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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4750/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4750/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 22 ottobre 2024 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Camilla Chini ricorrenti
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 337 bis e ss. e 473-bis.12 e bis.51 c.p.c, i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento del figlio
1 , nato a [...] il [...] dalla loro relazione sentimentale, Per_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) affidare il figlio (nato in data [...]) ad entrambi i Persona_2
genitori (cd. affido condiviso), con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre;
2) assegnare la casa familiare sita in UF ND (TN) - Via Villini dell'Alpe n.
9 a;
Parte_2
3) disporre il seguente protocollo di visite padre-figlio:
a. ogni mercoledì dalle ore 17.30 con rientro a scuola il giovedì mattina;
b. a settimane alternate, il venerdì dalle ore 18.00 con rientro presso l'abitazione materna il sabato alle ore 17.00 oppure il sabato dalle ore 17.00 con rientro presso
l'abitazione materna la domenica alle ore 17.00;
c. ponti e festività principali alternate tra i genitori;
d. una settimana consecutiva durante le vacanze estive con ciascun genitore, da individuare e comunicare all'altro genitore con congruo preavviso;
e. in ogni caso, ulteriori e/o diverse visite padre-figlio, previo accordo tra i genitori con congruo preavviso;
4) dichiarare tenuto il padre a contribuire al mantenimento Parte_2 ordinario del figlio mediante il versamento dell'importo mensile di euro Per_1
300,00.=, da versarsi in via anticipata entro il cinque di ogni mese sul conto corrente bancario intestato a , oltre rivalutazione annuale secondo gli Parte_1
indici Istat a decorrere dall'1.01.2026;
5) porre a carico dei genitori le spese straordinarie relative al figlio Per_1
nella misura del 50% ciascuno, con rinvio alle Linee Guida elaborate dal C.N.F. dd. 29.11.2017 per quanto concerne l'individuazione e le modalità di concertazione relative alle spese straordinarie, ivi comprese tra le spese già concordate quelle relative alla mensa scolastica;
quanto alle spese per cui è previsto l'obbligo di concertazione, lo stesso si applicherà se superiori all'importo di euro 150,00; eventuali contributi percepiti dai genitori con una destinazione predefinita, saranno decurtati dalla spesa alla quale si riferiscono;
2 6) disporre che gli assegni familiari e altri eventuali sussidi pubblici (assegno unico universale, assegno unico provinciale, assegno al nucleo, ecc.) saranno riscossi integralmente dalla madre , quale genitore collocatario;
Parte_1
7) le detrazioni fiscali per le spese straordinarie del figlio competeranno ai genitori al 50% ciascuno;
8) le spese della presente procedura vengono assunte dai ricorrenti in parti uguali.”.
Le parti hanno dato atto di essere entrambe economicamente indipendenti: la sig.ra
è impiegata come educatrice scolastica e domiciliare presso l'Associazione Pt_1
Iris, mentre il sig. è coordinatore presso la Cooperativa Kaleidoscopio. Pt_2
I ricorrenti hanno dichiarato di aver vissuto in un'abitazione concessa in comodato d'uso gratuito in UF ND (TN), via Villini dell'Alpe n. 9, fino alla cessazione della convivenza avvenuta nel mese di febbraio 2023, dando atto che la sig.ra ed il figlio si sono poi trasferiti presso altra abitazione di Pt_1 Per_1
proprietà della ricorrente, mentre il sig. ha continuato a vivere nella casa Pt_2
familiare.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza Per_1
di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il figlio ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento del minore appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Spese di lite compensate su accordo delle parti.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento del figlio , Per_1
nato a [...] in data [...], siano disciplinati in conformità alle condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Adriana De Tommaso
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4750/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 22 ottobre 2024 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Camilla Chini ricorrenti
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 337 bis e ss. e 473-bis.12 e bis.51 c.p.c, i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento del figlio
1 , nato a [...] il [...] dalla loro relazione sentimentale, Per_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) affidare il figlio (nato in data [...]) ad entrambi i Persona_2
genitori (cd. affido condiviso), con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre;
2) assegnare la casa familiare sita in UF ND (TN) - Via Villini dell'Alpe n.
9 a;
Parte_2
3) disporre il seguente protocollo di visite padre-figlio:
a. ogni mercoledì dalle ore 17.30 con rientro a scuola il giovedì mattina;
b. a settimane alternate, il venerdì dalle ore 18.00 con rientro presso l'abitazione materna il sabato alle ore 17.00 oppure il sabato dalle ore 17.00 con rientro presso
l'abitazione materna la domenica alle ore 17.00;
c. ponti e festività principali alternate tra i genitori;
d. una settimana consecutiva durante le vacanze estive con ciascun genitore, da individuare e comunicare all'altro genitore con congruo preavviso;
e. in ogni caso, ulteriori e/o diverse visite padre-figlio, previo accordo tra i genitori con congruo preavviso;
4) dichiarare tenuto il padre a contribuire al mantenimento Parte_2 ordinario del figlio mediante il versamento dell'importo mensile di euro Per_1
300,00.=, da versarsi in via anticipata entro il cinque di ogni mese sul conto corrente bancario intestato a , oltre rivalutazione annuale secondo gli Parte_1
indici Istat a decorrere dall'1.01.2026;
5) porre a carico dei genitori le spese straordinarie relative al figlio Per_1
nella misura del 50% ciascuno, con rinvio alle Linee Guida elaborate dal C.N.F. dd. 29.11.2017 per quanto concerne l'individuazione e le modalità di concertazione relative alle spese straordinarie, ivi comprese tra le spese già concordate quelle relative alla mensa scolastica;
quanto alle spese per cui è previsto l'obbligo di concertazione, lo stesso si applicherà se superiori all'importo di euro 150,00; eventuali contributi percepiti dai genitori con una destinazione predefinita, saranno decurtati dalla spesa alla quale si riferiscono;
2 6) disporre che gli assegni familiari e altri eventuali sussidi pubblici (assegno unico universale, assegno unico provinciale, assegno al nucleo, ecc.) saranno riscossi integralmente dalla madre , quale genitore collocatario;
Parte_1
7) le detrazioni fiscali per le spese straordinarie del figlio competeranno ai genitori al 50% ciascuno;
8) le spese della presente procedura vengono assunte dai ricorrenti in parti uguali.”.
Le parti hanno dato atto di essere entrambe economicamente indipendenti: la sig.ra
è impiegata come educatrice scolastica e domiciliare presso l'Associazione Pt_1
Iris, mentre il sig. è coordinatore presso la Cooperativa Kaleidoscopio. Pt_2
I ricorrenti hanno dichiarato di aver vissuto in un'abitazione concessa in comodato d'uso gratuito in UF ND (TN), via Villini dell'Alpe n. 9, fino alla cessazione della convivenza avvenuta nel mese di febbraio 2023, dando atto che la sig.ra ed il figlio si sono poi trasferiti presso altra abitazione di Pt_1 Per_1
proprietà della ricorrente, mentre il sig. ha continuato a vivere nella casa Pt_2
familiare.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza Per_1
di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il figlio ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento del minore appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Spese di lite compensate su accordo delle parti.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento del figlio , Per_1
nato a [...] in data [...], siano disciplinati in conformità alle condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Adriana De Tommaso
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