Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 6220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6220 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg14301 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14301 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
[...]
TA rappresentata e Pt_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ESPOSITO GRAZIA presso cui elettivamente domicilia in
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. D'ONOFRIO ELISA presso cui elettivamente domicilia in Napoli
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso TA chiedeva a questo Tribunale che Pt_1
fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente.
1
Il resistente si costituiva non opponendosi alla pronuncia sullo status.
All'udienza di comparizione personale, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano rinvio per definire la lite.
All'udienza cartolare del 06.05.2025 le parti depositavano l'accordo raggiunto e chiedevano la rimessione della causa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “a) dichiarare la separazione tra i coniugi autorizzandoli a vivere separatamente e nell'obbligo del reciproco rispetto;
• b) le figlie minori saranno affidate ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, fissando la residenza privilegiata con la madre.
2 • c) Il IG. lascerà l'abitazione familiare in favore delle figlie e del CP_1
genitore collocatario entro e non oltre il giorno 6 maggio 2025 e concedendo in favore dalla IG.ra i canoni anticipati al momento della stipula del Pt_1
contratto di locazione
• d) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai bambini. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
• e) Il IG. compatibilmente con i propri impegni, avrà la facoltà di CP_1
tenere con sé le figlie almeno tre giorni a settimana, prelevandole presso l'abitazione materna fino alle ore 21.00, con facoltà di poter cenare con le bambine e riaccompagnarle presso l'abitazione, ove risiedono congiuntamente alla madre con preavviso di almeno due giorni prima per la scelta dei giorni.
Nel caso di impossibilità per motivi di lavoro potrà richiedere un altro giorno, previo preavviso da parte del padre, al fine di consentire alla madre di potersi organizzare, data la giovane età delle bambine, almeno un giorno prima. Il padre potrà, altresì, tenere con sé le figlie a week end alterni prelevandole da scuola il venerdì fino alle ore 20.00 della domenica.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle piccole. Si precisa la piena volontà del padre, come di fatto già osservata, di tenere con sé le bambine durante il turno di notte di lavoro della loro madre.
• f) Per quanto concerne le festività natalizie, le minori si alterneranno presso le abitazioni dei genitori, in modo da trascorrere alternativamente con uno dei genitori il 24, il 25 ed il 26 dicembre nonché il 31 dicembre, il 01 gennaio ed il 06 gennaio, consentendo, comunque, all'altro genitore di
3 trascorrere una mezza giornata delle suddette festività al fine di consentire lo scambio dei regali e delle felicitazioni. Relativamente alle vacanze pasquali, il IG. avrà la facoltà di trascorrere con le piccole un'intera giornata CP_1
dalle ore 11.30 alle ore 22.00, in modo che queste ultime possano trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa.
• g) In ordine ai compleanni delle minori, almeno relativamente alla loro tenera età, i genitori potranno festeggiare congiuntamente e/o separatamente nel medesimo giorno, concordando gli orari almeno una settimana prima.
• h) In ordine alle vacanze estive, il papà avrà la facoltà di trascorrere con le bambine almeno 15 (quindici) giorni anche non consecutivi e comprensivi del pernottamento, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle eventuali esigenze lavorative dei genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie, con facoltà per il padre di continuare ad esercitare il diritto di visita ove possibile. Qualora la IG.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza durante l'anno Pt_1
con le figlie dovrà darne notizia al IG. RI con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
• i) Il IG. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso CP_1
spese per il mantenimento ordinario delle figlie, l'importo di € 700,00 (euro settecento/00), a partire dal mese successivo alla pubblicazione del decreto di omologa da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dall'anno successivo al deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare e lascia in favore della l'intero Pt_1
importo dell'assegno unico quale beneficio rivolto ai genitori per l'interesse dei figli minori fino al raggiungimento del 21 anno di età.
4 • j) Il IG. rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 50% (cinquanta CP_1 Pt_1
per cento) di tutte le spese straordinarie facendo riferimento per la loro individuazione e per le modalità di concertazione al protocollo d'intesa tra
Tribunale di Napoli e COA, che viene consegnato alle parti contestualmente alla sottoscrizione della separazione per una piena e completa conoscenza;
• k) il IG. in ordine ai pagamenti delle quote condominiali, bollette, CP_1
spese scolastiche, ludiche e mediche delle figlie minori provvederà al pagamento entro il termine del 30.06.2025;
• l) per quanto concerne il pagamento delle multe automobilistiche e delle tasse relative alle due auto familiari (322,82 EURO multa auto;
90,85
EURO multa auto tg EH916YF; 674,46 EURO tassa automobilistica tg FX754JK; 678,00 EURO multa Tari con fermo amm.vo; 532,39
EURO multa Tari con fermo amm.vo; 389,88 EURO multa Tari con fermo amm.vo; 202,54 EURO tassa possesso auto 2022/2023; 203,47
EURO tassa possesso auto 2021/2022; euro 185,92 tassa automobilistica anno 2024/2025 euro 195,94 tassa automobilistica anno
2023/2024 tutto da dividere al 50%) il sig. RI provvederà a saldare il debito con la IG.ra relativamente alla sua quota, con rate da Pt_1
Euro 50,00 fino al totale soddisfo del credito vantato dalla tenuto Pt_1
conto delle spese che il RI è tenuto ad affrontare ogni mese secondo il proprio tenore di vita.
• m) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi delle minori.
5 Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
(atto n. 79, parte II, s. Parte_2
A, sez. T, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2011) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 09/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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