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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/06/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1646/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1646/2024
promossa da
(P. RT
IVA. 13756881002), ente pubblico economico subentrato in forza dell'art. 1 D.L. 22.10.2016 n. 193 a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo
, tra cui in persona del legale rappresentante pro CP_1 Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Salvo, giusta procura in atti;
appellante
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Leonardi, CP_3 C.F._1 giusta procura in atti;
appellato
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2198/2024, pubblicata il 06/05/2024, resa nella causa iscritta al R.G. n. 13104/2023, il
Tribunale di Catania, in accoglimento del ricorso proposto da contro l' CP_3 Controparte_4
volto a ottenere la declaratoria di nullità e/o annullabilità e comunque l'inefficacia
[...] dell'ipoteca legale iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catania il 2/07/2005 ai numeri 45122/15381 a favore della Monte Paschi Serit S.p.A., con conseguente ordine di cancellazione della medesima ed esonero, per tale adempimento, da ogni responsabilità in capo al Conservatore, ordinava alla parte convenuta la cancellazione dell'ipoteca, nei termini indicati in motivazione, e condannava la medesima convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente.
Nell'intestazione della sentenza, il Tribunale dava atto della contumacia della società convenuta
( ), pur specificando nella parte relativa alle ragioni di fatto e di diritto della RT decisione che la stessa risultava regolarmente chiamata in giudizio. Nel suo corpo, la decisione di primo grado premetteva, in primo luogo, che a fondamento della domanda la parte attrice aveva prospettato che l'iscrizione ipotecaria era avvenuta (sopra un immobile acquistato dall'attore negli anni
2011 e 2013) contro uno dei precedenti proprietari (il sig. ), ma dopo la sua morte e Persona_1 dopo che i chiamati all'eredità avevano accettato di diventare suoi eredi;
dunque, si trattava di
“un'ipoteca a garanzia di un debito senza titolare”. Risultava “palese”, pertanto, la fondatezza della domanda attorea e, in conseguenza, doveva essere ordinato a parte convenuta di cancellare l'ipoteca impugnata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' RT
, con atto di citazione notificato a mezzo pec il 4 dicembre 2024, sulla base di un
[...] unico motivo, eccependo la nullità della sentenza impugnata per l'erronea dichiarazione di contumacia e l'omessa esposizione e valutazione delle difese dell'Agente della Riscossione.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza CP_3 impugnata.
Concesso alle parti un termine per il deposito di note difensive, all'udienza del 23 giugno 2025, esaurita la discussione, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con un unico motivo di gravame, l'ente appellante denuncia la nullità della sentenza impugnata, per avere il giudice dichiarato la contumacia della società convenuta, nonostante la sua regolare pagina 2 di 7 costituzione in giudizio con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 10/04/2024.
Ha dedotto che l'erronea dichiarazione di contumacia ha inciso sullo svolgimento dell'attività di difesa della società convenuta, in quanto ha comportato l'omesso esame dell'eccezione relativa all'inammissibilità dell'azione esperita dalla parte attrice, poi integralmente accolta. Pertanto, sussisterebbe un evidente pregiudizio del diritto di difesa dell' convenuta, Controparte_5 idoneo a incidere sul contenuto della decisione.
2. - L'appello non può essere accolto, sebbene il vizio di nullità denunciato debba ritenersi sussistente.
Al riguardo, va rammentato che “l'erronea dichiarazione di contumacia di una delle parti non incide sulla regolarità del processo e non determina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione, se non abbia provocato, in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di nullità della sentenza in quanto la parte erroneamente dichiarata contumace si era limitata a dedurre l'omesso esame delle difese e dei documenti prodotti, ma non di specifiche allegazioni o di specifici documenti di rilevanza decisiva)”
(Cass. n. 5408/2020; Cass. n. 3704/2012).
