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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/09/2025, n. 6849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6849 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. 9021/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est. Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08/03/2025 da 1) Parte_1
Nato a Montreuil (Francia) il 02/08/1967 Cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Sabrina Pittalà (c.f. ), con studio in Milano, Via Luciano Manara C.F._2
n. 7, Pec presso il quale ha eletto domicilio telematico, Email_1
e 2) Controparte_1
Nata a Milano il 12/12/1988 cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._3 residente in Rozzano, in via Papa Giovanni II con l'Avv. dell'Avv. Monica Cossandi (c.f. ), con studio in Milano, Via C.F._4 Fontana 5/a, Pec presso il quale ha eletto domicilio Email_2 telematico con i seguenti figli: c.f. – nato a [...] il Controparte_2 C.F._5 16/07/2017 e c.f.. , nata a [...] il [...]. Controparte_3 C.F._6
FATTO Letti gli atti introduttivi depositati dalle parti e rilevato che, con istanza congiunta del 27/06/2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione del presente giudizio e chiedevano di procedersi ex art. 473bis.51 c.p.c., domandando al Tribunale di recepire le seguenti condizioni: pagina 1 di 4 1) I minori vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con loro collocamento prevalente presso l'abitazione materna, anche ai fini della loro residenza anagrafica, sita in
Rozzano, Piazza Papa Giovanni Paolo II, 12.
2) Il signor terrà i minori a weekend alternati, dal venerdì dopo la scuola sino alle ore Pt_1
21 della domenica. Se non dovessero dormire col papà, questi lo comunicherà alla madre entro il lunedì della settimana. Inoltre, il padre terrà i minori un giorno a settimana, in cui li accompagnerà a scuola e li andrà a prendere portandoli alle varie attività e li terrà con lui fino all'ora di cena. Resta salvo che le parti resteranno libere di assumere ogni diverso accordo, in base alle reciproche esigenze di lavoro ed al benessere dei minori.
3) I ponti e le vacanze pasquali saranno trascorsi dai minori ad anni alterni presso ciascun genitore.
4) Durante le vacanze estive, nel mese di agosto, in cui il padre può usufruire delle sue ferie, i figli trascorreranno con il padre un periodo di 15 giorni consecutivi, che il padre comunicherà alla madre entro il 1 maggio di ogni anno. In base al periodo, i genitori si organizzeranno su dove prenderli e dove riportali.
5) Le vacanze scolastiche di Pasqua saranno trascorse dai minori ad anni alterni con ciascun genitore.
6) Durante le festività natalizie, i minori passeranno ad anni alterni la Vigilia del 24/12 con un genitore e il Natale 25/12 con l'altro genitore, alternando anche il periodo di vacanze scolastiche dal 26 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, che sarà trascorso quindi dai minori ad anni alterni, il primo periodo con un genitore e l'altro periodo con l'altro genitore. Resta fatto salvo chiaramente ogni diverso accordo tra i genitori.
7) Il signor a fronte della sua attività lavorativa che può comportare imprevedibili Pt_1 spostamenti/ampliamenti di orario, potrà avvisare la madre circa la sua indisponibilità a fare visita ed a tenere i minori con 7 giorni di preavviso o comunque appena gli è possibile con tempestività, salvo le urgenze che potranno essere comunicate accompagnate da scritto giustificativo di lavoro.
Ove vi fosse la comunicazione urgente di cui sopra, le parti si impegnano a collaborare per reperire una soluzione idonea e comunque il padre si impegna a recuperare il fine settimana perso con quello successivo o con uno diverso previo accordo con la madre.
pagina 2 di 4 8) Il signor verserà alla signora per il contributo al mantenimento dei figli Pt_1 CP_1 la somma di euro 300 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
9) Il padre continuerà inoltre a mettere a disposizione della madre anche i buoni pasto di circa
120 euro mensili per fare la spesa, che gli vengono conteggiati sulla busta paga.
10) L'assegno unico verrà percepito dalla ricorrente e rimarrà alla stessa in carico per entrambi i figli.
11) Il padre verserà inoltre il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. pagina 3 di 4 12) In ogni caso, il tutto fatto salvo ogni diverso accordo assunto, anche di volta in volta dalle parti, anche nell'interesse esclusivo dei minori.
13) Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra.
14) ) Spese legali compensate con rinuncia alla solidarietà professionale.
