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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/09/2025, n. 7205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7205 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
N. 30850/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30850/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 BIGLIERI FEDERICA e dall'avv. SOLE PAOLA RITA ( ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. FERRARI VALENTINA e CP_1 P.IVA_1 dall'avv. GRAZIANI SARA ( ) ed elettivamente domiciliato giusta procura in C.F._3 atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. MANDARANO Controparte_2 P.IVA_2 ANTONELLO, dall'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO ( ), nonché dall'avv. C.F._4 BARTOLOMEO ANGELA ( ed elettivamente domiciliato giusta procura in C.F._5 atti,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Giudicante contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso anche in punto di competenza del Tribunale adito nonché di sussistenza dei presupposti per procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 331, 4 comma c.p.p. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accertare e dichiarare la responsabilità degli odierni convenuti per i titoli di cui ai §§ 14 e 18 dell'atto di citazione e per l'effetto CONDANNARE in solido o ciascuno per la propria competenza gli odierni convenuti al pagina 1 di 34 risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal Dottor A) sia a titolo non
Parte_1 patrimoniale, quantificati dall'odierno attore nella complessiva somma di euro 318.077,00 così determinata (cfr. § 24 atto di citazione): 1) euro 181.758,00 a titolo di danno biologico (dinamico / relazionale); 2) euro 136.319,00 a titolo di interiore sofferenza morale patita dal Dottor
Parte_1 (cfr. §§ 20 e 21 dell'atto di citazione). O in quella diversa che verrà ritenuta dall'Imm.mo Giudicante tenendo conto delle espletate Consulenze Tecniche d'Ufficio. B) Sia a titolo strettamente patrimoniale, allo stato quantificati e documentati in euro 10.796,13. Ferma e impregiudicata l'insindacabile valutazione e rideterminazione equitativa delle suddette voci di danno, valutazione che si insiste tenga conto sia della tutela costituzionale in punto di danno alla salute (cfr § 21 atto di citazione) sia del criterio di deprezzamento del valore d'uso dell'abitazione dell'odierno attore indicato sin dalla citazione (cfr § 23 atto di citazione, nonché § 6 e nota 2 della prima memoria ex art. 183 6 co. Cpc), Perso deprezzamento che appare sottostimato nella percentuale proposta dal Ctu he dunque si chiede venga rivista in aumento a fronte di rumori molesti - tutti ampiamente fuori soglia - costantemente ripetuti più di 400 volte ogni singolo giorno della settimana. In via istruttoria: Terminati gli accertamenti delle Consulenze Tecniche d'Ufficio, laddove il Giudice ritenesse ancora necessario, si ripropongono per l'accoglimento i seguenti capitoli: 1) Vero che a partire dal 2010 al 2017 ho frequentato ogni giorno (domenica esclusa) sia in fascia mattutina che pomeridiana la casa del Dott. in qualità di domestica. 2) Vero che attualmente frequento mensilmente l'abitazione
Parte_1 del Dott. per occuparmi delle pulizie. 3) Vero che in occasione della mia presenza
Parte_1 lavorativa nell'appartamento del Dott. (di cui ai predetti capitoli nn.1 e 2)
Parte_1 avvertivo il passaggio della metropolitana;
vero che ogni predetto passaggio provocava vibrazioni degli arredi e rumore ostacolante la comunicazione. 4) Vero che a partire dagli anni 2014 - 2015 frequento l'abitazione studio del Dott. per ragioni professionali (svolgimento
Parte_1 riunioni peritali) e di confidenza. 5) Vero che in occasione della mia presenza nell'appartamento del Dott. (di cui al predetto capitolo n. 4) avvertivo e avverto il passaggio della
Parte_1 metropolitana;
vero che ogni predetto passaggio provocava e provoca vibrazioni degli arredi, ostacolava e ostacola la concentrazione;
vero che negli ultimi 8 anni il Dott. mi
Parte_1 confidava il suo grado di disperazione per i rumori/vibrazioni della metropolitana e che al mio consiglio di trasferirsi altrove mi riferiva di nutrire remore nell'abbandonare, per l'assistenza e compagnia quotidiana, la madre (poi deceduta) e il padre (oggi novantasettenne). 6) Vero che frequento da sempre l'abitazione di mio zio, Dott. sia per lo svago che per fornirgli
Parte_1 assistenza informatica;
7) Vero che in tutte le occasioni in cui frequento la casa del Dott.
[...] avverto il passaggio della metropolitana;
vero che ogni predetto passaggio provoca Parte_1 vibrazioni degli arredi e ostacola la comunicazione/ concentrazione. 8) Vero che nel febbraio 2021 mi sono occupato su incarico del di installare presso l'abitazione del Dott. Controparte_2 [...] i sensori da usare per le rilevazioni vibrazionali. 9) Vero che nelle occasioni di cui al Parte_1 precedente capitolo 8) ho dichiarato al Dott. “è come avere la metropolitana che Parte_1 passa in salotto”. 10) Vero che in data 14.12.2005 mi sono recato presso l'abitazione del Dott.
[...]
insieme al mio collaboratore Ing. , per effettuare le rilevazioni tecniche Parte_1 Persona_2 contenute nella perizia pro veritate da me stesa in data 23.12.2005 e prodotta nel presente giudizio come doc. 2 di parte attrice. 11) Vero che la conclusione delle rilevazioni tecniche da me effettuate è stata che “le immissioni di rumore e vibrazioni causate all'interno dell'appartamento sito in via Giotto 24 , causate dal transito dei convogli della linea 1 metropolitana milanese, risultano in CP_2 eccedenza rispetto a quanto consentito dall'art. 844 codice civile” (cfr. pag. 14 doc. 2 di parte attrice). pagina 2 di 34 12) Vero che durante le mie lezioni di acustica ambientale presso l'Università di Parma ho utilizzato le rilevazioni contenute nel doc. 2 di parte attrice quale caso concreto di superamento della tollerabilità prevista dalla normativa di legge;
vero che nel mio personale sito web (http://www.angelofarina.it/Public/Brugnatelli/) mostro a titolo esemplificativo, il “caso” di Via Giotto 24. 13) Vero che in data 29.11.2019 mi sono recato presso l'abitazione del Dott. Parte_1 per effettuare le rilevazioni tecniche contenute della perizia pro veritate da me stesa in data 11.2.2020 e prodotta nel presente giudizio come doc. 3 di parte attrice. 14) Vero che la conclusione delle rilevazioni tecniche da me effettuate in data 29.11.2019, di cui al precedente capitolo n.13, è stata che
“nell'appartamento del Dottor le immissioni del rumore prodotto dal transito dei Parte_1 treni MM superano, di oltre 20 dB, il rumore di fondo contro i 3 dB del limite massimo della normale tollerabilità di giurisprudenza dell'art. 844 codice civile”(cfr. pag.17 doc. 3 di parte attrice). 15) Vero che in caso di accertamento tecnico d'ufficio “le misurazioni fonovibrometriche nell'appartamento del Dottor devono essere effettuate acquisendo le seguenti informazioni per il transito Parte_1 di ogni treno:
1. le irregolarità della superficie delle rotaie sia di binario che di scambi e incroci, sia in senso longitudinale che in senso trasversale, con misurazioni effettuate secondo le norme tecniche UNI EN 13231-3; 2. quale sia il binario del transito del treno: se nella tratta Pagano-Buonarroti o nella Pagano-WA e in quale direzione;
3. la velocità di transito nella sezione corrispondente all'appartamento del Dottor 4. la decelerazione o l'accelerazione del treno nella stessa Parte_1 direzione;
5. il carico per asse, cioè il numero di passeggeri del treno in transito nella stessa sezione” (cfr. pag.17 doc. 3 di parte attrice). 16) Vero che i dati e le rilevazioni contenuti nel doc. 24 di parte attrice che mi si rammostra documentano un superamento dei limiti di riferimento previsti dalla normativa UNI96142017 sia prima che dopo intervento di molatura. Si indicano come testi sui predetti capitoli i Signori: residente in [...]; residente Testimone_1 CP_2 Testimone_2 in Via Broletto 41; Ing. domiciliato presso MM S.p.a.; CP_2 Testimone_3 Testimone_4 domiciliato in via Dei Ciclamini n.2; domiciliato presso Università degli Studi CP_2 Testimone_5 di Parma;
residente in [...]; residente in [...]
via Mantegna n.
4. In ipotesi di accoglimento di capitoli di prova avversari, si chiede sin da CP_2 ora di essere ammessi a prova contraria con i testi sopra indicati. Ribadita altresì l'istanza di esibizione nei confronti del di tutti i dati vibrazionali registrati per quarantotto ore Controparte_2 il 02 e il 10 febbraio 2021, elementi sin qui necessariamente prodotti in mero stralcio (non essendovi altro attualmente a disposizione del dr. per via delle resistenze del come doc. 24 Parte_1 CP_2 dall'attore (“Misurazione e analisi delle vibrazioni generate dai transiti della Linea 1 della Perso Metropolitana”). Rinnovata al CTU Ing. stanza di messa a disposizione dell'Ill.mo Giudicante sia delle Note preliminari inviate a tutti dal CTP attoreo Ing. alla fine di dicembre 2023 ("Analisi Per_3 dati vibrometrici e fonometrici forniti dall'ausiliario del CTU" - dimostrando le stesse che i passaggi molesti del metro si verificano anche nel cuore della notte quando non vi è più servizio passeggeri), sia della email con istanze attoree dell' 8 ottobre 2023 [nella quale ai punti a), b), c), d) sono lamentate carenze di dati essenziali ai fini della Consulenza d'Ufficio];tali documenti non risultano ad oggi depositati nel fascicolo telematico, nemmeno come allegati alla Relazione d'Ufficio, nonostante siano stati regolarmente prodotti dalla Parte nel contraddittorio tecnico e sollecitati allo stesso Consulente d'Ufficio. In ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge Con vittoria di spese e competenze di lite”
Per il convenuto CP_1
pagina 3 di 34 “In via preliminare: accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni azionato dal sig. per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2947 Parte_1 c.c., rigettando per l'effetto la domanda. Nel merito: respingere ogni richiesta ex adverso formulata Cont nei confronti di , in quanto infondata in fatto e in diritto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa. In via istruttoria, si chiede: ➢ Ammettersi, occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio, prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che nell'anno 2017, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono state eseguite n. 51 ispezioni visive, come da doc. 8 che si rammostra;
2) Vero che nell'anno 2018, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono state eseguite n. 48 ispezioni visive, come da doc. 8 che si rammostra;
3) Vero che nell'anno 2019, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono state eseguite n. 36 ispezioni visive, come da doc. 8 che si rammostra;
4) Vero che nell'anno 2020, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono state eseguite n. 41 ispezioni visive, come da doc. 8 che si rammostra;
5) Vero che nell'anno 2021, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono state eseguite n. 52 ispezioni visive, come da doc. 8 che si rammostra;
6) Vero che nell'anno 2022, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono state eseguite n. 49 ispezioni visive, come da doc. 8 che si rammostra;
7) Vero che tra il 2017 e il 2022 sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono state eseguite n. 277 ispezioni visive, come da doc. 8 che si rammostra;
8) Vero che nell'anno 2017, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono stati eseguiti n. 3 rilievi diagnostici di geometria sia del binario pari, curva DX che del binario dispari, curva SX e n. 3 rilievi diagnostici di usura sia del binario pari, curva DX, che del binario dispari, curva SX, come da doc. 11 che si rammostra;
9) Vero che nell'anno 2018, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono stati eseguiti n. 3 rilievi diagnostici di geometria sia del binario pari, curva DX che del binario dispari, curva SX e n. 3 rilievi diagnostici di usura sia del binario pari, curva DX che del binario dispari, curva SX, come da doc. 11 che si rammostra;
10) Vero che nell'anno 2019, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono stati eseguiti n. 4 rilievi diagnostici di geometria sia del binario pari, curva DX che del binario dispari, curva SX e n. 4 rilievi diagnostici di usura sia del binario pari, curva DX che del binario dispari, curva SX, come da doc. 11 che si rammostra;
11) Vero che nell'anno 2020, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono stati eseguiti n. 3 rilievi diagnostici di geometria sia del binario pari, curva DX che del binario dispari, curva SX e n. 3 rilievi diagnostici di usura sia del binario pari, curva DX che del binario dispari, curva SX, come da doc. 11 che si rammostra;
12) Vero che nell'anno 2021, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono stati eseguiti n. 4 rilievi diagnostici di geometria sia del binario pari, curva DX che del binario dispari, curva SX e n. 4 rilievi diagnostici di usura sia del binario pari, curva DX che del binario dispari, curva SX, come da doc. 11 che si rammostra;
13) Vero che nell'anno 2022, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono stati eseguiti n. 5 rilievi diagnostici di geometria sia del binario pari, curva DX che del binario dispari, curva SX e n. 5 rilievi diagnostici di usura sia del binario pari, curva DX che del binario dispari, curva SX, come da doc. 11 che si rammostra;
14) Vero che tra il 2017 e il 2022, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono stati eseguiti n. 22 rilievi diagnostici di geometria sia del binario pari, curva DX che del binario dispari, curva SX e n. 22 rilievi diagnostici di usura sia del binario pari, curva DX che del binario dispari, curva SX, come da doc. 11 che si rammostra 15) Vero che nell'anno 2017, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono stati eseguiti n. 4 interventi di molatura del binario pari, curva DX e n. 4 interventi di molatura del binario dispari, curva SX, come da doc. 14 che si rammostra;
16) Vero che nell'anno 2018, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono stati eseguiti n. 7 interventi di molatura del binario pari, curva DX e n. 6 interventi di molatura del binario dispari,
pagina 4 di 34 curva SX, come da doc. 14 che si rammostra;
17) Vero che nell'anno 2019, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono stati eseguiti n. 9 interventi di molatura del binario pari, curva DX e n. 9 interventi di molatura del binario dispari, curva SX, come da doc. 14 che si rammostra;
18) Vero che nell'anno 2020, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono stati eseguiti n. 12 interventi di molatura del binario pari, curva DX e n. 12 interventi di molatura del binario dispari, curva SX, come da doc. 14 che si rammostra;
19) Vero che nell'anno 2021, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono stati eseguiti n. 13 interventi di molatura del binario pari, curva DX e n. 13 interventi di molatura del binario dispari, curva SX, come da doc. 14 che si rammostra;
20) Vero che nell'anno 2022, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono stati eseguiti n. 4 interventi di molatura del binario pari, curva DX e n. 10 interventi di molatura del binario dispari, curva SX, come da doc. 14 che si rammostra;
21) Vero che dall'anno 2017 all'anno 2022, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono stati eseguiti n. 49 interventi di molatura del binario pari, curva DX e n. 54 interventi di molatura del binario dispari, curva SX, come da doc. 14 che si rammostra;
22) Vero che a partire dall'anno 2017, per la molatura dei binari, anche per la tratta Pagano/Buonarroti, ATM si avvale del treno molatore Mecno MS16S, come da doc. 22 e 23 che si rammostra;
23) Vero che la molatura dei binari della tratta Pagano/Buonarroti viene eseguita in conformità alla direttiva UNI EN 13231-3, con Cont molature in classe 1, come da docc. 16, 22 e 23 che si rammostrano;
24) Vero che , nell'anno 2016, ha commissionato il rinnovamento dei sistemi di misurazione della macchina diagnostica Plasser & Theurer EM60, installando nuovi sistemi di track geometry, rail profile e rail corrugation forniti dalla MerMec, come da doc. 25 che si rammostra;
25) Vero che la macchina diagnostica Plasser & Theurer EM60, implementata come sopra, viene impiegata anche per la diagnostica dei binari della tratta Pagano/Buonarroti; 26) Vero che nel marzo del 2022 lungo la sola curva R=170m della tratta Pagano/Buonarroti, ATM ha sostituito i binari esistenti con binari duri 400HT, come da docc. 17 e 19 che si rammostrano;
27) Vero che nell'anno 2019, le ruote dei treni in transito lungo la tratta Pagano/Buonarroti sono state sottoposte a complessive 1568 torniture, come da doc. 31 che si rammostra;
28) Vero che nell'anno 2020, le ruote dei treni in transito lungo la tratta Pagano/Buonarroti sono state sottoposte a complessive 1400 torniture, come da doc. 31 che si rammostra;
29) Vero che nell'anno 2021, le ruote dei treni in transito lungo la tratta Pagano/Buonarroti sono state sottoposte a complessive 2416 torniture, come da doc. 31 che si rammostra;
30) Vero che nell'anno 2022, le ruote dei treni in transito lungo la tratta Pagano/Buonarroti sono state sottoposte a complessive 2072 torniture, come da doc. 31 che si rammostra;
31) Vero che sulla linea M1 sono installate delle centraline per il controllo dei carrelli e dello stato d'usura delle ruote dei convogli metropolitani, come da doc. 32 che si rammostra;
32) Vero che le centraline di cui al precedente capitolo, consentono di individuare eventuali problematiche alle ruote dei treni metropolitani, potendo così segnalare l'anomalia al deposito di appartenenza del treno affinché provveda alla relativa tornitura;
33) Vero che a decorrere dal 2022 è entrata in attività una stazione sperimentale realizzata in collaborazione con il Politecnico di in grado di individuare CP_2 le accelerazioni trasmesse a terra dai treni nei range di frequenza ove maggiormente né la galleria né il terreno riescono ad attenuarle. Si indicano a testi: - Ing. , domiciliato c/o Testimone_8 in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 61; - Ing. , domiciliato c/o CP_1 Testimone_9 in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 61; ➢ ammettersi la qui convenuta a prova contraria CP_1 sui capitoli avversari eventualmente articolati ed ammessi con i testi ivi indicati;
➢ riconvocare il CTU, ing. affinché dia chiarimenti sui quesiti posti dalla difesa ATM all'udienza del Persona_4
pagina 5 di 34 10.04.2024 e non ammessi dal Giudice e a quelli formulati e/o riformulati (di seguito quesiti da 7 a 10) dal Giudice nel proprio provvedimento di pari data (n. cronol. 2545/2024), in quanto, per questi ultimi, le risposte fornite dal consulente sono state elusive e non esaustive. In particolare, si chiede che il ctu: 1) spieghi le ragioni per le quali le planimetrie sono diverse tra relazione finale e bozza, tenendo presente che la planimetria della relazione finale dimostra l'esecuzione di interventi strutturali presso l'appartamento attoreo al primo piano, ed esponga le analisi svolte per verificare che tali modifiche non possa aver influito sulla risposta dinamica vibro acustica della struttura;
2) chiarisca quale sia la percentuale di transiti in orario diurno che registrano superi di vibrazioni della soglia generica UNI del 90 e quale sia la percentuale di transiti che registrano superi della soglia in ambito ferroviario della norma UNI del 90; 3) dica per quanto tempo il rumore misurato nel soggiorno al piano rialzato ecceda la soglia dei 3 db e quale sia in termini percentuali la quota parte registrata durante i transiti ferroviari;
definisca gli altri eventi non imputabili al transito metropolitano che superano la soglia dei 3 db e che fanno parte della condizione dei luoghi e che fanno parte dell'entità del superamento;
evidenzi il ctu le differenze registrate durante i transiti e il rumore residuo, confrontando i valori di LAF max nei due casi;
4) chiarisca quali siano le differenze in termini assoluti tra rumore registrato nei due piani, confrontando il rumore immesso nella camera al piano primo con quello residuo al piano rialzato;
5) spieghi le valutazioni eseguite per giustificare i risultati ottenuti che mostrino che al piano primo, ove la vibrazione è risultata non significativa, il rumore immesso superi il valore dei 3db con valori differenziali allineati a quelli del soggiorno;
6) dica il ctu quali accertamenti oggettivi ha effettuato per sostenere che la causa del disturbo vibro acustico nell'appartamento attoreo sia esclusivamente da ricercare nella gestione della metropolitana. 7) indichi specificamente con riferimento ai dati riportati alla tabella di cui a pagina n. 47 della relazione tecnica depositata il valore del rumore di fondo, avendo cura di indicarlo anche graficamente nelle tavole di cui all'allegato n. 7 alla relazione tecnica;
8) abbia cura di precisare come sia stato rilevato e come sia determinato il valore relativo al cd. rumore di fondo e pertanto se sia stato possibile isolare ed escludere la sola fonte rumorosa derivante dal transito dei treni della metropolitana M1; 9) chiarisca se con riferimento alla tavola richiamata al punto a) che precede, ad esempio con riferimento ai dati di cui alla prima tabella, prima riga (rilevazione a piano rialzato dalle ore 16:00 del 19.6.2023 a finestre chiuse), si debba, o meno, intendere che per tutti e 29 i transiti dei treni della metropolitana oggetto di rilevazione sia stato registrato il superamento del valore di 3 db e pertanto se la differenza tra il rumore registrato al transito della metropolitana e il valore del rumore di fondo (senza la fonte sonora in contestazione) sia compreso tra un minimo di 11 db e un massimo di 28,5 db;
10) dica se in specie, in luogo del valore L95, tenuto conto del tipo di evento sonoro marcatamente variabile, sia opportuno utilizzare come parametro di raffronto il valore LAeQ e, in caso affermativo, riporti i dati significativi di raffronto con riferimento alle immissioni acustiche al piano rialzato e al primo piano dell'immobile per cui è causa, di giorno e di notte esclusivamente a finestre chiuse”
Per il Comune di CP_2
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, In via preliminare: accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni azionato dal sig. per Parte_1 decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., e per l'effetto rigettare la domanda. Nel merito: respingere ogni richiesta ex adverso formulata nei confronti del , in quanto Controparte_2
pagina 6 di 34 infondata in fatto e in diritto per le ragioni svolte. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di . In via CP_2 subordinata: in caso di accoglimento parziale delle domande ex adverso formulate, porre proporzionalmente a carico di tutte le parti le spese del giudizio, ivi comprese quelle delle CTU. Si chiede che le comunicazioni riguardanti la presente causa vengano inviate al numero di fax
0288453610 oppure all'indirizzo di posta certificata: Email_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il al fine di farne accertare la responsabilità Controparte_3 ex artt. 2043 c.c. o 2051 c.c. per i rumori e le vibrazioni continuamente percepite dalla sua abitazione, sita in , Via Giotto n. a causa del transito delle vetture della metropolitana linea 1 e ottenere la CP_2 condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti.
