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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2025, n. 20702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20702 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18533/2022 R.G. proposto da HE DI e IN NT, rappresentati e difesi dall’avv. dall’avv. Giuseppe Corbo (c.f. [...]) e dall’avv. Er- nesto HE (c.f. [...]), con domicilio digitale ex lege
- ricorrenti -
contro RO DI FL e NA RA, rappresentati e difesi dall’avv. AR EG (c.f. [...]), con domicilio digitale ex lege - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 190 del 4/2/2022; udita la relazione della causa svolta all’udienza del 12/6/2025 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.ssa Anna Maria DI, che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo del ricorso Civile Sent. Sez. 3 Num. 20702 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 22/07/2025 2 principale e per il rigetto del ricorso incidentale, sia proprio che condizio- nato;
uditi i difensori delle parti e lette le memorie. FATTI DI CAUSA 1. Le controversie tra LE AL e IU LV, da un lato, e CC Di ME e EL MP, dall’altro, si articolavano in quattro distinti giudizi, ciascuno con un proprio oggetto e sviluppo proces- suale. 2. Si rileva che, prima delle controversie qui in esame - con la sentenza n. 803/2012, resa nella causa n. 3152/2002, alla quale avevano preso parte anche LE AL e IU LV (gli odierni ricorrenti), in- tervenuti ex art. 111 c.p.c. nel giudizio in quanto acquirenti pendente lite dell’immobile degli originari attori - il Tribunale di Foggia, parzialmente ac- cogliendo la domanda principale proposta da LE LV e ZI OT, aveva condannato CC Di ME e EL MP a modifi- care in luce la finestra posta nel loro immobile e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, aveva condannato LE LV e ZI OT ad abbassare di 18 centimetri il sopraelevato tetto costituente copertura del loro vano cucina ed il sovrastante torrino, nonché a corrispondere ai predetti convenuti e attori in riconvenzionale la somma di Euro 1.642,50 Euro, a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei lavori eseguiti dalla controparte. 3. Nella causa n. 1519/2014 R.G., conclusasi con la sentenza del Tribu- nale di Foggia n. 1191/2018, pubblicata il 26 aprile 2018, LE AL e IU LV proponevano opposizione al precetto loro notifi- cato il 10 febbraio 2014 da CC Di ME e EL MP, i quali avevano intimato l’adempimento dell’obbligo di abbassamento del tetto di 18 cm e il pagamento di € 1.642,50 per danni da infiltrazioni, in esecuzione della già citata sentenza n. 803/2012 del Tribunale di Foggia. 3 4. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, ritenendo che l’ob- bligo risarcitorio non fosse opponibile agli acquirenti dell’immobile, in quanto derivante da illecito aquiliano dei precedenti proprietari;
confermava invece l’obbligo di facere, ritenendo che i ricorrenti avessero partecipato al giudizio originario e che l’intervento non fosse stato correttamente ese- guito;
le spese venivano compensate per la metà. 5. Nella causa n. 6203/2015 R.G., conclusasi con la sentenza del Tribu- nale di Foggia n. 878/2019, pubblicata il 28 marzo 2019, i coniugi AL- LV proponevano opposizione all’esecuzione forzata per obblighi di fare intrapresa dalla controparte, sostenendo di aver già adempiuto all’ab- bassamento del tetto;
il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo che l’in- tervento non fosse stato eseguito correttamente, come accertato dal con- sulente tecnico d’ufficio. 6. Nella causa n. 4363/2015 R.G., conclusasi con la sentenza del Tribu- nale di Foggia n. 2704/2018, pubblicata il 29 ottobre 2018, i coniugi Ge- AL-LV proponevano opposizione ad un’esecuzione presso terzi, contestando l’intimazione di pagamento del risarcimento danni. 7. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, affermava che il credito risarci- torio non era opponibile agli acquirenti dell’immobile e condannava Di Flu- meri e MP alle spese. 8. Nella causa n. 8477/2014 R.G., conclusasi con la sentenza del Tribu- nale di Foggia n. 1684/2018, pubblicata il 15 giugno 2018, CC Di ME e EL MP proponevano opposizione all’esecuzione promossa da LE AL per la riduzione a luce della veduta. 9. Il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere, rigettava l’eccezione di compensazione e condannava gli opponenti al pagamento delle spese. 10. Nel secondo grado di giudizio, innanzi alla Corte d’appello di Bari, i quattro giudizi venivano riuniti con ordinanza del 24 novembre 2020 e decisi con la sentenza n. 190/2022, pubblicata il 4 febbraio 2022. 4 11. Con l’appello avverso la sentenza n. 1191/2018, AL e LV avevano proposto appello principale, contestando l’estensione soggettiva dell’obbligo di facere e l’applicabilità dell’art. 111, comma 4, c.p.c. in assenza di trascrizione dell’avversaria domanda riconvenzionale;
