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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/10/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1618 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] cod. fisc. Fisc. Parte_1
, ed elettivamente domiciliata in Taverna di Montalto Uffugo, Via Manzoni, C.F._1
Trav. P. Borsellino 8, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Chiappetta che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Ricorrente
Contro
, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Umberto Ferrato (c.f. ), Gilda C.F._2
VE (C.F. ) e AN NI (C.F. ) in virtù di C.F._3 C.F._4 procura alle liti rep. n. 37875/7313 del 22.3.24 per atti notaio di Roma, elettivamente Persona_1 domiciliato in Castrovillari, in Corso Calabria, presso gli uffici dell' CP_1
resistente
Oggetto: ripetizione di indebito Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe, titolare di assegno sociale dal giugno 2012, contesta la ripetibilità dei ratei della prestazione percepiti dal gennaio 2022 al luglio 2024 (per importo complessivo di euro 3.015,41) invocando il principio di tutela dell'affidamento e ritenendo irripetibili i ratei percepiti fino al provvedimento che ha accertato l'indebito (luglio 2024).
Ha, dunque, convenuto in giudizio l' al fine di sentir dichiarare l'irripetibilità della somma e la CP_2 condanna dell' alla restituzione delle trattenute. CP_2
Nelle note depositate parte ricorrente ha limitato la domanda all'accertamento dell'irripetibilità dei ratei percepiti da gennaio 2022 a giugno 2024.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha dedotto che l'indebito per cui è causa ha ad oggetto ratei di CP_2 assegno sociale divenuti indebiti per superamento del requisito reddituale;
ha, inoltre, rilevato che non trovano applicazione la normativa ed i principi in tema di sanatoria siccome è prestazione di natura assistenziale e non previdenziale, concludendo per il rigetto del ricorso.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Avuto riguardo all'oggetto della domanda –ripetizione di indebito- , appare opportuno richiamare in argomento il consolidato orientamento della S.C. secondo il quale “nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito” (cfr. Cass. 2032/2006). Tale orientamento, seguito da quello difforme di
Cass. 19762/2008, è stato di recente confermato dalle S.U. della Cassazione le quali hanno affermato il principio secondo cui “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (cfr. Cass. S.U. 18046/2010).
Avuto riguardo alla natura assistenziale della prestazione indebitamente erogata (assegno sociale) oggetto di causa, si rileva che tali principi, espressi in materia di indebito previdenziale, si applicano anche all'indebito assistenziale come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui Nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito disposta dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di un'integrazione al minimo non dovuta, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare che i propri redditi non superavano i limiti legislativamente fissati per il conseguimento della predetta integrazione. Si tratta, del resto, dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali (e assistenziali) di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca per la ripetizione di un pagamento non dovuto grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa;
ove, invece ad agire sia l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare>(cfr. Cass. sez. L, sent. n. 4612/2006).
Premesso che l'indebito per cui è causa riguarda i ratei di assegno sociale erogati al ricorrente dal gennaio 2022 al luglio 2024, si rileva che il ricorrente non nega la natura indebita di quanto percepito ma sposta l'indagine sul versante della irripetibilità dei ratei (pacificamente) indebiti erogati dall' CP_2 nel suddetto periodo.
Sul punto, se è vero che, come sostiene l' , in materia di indebito assistenziale non si applica la CP_2 disciplina dell'art.13 1. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' (cfr. Cass. n. 13223/2020). CP_1
Secondo l'insegnamento della SC, invero, da ultimo ribadito nella sentenza indicata, “vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e Per_2 dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Co Prosegue la affermando che “Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). 7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L - , Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che " L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L.,
Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che 'L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". 10.- Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez.
L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens". 11.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l' erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n.
431)." 12.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza n. Per_2
10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. 13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al
2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero CP_2 dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. 14.- L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003 mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall CP_2 si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42) , salvo il dolo comprovato.
