Decreto cautelare 17 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 9 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 7 aprile 2023
Sentenza breve 7 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 07/07/2023, n. 11395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11395 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/07/2023
N. 11395/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00585/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 585 del 2023, proposto da-OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Aurelio, Francesco Durso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Centro Selezione e Reclutamento Nazionale Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa richiesta di sospensione,
1) dell’atto datato 18.10.2022 notificato in pari data, con il quale il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito (per brevità definito dal Bando CSRNE) ha valutato il Sig. -OMISSIS- INIDONEO agli accertamenti psicofici per le seguenti cause: “-OMISSIS-”;
2) del Decreto delle graduatorie di merito del 2° blocco 2022, recante prot. n. -OMISSIS- 14-12-2022, adottato e pubblicato in data 14 dicembre 2022, dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare, in persona del Vice Direttore Generale nella parte in cui non include il ricorrente nell’elenco degli idonei, nonché del relativo atto di approvazione della graduatoria;
3) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale; e per il conseguente accertamento della insussistenza di cause di esclusione per il ricorrente e del suo diritto ad essere ammesso ed inserito nella graduatoria di merito ai sensi dall’art. 11 del Bando, con consequenziale ordine all’Amministrazione resistente di provvedere in tal senso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Centro Selezione e Reclutamento Nazionale Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 17.12.2022 e depositato il 13.01.2023, il ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensione, il provvedimento del 18.10.2022 con il quale il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito lo ha valutato inidoneo agli accertamenti psicofici per il reclutamento, per il 2022, di 7.200 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Esercito, per “-OMISSIS-”. Con il medesimo ricorso, notificato ad un contointeressato, ha impugnato, altresì, le graduatorie di merito del 2° blocco 2022 del concorso de quo , nella parte in cui non lo includevano nell’elenco degli idonei.
Avverso il presupposto giudizio medico dell’impugnato provvedimento di esclusione l’interessato ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dell’accertamento fisico, irragionevolezza, violazione del principio del giusto procedimento, sostenendo la non sussistenza, nella specie, della causa di inidoneità. In particolare, ha censurato il fatto che l’esito negativo della visita (derivante dal riscontro -OMISSIS-) sarebbe dipeso, in realtà, da un mero errore materiale da parte del Centro di Selezione di Roma, al quale era stato sottoposto un referto contenente (per errore del compilatore) alcune pagine riferibili ad altro paziente avente la patologia che è poi stata riferita al ricorrente, che, tuttavia, non soffriva di tale infermità, come comprovato da altri accertamenti sanitari cui lo stesso si è sottoposto in epoca successiva alla visita concorsuale, anche presso strutture pubbliche.
2. Con decreto n. -OMISSIS- è stato ordinato all’Amministrazione resistente di esaminare la posizione del ricorrente onde verificare se vi fosse stato un effettivo scambio di referti e se la condizione di salute dello stesso fosse del tutto compatibile con la prosecuzione dell’iter concorsuale. In adempimento del predetto incombente, l’Amministrazione, con memoria del 2 febbraio 2023, ha confermato la correttezza del giudizio di inidoneità espresso, depositando agli atti una relazione corredata di copiosa documentazione, senza prendere, tuttavia, posizione sulla questione relativa all’eventuale scambio di referti.
3. Vista la documentazione medica depositata dalla parte ricorrente, con ordinanza n.-OMISSIS- è stata disposta una verificazione tesa ad accertare la sussistenza o meno della causa di inidoneità oggetto del provvedimento impugnato.
4. In data 22 marzo 2023 l’organo verificatore ha depositato agli atti la relazione di verificazione da cui è risultato che “ non sussiste la causa di inidoneità “ -OMISSIS-” ma che “ […] il ricorrente è affetto da “-OMISSIS- ”, a cui è attribuibile, “ in base alla normativa vigente, -OMISSIS-che rende il ricorrente idoneo al concorso de quo ”.
5. All’esito della verificazione, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è stata disposta l’ammissione con riserva del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura concorsuale nonché l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria, mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet dell’Amministrazione. Dell’esecuzione di tale incombente il ricorrente ha dato riscontro mediante deposito documentale del 25 maggio 2023.
6. Alla Camera di Consiglio del 21 giugno 2023 il Collegio, verificata l’integrità del contradittorio, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ne ha dato comunicazione alle parti, come da verbale.
7. Il ricorso è fondato e va accolto.
7.1. Il ricorrente contesta il provvedimento di esclusione che, nell'ambito della procedura concorsuale in epigrafe, lo ha giudicato "inidoneo" ritenendolo affetto da " -OMISSIS-”.
E, invero, la verificazione disposta dalla Sezione, i cui esiti sono stati depositati agli atti in data 22 marzo 2023, ha inquadrato l’infermità del ricorrente non in quella indicata dall’Amministrazione e costituente causa di esclusione, bensì nella “-OMISSIS-”, attribuendo ad essa, in base alla normativa vigente, un coefficiente -OMISSIS-, concludendo con un giudizio di “idoneità” del ricorrente medesimo al concorso de quo .
Dagli esiti della predetta verificazione il Collegio non ha motivo di discostarsi e la discrepanza tra i risultati dell’accertamento svolto dalla Commissione medica al momento della visita concorsuale rispetto al momento della ripetizione ex novo da parte del verificatore induce a ritenere fondate le relative doglianze di parte, con conseguente accoglimento delle stesse.
8. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, dunque, visto l’esito positivo della verificazione – valido “ora per allora” –, il ricorso, può essere accolto, attesa altresì la corretta integrazione del contraddittorio (come da ord. coll. n. -OMISSIS-).
9. Le spese seguono la soccombenza e restano liquidate come in dispositivo a carico dell’Amministrazione soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione e la graduatoria impugnati, quest’ultima, nella parte in cui non include il ricorrente e per quanto di interesse.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Vallefuoco | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.