Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 24/04/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
2343/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 2343/2024 R.V.G. promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Damiana Stocco ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso, e (c.f. Parte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. Tosca Sambinello ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato nella Chiesa di Santa Sofia di Lendinara (RO) il 18.09.1993, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Lendinara (RO) al n. 23, Serie A, Parte II, con ogni conseguente ordine di annotazione nel registro degli atti di matrimonio di detto comune alle seguenti condizioni:
1. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
2.
Considerato che
ha contribuito alle spese di ristrutturazione Parte_1 delle unità immobiliari di cui è proprietario per la quota di 1/2, site Parte_2 in Lendinara, Via Buonarotti n.1 (censite al Catasto Fabbricati del comune di Lendinara, Sez. Urb. LE, foglio 15, part.386 sub.4, cat.A3, classe 3, cons.7,5 vani;
Sez. Urb. LE, foglio 15, part. 386 sub 5 Cat.5/6 classe 2 cons .11 mq), questi si
1
15.000,00 a tacitazione di ogni pretesa restitutoria da parte della moglie.
3. Le spese legali sono compensate.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 13-6-2024 avanti il Tribunale di Rovigo, e chiedevano ai sensi degli artt. 473bis.49 c.p.c. Parte_1 Parte_2
e 473bis.51 c.p.c. la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 18-9-1993 a Lendinara (RO), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lendinara (RO) al n. 23, Parte II, Serie A, anno 1993, e dalla cui unione era nato il figlio il 12-5-1999. Per_1
Con sentenza n. 185/2024, pubblicata il 27-8-2024, il Tribunale di Rovigo dichiarava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 27-8-2024.
Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto e depositavano note scritte in vista dell'udienza del 24-4-2025, svolta nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il giudice relatore rimetteva la causa al collegio.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di divorzio congiunto del matrimonio, atteso che la separazione personale consensuale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 185/2024, depositata il 27-8-2024 e passata in giudicato il 28-1-2025, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge.
Come richiesto dalle parti, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2343/2024 R.G. promossa da Parte_1
e da con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
2 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 18-9-1993 a Lendinara (RO), Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lendinara (RO) al n. 23, Parte II, Serie A, anno 1993;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 24 aprile 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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