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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/12/2025, n. 4690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4690 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Avv. Giovanna Lucia Testini,ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in prima istanza, iscritta al N.ro 832/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi posta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note di udienza depositate in atti, tra
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.Carmela Grimaldi come da mandato in calce Parte_1 all'atto introduttivo presso il cui studio in Bari Stradella del Caffè 24/4 è domiciliato con indirizzo pec. Email_1
RICORRENTE
contro
, in persona dell'Amministratore Unico, Dr. , nella qualità,con Controparte_1 Controparte_2 sede in Bari alla via F. Crispi n.85/A ed ivi domiciliato unitamente al procuratore costituito, rappresentato e difeso come da mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo dall'avv. Barbara
AR ( ) con domicilio di posta certificata: CodiceFiscale_1
t; Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo pagamento canoni.
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti e nelle comparse conclusionali. Il Sig. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3871/2018( proc n. Pt_2
13123/2018 RG), notificato in data 20.12.2018, emesso dal Giudice Onorario del Tribunale di Bari, dott.ssa Paola Moramarco, in data 15-16/10/2018 con cui era stato condannato al pagamento in favore dell' della somma di € 3.942,18 oltre interessi dovuti nonché alle spese Controparte_1 processuali liquidate in Euro 450,00 per compenso e in Euro 27,00 per esborsi, spese generali, I.v.a.
e C.p.a.come per legge.
L'opponente esponeva e concludeva per il rigetto e la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto la morosità non sussisteva;
in particolare ricostruiva i pagamenti eseguiti alla data di agosto 2017 per un importo di €. 3.904,08; eccepiva inoltre la prescrizione maturata sia quella biennale ex art. 6 Legge
n. 841/1973 sia quella quinquennale ex art. 2948 c.c., con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del difensore dichiaratisi anticipatario
Nei successivi atti ha rilevato che la presunta morosità dell'opponente non poteva concernere periodi successivi ad agosto del 2017 né accettava il contraddittorio su oneri accessori non pagati alla data del 01/11/2012 per l'importo di € 1.921,07, non essendo oggetto di richiesta del provvedimento monitorio.
Si è costituita con comparsa del 13.3.2019 ed ha rilevato che il credito si Controparte_1 fondava sul contratto di locazione stipulato tra l' e;
che Controparte_1 Parte_1
l'importo richiesto di €. 3.942,18 era relativo a tutti i ratei impagati alla data di agosto 2017; che era stata inviata diffida ad adempiere con lettera raccomandata r/r del 7.12.2016 per il pagamento dell'importo di € 3.824,62 per canoni non pagati alla data del mese di agosto 2016 rimasta inevasa;
che il conduttore persisteva nella morosità; che era stata successivamente inviata altra diffida del
4.10.2017; che erano sussistenti i presupposti di cui al R.D. n.1165 del 28.4.1938 art.32 per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo e per la convalida;
che la prescrizione si intendeva interrotta anche per l'invio mensile dei bollettini di pagamento con l'indicazione specifica dell'importo richiesto del periodo di riferimento;
che la somma di €. 1921,07 era stata imputata dall' a quote servizi CP_3 maturate anticipate dall'ente in quanto non corrisposte dall'assegnatario all'amministratore dell'Autogestione ai sensi dell'art.35 L.R. n.10/2014.
Fissata la prima udienza, rinviata la causa senza che fosse stata espletata attività istruttoria dinanzi il precedente giudicante, la causa è stata rimessa all'odierna udienza per la discussione e decisione.
Le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni chiedendo che la causa fosse decisa.
La causa è stata trattenuta per la decisione con lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio e deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito. Preliminarmente si osserva che secondo la giurisprudenza maggioritaria e consolidata il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della decisione.
Dalla documentazione in atti è emerso che la prescrizione è stata interrotta dalle richieste inoltrate con lettere raccomandate del 2.3.2011 con cui è stata richiesta la somma di €. 2813,70 per i canoni maturati ad ottobre 2010; con la raccomandata del 7.12.2016 per i canoni di locazione e servizi;
con la raccomandata del 4.10.2017 con cui era stata rinnovata la richiesta di pagamento.