Di ME e MP avevano proposto appello incidentale, sostenendo che anche l’obbligo risarcitorio fosse opponibile ai successori. 12. La Corte di merito accoglieva l’appello incidentale e rigettava quello principale, ritenendo che la sentenza n. 803/2012 fosse interamente opponibile anche ai successori a titolo particolare intervenuti nel giudizio. 13. Rispetto all’appello avverso la sentenza n. 878/2019, proposto da AL e LV per le medesime doglianze già avanzate con la prima impugnazione, la Corte territoriale rigettava il gravame, confermando che l’obbligo di facere non era stato correttamente adempiuto prima dell’ini- zio dell’esecuzione forzata. 14. Rispetto alla sentenza n. 2704/2018, Di ME e MP ave- vano proposto appello principale, insistendo sull’opponibilità del credito ri- sarcitorio e LE AL aveva proposto appello incidentale sulle spese. 15. La Corte di merito accoglieva l’appello principale e rigettava quello incidentale, ritenendo che anche il credito risarcitorio fosse opponibile ai successori intervenuti nella lite. 16. Rispetto alla sentenza n. 1684/2018, Di ME e MP ave- vano proposto appello lamentando il rigetto dell’eccezione di compensa- zione e l’erronea liquidazione delle spese;
per quest’ultima aveva avanzato impugnazione incidentale anche LE AL. 17. La Corte rigettava l’appello principale e accoglieva quello inci- dentale, ritenendo fondata la doglianza sulla liquidazione delle spese. 18. Avverso la predetta sentenza n. 190 del 4/2/2022, LE Ge- AL e IU LV proponevano ricorso per cassazione, basato su quattro motivi. 5 19. CC Di ME e EL MP resistevano con controri- corso, contenente ricorso incidentale, condizionato (con tre motivi) e pro- prio (con quattro motivi). 20. L’udienza pubblica già fissata per il 12/3/2025 veniva rinviata ex officio alla data odierna. 21. Il Pubblico Ministero chiedeva l’accoglimento del ricorso princi- pale in relazione al quarto motivo e il rigetto sia del ricorso incidentale con- dizionato, sia del ricorso incidentale proprio. 22. Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È superfluo illustrare i motivi delle impugnazioni, perché sia il ricorso principale, sia quello incidentale sono inammissibili. 2. Difatti, l’intero ricorso principale viola l’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c., perché - ad onta del dovere di chiarezza e sinteticità (oggi ulte- riormente rafforzato dall’art. 121 c.p.c.) - l’atto è redatto in modo tale da rendere incomprensibili le diverse vicende processuali (ivi comprese le di- fese delle parti) e, soprattutto, le decisioni assunte nei diversi giudizi, poi riuniti e decisi con la sentenza qui impugnata, il cui testo è riportato solo in alcuni stralci, estrapolati da più ampi contesti e inframmezzati da conside- razioni di parte (che impediscono di distinguere la motivazione dalla critica) e da continui rinvii ad atti dei gradi di merito. 3. Basta rilevare che della sentenza del Tribunale di Foggia n. 803/2012, da cui sono scaturite tutte le altre, non è riportato l’esatto contenuto ma solo un breve riassunto del dispositivo. 4. Costituiscono chiaro esempio delle gravi lacune che affliggono il ri- corso le omissioni degli elementi indispensabili alla decisione del secondo motivo: − si sostiene la formazione del giudicato interno rispetto alla sentenza n. 1684 del 15 giugno 2018, ma, oltre a non riportare il contenuto di detta 6 decisione, i ricorrenti mancano di trascrivere l’appello che, a loro avviso, non avrebbe intercettato l’intero decisum;
− si eccepisce l’invalidità della procura rilasciata al difensore degli av- versari, senza però chiarire in cosa consisterebbe il vizio della stessa e, soprattutto, senza riportarla nel ricorso;
− si deduce la non contestazione (ex art. 115 c.p.c.), ma difettano nell’atto introduttivo le difese delle parti, indispensabili per comprendere se la questione ha un qualche fondamento;
