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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/12/2024, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 4226/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso - Presidente – dott. Nicola Del Vecchio - Giudice relatore- dott. Marco Pesoli - Giudice – ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4226/2024 R.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Anna Parte_1 C.F._1
Barbara Guerzoni, elettivamente domiciliata nello studio del nominato difensore in Castelmassa (RO)
Via A. Volta, n. 2
- RICORRENTE -
e da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro CP_1 C.F._2
Furlani, elettivamente domiciliato nello studio del nominato difensore in Occhiobello (RO), località
S. M. Maddalena, Via Eridania n. 283,
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 06.07.2014 a AI (RO), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del CP_1
medesimo Comune al n. II – parte 1, anno 2014, alle seguenti CONDIZIONI 1) Il signor CP_1
1 si obbliga a versare alla signora la somma di € 7.000,00 a titolo di assegno CP_1 Parte_1
divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5 L. 898/1970, tale somma sarà versata contestualmente alla liberazione del sig. da ogni vincolo obbligatorio e/o debito e/o garanzia fideiussoria oggi in CP_1
essere a vantaggio della signora e nei confronti della banca Intesa San Paolo filiale di Castelmassa”.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 6.11.2024, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in data 6.7.2014 in AI trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune al n. II – parte 1, anno 2014.
Le parti hanno allegato di essersi separati consensualmente ex art. 12 D.L. 132/2014 con accordo concluso davanti all'Ufficiale di Stato Civile di AI (RO) in data 23.2.2023, confermato in data
30.3.2023, e da allora di avere vissuto separati ininterrottamente senza essersi mai riconciliati.
Dall'unione non sono nati figli.
I ricorrenti hanno convenuto che il versi alla la somma di € 7.000,00 a titolo di CP_1 Parte_1
assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5 L. 898/1970, da corrispondersi contestualmente alla liberazione del da ogni vincolo obbligatorio e/o debito e/o garanzia fideiussoria oggi in essere CP_1
a vantaggio della signora e nei confronti della banca Intesa San Paolo filiale di Castelmassa.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti per la data del 29.11.2024 e dispostane la trattazione scritta come da conforme richiesta dei ricorrenti, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che i coniugi, la cui separazione personale è stata oggetto di accordo concluso davanti all'Ufficiale di
Stato Civile di AI (RO) confermato in data 30.3.2023 ai sensi dell'art 12 DL 132/2014, non hanno ripreso la convivenza, con conseguente definitiva cessazione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Il tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti, va disposta la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 4226/2024 R.G. promossa da e Parte_1 CP_1
con l'intervento del pubblico ministero,
[...]
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in AI (RO) in data 6.7.2014, trascritto nel
Registro degli Atti di matrimonio di detto Comune al n. II – parte 1, anno 2014;
2 - manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 L. 898/1970;
- recepisce le condizione concordate, come indicate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- spese di lite interamente compensate.
Rovigo, 3.12.2024
Il Presidente
Dott.ssa Federica Abiuso
Il Giudice relatore
Dott. Nicola Del Vecchio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso - Presidente – dott. Nicola Del Vecchio - Giudice relatore- dott. Marco Pesoli - Giudice – ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4226/2024 R.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Anna Parte_1 C.F._1
Barbara Guerzoni, elettivamente domiciliata nello studio del nominato difensore in Castelmassa (RO)
Via A. Volta, n. 2
- RICORRENTE -
e da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro CP_1 C.F._2
Furlani, elettivamente domiciliato nello studio del nominato difensore in Occhiobello (RO), località
S. M. Maddalena, Via Eridania n. 283,
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 06.07.2014 a AI (RO), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del CP_1
medesimo Comune al n. II – parte 1, anno 2014, alle seguenti CONDIZIONI 1) Il signor CP_1
1 si obbliga a versare alla signora la somma di € 7.000,00 a titolo di assegno CP_1 Parte_1
divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5 L. 898/1970, tale somma sarà versata contestualmente alla liberazione del sig. da ogni vincolo obbligatorio e/o debito e/o garanzia fideiussoria oggi in CP_1
essere a vantaggio della signora e nei confronti della banca Intesa San Paolo filiale di Castelmassa”.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 6.11.2024, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in data 6.7.2014 in AI trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune al n. II – parte 1, anno 2014.
Le parti hanno allegato di essersi separati consensualmente ex art. 12 D.L. 132/2014 con accordo concluso davanti all'Ufficiale di Stato Civile di AI (RO) in data 23.2.2023, confermato in data
30.3.2023, e da allora di avere vissuto separati ininterrottamente senza essersi mai riconciliati.
Dall'unione non sono nati figli.
I ricorrenti hanno convenuto che il versi alla la somma di € 7.000,00 a titolo di CP_1 Parte_1
assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5 L. 898/1970, da corrispondersi contestualmente alla liberazione del da ogni vincolo obbligatorio e/o debito e/o garanzia fideiussoria oggi in essere CP_1
a vantaggio della signora e nei confronti della banca Intesa San Paolo filiale di Castelmassa.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti per la data del 29.11.2024 e dispostane la trattazione scritta come da conforme richiesta dei ricorrenti, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che i coniugi, la cui separazione personale è stata oggetto di accordo concluso davanti all'Ufficiale di
Stato Civile di AI (RO) confermato in data 30.3.2023 ai sensi dell'art 12 DL 132/2014, non hanno ripreso la convivenza, con conseguente definitiva cessazione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Il tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti, va disposta la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 4226/2024 R.G. promossa da e Parte_1 CP_1
con l'intervento del pubblico ministero,
[...]
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in AI (RO) in data 6.7.2014, trascritto nel
Registro degli Atti di matrimonio di detto Comune al n. II – parte 1, anno 2014;
2 - manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 L. 898/1970;
- recepisce le condizione concordate, come indicate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- spese di lite interamente compensate.
Rovigo, 3.12.2024
Il Presidente
Dott.ssa Federica Abiuso
Il Giudice relatore
Dott. Nicola Del Vecchio
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