Il ricorso è stato proposto anche per i canoni maturandi anche se il Giudicante nel decreto ingiuntivo non ha espressamente citato il credito maturato e canoni a maturare ma si è limitato a richiamare “per le causali di cui in narrativa”
Sta di fatto che non ha successivamente provato e documentato il credito dei canoni CP_1 maturati dopo l'anno 2017.
Deve escludersi inoltre la richiesta di pagamento di somme per i servizi per non esserci stato mai stato interruttivo e per non essere stati depositati atti di richiesta.
La decisione non può che avvenire in forza della documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo depositata solo parzialmente nel presente giudizio(non appare depositato il contrato di locazione) e poiché resta a carico della parte ingiungente l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione, ove manchino i documenti il giudice non può tenerne conto.
E' principio consolidato quello secondo cui , in materia di prova documentale nel processo civile, deve escludersi che i documenti prodotti in primo grado da una delle parti che sia risultata vittoriosa, debbano ritenersi per sempre acquisiti al processo (Cass. civ. Sez. II, 08/01/2007, n. 78; Cass. civ.,
Sez. III, 18/04/2006, n.8955; Cass. Civ.
7.10.2004 n. 19992).
D'altra parte, l'opponente non ha contestato il titolo per cui ha proceduto né gli importi CP_1 ma ha asserito l'avvenuto pagamento senza depositare i bollettini quietanzati.
Pertanto essendo confermato il decreto ingiuntivo e rigettata la richiesta di condanna ai servizi si ritiene di compensare le spese processuali atteso anche l'esito frettoloso assunto in mediazione, sede deputata alla definizione stragiudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo nr. 3871/ 2018 rigettata Parte_1 ogni ulteriore richieste, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3871/2018( proc n.
13123/2018 RG), notificato in data 20.12.2018, emesso dal Giudice Onorario del Tribunale di Bari, dott.ssa Paola Moramarco, in data 15-16/10/2018;
2. Accoglie la domanda proposto da e pertanto rigetta la richiesta di condanna Parte_1 al pagamento della somma di €. 1921,07;
3. Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
La sentenza è esecutiva per legge.
Bari, 19.12.2025
Il Giudice
Avv. Giovanna Lucia Testini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Avv. Giovanna Lucia Testini,ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in prima istanza, iscritta al N.ro 832/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi posta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note di udienza depositate in atti, tra
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.Carmela Grimaldi come da mandato in calce Parte_1 all'atto introduttivo presso il cui studio in Bari Stradella del Caffè 24/4 è domiciliato con indirizzo pec. Email_1
RICORRENTE
contro
, in persona dell'Amministratore Unico, Dr. , nella qualità,con Controparte_1 Controparte_2 sede in Bari alla via F. Crispi n.85/A ed ivi domiciliato unitamente al procuratore costituito, rappresentato e difeso come da mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo dall'avv. Barbara
AR ( ) con domicilio di posta certificata: CodiceFiscale_1
t; Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo pagamento canoni.
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti e nelle comparse conclusionali. Il Sig. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3871/2018( proc n. Pt_2
13123/2018 RG), notificato in data 20.12.2018, emesso dal Giudice Onorario del Tribunale di Bari, dott.ssa Paola Moramarco, in data 15-16/10/2018 con cui era stato condannato al pagamento in favore dell' della somma di € 3.942,18 oltre interessi dovuti nonché alle spese Controparte_1 processuali liquidate in Euro 450,00 per compenso e in Euro 27,00 per esborsi, spese generali, I.v.a.
e C.p.a.come per legge.
L'opponente esponeva e concludeva per il rigetto e la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto la morosità non sussisteva;
in particolare ricostruiva i pagamenti eseguiti alla data di agosto 2017 per un importo di €. 3.904,08; eccepiva inoltre la prescrizione maturata sia quella biennale ex art. 6 Legge
n. 841/1973 sia quella quinquennale ex art. 2948 c.c., con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del difensore dichiaratisi anticipatario
Nei successivi atti ha rilevato che la presunta morosità dell'opponente non poteva concernere periodi successivi ad agosto del 2017 né accettava il contraddittorio su oneri accessori non pagati alla data del 01/11/2012 per l'importo di € 1.921,07, non essendo oggetto di richiesta del provvedimento monitorio.
