di lavoro subordinato intrattenuto dal de cuius con la società odierna appellante, con conseguente diritto della coniuge superstite a percepire le prestazioni a carico dell' CP_2
Resta assorbito l'appello incidentale proposto da in Controparte_1 quanto condizionato all'accoglimento del gravame principale.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico della società appellante e dell' CP_2
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n.
147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Si ritengono invece sussistenti gravi ed eccezionali ragioni che consentono di disporre la compensazione delle spese del presente grado nei confronti dell'appellata in considerazione, da un lato, del fatto che la è risultata pienamente CP_3 CP_1 vittoriosa nel merito, sebbene nei confronti delle altre parti, dall'altro, della estrema complessità della vicenda sotto il profilo fattuale e giuridico e delle conseguenti difficoltà di individuare la parte datoriale.
Deve infine darsi atto della sussistenza, in relazione sia all'appello principale che all'appello incidentale proposto dall' dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, CP_2 comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 10.01.2023 dalla
[...] nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 dell' e di , nonché sull'appello incidentale proposto con CP_2 Controparte_3 memoria depositata in data 05.12.2023 dall' e sull'appello incidentale CP_2 condizionato proposto con memoria depositata in data 06.12.2023 da CP_1
, avverso la sentenza n. 3284/2022 del Tribunale di Bari pubblicata in
[...] data 06.12.2022, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto dalla e l'appello incidentale Pt_1
20 proposto dall' e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
CP_2
- dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da
; Controparte_1
- condanna l' e la in CP_2 Parte_1 solido fra loro al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.500,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore dell'avv. Michela Gabriella Nocco dichiaratasi anticipante;
- compensa le spese processuali del presente grado di giudizio nei confronti di
; Controparte_3
- dà atto della sussistenza, in relazione all'appello principale proposto dalla e all'appello incidentale proposto dall' , dei presupposti per Pt_1 CP_2
l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 13.02.2025
Il Presidente dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
21