15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. 16.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
Sulla base di tali condivisibili principi, così autorevolmente affermati, deve ritenersi che le prestazioni erogate al ricorrente non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito
(provvedimento del 2.7.2024) dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendo trovare applicazione l'art. 2033 c.c. e non sussistendo da parte dell' alcuna allegazione in relazione al dolo CP_2 comprovato posto che nello stesso provvedimento di ricostituzione e dalla relazione amministrativa in atti si evince che il ricorrente ha presentato regolare e tempestiva dichiarazione dei redditi e che l'accertamento dell'indebito è avvenuto proprio sulla base della comunicazione dei redditi da parte dello stesso;
né, stante comunque l'importo minimo del reddito percepito negli anni per cui è causa (1.229 euro da lavoro autonomo) il ricorrente doveva necessariamente rendersi conto della non spettanza della prestazione, peraltro spettante ma in importo inferiore a quello erogato e percepito.
Al contrario, è ripetibile il rateo di luglio 2024 percepito successivamente al provvedimento del 2.7.2024 che ha accertato il venir meno delle condizioni di legge.
Da ciò deriva l'accoglimento della domanda in questione e quindi l'accertamento del diritto del ricorrente a non restituire le somme percepite a titolo di assegno sociale dal gennaio 2022 al giugno 2024, oggetto della richiesta di restituzione, mentre la domanda in relazione al rateo percepito successivamente al provvedimento del 2.7.2024 (rateo di luglio 2024) è stata oggetto di rinuncia nelle note scritte. Le spese di lite vengono poste a carico dell' soccombente, con distrazione. CP_2
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara il diritto della parte ricorrente a non restituire le somme percepite da gennaio 2022 a giugno 2024
a titolo di assegno sociale e condanna l' a restituire le somme ove già recuperate a mezzo di CP_2 trattenute;
condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.312,00 oltre CP_2 spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Cosenza, lì 9 ottobre 2025
Il giudice del lavoro dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1618 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] cod. fisc. Fisc. Parte_1
, ed elettivamente domiciliata in Taverna di Montalto Uffugo, Via Manzoni, C.F._1
Trav. P. Borsellino 8, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Chiappetta che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Ricorrente
Contro
, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Umberto Ferrato (c.f. ), Gilda C.F._2
VE (C.F. ) e AN NI (C.F. ) in virtù di C.F._3 C.F._4 procura alle liti rep. n. 37875/7313 del 22.3.24 per atti notaio di Roma, elettivamente Persona_1 domiciliato in Castrovillari, in Corso Calabria, presso gli uffici dell' CP_1
resistente
Oggetto: ripetizione di indebito Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe, titolare di assegno sociale dal giugno 2012, contesta la ripetibilità dei ratei della prestazione percepiti dal gennaio 2022 al luglio 2024 (per importo complessivo di euro 3.015,41) invocando il principio di tutela dell'affidamento e ritenendo irripetibili i ratei percepiti fino al provvedimento che ha accertato l'indebito (luglio 2024).
Ha, dunque, convenuto in giudizio l' al fine di sentir dichiarare l'irripetibilità della somma e la CP_2 condanna dell' alla restituzione delle trattenute. CP_2
Nelle note depositate parte ricorrente ha limitato la domanda all'accertamento dell'irripetibilità dei ratei percepiti da gennaio 2022 a giugno 2024.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha dedotto che l'indebito per cui è causa ha ad oggetto ratei di CP_2 assegno sociale divenuti indebiti per superamento del requisito reddituale;
ha, inoltre, rilevato che non trovano applicazione la normativa ed i principi in tema di sanatoria siccome è prestazione di natura assistenziale e non previdenziale, concludendo per il rigetto del ricorso.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Avuto riguardo all'oggetto della domanda –ripetizione di indebito- , appare opportuno richiamare in argomento il consolidato orientamento della S.C. secondo il quale “nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito” (cfr. Cass. 2032/2006). Tale orientamento, seguito da quello difforme di
Cass. 19762/2008, è stato di recente confermato dalle S.U. della Cassazione le quali hanno affermato il principio secondo cui “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (cfr. Cass. S.U. 18046/2010).