Nella fattispecie, la nullità lamentata sussiste, in quanto la parte appellante, convenuta in primo grado, ha subito una concreta lesione del suo diritto di difesa. Il giudice di primo grado, avendo erroneamente ritenuto contumace l' convenuta, non ha in alcun modo esaminato le difese Controparte_5 articolate nella comparsa di risposta – in particolare, quelle relative all'eccezione di inammissibilità dell'azione di nullità dell'iscrizione ipotecaria, proposta dall'acquirente del bene gravato dall'ipoteca,
, anziché dagli eredi del debitore erariale già deceduto, . Tale eccezione è CP_3 Persona_1 stata espressamente riproposta dall'ente appellante con l'atto di citazione di secondo grado.
Peraltro, la nullità della sentenza conseguente alla rilevata irritualità della dichiarazione di contumacia, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., non comporta la rimessione della causa in primo grado e spetta al giudice dell'impugnazione porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale (Cass. n.
13733/2014).
3. - Nel merito, l'appellante ha dedotto che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente accolto la domanda attorea, la quale avrebbe invece dovuto essere dichiarata inammissibile, in quanto l'azione avrebbe dovuto essere proposta non da , terzo acquirente del bene già gravato dall'ipoteca, CP_3 ma dagli eredi di , titolare dei carichi iscritti a ruolo (le cui cartelle di pagamento sono Persona_1
pagina 3 di 7 state notificate nei termini di legge e mai impugnate), i quali non hanno mai impugnato l'iscrizione ipotecaria per cui è causa.
3.1. - L'eccezione, tuttavia, non può essere accolta.
3.2. - Innanzitutto, occorre evidenziare che la ratio decidendi della sentenza impugnata si fonda sul riconoscimento della nullità dell'iscrizione ipotecaria in quanto formalmente eseguita contro il de cuius
( ), anziché contro i suoi eredi rimasti estranei al giudizio (tali , Persona_1 Controparte_6 CP_7
, e ), nonché danti causa
[...] CP_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11 dell'attore, e dopo la morte del de cuius e l'avvenuta accettazione e conseguente acquisto dell'eredità da parte dei medesimi chiamati, divenuti eredi.
Un tale accertamento non è oggetto di censura da parte dell'appellante e, pertanto, l'esistenza in sé della nullità dell'iscrizione contro il defunto non è più in discussione.
3.3. - L'appello si fonda, invece, esclusivamente sulla riproposizione dell'eccezione di inammissibilità della domanda attorea, volta a ottenere la declaratoria di nullità dell'iscrizione.
Tale eccezione è infondata.
Invero, la sussistenza del debito costituisce il presupposto dell'azione esecutiva contro il terzo, e quindi della stessa iscrizione ipotecaria gravante sul bene successivamente acquistato da quest'ultimo. Ne consegue che deve riconoscersi al terzo acquirente la legittimazione ad opporre al creditore ipotecario le eccezioni relative all'ipoteca in quanto tale, e dunque alla validità dell'iscrizione. Tra tali eccezioni rientra, nel caso di specie, quella che ha condotto all'accoglimento della domanda attorea da parte del giudice di primo grado, essendo nulla l'ipoteca iscritta contro il defunto.
3.4. - Parte appellante invoca, a sostegno delle proprie ragioni di censura, il disposto dell'art. 2808 c.c., deducendo che la garanzia ipotecaria conferisce al creditore il diritto di espropriare il bene (e quindi di farlo vendere all'asta) e di essere soddisfatto sul ricavato dell'espropriazione con preferenza sugli altri creditori. Osserva che aspetto cruciale di tale diritto è che l'ipoteca "segue" il bene, ossia permane sul bene anche quando viene venduto a un terzo acquirente. Sostiene pertanto che l'ipoteca consiste in un diritto di sequela che consente al creditore di soddisfarsi sul bene anche se questo è stato alienato a un terzo, il quale resta soggetto all'espropriazione fino a quando non viene pagato interamente il debito.
Orbene, questa Corte rileva che indubbiamente esatto è il rilievo dell'appellante secondo cui il vincolo sul bene comporta che il creditore ipotecario ha diritto di espropriare e far vendere la cosa anche nei confronti del terzo acquirente.
pagina 4 di 7 Tale regola discende dal combinato disposto dell'art. 2808 c.c. – richiamato anche dall'appellante – e dell'art. 602 c.p.c.
Peraltro, tali principi non si pongono in contrasto con la conclusione cui perviene il primo giudice nella sentenza impugnata. Al contrario, essi rafforzano e avvalorano il decisum del giudice di primo grado perché mettono in luce il fondamento della legittimazione del terzo ad opporsi all'iscrizione, ove risulti illegittimamente presa sul bene di cui egli è divenuto proprietario, come avvenuto nella specie.
Infatti, il terzo acquirente a titolo particolare inter vivos (o mortis causa) del bene ipotecato, pur essendo proprietario della cosa, deve subire l'espropriazione in luogo del debitore.
Nessun dubbio, quindi, può sorgere sul fatto che sussiste, in capo al terzo acquirente, l'interesse e la legittimazione ad eccepire, nei confronti del creditore, l'invalidità dell'iscrizione, in quanto effettuata contro il defunto al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.
Va osservato invero che, pur avendo l'iscrizione funzione costitutiva dell'ipoteca, non è di per sé sufficiente alla sua valida costituzione, essendo necessario infatti che l'ipoteca sia fondata su un titolo valido e che venga eseguita nei limiti stabiliti dalla legge e dal titolo stesso. L'iscrizione non ha, pertanto, alcuna efficacia sanante rispetto all'invalidità della fattispecie costitutiva, come nella specie, in cui essa – come già definitivamente accertato – è stata eseguita illegittimamente contro il defunto
(Cass. n. 2917/1966).
Dunque, la posizione del terzo è sovrapponibile a quella del debitore, del quale ha tutte le facoltà, compresa quella di proporre opposizione per gli stessi motivi a lui spettanti (Cass. 4856/2000).
3.5. - Vero è poi che, come pure ribadito dall'appellante, ha acquisito conoscenza CP_3 dell'iscrizione ipotecaria gravante sull'immobile sin dal momento del suo acquisto, avvenuto in data
07.07.2011 e 30.05.2013, poiché risultante dalla visura ipotecaria.
Nondimeno, risulta inconferente l'ulteriore deduzione con cui il medesimo appellante rileva che nessuna azione prima di oggi è stata posta in essere dall'appellato. Essa appare generica – e, come tale, inammissibile – non essendo stato in alcun modo specificato il fondamento normativo in base al quale da tale circostanza potrebbe derivare un diverso esito del giudizio.
3.6. - Infine, l'ente appellante ha eccepito che l'ipoteca dovrebbe considerarsi illegittima non essendo decorso il termine di vent'anni. Ha rilevato, in particolare, che, essendo avvenuta in data 2.7.2005, la stessa andrà a scadere nel 2025.
pagina 5 di 7 Tale profilo di doglianza è inammissibile, in quanto stravagante rispetto alla statuizione del giudice di primo grado, che ha dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria in quanto iscritta nei confronti di un soggetto deceduto, anziché nei confronti dei suoi eredi, che avevano già accettato l'eredità in quanto chiamati.
4. - L'appello proposto dall' , è pertanto RT RT infondato e deve essere rigettato.
5. - Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico dell'ente appellante nella misura indicata in dispositivo.
La liquidazione viene effettuata applicando i parametri di cui al D.M. Giustizia n. 147/2022, attualmente vigente, con riferimento al valore della controversia (rientrante nello scaglione tariffario €
5.200,01/€ 26.000,00), sulla base dei valori minimi tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Il compenso di avvocato è determinato così complessivamente in € 2.906,00 (per la fase di studio €
567,00, per la fase introduttiva € 461,00, per la fase di trattazione € 922,00 e per la fase decisionale €
956,00).
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'impugnazione, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1646/2024 R.G., rigetta l'appello proposto dall' , avverso la sentenza n. RT RT
2198/2024, pubblicata il 6 maggio 2024, emessa dal Tribunale di Catania (resa nel proc. iscritto al n.
