Art. 1.
Nell' articolo 1 della legge 20 marzo 1980, n. 75 , il termine del 30 aprile 1980 e' sostituito con il seguente:
"31 luglio 1980".
Nell' articolo 1 della legge 20 marzo 1980, n. 75 , il termine del 30 aprile 1980 e' sostituito con il seguente:
"31 luglio 1980".