− si addebita lacunosità all’avversario atto d’appello, per non aver im- pugnato tutte le rationes decidendi di una pronuncia di primo grado, ma non vengono riportate, neppure soltanto nelle parti rilevanti, né la sentenza, né l’impugnazione asseritamente difettosa;
− si afferma che non è stata esaminata un’eccezione di giudicato, il cui testo non risulta nel ricorso, né parimenti vi è traccia della res iudicata a cui si riferisce. 5. Ad abundantiam, poi, si osserva che la pretesa invalidità della sen- tenza impugnata per non essere stato costituito il Collegio alla data della delibera (primo motivo) è totalmente inconsistente: non solo non è dato sapere su quale fondamento poggino le non bene intelligibili contestazioni dei ricorrenti, ma risulta chiaramente dagli atti che la sentenza della Corte d’appello qui impugnata è stata deliberata dal Collegio dinanzi al quale erano state precisate le conclusioni, ovviamente ben prima della data indi- cata nel provvedimento decisorio (peraltro, regolarmente sottoscritto dal presidente e dall’estensore). 6. Quanto al terzo motivo («Omissione di motivazione su specifici motivi di appello (art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c.)»), oltre a cumulare in un inestricabile groviglio eterogenei vizi ex art. 360 c.p.c. - e così, peraltro, inammissibil- mente demandando alla Corte di legittimità l’individuazione della critica ri- volta al giudice di merito - la censura è formulata con proposizioni di im- possibile comprensione: ne costituisce plastica dimostrazione la frase - unica (senza punti fermi, né adeguata interpunzione) - che, alle pagine 18 7 e 19, si snoda per 35 righe con 489 parole. Il motivo, poi, aggredisce la motivazione della sentenza d’appello senza nemmeno riportarla o confron- tarsi con essa, determinando così l’assoluta genericità delle censure svolte (che, come già esposto, rinviano ad atti dei gradi di merito, probabilmente nell’erronea convinzione che questa Corte di legittimità sia tenuta a riesa- minare e conoscere l’intero materiale contenuto nei fascicoli di merito). 7. Il ricorso incidentale presenta lacune e difetti analoghi a quelli riscon- trati nel ricorso principale. 8. In patente violazione dell’art. 366 c.p.c., manca totalmente l’esposi- zione del decisum della Corte d’appello, pur addebitandosi alla sentenza impugnata contraddittorietà tra i capi della pronuncia, minuspetizione, vio- lazione delle regole della soccombenza e della liquidazione delle spese di lite. 9. Infine, si rileva che non risulta che alla causa di opposizione all’ese- cuzione presso terzi (espropriazione promossa da Di ME e MP
contro
AL e LV per il recupero del credito risarcitorio) n. 4363/2015 R.G., conclusasi con la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2704 del 29 ottobre 2018, abbia mai partecipato il terzo pignorato, litisconsorte necessario (ex multis, Cass. Sez. 3, 18/05/2021, n. 13533, Rv. 661412- 01). 10. Nei loro atti introduttivi né i ricorrenti, né i controricorrenti, pre- cisano mai l’identità del terzo pignorato: in relazione alle impugnazioni della sentenza nella parte relativa all’opposizione all’esecuzione, dunque, si deve ribadire che «In materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell’esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell’art. 102 c.p.c., rimettere l’intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell’assoluta incertezza dell’identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di con- tenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non 8 può essere ricavato aliunde. (In applicazione del principio la S.C. ha dichia- rato inammissibile il ricorso proposto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell’opposizione proposta dal debitore esecutato in un’esecuzione mobiliare presso terzi, in ragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari).» (tra le altre, Cass. Sez. 3, 14/09/2023, n. 26562, Rv. 668669-01). 11. L’inammissibilità delle impugnazioni preclude a questa Corte l’esame dei motivi di ricorso e qualsivoglia valutazione sulla correttezza della decisione del giudice d’appello. 12. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. 13. Va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e incidentali ed al com- petente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, in misura pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ri- corso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale;
compensa le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti da parte dei ricorrenti principali e in- cidentali ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, in misura pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,
- ricorrenti -
contro RO DI FL e NA RA, rappresentati e difesi dall’avv. AR EG (c.f. [...]), con domicilio digitale ex lege - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 190 del 4/2/2022; udita la relazione della causa svolta all’udienza del 12/6/2025 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.ssa Anna Maria DI, che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo del ricorso Civile Sent. Sez. 3 Num. 20702 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 22/07/2025 2 principale e per il rigetto del ricorso incidentale, sia proprio che condizio- nato;
uditi i difensori delle parti e lette le memorie. FATTI DI CAUSA 1. Le controversie tra LE AL e IU LV, da un lato, e CC Di ME e EL MP, dall’altro, si articolavano in quattro distinti giudizi, ciascuno con un proprio oggetto e sviluppo proces- suale. 2. Si rileva che, prima delle controversie qui in esame - con la sentenza n. 803/2012, resa nella causa n. 3152/2002, alla quale avevano preso parte anche LE AL e IU LV (gli odierni ricorrenti), in- tervenuti ex art. 111 c.p.c. nel giudizio in quanto acquirenti pendente lite dell’immobile degli originari attori - il Tribunale di Foggia, parzialmente ac- cogliendo la domanda principale proposta da LE LV e ZI OT, aveva condannato CC Di ME e EL MP a modifi- care in luce la finestra posta nel loro immobile e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, aveva condannato LE LV e ZI OT ad abbassare di 18 centimetri il sopraelevato tetto costituente copertura del loro vano cucina ed il sovrastante torrino, nonché a corrispondere ai predetti convenuti e attori in riconvenzionale la somma di Euro 1.642,50 Euro, a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei lavori eseguiti dalla controparte. 3. Nella causa n. 1519/2014 R.G., conclusasi con la sentenza del Tribu- nale di Foggia n. 1191/2018, pubblicata il 26 aprile 2018, LE AL e IU LV proponevano opposizione al precetto loro notifi- cato il 10 febbraio 2014 da CC Di ME e EL MP, i quali avevano intimato l’adempimento dell’obbligo di abbassamento del tetto di 18 cm e il pagamento di € 1.642,50 per danni da infiltrazioni, in esecuzione della già citata sentenza n. 803/2012 del Tribunale di Foggia. 3 4. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, ritenendo che l’ob- bligo risarcitorio non fosse opponibile agli acquirenti dell’immobile, in quanto derivante da illecito aquiliano dei precedenti proprietari;
confermava invece l’obbligo di facere, ritenendo che i ricorrenti avessero partecipato al giudizio originario e che l’intervento non fosse stato correttamente ese- guito;
le spese venivano compensate per la metà. 5. Nella causa n. 6203/2015 R.G., conclusasi con la sentenza del Tribu- nale di Foggia n. 878/2019, pubblicata il 28 marzo 2019, i coniugi AL- LV proponevano opposizione all’esecuzione forzata per obblighi di fare intrapresa dalla controparte, sostenendo di aver già adempiuto all’ab- bassamento del tetto;
il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo che l’in- tervento non fosse stato eseguito correttamente, come accertato dal con- sulente tecnico d’ufficio. 6. Nella causa n. 4363/2015 R.G., conclusasi con la sentenza del Tribu- nale di Foggia n. 2704/2018, pubblicata il 29 ottobre 2018, i coniugi Ge- AL-LV proponevano opposizione ad un’esecuzione presso terzi, contestando l’intimazione di pagamento del risarcimento danni. 7. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, affermava che il credito risarci- torio non era opponibile agli acquirenti dell’immobile e condannava Di Flu- meri e MP alle spese. 8. Nella causa n. 8477/2014 R.G., conclusasi con la sentenza del Tribu- nale di Foggia n. 1684/2018, pubblicata il 15 giugno 2018, CC Di ME e EL MP proponevano opposizione all’esecuzione promossa da LE AL per la riduzione a luce della veduta. 9. Il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere, rigettava l’eccezione di compensazione e condannava gli opponenti al pagamento delle spese. 10. Nel secondo grado di giudizio, innanzi alla Corte d’appello di Bari, i quattro giudizi venivano riuniti con ordinanza del 24 novembre 2020 e decisi con la sentenza n. 190/2022, pubblicata il 4 febbraio 2022. 4 11. Con l’appello avverso la sentenza n. 1191/2018, AL e LV avevano proposto appello principale, contestando l’estensione soggettiva dell’obbligo di facere e l’applicabilità dell’art. 111, comma 4, c.p.c. in assenza di trascrizione dell’avversaria domanda riconvenzionale;
