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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2622 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE
R.G. 29787/2023
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Otranto Parte_1 C.F._1
Gianfranco presso il quale è elettivamente domiciliata in Via Benedetto Croce n. 62, giusta procura in atti appellante e
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Gitto in virtù di procura Controparte_2 generale alle liti (per atto del Notaio dott. repertorio n. 22013, raccolta Persona_1
n. 11730, stipulata in il 4 agosto 2022) allegata alla comparsa e presso la stessa CP_1 elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Via del CP_1
Tempio di Giove, n. 21 appellato nonché
, C.F. e P.IVA in Controparte_3 P.IVA_2 persona del Legale Rappresentante in carica, e, per esso, , giusta CP_4 procura, con atto per Notaio Dott. di repertorio nr 180134 Persona_2 CP_1 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rappresentato e difeso dall' avvocato Nicola ABELE,
e presso il suo studio in Cosenza, Viale della Repubblica, 335 elettivamente domiciliato come da procura alle liti rilasciata allegata alla comparsa di costituzione
Appellato
CONCLUSIONI: come da odierno verbale di udeinza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE:
ha promosso ricorso dinanzi al Giudice di Pace di dichiarando di Parte_1 CP_1 volersi opporre alla Cartella di pagamento n. 09720200025778979 e lamentando l'errata notifica dei verbali di accertamento sottesi alla Cartella stessa;
il Giudice di prime cure ha emesso la Sentenza n. 21358/22, depositata in cancelleria il
5 gennaio 2023, rigettando la domanda di parte attrice, sul presupposto della ritenuta correttezza delle notificazioni dei verbali di contestazione di violazione del Codice della
Strada sottesi alla Cartella di pagamento impugnata;
, soccombente nel giudizio di primo grado, ha promosso l'odierno appello Parte_1 avverso la Sentenza n.21358/22, chiedendo a questo Tribunale di annullare la Cartella di pagamento impugnata, e di accertare– diversamente da quanto fatto dal primo giudice - la nullità delle notifiche dei verbali di accertamento sottesi;
nel presente grado si sono costituiti sia che chiedendo il rigetto CP_1 CP_5 dell'appello; la causa, rinviata all'odierna udienza, è stata discussa dai difensori presenti e all'esito della camera di consiglio, decisa da questo giudice con l'odierna sentenza.
RILEVATO CHE:
l'appellante in primo grado ha proposto un'opposizione recuperatoria avverso la cartella esattoriale n. 097 2020 0025778979, assumendo l'omessa notifica dei verbali sottesi di violazione al CDS;
che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, in realtà, sottesi alla cartella esattoriale non vi sono i verbali di violazione al Cd.S. bensì le ordinanze prefettizie di rigetto dell'opposizione da lui stesso spiegata averso i predetti verbali, di talchè
l'avvenuta proposizione avverso il decreto dimostra univocamente la conoscenza dei verbali da parte del ricorrente;
RITENUTO che:
il predetto rilievo risulti assorbente ed imponga il rigetto dell'appello; alla luce dei motivi del rigetto e delle concrete difese svolte dalle patre parti possano compensarsi le spese di lite della presente fase,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 rigetta l'appello. Compensa le spese.
Sentenza emessa all'udienza del 19 febbraio 2025
Il Giudice, dott.ssa Fabiana Corbo
pag. 2/3 pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE
R.G. 29787/2023
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Otranto Parte_1 C.F._1
Gianfranco presso il quale è elettivamente domiciliata in Via Benedetto Croce n. 62, giusta procura in atti appellante e
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Gitto in virtù di procura Controparte_2 generale alle liti (per atto del Notaio dott. repertorio n. 22013, raccolta Persona_1
n. 11730, stipulata in il 4 agosto 2022) allegata alla comparsa e presso la stessa CP_1 elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Via del CP_1
Tempio di Giove, n. 21 appellato nonché
, C.F. e P.IVA in Controparte_3 P.IVA_2 persona del Legale Rappresentante in carica, e, per esso, , giusta CP_4 procura, con atto per Notaio Dott. di repertorio nr 180134 Persona_2 CP_1 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rappresentato e difeso dall' avvocato Nicola ABELE,
e presso il suo studio in Cosenza, Viale della Repubblica, 335 elettivamente domiciliato come da procura alle liti rilasciata allegata alla comparsa di costituzione
Appellato
CONCLUSIONI: come da odierno verbale di udeinza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE:
ha promosso ricorso dinanzi al Giudice di Pace di dichiarando di Parte_1 CP_1 volersi opporre alla Cartella di pagamento n. 09720200025778979 e lamentando l'errata notifica dei verbali di accertamento sottesi alla Cartella stessa;
il Giudice di prime cure ha emesso la Sentenza n. 21358/22, depositata in cancelleria il
5 gennaio 2023, rigettando la domanda di parte attrice, sul presupposto della ritenuta correttezza delle notificazioni dei verbali di contestazione di violazione del Codice della
Strada sottesi alla Cartella di pagamento impugnata;
, soccombente nel giudizio di primo grado, ha promosso l'odierno appello Parte_1 avverso la Sentenza n.21358/22, chiedendo a questo Tribunale di annullare la Cartella di pagamento impugnata, e di accertare– diversamente da quanto fatto dal primo giudice - la nullità delle notifiche dei verbali di accertamento sottesi;
nel presente grado si sono costituiti sia che chiedendo il rigetto CP_1 CP_5 dell'appello; la causa, rinviata all'odierna udienza, è stata discussa dai difensori presenti e all'esito della camera di consiglio, decisa da questo giudice con l'odierna sentenza.
RILEVATO CHE:
l'appellante in primo grado ha proposto un'opposizione recuperatoria avverso la cartella esattoriale n. 097 2020 0025778979, assumendo l'omessa notifica dei verbali sottesi di violazione al CDS;
che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, in realtà, sottesi alla cartella esattoriale non vi sono i verbali di violazione al Cd.S. bensì le ordinanze prefettizie di rigetto dell'opposizione da lui stesso spiegata averso i predetti verbali, di talchè
l'avvenuta proposizione avverso il decreto dimostra univocamente la conoscenza dei verbali da parte del ricorrente;
RITENUTO che:
il predetto rilievo risulti assorbente ed imponga il rigetto dell'appello; alla luce dei motivi del rigetto e delle concrete difese svolte dalle patre parti possano compensarsi le spese di lite della presente fase,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 rigetta l'appello. Compensa le spese.
Sentenza emessa all'udienza del 19 febbraio 2025
Il Giudice, dott.ssa Fabiana Corbo
pag. 2/3 pag. 3/3