Sentenza breve 18 maggio 2022
Ordinanza collegiale 3 novembre 2022
Decreto presidenziale 16 maggio 2023
Sentenza 16 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 16/10/2023, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/10/2023
N. 01262/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00528/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 528 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Veneziano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lamezia Terme, Via A. Volta, 56;
contro
Questura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria “ex lege” in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nel giudizio per l'annullamento
della comunicazione di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno presentata in data -OMISSIS-, emessa del Questore della Provincia di Catanzaro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Catanzaro, con la relativa documentazione;
Viste le memorie difensive;
Vista la sentenza semplificata n. -OMISSIS-;
Visto il reclamo ex art. 99 d.p.r. n. 115/2002 proposto da parte ricorrente;
Vista l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 27 settembre 2023 il dott. Ivo Correale, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza semplificata indicata in epigrafe, questa Sezione respingeva il ricorso avverso il provvedimento pure in epigrafe indicato, disponendo contestualmente la mancata ammissione del ricorrente al patrocinio dello Stato, come richiesta, in virtù della manifesta infondatezza del gravame.
La relativa Commissione istituita presso questo Tribunale, con decreto n. -OMISSIS-, prendendo atto della ora ricordata statuizione collegiale, disponeva il “non luogo a provvedere”.
Con atto denominato “Ricorso ex art. 99 DPR 115 del 30.05.2002”, parte ricorrente contestava la statuizione della sentenza in questione che aveva pronunciato sul “patrocinio”, chiedendo al Presidente di questo Tribunale di pronunciarsi, al fine di disporre la relativa ammissione.
Con l’ordinanza collegiale in epigrafe, era rilevato che l’azionato rimedio, ex art. 99 cit., pur ammissibile, nell’essere trasposto dagli uffici del giudice ordinario a quelli del giudice amministrativo, doveva subire quegli adattamenti che lo rendessero compatibile con le peculiarità del sistema processuale amministrativo, laddove le competenze del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale sono tassative e, soprattutto, giammai si estendono alla definizione nel merito di una vicenda contenziosa, con la conseguenza che la decisione doveva essere presa in sede collegiale.
Nello specifico, era anche rilevato che la trattazione doveva avvenire in udienza pubblica e previa notificazione del ricorso all’Amministrazione finanziaria la quale, nel caso di specie – in considerazione dell’autonomia del bilancio della Giustizia Amministrativa – era da individuare nel Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.
Era quindi disposta la fissazione dell’udienza pubblica e concesso alla parte ricorrente termine sino al 30 novembre 2022 per la rituale notificazione del ricorso ex art. 99 cit. in questione.
Disposti rinvii su istanza di parte per fornire prova della suddetta notifica alle udienze del 22 febbraio 2023 e 8 marzo 2023, nonché, su decreto presidenziale, del 14 giugno 2023, la causa era infine trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 27 settembre 2023, senza che risultasse il deposito di alcunché da parte ricorrente dopo l’8 marzo 2023.
DIRITTO
Il Collegio, alla luce di quanto descritto e del contenuto dell’ordinanza collegiale di cui sopra, che fa richiamo all’art. 99 cit., il cui comma 2 prevede che “Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo”, rileva che parte ricorrente non ha fornito prova dell’intervenuta notificazione al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, come evidenziato nel verbale dell’udienza dell’8 marzo 2023 e nei termini ivi indicati.
Ne consegue che il ricorso ex art. 99 cit. è inammissibile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ivo Correale |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.