13104/2023 R.G.);
condanna l'appellante al rimborso, in favore di , delle spese del presente grado di giudizio, CP_3 che liquida in complessivi € 2.906,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo pagina 6 di 7 unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
Così deciso in Catania il 26 giugno 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1646/2024
promossa da
(P. RT
IVA. 13756881002), ente pubblico economico subentrato in forza dell'art. 1 D.L. 22.10.2016 n. 193 a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo
, tra cui in persona del legale rappresentante pro CP_1 Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Salvo, giusta procura in atti;
appellante
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Leonardi, CP_3 C.F._1 giusta procura in atti;
appellato
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2198/2024, pubblicata il 06/05/2024, resa nella causa iscritta al R.G. n. 13104/2023, il
Tribunale di Catania, in accoglimento del ricorso proposto da contro l' CP_3 Controparte_4
volto a ottenere la declaratoria di nullità e/o annullabilità e comunque l'inefficacia
[...] dell'ipoteca legale iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catania il 2/07/2005 ai numeri 45122/15381 a favore della Monte Paschi Serit S.p.A., con conseguente ordine di cancellazione della medesima ed esonero, per tale adempimento, da ogni responsabilità in capo al Conservatore, ordinava alla parte convenuta la cancellazione dell'ipoteca, nei termini indicati in motivazione, e condannava la medesima convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente.
Nell'intestazione della sentenza, il Tribunale dava atto della contumacia della società convenuta
( ), pur specificando nella parte relativa alle ragioni di fatto e di diritto della RT decisione che la stessa risultava regolarmente chiamata in giudizio. Nel suo corpo, la decisione di primo grado premetteva, in primo luogo, che a fondamento della domanda la parte attrice aveva prospettato che l'iscrizione ipotecaria era avvenuta (sopra un immobile acquistato dall'attore negli anni
2011 e 2013) contro uno dei precedenti proprietari (il sig. ), ma dopo la sua morte e Persona_1 dopo che i chiamati all'eredità avevano accettato di diventare suoi eredi;
dunque, si trattava di
“un'ipoteca a garanzia di un debito senza titolare”. Risultava “palese”, pertanto, la fondatezza della domanda attorea e, in conseguenza, doveva essere ordinato a parte convenuta di cancellare l'ipoteca impugnata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' RT
, con atto di citazione notificato a mezzo pec il 4 dicembre 2024, sulla base di un
[...] unico motivo, eccependo la nullità della sentenza impugnata per l'erronea dichiarazione di contumacia e l'omessa esposizione e valutazione delle difese dell'Agente della Riscossione.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza CP_3 impugnata.
Concesso alle parti un termine per il deposito di note difensive, all'udienza del 23 giugno 2025, esaurita la discussione, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con un unico motivo di gravame, l'ente appellante denuncia la nullità della sentenza impugnata, per avere il giudice dichiarato la contumacia della società convenuta, nonostante la sua regolare pagina 2 di 7 costituzione in giudizio con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 10/04/2024.
Ha dedotto che l'erronea dichiarazione di contumacia ha inciso sullo svolgimento dell'attività di difesa della società convenuta, in quanto ha comportato l'omesso esame dell'eccezione relativa all'inammissibilità dell'azione esperita dalla parte attrice, poi integralmente accolta. Pertanto, sussisterebbe un evidente pregiudizio del diritto di difesa dell' convenuta, Controparte_5 idoneo a incidere sul contenuto della decisione.
2. - L'appello non può essere accolto, sebbene il vizio di nullità denunciato debba ritenersi sussistente.
Al riguardo, va rammentato che “l'erronea dichiarazione di contumacia di una delle parti non incide sulla regolarità del processo e non determina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione, se non abbia provocato, in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di nullità della sentenza in quanto la parte erroneamente dichiarata contumace si era limitata a dedurre l'omesso esame delle difese e dei documenti prodotti, ma non di specifiche allegazioni o di specifici documenti di rilevanza decisiva)”
(Cass. n. 5408/2020; Cass. n. 3704/2012).
Nella fattispecie, la nullità lamentata sussiste, in quanto la parte appellante, convenuta in primo grado, ha subito una concreta lesione del suo diritto di difesa. Il giudice di primo grado, avendo erroneamente ritenuto contumace l' convenuta, non ha in alcun modo esaminato le difese Controparte_5 articolate nella comparsa di risposta – in particolare, quelle relative all'eccezione di inammissibilità dell'azione di nullità dell'iscrizione ipotecaria, proposta dall'acquirente del bene gravato dall'ipoteca,
, anziché dagli eredi del debitore erariale già deceduto, . Tale eccezione è CP_3 Persona_1 stata espressamente riproposta dall'ente appellante con l'atto di citazione di secondo grado.
Peraltro, la nullità della sentenza conseguente alla rilevata irritualità della dichiarazione di contumacia, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., non comporta la rimessione della causa in primo grado e spetta al giudice dell'impugnazione porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale (Cass. n.
13733/2014).
3. - Nel merito, l'appellante ha dedotto che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente accolto la domanda attorea, la quale avrebbe invece dovuto essere dichiarata inammissibile, in quanto l'azione avrebbe dovuto essere proposta non da , terzo acquirente del bene già gravato dall'ipoteca, CP_3 ma dagli eredi di , titolare dei carichi iscritti a ruolo (le cui cartelle di pagamento sono Persona_1
pagina 3 di 7 state notificate nei termini di legge e mai impugnate), i quali non hanno mai impugnato l'iscrizione ipotecaria per cui è causa.
3.1. - L'eccezione, tuttavia, non può essere accolta.
3.2. - Innanzitutto, occorre evidenziare che la ratio decidendi della sentenza impugnata si fonda sul riconoscimento della nullità dell'iscrizione ipotecaria in quanto formalmente eseguita contro il de cuius
( ), anziché contro i suoi eredi rimasti estranei al giudizio (tali , Persona_1 Controparte_6 CP_7
, e ), nonché danti causa
[...] CP_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11 dell'attore, e dopo la morte del de cuius e l'avvenuta accettazione e conseguente acquisto dell'eredità da parte dei medesimi chiamati, divenuti eredi.
Un tale accertamento non è oggetto di censura da parte dell'appellante e, pertanto, l'esistenza in sé della nullità dell'iscrizione contro il defunto non è più in discussione.
3.3. - L'appello si fonda, invece, esclusivamente sulla riproposizione dell'eccezione di inammissibilità della domanda attorea, volta a ottenere la declaratoria di nullità dell'iscrizione.
Tale eccezione è infondata.
Invero, la sussistenza del debito costituisce il presupposto dell'azione esecutiva contro il terzo, e quindi della stessa iscrizione ipotecaria gravante sul bene successivamente acquistato da quest'ultimo. Ne consegue che deve riconoscersi al terzo acquirente la legittimazione ad opporre al creditore ipotecario le eccezioni relative all'ipoteca in quanto tale, e dunque alla validità dell'iscrizione. Tra tali eccezioni rientra, nel caso di specie, quella che ha condotto all'accoglimento della domanda attorea da parte del giudice di primo grado, essendo nulla l'ipoteca iscritta contro il defunto.
3.4. - Parte appellante invoca, a sostegno delle proprie ragioni di censura, il disposto dell'art. 2808 c.c., deducendo che la garanzia ipotecaria conferisce al creditore il diritto di espropriare il bene (e quindi di farlo vendere all'asta) e di essere soddisfatto sul ricavato dell'espropriazione con preferenza sugli altri creditori. Osserva che aspetto cruciale di tale diritto è che l'ipoteca "segue" il bene, ossia permane sul bene anche quando viene venduto a un terzo acquirente. Sostiene pertanto che l'ipoteca consiste in un diritto di sequela che consente al creditore di soddisfarsi sul bene anche se questo è stato alienato a un terzo, il quale resta soggetto all'espropriazione fino a quando non viene pagato interamente il debito.
Orbene, questa Corte rileva che indubbiamente esatto è il rilievo dell'appellante secondo cui il vincolo sul bene comporta che il creditore ipotecario ha diritto di espropriare e far vendere la cosa anche nei confronti del terzo acquirente.
pagina 4 di 7 Tale regola discende dal combinato disposto dell'art. 2808 c.c. – richiamato anche dall'appellante – e dell'art. 602 c.p.c.
