Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/05/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1813/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott.ssa Sandra Levanti Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1813 del Ruolo Generale Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MODICA VALENTINA , giusta procura in atti;
E
(C.F. ), parte rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. GALFO IGNAZIO , giusta procura in atti;
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione il 30.12.2024;
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
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Con ricorso depositato in data 17/10/2024, e Parte_1 CP_1 hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti della figlia , nata a [...] l'[...] dalla loro relazione more Per_1 uxorio, oramai cessata, alle condizioni di seguito riportate:
- il padre avrà con sé la figlia il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17:00 alle Per_1 ore 20:00 e il sabato o la domenica, a settimane alterne, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 il sabato e dalle ore 10:00 alle ore 12:00 la domenica;
tali modalità escludono il pernottamento presso il padre proprio in ragione della piccolissima età della figlia, e potranno mantenersi tali fino al compimento del terzo anno di vita della bambina;
- da quando la bambina avrà compiuto gli anni tre, oltre ai giorni ed agli orari sopra indicati, la stessa potrà pernottare presso il padre durante il weekend, dalle ore 18:00 del sabato fino alle ore 17:00 della domenica a settimane alterne;
il tutto fino al raggiungimento dell'età scolastica;
- dal raggiungimento dell'età scolastica (anni sei), il padre potrà prendere con sé la figlia dalle ore 13:30 o comunque all'uscita da scuola e riaccompagnarla presso il domicilio della madre alle ore 20:00 sempre nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, mantenendo sempre e comunque, con cadenza settimanale, le medesime modalità di pernottamento di cui sopra;
- con riferimento alle vacanze pasquali e natalizie, la figlia trascorrerà con il Per_1 padre il giorno di Pasqua ed il giorno di Natale e Capodanno ad anni alterni dalle ore
10:00 alle ore 22:00;
- con riferimento alle vacanze, rimarranno inalterati i giorni e gli orari di permanenza della minore presso ciascun genitore;
dal compimento del terzo anno di età Per_1 della bambina, il sig. potrà trascorrere con la figlia due settimane Pt_1 Per_1 consecutive una a luglio e una ad agosto, da concordarsi tra i genitori almeno 15 giorni prima, fermi restando gli obblighi ed i doveri di cui infra;
- eventuali spostamenti (a titolo meramente esemplificativo, viaggi, vacanze et similia) della minore dovranno essere comunicati dall'uno all'altro genitore con Per_1 congruo anticipo, e comunque almeno giorni 15 prima della prevista partenza, con specificazione dei luoghi e degli esatti indirizzi di pernottamento della minore, fermi
2 restando obblighi e doveri di cui infra;
- durante i periodi di permanenza con il padre e la madre, i signori e si Pt_1 CP_1 impegnano a collaborare e a mantenere attivo un contatto, attraverso i mezzi telefonici/telematici (a titolo esemplificativo chiamate, videochiamate, messaggi ecc.), sempre e comunque nell'esclusivo interesse della minore ed in misura non Per_1 superiore a due volte al giorno.
Per quanto attiene all'aspetto economico relativo al mantenimento della bambina, nel precisare che entrambi i ricorrenti hanno sempre lavorato e svolgono la professione di imprenditore il Sig. e la professione di psicologa la sig.ra , tenuto quindi Pt_1 CP_1 conto delle rispettive situazioni economiche, intendono regolamentare l'obbligo di mantenimento della bambina nel seguente modo: il sig. corrisponderà alla Pt_1 RA , un assegno di mantenimento in favore della figlia pari ad CP_1 Per_1 euro 400,00 mensili, che sarà versato a mezzo bonifico bancario sul seguente IBAN:
[...] intestato a “ , entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese;
le spese straordinarie saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna e previa esibizione, da chi sostiene la spesa, di idonea documentazione.
L'eventuale Assegno Unico sarà di totale spettanza della sig.ra . CP_1
I ricorrenti si impegnano reciprocamente a discutere preventivamente e concordare insieme ogni scelta che ecceda l'ordinaria amministrazione, come ad esempio il mutamento della residenza e/o del domicilio, la scelta del pediatra, le visite mediche, la scelta del nido e della scuola dell'obbligo, la scelta delle attività che (una volta cresciuta) la bambina vorrà svolgere, nonché a rendicontarsi a vicenda di ogni circostanza e/o problematica (di salute e non) che coinvolgerà la figlia minore;
mentre invece con riguardo agli atti di ordinaria amministrazione potranno esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale, nei periodi di rispettiva convivenza con la figlia.
Ritenuto che nulla osta all'accoglimento delle superiori condizioni relative alla minore
, in quanto non in contrasto con gli interessi della figlia stessa o con norme di Per_1 legge.
Ritenuto che nulla va disposto sulle spese, avendo le parti concluso congiuntamente;
Ritenuto che il Pubblico Ministero in sede ha espresso parere favorevole in data
3 16.1.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1813
/2024 R.G.V.G., nel quale le parti hanno depositato un accordo, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero (che ha espresso parere favorevole in data 16/1/2025), così decide:
- Omologa le condizioni inerenti alla minore ea ai rapporti economici relativi Per_1 al mantenimento della figlia, provvedendo in conformità alle condizioni concordate, da intendersi qui trascritte.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 5 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo S.A Pulvirenti
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