Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 24/06/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01390/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00377/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 377 del 2025, proposto da
Paola Catania, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Rancatore, Rossella Galluzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Uff. Scolastico Reg. Sicilia - Ufficio I Ambito Territoriale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 e domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
per l’esecuzione
della Sentenza n. 3035/2024 resa a definizione del procedimento n. R.g. 12291/2023, dal Tribunale Ordinario di Palermo – Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.06.2024 e notificata in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che con il ricorso in esame parte ricorrente ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata, n. 3035/2024, con cui il Tribunale ordinario di Palermo, in accoglimento del ricorso, ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla carta docente per la somma di Euro 2.000,00 in relazione agli aa.ss. 2020/2024, oltre interessi, spese compensate;
Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, che risulta da attestazione agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all’intimata amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato; nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, nell’ulteriore termine di giorni sessanta, il Responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, munito delle necessarie competenze;
Ritenuto di dovere precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., 15 febbraio 2015, n. 138);
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. 26 luglio 1978, n. 417 e alla Circ. Min. Tesoro 3 dicembre 1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con deposito all’interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della Giustizia Amministrativa, Portale dell’Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il P.A.T.”;
Ritenuto, infine, che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al titolo.
Nomina quale commissario ad acta, in caso di decorso infruttuoso del termine assegnato all’amministrazione intimata per l’ottemperanza spontanea al titolo, di cui all’epigrafe, il Responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo, il quale provvederà su istanza di parte entro il termine di ulteriori sessanta giorni.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 750,00 (settecentocinquanta/00) oltre spese accessorie, IVA e CPA come per legge, da corrispondere al difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente, Estensore
Mario Bonfiglio, Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO