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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 79/2022 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 120/2024
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel. ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito in telematico di note scritte, ai sensi della vigente normativa, mediante redazione di dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 79/2022 R.G. Lav. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Costantino, elettivamente domiciliato Parte_1
come in atti appellante
contro
:
in qualità di legale rappresentante della omonima impresa individuale, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Zio, elettivamente domiciliata come in atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con sentenza emessa in data 14.12.2021, il Tribunale di Larino, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato la domanda di , di condanna della datrice Parte_1
di lavoro, , al pagamento in suo favore, a titolo di differenze retributive, della Controparte_1 somma di € 29.566,85, come da conteggi allegati al ricorso.
1.1 Il ricorrente aveva dedotto di avere lavorato alle dipendenze della presso l'esercizio CP_1 commerciale “Chipstar”, sito in Termoli, Corso Nazionale n. 15, dal 1° agosto 2016 al 31.08.2017, ad eccezione del periodo compreso tra il 09 gennaio ed il 31 marzo 2017, pur risultando egli assunto con contratti di lavoro a tempo determinato dal 03 settembre al 03 novembre 2016, con proroga fino al 07.01.2017, e dal 01 aprile al 31 maggio 2017, con proroga fino al 31.08.2017. Allegava, quindi, di avere lavorato per un numero di ore giornaliere di gran lunga maggiore di quello indicato nei predetti contratti, anche in orario notturno e durante i giorni festivi, non percependo alcunché
a titolo di straordinario. Aveva ricevuto, peraltro, somme inferiori a quelle che gli sarebbero spettate in base al CCNL di riferimento, non essendogli state corrisposte neppure la tredicesima e la quattordicesima mensilità, l'indennità sostitutiva per ferie non godute e il tfr.
1.2 Si costituiva la datrice di lavoro che contestava le pretese del ricorrente che avrebbe, a dire della stessa, ricevuto quanto previsto contrattualmente e lavorato solo nel periodo indicato nei contratti, secondo l'orario ivi specificato. Impugnava e contestava i conteggi allegati al ricorso del lavoratore, esibendo ricevute di pagamento e bonifici documentanti la corresponsione delle somme spettanti.
1.3 Il Tribunale rigettava il ricorso, ritenendo che non fossero state provate le pretese azionate. Si evidenziava, quindi, come il avesse reso dichiarazioni contraddittorie nel corso Pt_1 dell'interrogatorio libero, in merito, in particolare all'orario di lavoro espletato, e che elementi risolutivi non erano stati forniti dalla prova orale espletata. Le testimonianze erano risultate o contraddittorie e imprecise (testi e ) ovvero irrilevanti (testi e Tes_1 Tes_2 Testimone_3
). Quanto alle ricevute prodotte in giudizio dalla resistente, il giudice aveva Testimone_4
ritenuto tardivo il disconoscimento operato dal ricorrente oltre la prima udienza, non autorizzando, con provvedimento dell'08.10.2021, la presentazione della querela di falso nel corso del giudizio.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello che, con il primo motivo, denunciata Parte_1
l'assenza di motivazione, si duole della errata ricostruzione dei fatti da parte del primo giudice, che avrebbe arbitrariamente non autorizzato la proposizione della querela di falso. Il Giudice, con motivazione stringata, avrebbe ingiustificatamente omesso di ordinare alla allora resistente di
2 produrre gli originali delle ricevute esibite, negando l'autorizzazione alla proposizione della querela richiamando ragioni di economia processuale ritenute inesistenti. L'accertamento sulla autenticità dei documenti, appartenendo effettivamente al ricorrente la firma ivi apposta – ritenuta artatamente “traslata” – sarebbe stato assolutamente necessario. L'appellante impugna, quindi,
l'ordinanza dell'08.10.2021, di diniego alla proposizione della querela di falso.