L'attore a fondamento della pretesa ha dedotto:
▪ di essere perito grafologo, consulente di diversi uffici giudiziari siti sul territorio nazionale, e di risiedere, anche per necessità familiari di supporto agli anziani genitori, ed aver concentrato la sua attività lavorativa presso la sua abitazione, sita al piano terra e primo piano di via Giotto n.
24 ( ); CP_2
▪ che a partire dagli anni 1999-2000 la situazione è progressivamente “precipitata” ed “i rumori e le vibrazioni conseguenti ad ogni transito metropolitano si sono fatti da modesti a sempre più insistenti e invasivi”;
▪ che il continuo transito delle vetture dalle ore 5,30 alle ore 1,30 del giorno successivo, tutti i giorni dell'anno, compresi i giorni festivi, comporta la percezione presso la sua abitazione di pagina 7 di 34 rumori molesti e vibrazioni del tutto intollerabili, tali da pregiudicare non solo il riposo, ma anche la salute e la possibilità di concentrazione per l'esecuzione dell'attività;
▪ che tutti i consulenti di parte da lui incaricati hanno riscontrato il superamento della normale tollerabilità dei rumori percepiti nella sua abitazione, ma ciononostante le richieste inoltrate in via stragiudiziale alle parti convenute sono rimaste inascoltate;
▪ che infatti “la negata possibilità di trovare riposo nella sua abitazione, l'impossibilità di riservarsi la concentrazione necessaria ad assolvere i suoi incarichi lavorativi, l'angoscia connessa alla consapevolezza che ogni giorno il suo calvario si sarebbe ripetuto e il lento maturare di un senso di impotenza rispetto alla sua condizione tormentavano il Dottor il quale, oltre alla sempre più lacerante disperazione e sofferenza emotiva, Parte_1 cominciava ad avvertire anche allarmanti segnali fisici”;
▪ che il 3.7.2014 presso l'Ospedale Sacco di è stata confermata la diagnosi di fibromialgia CP_2
e che, “oltre alla prescrizione dei necessari trattamenti, veniva raccomandato al Dottor di assicurarsi un contesto di vita quotidiana quanto più possibile lontano da fonti Parte_1 di stress e idoneo a riservargli sistematici e qualitativamente validi momenti di riposo. Fattori importanti per sviluppare la patologia in parola, infatti, sono stress e un sonno non buono, non ristoratore, scadente per qualità o quantità”;
▪ che dopo la diagnosi di fibromialgia si aggiungeva quella di piastrinopenia di origine non medicalmente acclarata, nonché si manifestavano acufeni ed acute nevralgie alle orecchie divenute ormai sensibilissime e dolenti per effetto del continuo uso (notte e giorno) di tappi per attutire il rumore (cfr. doc. 15);
▪ che si palesavano “altresì inattesi fenomeni ossessivi compulsivi, alternati a momenti di totale sconforto e senso di deprimente autocolpevolizzazione facendosi sempre più pressante la percezione di aver in qualche modo permesso che il supplizio subìto si fosse verificato. In sostanza la vita del Dottor tra dolori fisici via via accresciuti e debordanti, Parte_1 nell'alternanza di stati di depressione, cupa ansia, privazione del sonno, paura e disperazione,
è letteralmente implosa, con gravi criticità anche sul fronte lavorativo già solo considerato che, per recuperare le ore diurne rovinate e rese impossibili dai frastuoni generati dal transito pagina 8 di 34 della metropolitana, il Dottor si vedeva costretto ad “approfittare” delle poche ore Parte_1 di tranquillità concesse nel cuore della notte dalla metro (tre le ore 1.30 e 5.30)”;
▪ che in conseguenza della continua esposizione a rumori e vibrazioni intollerabili si è instaurato nel Dottor un disturbo affettivo evoluto in un grave “Disturbo depressivo maggiore Parte_1 cronico, con episodio ricorrente grave”, “connotato da spunti autolesionistici e compromissione dei rapporti socio lavorativi, con associati aspetti ossessivi di controllo paralizzanti e componenti somatiche assai invalidanti e collegate in maniera allarmante alla condizione di stress … (fibromialgia, piastrinopenia, acufeni, dolore cronico diffuso ad articolazioni, tendini e muscoli, ipersensibilità ai padiglioni auricolari in conseguenza dell'uso di dispositivi per la riduzione del rumore)”;
▪ che la responsabilità dei danni arrecati al Dottor è ascrivibile tanto al Parte_1 CP_2
quanto ad ai sensi e per gli effetti sia dell'art. 2043 c.c. sia dell'art. 2051
[...] CP_1
c.c., in quanto sotto il primo profilo “la linea metropolitana milanese, quantomeno nelle tratte interessate dalla vicenda controversa, genera rumori e vibrazioni intollerabili … [che] sono conseguenza di una riduzione della manutenzione delle rotaie in termini di molatura e riprofilatura e dipendono fortemente “dalla velocità di accelerazione del treno in corrispondenza dell'edificio in esame” (cfr. pagina 17 Relazione qui prodotta Tes_6
Contr come doc.3), la manutenzione della linea metropolitana compete ad (cfr. supra § 9, nonché doc.6), che agisce su incarico conferito dal , nella sua qualità di Controparte_2 proprietario dell'infrastruttura;
▪ che “tanto il quanto ciascuno nelle proprie competenze, in Controparte_2 CP_1 aperta violazione della norma primaria del neminem laedere, delle regole di diligenza e correttezza imposte dal principio costituzionale ex art. 2 e dal dovere di comportarsi secondo correttezza ex art. 1175 c.c., hanno omesso di dedicare il dovuto impegno, diligenza e professionalità alle richieste di aiuto ed intervento formulate dal Dottor Parte_1 evidentemente sminuendone l'importanza e svalorizzando il valore umano della questione” e l'inadempimento ha fatto e fa sì che la situazione denunciata prosegua ““indisturbata”, infliggendo quotidiano tormento all'odierno Attore”;
▪ che egli ha diritto al risarcimento:
pagina 9 di 34 1) del danno alla persona, da liquidarsi nella misura di euro 181.758,00 a titolo di danno dinamico/relazionale, strettamente inteso e calcolato, in ossequio alle Tabelle Milanesi di riferimento anno 2021, in base alla percentuale (45%) quantificata all'esito dell'accertamento peritale;
2) euro 136.319,00 a titolo di interiore sofferenza morale patita, in ragione dello stato di disperazione, impotenza e deprivazione;
3) del danno patrimoniale integrato dai i costi sostenuti per l'effettuazione delle perizie tecniche nel suo appartamento (pari ad euro 7.823,00, v. doc. 19), per gli accertamenti peritali sulla sua persona (euro 1020,80 v. doc. 20), per i trattamenti medici tentati quantomeno per lenire le sue sofferenze (v. a campione le contabili delle spese mediche sostenute tra il 2021 e parte del 2022 per complessivi euro 1.952,33, cfr. doc. 21);
4) del danno patrimoniale da deprezzamento del valore dell'immobile per presenza dei rumori e delle vibrazioni del transito metropolitano, a causa del quale il realizzo (euro
1.600.000,00) non può che subire un deprezzato di euro 320.000 pari al 20% del valore
(cfr. per tutti atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta in data 27.11.2022 si è costituita in giudizio
(per brevità , eccependo l'intervenuta prescrizione del Controparte_4 CP_1 diritto fatto valere dall'attore e l'infondatezza della pretesa avversaria nell'an e nel quantum, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Sotto il primo profilo ha dedotto che, avendo l'attore proposto domanda risarcitoria ex artt. CP_1
2043 e 2051 c.c., come tale soggetta al termine di prescrizione previsto dal primo comma dell'art. 2947
c.c., il termine quinquennale è decorso, dovendo il dies a quo indentificarsi nel momento in cui il danneggiato ha avuto contezza della lamentata malattia e della sua derivazione causale dall'asserita condotta illecita di un terzo: ovvero quando ha avuto contezza di essere affetto da “sindrome fibromialgica primaria” nel 2004, oppure dopo i rilievi e la valutazione operata dal suo tecnico Contr acustico di parte nel 2005, o ancora quando ha indirizzato ad la prima missiva di contestazione in data 28.2.2006.
Sotto il secondo profilo la convenuta ha allegato:
pagina 10 di 34 Contr
- che è una società per azioni con unico socio il “nata in [...] come Controparte_2
Cont azienda speciale del , è stata trasformata in società per azioni con la Controparte_2 delibera del Consiglio Comunale n. 127 del 20.11.2000”;
- che la gestione del Trasporto Pubblico Locale, a decorrere dall'anno 2001, è normata e disciplinata da una serie di contratti c.d. “Contratti di Servizio”, succedutisi nel tempo, stipulati tra il ed e, “in forza di detti contratti, il Controparte_2 CP_1 Controparte_2 quale esclusivo proprietario delle infrastrutture di rete (nel caso che ci occupa la rete Cont metropolitana) ha concesso l'utilizzo delle stesse ad quale gestore del Trasporto Pubblico
Locale, con una serie di obblighi e doveri contrattualizzati, al di fuori dei quali nulla può esserle rimproverato”;
- che il fenomeno delle propagazioni di rumori e vibrazioni prodotte dal transitare della metropolitana “è un fenomeno complesso, ma del tutto contenuto in considerazione della lievissima percentuale di soggetti reclamanti rispetto a quelli gravitanti sulla linea metropolitana .. [ed] è generato da una serie di elementi, tra cui il contatto tra ruote e rotaie e può derivare, tra le altre cose, dalle irregolarità delle superfici di entrambe. Irregolarità che si incrementano con l'attrito e l'usura. I rumori e le vibrazioni si possono trasmettere attraverso il binario, la sua sottostruttura, le pareti delle gallerie, il terreno e così via, sino ad interessare, in casi limite, le fondazioni ed i muri degli edifici sovrastanti. A parità di rumore/vibrazione indotta dal contatto ruota/rotaie, ci sono circostanze che attenuano il fenomeno ed altre invece che lo amplificano per effetto di risonanze meccaniche. Si intuisce quindi come a parità di
“disturbo indotto”, le caratteristiche e lo stato dei luoghi possono esaltarlo oppure attenuarlo, in quest'ultimo caso rendendolo eventualmente non percepibile al di fuori dell'impianto”;
- che “la propagazione e l'intensità con cui rumori e vibrazioni vengono percepiti dipendono da fattori non sempre correlati all'interazione ruota/binario, sfuggendo pertanto al potere Cont d'intervento di , la quale in qualità di gestore ha il solo compito di manutenere ruote e binari in efficienza. Cause e/o concause del fenomeno acustico/vibrazionale possono essere: - le caratteristiche strutturali dell'infrastruttura, nonché il suo fisiologico invecchiamento;
- la natura del sottosuolo circostante i tunnel metropolitani, la presenza di falde acquifere, nonché le modifiche operate negli anni al sottosuolo stesso, spesso utilizzato per la realizzazione di pagina 11 di 34 condotti asserviti a nuovi sottoservizi urbani di natura pubblica e/o privata;
- le caratteristiche proprie degli edifici adiacenti ai tunnel metropolitani, delle loro fondamenta, nonché le modifiche e le ristrutturazioni che negli anni possono aver interessato i medesimi e le relative unità immobiliari che potrebbero aver reso la struttura più sensibile al fenomeno vibrazionale e maggiormente idonea alla sua conduzione/propagazione”;
- che in forza del principio dell'onere probatorio espresso dall'art. 2697 c.c., il sig. Parte_1 dovrà dimostrare le cause del fenomeno lamentato, l'asserito superamento dei limiti della normale tollerabilità ed il nesso eziologico tra le lesioni lamentate e l'asserito fenomeno dannoso;
- che obblighi manutentivi rilevanti per il caso di specie in capo ad riguardano i binari CP_1
e le ruote (v. “A nuovo, le superfici di binari e ruote sono “lisce”, ma al crescere del loro consumo, dovuto al movimento dei treni, esse diventano “scabre”. Le attività manutentive di cui si occupa ATM sono volte a conservare la “liscezza” originaria delle superfici di binari e ruote. In particolare, così come normato e contrattualizzato, si occupa: - della manutenzione dei binari (di esclusiva proprietà del;
- della manutenzione delle ruote dei convogli”); CP_2
- che “in tutte e quattro le relazioni l'attribuzione di un picco asseritamente disturbante al passaggio del treno metropolitano non è stato frutto di un accertamento oggettivo e rigoroso.
Nessuno dei tecnici incaricati dal sig. ha dato atto di sopralluoghi simultanei Parte_1 nell'abitazione di quest'ultimo e nelle stazioni metropolitane prossime all'immobile di Via
Giotto n. 24, ovvero dell'uso di tabelle orarie sulla base delle quali individuare il momento del passaggio del convoglio metropolitano. L'individuazione dell'origine dei fenomeni audio/vibrazionali è stata interamente demandata ad una presunzione dogmatica: “le immissioni denunciate dal sig. sono determinate dal transitare della Parte_1 metropolitana”;
- che le rilevazioni tecniche in atti nulla ci dicono sull'origine del rumore e delle vibrazioni, limitandosi a rilevare la loro intensità;
- che non è corretta la metodologia adoperata tanto più nel caso di specie, “dove l'ambiente oggetto delle rilevazioni in commento è soggetto ad una molteplicità di sorgenti disturbanti, così come emerge chiaramente dalle relazioni della e del dott. nei cui Parte_2 Tes_6
pagina 12 di 34 elaborati si dà atto della presenza di diverse sorgenti in grado di superare la supposta soglia della tollerabilità (vedasi rispettivamente pag. 12 del doc. n. 4 fascicolo di controparte e pagg.
10 e 11 del doc. n. 3 fascicolo di controparte)”;
- che la molteplicità di sorgenti evidenzia come l'immobile in cui vive e lavora il sig. Parte_1
è soggetto a classificazione acustica come “aree di tipo misto” (doc. 6), come zona ai vertici tra quelle soggette a consistenti immissioni sonore, preceduta solo dalle zone in classe IV – “aree di intensa attività umana” (cfr. per tutti comparsa di risposta).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta in data 28.12.2022 si è costituito in giudizio anche il , contestando le pretese attoree nell'an e nel quantum e chiedendone il rigetto in Controparte_2 quanto infondate.
Il convenuto in particolare: CP_2
- ha dedotto che in considerazione delle segnalazioni che pervengono sia al di , CP_2 CP_2
Contr sia ad e MM, riguardo a fenomeni di vibrazioni avvertite al passaggio dei treni della metro “è stato costituito un tavolo tecnico che vede la partecipazione, oltre che dell'Amministrazione comunale, di in veste di gestore del trasporto pubblico locale CP_1
e di MM S.p.A., in veste di soggetto che ha progettato e realizzato le linee metropolitane” e “le verifiche svolte nell'ambito del Tavolo tecnico non hanno peraltro consentito di appurare che in tali casi vi sia un collegamento tra la propagazione delle vibrazioni e il transito dei convogli della metropolitana, in quanto le rilevazioni condotte hanno portato ad ipotizzare che il transito in questione rappresenti unicamente l'occasione, ma non la causa della propagazione di vibrazioni che è, invece, da ricercare nelle modalità e nei percorsi con i quali le vibrazioni si propagano. Detto in altri termini, sebbene il transito dei convogli della metropolitana possa generare vibrazioni, quelle oggetto di segnalazione non sono riconducibili al mero transito della metropolitana ma alle ragioni della loro propagazione”;
- ha contestato che nel caso di specie “sembra lamentato un effetto secondario delle vibrazioni, ovvero il rumore trasmesso dalla sorgente per via strutturale: le vibrazioni prodotte dalla sorgente si propagano attraverso le strutture e queste ultime re-irradiano il rumore all'interno dei locali. L'attore attribuisce tout court il suo disagio al passaggio della Metropolitana, e alla pagina 13 di 34 trasmissione di vibrazioni nel sottosuolo, ma tale affermazione non risulta provata ed è, dunque, insufficiente a giustificare la richiesta risarcitoria”;
- che il ha affidato la gestione del servizio ad che provvede alla CP_2 CP_1 manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni sopra elencati, di cui è nel pieno possesso per lo svolgimento del servizio, e anche alla manutenzione dell'armamento della rete tranviaria;
Contr
- che in ogni caso risulta “aver eseguito, ed eseguire, ripetuti e massicci interventi di molatura delle rotaie - cui tra l'altro pare far cenno anche parte attrice - e ispeziona periodicamente l'infrastruttura, verificando lo stato del binario e intervenendo ove necessario Cont per sostituire l'armamento. ha, dunque, posto in essere tutti i necessari interventi manutentivi volti a contenere le vibrazioni prodotte dal transito dei convogli” (cfr. comparsa di risposta).
All'esito dell'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie la causa è stata istruita documentalmente, tramite ctu per l'esecuzione dei rilievi acustici e delle vibrazioni al fine di verificare il superamento della normale tollerabilità, nonché ctu medico legale sulla persona di parte attrice. Perso All'esito dell'espletamento dei mezzi istruttori e dei chiarimenti richiesti e forniti dal ctu ing. ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 14.5.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
Il Giudice con ordinanza del 15.5.2025 ha dato atto del deposito delle note scritte ad opere delle parti, contenenti la precisazione delle conclusioni, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, all'esito dell'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere da CP_1
In proposito merita di essere richiamata ed integralmente condivisa la pronuncia della Suprema Corte in merito alla decorrenza del dies a quo del termine prescrizionale quinquennale del diritto al risarcimento del danno derivante dall'illecita esposizione ad immissioni di fumi e polveri ex art. 844
c.c. (cfr. Cass. n. 17985/2007). In tale contesto il Supremo Collegio ha magistralmente chiarito la distinzione tra l'illecito istantaneo anche con effetti permanenti e l'illecito permanente anche sotto il pagina 14 di 34 profilo della prescrizione del diritto, partendo dal presupposto che “l'illecito permanente è connotato .. da una situazione nella quale l'illiceità che costituisce la fonte della lesione non si esaurisce in un unico comportamento antigiuridico dell'agente, ma si protrae nel tempo e con essa è destinato a perdurare il danno, che permane per tutto il tempo in cui si protrae la situazione illecita” e chiarendo che “da esso si distingue (come chiarito da Cass., Sez. Un., 5.11.1973, n. 2855, che ha illustrato la differenza tra le due fattispecie) l'illecito istantaneo con effetti permanenti, caratterizzato da un'azione che unu actu perficitur, che cioè si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando peraltro permanere i suoi effetti nel tempo”.
