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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 16/01/2026, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 239/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3684/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano, 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - V. Lamberti N A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250031956622000 RADIODIFFUSIONI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250031956622000 RADIODIFFUSIONI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate- Riscossione Caserta e Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino impugna la Cartella di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- carenza di legittimazione passiva – Nullità della cartella di Pagamento.
Chiede:
- nullità della Cartella di pagamento;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Direzione Provinciale I di Torino.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese e competenze di giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Chiede:
- difetto di legittimazione passiva;
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
All'Udienza del 12/01/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. A decorrere dall'anno 2016, la Legge
208/2015 all'art 1, commi dal 152 al 159 ha introdotto la presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo per i soggetti residenti nel luogo ove esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica. Con
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 45059 del 24/03/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati stabiliti i termini di presentazione delle dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dell'articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La dichiarazione di non detenzione perde efficacia alla fine dei suddetti periodi di validità. Ne consegue che, se non viene reiterata, torna ad operare la presunzione di detenzione, con conseguente addebito nella fattura elettrica. Nel caso in esame non risulta depositata in atti da parte ricorrente, pur essendone onerata, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell'apparecchio TV per gli anni 2020 e 2021.
Pertanto alla luce di quanto fin qui esposto, l'importo richiesto risulta regolarmente dovuto.
Il ricorso non trova accoglimento, si conferma l'atto impugnato.
L'esiguità degli importi in contestazione legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3684/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano, 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - V. Lamberti N A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250031956622000 RADIODIFFUSIONI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250031956622000 RADIODIFFUSIONI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate- Riscossione Caserta e Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino impugna la Cartella di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- carenza di legittimazione passiva – Nullità della cartella di Pagamento.
Chiede:
- nullità della Cartella di pagamento;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Direzione Provinciale I di Torino.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese e competenze di giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Chiede:
- difetto di legittimazione passiva;
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
All'Udienza del 12/01/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. A decorrere dall'anno 2016, la Legge
208/2015 all'art 1, commi dal 152 al 159 ha introdotto la presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo per i soggetti residenti nel luogo ove esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica. Con
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 45059 del 24/03/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati stabiliti i termini di presentazione delle dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dell'articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La dichiarazione di non detenzione perde efficacia alla fine dei suddetti periodi di validità. Ne consegue che, se non viene reiterata, torna ad operare la presunzione di detenzione, con conseguente addebito nella fattura elettrica. Nel caso in esame non risulta depositata in atti da parte ricorrente, pur essendone onerata, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell'apparecchio TV per gli anni 2020 e 2021.
Pertanto alla luce di quanto fin qui esposto, l'importo richiesto risulta regolarmente dovuto.
Il ricorso non trova accoglimento, si conferma l'atto impugnato.
L'esiguità degli importi in contestazione legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso.
Spese compensate.