2.1 Con il secondo motivo si contesta la valutazione fatta dal primo giudice delle dichiarazioni rese nel corso del giudizio di primo grado dal L'erronea indicazione dell'orario effettivo di lavoro Pt_1
(dalle 16:00 alle 5:00, in luogo di quello indicato in ricorso, dalle 5:00 alle 16:00) sarebbe effettivamente da imputarsi alle difficoltà del IA di esprimersi correttamente in italiano, oltre che all'emozione del momento. Il ricorrente, inoltre, si sarebbe immediatamente corretto. Il Tribunale, peraltro, non avrebbe affatto valutato gli ottanta messaggi che il avrebbe scambiato con il Pt_1
marito della datrice di lavoro, pure non contestati dalla allora resistente. Controparte_2
2.2 Con il terzo motivo si denuncia il vizio di erronea valutazione delle dichiarazioni rese dai testi che avrebbero, invece, come illustrato specificatamente con il motivo successivo, confermato le allegazioni del ricorso, censurandosi anche la decisione del Tribunale di limitare a soli due testi per parte la prova orale, avendo indicato la difesa del ben 19 testi da escutere. Pt_1
2.3 L'appellante reitera, quindi, la censura per l'omessa valutazione dei messaggi che il lavoratore avrebbe scambiato con il marito della , da cui emergerebbe con chiarezza l'orario di lavoro CP_3
per lo più notturno dallo stesso svolto, in ordine ai quali nessuna deduzione avrebbe articolato l'allora resistente. Contesta, infine, il quantum, ritenuto eccessivo, delle spese liquidate in favore della controparte dal primo giudice.
Si chiede, quindi, l'autorizzazione alla presentazione della querela di falso come proposta dinanzi al Tribunale, ordinandosi alla di depositare gli originali delle ricevute esibite in primo CP_3 grado, disporsi ctu che accerti l'entità delle somme spettanti al alla luce delle dichiarazioni Pt_1 rese dai testi dell'allora ricorrente, ovvero, in subordine, ammettersi il nuovo esame di tali testi, o, in ulteriore subordine, ammettersi l'audizione di tutti ii restanti testi indicati nell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Larino. Nel merito si chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso di primo grado.
3. Si è costituita che contesta la fondatezza dell'appello, ribadendo che non è stata Controparte_1 provata l'esistenza di un rapporto di lavoro diverso da quello risultante dai contratti, all'uopo richiamando le argomentazioni del primo grado, anche con riferimento ai noti indici della
3 subordinazione. In particolare non avrebbero dimostrato le asserzioni del ricorrente i testi dallo stesso indicati e di cui sono riportati stralci delle rispettive dichiarazioni. Richiamate, quindi, le osservazioni già espresse quanto all'omesso disconoscimento delle ricevute di pagamento e/o quietanza, ex art. 251 c.p.c. (verbale di udienza del 06.10.2021 e note illustrative dell'11.11.2021), si eccepisce l'inammissibilità del motivo relativo alla non contestazione dei messaggi intercorsi tra il e trattandosi di motivo introdotto per la prima volta in appello. Si Pt_1 Controparte_2
aggiunge che i messaggi riguarderebbero soggetto diverso dalla odierna appellata, nei cui confronti il ha avanzato le sue pretese, e, dunque, sarebbero irrilevanti ai fini del decidere. Eccepisce, Pt_1 inoltre, l'inammissibilità della impugnazione della ordinanza dell'08.10.2021 con cui il Tribunale ha rigettato la proposizione della querela di falso. Detta querela sarebbe, ad ogni buon fine, nulla perché proposta in violazione del disposto di cui all'art. 221 c.p.c. Si conclude, quindi, per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
4. Tentata, senza esito, la conciliazione della causa, con ordinanza del 26.05.2023 si disponeva l'acquisizione degli originali delle ricevute di pagamento prodotte dalla odierna appellante, di cui il tornava a contestare l'autenticità, proponendo, nel corso dell'udienza del 23.06.2023, Pt_1
querela di falso. Dopo alcuni rinvii, disposti per interpellare personalmente l'appellata ex art. 222
c.p.c., con ordinanza del 23.02.2024 si negava l'autorizzazione alla presentazione della querela di falso. Con altra ordinanza in pari data, si disponeva ctu al fine di quantificare le somme dovute eventualmente al IA, considerato il periodo di lavoro ulteriore rispetto a quello risultante dai contratti (dal 01.08.2016 al 02.09.2016), compresi anche domenica e giorni festivi, e per un maggiore orario di lavoro (dalle ore 18:00 alle ore 2:00 del giorno successivo per i mesi di luglio e agosto, dalle ore 16:00 alle ore 24:00 per i restanti mesi).