Avuto riguardo alla natura assistenziale della prestazione indebitamente erogata (assegno sociale) oggetto di causa, si rileva che tali principi, espressi in materia di indebito previdenziale, si applicano anche all'indebito assistenziale come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui Nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito disposta dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di un'integrazione al minimo non dovuta, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare che i propri redditi non superavano i limiti legislativamente fissati per il conseguimento della predetta integrazione. Si tratta, del resto, dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali (e assistenziali) di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca per la ripetizione di un pagamento non dovuto grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa;
ove, invece ad agire sia l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare>(cfr. Cass. sez. L, sent. n. 4612/2006).
Premesso che l'indebito per cui è causa riguarda i ratei di assegno sociale erogati al ricorrente dal gennaio 2022 al luglio 2024, si rileva che il ricorrente non nega la natura indebita di quanto percepito ma sposta l'indagine sul versante della irripetibilità dei ratei (pacificamente) indebiti erogati dall' CP_2 nel suddetto periodo.
Sul punto, se è vero che, come sostiene l' , in materia di indebito assistenziale non si applica la CP_2 disciplina dell'art.13 1. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' (cfr. Cass. n. 13223/2020). CP_1
Secondo l'insegnamento della SC, invero, da ultimo ribadito nella sentenza indicata, “vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e Per_2 dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Co Prosegue la affermando che “Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). 7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L - , Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che " L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L.,
Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che 'L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". 10.- Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez.
L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens". 11.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l' erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n.
431)." 12.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza n. Per_2
10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. 13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al
2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero CP_2 dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. 14.- L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003 mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall CP_2 si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42) , salvo il dolo comprovato.
15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. 16.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
Sulla base di tali condivisibili principi, così autorevolmente affermati, deve ritenersi che le prestazioni erogate al ricorrente non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito
(provvedimento del 2.7.2024) dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendo trovare applicazione l'art. 2033 c.c. e non sussistendo da parte dell' alcuna allegazione in relazione al dolo CP_2 comprovato posto che nello stesso provvedimento di ricostituzione e dalla relazione amministrativa in atti si evince che il ricorrente ha presentato regolare e tempestiva dichiarazione dei redditi e che l'accertamento dell'indebito è avvenuto proprio sulla base della comunicazione dei redditi da parte dello stesso;
né, stante comunque l'importo minimo del reddito percepito negli anni per cui è causa (1.229 euro da lavoro autonomo) il ricorrente doveva necessariamente rendersi conto della non spettanza della prestazione, peraltro spettante ma in importo inferiore a quello erogato e percepito.
Al contrario, è ripetibile il rateo di luglio 2024 percepito successivamente al provvedimento del 2.7.2024 che ha accertato il venir meno delle condizioni di legge.
Da ciò deriva l'accoglimento della domanda in questione e quindi l'accertamento del diritto del ricorrente a non restituire le somme percepite a titolo di assegno sociale dal gennaio 2022 al giugno 2024, oggetto della richiesta di restituzione, mentre la domanda in relazione al rateo percepito successivamente al provvedimento del 2.7.2024 (rateo di luglio 2024) è stata oggetto di rinuncia nelle note scritte. Le spese di lite vengono poste a carico dell' soccombente, con distrazione. CP_2
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara il diritto della parte ricorrente a non restituire le somme percepite da gennaio 2022 a giugno 2024
a titolo di assegno sociale e condanna l' a restituire le somme ove già recuperate a mezzo di CP_2 trattenute;
condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.312,00 oltre CP_2 spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Cosenza, lì 9 ottobre 2025
Il giudice del lavoro dott. ssa Fedora Cavalcanti