Di ME e MP avevano proposto appello incidentale, sostenendo che anche l’obbligo risarcitorio fosse opponibile ai successori. 12. La Corte di merito accoglieva l’appello incidentale e rigettava quello principale, ritenendo che la sentenza n. 803/2012 fosse interamente opponibile anche ai successori a titolo particolare intervenuti nel giudizio. 13. Rispetto all’appello avverso la sentenza n. 878/2019, proposto da AL e LV per le medesime doglianze già avanzate con la prima impugnazione, la Corte territoriale rigettava il gravame, confermando che l’obbligo di facere non era stato correttamente adempiuto prima dell’ini- zio dell’esecuzione forzata. 14. Rispetto alla sentenza n. 2704/2018, Di ME e MP ave- vano proposto appello principale, insistendo sull’opponibilità del credito ri- sarcitorio e LE AL aveva proposto appello incidentale sulle spese. 15. La Corte di merito accoglieva l’appello principale e rigettava quello incidentale, ritenendo che anche il credito risarcitorio fosse opponibile ai successori intervenuti nella lite. 16. Rispetto alla sentenza n. 1684/2018, Di ME e MP ave- vano proposto appello lamentando il rigetto dell’eccezione di compensa- zione e l’erronea liquidazione delle spese;
per quest’ultima aveva avanzato impugnazione incidentale anche LE AL. 17. La Corte rigettava l’appello principale e accoglieva quello inci- dentale, ritenendo fondata la doglianza sulla liquidazione delle spese. 18. Avverso la predetta sentenza n. 190 del 4/2/2022, LE Ge- AL e IU LV proponevano ricorso per cassazione, basato su quattro motivi. 5 19. CC Di ME e EL MP resistevano con controri- corso, contenente ricorso incidentale, condizionato (con tre motivi) e pro- prio (con quattro motivi). 20. L’udienza pubblica già fissata per il 12/3/2025 veniva rinviata ex officio alla data odierna. 21. Il Pubblico Ministero chiedeva l’accoglimento del ricorso princi- pale in relazione al quarto motivo e il rigetto sia del ricorso incidentale con- dizionato, sia del ricorso incidentale proprio. 22. Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È superfluo illustrare i motivi delle impugnazioni, perché sia il ricorso principale, sia quello incidentale sono inammissibili. 2. Difatti, l’intero ricorso principale viola l’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c., perché - ad onta del dovere di chiarezza e sinteticità (oggi ulte- riormente rafforzato dall’art. 121 c.p.c.) - l’atto è redatto in modo tale da rendere incomprensibili le diverse vicende processuali (ivi comprese le di- fese delle parti) e, soprattutto, le decisioni assunte nei diversi giudizi, poi riuniti e decisi con la sentenza qui impugnata, il cui testo è riportato solo in alcuni stralci, estrapolati da più ampi contesti e inframmezzati da conside- razioni di parte (che impediscono di distinguere la motivazione dalla critica) e da continui rinvii ad atti dei gradi di merito. 3. Basta rilevare che della sentenza del Tribunale di Foggia n. 803/2012, da cui sono scaturite tutte le altre, non è riportato l’esatto contenuto ma solo un breve riassunto del dispositivo. 4. Costituiscono chiaro esempio delle gravi lacune che affliggono il ri- corso le omissioni degli elementi indispensabili alla decisione del secondo motivo: − si sostiene la formazione del giudicato interno rispetto alla sentenza n. 1684 del 15 giugno 2018, ma, oltre a non riportare il contenuto di detta 6 decisione, i ricorrenti mancano di trascrivere l’appello che, a loro avviso, non avrebbe intercettato l’intero decisum;
− si eccepisce l’invalidità della procura rilasciata al difensore degli av- versari, senza però chiarire in cosa consisterebbe il vizio della stessa e, soprattutto, senza riportarla nel ricorso;
− si deduce la non contestazione (ex art. 115 c.p.c.), ma difettano nell’atto introduttivo le difese delle parti, indispensabili per comprendere se la questione ha un qualche fondamento;
− si addebita lacunosità all’avversario atto d’appello, per non aver im- pugnato tutte le rationes decidendi di una pronuncia di primo grado, ma non vengono riportate, neppure soltanto nelle parti rilevanti, né la sentenza, né l’impugnazione asseritamente difettosa;