All'esito, acquisite le note scritte depositate dalle parti, ex art. 127 ter c.p.c., veniva emessa sentenza, mediante redazione di dispositivo.
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5. Va, preliminarmente, ribadito che il collegio non ha ritenuto di autorizzare la presentazione della querela di falso nuovamente proposta dal nel presente grado di giudizio. Pt_1
Premesso, infatti, che le ricevute di pagamento di cui è stata disposta l'acquisizione in originale altro non sono che la cd “copia chimica” del documento a suo tempo consegnato al lavoratore, come si evince anche dal bollettario esibito dal difensore della appellata, ritiene il collegio che non si spiega la diversa e opposta valutazione che di esse ha fatto il IA. Questi, infatti, dinanzi al
4 Tribunale di Larino aveva riconosciuto come propria la sottoscrizione apposta in calce alle ricevute in questione, precisando, tuttavia, che le stesse sarebbero state artatamente ritagliate da altri documenti e successivamente apposte sulle ricevute, affermando, invece, nella querela proposta dinanzi al collegio, di disconoscere la firma. Tale atteggiamento dell'appellante, in uno alla effettiva ed evidente somiglianza della firma apposta in calce alle ricevute con quelle sicuramente riconducibile al IA (v. documenti prodotti dal difensore all'udienza del 23.06.2023), ha indotto il collegio a ritenere non sussistenti i presupposti per autorizzare la presentazione della querela di falso, sotto il profilo del difetto di prove poste a sostegno dell'istanza. Si aggiunga, quale elemento indiziario indicativo della veridicità delle ricevute, la modesta entità delle somme nelle stesse indicate come corrisposte al lavoratore.
6. Nel merito ritiene il collegio che l'appello meriti accoglimento, essendo emerso dall'istruttoria espletata dinanzi al Tribunale di Larino la sostanziale fondatezza delle pretese del IA.
Come già evidenziato, l'odierno appellante sostiene di avere lavorato in periodi non risultanti dai contratti di lavoro stipulati con la e, quindi, dal 1° agosto 2016 al 31.08.2017, ad eccezione CP_1
del periodo compreso tra il 09 gennaio ed il 31 marzo 2017, risultando, invece, assunto, secondo quanto si evince dai contratti di lavoro a tempo determinato in atti, dal 03 settembre al 03 novembre
2016, con proroga fino al 07.01.2017, e dal 01 aprile al 31 maggio 2017, con proroga fino al
31.08.2017.
Quanto all'orario di lavoro, in ricorso è indicato, in generale, per il periodo dall'01.08.2016 al
31.08.2016, quello dalle ore 18:00 alle ore 04:00, per il periodo dall'01.09.2016 al 31.06.2017, dalle ore 16:00 alle ore 24:00, per il periodo 01.07.2017- 31.08.2017, dalle ore 18:00 alle ore 4:00.
Il IA, inoltre, avrebbe lavorato sempre, il sabato e la domenica, dalle ore 16:00 alle ore 3:00, e dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle 16:00 alle 24:00 il 23.12.2016, l'01.05.207 e altri non precisati tre giorni dello stesso mese di maggio del 2017.