E pertanto: “in tale secondo caso, in base al combinato disposto degli artt. 2935 e 2947 c.c., la prescrizione decorre dalla data in cui s'è verificato il danno, cioè la conseguenza pregiudizievole derivata dalla lesione della posizione giuridica soggettiva tutelata (purché il danneggiato ne sia consapevole e non sussistano impedimenti giuridici a fa valere il diritto al risarcimento). Nel primo, in base alle stesse norme e nella ricorrenza degli stessi presupposti (conoscenza e difetto di impedimenti), la pretesa risarcitoria è destinata a perpetuarsi continuamente in corrispondenza con il perpetuarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che la prescrizione comincia a decorrere da ciascun giorno successivo al danno già verificatosi ed al relativo diritto al risarcimento. Il diritto al risarcimento sorge, cioè, in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica (cfr. Cass., 2.4.2004, n. 6512)”.
In specie, pertanto, in adesione ai menzionati principi, l'attuale permanenza dell'illecito, rende l'eccezione della parte convenuta infondata, sì che essa merita di essere disattesa.
Quanto al merito della pretesa si osserva che l'attore ha affermato di agire nei confronti di entrambe le parti convenute ex art. 2043 c.c., o ex art. 2051 c.c., allegando una “riduzione della manutenzione delle rotaie in termini di molatura e riprofilatura [che] dipendono fortemente “dalla velocità di accelerazione del treno in corrispondenza dell'edificio in esame”, imputabile ad CP_1 concessionaria del servizio del trasporto pubblico locale e su cui gravano gli obblighi manutentivi, nonché il disinteresse e pertanto l'omissione da parte del , proprietario della rete Controparte_2 metropolitana, su cui incombe l'obbligo di vigilanza e custodia della stessa.
Quanto alla prima fattispecie si osserva che l'illecito aquiliano fatto valere e prospettato dalla parte attrice deve essere sottoposto al vaglio di sussistenza degli elementi strutturali di cui al disposto pagina 15 di 34 normativo dell'art. 2043 c.c. che, com'è noto, consistono nella condotta umana, attiva od omissiva (in quest'ultimo caso previo accertamento della sussistenza di una posizione di garanzia), nel nesso causale tra condotta ed evento lesivo di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno-evento.
In particolare, giova evidenziare che, mentre ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto-reato, ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale. È pur sempre necessario, quindi, che vi sia un “fatto” affinché sorga la responsabilità civile, poiché l'imputazione del danno presuppone l'esistenza degli elementi strutturali di cui all'art. 2043 c.c.: vale a dire, da un lato, un evento lesivo (cd. danno evento) e, dall'altro lato, l'insieme di conseguenze risarcibili (cd. danno conseguenza), il primo retto dalla c.d. causalità materiale, mentre il secondo dalla causalità c.d. giuridica.
Alla luce della prospettazione attorea deve ritenersi fatta valere in capo ad l'omissione di CP_1 un'adeguata e sufficiente attività manutentiva e in capo al la relativa omissione Controparte_2 dell'obbligo di vigilanza.
Ciò premesso, quanto, in particolare, all'elemento oggettivo dell'illecito aquiliano, deve rilevarsi che in ipotesi di imputazione, come nella specie, di una condotta illecita nella forma omissiva, il giudizio di c.d. “causalità in fatto”, diretto ad individuare un collegamento materiale tra la condotta e l'evento deve tener conto della particolare struttura degli illeciti. Affinché sia imputabile al presunto danneggiante il compimento di una condotta illecita omissiva, è necessario, infatti, che sussista l'“obbligo giuridico di impedire l'evento”, vale a dire una posizione di garanzia dell'agente danneggiante.
Al riguardo deve evidenziarsi che la Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che “in tema di risarcimento del danno, affinché una condotta omissiva possa essere fonte di responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., è necessario che sia configurabile in capo al responsabile un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, che può nascere, oltre che da una norma di legge o da una previsione contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui” (cfr.
Cass. civ. n. 3876/2012). Tale presupposto trae origine dalla disciplina penalistica (cfr. art. 40 cpv. c.p.), ma assume rilevanza nell'ambito della responsabilità civile attraverso la struttura aperta della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c., fattispecie dal contenuto notoriamente atipico, che, in punto di pagina 16 di 34 accertamento del nesso eziologico, richiede necessariamente un rinvio alle norme penalistiche di cui agli artt. 40 ss. c.p.
Orbene, alla luce di detti principi generali sommariamente riportati, si tratta di individuare la sussistenza, o meno, di una c.d. posizione di garanzia in capo alle parti convenute e, successivamente, della conseguente (eventuale) sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito aquiliano.
Come sopra accennato, ad avviso della Suprema Corte, in relazione alla responsabilità per danni da illecito omissivo, l'obbligo giuridico di impedire il verificarsi di un evento dannoso può sorgere in capo ad un soggetto non soltanto quando una norma o specifici rapporti gli impongano di attivarsi per impedire l'evento, ma anche quando tale obbligo possa derivare in base a principi desumibili dall'ordinamento positivo, non espresso, quindi, in forme specifiche, con conseguente dovere di agire e di comportamento attivo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12111 del 23/05/2006).
Nello specifico il Supremo Collegio in una recente pronuncia ha dato atto di un contrasto in giurisprudenza rispetto alle fonti dell'obbligo giuridico di impedire l'evento: quando dalla condotta omissiva di un soggetto sia derivato ad altri un danno ingiusto, l'utente “ne risponde solo se aveva il dovere di attivarsi, se aveva cioè un vero e proprio obbligo di impedire l'evento in base a una norma specifica o in base a un rapporto negoziale (confr. Cass. civ. 30 giugno 2005, n. 13957; Cass. civ. 28 giugno 2005, n. 13892; Cass. civ. 8 gennaio 2003, n. 63; Cass. civ. 25 settembre 1998, n. 9590)”, oppure sussiste obbligo di impedire l'evento altresì nell'ipotesi in cui “l'inerzia può essere socialmente antidoverosa e giuridicamente illecita (confr. Cass. civ. 23 maggio 2006, n. 12111; Cass. civ. 8 novembre 2005, n. 21641; Cass. civ. 29 luglio 2004, n. 14484)”. Il Supremo Collegio ha aderito alla seconda opzione ermeneutica, rilevando che “pur non esistendo a carico di ciascun consociato un generale dovere di attivarsi al fine di impedire eventi di danno, ben possono darsi, nell'infinita varietà di accadimenti che la realtà non manca mai di presentare, situazioni pratiche in presenza delle quali, in nome dei principi di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost., insorgono a carico dei soggetti che vi sono coinvolti doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra gli estremi dell'omissione imputabile, con conseguente responsabilità civile” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22344/2014).
Alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, è indubbio pertanto che la fonte dell'obbligo giuridico di impedire un evento non debba giocoforza essere normativa o pattizia strictu sensu, ma possa anche derivare da “una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela pagina 17 di 34 di un diritto altrui” (cfr. Cass. civ. n. 3876/2012) o ancora da “situazioni pratiche in presenza delle quali, in nome dei principi di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost., insorgono a carico dei soggetti che vi sono coinvolti doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra gli estremi dell'omissione imputabile, con conseguente responsabilità civile” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22344/2014).
Pertanto, a fronte di un rapporto contrattuale, quale quello di locazione, si reputa che il principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. imponga un obbligo di informazione-vigilanza afferente aspetti direttamente incidenti su diversi aspetti del diritto alla salute dei contraenti o dei loro familiari, come indubbiamente quello di segnalare il rilevante e noto incremento di immissioni sonore a causa di attività riconducibile a quella commerciale di uno dei due contraenti.
Nel caso di specie si reputa che possa rinvenirsi in capo ad entrambe le parti convenute un obbligo giuridico di impedire l'evento in applicazione dei principi di correttezza e buona fede e solidarietà sociale ex art. 2 Cost., dovendosi ritenere rientrante tra le obbligazioni della società concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale, che appunto lo gestisce, di farsi compiutamente carico degli obblighi di manutenzione e da parte dell'ente che affida il servizio e che rimane proprietario della rete metropolitana non solo vigilare, ma anche attivarsi per segnalare specifica attività manutentiva anche di natura straordinaria, di cui la società cui è affidata l'erogazione del servizio debba farsi carico.
In tale contesto rilevano tanto le previsioni contrattuali concluse tra le due parti convenute (v. doc. n. 4
, quanto il limite della normale tollerabilità sancito dall'art. 844 c.c. nei rapporti di vicinato CP_1
e nell'ambito dell'esercizio anche di attività di impresa.
Sotto il primo profilo dal doc. n. 4 allegato da si trae conferma non solo degli obblighi CP_1 manutentivi di cui si è impegnata a farsi carico con la relativa sottoscrizione, ma anche la CP_1 permanenza di obblighi in capo al che nell'ottica dell'obbligo di protezione Controparte_2 derivante dall'art. 2 Cost. nei confronti di tutti i cittadini, trattandosi di erogazione di un servizio pubblico, travalicano i limiti dell'art. 1372 c.c. e possono considerarsi in capo al Controparte_2 fonte dell'obbligo di vigilanza e manutentivo.
Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo contrattuale già richiamato il “può, in ogni caso, Controparte_2 verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, lo stato di efficienza e l'effettivo rispetto dei programmi di manutenzione”, nonché “ha facoltà di indicare gli interventi di manutenzione straordinaria che ritiene necessari sui propri beni, eventualmente pagina 18 di 34 avvalendosi del supporto del Comitato Tecnico di Gestione previsto nel presente Contratto, anche ai fini di quantificarne i relativi importi. Il Gestore eseguirà detti interventi nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie relative ai Contratti pubblici. L'Ente affidante si riserva in ogni momento di effettuare gli opportuni controlli sull'esecuzione di tali opere”. Per quanto concerne invece eventuali interventi strutturali, l'art. 17 prevede che “l'ente affidante s'impegna a realizzare, ove possibile e comunque nei limiti delle disponibilità di Bilancio, gli investimenti relativi al rinnovo del materiale rotabile e di miglioramento delle strutture funzionali ai servizi, secondo i tempi e le modalità previsti negli atti di programmazione regionale e comunale” (cfr. doc. n. 4 di parte convenuta . CP_1
È evidente che gli obblighi di vigilanza e controllo, nonché specificamente quello di indicare le opere di manutenzione straordinaria (e le successive verifiche) non vengono in rilievo solo quali obbligazioni rilevanti nel rapporto tra le due convenute, ma anche sotto il profilo dell'affidamento della gestione del servizio pubblico locale e pertanto per la tutela della collettività, dovendo ritenersi che proprio a tutela dell'utenza permanga l'obbligo non solo di indicare gli interventi di manutenzione straordinaria, ma anche di realizzare quelli strutturali. Obblighi di impedire l'evento, rilevanti ai fini dell'integrazione della condotta omissiva illecita di cui all'art. 2043 c.c., possono pertanto nella specie rinvenirsi nella disciplina contrattuale pattuita tra le parti convenute, tenuto conto che, sulla scorta del principio di buona fede (declinazione del più generale principio di solidarietà sociale ex art. 2 Cost.), detto accordo
è volto ad erogare un servizio ai cittadini, non solo in via del tutto compatibile con il dettato di cui all'art. 97 Cost., ma in ogni caso senza arrecare pregiudizio alla salute dei cittadini (ex art. 32 Cost.).
In tale contesto gli obblighi manutentivi posti a carico di entrambe le parti convenute e lo specifico dovere di vigilanza del letti in applicazione del dettato dell'art. 2 Cost. fondano Controparte_2 evidentemente un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso in capo a loro.
Sotto il secondo profilo occorre richiamare l'art. 844 c.c., che è applicabile alle emissioni di suoni, fumi, odori, rumori o scuotimenti che risultano essere effetti indiretti e mediati, provenienti da un'attività lecita svolta in modo continuato o periodico, ma non accidentale dal fondo del vicino. Le immissioni che assumono valenza illecita devono superare la soglia della tollerabilità che costituisce una clausola – valvola da riempire di significato a seconda della natura dei fondi finitimi, dell'attività esercitata e del pre-uso. La corrente maggioritaria ritiene che la tollerabilità delle immissioni non vada desunta dalla normalità dell'attività che la origina, ma dagli effetti che produce nei vicini, in relazione pagina 19 di 34 alle specifiche condizioni ambientali di tempo e di luogo, come lo stesso codificatore suggerisce, quando affida al prudente apprezzamento del giudice la valutazione dello stato del fondo che le subisce.
La giurisprudenza àncora i parametri essenziali di valutazione alla condizione dei luoghi, alle attività normalmente svolte in un determinato contesto produttivo, e, quindi, al sistema di vita ed alle correnti abitudini della popolazione del luogo (Cass. 5697/2001), definendo facoltativo e sussidiario il criterio connesso alla priorità di un determinato uso (Cass. 6534/1985).
Alla luce dei summenzionati principi si reputa sussistente in capo alle parti convenute l'obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso fatto valere nella presente vertenza in ragione dell'incremento delle immissioni rumorose verificatesi, per allegazione dell'attore, a decorrere dal 1999-2000 a causa del transito dei convogli della metropolitana Linea 1 in prossimità delle stazioni di WA e
Buonarroti, zona in cui egli risiede ed esercita la propria attività lavorativa.
A fronte dell'identificato obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, peraltro sussistono tutti i presupposti dell'invocata responsabilità aquiliana.
In proposito vanno richiamate le risultanze della ctu disposta in corso di causa per la rilevazione delle immissioni acustiche e le vibrazioni percepite presso l'immobile presso cui risiede l'attore.
La relazione chiara, logica e congruamente motivata, peraltro alla luce dei chiarimenti opportunamente forniti su richiesta della scrivente, risulta fondata su una corretta applicazione delle regole tecniche per la rilevazione e per la relativa valutazione degli effetti sonori e di vibrazione, sì che ben può essere posta a fondamento della presente decisione.
Dalla stessa, in primo luogo, si trae conferma dell'attività illecita delle due parti convenute, integrata dall'omissione di attività manutentiva, anche straordinaria. Perso L'ing. a infatti ritenuto:
1) che le immissioni sonore e vibratorie siano da correlare ad una trasmissione per via solida dalla sorgente al recettore e “le possibili cause all'origine delle suddette immissioni sonore e vibratorie sono sicuramente correlate a diversi fattori caratteristici del servizio di trasporto ed in particolare alla velocità di transito, alla tipologia del percorso, alla stratigrafia costruttiva della sede ferroviaria, ai carichi di transito variabili in funzione del numero di persone a bordo del vagone”, essendo “comunque innegabile che il contatto continuo ruota binario durante il transito della linea metropolitana costituisce l'elemento di maggior importanza nell'analisi pagina 20 di 34 delle cause all'origine delle immissioni sonore e vibratorie risultando lo stesso il primo motivo di usura della superficie delle rotaie e delle ruote dei convogli”;
2) che “idealmente è plausibile ritenere che se non fossero presenti superfici scabre tra ruote e binari, le immissioni sonore e vibratorie si ridurrebbero in maniera sensibile venendo meno il cd fenomeno della “marezzatura””; Cont
3) che l'attività di manutenzione messa in opera da costituisce “un elemento fondamentale per cercare di mitigare il fenomeno della “marezzatura”. In tal senso è plausibile supporre che una costante e idonea attività di manutenzione finalizzata al contrasto dell'usura di ruote e binari affiancata da interventi strutturali ulteriori che riconsiderino p.e. materiali dei binari piuttosto che stratigrafie costruttive delle sedi su cui essi poggiano magari prevedendo idonei antivibranti sotto l'armamento, piuttosto che misure organizzative legate alle velocità/carichi di transito dei convogli, possa costituire una valida strada per arrivare a ridurre sensibilmente se non eliminare il fenomeno di trasmissione dell'evento sonoro e vibratorio”;
4) che “a seguito del favorevole esito della sperimentazione eseguita in linea M5, nelle operazioni di sostituzione dei binari (c.d. cambi ferro) che hanno interessato la linea 1 si è iniziato a sperimentare l'impiego di rotaie dure tipo 400 HT, le quali a fronte di un costo notevolmente superiore, permettono di rallentare i fenomeni di marezzatura e di ridurre quindi la necessità degli interventi di manutenzione con molatura dei binari” (cfr. ctu a p. 61 e 62).
Il ctu ha pertanto confermato che la causa dei fenomeni acustici e vibratori oggetto di doglianza trovi causa nel “contatto continuo ruota binario durante il transito della linea metropolitana” e che lo stesso possa essere attutito tramite “l'adozione di materiali dei binari piuttosto che stratigrafie costruttive delle sedi su cui essi poggiano magari prevedendo idonei antivibranti sotto l'armamento, piuttosto che misure organizzative legate alle velocità/carichi di transito dei convogli”, che integra, quantomeno in parte, attività di manutenzione ordinaria che incombe a espletare. CP_1
Il ctu ha peraltro indicato come “l'impiego di rotaie dure tipo 400 HT”, permetta “di rallentare i fenomeni di marezzatura e di ridurre quindi la necessità degli interventi di manutenzione con molatura dei binari”.
A fronte delle numerose segnalazioni inviate dall'attore competeva al verificare e vigilare CP_2 sulla corretta esecuzione della più completa attività di manutenzione ordinaria, nonché segnalare la pagina 21 di 34 necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria indicati, o anche farsene carico direttamente.
Le relative omissioni integrano pertanto fatto illecito ex art. 2043 c.c.
Si tratta peraltro di omissioni colpose poiché a causa delle stesse si determinano immissioni acustiche e vibrazioni che superano il limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.
Come già anticipato, in generale, l'art. 844 c.c., nell'individuare il limite nella “normale tollerabilità”, lascia al giudice il potere discrezionale di “contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà”, tenendo altresì conto della “priorità di un determinato uso”; nell'operare tale valutazione il giudice non può fare a meno di verificare l'esistenza di norme specifiche antinquinamento, che facciano salve le immissioni in ragioni del preminente interesse pubblico;
ciò in quanto “è consolidato il principio che differenzia – quanto ad oggetto, finalità e sfera di applicazione – la disciplina contenuta nel codice civile dalla normativa di diritto pubblico: l'una posta a presidio del diritto di proprietà e volta a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini;
l'altra diretta – con riferimento ai rapporti tra i privati e la p.a. – alla tutela igienico- sanitaria delle persone o comunità esposte” (Corte Cost. ord. 103/2011). Il potere discrezionale dell'autorità giudiziaria si esaurisce, invece, laddove le immissioni eccedano non solo i livelli sanciti secondo il criterio della normale tollerabilità giurisprudenziale, ma anche quelli della cosiddetta accettabilità amministrativa, ovvero dei limiti posti da normative di settore a tutela della collettività stessa;
come affermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “mentre
è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c. , tenendo presente, fra l'altro, la vicinanza dei luoghi e i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni” (cfr. da ultimo Cass. 939/2011). Va, peraltro, chiarito che il codice civile non prevede criteri o obblighi metodologici specifici per accertare il livello della “normale tollerabilità”, fornendo soltanto i parametri in funzione dei quali operare il relativo accertamento. Si reputa in specie applicabile il criterio cd. comparativo, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che consente di ritenere “intollerabili“, come regola generale, i rumori disturbanti che superino pagina 22 di 34 di + 3 dB il rumore di fondo caratteristico del luogo in cui vengono effettuati i rilevamenti;
- che tale criterio, applicato anche dal consulente del Tribunale nel caso di specie, ha ricevuto recente avallo dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile, che, con la sentenza n. 4848 del 27.02.2013 hanno ribadito l'applicabilità del cd. “criterio comparativo” dei 3 dB nei procedimenti in materia di immissioni rumorose ex art. 844 c.c. Al contrario i limiti di maggior favore previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 in materia di inquinamento acustico non hanno modificato il quadro giuridico di cui agli artt. 844 c.c. e 32 della Costituzione per cui il punto di intollerabilità è da ritenersi ancora raggiunto allorché un determinato rumore superi di tre decibel il rumore di fondo (cfr. inter alia Tribunale Milano sez. X, sentenza n. 14113/2016 e Tribunale Milano, sez. VIII, 10 dicembre
1992, n. 2207). Anche la Suprema Corte ha confermato recentemente lo stesso principio, quindi, a cui si ritiene di aderire, secondo cui la normativa pubblicistica continua ad applicarsi soltanto nel rapporto tra la Pubblica Amministrazione e i soggetti che svolgono attività produttive, commerciali o altre affini, mentre il disposto di cui all'art. 844 c.c. regolamenta il rapporto inter privatistico. Peraltro, come chiarito dalla dottrina, neppure la modifica legislativa, introdotta dall'art. 1, comma 746, della legge finanziaria del 2019, che ha aggiunto il comma 1bis all'originario art. 6 ter della legge 13/2009, incide sul criterio della normale tollerabilità; non è stato interessato l'art. 844 c.c. da modifiche legislative, sì che quest'ultimo rimane in vigore, ma la novella mira a precisare che il Giudice applica il limite dell'accettabilità amministrative nelle cd. fattispecie normate (cfr. per interpretazione in senso conforme del medesimo principio v. Tribunale di Milano, X sezione civile, ord. pronunciata nella camera di consiglio del 14.7.2020 nel fascicolo di reclamo iscritto sub r.g. n. 21318/2020). I parametri fissati dalle norme speciali a tutela costituiscono pertanto i criteri minimali di partenza al fine di stabilire l'intollerabilità delle immissioni che li eccedano, sicché da essi il giudice può discostarsi solo per assicurare una tutela più estesa al privato, ove pervenga cioè ad un giudizio di intollerabilità ex art. 844 c.c. in presenza di immissioni che, pur contenute nei limiti di legge, risultino nel caso concreto e per la particolarità della situazione atti ad arrecare un sensibile pregiudizio al privato (così in termini
Cass. 17281/05); la ratio sottesa a tale principio si reputa del tutto condivisibile, in quanto presuppone che nel bilanciamento di interessi in gioco, ovvero quello privatistico a tutela della proprietà e quello pubblicistico a tutela delle ragioni di produzione, l'interprete non possa spingersi a legittimare una situazione contra legem, rimanendo invece salvo il suo potere discrezionale solo all'interno dell'alveo pagina 23 di 34 applicativo della norma di settore (tanto che: “il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento ad una normale qualità della vita. Ne consegue che le immissioni acustiche determinate da un'attività produttiva che superino i normali limiti di tollerabilità fissati nel pubblico interesse, da leggi o regolamenti (..) sono da reputarsi illecite” v. Cass. 5564/2010). Perso Tanto premesso in generale, dai rilievi eseguiti dall'ing. isulta palese il superamento del limite della normale tollerabilità secondo i criteri sopra indicati.
Dalla tabella riepilogativa di cui a p. 47 di cui alla relazione tecnica d'ufficio depositata si evince che solo in un caso (rilievo a finestre chiuse e percezione del rumore dal monolocale al primo piano tra le ore 23,00 e le ore 00,00) non vi è stato il superamento del differenziale di 3 db sul rumore di fondo.
Tali rilievi e valori conclusivi ben si possono porre a fondamento della violazione di cui all'art. 844
c.c., anche alla luce della replica da parte del ctu ai rilievi critici delle parti e dei chiarimenti forniti all'udienza del 28.5.2024.
In tale contesto sotto il profilo metodologico il ctu ha richiamato “la p. 4 sia della memoria peritale sia delle integrazioni in cui ha dato atto della metodologia e delle misurazioni effettuate previo accordo con le parti e fa presente che previa consegna dei tabulati di transito dei convogli della metropolitana sono state eseguite le misurazioni”; il consulente ha peraltro chiarito che “è stato rilevato il rumore istantaneo incrociando i tabulati di con i segnali vibrometrici che identificano il passaggio CP_1 della metro, cha ha dato i picchi di valore istantaneo massimo”. Egli ha altresì precisato che “se transita la metro e si rileva il segnale rumoroso nel momento del transito e sul segnale si sovrappone pagina 24 di 34 un contributo terzo non è possibile rilevarlo dal segnale ed è assorbito dal rumore più alto e non è Perso scorporabile”. L'ing. in ogni caso ha chiarito che sono stati eseguiti 103 rilievi di transiti all'interno di 5 periodi di transito (cfr. verbale dell'udienza del 28.5.2024) e che i rilievi sono stati eseguiti verificando la corrispondenza temporale tra i tabulati degli orari di transito e l'aumento del rumore sul rumore di fondo, che hanno consentito di inferire che nella stragrande maggioranza dei casi si verifichi superamento del differenziale di 3db sul rumore di fondo.
A fronte di un numero di rilevi così elevato come quello sopra indicato perde di rilevanza la contestazione circa l'impossibilità di isolare una diversa fonte rumorosa che vada a sovrapporsi a quello derivante dal transito-frenata e ripartenza dei convogli della metropolitana M1 poiché per escludere il superamento del limite di cui all'art. 844 c.c. tale circostanza si sarebbe dovuta verificare nella maggioranza dei casi, ma è evidente che tale evenienza non può ritenersi ipotesi statisticamente molto probabile, anche considerato che i valori nello stesso range temporale sono del tutto equiparabili e non si notano evidenti scostamenti, tali da far pensare ad un cumulo di rumori derivanti da altre fonti.
Del resto è stato riscontrato il superamento del differenziale di 3 db anche in orario serale-notturno, in cui è notorio che il traffico veicolare si riduca marcatamente, ed in tali casi la frequenza delle sovrapposizioni dovrebbe essere statisticamente risibile.
In definitiva il numero di occasioni in cui il superamento del valore di 3 db si verifica, nonché il fatto che ciò accada indistintamente nell'arco della giornata, della sera e della notte sino alla chiusura del servizio di pubblico trasporto, nonché il cumulo con il fenomeno vibratorio, rilevato ed ampiamente Perso descritto dall'ing. si pone in evidente contrasto con il disposto dell'art. 844 c.c.
Ciò si verifica in maniera del tutto costante nell'arco della giornata per la collocazione dell'immobile attoreo in prossimità dello snodo della linea M1 dopo la stazione di Pagano e pertanto per la prossimità al crocevia metropolitano, nonché per la poca distanza con le stazioni WA e Buonarroti e per la prossimità con le gallerie di transito.
pagina 25 di 34 Del resto la contestazione operata dal secondo cui la causa del disturbo non può essere CP_2 ricondotta alle vibrazioni prodotte dai convogli della metropolitana quanto piuttosto alle cause della propagazione delle stesse non si reputa dirimente per far venire meno il titolo della responsabilità giacché è stato acclarato che il transito dei convogli della metropolitana sui binari sia la fonte rumorosa e delle vibrazioni percepite all'interno dell'abitazione dell'attore e, ove la conformazione delle gallerie,
o il materiale di cui sono costruite contribuisca ad aggravare il fenomeno sotto il profilo della propagazione è evidente che di ciò non possono che essere responsabili le parte convenute ed a maggior ragione il di proprietario e pertanto custode della res da cui deriva il danno. CP_2 CP_2
La carenza di manutenzione indicata parte delle due parti convenute integra, pertanto, attività omissiva illecita e colposa, stante l'indicato obbligo giuridico di impedire l'evento da parte delle parti convenute e in contrasto con il disposto dell'art. 844 c.c.
Sussistono pertanto tutti gli elementi per ritenere le due parti convenute responsabili ex art. 2043 c.c.; parte attrice non ha proposto alcuna azione inibitoria, né ha chiesto la condanna dei convenuti ad un risarcimento in forma specifica, essendosi limitata a richiedere il risarcimento per equivalente dei danni patiti, che di seguito si provvede a liquidare.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona risulta provato in causa un pregiudizio alla salute dell'attore in nesso di causa con la percezione delle immissioni acustiche e di vibrazione.
pagina 26 di 34 In proposito va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di
Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent. n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn.
26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226,
2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non pagina 27 di 34 subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, si ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal
Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla
Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408; Cass.
6/5/2020 n. 8508).
Nel corso del processo è stata disposta ctu medico legale sulla persona della parte attrice, che deve essere posta a fondamento della presente decisione in quanto chiara, logica e congruamente motivata e non inficiata da critiche di parte.
Il nominato dott. ha ritenuto: Per_5
- che l'attore presenti un “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso, moderato, cronico, complicato da disturbi del sonno e da aspetti ossessivi incrementati rispetto alle caratteristiche di base” in nesso di causa con l'esposizione alla fonte acustica e di vibrazioni;
- che sussista un danno biologico permanente di natura psichica valutabile in misura del 9-10%
(cfr. “La stima viene espressa sulla base dei Baremes SIMLA che prevedono per il DA moderato complicato una fascia valutativa compresa tra 11 e 15. Si è fatto riferimento al punteggio massimale tabellato per il DA moderato-complicato cronico di 15 punti percentuali sul quale si pagina 28 di 34 è applicato coefficiente 0,6-0,7 per analogia”), che, invece, il dolore articolare miotendineo non può ritenersi in nesso di causa con le immissioni rumorose lamentate, ma è correlato alla fibromialgia (v. ctu: “che lo stesso diagnostica come forma Parte_3 Persona_6 primaria gia' in data 21/6/2004”); che in nesso di causa non possono ritenersi neppure gli acufeni (v. “Acufeni da 10 gg nel 2016,rimasti in forma lieve a sx”);
- che, in assenza di adeguata documentazione sanitaria non possa ritenersi integrato alcun periodo di inabilità permanente in ragione della patologia psichica indicata;
- che “il soggetto percepisce nel fare quotidiano gli effetti dei postumi, nessuna attività è preclusa ne' limitata dai postumi psicopatologici, mentre è verosimile che siano disturbate dalla persistenza del rumore tutte le attività che richiedono concentrazione mentale ma questo è aspetto che non attiene alle condizioni del periziando ma a qualsiasi soggetto senza problemi psichici posto in una situazione ambientale alla quale concorrono, in ore diurne , rumori provenienti da diverse fonti”;
- non sono state documentate spese medico psichiatriche.
Dalla relazione tecnica si evince che il ctu ha stimato i postumi permanenti di danno biologico nella misura del 9-10% e dalla documentazione in atti piuttosto scarna può adottarsi come data in cui la malattia psichica si è consolidata il 16.5.2021 in cui sono stati eseguiti i richiamati test psicodiagnostici
(data citata nel doc. n. 17 relazione tecnica dott. ). Per_7
La valutazione del ctu merita di essere condivisa, non potendosi far proprie le contrapposte valutazioni operate in particolare dal ctp attoreo e dalla dott.ssa nominata dalla parte convenuta Per_8 [...]
CP_1
Il ctu dott. ha ritenuto sussistente un “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore Per_5 depresso, moderato, cronico, complicato da disturbi del sonno e da aspetti ossessivi incrementati rispetto alle caratteristiche di base” determinato dalla forte, protratta nell'arco della giornata e degli Perso anni, rumorosa e di vibrazioni, facendo ampio richiamo alle valutazioni del ctu ing. l fine di avvalorare la correlazione causale della patologia alla gravità e persistenza del fenomeno immissivo e la cd. adeguatezza psicolesiva dello stesso, avendo egli dato atto che il rumore duraturo è universalmente riconosciuto come “potenziale fattore psicostressante”.
pagina 29 di 34 Il ctu “ha delineato un danno biologico di natura psichica contenuto nei limiti superiori delle così dette micropermanenti, tenendo conto, nel processo valutativo di diversi aspetti: adeguatezza psicolesiva dell'evento, lunga durata dell'inquinamento acustico, stato clinico del soggetto, stato antecedente particolare vulnerabilità, documentazione clinica carente sotto il profilo psicologico-psichiatrico . Si deve altresì tener conto che il DA diagnosticato attiene una tipologia nosografica che si colloca al limite tra la semplice sofferenza psicologica e la psicopatologia lieve. Anche se previsto nelle varie edizioni del DSM tale diagnosi nosografica viene criticata in letteratura, da alcuni persino in modo perentorio. Ovviamente si e' valutata unicamente la forma morbosa (DA) riferibile all'evento di danno in oggetto”. Pers Rispetto all'indicato disturbo della personalità da parte della dott.ssa l ctu ha rilevato come “non vi sono prove documentali sanitarie che i tratti di personalità ossessiva oggi rilevabili, unitamente ad aspetti di dipendenza da figure genitoriali , abbiano assunto in passato valore di malattia strutturandosi in un vero e proprio DISTURBO DI PERSONALITA'”, precisando che “i tratti non comportano una pre-esistenza ma agiscono come fattore concausale nel determinismo del danno, anche se poi si attua la correzione utilizzando i coefficienti previsti in letteratura” (v. “Il danno psichico tabellato in misura del 15% per il DA cronico moderato, complicato è stato ridimensionato a
9-10%”). Il ctu, infine, ha ribadito la correttezza della propria stima del postumo permanente in quanto corrispondente ad accreditata letteratura, escludendo che a causa del protrarsi del fenomeno immissivo possa essere ascritto un coefficiente psicolesivo di 0,2 “previsto per i cambiamenti non volutamente penalizzanti del tipo di lavoro, degli orari, dell'abitazione…”.
Per le considerazioni esposte, aderendo alla valutazione operata dal dott. , avuto riguardo al Per_5 caso concreto, tenuto conto dell'entità della compromissione, nonché dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi (62 anni) e dell'entità dei postumi permanenti, in via equitativa è possibile liquidare, all'attualità, il danno non patrimoniale nella somma di complessivi euro 22.877,00.
Tenuto conto che l'attore ha scelto di individuare l'abitazione di via Giotto n. 24 come luogo non solo di riposo ed adibito all'attività domestica, ma anche quello di lavoro, sì che egli ivi ha svolto la sua attività lavorativa, di natura prevalentemente intellettuale e tale pertanto da richiedere concentrazione, che deve presumersi essere stata messa, quantomeno, a dura prova a causa delle immissioni rumorose e di vibrazione che si propagano all'interno dell'abitazione di via Giotto n. 24, si reputa di operare una pagina 30 di 34 maggiorazione prossima al 15% della sola componente dinamico relazionale del danno alla persona e di liquidare in favore dell'attore l'importo di euro 26.000,00.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attrice sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di
Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata secondo la variazione degli indici Istat per le famiglie di impiegati ed operai, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma oggi liquidata all'attualità, previa devalutazione alla data in cui si ha avuto riscontro della sussistenza di patologia psichica (16.5.2021) che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
Quanto al danno patrimoniale, possono essere riconosciute le spese sostenute dalla parte attrice nella misura di euro 654,80 e di euro 366,00 (v. doc. n. 20) per le relazioni tecniche di parte versate in atti, in quanto documentate e da ritenersi in nesso eziologico con la psicopatologia riportata all'esito dell'esposizione alla fonte rumorosa, oltre agli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data della documentazione - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Le spese documentate e riconducibili ai docc. nn. 14, 21 e 30 non possono essere invece oggetto di rimborso, non essendo stato confermato il nesso di causa tra il relativo esborso e la compromissione riportata a causa dell'esposizione alla fonte sonora e alle vibrazioni oggetto di doglianza.
Non risulta invece possibile aprire il file relativo al doc. n. 15 allegato alla citazione, ma ove corrispondente a quello allegato alla nota del 12.10.2022, esso non integra alcuna spesa sopportata dal danneggiato.
pagina 31 di 34 La parte attrice ha chiesto anche il risarcimento del danno patrimoniale da deprezzamento immobile ed Perso una valutazione in tal senso è stata demandata al ctu ing.
Il ctu ha comparato le “quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate riferite al primo semestre dell'anno 2023 per il Comune di zona semicentrale SEMPIONE, PAGANO, ” CP_2 Per_9 con quelle del sito immobiliare.it, notoriamente principale motore di ricerca per le compravendite immobiliari nella città di;
egli ha preso in considerazione che l'appartamento al piano rialzato CP_2 risulta accatastato in categoria A/1 ed il monolocale al primo piano in A/2 ha ritenuto di assegnare:
- un valore pari a “7.000 Eur/m2 che determina un controvalore calcolato sulla superficie lorda catastale” pari a euro 2.695.000,00;
- un valore pari a “6.000 Eur/m2 che determina un controvalore calcolato sulla superficie lorda catastale” pari a euro 156.000,00.
A fronte di tali valori stimati il ctu ha evidenziato come all'evidenza le immissioni di rumore e le vibrazioni oltre la soglia della normale tollerabilità limitino il pieno utilizzo e godimento dell'appartamento, richiamando pronunce in cui a fronte del mancato rispetto dei requisiti acustici passivi di cui al DPCM 05/12/1997 l'immobile ha subito una svalutazione “sino al 20%--30% del valore dell'immobile”.
Pertanto, tenuto conto da un lato che in specie non viene in rilievo l'isolamento acustico dell'immobile
(sì che non risulta applicabile il DPCM 05/12/1997), e, dall'altro lato, che la zona in cui è inserito l'immobile è una “zona di pregio semicentrale caratterizzata da valori immobiliari alti in cui storicamente i prezzi delle abitazioni sono sempre cresciuti nel tempo”, la “presenza di una stazione metropolitana nell'immediata adiacenza dell'immobile costituisce un elemento di valore”, il contesto acustico di fondo della zona risulta a causa traffico veicolare intenso molto rumoroso indipendentemente dalle immissioni di rumore e vibrazioni per cui è causa, egli ha proposto una diminuzione del disvalore nella misura pari al 10% del valore dell'immobile.
Le valutazioni operate dal ctu meritano piena condivisione, non solo in quanto muovono da una stima del valore immobiliare equilibrata e supportata dal richiamo a fonti del tutto attendibili, ma anche perché il ctu ha, rispetto alla stima del deprezzamento, operato un bilanciamento di contrapposte peculiarità dell'immobile effettivamente in specie rilevanti (tra cui il fatto che rumore derivante dal traffico intenso nella zona Pagano-WA-Buonarroti non possa che incidere sul disvalore proprio in pagina 32 di 34 ragione dell'esposizione alla fonte sonora derivate dal traffico dei convogli metropolitani), dovendo incidere in misura inferiore sul deprezzamento l'esposizione alla fonte sonora derivate dal traffico dei convogli metropolitani, trattandosi di una zona più esposta a fonti derivanti dal traffico veicolare, rispetto ad altre zone più residenziali e caratterizzate da minor flusso veicolare anche del trasporto pubblico locale di superficie.
Tenuto conto che il 10% di euro 2.695.000,00 e di euro 156.000,00 è pari ad euro 285.100,00, il danno patrimoniale va liquidato in detta misura.
Sulla somma, come sopra determinata, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data della valutazione dell'immobile e del suo deprezzamento operata dal ctu (data deposito della relazione tecnica d'ufficio), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici
I.S.T.A.T. dalla data del deposito della consulenza tecnica d'ufficio sull'importo devalutato a tale data e sino alla presente sentenza;
sull'importo i come determinato all'attualità, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Le parti convenute vanno pertanto condannate, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali patiti da come sopra liquidati. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si reputa di condannare le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore dell'attore, come liquidate in dispositivo.
I compensi si liquidano in dispositivo nei limiti della nota spese depositata nell'interesse dell'attore, ritenuta la stessa adeguata e congrua, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come successivamente aggiornati dal D.M. 147/2022, e, in particolare, in relazione al valore dell'accolto, nonché all'attività difensiva concretamente svolta e della difficoltà delle questioni trattate (valori medi pagina 33 di 34 per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ridotti del 50% per la fase di studio, istruttoria e decisoria).
In ragione del criterio della soccombenza, infine, le spese della ctu per i rilievi delle immissioni sonore e delle vibrazioni, nonché della CTU medico-legale, che come già liquidate in corso di causa, vengono definitivamente poste a carico delle parti convenute in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. accerta la responsabilità ex art. 2043 c.c. di e del per la carente CP_1 Controparte_2 manutenzione e vigilanza della linea metropolitana M1 per le ragioni di cui in parte motiva e il superamento della normale tollerabilità a causa del transito dei convogli della Metropolitana M1 di delle immissioni acustiche e delle vibrazioni percepite presso l'unità immobiliare, CP_2 sita in Via Giotto n. 24 , piano rialzato e primo, presso cui risiede CP_2 Parte_1
2. condanna e il , in solido tra loro, a risarcire in favore di CP_1 Controparte_2 [...]
i danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultimo patiti, che si liquidano Parte_1 rispettivamente in euro 286.120,80 ed in euro 26.000,00, oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva;
3. condanna e il , in solido tra loro, a rifondere in favore di CP_1 Controparte_2 [...] le spese di lite da quest'ultimo sostenute, che si liquidano in euro 14.598,00 per Parte_1 compensi ed in euro 545,00 per le spese, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad IVA – se dovuta – e c.p.a.;
4. pone definitivamente a carico delle parti convenute nella misura del 50% ciascuna le spese delle due consulenze disposte in corso di causa, come ivi liquidate.