Si è costituita con comparsa del 13.3.2019 ed ha rilevato che il credito si Controparte_1 fondava sul contratto di locazione stipulato tra l' e;
che Controparte_1 Parte_1
l'importo richiesto di €. 3.942,18 era relativo a tutti i ratei impagati alla data di agosto 2017; che era stata inviata diffida ad adempiere con lettera raccomandata r/r del 7.12.2016 per il pagamento dell'importo di € 3.824,62 per canoni non pagati alla data del mese di agosto 2016 rimasta inevasa;
che il conduttore persisteva nella morosità; che era stata successivamente inviata altra diffida del
4.10.2017; che erano sussistenti i presupposti di cui al R.D. n.1165 del 28.4.1938 art.32 per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo e per la convalida;
che la prescrizione si intendeva interrotta anche per l'invio mensile dei bollettini di pagamento con l'indicazione specifica dell'importo richiesto del periodo di riferimento;
che la somma di €. 1921,07 era stata imputata dall' a quote servizi CP_3 maturate anticipate dall'ente in quanto non corrisposte dall'assegnatario all'amministratore dell'Autogestione ai sensi dell'art.35 L.R. n.10/2014.
Fissata la prima udienza, rinviata la causa senza che fosse stata espletata attività istruttoria dinanzi il precedente giudicante, la causa è stata rimessa all'odierna udienza per la discussione e decisione.
Le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni chiedendo che la causa fosse decisa.
La causa è stata trattenuta per la decisione con lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio e deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito. Preliminarmente si osserva che secondo la giurisprudenza maggioritaria e consolidata il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della decisione.
Dalla documentazione in atti è emerso che la prescrizione è stata interrotta dalle richieste inoltrate con lettere raccomandate del 2.3.2011 con cui è stata richiesta la somma di €. 2813,70 per i canoni maturati ad ottobre 2010; con la raccomandata del 7.12.2016 per i canoni di locazione e servizi;
con la raccomandata del 4.10.2017 con cui era stata rinnovata la richiesta di pagamento.
Il ricorso è stato proposto anche per i canoni maturandi anche se il Giudicante nel decreto ingiuntivo non ha espressamente citato il credito maturato e canoni a maturare ma si è limitato a richiamare “per le causali di cui in narrativa”
Sta di fatto che non ha successivamente provato e documentato il credito dei canoni CP_1 maturati dopo l'anno 2017.
Deve escludersi inoltre la richiesta di pagamento di somme per i servizi per non esserci stato mai stato interruttivo e per non essere stati depositati atti di richiesta.
La decisione non può che avvenire in forza della documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo depositata solo parzialmente nel presente giudizio(non appare depositato il contrato di locazione) e poiché resta a carico della parte ingiungente l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione, ove manchino i documenti il giudice non può tenerne conto.
E' principio consolidato quello secondo cui , in materia di prova documentale nel processo civile, deve escludersi che i documenti prodotti in primo grado da una delle parti che sia risultata vittoriosa, debbano ritenersi per sempre acquisiti al processo (Cass. civ. Sez. II, 08/01/2007, n. 78; Cass. civ.,
Sez. III, 18/04/2006, n.8955; Cass. Civ.
7.10.2004 n. 19992).
D'altra parte, l'opponente non ha contestato il titolo per cui ha proceduto né gli importi CP_1 ma ha asserito l'avvenuto pagamento senza depositare i bollettini quietanzati.
Pertanto essendo confermato il decreto ingiuntivo e rigettata la richiesta di condanna ai servizi si ritiene di compensare le spese processuali atteso anche l'esito frettoloso assunto in mediazione, sede deputata alla definizione stragiudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo nr. 3871/ 2018 rigettata Parte_1 ogni ulteriore richieste, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3871/2018( proc n.
13123/2018 RG), notificato in data 20.12.2018, emesso dal Giudice Onorario del Tribunale di Bari, dott.ssa Paola Moramarco, in data 15-16/10/2018;
2. Accoglie la domanda proposto da e pertanto rigetta la richiesta di condanna Parte_1 al pagamento della somma di €. 1921,07;
3. Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
La sentenza è esecutiva per legge.
Bari, 19.12.2025
Il Giudice
Avv. Giovanna Lucia Testini