7. L'istruttoria, attraverso l'esame dei testi, ha, innanzitutto, consentito di accertare che il ha Pt_1
lavorato per la fin dal mese di agosto del 2016, pur essendo stato formalizzato il rapporto CP_1
solo dal 03 settembre dello stesso anno. Tanto si ricava dalle dichiarazioni rese dai testi Tes_1
e , entrambi titolari di esercizi commerciali posti nelle vicinanze di quello in cui Testimone_5 lavorava l'odierno appellante. Ebbene, con dichiarazioni precise e affatto generiche, il primo ha dichiarato: “Ho conosciuto il ricorrente allorché è venuto a lavorare da . Se non Controparte_1 sbaglio è venuto a lavorare ad agosto 2016 e lì vendeva patatine e snack e roba fritta ecc.” (v.
5 verbale di udienza del 23.08.2019); il secondo ha affermato: “Confermo che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di Chipstar da agosto 2016 fino ad agosto 2017. Lo so perché la mia attività si trova davanti Chipstar e io lo vedevo lavorare e anche pulire” (verbale di udienza del
06.10.2021). Irrilevante sul punto le dichiarazioni della teste e del marito Testimone_3 Tes_4
avendo la prima lavorato al solo il sabato e la domenica, tra settembre e ottobre
[...] CP_4
del 2016.
7.1 Quanto all'orario di lavoro, è emerso dall'istruttoria che il lavorava per la ben oltre Pt_1 CP_3
l'orario indicato nei contratti (dal lunedì al sabato, dalle 18.00 alle 21:00). Finanche la teste della allora resistente ha riferito che ella, assunta dalla per lavorare solo il Testimone_3 CP_3
sabato e la domenica, nel periodo settembre – ottobre 2016, osservava l'orario di lavoro dalle 18.00 alle 22.00. La teste ha precisato che in quel periodo con lei lavorava l'odierno appellante il cui orario, a volte, non coincideva con il suo (“Io arrivavo alle 18 e a volte lo trovavo lì e a volte entravamo insieme. Io lavoravo fino alle 22 e a volte il ricorrente rimaneva lì e a volte andavamo via insieme”; verbale del 06.10.2021).
Molto più precise e attendibili, sia perché riferite a tutto il periodo per il quale si è protratto il rapporto di lavoro, sia perché rese da soggetti esercenti, come la , attività di ristorazione CP_3
nella stessa zona di Termoli, le dichiarazioni dei testi e . Entrambi hanno, Tes_1 Testimone_5
quindi, riferito di avere visto il lavorare di notte. Il primo, che pure non è stato in grado di Pt_1 indicare con precisione gli orari dell'appellante, ha, comunque affermato, che il suo ristorante rimaneva aperto dalle 12:00 alle 2:00 di notte e che in quell'arco temporale il era presente nel Pt_1
locale della . Più preciso è stato il , il quale, nel confermare di avere visto CP_3 Tes_2
lavorare il IA tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte in estate, ha aggiunto che, invece, in inverno,
l'orario osservato dal connazionale andava dalle 15:00 alle 24:00.
Il Tribunale ha sbrigativamente ritenuto non attendibili le dichiarazioni dei due testi in quanto generiche quelle dello e non credibili quelle del , avendo quest'ultimo riferito un Tes_1 Tes_2
orario di lavoro diverso da quello indicato in ricorso, dicendo che il lavorava anche di mattina. Pt_1
Va, tuttavia, precisato che parziali imprecisioni si spiegano con il lungo lasso di tempo trascorso dai fatti riferiti, essendo stati sentiti i testi a diversi anni di distanza dalla fine del rapporto di lavoro di cui trattasi. Si aggiunga che, a parte il riferimento al lavoro mattutino, il ha confermato Tes_2 le allegazioni del ricorso quanto all'ora in cui il IA terminava di lavorare (alle 2:00 in estate e alle 24:00 in inverno).
6 In merito, poi, a quanto riferito dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio libero, l'indicazione di un orario di lavoro palesemente implausibile (dalle 5:00 del mattino alle 16:00 del pomeriggio) può verosimilmente imputarsi alle difficoltà dell'allora ricorrente ad esprimersi in italiano, come, peraltro, rilevato dallo stesso giudice dinanzi al quale quelle dichiarazioni sono state rese (v. verbale del 23.10.2019).
