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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/10/2025, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA SEZ. LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Lorenza Recano, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 23 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 5723/2023 + 5865/2023
TRA
Parte_1
Parte_2
Parte_3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Mazza e con lo stesso elettivamente Parte_4 domiciliati come in atti
Ricorrenti E in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano De Benedictis, e con CP_1 lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
Resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 16.10.2023, i ricorrenti in epigrafe premettevano: di essere stati assunti, a seguito di passaggio di cantiere effettuato con modalità telematica in data 30.09.2022 ed a decorrere dal 01.10.2022, alle dipendenze della società operante nel settore della CP_1 rimozione dei rifiuti solidi urbani e aggiudicataria dell'appalto di rimozioni dei rifiuti presso il Comune di
Ottaviano; che, con Decreto Presidenziale TAR Campania- Napoli, Sezione V, del 17.08.2022 (cfr. all.
n.3), la società resistente è subentrata nell'appalto alla DM Tecnology s.r.l., che, a sua volta, aveva rilevato il ramo di impresa della s.r.l. GPN a decorrere dal 01.09.2022; di essere stati inquadrati nel livello secondo
A ( e ) e nel livello terzo A ( (cfr. all. n. 1); di aver Parte_1 Parte_3 Parte_2 maturato un'anzianità di servizio ventennale, atteso di essere stati assunti presso il cantiere di Ottaviano dalla data che si evince dall'estratto contributivo di cui agli atti (cfr. all. n. 2); che la società resistente applicava, sotto il profilo economico e normativo, il CCNL FISE Assoambiente, piuttosto del CCNL
Igiene Ambientale;
di non aver percepito alcunché a titolo di permessi retribuiti (2022), né a titolo di retribuzione per i giorni festivi lavorati, come disciplinata dalla L. 260/1949, poi modificata dalla L. n. 90/1954, nonché dall'art 22, comma 1, CCNL di categoria, del CCNL Igiene Ambientale, nei seguenti periodi: 1/11/2022, 08/12/2022, 26/12/2022, 01/01/2023, 10/04/2023, 25/04/2023, 01/05/2023,
08/05/2023, 2/06/2023, 15/08/2023; di risultare, pertanto, creditori, nei confronti della CP_1 dell'importo di € 544,00, (MP FR), dell'importo di € 593,50, (MP e dell'importo Pt_2 di € 544,00 (D'IN BR), meglio specificati in atti.
Tutto ciò premesso, evocavano in giudizio l in persona del rappresentante p.t., dinanzi al CP_1
Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, per far accertare il diritto al riconoscimento dei permessi retribuiti (ex art. 17, comma 1 e 5, CCNL di settore), nonché della corretta retribuzione per il lavoro festivo espletato (ai sensi della L. 260/1949, poi modificata dalla L. n. 90/1954, nonché, art 22, comma 1, CCNL di categoria), e, per l'effetto, condannare, l' in persona del rappresentante CP_1
p.t., alla corresponsione dell'importo di € 544,00 in favore di , dell'importo di € 593,50 Controparte_2 in favore di e dell'importo di € 544,00 in favore di , per le causali di cui Parte_2 Parte_3 al ricorso, giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi, ed eventualmente anche a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1241 c.c., con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l in persona del CP_1 rappresentante p.t., il quale, chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata.
All'udienza del 03.12.2024, veniva disposta la riunione del presente giudizio a quello recante R.G.N.
5865/2023, con ricorrente , inquadrato nel livello secondo A, il quale evocava, anch'egli, Parte_4 in giudizio l' in persona del rappresentante p.t., dinanzi al Tribunale di Nola, in funzione di CP_1
Giudice del Lavoro, per far accertare il diritto al riconoscimento dei permessi retribuiti (ex art. 17, comma
1 e 5, CCNL di settore), nonché della corretta retribuzione per il lavoro festivo espletato (ai sensi della L.
260/1949, poi modificata dalla L. n. 90/1954, nonché, art 22, comma 1, CCNL di categoria), e, per l'effetto, condannare, l' in persona del rappresentante p.t., alla corresponsione dell'importo CP_1 di € 775,27, e, ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del 23.09.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa mediante dispositivo le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento, entro i limiti tracciati dalla seguente motivazione, nel rispetto dei canoni di chiarezza e sinteticità di cui all'art. 121 cpc e agli artt. 46 e 118 disp. att. cpc.
L'art. 17 del CCNL di categoria, pacificamente applicato dalla società convenuta, testualmente afferma:
“1. A totale compensazione dell'aumento dell'orario di lavoro di cui al presente art. 17, comma 1, ai lavoratori a tempo pieno in forza al 31 gennaio 2017 viene riconosciuto dal 1° febbraio 2017 un monte ore annuo "pro-capite" di permessi retribuiti pari a 27,50 ore, da godersi nell'anno solare di competenza compatibilmente con le esigenze di servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il predetto monte ore annuo sarà pari a 30 ore. Analogamente, ai lavoratori impiegati a tempo parziale in forza al 31 gennaio 2017, viene riconosciuto, dal 1° febbraio 2017, un monte ore annuo "procapite" di permessi retribuiti di pari entità, riproporzionato alla durata della prestazione lavorativa ordinaria contrattualmente stabilita.
2. Al fine di mantenere immutata la retribuzione in essere al 31 gennaio 2017, ai lavoratori a tempo parziale in forza al 1° febbraio 2017 sarà proposto, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive dell'azienda, l'aumento proporzionale della durata della prestazione lavorativa, con decorrenza
1° febbraio 2017; a fronte di esigenze del lavoratore, è fatta salva la sua possibilità di confermare la precedente durata della prestazione lavorativa contrattuale, con il conseguente riproporzionamento della retribuzione.
3. In relazione all'entrata in vigore del nuovo orario di lavoro, anche in deroga all'articolo 10, 5° comma, del presente c.c.n.l., è fatta salva la possibilità per il datore di lavoro e il lavoratore a tempo parziale, in forza al 31 gennaio 2017, di pattuire specifiche condizioni contrattuali.
4. Nell'anno di cessazione dal servizio, il lavoratore ha diritto a un rateo del monte ore annuo di permessi retribuiti per ogni mese in cui è stato in forza, considerando come mese intero le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni e trascurandosi quelle inferiori. Qualora il lavoratore, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, abbia goduto di un numero di ore di permesso superiore a quello maturato,
l'azienda tratterrà dalle spettanze di fine rapporto l'importo corrispondente alle ore di permesso godute ma non maturate.
5. Fermo rimanendo l'impegno delle aziende a favorire, su richiesta del lavoratore prioritariamente rispetto alle ferie, l'effettiva fruizione entro l'anno solare delle ore di permesso compatibilmente con le esigenze del servizio, le ore eventualmente non fruite nell'anno solare di competenza sono liquidate con la retribuzione del mese di gennaio nei valori in atto nel precedente mese di dicembre.
6. Il riconoscimento del monte ore di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori individuati dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni, salvo che non fosse richiesto loro dall'azienda il rispetto di un prestabilito orario di lavoro”.
La società resistente non ha provato di aver corrisposto ai ricorrenti nel mese di gennaio 2023 le ore di permesso retribuito non fruite nell'anno solare precedente.
Per quanto concerne la domanda inerente la retribuzione per i giorni festivi lavorati, preliminarmente, rilevasi che così come disciplinato dalla L. 260/1949, poi modificata dalla L. n. 90/1954, nonchè dall'art. 22, comma 1, del ccnl di categoria, al personale che presti la propria opera nei giorni festivi di cui all'art.21 comma 1 lett. b) e c), è assicurata una prestazione di durata non inferiore a quella dell'orario normale di lavoro e il relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell'art. 20 - ovverosia, con la maggiorazione del 50% della retribuzione per le ore lavorative diurne (dalle 6.00 alle 22.00) e del 75% della retribuzione per le ore lavorative notturne (dalle 22.00 alle 6.00) - si aggiunge al normale trattamento contrattualmente dovuto. Tale tipo di interpretazione è stata più volte confermata dalla più recente Giurisprudenza di Legittimità
(Cass. Sez. Lav. Sent. n. 16592/2015, 2006/2022 e ord. n. 14246/2024, n. 26327/2024) e di merito (C.A.
Salerno – sez. Lavoro Sent. n. 443/2022, 444/2022, 446/2022, 561/2022, 585/2022, 603/2022 e
734/2022) dalle quali si evince che, secondo l'insegnamento consolidato della S.C., “con la normativa in tema di festività infrasettimanali (leggi n. 260 del 1949, n. 90 del 1954 e n. 54 del 1977), il legislatore ha inteso attribuire al lavoratore subordinato il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di determinate ricorrenze religiose e civili conservando la normale retribuzione giornaliera, con la conseguenza che il datore di lavoro non può pretendere che il lavoratore espleti la sua prestazione lavorativa nelle giornate suddette. E possibile però che le parti, di comune intesa, stabiliscano che
l'attività produttiva, e quindi la prestazione lavorativa, abbiano normale corso anche nella giornata di festività infrasettimanale con obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, oltre alla normale retribuzione giornaliera, anche la paga per le ore di lavoro effettivamente prestate (con la maggiorazione del lavoro festivo), atteso che il diritto al riposo in tale giornata è rinunciabile da parte del lavoratore, a differenza del diritto al riposo settimanale che non può essere oggetto di rinuncia alcuna. Tale principio trova applicazione anche in ipotesi di festività di origine meramente contrattuale (come la festa del santo patrono)”; “ la rinunciabilità al riposo in occasione delle festività è rimessa all'accordo delle parti individuali (Cass.
n. 16592 del 2015) o ad accordi sindacali stipulati da OO.SS cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato (Cass.
n. 22482 del 2016; Cass. n. 16634 del 2005, nonché Cass. 27948 del 2017 e Cass. n. 18887 del 2019) -”.(in tal senso, Cass. n. 29907/2021 e anche, più recentemente, Cass. Ordinanza n. 21864 del 2025). Deve dunque accogliersi il ricorso e condannarsi la società resistente al pagamento in favore del ricorrente Parte_1
della somma lorda di € 544,00, del ricorrente della somma lorda di € 593,50, del
[...] Parte_2 ricorrente della somma lorda di € 544,00 e del ricorrente della somma lorda di € Parte_3 Parte_4
775,27, come da conteggi redatti nell'atto introduttivo, le cui risultanze si condividono, perché conformi al CCNL invocato ed applicato dalla società resistente, e non specificamente contestata da quest'ultima.
A tale importo dovranno aggiungersi gli interessi e la rivalutazione monetaria ex art. 429, III comma, c.p.c.
e art. 150 disp. att. c.p.c., dalla data di maturazione dei crediti fino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la società resistente al pagamento in favore in favore del ricorrente della somma lorda di € 544,00, del ricorrente Parte_1 Parte_2 della somma lorda di € 593,50, del ricorrente della somma lorda di € 544,00 e del Parte_3 ricorrente della somma lorda di € 775,27 per i titoli richiesti in ricorso, oltre Parte_4 rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429, III comma, c.p.c. ed art. 150 disp. att. c.p.c., dalla data di maturazione dei crediti fino al saldo;
b) Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 937,20 oltre
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore del ricorrente, antistatario.
Nola, 14 ottobre 2025
Il G. L.
Dott. Lorenza Recano
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Lorenza Recano, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 23 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 5723/2023 + 5865/2023
TRA
Parte_1
Parte_2
Parte_3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Mazza e con lo stesso elettivamente Parte_4 domiciliati come in atti
Ricorrenti E in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano De Benedictis, e con CP_1 lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
Resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 16.10.2023, i ricorrenti in epigrafe premettevano: di essere stati assunti, a seguito di passaggio di cantiere effettuato con modalità telematica in data 30.09.2022 ed a decorrere dal 01.10.2022, alle dipendenze della società operante nel settore della CP_1 rimozione dei rifiuti solidi urbani e aggiudicataria dell'appalto di rimozioni dei rifiuti presso il Comune di
Ottaviano; che, con Decreto Presidenziale TAR Campania- Napoli, Sezione V, del 17.08.2022 (cfr. all.
n.3), la società resistente è subentrata nell'appalto alla DM Tecnology s.r.l., che, a sua volta, aveva rilevato il ramo di impresa della s.r.l. GPN a decorrere dal 01.09.2022; di essere stati inquadrati nel livello secondo
A ( e ) e nel livello terzo A ( (cfr. all. n. 1); di aver Parte_1 Parte_3 Parte_2 maturato un'anzianità di servizio ventennale, atteso di essere stati assunti presso il cantiere di Ottaviano dalla data che si evince dall'estratto contributivo di cui agli atti (cfr. all. n. 2); che la società resistente applicava, sotto il profilo economico e normativo, il CCNL FISE Assoambiente, piuttosto del CCNL
Igiene Ambientale;
di non aver percepito alcunché a titolo di permessi retribuiti (2022), né a titolo di retribuzione per i giorni festivi lavorati, come disciplinata dalla L. 260/1949, poi modificata dalla L. n. 90/1954, nonché dall'art 22, comma 1, CCNL di categoria, del CCNL Igiene Ambientale, nei seguenti periodi: 1/11/2022, 08/12/2022, 26/12/2022, 01/01/2023, 10/04/2023, 25/04/2023, 01/05/2023,
08/05/2023, 2/06/2023, 15/08/2023; di risultare, pertanto, creditori, nei confronti della CP_1 dell'importo di € 544,00, (MP FR), dell'importo di € 593,50, (MP e dell'importo Pt_2 di € 544,00 (D'IN BR), meglio specificati in atti.
Tutto ciò premesso, evocavano in giudizio l in persona del rappresentante p.t., dinanzi al CP_1
Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, per far accertare il diritto al riconoscimento dei permessi retribuiti (ex art. 17, comma 1 e 5, CCNL di settore), nonché della corretta retribuzione per il lavoro festivo espletato (ai sensi della L. 260/1949, poi modificata dalla L. n. 90/1954, nonché, art 22, comma 1, CCNL di categoria), e, per l'effetto, condannare, l' in persona del rappresentante CP_1
p.t., alla corresponsione dell'importo di € 544,00 in favore di , dell'importo di € 593,50 Controparte_2 in favore di e dell'importo di € 544,00 in favore di , per le causali di cui Parte_2 Parte_3 al ricorso, giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi, ed eventualmente anche a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1241 c.c., con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l in persona del CP_1 rappresentante p.t., il quale, chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata.
All'udienza del 03.12.2024, veniva disposta la riunione del presente giudizio a quello recante R.G.N.
5865/2023, con ricorrente , inquadrato nel livello secondo A, il quale evocava, anch'egli, Parte_4 in giudizio l' in persona del rappresentante p.t., dinanzi al Tribunale di Nola, in funzione di CP_1
Giudice del Lavoro, per far accertare il diritto al riconoscimento dei permessi retribuiti (ex art. 17, comma
1 e 5, CCNL di settore), nonché della corretta retribuzione per il lavoro festivo espletato (ai sensi della L.
260/1949, poi modificata dalla L. n. 90/1954, nonché, art 22, comma 1, CCNL di categoria), e, per l'effetto, condannare, l' in persona del rappresentante p.t., alla corresponsione dell'importo CP_1 di € 775,27, e, ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del 23.09.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa mediante dispositivo le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento, entro i limiti tracciati dalla seguente motivazione, nel rispetto dei canoni di chiarezza e sinteticità di cui all'art. 121 cpc e agli artt. 46 e 118 disp. att. cpc.
L'art. 17 del CCNL di categoria, pacificamente applicato dalla società convenuta, testualmente afferma:
“1. A totale compensazione dell'aumento dell'orario di lavoro di cui al presente art. 17, comma 1, ai lavoratori a tempo pieno in forza al 31 gennaio 2017 viene riconosciuto dal 1° febbraio 2017 un monte ore annuo "pro-capite" di permessi retribuiti pari a 27,50 ore, da godersi nell'anno solare di competenza compatibilmente con le esigenze di servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il predetto monte ore annuo sarà pari a 30 ore. Analogamente, ai lavoratori impiegati a tempo parziale in forza al 31 gennaio 2017, viene riconosciuto, dal 1° febbraio 2017, un monte ore annuo "procapite" di permessi retribuiti di pari entità, riproporzionato alla durata della prestazione lavorativa ordinaria contrattualmente stabilita.
2. Al fine di mantenere immutata la retribuzione in essere al 31 gennaio 2017, ai lavoratori a tempo parziale in forza al 1° febbraio 2017 sarà proposto, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive dell'azienda, l'aumento proporzionale della durata della prestazione lavorativa, con decorrenza
1° febbraio 2017; a fronte di esigenze del lavoratore, è fatta salva la sua possibilità di confermare la precedente durata della prestazione lavorativa contrattuale, con il conseguente riproporzionamento della retribuzione.
3. In relazione all'entrata in vigore del nuovo orario di lavoro, anche in deroga all'articolo 10, 5° comma, del presente c.c.n.l., è fatta salva la possibilità per il datore di lavoro e il lavoratore a tempo parziale, in forza al 31 gennaio 2017, di pattuire specifiche condizioni contrattuali.
4. Nell'anno di cessazione dal servizio, il lavoratore ha diritto a un rateo del monte ore annuo di permessi retribuiti per ogni mese in cui è stato in forza, considerando come mese intero le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni e trascurandosi quelle inferiori. Qualora il lavoratore, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, abbia goduto di un numero di ore di permesso superiore a quello maturato,
l'azienda tratterrà dalle spettanze di fine rapporto l'importo corrispondente alle ore di permesso godute ma non maturate.
5. Fermo rimanendo l'impegno delle aziende a favorire, su richiesta del lavoratore prioritariamente rispetto alle ferie, l'effettiva fruizione entro l'anno solare delle ore di permesso compatibilmente con le esigenze del servizio, le ore eventualmente non fruite nell'anno solare di competenza sono liquidate con la retribuzione del mese di gennaio nei valori in atto nel precedente mese di dicembre.
6. Il riconoscimento del monte ore di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori individuati dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni, salvo che non fosse richiesto loro dall'azienda il rispetto di un prestabilito orario di lavoro”.
La società resistente non ha provato di aver corrisposto ai ricorrenti nel mese di gennaio 2023 le ore di permesso retribuito non fruite nell'anno solare precedente.
Per quanto concerne la domanda inerente la retribuzione per i giorni festivi lavorati, preliminarmente, rilevasi che così come disciplinato dalla L. 260/1949, poi modificata dalla L. n. 90/1954, nonchè dall'art. 22, comma 1, del ccnl di categoria, al personale che presti la propria opera nei giorni festivi di cui all'art.21 comma 1 lett. b) e c), è assicurata una prestazione di durata non inferiore a quella dell'orario normale di lavoro e il relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell'art. 20 - ovverosia, con la maggiorazione del 50% della retribuzione per le ore lavorative diurne (dalle 6.00 alle 22.00) e del 75% della retribuzione per le ore lavorative notturne (dalle 22.00 alle 6.00) - si aggiunge al normale trattamento contrattualmente dovuto. Tale tipo di interpretazione è stata più volte confermata dalla più recente Giurisprudenza di Legittimità
(Cass. Sez. Lav. Sent. n. 16592/2015, 2006/2022 e ord. n. 14246/2024, n. 26327/2024) e di merito (C.A.
Salerno – sez. Lavoro Sent. n. 443/2022, 444/2022, 446/2022, 561/2022, 585/2022, 603/2022 e
734/2022) dalle quali si evince che, secondo l'insegnamento consolidato della S.C., “con la normativa in tema di festività infrasettimanali (leggi n. 260 del 1949, n. 90 del 1954 e n. 54 del 1977), il legislatore ha inteso attribuire al lavoratore subordinato il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di determinate ricorrenze religiose e civili conservando la normale retribuzione giornaliera, con la conseguenza che il datore di lavoro non può pretendere che il lavoratore espleti la sua prestazione lavorativa nelle giornate suddette. E possibile però che le parti, di comune intesa, stabiliscano che
l'attività produttiva, e quindi la prestazione lavorativa, abbiano normale corso anche nella giornata di festività infrasettimanale con obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, oltre alla normale retribuzione giornaliera, anche la paga per le ore di lavoro effettivamente prestate (con la maggiorazione del lavoro festivo), atteso che il diritto al riposo in tale giornata è rinunciabile da parte del lavoratore, a differenza del diritto al riposo settimanale che non può essere oggetto di rinuncia alcuna. Tale principio trova applicazione anche in ipotesi di festività di origine meramente contrattuale (come la festa del santo patrono)”; “ la rinunciabilità al riposo in occasione delle festività è rimessa all'accordo delle parti individuali (Cass.
n. 16592 del 2015) o ad accordi sindacali stipulati da OO.SS cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato (Cass.
n. 22482 del 2016; Cass. n. 16634 del 2005, nonché Cass. 27948 del 2017 e Cass. n. 18887 del 2019) -”.(in tal senso, Cass. n. 29907/2021 e anche, più recentemente, Cass. Ordinanza n. 21864 del 2025). Deve dunque accogliersi il ricorso e condannarsi la società resistente al pagamento in favore del ricorrente Parte_1
della somma lorda di € 544,00, del ricorrente della somma lorda di € 593,50, del
[...] Parte_2 ricorrente della somma lorda di € 544,00 e del ricorrente della somma lorda di € Parte_3 Parte_4
775,27, come da conteggi redatti nell'atto introduttivo, le cui risultanze si condividono, perché conformi al CCNL invocato ed applicato dalla società resistente, e non specificamente contestata da quest'ultima.
A tale importo dovranno aggiungersi gli interessi e la rivalutazione monetaria ex art. 429, III comma, c.p.c.
e art. 150 disp. att. c.p.c., dalla data di maturazione dei crediti fino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la società resistente al pagamento in favore in favore del ricorrente della somma lorda di € 544,00, del ricorrente Parte_1 Parte_2 della somma lorda di € 593,50, del ricorrente della somma lorda di € 544,00 e del Parte_3 ricorrente della somma lorda di € 775,27 per i titoli richiesti in ricorso, oltre Parte_4 rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429, III comma, c.p.c. ed art. 150 disp. att. c.p.c., dalla data di maturazione dei crediti fino al saldo;
b) Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 937,20 oltre
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore del ricorrente, antistatario.
Nola, 14 ottobre 2025
Il G. L.
Dott. Lorenza Recano