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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/03/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1437/2024
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Presidente, dr. Maria Mitola delegato alla trattazione del procedimento sommario R.G. n. 1437/2024, ex artt. 84 e 170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011, di opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione emesso dalla Corte di Appello di Bari, II sezione datato 28.11.2024, proposto dall' Avv. Giacomo LATTANZIO, (C.F. ), C.F._1 quale difensore di , parte civile procedimento penale n. 749/22 RG App, n. 38103/23 Parte_1
RG Cass, elettivamente domiciliati presso lo studio in Trinitapoli alla via Martiri di Via Fani n. 27.
Pur ritualmente citato il opposto non si è costituito e ne va dichiarata la Controparte_1 contumacia.
Il Procuratore Generale è intervenuto depositando parere scritto con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza del 25.03.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ha dedotto il ricorrente che
• il presente procedimento ha quale oggetto l'attività svolta in favore della parte civile ( ), costituitasi in un procedimento per violazione dell'art. 572 c.p.; Parte_1
• avverso la sentenza di condanna di primo grado, veniva depositato appello da parte dell'imputato, che veniva accolto dalla Corte territorialmente competente.
• avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, la parte civile proponeva ricorso per Cassazione, che veniva accolto con annullamento della sentenza e rinvio al Giudice Civile competente per grado e valore.
• a conclusione dell'attività penale, la Corte di Appello di Bari, respingeva la richiesta di liquidazione, avanzata dall'avv. Giacomo LATTANZIO poiché “considerato, che a seguito del ricorso per Cassazione, proposto dalla parte civile , avverso la sentenza della Parte_1
Corte di Appello di Bari, n. 706/23 del 13/02/2023, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 23616/24, rinviava al giudice civile la liquidazione delle spese tra le parti”, avverso la quale è stata proposta opposizione.
Ha rilevato l'avv. LATTANZIO che il provvedimento sarebbe viziato per “Falsa ed errata applicazione ed interpretazione dell'art. 83 comma II DPR 115/2002 relativamente all'attività svolta innanzi alla Suprema Corte di Cassazione”.
La censura è infondata. Si rileva infatti che con la sentenza n.5464/2020, richiamata anche dal ricorrente, le sezioni unite hanno risolto la questione con l'affermazione del seguente principio di diritto:
” Nel giudizio di legittimità spetta alla Corte di cassazione provvedere, ai sensi dell'art. 541 cod.proc.pen., alla condanna generica dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
spetta al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del DPR
n.115/2002”.
E ciò stante la formulazione letterale dell'art.83, comma 2, del dPR n.115/2002, norma che statuisce che “La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto;
per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato”.
Le sezioni unite con la citata sentenza confermano e consolidano, quindi, l'indirizzo giurisprudenziale che esclude la competenza della Corte di Cassazione a provvedere alla liquidazione ai sensi della'art.83, comma 2, dPR n.115/2002.
La sentenza 5464/2020 ha uniformato la disciplina del penale a quella civile, dove è unanime la giurisprudenza di legittimità nell'escludere la competenza della Corte di Cassazione a provvedere alla liquidazione ai sensi dell'art.83, comma 2, dPR 115/2002, tanto nel caso di esito infausto della lite che di compensazione delle spese, che nel caso di vittoria della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Orbene con la sentenza Cass., Sez. un., sent. 28 gennaio 2021 (dep. 4 giugno 2021), n. 22065 le
Sezioni unite si sono pronunciate sulla questione – controversa nella giurisprudenza di legittimità –
«se, in caso annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, per la mancata rinnovazione in appello di prove dichiarative ritenute decisive, della sentenza di secondo grado che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento del danno, il rinvio vada disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello ovvero dinanzi al giudice penale».
Le Sezioni unite, in motivazione, hanno formulato il seguente principio di diritto: «In caso di annullamento ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, per la mancata rinnovazione in appello di prova dichiarativa ritenuta decisiva, della sentenza che, accogliendo l'impugnazione della parte civile contro l'assoluzione di primo grado dell'imputato, lo abbia condannato al risarcimento del danno, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado d'appello».
Ne deriva che l'istanza va proposta innanzi al giudice civile, quale giudice del rinvio.
Il provvedimento va pertanto confermato.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del opposto. CP_1
PQM
Il Presidente delegato rigetta l'opposizione.
Nulla per le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater d.p.r. 115/02.
