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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 4818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4818 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2851 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata RS (CE) alla Via Vicinale Parte_1 CodiceFiscale_1
San Michele n. 1\M presso l'avv. Rosalba Petrone (c.f. ), che la rappresenta e difende in C.F._2 virtù di procura in atti allegata
Email_1
Appellante
E
(c.f. , elettivamente domiciliato in RS (CE) al Vico I Santa Marta n. CP_1 C.F._3
18 presso l'avv. Sara Rotundo (c.f. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._4 allegata
Email_2
Appellato
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni concordate in virtù dell'atto di transazione intervenuto nelle more del giudizio, chiedendo che la causa venga decisa in conformità, come da note scritte in atti depositate.
Il P.G. non ha depositato note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.6.2024, proponeva appello avverso la sentenza n. 1471 Parte_1 emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 21.3.2024, non notificata, che aveva dichiarato la separazione personale dal coniuge unione dalla quale non erano nati figli, aveva rigettato le rispettive domande di addebito CP_1 proposte e quella di assegnazione della casa coniugale avanzata dal , aveva posto a carico di quest'ultimo, a CP_1 far data dal deposito del ricorso, il versamento di un assegno di mantenimento di euro 200,00 in favore della moglie entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutare annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat, aveva
1 dichiarato inammissibile la domanda ex art. 156 sesto comma c.c. formulata dalla ed aveva, infine, Parte_2 compensato le spese di lite.
L'appellante, in riforma parziale della sentenza impugnata, chiedeva, per i motivi di seguito indicati, che venisse accolta la domanda formulata in merito alla determinazione dell'assegno di mantenimento nella misura di euro
600,00 mensili, in via gradata che venisse confermato l'assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili come da ordinanza presidenziale, nonché l'accoglimento della domanda ex art. 156 comma sesto c.c., con vittoria di spese e competenze di causa.
Con il primo motivo, si doleva della errata motivazione ed omessa valutazione dell'istruttoria e della documentazione in atti in ordine alla quantificazione dell'assegno di mantenimento previsto in proprio favore e posto a carico del coniuge.
Con il secondo motivo, censurava l'operato del Tribunale laddove aveva dichiarato inammissibile la domanda dalla stessa avanzata ai sensi dell'art.156 sesto comma c.c., avendo ritenuto erroneamente applicabile nel caso l'art. 473 bis.37 c.p.c. sebbene la causa di separazione fosse anteriore all'entrata in vigore della d.lgs. n. 149\2022 (vale a dire al 28.2.2023). nel costituirsi rappresentava, in via preliminare, che nelle more del presente giudizio era stato CP_1 raggiunto un accordo con la moglie dove avevano inteso modificare le pattuizioni economiche stabilite in sentenza tenuto conto delle mutate circostanze patrimoniali che lo avevano interessato. Riferiva, al riguardo, che nel citato accordo era stato convenuto l'obbligo, posto a proprio carico, di corrispondere a titolo di mantenimento della coniuge la somma mensile di euro 300,00 in luogo di euro 200,00 come stabilito in sentenza. Chiedeva, di conseguenza, preso atto dell'accordo in data 20.11.2024, che quest'ultimo venisse ratificato e che venissero compensate le spese di lite.
Disposta la trattazione scritta della causa e fissato il termine per note in sostituzione dell'udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata in decisione.
Tanto premesso, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo a seguito del sopravvenuto miglioramento della situazione patrimoniale del stante l'estinzione del prestito finanziario di euro 8.367,00 con CP_1 prelevamento mensile di euro 207,00.
Ritiene la Corte che la regolamentazione concordata dalle parti quanto al punto che qui interessa, relativo all'assegno di mantenimento riconosciuto in favore dell'odierna appellante, possa essere posta a fondamento della diversa quantificazione indicata, possa essere recepita nel presente provvedimento trattandosi di diritto disponibile e non ravvisandosi alcuna contrarietà all'ordine pubblico.
L'esito complessivo del giudizio, segnatamente l'accordo raggiunto, giustifica la compensazione delle spese di entrambi gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione Persona e Famiglia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 1471, emessa dal Tribunale di Parte_1 CP_1
Napoli Nord il 21.3.2024, in conformità degli accordi intercorsi fra le parti, così provvede:
a) in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e determina in euro 300,00 mensili l'assegno di mantenimento dovuto da Parte_1 CP_1
2 in favore della coniuge, da aggiornare annualmente secondo gli indici Istat;
che verrà corrisposto entro il giorno cinque del mese;
d) conferma nel resto la sentenza impugnata;
e) dichiara compensate fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Napoli, così deciso il 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Marina Tafuri) Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano)
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In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2851 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata RS (CE) alla Via Vicinale Parte_1 CodiceFiscale_1
San Michele n. 1\M presso l'avv. Rosalba Petrone (c.f. ), che la rappresenta e difende in C.F._2 virtù di procura in atti allegata
Email_1
Appellante
E
(c.f. , elettivamente domiciliato in RS (CE) al Vico I Santa Marta n. CP_1 C.F._3
18 presso l'avv. Sara Rotundo (c.f. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._4 allegata
Email_2
Appellato
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni concordate in virtù dell'atto di transazione intervenuto nelle more del giudizio, chiedendo che la causa venga decisa in conformità, come da note scritte in atti depositate.