− si afferma che non è stata esaminata un’eccezione di giudicato, il cui testo non risulta nel ricorso, né parimenti vi è traccia della res iudicata a cui si riferisce. 5. Ad abundantiam, poi, si osserva che la pretesa invalidità della sen- tenza impugnata per non essere stato costituito il Collegio alla data della delibera (primo motivo) è totalmente inconsistente: non solo non è dato sapere su quale fondamento poggino le non bene intelligibili contestazioni dei ricorrenti, ma risulta chiaramente dagli atti che la sentenza della Corte d’appello qui impugnata è stata deliberata dal Collegio dinanzi al quale erano state precisate le conclusioni, ovviamente ben prima della data indi- cata nel provvedimento decisorio (peraltro, regolarmente sottoscritto dal presidente e dall’estensore). 6. Quanto al terzo motivo («Omissione di motivazione su specifici motivi di appello (art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c.)»), oltre a cumulare in un inestricabile groviglio eterogenei vizi ex art. 360 c.p.c. - e così, peraltro, inammissibil- mente demandando alla Corte di legittimità l’individuazione della critica ri- volta al giudice di merito - la censura è formulata con proposizioni di im- possibile comprensione: ne costituisce plastica dimostrazione la frase - unica (senza punti fermi, né adeguata interpunzione) - che, alle pagine 18 7 e 19, si snoda per 35 righe con 489 parole. Il motivo, poi, aggredisce la motivazione della sentenza d’appello senza nemmeno riportarla o confron- tarsi con essa, determinando così l’assoluta genericità delle censure svolte (che, come già esposto, rinviano ad atti dei gradi di merito, probabilmente nell’erronea convinzione che questa Corte di legittimità sia tenuta a riesa- minare e conoscere l’intero materiale contenuto nei fascicoli di merito). 7. Il ricorso incidentale presenta lacune e difetti analoghi a quelli riscon- trati nel ricorso principale. 8. In patente violazione dell’art. 366 c.p.c., manca totalmente l’esposi- zione del decisum della Corte d’appello, pur addebitandosi alla sentenza impugnata contraddittorietà tra i capi della pronuncia, minuspetizione, vio- lazione delle regole della soccombenza e della liquidazione delle spese di lite. 9. Infine, si rileva che non risulta che alla causa di opposizione all’ese- cuzione presso terzi (espropriazione promossa da Di ME e MP
contro
AL e LV per il recupero del credito risarcitorio) n. 4363/2015 R.G., conclusasi con la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2704 del 29 ottobre 2018, abbia mai partecipato il terzo pignorato, litisconsorte necessario (ex multis, Cass. Sez. 3, 18/05/2021, n. 13533, Rv. 661412- 01). 10. Nei loro atti introduttivi né i ricorrenti, né i controricorrenti, pre- cisano mai l’identità del terzo pignorato: in relazione alle impugnazioni della sentenza nella parte relativa all’opposizione all’esecuzione, dunque, si deve ribadire che «In materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell’esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell’art. 102 c.p.c., rimettere l’intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell’assoluta incertezza dell’identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di con- tenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non 8 può essere ricavato aliunde. (In applicazione del principio la S.C. ha dichia- rato inammissibile il ricorso proposto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell’opposizione proposta dal debitore esecutato in un’esecuzione mobiliare presso terzi, in ragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari).» (tra le altre, Cass. Sez. 3, 14/09/2023, n. 26562, Rv. 668669-01). 11. L’inammissibilità delle impugnazioni preclude a questa Corte l’esame dei motivi di ricorso e qualsivoglia valutazione sulla correttezza della decisione del giudice d’appello. 12. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. 13. Va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e incidentali ed al com- petente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, in misura pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ri- corso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale;
compensa le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti da parte dei ricorrenti principali e in- cidentali ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, in misura pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,