Peraltro, tali principi non si pongono in contrasto con la conclusione cui perviene il primo giudice nella sentenza impugnata. Al contrario, essi rafforzano e avvalorano il decisum del giudice di primo grado perché mettono in luce il fondamento della legittimazione del terzo ad opporsi all'iscrizione, ove risulti illegittimamente presa sul bene di cui egli è divenuto proprietario, come avvenuto nella specie.
Infatti, il terzo acquirente a titolo particolare inter vivos (o mortis causa) del bene ipotecato, pur essendo proprietario della cosa, deve subire l'espropriazione in luogo del debitore.
Nessun dubbio, quindi, può sorgere sul fatto che sussiste, in capo al terzo acquirente, l'interesse e la legittimazione ad eccepire, nei confronti del creditore, l'invalidità dell'iscrizione, in quanto effettuata contro il defunto al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.
Va osservato invero che, pur avendo l'iscrizione funzione costitutiva dell'ipoteca, non è di per sé sufficiente alla sua valida costituzione, essendo necessario infatti che l'ipoteca sia fondata su un titolo valido e che venga eseguita nei limiti stabiliti dalla legge e dal titolo stesso. L'iscrizione non ha, pertanto, alcuna efficacia sanante rispetto all'invalidità della fattispecie costitutiva, come nella specie, in cui essa – come già definitivamente accertato – è stata eseguita illegittimamente contro il defunto
(Cass. n. 2917/1966).
Dunque, la posizione del terzo è sovrapponibile a quella del debitore, del quale ha tutte le facoltà, compresa quella di proporre opposizione per gli stessi motivi a lui spettanti (Cass. 4856/2000).
3.5. - Vero è poi che, come pure ribadito dall'appellante, ha acquisito conoscenza CP_3 dell'iscrizione ipotecaria gravante sull'immobile sin dal momento del suo acquisto, avvenuto in data
07.07.2011 e 30.05.2013, poiché risultante dalla visura ipotecaria.
Nondimeno, risulta inconferente l'ulteriore deduzione con cui il medesimo appellante rileva che nessuna azione prima di oggi è stata posta in essere dall'appellato. Essa appare generica – e, come tale, inammissibile – non essendo stato in alcun modo specificato il fondamento normativo in base al quale da tale circostanza potrebbe derivare un diverso esito del giudizio.
3.6. - Infine, l'ente appellante ha eccepito che l'ipoteca dovrebbe considerarsi illegittima non essendo decorso il termine di vent'anni. Ha rilevato, in particolare, che, essendo avvenuta in data 2.7.2005, la stessa andrà a scadere nel 2025.
pagina 5 di 7 Tale profilo di doglianza è inammissibile, in quanto stravagante rispetto alla statuizione del giudice di primo grado, che ha dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria in quanto iscritta nei confronti di un soggetto deceduto, anziché nei confronti dei suoi eredi, che avevano già accettato l'eredità in quanto chiamati.
4. - L'appello proposto dall' , è pertanto RT RT infondato e deve essere rigettato.
5. - Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico dell'ente appellante nella misura indicata in dispositivo.
La liquidazione viene effettuata applicando i parametri di cui al D.M. Giustizia n. 147/2022, attualmente vigente, con riferimento al valore della controversia (rientrante nello scaglione tariffario €
5.200,01/€ 26.000,00), sulla base dei valori minimi tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Il compenso di avvocato è determinato così complessivamente in € 2.906,00 (per la fase di studio €
567,00, per la fase introduttiva € 461,00, per la fase di trattazione € 922,00 e per la fase decisionale €
956,00).
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'impugnazione, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1646/2024 R.G., rigetta l'appello proposto dall' , avverso la sentenza n. RT RT
2198/2024, pubblicata il 6 maggio 2024, emessa dal Tribunale di Catania (resa nel proc. iscritto al n.
13104/2023 R.G.);
condanna l'appellante al rimborso, in favore di , delle spese del presente grado di giudizio, CP_3 che liquida in complessivi € 2.906,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo pagina 6 di 7 unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
Così deciso in Catania il 26 giugno 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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