Il P.G. non ha depositato note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.6.2024, proponeva appello avverso la sentenza n. 1471 Parte_1 emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 21.3.2024, non notificata, che aveva dichiarato la separazione personale dal coniuge unione dalla quale non erano nati figli, aveva rigettato le rispettive domande di addebito CP_1 proposte e quella di assegnazione della casa coniugale avanzata dal , aveva posto a carico di quest'ultimo, a CP_1 far data dal deposito del ricorso, il versamento di un assegno di mantenimento di euro 200,00 in favore della moglie entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutare annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat, aveva
1 dichiarato inammissibile la domanda ex art. 156 sesto comma c.c. formulata dalla ed aveva, infine, Parte_2 compensato le spese di lite.
L'appellante, in riforma parziale della sentenza impugnata, chiedeva, per i motivi di seguito indicati, che venisse accolta la domanda formulata in merito alla determinazione dell'assegno di mantenimento nella misura di euro
600,00 mensili, in via gradata che venisse confermato l'assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili come da ordinanza presidenziale, nonché l'accoglimento della domanda ex art. 156 comma sesto c.c., con vittoria di spese e competenze di causa.
Con il primo motivo, si doleva della errata motivazione ed omessa valutazione dell'istruttoria e della documentazione in atti in ordine alla quantificazione dell'assegno di mantenimento previsto in proprio favore e posto a carico del coniuge.
Con il secondo motivo, censurava l'operato del Tribunale laddove aveva dichiarato inammissibile la domanda dalla stessa avanzata ai sensi dell'art.156 sesto comma c.c., avendo ritenuto erroneamente applicabile nel caso l'art. 473 bis.37 c.p.c. sebbene la causa di separazione fosse anteriore all'entrata in vigore della d.lgs. n. 149\2022 (vale a dire al 28.2.2023). nel costituirsi rappresentava, in via preliminare, che nelle more del presente giudizio era stato CP_1 raggiunto un accordo con la moglie dove avevano inteso modificare le pattuizioni economiche stabilite in sentenza tenuto conto delle mutate circostanze patrimoniali che lo avevano interessato. Riferiva, al riguardo, che nel citato accordo era stato convenuto l'obbligo, posto a proprio carico, di corrispondere a titolo di mantenimento della coniuge la somma mensile di euro 300,00 in luogo di euro 200,00 come stabilito in sentenza. Chiedeva, di conseguenza, preso atto dell'accordo in data 20.11.2024, che quest'ultimo venisse ratificato e che venissero compensate le spese di lite.
Disposta la trattazione scritta della causa e fissato il termine per note in sostituzione dell'udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata in decisione.
Tanto premesso, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo a seguito del sopravvenuto miglioramento della situazione patrimoniale del stante l'estinzione del prestito finanziario di euro 8.367,00 con CP_1 prelevamento mensile di euro 207,00.
Ritiene la Corte che la regolamentazione concordata dalle parti quanto al punto che qui interessa, relativo all'assegno di mantenimento riconosciuto in favore dell'odierna appellante, possa essere posta a fondamento della diversa quantificazione indicata, possa essere recepita nel presente provvedimento trattandosi di diritto disponibile e non ravvisandosi alcuna contrarietà all'ordine pubblico.
L'esito complessivo del giudizio, segnatamente l'accordo raggiunto, giustifica la compensazione delle spese di entrambi gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione Persona e Famiglia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 1471, emessa dal Tribunale di Parte_1 CP_1
Napoli Nord il 21.3.2024, in conformità degli accordi intercorsi fra le parti, così provvede:
a) in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e determina in euro 300,00 mensili l'assegno di mantenimento dovuto da Parte_1 CP_1
2 in favore della coniuge, da aggiornare annualmente secondo gli indici Istat;
che verrà corrisposto entro il giorno cinque del mese;
d) conferma nel resto la sentenza impugnata;
e) dichiara compensate fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Napoli, così deciso il 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Marina Tafuri) Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano)
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