Può, quindi, ritenersi provato che il ha lavorato per la tutti i giorni (anche la Pt_1 CP_3
domenica, come confermato dalla teste dalle 18:00 (come indicato in ricorso) alle 2:00, Tes_3
in estate, e dalle 16:00 (come allegato in ricorso) alle 24:00 in inverno.
L'orario così come accertato risulta maggiormente compatibile, rispetto a quello indicato nei contratti, con l'attività di ristorazione gestita dalla , per la quale si registra notoriamente CP_3
un numero maggiore di avventori nelle ore serali/notturne, soprattutto nei fine settimana e in estate.
8 Le somme spettanti al IA vanno quantificate nella misura indicata dal ctu, dr. , Persona_1
determinata al lordo delle ritenute e dei contribuiti di legge, secondo i criteri di cui alla bozza di relazione del 07.05.2024.
Dall'importo così determinato, pari ad € 22.559,94, è stata detratta la somma di € 5.759,42, risultata già corrisposta al lavoratore alla luce delle ricevute e degli ulteriori documenti prodotti dalla datrice di lavoro, così pervenendosi alla somma di € 19.800,52.
Ritiene il collegio che il ctu abbia risposto adeguatamente alle osservazioni del ctp di parte appellata. Il dr. ha operato secondo il quesito formulato dalla Corte e opportunamente Persona_1
ha valutato come lavorati, ai fini della quantificazione delle differenze retributive, anche i giorni di ferie e permessi asseritamente fruiti dal ricorrente secondo le buste paga, da ritenersi, alla luce di quanto accertato, del tutto inattendibili. Va, oltretutto, rilevato che, secondo le allegazioni del ricorso, confermate sul punto dalla stessa resistente, oltre che dal teste il si è Tes_1 Pt_1
assentato dal lavoro tra gennaio e marzo del 2017, allorquando è tornato in Pakistan, non ricevendo alcuna retribuzione.
Correttamente il ctu ha ritenuto infondato il rilievo del ctp della , secondo cui le somme CP_3
da corrispondere andavano determinate al netto e non al lordo di ritenute e contributi1.
7 9 Dalle considerazioni che precedono, in cui devono ritenersi assorbiti tutti i motivi di gravame, discende l'accoglimento dell'appello nei temini fin qui esposti, donde, in riforma della sentenza impugnata, parte appellata va condannata al pagamento in favore dell'appellante della predetta somma di € 19.800,52, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
All'accoglimento dell'appello segue, per il principio della soccombenza, la condanna alle spese dell'appellata per entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano negli importi indicati in dispositivo, con pagamento da disporsi in favore dello Stato quanto al primo grado, per essere stato l'allora ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
A carico di parte appellata vanno anche poste le spese della CTU disposta nel presente grado, liquidate le stesse in € 580,00, oltre IVA e oneri contributivi, ove dovuti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Larino - Giudice del lavoro – del
14.12.2021, proposto con ricorso qui depositato il 10.06.2022 da , nei confronti di Parte_1
in qualità di titolare e legale rappresentante dell'omonima impresa Controparte_1
individuale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, condanna Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di € 19.800,52, a titolo di differenze retributive Parte_1
per il lavoro prestato alle dipendenze di , oltre interessi e rivalutazione dalla Controparte_1
maturazione al soddisfo.
Condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado Controparte_1
di giudizio che liquida in complessivi € 1.800,00 per il primo grado, con pagamento da disporsi in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, ed € 2.000,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Pone definitivamente a carico di parte appellata le spese della disposta ctu, che liquida in € 580,00, oltre IVA e oneri contributivi, se dovuti.
Campobasso, 25.10.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli” (Cass., sez. 3, sentenza n. 19790 del
28.09.2011).
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile
1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello