Decreto presidenziale 28 giugno 2024
Ordinanza cautelare 22 luglio 2024
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 27/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00336/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00573/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 573 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Battistella e Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Noli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Cardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota del Comune di Noli -OMISSIS-, notificata alla ricorrente in pari data, avente ad oggetto “ Riscontro Vs integrazioni del 28/05/2024 alla richiesta di occupazione suolo pubblico -OMISSIS- ”;
- di tutti gli atti presupposti, antecedenti, conseguenti e/o comunque connessi con quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Noli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1) La ricorrente, titolare di un pubblico esercizio adibito a ristorante a Noli, -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento comunale con cui è stata sospesa l’efficacia della concessione di suolo pubblico di 5-OMISSIS- finalizzata all’installazione di un dehor con sedie, tavolini e ombrelloni.
2) La ricorrente, in data 6.2.2024, ha chiesto il rilascio della concessione di suolo pubblico suddetta ai sensi del “ Regolamento delle esternalità commerciali del Comune di Noli ” (Regolamento) precisando, ai sensi di quanto previsto nella Tavola 4 allegata al Regolamento, che il dehor sarebbe stato costituito da tavolini e sedie con misure di circa 0,5 m, pertanto inferiori ai prescritti 0,6 m di larghezza massima prescritta.
3) Il Comune, con provvedimento del 2.2.2024, ha concesso l’occupazione del suolo pubblico richiesto.
4) Successivamente il Comune, con nota -OMISSIS-, ha richiesto alla ricorrente (per quanto ora rileva) la trasmissione dei “ nulla osta scritti di tutti gli aventi diritto all’area interessata all’occupazione richiesta ”, disponendo la sospensione di efficacia della concessione suddetta nelle more della trasmissione dei suddetti atti di assenso.
5) La ricorrente, con memoria procedimentale del 27.5.2024, ha rilevato che:
- non sono ravvisabili nel caso in esame soggetti “ aventi diritto “su una via pubblica;
- in ogni caso gli elementi di arredo oggetto della concessione non risultano posizionati in deroga a quanto stabilito dalla Tavola 4 del Regolamento, talché non vi era necessità di richiedere alcun nulla osta di aventi diritto, atteso che tale incombente era previsto unicamente in caso di deroga al posizionamento degli arredi rispetto alla regola stabilita dalla Tavola 4.
6) Il Comune, con nota -OMISSIS-, avendo constatato il mancato invio dei nulla osta suddetti, ha confermato la sospensione dell’efficacia della concessione di suolo pubblico -OMISSIS-
7) Con il ricorso di cui in epigrafe è stata impugnata la citata nota -OMISSIS-, con istanza cautelare. Si è costituito in giudizio il Comune con richiesta di declaratoria di inammissibilità e infondatezza del gravame. Con ordinanza -OMISSIS- è stata accolta l’istanza inibitoria.
8) Il ricorso è fondato.
9) Preliminarmente si deve esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Comune secondo cui il provvedimento impugnato avrebbe natura di conferma “impropria” in quanto adottato “ sulla base delle medesime considerazioni di fatto e di diritto che avevano indotto l’Amministrazione alla sospensione qui confermata ”.
L’eccezione è infondata in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato in seguito alla nuova istruttoria relativa alle integrazioni documentali e alle osservazioni presentate dalla ricorrente con nota-OMISSIS-in riscontro alla richiesta di integrazione documentale formulata da Comune in data 23.2.2024.
A fronte della richiesta proveniente dallo stesso Comune, la ricorrente ha fornito due puntuali precisazioni:
- in primo luogo non sarebbero ipotizzabili soggetti “ aventi diritto “ su una via pubblica;
- inoltre, in assenza di posizionamento degli arredi in deroga alla Tavola 4 del Regolamento, difettano i presupposti per la presentazione di alcun nulla osta di ipotetici aventi diritto atteso che tale incombente è previsto solo in caso di posizionamento del dehor in difformità alla Tavola 4.
Pertanto, su impulso dello stesso Comune, è stato effettuato un supplemento di istruttoria dal quale sono emersi nuovi elementi sia in fatto (l’assenza del posizionamento degli arredi in deroga) che in diritto (la mancanza dei presupposti previsti dal Regolamento per la richiesta di detti nulla osta e, comunque, l’assenza di soggetti aventi diritto tenuti a rilasciare detto nulla osta).
Lo stesso provvedimento impugnato, del resto, ha puntualmente e correttamente dato atto di essere stato adottato:
- “ vista la richiesta di integrazioni ” inviata dal Comune;
- “ vista la documentazione pervenuta in data 28.5.2024 … e la lettera di osservazioni ”,
così riconoscendo di avere acquisito e valutato plurimi elementi ulteriori rispetto a quelli esaminati in occasione dell’adozione della nota -OMISSIS- portante la sospensione d’efficacia della concessione di suolo pubblico.
Ne consegue, pertanto, che l’atto impugnato -OMISSIS-, avendo effettuato una nuova istruttoria, costituisce una conferma “propria” della nota -OMISSIS-, con conseguente ammissibilità e tempestività del ricorso.
10) Con l’UNICO MOTIVO di ricorso è stata dedotta l’illegittimità della nota -OMISSIS- per violazione dell’art. 6 del Regolamento, nonché per difetto dei presupposti e di motivazione.
Il motivo è fondato.
Il Regolamento suddetto e la Tavola 4 ad esso allegata dispongono quanto segue:
a) l’art. 6, lett. a) del Regolamento stabilisce che il posizionamento dei dehors su -OMISSIS- (oggetto della concessione in questione) è disciplinato dalla Tavola 4 allegata al Regolamento medesimo;
b) la Tavola 4 consente il posizionamento sul sedime stradale di -OMISSIS- di “ - d-OMISSIS-” ;
c) l’art. 6.a) del Regolamento stabilisce che “ -OMISSIS- ”.
Da tale quadro normativo emerge chiaramente che -OMISSIS-, ove la ricorrente ha ottenuto la concessione in questione, il posizionamento normale delle sedie e tavolini è quello previsto con gli ingombri in larghezza previsti dalla Tavola 4.
Solo allorché il privato intenda ottenere deroghe a tale regola, deve ottenere il nulla osta degli “aventi diritto” come stabilito dal Regolamento (cfr. sopra il punto c).
Nel caso di specie, tuttavia, la concessione richiesta dalla ricorrente non ha comportato alcuna deroga alle disposizioni di cui alla citata Tavola 4, come risulta:
- dalla planimetria allegata all’istanza di rilascio della concessione ove l’ingombro di sedie e tavoli è di m 0,5, ossia inferiore al limite di 0,6 (cfr. doc. 3 del Comune);
- dal fatto che lo stesso Comune non ha mai rilevato alcun contrasto con le citate prescrizioni.
Pertanto è inapplicabile la norma regolamentare riportata sub c) in merito all’allegazione dei nulla osta degli aventi diritto, con conseguente illegittimità dell’atto impugnato a causa dell’applicazione della norma regolamentare relativa alla necessità dei nulla osta in un’ipotesi da essa non contemplata.
11) Conclusivamente il ricorso è fondato e deve essere accolto.
12) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Noli al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali che si liquidano nella somma di euro 3000, maggiorate come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Bolognesi | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.