15) Le Parti rinunciano all'impugnazione della presente sentenza
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Milano, il 23 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est. Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08/03/2025 da 1) Parte_1
Nato a Montreuil (Francia) il 02/08/1967 Cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Sabrina Pittalà (c.f. ), con studio in Milano, Via Luciano Manara C.F._2
n. 7, Pec presso il quale ha eletto domicilio telematico, Email_1
e 2) Controparte_1
Nata a Milano il 12/12/1988 cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._3 residente in Rozzano, in via Papa Giovanni II con l'Avv. dell'Avv. Monica Cossandi (c.f. ), con studio in Milano, Via C.F._4 Fontana 5/a, Pec presso il quale ha eletto domicilio Email_2 telematico con i seguenti figli: c.f. – nato a [...] il Controparte_2 C.F._5 16/07/2017 e c.f.. , nata a [...] il [...]. Controparte_3 C.F._6
FATTO Letti gli atti introduttivi depositati dalle parti e rilevato che, con istanza congiunta del 27/06/2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione del presente giudizio e chiedevano di procedersi ex art. 473bis.51 c.p.c., domandando al Tribunale di recepire le seguenti condizioni: pagina 1 di 4 1) I minori vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con loro collocamento prevalente presso l'abitazione materna, anche ai fini della loro residenza anagrafica, sita in
Rozzano, Piazza Papa Giovanni Paolo II, 12.
2) Il signor terrà i minori a weekend alternati, dal venerdì dopo la scuola sino alle ore Pt_1
21 della domenica. Se non dovessero dormire col papà, questi lo comunicherà alla madre entro il lunedì della settimana. Inoltre, il padre terrà i minori un giorno a settimana, in cui li accompagnerà a scuola e li andrà a prendere portandoli alle varie attività e li terrà con lui fino all'ora di cena. Resta salvo che le parti resteranno libere di assumere ogni diverso accordo, in base alle reciproche esigenze di lavoro ed al benessere dei minori.
3) I ponti e le vacanze pasquali saranno trascorsi dai minori ad anni alterni presso ciascun genitore.
4) Durante le vacanze estive, nel mese di agosto, in cui il padre può usufruire delle sue ferie, i figli trascorreranno con il padre un periodo di 15 giorni consecutivi, che il padre comunicherà alla madre entro il 1 maggio di ogni anno. In base al periodo, i genitori si organizzeranno su dove prenderli e dove riportali.
5) Le vacanze scolastiche di Pasqua saranno trascorse dai minori ad anni alterni con ciascun genitore.
6) Durante le festività natalizie, i minori passeranno ad anni alterni la Vigilia del 24/12 con un genitore e il Natale 25/12 con l'altro genitore, alternando anche il periodo di vacanze scolastiche dal 26 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, che sarà trascorso quindi dai minori ad anni alterni, il primo periodo con un genitore e l'altro periodo con l'altro genitore. Resta fatto salvo chiaramente ogni diverso accordo tra i genitori.
7) Il signor a fronte della sua attività lavorativa che può comportare imprevedibili Pt_1 spostamenti/ampliamenti di orario, potrà avvisare la madre circa la sua indisponibilità a fare visita ed a tenere i minori con 7 giorni di preavviso o comunque appena gli è possibile con tempestività, salvo le urgenze che potranno essere comunicate accompagnate da scritto giustificativo di lavoro.
Ove vi fosse la comunicazione urgente di cui sopra, le parti si impegnano a collaborare per reperire una soluzione idonea e comunque il padre si impegna a recuperare il fine settimana perso con quello successivo o con uno diverso previo accordo con la madre.
pagina 2 di 4 8) Il signor verserà alla signora per il contributo al mantenimento dei figli Pt_1 CP_1 la somma di euro 300 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
9) Il padre continuerà inoltre a mettere a disposizione della madre anche i buoni pasto di circa
120 euro mensili per fare la spesa, che gli vengono conteggiati sulla busta paga.
10) L'assegno unico verrà percepito dalla ricorrente e rimarrà alla stessa in carico per entrambi i figli.
11) Il padre verserà inoltre il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. pagina 3 di 4 12) In ogni caso, il tutto fatto salvo ogni diverso accordo assunto, anche di volta in volta dalle parti, anche nell'interesse esclusivo dei minori.
13) Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra.
14) ) Spese legali compensate con rinuncia alla solidarietà professionale.
15) Le Parti rinunciano all'impugnazione della presente sentenza
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Milano, il 23 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
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