Così deciso in Bari, il 25.03.2025
Il Presidente delegato
Maria Mitola
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Presidente, dr. Maria Mitola delegato alla trattazione del procedimento sommario R.G. n. 1437/2024, ex artt. 84 e 170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011, di opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione emesso dalla Corte di Appello di Bari, II sezione datato 28.11.2024, proposto dall' Avv. Giacomo LATTANZIO, (C.F. ), C.F._1 quale difensore di , parte civile procedimento penale n. 749/22 RG App, n. 38103/23 Parte_1
RG Cass, elettivamente domiciliati presso lo studio in Trinitapoli alla via Martiri di Via Fani n. 27.
Pur ritualmente citato il opposto non si è costituito e ne va dichiarata la Controparte_1 contumacia.
Il Procuratore Generale è intervenuto depositando parere scritto con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza del 25.03.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ha dedotto il ricorrente che
• il presente procedimento ha quale oggetto l'attività svolta in favore della parte civile ( ), costituitasi in un procedimento per violazione dell'art. 572 c.p.; Parte_1
• avverso la sentenza di condanna di primo grado, veniva depositato appello da parte dell'imputato, che veniva accolto dalla Corte territorialmente competente.
• avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, la parte civile proponeva ricorso per Cassazione, che veniva accolto con annullamento della sentenza e rinvio al Giudice Civile competente per grado e valore.
• a conclusione dell'attività penale, la Corte di Appello di Bari, respingeva la richiesta di liquidazione, avanzata dall'avv. Giacomo LATTANZIO poiché “considerato, che a seguito del ricorso per Cassazione, proposto dalla parte civile , avverso la sentenza della Parte_1
Corte di Appello di Bari, n. 706/23 del 13/02/2023, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 23616/24, rinviava al giudice civile la liquidazione delle spese tra le parti”, avverso la quale è stata proposta opposizione.
Ha rilevato l'avv. LATTANZIO che il provvedimento sarebbe viziato per “Falsa ed errata applicazione ed interpretazione dell'art. 83 comma II DPR 115/2002 relativamente all'attività svolta innanzi alla Suprema Corte di Cassazione”.
La censura è infondata. Si rileva infatti che con la sentenza n.5464/2020, richiamata anche dal ricorrente, le sezioni unite hanno risolto la questione con l'affermazione del seguente principio di diritto:
” Nel giudizio di legittimità spetta alla Corte di cassazione provvedere, ai sensi dell'art. 541 cod.proc.pen., alla condanna generica dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
spetta al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del DPR
n.115/2002”.
E ciò stante la formulazione letterale dell'art.83, comma 2, del dPR n.115/2002, norma che statuisce che “La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto;
per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato”.
Le sezioni unite con la citata sentenza confermano e consolidano, quindi, l'indirizzo giurisprudenziale che esclude la competenza della Corte di Cassazione a provvedere alla liquidazione ai sensi della'art.83, comma 2, dPR n.115/2002.
La sentenza 5464/2020 ha uniformato la disciplina del penale a quella civile, dove è unanime la giurisprudenza di legittimità nell'escludere la competenza della Corte di Cassazione a provvedere alla liquidazione ai sensi dell'art.83, comma 2, dPR 115/2002, tanto nel caso di esito infausto della lite che di compensazione delle spese, che nel caso di vittoria della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Orbene con la sentenza Cass., Sez. un., sent. 28 gennaio 2021 (dep. 4 giugno 2021), n. 22065 le
Sezioni unite si sono pronunciate sulla questione – controversa nella giurisprudenza di legittimità –
«se, in caso annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, per la mancata rinnovazione in appello di prove dichiarative ritenute decisive, della sentenza di secondo grado che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento del danno, il rinvio vada disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello ovvero dinanzi al giudice penale».
Le Sezioni unite, in motivazione, hanno formulato il seguente principio di diritto: «In caso di annullamento ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, per la mancata rinnovazione in appello di prova dichiarativa ritenuta decisiva, della sentenza che, accogliendo l'impugnazione della parte civile contro l'assoluzione di primo grado dell'imputato, lo abbia condannato al risarcimento del danno, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado d'appello».
Ne deriva che l'istanza va proposta innanzi al giudice civile, quale giudice del rinvio.
Il provvedimento va pertanto confermato.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del opposto. CP_1
PQM
Il Presidente delegato rigetta l'opposizione.
Nulla per le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater d.p.r. 115/02.
Così deciso in Bari, il 25.03.2025
Il Presidente delegato
Maria Mitola