Milano, 28.9.2025 Il Giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 34 di 34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30850/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 BIGLIERI FEDERICA e dall'avv. SOLE PAOLA RITA ( ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. FERRARI VALENTINA e CP_1 P.IVA_1 dall'avv. GRAZIANI SARA ( ) ed elettivamente domiciliato giusta procura in C.F._3 atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. MANDARANO Controparte_2 P.IVA_2 ANTONELLO, dall'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO ( ), nonché dall'avv. C.F._4 BARTOLOMEO ANGELA ( ed elettivamente domiciliato giusta procura in C.F._5 atti,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Giudicante contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso anche in punto di competenza del Tribunale adito nonché di sussistenza dei presupposti per procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 331, 4 comma c.p.p. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accertare e dichiarare la responsabilità degli odierni convenuti per i titoli di cui ai §§ 14 e 18 dell'atto di citazione e per l'effetto CONDANNARE in solido o ciascuno per la propria competenza gli odierni convenuti al pagina 1 di 34 risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal Dottor A) sia a titolo non
Parte_1 patrimoniale, quantificati dall'odierno attore nella complessiva somma di euro 318.077,00 così determinata (cfr. § 24 atto di citazione): 1) euro 181.758,00 a titolo di danno biologico (dinamico / relazionale); 2) euro 136.319,00 a titolo di interiore sofferenza morale patita dal Dottor
Parte_1 (cfr. §§ 20 e 21 dell'atto di citazione). O in quella diversa che verrà ritenuta dall'Imm.mo Giudicante tenendo conto delle espletate Consulenze Tecniche d'Ufficio. B) Sia a titolo strettamente patrimoniale, allo stato quantificati e documentati in euro 10.796,13. Ferma e impregiudicata l'insindacabile valutazione e rideterminazione equitativa delle suddette voci di danno, valutazione che si insiste tenga conto sia della tutela costituzionale in punto di danno alla salute (cfr § 21 atto di citazione) sia del criterio di deprezzamento del valore d'uso dell'abitazione dell'odierno attore indicato sin dalla citazione (cfr § 23 atto di citazione, nonché § 6 e nota 2 della prima memoria ex art. 183 6 co. Cpc), Perso deprezzamento che appare sottostimato nella percentuale proposta dal Ctu he dunque si chiede venga rivista in aumento a fronte di rumori molesti - tutti ampiamente fuori soglia - costantemente ripetuti più di 400 volte ogni singolo giorno della settimana. In via istruttoria: Terminati gli accertamenti delle Consulenze Tecniche d'Ufficio, laddove il Giudice ritenesse ancora necessario, si ripropongono per l'accoglimento i seguenti capitoli: 1) Vero che a partire dal 2010 al 2017 ho frequentato ogni giorno (domenica esclusa) sia in fascia mattutina che pomeridiana la casa del Dott. in qualità di domestica. 2) Vero che attualmente frequento mensilmente l'abitazione
Parte_1 del Dott. per occuparmi delle pulizie. 3) Vero che in occasione della mia presenza
Parte_1 lavorativa nell'appartamento del Dott. (di cui ai predetti capitoli nn.1 e 2)
Parte_1 avvertivo il passaggio della metropolitana;
vero che ogni predetto passaggio provocava vibrazioni degli arredi e rumore ostacolante la comunicazione. 4) Vero che a partire dagli anni 2014 - 2015 frequento l'abitazione studio del Dott. per ragioni professionali (svolgimento
Parte_1 riunioni peritali) e di confidenza. 5) Vero che in occasione della mia presenza nell'appartamento del Dott. (di cui al predetto capitolo n. 4) avvertivo e avverto il passaggio della
Parte_1 metropolitana;
vero che ogni predetto passaggio provocava e provoca vibrazioni degli arredi, ostacolava e ostacola la concentrazione;
vero che negli ultimi 8 anni il Dott. mi
Parte_1 confidava il suo grado di disperazione per i rumori/vibrazioni della metropolitana e che al mio consiglio di trasferirsi altrove mi riferiva di nutrire remore nell'abbandonare, per l'assistenza e compagnia quotidiana, la madre (poi deceduta) e il padre (oggi novantasettenne). 6) Vero che frequento da sempre l'abitazione di mio zio, Dott. sia per lo svago che per fornirgli
Parte_1 assistenza informatica;
7) Vero che in tutte le occasioni in cui frequento la casa del Dott.
[...] avverto il passaggio della metropolitana;
vero che ogni predetto passaggio provoca Parte_1 vibrazioni degli arredi e ostacola la comunicazione/ concentrazione. 8) Vero che nel febbraio 2021 mi sono occupato su incarico del di installare presso l'abitazione del Dott. Controparte_2 [...] i sensori da usare per le rilevazioni vibrazionali. 9) Vero che nelle occasioni di cui al Parte_1 precedente capitolo 8) ho dichiarato al Dott. “è come avere la metropolitana che Parte_1 passa in salotto”. 10) Vero che in data 14.12.2005 mi sono recato presso l'abitazione del Dott.
[...]
insieme al mio collaboratore Ing. , per effettuare le rilevazioni tecniche Parte_1 Persona_2 contenute nella perizia pro veritate da me stesa in data 23.12.2005 e prodotta nel presente giudizio come doc. 2 di parte attrice. 11) Vero che la conclusione delle rilevazioni tecniche da me effettuate è stata che “le immissioni di rumore e vibrazioni causate all'interno dell'appartamento sito in via Giotto 24 , causate dal transito dei convogli della linea 1 metropolitana milanese, risultano in CP_2 eccedenza rispetto a quanto consentito dall'art. 844 codice civile” (cfr. pag. 14 doc. 2 di parte attrice). pagina 2 di 34 12) Vero che durante le mie lezioni di acustica ambientale presso l'Università di Parma ho utilizzato le rilevazioni contenute nel doc. 2 di parte attrice quale caso concreto di superamento della tollerabilità prevista dalla normativa di legge;
vero che nel mio personale sito web (http://www.angelofarina.it/Public/Brugnatelli/) mostro a titolo esemplificativo, il “caso” di Via Giotto 24. 13) Vero che in data 29.11.2019 mi sono recato presso l'abitazione del Dott. Parte_1 per effettuare le rilevazioni tecniche contenute della perizia pro veritate da me stesa in data 11.2.2020 e prodotta nel presente giudizio come doc. 3 di parte attrice. 14) Vero che la conclusione delle rilevazioni tecniche da me effettuate in data 29.11.2019, di cui al precedente capitolo n.13, è stata che
“nell'appartamento del Dottor le immissioni del rumore prodotto dal transito dei Parte_1 treni MM superano, di oltre 20 dB, il rumore di fondo contro i 3 dB del limite massimo della normale tollerabilità di giurisprudenza dell'art. 844 codice civile”(cfr. pag.17 doc. 3 di parte attrice). 15) Vero che in caso di accertamento tecnico d'ufficio “le misurazioni fonovibrometriche nell'appartamento del Dottor devono essere effettuate acquisendo le seguenti informazioni per il transito Parte_1 di ogni treno:
1. le irregolarità della superficie delle rotaie sia di binario che di scambi e incroci, sia in senso longitudinale che in senso trasversale, con misurazioni effettuate secondo le norme tecniche UNI EN 13231-3; 2. quale sia il binario del transito del treno: se nella tratta Pagano-Buonarroti o nella Pagano-WA e in quale direzione;
3. la velocità di transito nella sezione corrispondente all'appartamento del Dottor 4. la decelerazione o l'accelerazione del treno nella stessa Parte_1 direzione;
5. il carico per asse, cioè il numero di passeggeri del treno in transito nella stessa sezione” (cfr. pag.17 doc. 3 di parte attrice). 16) Vero che i dati e le rilevazioni contenuti nel doc. 24 di parte attrice che mi si rammostra documentano un superamento dei limiti di riferimento previsti dalla normativa UNI96142017 sia prima che dopo intervento di molatura. Si indicano come testi sui predetti capitoli i Signori: residente in [...]; residente Testimone_1 CP_2 Testimone_2 in Via Broletto 41; Ing. domiciliato presso MM S.p.a.; CP_2 Testimone_3 Testimone_4 domiciliato in via Dei Ciclamini n.2; domiciliato presso Università degli Studi CP_2 Testimone_5 di Parma;
residente in [...]; residente in [...]
via Mantegna n.
4. In ipotesi di accoglimento di capitoli di prova avversari, si chiede sin da CP_2 ora di essere ammessi a prova contraria con i testi sopra indicati. Ribadita altresì l'istanza di esibizione nei confronti del di tutti i dati vibrazionali registrati per quarantotto ore Controparte_2 il 02 e il 10 febbraio 2021, elementi sin qui necessariamente prodotti in mero stralcio (non essendovi altro attualmente a disposizione del dr. per via delle resistenze del come doc. 24 Parte_1 CP_2 dall'attore (“Misurazione e analisi delle vibrazioni generate dai transiti della Linea 1 della Perso Metropolitana”). Rinnovata al CTU Ing. stanza di messa a disposizione dell'Ill.mo Giudicante sia delle Note preliminari inviate a tutti dal CTP attoreo Ing. alla fine di dicembre 2023 ("Analisi Per_3 dati vibrometrici e fonometrici forniti dall'ausiliario del CTU" - dimostrando le stesse che i passaggi molesti del metro si verificano anche nel cuore della notte quando non vi è più servizio passeggeri), sia della email con istanze attoree dell' 8 ottobre 2023 [nella quale ai punti a), b), c), d) sono lamentate carenze di dati essenziali ai fini della Consulenza d'Ufficio];tali documenti non risultano ad oggi depositati nel fascicolo telematico, nemmeno come allegati alla Relazione d'Ufficio, nonostante siano stati regolarmente prodotti dalla Parte nel contraddittorio tecnico e sollecitati allo stesso Consulente d'Ufficio. In ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge Con vittoria di spese e competenze di lite”
Per il convenuto CP_1
pagina 3 di 34 “In via preliminare: accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni azionato dal sig. per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2947 Parte_1 c.c., rigettando per l'effetto la domanda. Nel merito: respingere ogni richiesta ex adverso formulata Cont nei confronti di , in quanto infondata in fatto e in diritto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa. In via istruttoria, si chiede: ➢ Ammettersi, occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio, prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che nell'anno 2017, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono state eseguite n. 51 ispezioni visive, come da doc. 8 che si rammostra;
2) Vero che nell'anno 2018, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono state eseguite n. 48 ispezioni visive, come da doc. 8 che si rammostra;
3) Vero che nell'anno 2019, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono state eseguite n. 36 ispezioni visive, come da doc. 8 che si rammostra;
4) Vero che nell'anno 2020, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono state eseguite n. 41 ispezioni visive, come da doc. 8 che si rammostra;
5) Vero che nell'anno 2021, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono state eseguite n. 52 ispezioni visive, come da doc. 8 che si rammostra;
6) Vero che nell'anno 2022, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono state eseguite n. 49 ispezioni visive, come da doc. 8 che si rammostra;
7) Vero che tra il 2017 e il 2022 sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono state eseguite n. 277 ispezioni visive, come da doc. 8 che si rammostra;
8) Vero che nell'anno 2017, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono stati eseguiti n. 3 rilievi diagnostici di geometria sia del binario pari, curva DX che del binario dispari, curva SX e n. 3 rilievi diagnostici di usura sia del binario pari, curva DX, che del binario dispari, curva SX, come da doc. 11 che si rammostra;
9) Vero che nell'anno 2018, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono stati eseguiti n. 3 rilievi diagnostici di geometria sia del binario pari, curva DX che del binario dispari, curva SX e n. 3 rilievi diagnostici di usura sia del binario pari, curva DX che del binario dispari, curva SX, come da doc. 11 che si rammostra;
10) Vero che nell'anno 2019, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono stati eseguiti n. 4 rilievi diagnostici di geometria sia del binario pari, curva DX che del binario dispari, curva SX e n. 4 rilievi diagnostici di usura sia del binario pari, curva DX che del binario dispari, curva SX, come da doc. 11 che si rammostra;
11) Vero che nell'anno 2020, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono stati eseguiti n. 3 rilievi diagnostici di geometria sia del binario pari, curva DX che del binario dispari, curva SX e n. 3 rilievi diagnostici di usura sia del binario pari, curva DX che del binario dispari, curva SX, come da doc. 11 che si rammostra;
12) Vero che nell'anno 2021, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono stati eseguiti n. 4 rilievi diagnostici di geometria sia del binario pari, curva DX che del binario dispari, curva SX e n. 4 rilievi diagnostici di usura sia del binario pari, curva DX che del binario dispari, curva SX, come da doc. 11 che si rammostra;
13) Vero che nell'anno 2022, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono stati eseguiti n. 5 rilievi diagnostici di geometria sia del binario pari, curva DX che del binario dispari, curva SX e n. 5 rilievi diagnostici di usura sia del binario pari, curva DX che del binario dispari, curva SX, come da doc. 11 che si rammostra;
14) Vero che tra il 2017 e il 2022, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono stati eseguiti n. 22 rilievi diagnostici di geometria sia del binario pari, curva DX che del binario dispari, curva SX e n. 22 rilievi diagnostici di usura sia del binario pari, curva DX che del binario dispari, curva SX, come da doc. 11 che si rammostra 15) Vero che nell'anno 2017, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono stati eseguiti n. 4 interventi di molatura del binario pari, curva DX e n. 4 interventi di molatura del binario dispari, curva SX, come da doc. 14 che si rammostra;
16) Vero che nell'anno 2018, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono stati eseguiti n. 7 interventi di molatura del binario pari, curva DX e n. 6 interventi di molatura del binario dispari,
pagina 4 di 34 curva SX, come da doc. 14 che si rammostra;
17) Vero che nell'anno 2019, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono stati eseguiti n. 9 interventi di molatura del binario pari, curva DX e n. 9 interventi di molatura del binario dispari, curva SX, come da doc. 14 che si rammostra;
18) Vero che nell'anno 2020, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono stati eseguiti n. 12 interventi di molatura del binario pari, curva DX e n. 12 interventi di molatura del binario dispari, curva SX, come da doc. 14 che si rammostra;
19) Vero che nell'anno 2021, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono stati eseguiti n. 13 interventi di molatura del binario pari, curva DX e n. 13 interventi di molatura del binario dispari, curva SX, come da doc. 14 che si rammostra;
20) Vero che nell'anno 2022, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono stati eseguiti n. 4 interventi di molatura del binario pari, curva DX e n. 10 interventi di molatura del binario dispari, curva SX, come da doc. 14 che si rammostra;
21) Vero che dall'anno 2017 all'anno 2022, sui binari della tratta Pagano/Buonarroti sono stati eseguiti n. 49 interventi di molatura del binario pari, curva DX e n. 54 interventi di molatura del binario dispari, curva SX, come da doc. 14 che si rammostra;
22) Vero che a partire dall'anno 2017, per la molatura dei binari, anche per la tratta Pagano/Buonarroti, ATM si avvale del treno molatore Mecno MS16S, come da doc. 22 e 23 che si rammostra;
23) Vero che la molatura dei binari della tratta Pagano/Buonarroti viene eseguita in conformità alla direttiva UNI EN 13231-3, con Cont molature in classe 1, come da docc. 16, 22 e 23 che si rammostrano;
24) Vero che , nell'anno 2016, ha commissionato il rinnovamento dei sistemi di misurazione della macchina diagnostica Plasser & Theurer EM60, installando nuovi sistemi di track geometry, rail profile e rail corrugation forniti dalla MerMec, come da doc. 25 che si rammostra;
25) Vero che la macchina diagnostica Plasser & Theurer EM60, implementata come sopra, viene impiegata anche per la diagnostica dei binari della tratta Pagano/Buonarroti; 26) Vero che nel marzo del 2022 lungo la sola curva R=170m della tratta Pagano/Buonarroti, ATM ha sostituito i binari esistenti con binari duri 400HT, come da docc. 17 e 19 che si rammostrano;
27) Vero che nell'anno 2019, le ruote dei treni in transito lungo la tratta Pagano/Buonarroti sono state sottoposte a complessive 1568 torniture, come da doc. 31 che si rammostra;
28) Vero che nell'anno 2020, le ruote dei treni in transito lungo la tratta Pagano/Buonarroti sono state sottoposte a complessive 1400 torniture, come da doc. 31 che si rammostra;
29) Vero che nell'anno 2021, le ruote dei treni in transito lungo la tratta Pagano/Buonarroti sono state sottoposte a complessive 2416 torniture, come da doc. 31 che si rammostra;
30) Vero che nell'anno 2022, le ruote dei treni in transito lungo la tratta Pagano/Buonarroti sono state sottoposte a complessive 2072 torniture, come da doc. 31 che si rammostra;
31) Vero che sulla linea M1 sono installate delle centraline per il controllo dei carrelli e dello stato d'usura delle ruote dei convogli metropolitani, come da doc. 32 che si rammostra;
32) Vero che le centraline di cui al precedente capitolo, consentono di individuare eventuali problematiche alle ruote dei treni metropolitani, potendo così segnalare l'anomalia al deposito di appartenenza del treno affinché provveda alla relativa tornitura;
33) Vero che a decorrere dal 2022 è entrata in attività una stazione sperimentale realizzata in collaborazione con il Politecnico di in grado di individuare CP_2 le accelerazioni trasmesse a terra dai treni nei range di frequenza ove maggiormente né la galleria né il terreno riescono ad attenuarle. Si indicano a testi: - Ing. , domiciliato c/o Testimone_8 in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 61; - Ing. , domiciliato c/o CP_1 Testimone_9 in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 61; ➢ ammettersi la qui convenuta a prova contraria CP_1 sui capitoli avversari eventualmente articolati ed ammessi con i testi ivi indicati;
➢ riconvocare il CTU, ing. affinché dia chiarimenti sui quesiti posti dalla difesa ATM all'udienza del Persona_4
pagina 5 di 34 10.04.2024 e non ammessi dal Giudice e a quelli formulati e/o riformulati (di seguito quesiti da 7 a 10) dal Giudice nel proprio provvedimento di pari data (n. cronol. 2545/2024), in quanto, per questi ultimi, le risposte fornite dal consulente sono state elusive e non esaustive. In particolare, si chiede che il ctu: 1) spieghi le ragioni per le quali le planimetrie sono diverse tra relazione finale e bozza, tenendo presente che la planimetria della relazione finale dimostra l'esecuzione di interventi strutturali presso l'appartamento attoreo al primo piano, ed esponga le analisi svolte per verificare che tali modifiche non possa aver influito sulla risposta dinamica vibro acustica della struttura;
2) chiarisca quale sia la percentuale di transiti in orario diurno che registrano superi di vibrazioni della soglia generica UNI del 90 e quale sia la percentuale di transiti che registrano superi della soglia in ambito ferroviario della norma UNI del 90; 3) dica per quanto tempo il rumore misurato nel soggiorno al piano rialzato ecceda la soglia dei 3 db e quale sia in termini percentuali la quota parte registrata durante i transiti ferroviari;
definisca gli altri eventi non imputabili al transito metropolitano che superano la soglia dei 3 db e che fanno parte della condizione dei luoghi e che fanno parte dell'entità del superamento;
evidenzi il ctu le differenze registrate durante i transiti e il rumore residuo, confrontando i valori di LAF max nei due casi;
4) chiarisca quali siano le differenze in termini assoluti tra rumore registrato nei due piani, confrontando il rumore immesso nella camera al piano primo con quello residuo al piano rialzato;
5) spieghi le valutazioni eseguite per giustificare i risultati ottenuti che mostrino che al piano primo, ove la vibrazione è risultata non significativa, il rumore immesso superi il valore dei 3db con valori differenziali allineati a quelli del soggiorno;
6) dica il ctu quali accertamenti oggettivi ha effettuato per sostenere che la causa del disturbo vibro acustico nell'appartamento attoreo sia esclusivamente da ricercare nella gestione della metropolitana. 7) indichi specificamente con riferimento ai dati riportati alla tabella di cui a pagina n. 47 della relazione tecnica depositata il valore del rumore di fondo, avendo cura di indicarlo anche graficamente nelle tavole di cui all'allegato n. 7 alla relazione tecnica;
8) abbia cura di precisare come sia stato rilevato e come sia determinato il valore relativo al cd. rumore di fondo e pertanto se sia stato possibile isolare ed escludere la sola fonte rumorosa derivante dal transito dei treni della metropolitana M1; 9) chiarisca se con riferimento alla tavola richiamata al punto a) che precede, ad esempio con riferimento ai dati di cui alla prima tabella, prima riga (rilevazione a piano rialzato dalle ore 16:00 del 19.6.2023 a finestre chiuse), si debba, o meno, intendere che per tutti e 29 i transiti dei treni della metropolitana oggetto di rilevazione sia stato registrato il superamento del valore di 3 db e pertanto se la differenza tra il rumore registrato al transito della metropolitana e il valore del rumore di fondo (senza la fonte sonora in contestazione) sia compreso tra un minimo di 11 db e un massimo di 28,5 db;
10) dica se in specie, in luogo del valore L95, tenuto conto del tipo di evento sonoro marcatamente variabile, sia opportuno utilizzare come parametro di raffronto il valore LAeQ e, in caso affermativo, riporti i dati significativi di raffronto con riferimento alle immissioni acustiche al piano rialzato e al primo piano dell'immobile per cui è causa, di giorno e di notte esclusivamente a finestre chiuse”
Per il Comune di CP_2
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, In via preliminare: accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni azionato dal sig. per Parte_1 decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., e per l'effetto rigettare la domanda. Nel merito: respingere ogni richiesta ex adverso formulata nei confronti del , in quanto Controparte_2
pagina 6 di 34 infondata in fatto e in diritto per le ragioni svolte. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di . In via CP_2 subordinata: in caso di accoglimento parziale delle domande ex adverso formulate, porre proporzionalmente a carico di tutte le parti le spese del giudizio, ivi comprese quelle delle CTU. Si chiede che le comunicazioni riguardanti la presente causa vengano inviate al numero di fax
0288453610 oppure all'indirizzo di posta certificata: Email_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il al fine di farne accertare la responsabilità Controparte_3 ex artt. 2043 c.c. o 2051 c.c. per i rumori e le vibrazioni continuamente percepite dalla sua abitazione, sita in , Via Giotto n. a causa del transito delle vetture della metropolitana linea 1 e ottenere la CP_2 condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti.
L'attore a fondamento della pretesa ha dedotto:
▪ di essere perito grafologo, consulente di diversi uffici giudiziari siti sul territorio nazionale, e di risiedere, anche per necessità familiari di supporto agli anziani genitori, ed aver concentrato la sua attività lavorativa presso la sua abitazione, sita al piano terra e primo piano di via Giotto n.
24 ( ); CP_2
▪ che a partire dagli anni 1999-2000 la situazione è progressivamente “precipitata” ed “i rumori e le vibrazioni conseguenti ad ogni transito metropolitano si sono fatti da modesti a sempre più insistenti e invasivi”;
▪ che il continuo transito delle vetture dalle ore 5,30 alle ore 1,30 del giorno successivo, tutti i giorni dell'anno, compresi i giorni festivi, comporta la percezione presso la sua abitazione di pagina 7 di 34 rumori molesti e vibrazioni del tutto intollerabili, tali da pregiudicare non solo il riposo, ma anche la salute e la possibilità di concentrazione per l'esecuzione dell'attività;
▪ che tutti i consulenti di parte da lui incaricati hanno riscontrato il superamento della normale tollerabilità dei rumori percepiti nella sua abitazione, ma ciononostante le richieste inoltrate in via stragiudiziale alle parti convenute sono rimaste inascoltate;
▪ che infatti “la negata possibilità di trovare riposo nella sua abitazione, l'impossibilità di riservarsi la concentrazione necessaria ad assolvere i suoi incarichi lavorativi, l'angoscia connessa alla consapevolezza che ogni giorno il suo calvario si sarebbe ripetuto e il lento maturare di un senso di impotenza rispetto alla sua condizione tormentavano il Dottor il quale, oltre alla sempre più lacerante disperazione e sofferenza emotiva, Parte_1 cominciava ad avvertire anche allarmanti segnali fisici”;
▪ che il 3.7.2014 presso l'Ospedale Sacco di è stata confermata la diagnosi di fibromialgia CP_2
e che, “oltre alla prescrizione dei necessari trattamenti, veniva raccomandato al Dottor di assicurarsi un contesto di vita quotidiana quanto più possibile lontano da fonti Parte_1 di stress e idoneo a riservargli sistematici e qualitativamente validi momenti di riposo. Fattori importanti per sviluppare la patologia in parola, infatti, sono stress e un sonno non buono, non ristoratore, scadente per qualità o quantità”;
▪ che dopo la diagnosi di fibromialgia si aggiungeva quella di piastrinopenia di origine non medicalmente acclarata, nonché si manifestavano acufeni ed acute nevralgie alle orecchie divenute ormai sensibilissime e dolenti per effetto del continuo uso (notte e giorno) di tappi per attutire il rumore (cfr. doc. 15);
▪ che si palesavano “altresì inattesi fenomeni ossessivi compulsivi, alternati a momenti di totale sconforto e senso di deprimente autocolpevolizzazione facendosi sempre più pressante la percezione di aver in qualche modo permesso che il supplizio subìto si fosse verificato. In sostanza la vita del Dottor tra dolori fisici via via accresciuti e debordanti, Parte_1 nell'alternanza di stati di depressione, cupa ansia, privazione del sonno, paura e disperazione,
è letteralmente implosa, con gravi criticità anche sul fronte lavorativo già solo considerato che, per recuperare le ore diurne rovinate e rese impossibili dai frastuoni generati dal transito pagina 8 di 34 della metropolitana, il Dottor si vedeva costretto ad “approfittare” delle poche ore Parte_1 di tranquillità concesse nel cuore della notte dalla metro (tre le ore 1.30 e 5.30)”;
▪ che in conseguenza della continua esposizione a rumori e vibrazioni intollerabili si è instaurato nel Dottor un disturbo affettivo evoluto in un grave “Disturbo depressivo maggiore Parte_1 cronico, con episodio ricorrente grave”, “connotato da spunti autolesionistici e compromissione dei rapporti socio lavorativi, con associati aspetti ossessivi di controllo paralizzanti e componenti somatiche assai invalidanti e collegate in maniera allarmante alla condizione di stress … (fibromialgia, piastrinopenia, acufeni, dolore cronico diffuso ad articolazioni, tendini e muscoli, ipersensibilità ai padiglioni auricolari in conseguenza dell'uso di dispositivi per la riduzione del rumore)”;
▪ che la responsabilità dei danni arrecati al Dottor è ascrivibile tanto al Parte_1 CP_2
quanto ad ai sensi e per gli effetti sia dell'art. 2043 c.c. sia dell'art. 2051
[...] CP_1
c.c., in quanto sotto il primo profilo “la linea metropolitana milanese, quantomeno nelle tratte interessate dalla vicenda controversa, genera rumori e vibrazioni intollerabili … [che] sono conseguenza di una riduzione della manutenzione delle rotaie in termini di molatura e riprofilatura e dipendono fortemente “dalla velocità di accelerazione del treno in corrispondenza dell'edificio in esame” (cfr. pagina 17 Relazione qui prodotta Tes_6
Contr come doc.3), la manutenzione della linea metropolitana compete ad (cfr. supra § 9, nonché doc.6), che agisce su incarico conferito dal , nella sua qualità di Controparte_2 proprietario dell'infrastruttura;
▪ che “tanto il quanto ciascuno nelle proprie competenze, in Controparte_2 CP_1 aperta violazione della norma primaria del neminem laedere, delle regole di diligenza e correttezza imposte dal principio costituzionale ex art. 2 e dal dovere di comportarsi secondo correttezza ex art. 1175 c.c., hanno omesso di dedicare il dovuto impegno, diligenza e professionalità alle richieste di aiuto ed intervento formulate dal Dottor Parte_1 evidentemente sminuendone l'importanza e svalorizzando il valore umano della questione” e l'inadempimento ha fatto e fa sì che la situazione denunciata prosegua ““indisturbata”, infliggendo quotidiano tormento all'odierno Attore”;
▪ che egli ha diritto al risarcimento:
pagina 9 di 34 1) del danno alla persona, da liquidarsi nella misura di euro 181.758,00 a titolo di danno dinamico/relazionale, strettamente inteso e calcolato, in ossequio alle Tabelle Milanesi di riferimento anno 2021, in base alla percentuale (45%) quantificata all'esito dell'accertamento peritale;
2) euro 136.319,00 a titolo di interiore sofferenza morale patita, in ragione dello stato di disperazione, impotenza e deprivazione;
3) del danno patrimoniale integrato dai i costi sostenuti per l'effettuazione delle perizie tecniche nel suo appartamento (pari ad euro 7.823,00, v. doc. 19), per gli accertamenti peritali sulla sua persona (euro 1020,80 v. doc. 20), per i trattamenti medici tentati quantomeno per lenire le sue sofferenze (v. a campione le contabili delle spese mediche sostenute tra il 2021 e parte del 2022 per complessivi euro 1.952,33, cfr. doc. 21);
4) del danno patrimoniale da deprezzamento del valore dell'immobile per presenza dei rumori e delle vibrazioni del transito metropolitano, a causa del quale il realizzo (euro
1.600.000,00) non può che subire un deprezzato di euro 320.000 pari al 20% del valore
(cfr. per tutti atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta in data 27.11.2022 si è costituita in giudizio
(per brevità , eccependo l'intervenuta prescrizione del Controparte_4 CP_1 diritto fatto valere dall'attore e l'infondatezza della pretesa avversaria nell'an e nel quantum, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Sotto il primo profilo ha dedotto che, avendo l'attore proposto domanda risarcitoria ex artt. CP_1
2043 e 2051 c.c., come tale soggetta al termine di prescrizione previsto dal primo comma dell'art. 2947
c.c., il termine quinquennale è decorso, dovendo il dies a quo indentificarsi nel momento in cui il danneggiato ha avuto contezza della lamentata malattia e della sua derivazione causale dall'asserita condotta illecita di un terzo: ovvero quando ha avuto contezza di essere affetto da “sindrome fibromialgica primaria” nel 2004, oppure dopo i rilievi e la valutazione operata dal suo tecnico Contr acustico di parte nel 2005, o ancora quando ha indirizzato ad la prima missiva di contestazione in data 28.2.2006.
Sotto il secondo profilo la convenuta ha allegato:
pagina 10 di 34 Contr
- che è una società per azioni con unico socio il “nata in [...] come Controparte_2
Cont azienda speciale del , è stata trasformata in società per azioni con la Controparte_2 delibera del Consiglio Comunale n. 127 del 20.11.2000”;
- che la gestione del Trasporto Pubblico Locale, a decorrere dall'anno 2001, è normata e disciplinata da una serie di contratti c.d. “Contratti di Servizio”, succedutisi nel tempo, stipulati tra il ed e, “in forza di detti contratti, il Controparte_2 CP_1 Controparte_2 quale esclusivo proprietario delle infrastrutture di rete (nel caso che ci occupa la rete Cont metropolitana) ha concesso l'utilizzo delle stesse ad quale gestore del Trasporto Pubblico
Locale, con una serie di obblighi e doveri contrattualizzati, al di fuori dei quali nulla può esserle rimproverato”;
- che il fenomeno delle propagazioni di rumori e vibrazioni prodotte dal transitare della metropolitana “è un fenomeno complesso, ma del tutto contenuto in considerazione della lievissima percentuale di soggetti reclamanti rispetto a quelli gravitanti sulla linea metropolitana .. [ed] è generato da una serie di elementi, tra cui il contatto tra ruote e rotaie e può derivare, tra le altre cose, dalle irregolarità delle superfici di entrambe. Irregolarità che si incrementano con l'attrito e l'usura. I rumori e le vibrazioni si possono trasmettere attraverso il binario, la sua sottostruttura, le pareti delle gallerie, il terreno e così via, sino ad interessare, in casi limite, le fondazioni ed i muri degli edifici sovrastanti. A parità di rumore/vibrazione indotta dal contatto ruota/rotaie, ci sono circostanze che attenuano il fenomeno ed altre invece che lo amplificano per effetto di risonanze meccaniche. Si intuisce quindi come a parità di
“disturbo indotto”, le caratteristiche e lo stato dei luoghi possono esaltarlo oppure attenuarlo, in quest'ultimo caso rendendolo eventualmente non percepibile al di fuori dell'impianto”;
- che “la propagazione e l'intensità con cui rumori e vibrazioni vengono percepiti dipendono da fattori non sempre correlati all'interazione ruota/binario, sfuggendo pertanto al potere Cont d'intervento di , la quale in qualità di gestore ha il solo compito di manutenere ruote e binari in efficienza. Cause e/o concause del fenomeno acustico/vibrazionale possono essere: - le caratteristiche strutturali dell'infrastruttura, nonché il suo fisiologico invecchiamento;
- la natura del sottosuolo circostante i tunnel metropolitani, la presenza di falde acquifere, nonché le modifiche operate negli anni al sottosuolo stesso, spesso utilizzato per la realizzazione di pagina 11 di 34 condotti asserviti a nuovi sottoservizi urbani di natura pubblica e/o privata;
- le caratteristiche proprie degli edifici adiacenti ai tunnel metropolitani, delle loro fondamenta, nonché le modifiche e le ristrutturazioni che negli anni possono aver interessato i medesimi e le relative unità immobiliari che potrebbero aver reso la struttura più sensibile al fenomeno vibrazionale e maggiormente idonea alla sua conduzione/propagazione”;
- che in forza del principio dell'onere probatorio espresso dall'art. 2697 c.c., il sig. Parte_1 dovrà dimostrare le cause del fenomeno lamentato, l'asserito superamento dei limiti della normale tollerabilità ed il nesso eziologico tra le lesioni lamentate e l'asserito fenomeno dannoso;
- che obblighi manutentivi rilevanti per il caso di specie in capo ad riguardano i binari CP_1
e le ruote (v. “A nuovo, le superfici di binari e ruote sono “lisce”, ma al crescere del loro consumo, dovuto al movimento dei treni, esse diventano “scabre”. Le attività manutentive di cui si occupa ATM sono volte a conservare la “liscezza” originaria delle superfici di binari e ruote. In particolare, così come normato e contrattualizzato, si occupa: - della manutenzione dei binari (di esclusiva proprietà del;
- della manutenzione delle ruote dei convogli”); CP_2
- che “in tutte e quattro le relazioni l'attribuzione di un picco asseritamente disturbante al passaggio del treno metropolitano non è stato frutto di un accertamento oggettivo e rigoroso.
Nessuno dei tecnici incaricati dal sig. ha dato atto di sopralluoghi simultanei Parte_1 nell'abitazione di quest'ultimo e nelle stazioni metropolitane prossime all'immobile di Via
Giotto n. 24, ovvero dell'uso di tabelle orarie sulla base delle quali individuare il momento del passaggio del convoglio metropolitano. L'individuazione dell'origine dei fenomeni audio/vibrazionali è stata interamente demandata ad una presunzione dogmatica: “le immissioni denunciate dal sig. sono determinate dal transitare della Parte_1 metropolitana”;
- che le rilevazioni tecniche in atti nulla ci dicono sull'origine del rumore e delle vibrazioni, limitandosi a rilevare la loro intensità;
- che non è corretta la metodologia adoperata tanto più nel caso di specie, “dove l'ambiente oggetto delle rilevazioni in commento è soggetto ad una molteplicità di sorgenti disturbanti, così come emerge chiaramente dalle relazioni della e del dott. nei cui Parte_2 Tes_6
pagina 12 di 34 elaborati si dà atto della presenza di diverse sorgenti in grado di superare la supposta soglia della tollerabilità (vedasi rispettivamente pag. 12 del doc. n. 4 fascicolo di controparte e pagg.
10 e 11 del doc. n. 3 fascicolo di controparte)”;
- che la molteplicità di sorgenti evidenzia come l'immobile in cui vive e lavora il sig. Parte_1
è soggetto a classificazione acustica come “aree di tipo misto” (doc. 6), come zona ai vertici tra quelle soggette a consistenti immissioni sonore, preceduta solo dalle zone in classe IV – “aree di intensa attività umana” (cfr. per tutti comparsa di risposta).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta in data 28.12.2022 si è costituito in giudizio anche il , contestando le pretese attoree nell'an e nel quantum e chiedendone il rigetto in Controparte_2 quanto infondate.
Il convenuto in particolare: CP_2
- ha dedotto che in considerazione delle segnalazioni che pervengono sia al di , CP_2 CP_2
Contr sia ad e MM, riguardo a fenomeni di vibrazioni avvertite al passaggio dei treni della metro “è stato costituito un tavolo tecnico che vede la partecipazione, oltre che dell'Amministrazione comunale, di in veste di gestore del trasporto pubblico locale CP_1
e di MM S.p.A., in veste di soggetto che ha progettato e realizzato le linee metropolitane” e “le verifiche svolte nell'ambito del Tavolo tecnico non hanno peraltro consentito di appurare che in tali casi vi sia un collegamento tra la propagazione delle vibrazioni e il transito dei convogli della metropolitana, in quanto le rilevazioni condotte hanno portato ad ipotizzare che il transito in questione rappresenti unicamente l'occasione, ma non la causa della propagazione di vibrazioni che è, invece, da ricercare nelle modalità e nei percorsi con i quali le vibrazioni si propagano. Detto in altri termini, sebbene il transito dei convogli della metropolitana possa generare vibrazioni, quelle oggetto di segnalazione non sono riconducibili al mero transito della metropolitana ma alle ragioni della loro propagazione”;
- ha contestato che nel caso di specie “sembra lamentato un effetto secondario delle vibrazioni, ovvero il rumore trasmesso dalla sorgente per via strutturale: le vibrazioni prodotte dalla sorgente si propagano attraverso le strutture e queste ultime re-irradiano il rumore all'interno dei locali. L'attore attribuisce tout court il suo disagio al passaggio della Metropolitana, e alla pagina 13 di 34 trasmissione di vibrazioni nel sottosuolo, ma tale affermazione non risulta provata ed è, dunque, insufficiente a giustificare la richiesta risarcitoria”;
- che il ha affidato la gestione del servizio ad che provvede alla CP_2 CP_1 manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni sopra elencati, di cui è nel pieno possesso per lo svolgimento del servizio, e anche alla manutenzione dell'armamento della rete tranviaria;
Contr
- che in ogni caso risulta “aver eseguito, ed eseguire, ripetuti e massicci interventi di molatura delle rotaie - cui tra l'altro pare far cenno anche parte attrice - e ispeziona periodicamente l'infrastruttura, verificando lo stato del binario e intervenendo ove necessario Cont per sostituire l'armamento. ha, dunque, posto in essere tutti i necessari interventi manutentivi volti a contenere le vibrazioni prodotte dal transito dei convogli” (cfr. comparsa di risposta).
All'esito dell'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie la causa è stata istruita documentalmente, tramite ctu per l'esecuzione dei rilievi acustici e delle vibrazioni al fine di verificare il superamento della normale tollerabilità, nonché ctu medico legale sulla persona di parte attrice. Perso All'esito dell'espletamento dei mezzi istruttori e dei chiarimenti richiesti e forniti dal ctu ing. ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 14.5.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
Il Giudice con ordinanza del 15.5.2025 ha dato atto del deposito delle note scritte ad opere delle parti, contenenti la precisazione delle conclusioni, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, all'esito dell'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere da CP_1
In proposito merita di essere richiamata ed integralmente condivisa la pronuncia della Suprema Corte in merito alla decorrenza del dies a quo del termine prescrizionale quinquennale del diritto al risarcimento del danno derivante dall'illecita esposizione ad immissioni di fumi e polveri ex art. 844
c.c. (cfr. Cass. n. 17985/2007). In tale contesto il Supremo Collegio ha magistralmente chiarito la distinzione tra l'illecito istantaneo anche con effetti permanenti e l'illecito permanente anche sotto il pagina 14 di 34 profilo della prescrizione del diritto, partendo dal presupposto che “l'illecito permanente è connotato .. da una situazione nella quale l'illiceità che costituisce la fonte della lesione non si esaurisce in un unico comportamento antigiuridico dell'agente, ma si protrae nel tempo e con essa è destinato a perdurare il danno, che permane per tutto il tempo in cui si protrae la situazione illecita” e chiarendo che “da esso si distingue (come chiarito da Cass., Sez. Un., 5.11.1973, n. 2855, che ha illustrato la differenza tra le due fattispecie) l'illecito istantaneo con effetti permanenti, caratterizzato da un'azione che unu actu perficitur, che cioè si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando peraltro permanere i suoi effetti nel tempo”.
E pertanto: “in tale secondo caso, in base al combinato disposto degli artt. 2935 e 2947 c.c., la prescrizione decorre dalla data in cui s'è verificato il danno, cioè la conseguenza pregiudizievole derivata dalla lesione della posizione giuridica soggettiva tutelata (purché il danneggiato ne sia consapevole e non sussistano impedimenti giuridici a fa valere il diritto al risarcimento). Nel primo, in base alle stesse norme e nella ricorrenza degli stessi presupposti (conoscenza e difetto di impedimenti), la pretesa risarcitoria è destinata a perpetuarsi continuamente in corrispondenza con il perpetuarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che la prescrizione comincia a decorrere da ciascun giorno successivo al danno già verificatosi ed al relativo diritto al risarcimento. Il diritto al risarcimento sorge, cioè, in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica (cfr. Cass., 2.4.2004, n. 6512)”.
In specie, pertanto, in adesione ai menzionati principi, l'attuale permanenza dell'illecito, rende l'eccezione della parte convenuta infondata, sì che essa merita di essere disattesa.
Quanto al merito della pretesa si osserva che l'attore ha affermato di agire nei confronti di entrambe le parti convenute ex art. 2043 c.c., o ex art. 2051 c.c., allegando una “riduzione della manutenzione delle rotaie in termini di molatura e riprofilatura [che] dipendono fortemente “dalla velocità di accelerazione del treno in corrispondenza dell'edificio in esame”, imputabile ad CP_1 concessionaria del servizio del trasporto pubblico locale e su cui gravano gli obblighi manutentivi, nonché il disinteresse e pertanto l'omissione da parte del , proprietario della rete Controparte_2 metropolitana, su cui incombe l'obbligo di vigilanza e custodia della stessa.
Quanto alla prima fattispecie si osserva che l'illecito aquiliano fatto valere e prospettato dalla parte attrice deve essere sottoposto al vaglio di sussistenza degli elementi strutturali di cui al disposto pagina 15 di 34 normativo dell'art. 2043 c.c. che, com'è noto, consistono nella condotta umana, attiva od omissiva (in quest'ultimo caso previo accertamento della sussistenza di una posizione di garanzia), nel nesso causale tra condotta ed evento lesivo di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno-evento.
In particolare, giova evidenziare che, mentre ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto-reato, ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale. È pur sempre necessario, quindi, che vi sia un “fatto” affinché sorga la responsabilità civile, poiché l'imputazione del danno presuppone l'esistenza degli elementi strutturali di cui all'art. 2043 c.c.: vale a dire, da un lato, un evento lesivo (cd. danno evento) e, dall'altro lato, l'insieme di conseguenze risarcibili (cd. danno conseguenza), il primo retto dalla c.d. causalità materiale, mentre il secondo dalla causalità c.d. giuridica.
Alla luce della prospettazione attorea deve ritenersi fatta valere in capo ad l'omissione di CP_1 un'adeguata e sufficiente attività manutentiva e in capo al la relativa omissione Controparte_2 dell'obbligo di vigilanza.
Ciò premesso, quanto, in particolare, all'elemento oggettivo dell'illecito aquiliano, deve rilevarsi che in ipotesi di imputazione, come nella specie, di una condotta illecita nella forma omissiva, il giudizio di c.d. “causalità in fatto”, diretto ad individuare un collegamento materiale tra la condotta e l'evento deve tener conto della particolare struttura degli illeciti. Affinché sia imputabile al presunto danneggiante il compimento di una condotta illecita omissiva, è necessario, infatti, che sussista l'“obbligo giuridico di impedire l'evento”, vale a dire una posizione di garanzia dell'agente danneggiante.
Al riguardo deve evidenziarsi che la Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che “in tema di risarcimento del danno, affinché una condotta omissiva possa essere fonte di responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., è necessario che sia configurabile in capo al responsabile un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, che può nascere, oltre che da una norma di legge o da una previsione contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui” (cfr.
Cass. civ. n. 3876/2012). Tale presupposto trae origine dalla disciplina penalistica (cfr. art. 40 cpv. c.p.), ma assume rilevanza nell'ambito della responsabilità civile attraverso la struttura aperta della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c., fattispecie dal contenuto notoriamente atipico, che, in punto di pagina 16 di 34 accertamento del nesso eziologico, richiede necessariamente un rinvio alle norme penalistiche di cui agli artt. 40 ss. c.p.
Orbene, alla luce di detti principi generali sommariamente riportati, si tratta di individuare la sussistenza, o meno, di una c.d. posizione di garanzia in capo alle parti convenute e, successivamente, della conseguente (eventuale) sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito aquiliano.
Come sopra accennato, ad avviso della Suprema Corte, in relazione alla responsabilità per danni da illecito omissivo, l'obbligo giuridico di impedire il verificarsi di un evento dannoso può sorgere in capo ad un soggetto non soltanto quando una norma o specifici rapporti gli impongano di attivarsi per impedire l'evento, ma anche quando tale obbligo possa derivare in base a principi desumibili dall'ordinamento positivo, non espresso, quindi, in forme specifiche, con conseguente dovere di agire e di comportamento attivo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12111 del 23/05/2006).
Nello specifico il Supremo Collegio in una recente pronuncia ha dato atto di un contrasto in giurisprudenza rispetto alle fonti dell'obbligo giuridico di impedire l'evento: quando dalla condotta omissiva di un soggetto sia derivato ad altri un danno ingiusto, l'utente “ne risponde solo se aveva il dovere di attivarsi, se aveva cioè un vero e proprio obbligo di impedire l'evento in base a una norma specifica o in base a un rapporto negoziale (confr. Cass. civ. 30 giugno 2005, n. 13957; Cass. civ. 28 giugno 2005, n. 13892; Cass. civ. 8 gennaio 2003, n. 63; Cass. civ. 25 settembre 1998, n. 9590)”, oppure sussiste obbligo di impedire l'evento altresì nell'ipotesi in cui “l'inerzia può essere socialmente antidoverosa e giuridicamente illecita (confr. Cass. civ. 23 maggio 2006, n. 12111; Cass. civ. 8 novembre 2005, n. 21641; Cass. civ. 29 luglio 2004, n. 14484)”. Il Supremo Collegio ha aderito alla seconda opzione ermeneutica, rilevando che “pur non esistendo a carico di ciascun consociato un generale dovere di attivarsi al fine di impedire eventi di danno, ben possono darsi, nell'infinita varietà di accadimenti che la realtà non manca mai di presentare, situazioni pratiche in presenza delle quali, in nome dei principi di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost., insorgono a carico dei soggetti che vi sono coinvolti doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra gli estremi dell'omissione imputabile, con conseguente responsabilità civile” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22344/2014).
Alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, è indubbio pertanto che la fonte dell'obbligo giuridico di impedire un evento non debba giocoforza essere normativa o pattizia strictu sensu, ma possa anche derivare da “una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela pagina 17 di 34 di un diritto altrui” (cfr. Cass. civ. n. 3876/2012) o ancora da “situazioni pratiche in presenza delle quali, in nome dei principi di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost., insorgono a carico dei soggetti che vi sono coinvolti doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra gli estremi dell'omissione imputabile, con conseguente responsabilità civile” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22344/2014).
Pertanto, a fronte di un rapporto contrattuale, quale quello di locazione, si reputa che il principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. imponga un obbligo di informazione-vigilanza afferente aspetti direttamente incidenti su diversi aspetti del diritto alla salute dei contraenti o dei loro familiari, come indubbiamente quello di segnalare il rilevante e noto incremento di immissioni sonore a causa di attività riconducibile a quella commerciale di uno dei due contraenti.
Nel caso di specie si reputa che possa rinvenirsi in capo ad entrambe le parti convenute un obbligo giuridico di impedire l'evento in applicazione dei principi di correttezza e buona fede e solidarietà sociale ex art. 2 Cost., dovendosi ritenere rientrante tra le obbligazioni della società concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale, che appunto lo gestisce, di farsi compiutamente carico degli obblighi di manutenzione e da parte dell'ente che affida il servizio e che rimane proprietario della rete metropolitana non solo vigilare, ma anche attivarsi per segnalare specifica attività manutentiva anche di natura straordinaria, di cui la società cui è affidata l'erogazione del servizio debba farsi carico.
In tale contesto rilevano tanto le previsioni contrattuali concluse tra le due parti convenute (v. doc. n. 4
, quanto il limite della normale tollerabilità sancito dall'art. 844 c.c. nei rapporti di vicinato CP_1
e nell'ambito dell'esercizio anche di attività di impresa.
Sotto il primo profilo dal doc. n. 4 allegato da si trae conferma non solo degli obblighi CP_1 manutentivi di cui si è impegnata a farsi carico con la relativa sottoscrizione, ma anche la CP_1 permanenza di obblighi in capo al che nell'ottica dell'obbligo di protezione Controparte_2 derivante dall'art. 2 Cost. nei confronti di tutti i cittadini, trattandosi di erogazione di un servizio pubblico, travalicano i limiti dell'art. 1372 c.c. e possono considerarsi in capo al Controparte_2 fonte dell'obbligo di vigilanza e manutentivo.
Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo contrattuale già richiamato il “può, in ogni caso, Controparte_2 verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, lo stato di efficienza e l'effettivo rispetto dei programmi di manutenzione”, nonché “ha facoltà di indicare gli interventi di manutenzione straordinaria che ritiene necessari sui propri beni, eventualmente pagina 18 di 34 avvalendosi del supporto del Comitato Tecnico di Gestione previsto nel presente Contratto, anche ai fini di quantificarne i relativi importi. Il Gestore eseguirà detti interventi nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie relative ai Contratti pubblici. L'Ente affidante si riserva in ogni momento di effettuare gli opportuni controlli sull'esecuzione di tali opere”. Per quanto concerne invece eventuali interventi strutturali, l'art. 17 prevede che “l'ente affidante s'impegna a realizzare, ove possibile e comunque nei limiti delle disponibilità di Bilancio, gli investimenti relativi al rinnovo del materiale rotabile e di miglioramento delle strutture funzionali ai servizi, secondo i tempi e le modalità previsti negli atti di programmazione regionale e comunale” (cfr. doc. n. 4 di parte convenuta . CP_1
È evidente che gli obblighi di vigilanza e controllo, nonché specificamente quello di indicare le opere di manutenzione straordinaria (e le successive verifiche) non vengono in rilievo solo quali obbligazioni rilevanti nel rapporto tra le due convenute, ma anche sotto il profilo dell'affidamento della gestione del servizio pubblico locale e pertanto per la tutela della collettività, dovendo ritenersi che proprio a tutela dell'utenza permanga l'obbligo non solo di indicare gli interventi di manutenzione straordinaria, ma anche di realizzare quelli strutturali. Obblighi di impedire l'evento, rilevanti ai fini dell'integrazione della condotta omissiva illecita di cui all'art. 2043 c.c., possono pertanto nella specie rinvenirsi nella disciplina contrattuale pattuita tra le parti convenute, tenuto conto che, sulla scorta del principio di buona fede (declinazione del più generale principio di solidarietà sociale ex art. 2 Cost.), detto accordo
è volto ad erogare un servizio ai cittadini, non solo in via del tutto compatibile con il dettato di cui all'art. 97 Cost., ma in ogni caso senza arrecare pregiudizio alla salute dei cittadini (ex art. 32 Cost.).
In tale contesto gli obblighi manutentivi posti a carico di entrambe le parti convenute e lo specifico dovere di vigilanza del letti in applicazione del dettato dell'art. 2 Cost. fondano Controparte_2 evidentemente un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso in capo a loro.
Sotto il secondo profilo occorre richiamare l'art. 844 c.c., che è applicabile alle emissioni di suoni, fumi, odori, rumori o scuotimenti che risultano essere effetti indiretti e mediati, provenienti da un'attività lecita svolta in modo continuato o periodico, ma non accidentale dal fondo del vicino. Le immissioni che assumono valenza illecita devono superare la soglia della tollerabilità che costituisce una clausola – valvola da riempire di significato a seconda della natura dei fondi finitimi, dell'attività esercitata e del pre-uso. La corrente maggioritaria ritiene che la tollerabilità delle immissioni non vada desunta dalla normalità dell'attività che la origina, ma dagli effetti che produce nei vicini, in relazione pagina 19 di 34 alle specifiche condizioni ambientali di tempo e di luogo, come lo stesso codificatore suggerisce, quando affida al prudente apprezzamento del giudice la valutazione dello stato del fondo che le subisce.
La giurisprudenza àncora i parametri essenziali di valutazione alla condizione dei luoghi, alle attività normalmente svolte in un determinato contesto produttivo, e, quindi, al sistema di vita ed alle correnti abitudini della popolazione del luogo (Cass. 5697/2001), definendo facoltativo e sussidiario il criterio connesso alla priorità di un determinato uso (Cass. 6534/1985).
Alla luce dei summenzionati principi si reputa sussistente in capo alle parti convenute l'obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso fatto valere nella presente vertenza in ragione dell'incremento delle immissioni rumorose verificatesi, per allegazione dell'attore, a decorrere dal 1999-2000 a causa del transito dei convogli della metropolitana Linea 1 in prossimità delle stazioni di WA e
Buonarroti, zona in cui egli risiede ed esercita la propria attività lavorativa.
A fronte dell'identificato obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, peraltro sussistono tutti i presupposti dell'invocata responsabilità aquiliana.
In proposito vanno richiamate le risultanze della ctu disposta in corso di causa per la rilevazione delle immissioni acustiche e le vibrazioni percepite presso l'immobile presso cui risiede l'attore.
La relazione chiara, logica e congruamente motivata, peraltro alla luce dei chiarimenti opportunamente forniti su richiesta della scrivente, risulta fondata su una corretta applicazione delle regole tecniche per la rilevazione e per la relativa valutazione degli effetti sonori e di vibrazione, sì che ben può essere posta a fondamento della presente decisione.
Dalla stessa, in primo luogo, si trae conferma dell'attività illecita delle due parti convenute, integrata dall'omissione di attività manutentiva, anche straordinaria. Perso L'ing. a infatti ritenuto:
1) che le immissioni sonore e vibratorie siano da correlare ad una trasmissione per via solida dalla sorgente al recettore e “le possibili cause all'origine delle suddette immissioni sonore e vibratorie sono sicuramente correlate a diversi fattori caratteristici del servizio di trasporto ed in particolare alla velocità di transito, alla tipologia del percorso, alla stratigrafia costruttiva della sede ferroviaria, ai carichi di transito variabili in funzione del numero di persone a bordo del vagone”, essendo “comunque innegabile che il contatto continuo ruota binario durante il transito della linea metropolitana costituisce l'elemento di maggior importanza nell'analisi pagina 20 di 34 delle cause all'origine delle immissioni sonore e vibratorie risultando lo stesso il primo motivo di usura della superficie delle rotaie e delle ruote dei convogli”;
2) che “idealmente è plausibile ritenere che se non fossero presenti superfici scabre tra ruote e binari, le immissioni sonore e vibratorie si ridurrebbero in maniera sensibile venendo meno il cd fenomeno della “marezzatura””; Cont
3) che l'attività di manutenzione messa in opera da costituisce “un elemento fondamentale per cercare di mitigare il fenomeno della “marezzatura”. In tal senso è plausibile supporre che una costante e idonea attività di manutenzione finalizzata al contrasto dell'usura di ruote e binari affiancata da interventi strutturali ulteriori che riconsiderino p.e. materiali dei binari piuttosto che stratigrafie costruttive delle sedi su cui essi poggiano magari prevedendo idonei antivibranti sotto l'armamento, piuttosto che misure organizzative legate alle velocità/carichi di transito dei convogli, possa costituire una valida strada per arrivare a ridurre sensibilmente se non eliminare il fenomeno di trasmissione dell'evento sonoro e vibratorio”;
4) che “a seguito del favorevole esito della sperimentazione eseguita in linea M5, nelle operazioni di sostituzione dei binari (c.d. cambi ferro) che hanno interessato la linea 1 si è iniziato a sperimentare l'impiego di rotaie dure tipo 400 HT, le quali a fronte di un costo notevolmente superiore, permettono di rallentare i fenomeni di marezzatura e di ridurre quindi la necessità degli interventi di manutenzione con molatura dei binari” (cfr. ctu a p. 61 e 62).
Il ctu ha pertanto confermato che la causa dei fenomeni acustici e vibratori oggetto di doglianza trovi causa nel “contatto continuo ruota binario durante il transito della linea metropolitana” e che lo stesso possa essere attutito tramite “l'adozione di materiali dei binari piuttosto che stratigrafie costruttive delle sedi su cui essi poggiano magari prevedendo idonei antivibranti sotto l'armamento, piuttosto che misure organizzative legate alle velocità/carichi di transito dei convogli”, che integra, quantomeno in parte, attività di manutenzione ordinaria che incombe a espletare. CP_1
Il ctu ha peraltro indicato come “l'impiego di rotaie dure tipo 400 HT”, permetta “di rallentare i fenomeni di marezzatura e di ridurre quindi la necessità degli interventi di manutenzione con molatura dei binari”.
A fronte delle numerose segnalazioni inviate dall'attore competeva al verificare e vigilare CP_2 sulla corretta esecuzione della più completa attività di manutenzione ordinaria, nonché segnalare la pagina 21 di 34 necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria indicati, o anche farsene carico direttamente.
Le relative omissioni integrano pertanto fatto illecito ex art. 2043 c.c.
Si tratta peraltro di omissioni colpose poiché a causa delle stesse si determinano immissioni acustiche e vibrazioni che superano il limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.
Come già anticipato, in generale, l'art. 844 c.c., nell'individuare il limite nella “normale tollerabilità”, lascia al giudice il potere discrezionale di “contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà”, tenendo altresì conto della “priorità di un determinato uso”; nell'operare tale valutazione il giudice non può fare a meno di verificare l'esistenza di norme specifiche antinquinamento, che facciano salve le immissioni in ragioni del preminente interesse pubblico;
ciò in quanto “è consolidato il principio che differenzia – quanto ad oggetto, finalità e sfera di applicazione – la disciplina contenuta nel codice civile dalla normativa di diritto pubblico: l'una posta a presidio del diritto di proprietà e volta a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini;
l'altra diretta – con riferimento ai rapporti tra i privati e la p.a. – alla tutela igienico- sanitaria delle persone o comunità esposte” (Corte Cost. ord. 103/2011). Il potere discrezionale dell'autorità giudiziaria si esaurisce, invece, laddove le immissioni eccedano non solo i livelli sanciti secondo il criterio della normale tollerabilità giurisprudenziale, ma anche quelli della cosiddetta accettabilità amministrativa, ovvero dei limiti posti da normative di settore a tutela della collettività stessa;
come affermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “mentre
è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c. , tenendo presente, fra l'altro, la vicinanza dei luoghi e i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni” (cfr. da ultimo Cass. 939/2011). Va, peraltro, chiarito che il codice civile non prevede criteri o obblighi metodologici specifici per accertare il livello della “normale tollerabilità”, fornendo soltanto i parametri in funzione dei quali operare il relativo accertamento. Si reputa in specie applicabile il criterio cd. comparativo, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che consente di ritenere “intollerabili“, come regola generale, i rumori disturbanti che superino pagina 22 di 34 di + 3 dB il rumore di fondo caratteristico del luogo in cui vengono effettuati i rilevamenti;
- che tale criterio, applicato anche dal consulente del Tribunale nel caso di specie, ha ricevuto recente avallo dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile, che, con la sentenza n. 4848 del 27.02.2013 hanno ribadito l'applicabilità del cd. “criterio comparativo” dei 3 dB nei procedimenti in materia di immissioni rumorose ex art. 844 c.c. Al contrario i limiti di maggior favore previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 in materia di inquinamento acustico non hanno modificato il quadro giuridico di cui agli artt. 844 c.c. e 32 della Costituzione per cui il punto di intollerabilità è da ritenersi ancora raggiunto allorché un determinato rumore superi di tre decibel il rumore di fondo (cfr. inter alia Tribunale Milano sez. X, sentenza n. 14113/2016 e Tribunale Milano, sez. VIII, 10 dicembre
1992, n. 2207). Anche la Suprema Corte ha confermato recentemente lo stesso principio, quindi, a cui si ritiene di aderire, secondo cui la normativa pubblicistica continua ad applicarsi soltanto nel rapporto tra la Pubblica Amministrazione e i soggetti che svolgono attività produttive, commerciali o altre affini, mentre il disposto di cui all'art. 844 c.c. regolamenta il rapporto inter privatistico. Peraltro, come chiarito dalla dottrina, neppure la modifica legislativa, introdotta dall'art. 1, comma 746, della legge finanziaria del 2019, che ha aggiunto il comma 1bis all'originario art. 6 ter della legge 13/2009, incide sul criterio della normale tollerabilità; non è stato interessato l'art. 844 c.c. da modifiche legislative, sì che quest'ultimo rimane in vigore, ma la novella mira a precisare che il Giudice applica il limite dell'accettabilità amministrative nelle cd. fattispecie normate (cfr. per interpretazione in senso conforme del medesimo principio v. Tribunale di Milano, X sezione civile, ord. pronunciata nella camera di consiglio del 14.7.2020 nel fascicolo di reclamo iscritto sub r.g. n. 21318/2020). I parametri fissati dalle norme speciali a tutela costituiscono pertanto i criteri minimali di partenza al fine di stabilire l'intollerabilità delle immissioni che li eccedano, sicché da essi il giudice può discostarsi solo per assicurare una tutela più estesa al privato, ove pervenga cioè ad un giudizio di intollerabilità ex art. 844 c.c. in presenza di immissioni che, pur contenute nei limiti di legge, risultino nel caso concreto e per la particolarità della situazione atti ad arrecare un sensibile pregiudizio al privato (così in termini
Cass. 17281/05); la ratio sottesa a tale principio si reputa del tutto condivisibile, in quanto presuppone che nel bilanciamento di interessi in gioco, ovvero quello privatistico a tutela della proprietà e quello pubblicistico a tutela delle ragioni di produzione, l'interprete non possa spingersi a legittimare una situazione contra legem, rimanendo invece salvo il suo potere discrezionale solo all'interno dell'alveo pagina 23 di 34 applicativo della norma di settore (tanto che: “il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento ad una normale qualità della vita. Ne consegue che le immissioni acustiche determinate da un'attività produttiva che superino i normali limiti di tollerabilità fissati nel pubblico interesse, da leggi o regolamenti (..) sono da reputarsi illecite” v. Cass. 5564/2010). Perso Tanto premesso in generale, dai rilievi eseguiti dall'ing. isulta palese il superamento del limite della normale tollerabilità secondo i criteri sopra indicati.
Dalla tabella riepilogativa di cui a p. 47 di cui alla relazione tecnica d'ufficio depositata si evince che solo in un caso (rilievo a finestre chiuse e percezione del rumore dal monolocale al primo piano tra le ore 23,00 e le ore 00,00) non vi è stato il superamento del differenziale di 3 db sul rumore di fondo.
Tali rilievi e valori conclusivi ben si possono porre a fondamento della violazione di cui all'art. 844
c.c., anche alla luce della replica da parte del ctu ai rilievi critici delle parti e dei chiarimenti forniti all'udienza del 28.5.2024.
In tale contesto sotto il profilo metodologico il ctu ha richiamato “la p. 4 sia della memoria peritale sia delle integrazioni in cui ha dato atto della metodologia e delle misurazioni effettuate previo accordo con le parti e fa presente che previa consegna dei tabulati di transito dei convogli della metropolitana sono state eseguite le misurazioni”; il consulente ha peraltro chiarito che “è stato rilevato il rumore istantaneo incrociando i tabulati di con i segnali vibrometrici che identificano il passaggio CP_1 della metro, cha ha dato i picchi di valore istantaneo massimo”. Egli ha altresì precisato che “se transita la metro e si rileva il segnale rumoroso nel momento del transito e sul segnale si sovrappone pagina 24 di 34 un contributo terzo non è possibile rilevarlo dal segnale ed è assorbito dal rumore più alto e non è Perso scorporabile”. L'ing. in ogni caso ha chiarito che sono stati eseguiti 103 rilievi di transiti all'interno di 5 periodi di transito (cfr. verbale dell'udienza del 28.5.2024) e che i rilievi sono stati eseguiti verificando la corrispondenza temporale tra i tabulati degli orari di transito e l'aumento del rumore sul rumore di fondo, che hanno consentito di inferire che nella stragrande maggioranza dei casi si verifichi superamento del differenziale di 3db sul rumore di fondo.
A fronte di un numero di rilevi così elevato come quello sopra indicato perde di rilevanza la contestazione circa l'impossibilità di isolare una diversa fonte rumorosa che vada a sovrapporsi a quello derivante dal transito-frenata e ripartenza dei convogli della metropolitana M1 poiché per escludere il superamento del limite di cui all'art. 844 c.c. tale circostanza si sarebbe dovuta verificare nella maggioranza dei casi, ma è evidente che tale evenienza non può ritenersi ipotesi statisticamente molto probabile, anche considerato che i valori nello stesso range temporale sono del tutto equiparabili e non si notano evidenti scostamenti, tali da far pensare ad un cumulo di rumori derivanti da altre fonti.
Del resto è stato riscontrato il superamento del differenziale di 3 db anche in orario serale-notturno, in cui è notorio che il traffico veicolare si riduca marcatamente, ed in tali casi la frequenza delle sovrapposizioni dovrebbe essere statisticamente risibile.
In definitiva il numero di occasioni in cui il superamento del valore di 3 db si verifica, nonché il fatto che ciò accada indistintamente nell'arco della giornata, della sera e della notte sino alla chiusura del servizio di pubblico trasporto, nonché il cumulo con il fenomeno vibratorio, rilevato ed ampiamente Perso descritto dall'ing. si pone in evidente contrasto con il disposto dell'art. 844 c.c.
Ciò si verifica in maniera del tutto costante nell'arco della giornata per la collocazione dell'immobile attoreo in prossimità dello snodo della linea M1 dopo la stazione di Pagano e pertanto per la prossimità al crocevia metropolitano, nonché per la poca distanza con le stazioni WA e Buonarroti e per la prossimità con le gallerie di transito.
pagina 25 di 34 Del resto la contestazione operata dal secondo cui la causa del disturbo non può essere CP_2 ricondotta alle vibrazioni prodotte dai convogli della metropolitana quanto piuttosto alle cause della propagazione delle stesse non si reputa dirimente per far venire meno il titolo della responsabilità giacché è stato acclarato che il transito dei convogli della metropolitana sui binari sia la fonte rumorosa e delle vibrazioni percepite all'interno dell'abitazione dell'attore e, ove la conformazione delle gallerie,
o il materiale di cui sono costruite contribuisca ad aggravare il fenomeno sotto il profilo della propagazione è evidente che di ciò non possono che essere responsabili le parte convenute ed a maggior ragione il di proprietario e pertanto custode della res da cui deriva il danno. CP_2 CP_2
La carenza di manutenzione indicata parte delle due parti convenute integra, pertanto, attività omissiva illecita e colposa, stante l'indicato obbligo giuridico di impedire l'evento da parte delle parti convenute e in contrasto con il disposto dell'art. 844 c.c.
Sussistono pertanto tutti gli elementi per ritenere le due parti convenute responsabili ex art. 2043 c.c.; parte attrice non ha proposto alcuna azione inibitoria, né ha chiesto la condanna dei convenuti ad un risarcimento in forma specifica, essendosi limitata a richiedere il risarcimento per equivalente dei danni patiti, che di seguito si provvede a liquidare.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona risulta provato in causa un pregiudizio alla salute dell'attore in nesso di causa con la percezione delle immissioni acustiche e di vibrazione.
pagina 26 di 34 In proposito va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di
Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent. n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn.
26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226,
2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non pagina 27 di 34 subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, si ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal
Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla
Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408; Cass.
6/5/2020 n. 8508).
Nel corso del processo è stata disposta ctu medico legale sulla persona della parte attrice, che deve essere posta a fondamento della presente decisione in quanto chiara, logica e congruamente motivata e non inficiata da critiche di parte.
Il nominato dott. ha ritenuto: Per_5
- che l'attore presenti un “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso, moderato, cronico, complicato da disturbi del sonno e da aspetti ossessivi incrementati rispetto alle caratteristiche di base” in nesso di causa con l'esposizione alla fonte acustica e di vibrazioni;
- che sussista un danno biologico permanente di natura psichica valutabile in misura del 9-10%
(cfr. “La stima viene espressa sulla base dei Baremes SIMLA che prevedono per il DA moderato complicato una fascia valutativa compresa tra 11 e 15. Si è fatto riferimento al punteggio massimale tabellato per il DA moderato-complicato cronico di 15 punti percentuali sul quale si pagina 28 di 34 è applicato coefficiente 0,6-0,7 per analogia”), che, invece, il dolore articolare miotendineo non può ritenersi in nesso di causa con le immissioni rumorose lamentate, ma è correlato alla fibromialgia (v. ctu: “che lo stesso diagnostica come forma Parte_3 Persona_6 primaria gia' in data 21/6/2004”); che in nesso di causa non possono ritenersi neppure gli acufeni (v. “Acufeni da 10 gg nel 2016,rimasti in forma lieve a sx”);
- che, in assenza di adeguata documentazione sanitaria non possa ritenersi integrato alcun periodo di inabilità permanente in ragione della patologia psichica indicata;
- che “il soggetto percepisce nel fare quotidiano gli effetti dei postumi, nessuna attività è preclusa ne' limitata dai postumi psicopatologici, mentre è verosimile che siano disturbate dalla persistenza del rumore tutte le attività che richiedono concentrazione mentale ma questo è aspetto che non attiene alle condizioni del periziando ma a qualsiasi soggetto senza problemi psichici posto in una situazione ambientale alla quale concorrono, in ore diurne , rumori provenienti da diverse fonti”;
- non sono state documentate spese medico psichiatriche.
Dalla relazione tecnica si evince che il ctu ha stimato i postumi permanenti di danno biologico nella misura del 9-10% e dalla documentazione in atti piuttosto scarna può adottarsi come data in cui la malattia psichica si è consolidata il 16.5.2021 in cui sono stati eseguiti i richiamati test psicodiagnostici
(data citata nel doc. n. 17 relazione tecnica dott. ). Per_7
La valutazione del ctu merita di essere condivisa, non potendosi far proprie le contrapposte valutazioni operate in particolare dal ctp attoreo e dalla dott.ssa nominata dalla parte convenuta Per_8 [...]
CP_1
Il ctu dott. ha ritenuto sussistente un “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore Per_5 depresso, moderato, cronico, complicato da disturbi del sonno e da aspetti ossessivi incrementati rispetto alle caratteristiche di base” determinato dalla forte, protratta nell'arco della giornata e degli Perso anni, rumorosa e di vibrazioni, facendo ampio richiamo alle valutazioni del ctu ing. l fine di avvalorare la correlazione causale della patologia alla gravità e persistenza del fenomeno immissivo e la cd. adeguatezza psicolesiva dello stesso, avendo egli dato atto che il rumore duraturo è universalmente riconosciuto come “potenziale fattore psicostressante”.
pagina 29 di 34 Il ctu “ha delineato un danno biologico di natura psichica contenuto nei limiti superiori delle così dette micropermanenti, tenendo conto, nel processo valutativo di diversi aspetti: adeguatezza psicolesiva dell'evento, lunga durata dell'inquinamento acustico, stato clinico del soggetto, stato antecedente particolare vulnerabilità, documentazione clinica carente sotto il profilo psicologico-psichiatrico . Si deve altresì tener conto che il DA diagnosticato attiene una tipologia nosografica che si colloca al limite tra la semplice sofferenza psicologica e la psicopatologia lieve. Anche se previsto nelle varie edizioni del DSM tale diagnosi nosografica viene criticata in letteratura, da alcuni persino in modo perentorio. Ovviamente si e' valutata unicamente la forma morbosa (DA) riferibile all'evento di danno in oggetto”. Pers Rispetto all'indicato disturbo della personalità da parte della dott.ssa l ctu ha rilevato come “non vi sono prove documentali sanitarie che i tratti di personalità ossessiva oggi rilevabili, unitamente ad aspetti di dipendenza da figure genitoriali , abbiano assunto in passato valore di malattia strutturandosi in un vero e proprio DISTURBO DI PERSONALITA'”, precisando che “i tratti non comportano una pre-esistenza ma agiscono come fattore concausale nel determinismo del danno, anche se poi si attua la correzione utilizzando i coefficienti previsti in letteratura” (v. “Il danno psichico tabellato in misura del 15% per il DA cronico moderato, complicato è stato ridimensionato a
9-10%”). Il ctu, infine, ha ribadito la correttezza della propria stima del postumo permanente in quanto corrispondente ad accreditata letteratura, escludendo che a causa del protrarsi del fenomeno immissivo possa essere ascritto un coefficiente psicolesivo di 0,2 “previsto per i cambiamenti non volutamente penalizzanti del tipo di lavoro, degli orari, dell'abitazione…”.
Per le considerazioni esposte, aderendo alla valutazione operata dal dott. , avuto riguardo al Per_5 caso concreto, tenuto conto dell'entità della compromissione, nonché dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi (62 anni) e dell'entità dei postumi permanenti, in via equitativa è possibile liquidare, all'attualità, il danno non patrimoniale nella somma di complessivi euro 22.877,00.
Tenuto conto che l'attore ha scelto di individuare l'abitazione di via Giotto n. 24 come luogo non solo di riposo ed adibito all'attività domestica, ma anche quello di lavoro, sì che egli ivi ha svolto la sua attività lavorativa, di natura prevalentemente intellettuale e tale pertanto da richiedere concentrazione, che deve presumersi essere stata messa, quantomeno, a dura prova a causa delle immissioni rumorose e di vibrazione che si propagano all'interno dell'abitazione di via Giotto n. 24, si reputa di operare una pagina 30 di 34 maggiorazione prossima al 15% della sola componente dinamico relazionale del danno alla persona e di liquidare in favore dell'attore l'importo di euro 26.000,00.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attrice sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di
Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata secondo la variazione degli indici Istat per le famiglie di impiegati ed operai, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma oggi liquidata all'attualità, previa devalutazione alla data in cui si ha avuto riscontro della sussistenza di patologia psichica (16.5.2021) che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
Quanto al danno patrimoniale, possono essere riconosciute le spese sostenute dalla parte attrice nella misura di euro 654,80 e di euro 366,00 (v. doc. n. 20) per le relazioni tecniche di parte versate in atti, in quanto documentate e da ritenersi in nesso eziologico con la psicopatologia riportata all'esito dell'esposizione alla fonte rumorosa, oltre agli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data della documentazione - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Le spese documentate e riconducibili ai docc. nn. 14, 21 e 30 non possono essere invece oggetto di rimborso, non essendo stato confermato il nesso di causa tra il relativo esborso e la compromissione riportata a causa dell'esposizione alla fonte sonora e alle vibrazioni oggetto di doglianza.
Non risulta invece possibile aprire il file relativo al doc. n. 15 allegato alla citazione, ma ove corrispondente a quello allegato alla nota del 12.10.2022, esso non integra alcuna spesa sopportata dal danneggiato.
pagina 31 di 34 La parte attrice ha chiesto anche il risarcimento del danno patrimoniale da deprezzamento immobile ed Perso una valutazione in tal senso è stata demandata al ctu ing.
Il ctu ha comparato le “quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate riferite al primo semestre dell'anno 2023 per il Comune di zona semicentrale SEMPIONE, PAGANO, ” CP_2 Per_9 con quelle del sito immobiliare.it, notoriamente principale motore di ricerca per le compravendite immobiliari nella città di;
egli ha preso in considerazione che l'appartamento al piano rialzato CP_2 risulta accatastato in categoria A/1 ed il monolocale al primo piano in A/2 ha ritenuto di assegnare:
- un valore pari a “7.000 Eur/m2 che determina un controvalore calcolato sulla superficie lorda catastale” pari a euro 2.695.000,00;
- un valore pari a “6.000 Eur/m2 che determina un controvalore calcolato sulla superficie lorda catastale” pari a euro 156.000,00.
A fronte di tali valori stimati il ctu ha evidenziato come all'evidenza le immissioni di rumore e le vibrazioni oltre la soglia della normale tollerabilità limitino il pieno utilizzo e godimento dell'appartamento, richiamando pronunce in cui a fronte del mancato rispetto dei requisiti acustici passivi di cui al DPCM 05/12/1997 l'immobile ha subito una svalutazione “sino al 20%--30% del valore dell'immobile”.
Pertanto, tenuto conto da un lato che in specie non viene in rilievo l'isolamento acustico dell'immobile
(sì che non risulta applicabile il DPCM 05/12/1997), e, dall'altro lato, che la zona in cui è inserito l'immobile è una “zona di pregio semicentrale caratterizzata da valori immobiliari alti in cui storicamente i prezzi delle abitazioni sono sempre cresciuti nel tempo”, la “presenza di una stazione metropolitana nell'immediata adiacenza dell'immobile costituisce un elemento di valore”, il contesto acustico di fondo della zona risulta a causa traffico veicolare intenso molto rumoroso indipendentemente dalle immissioni di rumore e vibrazioni per cui è causa, egli ha proposto una diminuzione del disvalore nella misura pari al 10% del valore dell'immobile.
Le valutazioni operate dal ctu meritano piena condivisione, non solo in quanto muovono da una stima del valore immobiliare equilibrata e supportata dal richiamo a fonti del tutto attendibili, ma anche perché il ctu ha, rispetto alla stima del deprezzamento, operato un bilanciamento di contrapposte peculiarità dell'immobile effettivamente in specie rilevanti (tra cui il fatto che rumore derivante dal traffico intenso nella zona Pagano-WA-Buonarroti non possa che incidere sul disvalore proprio in pagina 32 di 34 ragione dell'esposizione alla fonte sonora derivate dal traffico dei convogli metropolitani), dovendo incidere in misura inferiore sul deprezzamento l'esposizione alla fonte sonora derivate dal traffico dei convogli metropolitani, trattandosi di una zona più esposta a fonti derivanti dal traffico veicolare, rispetto ad altre zone più residenziali e caratterizzate da minor flusso veicolare anche del trasporto pubblico locale di superficie.
Tenuto conto che il 10% di euro 2.695.000,00 e di euro 156.000,00 è pari ad euro 285.100,00, il danno patrimoniale va liquidato in detta misura.
Sulla somma, come sopra determinata, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data della valutazione dell'immobile e del suo deprezzamento operata dal ctu (data deposito della relazione tecnica d'ufficio), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici
I.S.T.A.T. dalla data del deposito della consulenza tecnica d'ufficio sull'importo devalutato a tale data e sino alla presente sentenza;
sull'importo i come determinato all'attualità, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Le parti convenute vanno pertanto condannate, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali patiti da come sopra liquidati. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si reputa di condannare le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore dell'attore, come liquidate in dispositivo.
I compensi si liquidano in dispositivo nei limiti della nota spese depositata nell'interesse dell'attore, ritenuta la stessa adeguata e congrua, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come successivamente aggiornati dal D.M. 147/2022, e, in particolare, in relazione al valore dell'accolto, nonché all'attività difensiva concretamente svolta e della difficoltà delle questioni trattate (valori medi pagina 33 di 34 per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ridotti del 50% per la fase di studio, istruttoria e decisoria).
In ragione del criterio della soccombenza, infine, le spese della ctu per i rilievi delle immissioni sonore e delle vibrazioni, nonché della CTU medico-legale, che come già liquidate in corso di causa, vengono definitivamente poste a carico delle parti convenute in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. accerta la responsabilità ex art. 2043 c.c. di e del per la carente CP_1 Controparte_2 manutenzione e vigilanza della linea metropolitana M1 per le ragioni di cui in parte motiva e il superamento della normale tollerabilità a causa del transito dei convogli della Metropolitana M1 di delle immissioni acustiche e delle vibrazioni percepite presso l'unità immobiliare, CP_2 sita in Via Giotto n. 24 , piano rialzato e primo, presso cui risiede CP_2 Parte_1
2. condanna e il , in solido tra loro, a risarcire in favore di CP_1 Controparte_2 [...]
i danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultimo patiti, che si liquidano Parte_1 rispettivamente in euro 286.120,80 ed in euro 26.000,00, oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva;
3. condanna e il , in solido tra loro, a rifondere in favore di CP_1 Controparte_2 [...] le spese di lite da quest'ultimo sostenute, che si liquidano in euro 14.598,00 per Parte_1 compensi ed in euro 545,00 per le spese, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad IVA – se dovuta – e c.p.a.;
4. pone definitivamente a carico delle parti convenute nella misura del 50% ciascuna le spese delle due consulenze disposte in corso di causa, come ivi liquidate.
Milano, 28.9.2025 Il Giudice
Lucia Francesca Iori
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