Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1950/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con l'Avv.to Beatrice Nerini, con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in Garbagnate Milanese, Via Villoresi 1
RICORRENTE contro
), con l'Avv.to Carla Maria Omodei Zorini, con domicilio eletto in Milano, Via CP_1 P.IVA_1
Savarè 1
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 17/02/2025,
ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso le Parte_1 CP_1 ordinanze ingiunzione N. ROI-000021506 per l'anno 2012, - N. ROI-000025630 per l'anno 2015,
N. ROI-000052434 per l'anno 2016, notificate in data 10/02/2025; spese rifuse al procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituito in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario CP_1 ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, non è fondato.
***
Il ricorrente ha eccepito di non aver mai ricevuto la notifica di alcun atto di accertamento, fermo che i crediti richiesti sarebbero prescritti e che, in ogni caso, l'ente sarebbe decaduto dalla pretesa.
***
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
È documentale e non contestato, innanzitutto, che , negli anni in Parte_1 contestazione, era legale rappresentante in quanto socio consigliere e presidente del consiglio di amministrazione (nomina del 13/01/2003 e cessazione dalla carica il 11/06/2016) di TR
LI 33 RL (società cancellata dal registro delle imprese in data 30/06/2017).
Pertanto, il ricorrente si è visto notificare le tre ordinanze ingiunzioni in questa sede opposte in quanto responsabile del mancato versamento all'ente previdenziale delle quote contributive a carico dei lavoratori, dal che le sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute ex art 2 DL 463/83 come modificato dal DLgs 8/16.
***
Per il resto, in relazione alle contestazioni di parte ricorrente circa la mancata notifica delle diffide prodromiche all'emissione delle ordinanze in questa sede opposte, nonché dell'intervenuta prescrizione, si osserva quanto segue.
Quanto all'anno 2012, si rileva che è documentale che la diffida prot.
4908.11/04/2017.0036899 veniva notificata al ricorrente, con atto ritirato dal padre, in data CP_1
24/04/2017.
Del pari, è documentale che in data 22/06/2022 veniva, altresì, notificata personalmente al ricorrente, l'ordinanza ingiunzione n. OI-000061937 prot. 4908.06/06/2022.0111454, non CP_1 opposta.
Infine, in data 03/02/2025, sempre a mani del ricorrente, veniva notificata la rettifica all'ordinanza ingiunzione n. ROI-000021506 prot. 4908.24/01/2025.0014302 in questa CP_1 sede impugnata.
La diffida era relativa al mancato versamento delle quote contributive a carico dei lavoratori dipendenti per il periodo dal 6/2012 al 11/2012 presenti nelle denunce aziendali e tuttavia non pagate
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2 | 4 Quanto all'annualità 2015, è documentale che la diffida accertativa prot.
4908.24/04/2017.0042395 veniva notificata in data 9/05/2017 per compiuta giacenza. CP_1
Del pari, è documentale che in data 22/06/2022 veniva notificata a mani del ricorrente l'ordinanza ingiunzione n. OI-000075549 prot. 4908.06/06/2022.0111484, mai impugnata. CP_1
Infine, veniva notificata in data 3/02/2025 l'ordinanza ingiunzione n. ROI-000025630 prot.
4908.24/01/2025.0014305 oggetto di impugnazione. CP_1
La diffida era relativa al mancato versamento delle quote contributive a carico dei lavoratori dipendenti per il periodo dal 12/2014 al 11/2015 (escluso 8/2015) presenti nelle denunce aziendali e non pagate.
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Quanto all'anno 2016, la notifica della diffida accertativa prot.
4908.04/07/2017.0070943 risulta perfezionata per compiuta giacenza in data 28/07/2017. CP_1
Successivamente, veniva notificata, in data 22/06/2022, a mani del ricorrente, l'ordinanza ingiunzione n. OI-000075549 prot. 4908.06/06/2022.0111484, mai impugnata. CP_1
Infine, in data 03/02/2025, veniva notificata la rettifica dell'ordinanza ingiunzione n. ROI-
000052434 prot. 4908.24/01/2025.0014307 oggi impugnata. CP_1
La diffida era relativa al mancato versamento delle quote contributive a carico dei lavoratori dipendenti relative al periodo dal 12/2015 al 1/2016 presenti nelle denunce aziendali e non pagate.
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In tale scenario documentale, si deve rilevare che, all'udienza di discussione, la procuratrice della parte ricorrente non ha contestato la documentazione in atti e la regolarità delle notifiche, ma insistito per l'eccezione di prescrizione.
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Ora, detto che tutte le eccezioni di parte ricorrente sulla regolarità delle notifiche delle diffide sono state smentite documentalmente, va poi detto che, come visto, a tali diffide sono poi seguite anche le notifiche delle originarie ordinanze ingiunzioni, tutte idonee a interrompere la prescrizione contrariamente a quanto dedotto in ricorso.
Ciò dovendosi anche tenere in considerazione, come correttamente dedotto da che: i) CP_1 per le sanzioni amministrative collegate ad omissioni contributive opera la sospensione della prescrizione di tre mesi dalla notifica dell'accertamento di cui all'art. 2 comma 1-quater del
Decreto-legge 12 settembre1983, n. 463; ii) l'ulteriore sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31
3 | 4 maggio 2020 disposta dall'articolo 103, comma-6 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (pari al più breve periodo di 99 giorni).
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Non senza considerare che, in diritto, è noto che a mente dell'art. 6, comma 6, D.lgs 150/2011 in tema di opposizione a ordinanza ingiunzione: Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
Nel caso di specie, è agevole osservare che, come evidenziato ai paragrafi precedenti, il ricorrente ha omesso di impugnare nei termini tutte e tre le ordinanze ingiunzione notificategli a mani (ovvero l'ordinanza ingiunzione notificata il 22/06/2022 per l'anno 2012, l'ordinanza ingiunzione notificata il 22/06/2022 per l'anno 2015 e l'ordinanza ingiunzione n notificata il
22/06/2022 per l'anno 2016).
Pertanto, come correttamente eccepito dalla difesa di ogni profilo di censura, formulato CP_1 in data odierna, non può che inesorabilmente preclusa, essendosi oramai cristallizzato il credito portato dalle tre ordinanze sopra riportate.
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Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con riguardo alle previsioni del DM 55/2014, allo scaglione di riferimento ed esclusione della fase di istruzione e trattazione non celebrate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare a le spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
6.580,00 oltre accessori se dovuti;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Milano, 10/04/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
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